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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12406 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 42164 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. DUVA CRISTIANO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. FIVOLI ADRIANA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione verbale ispettivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024, la società ha proposto opposizione Pt_1 avverso il verbale di accertamento ispettivo del 23.10.2024, chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito contributivo vantato da per il periodo dal 1.1.2018 al CP_1
31.12.2023 in relazione al rapporto intercorso con la OD RA S.r.l., erroneamente qualificato dall'ente previdenziale quale rapporto di agenzia.
A sostegno dell'opposizione, la premesso di esercitare attività di Pt_1 somministrazione in tutta Italia mediante ristoranti a brand , ha dedotto di aver CP_2
stipulato un contratto commerciale riconducibile al e alla concessione di spazi CP_3 informatici con la OD RA S.r.l..
1 Descritte le obbligazioni dedotte in tale accordo commerciale e rilevato che il compenso contrattuale era stato pattuito in considerazione della molteplicità dei servizi offerti dalla per: la messa a disposizione dello spazio nel luogo di mercato Parte_2
digitale; i servizi informatici a ciò connessi e l'attività di trasporto e consegna a domicilio dei prodotti (c.d. delivery); la ha contestato che detta società svolgesse – anche solo Pt_1
in via prevalente - attività di promozione vendite e che pertanto il rapporto fosse riconducibile a quello di agenzia.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, , premesso che OD RA CP_1
gestisce una piattaforma di vendita on-line, ha contestato l'avversa opposizione, deducendo che, detta società non si sarebbe limitata a fornire una vetrina digitale per l'esposizione dei prodotti della preponente, ma avrebbe anche svolto sostanziale attività promozionale fornendo a il servizio di acquisizione e trasmissione ordini dei clienti, formulando ai Pt_1
clienti del sito offerte promozionali e/o proponendo sconti sul corrispettivo degli ordini inoltrati, percependo poi un compenso fissato nel 20% del prezzo di ciascun ordine.
Sulla scorta di tali deduzioni, allegando altresì la stabilità del rapporto, desumibile dalla continuità dello stesso, dalla cadenza periodica delle fatturazioni e dall'ammontare non esiguo dei compensi provvigionali, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1
proponendo in via riconvenzionale, domanda di condanna della al pagamento Pt_1 dell'importo di € 14.517,45 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per il periodo sopra indicato.
1.E' in atti il contratto stipulato dalla ricorrente con la OD RA Srl. Pt_1
Dall'esame di tale contratto emerge che:
La OD RA – che è titolare del sito internet www.ODracers.com che consente ai propri utenti registrati di ordinare prodotti gastronomici delle imprese convenzionate e richiedere il servizio di trasporto al proprio domicilio mediante trasportatori terzi –concede a uno spazio del proprio sito ove inserire l'offerta di prodotti cucinati ed inscatolati Pt_1
da rivolta agli utenti del sito suddetto, che possono così effettuare un ordine Pt_1 direttamente a la quale, a sua volta, prepara e consegna i prodotti al trasportatore;
Pt_1
2 quale corrispettivo per l'utilizzo del sito, riconosce a OD RA il 20% del Pt_1
prezzo di ciascun ordine, al netto dell'iva; è previsto al riguardo un sistema di pagamento automatico delle fatture emesse da OD RA che si impegna ad emettere la fattura sulla scorta del fatturato del mese precedente nei primi giorni del mese, in modo da consentire a di controllare gli importi che verranno poi accreditati a OD RA automaticamente Pt_1
alla fine del mese.
Nell'ambito dell'accordo, riconosce espressamente che OD RA, tramite il Pt_1 sito offre ai clienti (utenti del sito) il solo servizio di acquisizione e trasmissione degli ordini e, dunque, non assume alcun ruolo di acquirente, venditore, trasportatore, né alcuna responsabilità al riguardo, rimanendo estranea alle transazioni fra il cliente e anche Pt_1
con riferimento agli accordi di trasporto. accetta inoltre che OD RA formuli, a proprio insindacabile giudizio, Pt_1
offerte promozionali o sconti che vengono pubblicati sul sito;
tali sconti sono sopportati da
OD RA e non da che decurterà l'ammontare dello sconto praticato dal Pt_1
corrispettivo di OD RA.
Si prevede inoltre il diritto del cliente di rifiutare la consegna in caso di ritardo di oltre trenta minuti dall'orario concordato e, qualora tale ritardo sia dovuto, anche in via concorrente, da dolo o colpa del trasportare, OD RA si obbliga a rimborsare a Pt_1
l'importo dell'ordine inevaso.
E inoltre stabilito che OD RA si riserva il diritto di modificare il contenuto del sito, e/o di renderlo temporaneamente in tutto o in parte indisponibile, informando tempestivamente e gli utenti;
nel contempo accetta che OD RA possa Pt_1 Pt_1
sospendere, a propria discrezione, il servizio d'ordine presente nel sito, esonerando OD
RA da ogni responsabilità, salvo il diritto di risoluzione dell'accordo in caso di ripetuti malfunzionamenti.
Si concorda poi che il cliente possa pagare tramite contanti alla consegna ovvero tramite pagamento elettronico sul sito;
in tal caso, il pagamento viene rimesso direttamente a tramite un sistema americano (Stripe), in quanto è specificato che OD RA non Pt_1 accettala pagamenti dai clienti;
la commissione per il servizio Stripe viene sopportata da
Pt_1
La durata dell'accordo è fissata in un anno, ed è previsto il tacito rinnovo.
3 2. Così esposti i punti principali del contratto sottoscritto da e OD RA, si Pt_1
osserva che la questione controversa concerne la qualificazione di detto contratto, deducendone la natura di agenzia sul presupposto, da un lato, della stabilità del CP_1
rapporto e, dall'altro, della finalità di promozionale degli affari di – “agevolare Pt_1
l'incontro fra imprese e potenziali clienti” (come indicato nelle premesse del contratto) -; mentre la ricorrente sostiene trattarsi di un contratto atipico di e/o di appalto di CP_3 servizi, pur non contestando espressamente la stabilità del rapporto.
Il contratto, per come sopra riportato, è senza dubbio atipico. Resta da verificare se esso sia comunque assimilabile a quello di agenzia.
Non è sicuramente da escludere una certa finalità promozionale del contratto per cui
è causa. Ciò non di meno tale finalità non può valere di per sè sola a qualificare il contratto quale agenzia, dovendosi piuttosto esaminare, da un alto, se vi siano anche altre finalità concorrenti e, dall'altro, se OD RA assuma comunque gli obblighi promozionali tipici dell'agente e, nel contempo, quelli tipici del preponente. Pt_1
3. Ebbene, sia del tenore dell'accordo che dall'esame del documento 7 allegato alla memoria di avverso la riconvenzionale, emerge, quanto al profilo promozionale, che Pt_1
OD RA si limita a mettere a disposizione delle imprese convenzionate, fra cui appunto gli spazi del proprio sito, cioè una vetrina virtuale del ristorante, in cui appunto la Pt_1 singola impresa di ristorazione inserisce immagini, menu, descrizione, ecc.
Non risulta invero che OD RA svolga alcuna tipica attività promozionale, limitandosi piuttosto a concedere lo spazio virtuale. Nessuna attività di convincimento del cliente è infatti in capo a OD RA, essendo anzi obbligo di quella di fornire Pt_1
immagini accattivanti, descrizione puntuale degli ingredienti, e tutto quanto utile ad invogliare l'utente ad optare per i prodotti di anzicchè di altra impresa di ristorazione;
Pt_1
sicchè l'attività tipica di convincimento del cliente è rimessa alla “preponente” e non già a
OD RA.
4 Emerge poi evidente l'inesistenza di ogni obbligo di esclusiva in capo alle parti. Ed anzi le imprese affiliate a OD RA svolgono tutte attività di ristorazione e sono dunque chiaramente concorrenti fra loro. Il sito infatti è un portale che consente agli utenti di scegliere fra più vetrine di ristoranti nell'ambito di specifiche zone. Recita infatti il sito:
“hai fame? Ordina con OD RA” – “scegli cosa mangiare a Parma” (piuttosto che in altra città o quartiere).
Il fatto che OD RA offra il servizio di concessione all'interno del proprio sito di una vetrina digitale ed il servizio di acquisizione e trasmissione degli ordini dei clienti in favore di più imprese di ristorazione concorrenti fra loro, esclude in radice che tale società eserciti specifiche attività promozionali in favore delle singole imprese affiliate, posto che la promozione dell'una sarebbe, ovviamente, a discapito dell'altra.
E' chiaro dunque che la finalità promozionale si esplica esclusivamente mediante la concessione dello spazio di mercato virtuale.
E' vero che OD RA può decidere autonomamente di applicare sconti ed offerte promozionali, emettendo buoni che i clienti possono usare nel sito o app con tutti i ristoranti affiliati. Ma tale attività, innanzitutto non è concordata con l'impresa aderente ed inoltre è espressamente finalizzata all'acquisizione di nuovi clienti del sito e di promozione dell'attività di OD Racers e non già dell'impresa aderente che, infatti, non ne sopporta il costo, detraendo l'importo dello sconto che è obbligata a praticare dal compenso di OD
RA.
4. E' poi innegabile che OD RA offre alle imprese aderenti anche il servizio di delivery tramite trasportatori autonomi, quand'anche nel contratto tale servizio non sia dedotto quale obbligazione tipica di OD RA (che esclude di assumere il ruolo - fra l'altro - di trasportatore.
Il documento 7 attesta infatti che il sito offre all'utente, al momento dell'ordine, di scegliere fra il “ritiro in ristorante” e “la consegna a domicilio” e, nel contempo, è previsto che, qualora la consegna del prodotto ordinato venga rifiutata dal cliente perché effettuata oltre 30 minuti dall'orario previsto, se tale ritardo dipenda, anche in via concorrente, da dolo o colpa del trasportatore, il costo dell'ordine viene sopportato da OD RA.
5 Peraltro, accedendo al sito www.foodracers.com, si ha immediata contezza che OD
RA si presenta quale “realtà specializzata in food delivery”. Il sito si rivolge ai potenziali clienti, proclamando “Ogni luogo è un ristorante - Con ODracers puoi ordinare in pochi click i piatti che ami dai tuoi ristoranti preferiti e riceverli direttamente a casa tua o dove preferisci”. Si rivolge inoltre ai potenziali partners, invitandoli a offrire il servizio a domicilio e, nel contempo, invita potenziali racers a candidarsi evidenziando: “Quando vuoi: Programma la tua attività in modo autonomo sulla base delle tue necessità, senza alcun vincolo di orario. Potrai gestire come meglio credi il tuo tempo libero, guadagnando per ogni consegna completata. Come funziona: Non devi fare altro che prendere in carico
l'ordine, andarlo a ritirare e consegnarlo nei tempi prestabiliti. L'intero importo della consegna e le mance che riceverai per ogni ordine sono tutte tue, noi non tratteniamo nemmeno un centesimo. Cosa ti serve: Per fare parte della piattaforma ti bastano uno smartphone (Android o iPhone) e un mezzo di trasporto (auto, scooter o bici). Per consegnare al meglio il cibo, avrai bisogno di uno zaino termico. Puoi acquistarne uno da noi in modo semplice, veloce ed economico.”
E' chiaro, dunque, che accanto alla finalità di promozionale, il contratto soddisfa anche la finalità di organizzazione del servizio di delibery; servizio questo che, notariamente, sta acquisendo una importanza sempre più centrale nel mondo della ristorazione da asporto e che, nel caso di specie, diviene centrale anche nell'orientare le scelte della clientela.
5. Va poi evidenziato che OD RA non assume le tipiche funzioni gestorie e di rappresentanza dell'agente previste dall'art. 1745 c.c.
E' infatti previsto espressamente che OD RA non verifica né risponde della corrispondenza del prodotto ordinato con la descrizione fattane da né dei prodotti Pt_1
necessari alla preparazione delle pietanze, e/o alle modalità di confezionamento e conservazione, di cui risponde invece direttamente al cliente, il quale peraltro è Pt_1
tenuto a presentare eventuali reclami direttamente all'impresa di ristorazione, senza alcuna intermediazione di OD RA.
6 6. Ancora, è contrattualmente previsto, in antitesi con le previsioni di cui all'art. 1749 comma 2 c.c., che sia OD RA a calcolare le provvigioni (sulla base del fatturato del mese precedente), mentre avrà solo la possibilità di controllare ex post la correttezza Pt_1
degli importi.
7. In tale contesto, ritiene il giudicante di poter escludere che il rapporto fra e Pt_1
OD RA abbia natura di agenzia, non rinvenendosi i tratti tipici di tale contratto né avendo assunto le parti le obbligazioni tipiche, rispettivamente, del preponente e dell'agente. Trattasi piuttosto di un contratto commerciale atipico, con finalità preponderante di delivery, in cui non riveste affatto la parte contrattualmente Pt_1 predominante, essendolo semmai OD RA.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'inesistenza dell'obbligo contributivo nei confronti di in relazione al rapporto intercorso fra la società CP_1
ricorrente e OD RA. Ne segue, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza dell'obbligo contributivo nei confronti di in relazione al rapporto intercorso fra la società ricorrente e OD CP_1
RA; rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente CP_1
liquidate in € 4.100,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap
Si comunichi
Roma 3.12.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 42164 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. DUVA CRISTIANO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. FIVOLI ADRIANA
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione verbale ispettivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024, la società ha proposto opposizione Pt_1 avverso il verbale di accertamento ispettivo del 23.10.2024, chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito contributivo vantato da per il periodo dal 1.1.2018 al CP_1
31.12.2023 in relazione al rapporto intercorso con la OD RA S.r.l., erroneamente qualificato dall'ente previdenziale quale rapporto di agenzia.
A sostegno dell'opposizione, la premesso di esercitare attività di Pt_1 somministrazione in tutta Italia mediante ristoranti a brand , ha dedotto di aver CP_2
stipulato un contratto commerciale riconducibile al e alla concessione di spazi CP_3 informatici con la OD RA S.r.l..
1 Descritte le obbligazioni dedotte in tale accordo commerciale e rilevato che il compenso contrattuale era stato pattuito in considerazione della molteplicità dei servizi offerti dalla per: la messa a disposizione dello spazio nel luogo di mercato Parte_2
digitale; i servizi informatici a ciò connessi e l'attività di trasporto e consegna a domicilio dei prodotti (c.d. delivery); la ha contestato che detta società svolgesse – anche solo Pt_1
in via prevalente - attività di promozione vendite e che pertanto il rapporto fosse riconducibile a quello di agenzia.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, , premesso che OD RA CP_1
gestisce una piattaforma di vendita on-line, ha contestato l'avversa opposizione, deducendo che, detta società non si sarebbe limitata a fornire una vetrina digitale per l'esposizione dei prodotti della preponente, ma avrebbe anche svolto sostanziale attività promozionale fornendo a il servizio di acquisizione e trasmissione ordini dei clienti, formulando ai Pt_1
clienti del sito offerte promozionali e/o proponendo sconti sul corrispettivo degli ordini inoltrati, percependo poi un compenso fissato nel 20% del prezzo di ciascun ordine.
Sulla scorta di tali deduzioni, allegando altresì la stabilità del rapporto, desumibile dalla continuità dello stesso, dalla cadenza periodica delle fatturazioni e dall'ammontare non esiguo dei compensi provvigionali, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1
proponendo in via riconvenzionale, domanda di condanna della al pagamento Pt_1 dell'importo di € 14.517,45 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per il periodo sopra indicato.
1.E' in atti il contratto stipulato dalla ricorrente con la OD RA Srl. Pt_1
Dall'esame di tale contratto emerge che:
La OD RA – che è titolare del sito internet www.ODracers.com che consente ai propri utenti registrati di ordinare prodotti gastronomici delle imprese convenzionate e richiedere il servizio di trasporto al proprio domicilio mediante trasportatori terzi –concede a uno spazio del proprio sito ove inserire l'offerta di prodotti cucinati ed inscatolati Pt_1
da rivolta agli utenti del sito suddetto, che possono così effettuare un ordine Pt_1 direttamente a la quale, a sua volta, prepara e consegna i prodotti al trasportatore;
Pt_1
2 quale corrispettivo per l'utilizzo del sito, riconosce a OD RA il 20% del Pt_1
prezzo di ciascun ordine, al netto dell'iva; è previsto al riguardo un sistema di pagamento automatico delle fatture emesse da OD RA che si impegna ad emettere la fattura sulla scorta del fatturato del mese precedente nei primi giorni del mese, in modo da consentire a di controllare gli importi che verranno poi accreditati a OD RA automaticamente Pt_1
alla fine del mese.
Nell'ambito dell'accordo, riconosce espressamente che OD RA, tramite il Pt_1 sito offre ai clienti (utenti del sito) il solo servizio di acquisizione e trasmissione degli ordini e, dunque, non assume alcun ruolo di acquirente, venditore, trasportatore, né alcuna responsabilità al riguardo, rimanendo estranea alle transazioni fra il cliente e anche Pt_1
con riferimento agli accordi di trasporto. accetta inoltre che OD RA formuli, a proprio insindacabile giudizio, Pt_1
offerte promozionali o sconti che vengono pubblicati sul sito;
tali sconti sono sopportati da
OD RA e non da che decurterà l'ammontare dello sconto praticato dal Pt_1
corrispettivo di OD RA.
Si prevede inoltre il diritto del cliente di rifiutare la consegna in caso di ritardo di oltre trenta minuti dall'orario concordato e, qualora tale ritardo sia dovuto, anche in via concorrente, da dolo o colpa del trasportare, OD RA si obbliga a rimborsare a Pt_1
l'importo dell'ordine inevaso.
E inoltre stabilito che OD RA si riserva il diritto di modificare il contenuto del sito, e/o di renderlo temporaneamente in tutto o in parte indisponibile, informando tempestivamente e gli utenti;
nel contempo accetta che OD RA possa Pt_1 Pt_1
sospendere, a propria discrezione, il servizio d'ordine presente nel sito, esonerando OD
RA da ogni responsabilità, salvo il diritto di risoluzione dell'accordo in caso di ripetuti malfunzionamenti.
Si concorda poi che il cliente possa pagare tramite contanti alla consegna ovvero tramite pagamento elettronico sul sito;
in tal caso, il pagamento viene rimesso direttamente a tramite un sistema americano (Stripe), in quanto è specificato che OD RA non Pt_1 accettala pagamenti dai clienti;
la commissione per il servizio Stripe viene sopportata da
Pt_1
La durata dell'accordo è fissata in un anno, ed è previsto il tacito rinnovo.
3 2. Così esposti i punti principali del contratto sottoscritto da e OD RA, si Pt_1
osserva che la questione controversa concerne la qualificazione di detto contratto, deducendone la natura di agenzia sul presupposto, da un lato, della stabilità del CP_1
rapporto e, dall'altro, della finalità di promozionale degli affari di – “agevolare Pt_1
l'incontro fra imprese e potenziali clienti” (come indicato nelle premesse del contratto) -; mentre la ricorrente sostiene trattarsi di un contratto atipico di e/o di appalto di CP_3 servizi, pur non contestando espressamente la stabilità del rapporto.
Il contratto, per come sopra riportato, è senza dubbio atipico. Resta da verificare se esso sia comunque assimilabile a quello di agenzia.
Non è sicuramente da escludere una certa finalità promozionale del contratto per cui
è causa. Ciò non di meno tale finalità non può valere di per sè sola a qualificare il contratto quale agenzia, dovendosi piuttosto esaminare, da un alto, se vi siano anche altre finalità concorrenti e, dall'altro, se OD RA assuma comunque gli obblighi promozionali tipici dell'agente e, nel contempo, quelli tipici del preponente. Pt_1
3. Ebbene, sia del tenore dell'accordo che dall'esame del documento 7 allegato alla memoria di avverso la riconvenzionale, emerge, quanto al profilo promozionale, che Pt_1
OD RA si limita a mettere a disposizione delle imprese convenzionate, fra cui appunto gli spazi del proprio sito, cioè una vetrina virtuale del ristorante, in cui appunto la Pt_1 singola impresa di ristorazione inserisce immagini, menu, descrizione, ecc.
Non risulta invero che OD RA svolga alcuna tipica attività promozionale, limitandosi piuttosto a concedere lo spazio virtuale. Nessuna attività di convincimento del cliente è infatti in capo a OD RA, essendo anzi obbligo di quella di fornire Pt_1
immagini accattivanti, descrizione puntuale degli ingredienti, e tutto quanto utile ad invogliare l'utente ad optare per i prodotti di anzicchè di altra impresa di ristorazione;
Pt_1
sicchè l'attività tipica di convincimento del cliente è rimessa alla “preponente” e non già a
OD RA.
4 Emerge poi evidente l'inesistenza di ogni obbligo di esclusiva in capo alle parti. Ed anzi le imprese affiliate a OD RA svolgono tutte attività di ristorazione e sono dunque chiaramente concorrenti fra loro. Il sito infatti è un portale che consente agli utenti di scegliere fra più vetrine di ristoranti nell'ambito di specifiche zone. Recita infatti il sito:
“hai fame? Ordina con OD RA” – “scegli cosa mangiare a Parma” (piuttosto che in altra città o quartiere).
Il fatto che OD RA offra il servizio di concessione all'interno del proprio sito di una vetrina digitale ed il servizio di acquisizione e trasmissione degli ordini dei clienti in favore di più imprese di ristorazione concorrenti fra loro, esclude in radice che tale società eserciti specifiche attività promozionali in favore delle singole imprese affiliate, posto che la promozione dell'una sarebbe, ovviamente, a discapito dell'altra.
E' chiaro dunque che la finalità promozionale si esplica esclusivamente mediante la concessione dello spazio di mercato virtuale.
E' vero che OD RA può decidere autonomamente di applicare sconti ed offerte promozionali, emettendo buoni che i clienti possono usare nel sito o app con tutti i ristoranti affiliati. Ma tale attività, innanzitutto non è concordata con l'impresa aderente ed inoltre è espressamente finalizzata all'acquisizione di nuovi clienti del sito e di promozione dell'attività di OD Racers e non già dell'impresa aderente che, infatti, non ne sopporta il costo, detraendo l'importo dello sconto che è obbligata a praticare dal compenso di OD
RA.
4. E' poi innegabile che OD RA offre alle imprese aderenti anche il servizio di delivery tramite trasportatori autonomi, quand'anche nel contratto tale servizio non sia dedotto quale obbligazione tipica di OD RA (che esclude di assumere il ruolo - fra l'altro - di trasportatore.
Il documento 7 attesta infatti che il sito offre all'utente, al momento dell'ordine, di scegliere fra il “ritiro in ristorante” e “la consegna a domicilio” e, nel contempo, è previsto che, qualora la consegna del prodotto ordinato venga rifiutata dal cliente perché effettuata oltre 30 minuti dall'orario previsto, se tale ritardo dipenda, anche in via concorrente, da dolo o colpa del trasportatore, il costo dell'ordine viene sopportato da OD RA.
5 Peraltro, accedendo al sito www.foodracers.com, si ha immediata contezza che OD
RA si presenta quale “realtà specializzata in food delivery”. Il sito si rivolge ai potenziali clienti, proclamando “Ogni luogo è un ristorante - Con ODracers puoi ordinare in pochi click i piatti che ami dai tuoi ristoranti preferiti e riceverli direttamente a casa tua o dove preferisci”. Si rivolge inoltre ai potenziali partners, invitandoli a offrire il servizio a domicilio e, nel contempo, invita potenziali racers a candidarsi evidenziando: “Quando vuoi: Programma la tua attività in modo autonomo sulla base delle tue necessità, senza alcun vincolo di orario. Potrai gestire come meglio credi il tuo tempo libero, guadagnando per ogni consegna completata. Come funziona: Non devi fare altro che prendere in carico
l'ordine, andarlo a ritirare e consegnarlo nei tempi prestabiliti. L'intero importo della consegna e le mance che riceverai per ogni ordine sono tutte tue, noi non tratteniamo nemmeno un centesimo. Cosa ti serve: Per fare parte della piattaforma ti bastano uno smartphone (Android o iPhone) e un mezzo di trasporto (auto, scooter o bici). Per consegnare al meglio il cibo, avrai bisogno di uno zaino termico. Puoi acquistarne uno da noi in modo semplice, veloce ed economico.”
E' chiaro, dunque, che accanto alla finalità di promozionale, il contratto soddisfa anche la finalità di organizzazione del servizio di delibery; servizio questo che, notariamente, sta acquisendo una importanza sempre più centrale nel mondo della ristorazione da asporto e che, nel caso di specie, diviene centrale anche nell'orientare le scelte della clientela.
5. Va poi evidenziato che OD RA non assume le tipiche funzioni gestorie e di rappresentanza dell'agente previste dall'art. 1745 c.c.
E' infatti previsto espressamente che OD RA non verifica né risponde della corrispondenza del prodotto ordinato con la descrizione fattane da né dei prodotti Pt_1
necessari alla preparazione delle pietanze, e/o alle modalità di confezionamento e conservazione, di cui risponde invece direttamente al cliente, il quale peraltro è Pt_1
tenuto a presentare eventuali reclami direttamente all'impresa di ristorazione, senza alcuna intermediazione di OD RA.
6 6. Ancora, è contrattualmente previsto, in antitesi con le previsioni di cui all'art. 1749 comma 2 c.c., che sia OD RA a calcolare le provvigioni (sulla base del fatturato del mese precedente), mentre avrà solo la possibilità di controllare ex post la correttezza Pt_1
degli importi.
7. In tale contesto, ritiene il giudicante di poter escludere che il rapporto fra e Pt_1
OD RA abbia natura di agenzia, non rinvenendosi i tratti tipici di tale contratto né avendo assunto le parti le obbligazioni tipiche, rispettivamente, del preponente e dell'agente. Trattasi piuttosto di un contratto commerciale atipico, con finalità preponderante di delivery, in cui non riveste affatto la parte contrattualmente Pt_1 predominante, essendolo semmai OD RA.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'inesistenza dell'obbligo contributivo nei confronti di in relazione al rapporto intercorso fra la società CP_1
ricorrente e OD RA. Ne segue, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza dell'obbligo contributivo nei confronti di in relazione al rapporto intercorso fra la società ricorrente e OD CP_1
RA; rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente CP_1
liquidate in € 4.100,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap
Si comunichi
Roma 3.12.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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