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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1304/2024 promossa da:
(C.F. ) nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Casa Comunale n. 414, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla Via
Corso Mazzini 56/B, presso lo studio dell'Avv. Comito Gabriele che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ) nata il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via Corso Mazzini 56/B, presso lo studio dell'Avv. Comito Gabriele che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 05.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “(…) Con le presenti note debitamente sottoscritte per conferma e ratifica dalle medesime parti interessate, in ottemperanza al disposto dell'473-bis.51. c.p.c., si dichiara la definitiva decisione delle parti stesse di non volersi riconciliare. Ci si riporta infine, integralmente, a quando dedotto nel ricorso introduttivo depositato, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 05.12.2024,
[...]
, esponevano di aver intrattenuto una relazione e che dalla loro Pt_1 Controparte_1 unione nasceva, in data 10 febbraio 2021, la figlia minore Persona_1
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre che abita attualmente con il proprio genitore
in Crotone (KR) alla Località Poggio Pudano snc. Testimone_1
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. Il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità che di volta Parte_1 in volta saranno concordate tra le parti, che mantengono sul punto la più piena armonia.
4. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Crotone”.
Con decreto dell'11.12.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, con ordinanza del 29.01.2025, il giudice relatore rinviava all'udienza del 05.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
In data 11.02.2025 le parti depositavano note scritte con le quali chiedevano che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 05.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei figli minori degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano:
- che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
-che anche ai profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
-che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c);
- che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. V.G. 1304/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.03.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1304/2024 promossa da:
(C.F. ) nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Casa Comunale n. 414, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla Via
Corso Mazzini 56/B, presso lo studio dell'Avv. Comito Gabriele che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ) nata il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via Corso Mazzini 56/B, presso lo studio dell'Avv. Comito Gabriele che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 05.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “(…) Con le presenti note debitamente sottoscritte per conferma e ratifica dalle medesime parti interessate, in ottemperanza al disposto dell'473-bis.51. c.p.c., si dichiara la definitiva decisione delle parti stesse di non volersi riconciliare. Ci si riporta infine, integralmente, a quando dedotto nel ricorso introduttivo depositato, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 05.12.2024,
[...]
, esponevano di aver intrattenuto una relazione e che dalla loro Pt_1 Controparte_1 unione nasceva, in data 10 febbraio 2021, la figlia minore Persona_1
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Persona_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre che abita attualmente con il proprio genitore
in Crotone (KR) alla Località Poggio Pudano snc. Testimone_1
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. Il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità che di volta Parte_1 in volta saranno concordate tra le parti, che mantengono sul punto la più piena armonia.
4. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Crotone”.
Con decreto dell'11.12.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, con ordinanza del 29.01.2025, il giudice relatore rinviava all'udienza del 05.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
In data 11.02.2025 le parti depositavano note scritte con le quali chiedevano che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 05.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei figli minori degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano:
- che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
-che anche ai profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
-che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c);
- che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. V.G. 1304/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.03.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli