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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2192 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata in [...] il Parte_1
14/08/1980,
e nato in [...] il Parte_2
27/08/1975, entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. NUNZIATA PAOLO, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 25/09/2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/10/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Saviano (NA) (al N. 66, Parte II, Serie A, Volume
1, Anno 2005). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con sentenza n. 34/2024 pubblicata in data 05/01/2024, divenuta irrevocabile. Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie ( , nata a [...] il [...] e Per_1 nata a [...] il [...]), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le Per_2 intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio.
Il Pubblico Ministero con visto del 30/10/2024 nulla ha opposto. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e La separazione, protrattasi
[...] Parte_2 ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) Le parti vivranno separate, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
b) la casa coniugale sita in Saviano (Na), alla via Cimitero 101, resterà nella disponibilità della OR , mentre il sig. Parte_1 Parte_2 si è trasferito in Piazzolla di Nola (Na), alla via Vittorio Veneto, 151; le parti hanno già provveduto a divere i beni mobili;
c) La figlia minore è affidata in regime condiviso ai sensi della L. 54/2006 ad Per_2 entrambi i genitori, i quali hanno concordato tra loro il seguente protocollo:
- la minore avrà la residenza privilegiata presso la madre;
- il padre avrà il più ampio diritto di visita;
- in particolare, ed in ogni caso, il padre potrà tenere con sé la minore per due giorni a settimana, ovvero il martedì ed il venerdì, dalle ore 18.30, con impegno a riportarli presso l'abitazione materna entro le ore 21.30, ed altresì, a settimane alterne, tenerli con sé il venerdì a partire dalle ore 18,30 sino alle ore 21.00 della domenica seguente, con pernottamento presso l'abitazione del padre sempre nel rispetto delle esigenze educative e scolastiche dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Nel periodo estivo la minore trascorrerà con il padre, con pernottamento presso la sua residenza o in destinazione di vacanza, 10 giorni consecutivi o con una individuazione diversa dei giorni con accordo tra le parti, da stabilirsi preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze della minore e dei genitori;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà il giorno del 24/12 con il padre e dalle ore 9.00 del 25/12 con la madre;
il giorno del 31/12 con la madre e dalle ore 9.00 dello 01/01 con il padre;
il giorno dello 05/01 con il padre e dalle ore 9.00 dello
06/01 con la madre;
il tutto con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze del minore e dei genitori, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante le vacanze Pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno del lunedì in albis con il padre con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze della minore e dei genitori.
Viene fatto salvo un diverso accordo concordato tra le parti. La minore trascorrerà la festa del papà, l'onomastico ed il compleanno del padre con lo stesso, e la festa della mamma, l'onomastico ed il compleanno della madre con la stessa. Quanto al compleanno e all'onomastico della minore verranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori o diversamente previo accordo tra gli stessi, la viglia con la madre ed il giorno del compleanno con il padre, con alternanza di anno in anno. d) I coniugi si impegnano a realizzare le finalità previste dall'art. 155 del c.c., ossia a dare cura, educazione, istruzione i figli, di lasciare che gli stessa conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'educazione, istruzione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
e) il sig. vista la non autosufficienza economica della figlia Parte_2 maggiorenne , verserà alla sig.ra , entro il giorno 18 di ogni Per_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figli la somma di Euro 500,00, ( euro
250,00 per ogni figlia) a mezzo vaglia postale, accreditato sul libretto postale, oppure bonifico alle coordinate bancarie indicate dalla madre;
Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano spese straordinarie necessarie quelle mediche (per visite e cure mediche anche specialistiche, visite e cure odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche, ecc. non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets, per l'acquisto di farmaci, ecc), le spese scolastiche (retta, mensa scolastica, spese per libri di testo, materiale didattico, corsi parascolastici, gite e/o visite scolastiche), le spese sportive (ivi incluse spese per corsi ed attrezzatura relative ad un solo sport). Salvo le urgenze terapeutiche, le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate dai genitori. Il genitore comunicherà all'altro, mediante messaggio telefonico o, nel caso, mediante e-mail, la spesa straordinaria che dovrà sostenere per far fronte a necessità dei figli e l'altro genitore, con la stessa modalità, dovrà esprimere il proprio consenso o, nel caso di diniego, dovrà motivare il rifiuto o proporre soluzioni alternative;
il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro, entro 10 giorni, quanto questi abbia anticipato a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta.
g) Ciascun genitore si accollerà interamente i costi relativi alle vacanze che trascorrerà con i figli.
i) I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio eventuale nuovo indirizzo di residenza, i rispettivi ed eventuali nuovi recapiti telefonici, nonché le ulteriori variazioni che dovessero verificarsi nel futuro, al fine di poter permettere la immediata e sicura reperibilità nell'interesse dei figli;
l) I coniugi hanno già provveduto a dividere tra loro i beni mobili;
m) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o per qualsiasi altro documento necessario per l'espatrio; n) i coniugi dichiarano che i contributi di natura pubblica, come l'assegno unico per i figli, saranno riconosciuti nella misura del 100% in favore della OR Parte_1 ed il sig. con la sottoscrizione del presente atto presta
[...] Parte_2 il suo esplicito consenso;
” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2192 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Saviano (NA) il 08/10/2005 tra i coniugi e Parte_1 [...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Saviano (NA) al N. 66, Parte II, Serie A, Volume 1, Anno 2005);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Saviano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Saviano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice