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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/04/2024, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7528/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 20.11.2023 con termini a partire dal 27.11.2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3798/2019
TRA
, nella qualità di genitore del figlio minore Parte_1
rapp.to e difeso dall'avvocato Pasquale Esposito giusta Persona_1
procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Gragnano alla Via Starza, n.51.
APPELLANTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di costituzione e risposta, dall'avvocato Vincenzo Esposito Corona elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli alla via G.
Orsini n°46.
APPELLATA
E
SBARZAGLIA AKIS
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 20 novembre 2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore Persona_1
conveniva in giudizio la e Controparte_1
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti Controparte_2
a causa del sinistro avvenuto in Castellammare di Stabia, alla Via Savorito, in data 15-09-2016 alle ore 18.00 circa.
Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, il motoveicolo Honda SH 150 tg. CX48596 - di proprietà e Controparte_2
assicurato per la RCA dalla compagnia assicurativa
[...]
– era condotto per l'occasione da Controparte_1 Per_2
e con a bordo quale terzo trasportato. Orbene,
[...] Persona_1
mentre il motociclo percorreva la Via Savorito in direzione Via Don Bosco, il conducente, per imprudenza, imperizia e negligenza, effettuava una repentina manovra di svolta a destra e rovinava al suolo sul proprio lato sinistro unitamente all' occupante.
A causa dell'urto ricevuto, il terzo trasportato nonostante Persona_1
indossasse il casco protettivo, riportava lesioni personali diagnosticate, dall'ospedale di Castellammare di Stabia, con “una frattura del Org_1 malleollo peroniero esterno a sinistra”.
Si costituiva in giudizio la , la Controparte_1
quale in primo luogo eccepiva l'improponibilità e inammissibilità e la nullità della domanda formulata nei suoi confronti e nel merito ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
nonostante la regolarità della notifica ometteva di costituirsi Controparte_2
sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria, escussi i testi e disposte le CTU medico legale e tecnica, con sentenza n. 3784/2019, il giudice di pace di Torre Annunziata condannava la compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro 4.493,04 a titolo di risarcimento danni a favore di quale genitore esercente la Parte_1
2 responsabilità sul figlio minore e alle spese di giudizio Persona_1
liquidate in euro 1.950,00.
1.1 Con atto ritualmente notificato ha proposto appello con Parte_1
cui ha chiesto la riforma della sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto il danno morale, chiedendo che la
[...]
e in solido e/o alternativamente Controparte_1 Controparte_2
fossero condannati anche al risarcimento di tale voce di danno, quantificata in
1.433,00.
La si è costituita ed ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex. art. 342 c.p.c. dell'appello, e nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi Controparte_2
sicché è stata dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla compagnia, dovendosi evidenziare che il gravame appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., posto che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'AN a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. 18307/2015).
3. Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
L'AN ha denunciato l'erroneo rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale ritenuto dal giudice di pace non provato e, come tale, non meritevole di liquidazione.
Sul punto va sottolineato che, la Suprema Corte ha ribadito che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non
è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che
3 tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 16041/2013;
11851/2015).
Tuttavia, con specifico riferimento ai pregiudizi patiti in correlazioni a lesioni di lieve entità, di cui all'art. 139, d.lgs.209/2005 “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita”
(Cass. 17209/2015 in motivazione).
In senso analogo, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. 6444/2023).
Orbene, posto che l'AN non aveva allegato alcunché in ordine al pregiudizio morale patito, non può accordarsi la relativa liquidazione, neppure in via presuntiva, tenuto conto della natura e dell'entità della lesione alla salute subita e non potendo ravvisarsi alcun automatismo nella liquidazione.
Di qui il rigetto del gravame.
4. Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, tenuto
4 conto del mancato espletamento di istruttoria e della natura non complessa delle questioni trattate.
Attesa la contumacia di nulla va disposto sulle spese nei Controparte_2
rapporti tra questi e l'AN.
Risultando l'AN soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Silvia Blasi, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'AN , nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità sul figlio minore al pagamento delle spese Persona_1
processuali di secondo grado, in favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro
[...]
852,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
c) spese non ripetibili nei rapporti tra l'AN e Controparte_2
d) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'AN soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
5 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torre Annunziata il 18-4-2024
Il giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7528/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 20.11.2023 con termini a partire dal 27.11.2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3798/2019
TRA
, nella qualità di genitore del figlio minore Parte_1
rapp.to e difeso dall'avvocato Pasquale Esposito giusta Persona_1
procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Gragnano alla Via Starza, n.51.
APPELLANTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di costituzione e risposta, dall'avvocato Vincenzo Esposito Corona elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli alla via G.
Orsini n°46.
APPELLATA
E
SBARZAGLIA AKIS
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 20 novembre 2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore Persona_1
conveniva in giudizio la e Controparte_1
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti Controparte_2
a causa del sinistro avvenuto in Castellammare di Stabia, alla Via Savorito, in data 15-09-2016 alle ore 18.00 circa.
Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, il motoveicolo Honda SH 150 tg. CX48596 - di proprietà e Controparte_2
assicurato per la RCA dalla compagnia assicurativa
[...]
– era condotto per l'occasione da Controparte_1 Per_2
e con a bordo quale terzo trasportato. Orbene,
[...] Persona_1
mentre il motociclo percorreva la Via Savorito in direzione Via Don Bosco, il conducente, per imprudenza, imperizia e negligenza, effettuava una repentina manovra di svolta a destra e rovinava al suolo sul proprio lato sinistro unitamente all' occupante.
A causa dell'urto ricevuto, il terzo trasportato nonostante Persona_1
indossasse il casco protettivo, riportava lesioni personali diagnosticate, dall'ospedale di Castellammare di Stabia, con “una frattura del Org_1 malleollo peroniero esterno a sinistra”.
Si costituiva in giudizio la , la Controparte_1
quale in primo luogo eccepiva l'improponibilità e inammissibilità e la nullità della domanda formulata nei suoi confronti e nel merito ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
nonostante la regolarità della notifica ometteva di costituirsi Controparte_2
sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria, escussi i testi e disposte le CTU medico legale e tecnica, con sentenza n. 3784/2019, il giudice di pace di Torre Annunziata condannava la compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro 4.493,04 a titolo di risarcimento danni a favore di quale genitore esercente la Parte_1
2 responsabilità sul figlio minore e alle spese di giudizio Persona_1
liquidate in euro 1.950,00.
1.1 Con atto ritualmente notificato ha proposto appello con Parte_1
cui ha chiesto la riforma della sentenza, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto il danno morale, chiedendo che la
[...]
e in solido e/o alternativamente Controparte_1 Controparte_2
fossero condannati anche al risarcimento di tale voce di danno, quantificata in
1.433,00.
La si è costituita ed ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex. art. 342 c.p.c. dell'appello, e nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi Controparte_2
sicché è stata dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla compagnia, dovendosi evidenziare che il gravame appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., posto che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'AN a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. 18307/2015).
3. Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
L'AN ha denunciato l'erroneo rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale ritenuto dal giudice di pace non provato e, come tale, non meritevole di liquidazione.
Sul punto va sottolineato che, la Suprema Corte ha ribadito che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non
è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che
3 tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 16041/2013;
11851/2015).
Tuttavia, con specifico riferimento ai pregiudizi patiti in correlazioni a lesioni di lieve entità, di cui all'art. 139, d.lgs.209/2005 “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita”
(Cass. 17209/2015 in motivazione).
In senso analogo, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. 6444/2023).
Orbene, posto che l'AN non aveva allegato alcunché in ordine al pregiudizio morale patito, non può accordarsi la relativa liquidazione, neppure in via presuntiva, tenuto conto della natura e dell'entità della lesione alla salute subita e non potendo ravvisarsi alcun automatismo nella liquidazione.
Di qui il rigetto del gravame.
4. Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, tenuto
4 conto del mancato espletamento di istruttoria e della natura non complessa delle questioni trattate.
Attesa la contumacia di nulla va disposto sulle spese nei Controparte_2
rapporti tra questi e l'AN.
Risultando l'AN soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Silvia Blasi, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'AN , nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità sul figlio minore al pagamento delle spese Persona_1
processuali di secondo grado, in favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro
[...]
852,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
c) spese non ripetibili nei rapporti tra l'AN e Controparte_2
d) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'AN soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
5 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torre Annunziata il 18-4-2024
Il giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi
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