TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Sciogliendo la riserva nel procedimento n.3165 /2025 R.G.; letto il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da Parte_1
c/ MIM e Controparte_1
[...]
esaminati gli atti e i documenti di causa;
visti gli artt.700, 669 bis e segg.; osserva quanto segue.
Con ricorso cautelare depositato il 21.7.2025 parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per l'aggiornamento nelle graduatorie di III fascia A.T.A. (vigenti nel triennio scolastico 2024/27) - in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso al profilo professionale interessato, ha convenuto in giudizio il al fine di accertare il CP_2
diritto al pieno riconoscimento - in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie - del periodo di servizio militare
“non svolto in costanza di nomina”, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni), previa disapplicazione del Decreto del n. 89 del Controparte_3
21.05.2024. L'istante ha rappresentato di aver adempiuto agli obblighi di servizio di leva, lamentando di essersi imbattuto in una valutazione
1 ridotta, discriminante e illegittima, del servizio militare di leva “non in costanza di nomina”, operata dalla competente diramazione ministeriale, che le ha riconosciuto il punteggio di 0,60 a detto titolo, anziché quello di
6.00 punti cui aveva diritto.
Costituitosi in giudizio il MIM ha diffusamente contestato le avverse prospettazioni, concludendo per il rigetto del ricorso per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'udienza del 24.9.2025 i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha riservato la decisione
***********
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente rilevare che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto attiene ad atti di gestione relativi ad un rapporto di lavoro già costituito.
Difatti, attualmente la giurisprudenza in maniera pressoché uniforme
(cfr. per tutte cass., sez. un. 23 luglio 2014 n. 16756; cass., 13 febbraio
2008, nr.3399) ritiene che in materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche “ex-permanenti” (graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I, II e III fascia), ove confluiscono soggetti già titolari di un'abilitazione di Stato ovvero dell'abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare le relative controversie spetta al giudice del lavoro ordinario, non rientrando tali
“graduatorie” nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art.63 comma 4 del decreto legislativo nr.l65 del 2001, intese queste, quale ultimo atto di una procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono invece al giudice amministrativo (vedasi anche TAR Lazio,
19 marzo 2013, nr. 2830).
2 Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto la disapplicazione del D.M. n.
89 del 21 maggio 2024, del il quale Controparte_4
nel regolamentare l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027, disciplina anche la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, nella parte in cui si dice che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Occorre rilevare che sulla medesima questione si è pronunciato con diversi provvedimenti il Tribunale di Brindisi, le cui motivazioni, considerato che non sono emersi elementi o fatti nuovi sopravvenuti che possano giustificare un mutamento di tale indirizzo, vengono di seguito richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Ebbene, al fine di dirimere la presente controversia è necessario ricostruire compiutamente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della L. 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che "i periodi di effettivo servizio militare di lèva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
Così pure l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
3 L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) prevede, poi, la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro".
Nello specifico detta norma prescrive che “Art. 2050 Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici 1.1 periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Ebbene a seguito dell'entrata in vigore di detta ultima norma si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro”.
Le disposizioni regolamentari del disciplinanti le graduatorie, CP_5
sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione piena del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina, equiparando il servizio prestato ante nomina al servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni, con attribuzione di un punteggio inferiore.
Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro (cui va equiparato il
4 servizio civile) deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro ( Cass. Sez. civ. lavoro
2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina non può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza o di ata per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, biettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.
Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che “2.2 Per quanto la questione giurìdica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione
Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, dì cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni
2.3. In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485,comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
2.4. La disposizione in commento contenuta in articolo rubricato
"Personale docente", collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I,
5 "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo". Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV, "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicatoci criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La noma in commento 31/5/2021 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi disservizio, bensì ha stabilito la misura e termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo disservizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.
2.5. Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010,
n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
2.6. Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". Pertanto, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina
"non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha
6 maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons.
Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro"(art. 52 Cost.) del docente o del personale ata deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie
A.T.A”. (Tribunale di Brindisi, ordinanza del 15.12.21; Tribunale di
Brindisi, sentenza n. 1809 del 9.11.2022).
In senso conforme ad avvallare detto orientamento giurisprudenziale
è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione n. 22429 dell'8.8.2024 che, con riferimento al D.M. 2021 le cui previsioni, nella parte di interesse alla presente controversia, sono state interamente ritrascritte nel D.M. 2024, ha così statuito: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di
7 rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In particolare, nella parte motiva detta pronuncia giurisprudenziale prendendo espressa posizione sui precedenti depositati nell'odierno giudizio dalla stessa parte ricorrente ha precisato che “… …i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n.
44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo
2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel
8 servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n.
297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del
1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
9 - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto
A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato"
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale
Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per
10 ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
11 Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
12 Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.” (in senso conforme vedasi Cassazione n. 22432 dell'8.8.2024).
Per detti motivi il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio, stante la natura interpretativa della questione trattata e la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale a livello nazionale sia civile che amministrativo si compensano fra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 21.07.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e
[...] [...]
così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
-spese compensate
Brindisi, 24.9.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
13
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Sciogliendo la riserva nel procedimento n.3165 /2025 R.G.; letto il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da Parte_1
c/ MIM e Controparte_1
[...]
esaminati gli atti e i documenti di causa;
visti gli artt.700, 669 bis e segg.; osserva quanto segue.
Con ricorso cautelare depositato il 21.7.2025 parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per l'aggiornamento nelle graduatorie di III fascia A.T.A. (vigenti nel triennio scolastico 2024/27) - in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso al profilo professionale interessato, ha convenuto in giudizio il al fine di accertare il CP_2
diritto al pieno riconoscimento - in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie - del periodo di servizio militare
“non svolto in costanza di nomina”, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni), previa disapplicazione del Decreto del n. 89 del Controparte_3
21.05.2024. L'istante ha rappresentato di aver adempiuto agli obblighi di servizio di leva, lamentando di essersi imbattuto in una valutazione
1 ridotta, discriminante e illegittima, del servizio militare di leva “non in costanza di nomina”, operata dalla competente diramazione ministeriale, che le ha riconosciuto il punteggio di 0,60 a detto titolo, anziché quello di
6.00 punti cui aveva diritto.
Costituitosi in giudizio il MIM ha diffusamente contestato le avverse prospettazioni, concludendo per il rigetto del ricorso per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'udienza del 24.9.2025 i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha riservato la decisione
***********
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente rilevare che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto attiene ad atti di gestione relativi ad un rapporto di lavoro già costituito.
Difatti, attualmente la giurisprudenza in maniera pressoché uniforme
(cfr. per tutte cass., sez. un. 23 luglio 2014 n. 16756; cass., 13 febbraio
2008, nr.3399) ritiene che in materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche “ex-permanenti” (graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I, II e III fascia), ove confluiscono soggetti già titolari di un'abilitazione di Stato ovvero dell'abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare le relative controversie spetta al giudice del lavoro ordinario, non rientrando tali
“graduatorie” nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art.63 comma 4 del decreto legislativo nr.l65 del 2001, intese queste, quale ultimo atto di una procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono invece al giudice amministrativo (vedasi anche TAR Lazio,
19 marzo 2013, nr. 2830).
2 Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto la disapplicazione del D.M. n.
89 del 21 maggio 2024, del il quale Controparte_4
nel regolamentare l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027, disciplina anche la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, nella parte in cui si dice che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Occorre rilevare che sulla medesima questione si è pronunciato con diversi provvedimenti il Tribunale di Brindisi, le cui motivazioni, considerato che non sono emersi elementi o fatti nuovi sopravvenuti che possano giustificare un mutamento di tale indirizzo, vengono di seguito richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Ebbene, al fine di dirimere la presente controversia è necessario ricostruire compiutamente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della L. 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che "i periodi di effettivo servizio militare di lèva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
Così pure l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
3 L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) prevede, poi, la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro".
Nello specifico detta norma prescrive che “Art. 2050 Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici 1.1 periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Ebbene a seguito dell'entrata in vigore di detta ultima norma si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro”.
Le disposizioni regolamentari del disciplinanti le graduatorie, CP_5
sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione piena del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina, equiparando il servizio prestato ante nomina al servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni, con attribuzione di un punteggio inferiore.
Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro (cui va equiparato il
4 servizio civile) deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro ( Cass. Sez. civ. lavoro
2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina non può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza o di ata per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, biettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.
Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che “2.2 Per quanto la questione giurìdica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione
Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, dì cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni
2.3. In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485,comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
2.4. La disposizione in commento contenuta in articolo rubricato
"Personale docente", collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I,
5 "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo". Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV, "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicatoci criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La noma in commento 31/5/2021 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi disservizio, bensì ha stabilito la misura e termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo disservizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.
2.5. Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010,
n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
2.6. Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". Pertanto, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina
"non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha
6 maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons.
Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro"(art. 52 Cost.) del docente o del personale ata deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie
A.T.A”. (Tribunale di Brindisi, ordinanza del 15.12.21; Tribunale di
Brindisi, sentenza n. 1809 del 9.11.2022).
In senso conforme ad avvallare detto orientamento giurisprudenziale
è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione n. 22429 dell'8.8.2024 che, con riferimento al D.M. 2021 le cui previsioni, nella parte di interesse alla presente controversia, sono state interamente ritrascritte nel D.M. 2024, ha così statuito: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di
7 rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In particolare, nella parte motiva detta pronuncia giurisprudenziale prendendo espressa posizione sui precedenti depositati nell'odierno giudizio dalla stessa parte ricorrente ha precisato che “… …i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n.
44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo
2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel
8 servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n.
297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del
1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
9 - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto
A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato"
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale
Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per
10 ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
11 Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
12 Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.” (in senso conforme vedasi Cassazione n. 22432 dell'8.8.2024).
Per detti motivi il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio, stante la natura interpretativa della questione trattata e la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale a livello nazionale sia civile che amministrativo si compensano fra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 21.07.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e
[...] [...]
così provvede: Controparte_1
- rigetta il ricorso;
-spese compensate
Brindisi, 24.9.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
13