Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 2021 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 agosto 2021 |
Commentari • 2
- 1. Azienda Di Posa Pavimenti E Rivestimenti Con Debiti: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 ottobre 2025
Hai un'azienda di traslochi o logistica con debiti fiscali o sotto accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Negli ultimi anni, molte imprese del settore dei servizi di trasloco e movimentazione merci si sono trovate in difficoltà a causa dell'aumento dei costi operativi, del caro carburante e dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. Quando i margini si riducono e le spese crescono, non è raro che si accumulino debiti con il Fisco, l'INPS o i fornitori, che possono sfociare in cartelle esattoriali, pignoramenti o accertamenti IVA. Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, ottenere una rateizzazione e salvaguardare l'attività, evitando la paralisi …
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Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4053Provvedimento: N. R.G. 7315/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7315/2024 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. DE VINCENZO MASSIMO e , elettivamente domiciliato in VIA MARIA TERESA, 11 20123 MILANO presso il difensore avv. DE VINCENZO MASSIMO Appellante contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. DE LEONARDIS FEDERICO e elettivamente domiciliato in VIA LORENZO MAGALOTTI, 15 00197 ROMA presso il difensore avv. DE LEONARDIS FEDERICO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni 1. La presente legge e' volta a favorire, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):
a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilita' di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonche' di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorita' per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e puo' essere aggiornato, con le medesime modalita' previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla societa' Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ( Codice dell'amministrazione digitale ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
Omissis
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel rispetto del riparto di competenza di cui all' articolo 117 della Costituzione , ivi comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).».
- Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Art. 2. Installazione dei DAE nei luoghi pubblici 1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente. - Art. 3. Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e' consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l' articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;
b) il titolo e' sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 1 legge 3 aprile 2001, n. 120 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2001, n. 88 con le modifiche apportate anche nel titolo dalla presente legge, recante: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»:
«Art. 1.
1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e' consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l' articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.».