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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
, nato a [...] il [...], CP_1 Parte_1 in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
, nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...]; Controparte_3
, nata a [...] il Parte_2
18.08.1982 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il Persona_2
25.06.2021;
, nata a [...] il Parte_3
7.02.1979;
, nato a [...] il Parte_4
13.08.2003;
, nato a [...] il Parte_5
10.07.1999, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata a [...] Persona_3 il 18.01.2021, , nata a [...] Parte_6
(Brasile) il 23.03.2023 e , nato a Parte_7
Piracicaba (Brasile) il 1^.02.2024;
, nata a [...] il [...]; Parte_8 , nato a [...] il Parte_9
10.03.1988, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Lichetta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina, via Sisto V n. 19;
Ricorrenti contro
Controparte_4
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_4
, nato a [...] il [...], successivamente
[...] emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, CP_4 non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori certificati Persona_4 di nascita e di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
1) Sulla posizione di , Parte_10 Persona_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Parte_8 Parte_9 Pt_2
Richiamato quanto sopra già evidenziato in ordine alla ricostruzione della linea di discendenza dall'avo , si osserva che i ricorrenti hanno, Persona_4 inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti (nello specifico, ) hanno dato prova Controparte_3 di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva residenza-, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
2) Sulla posizione di , Parte_2 Persona_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Persona_3 Parte_6
e .
[...] Parte_7
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: , Persona_5 ascendente degli odierni ricorrenti e figlia di , ha Persona_4 contratto matrimonio nel 1946 con cittadino brasiliano per nascita, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, - dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
, nato a [...] il [...], CP_1 Parte_1 in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
, nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...]; Controparte_3
, nata a [...] il Parte_2
18.08.1982 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il Persona_2
25.06.2021;
, nata a [...] il Parte_3
7.02.1979;
, nato a [...] il Parte_4
13.08.2003;
, nato a [...] il Parte_5
10.07.1999, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nata a [...] Persona_3 il 18.01.2021, , nata a [...] Parte_6
(Brasile) il 23.03.2023 e , nato a Parte_7
Piracicaba (Brasile) il 1^.02.2024;
, nata a [...] il [...]; Parte_8 , nato a [...] il Parte_9
10.03.1988, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Lichetta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina, via Sisto V n. 19;
Ricorrenti contro
Controparte_4
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_4
, nato a [...] il [...], successivamente
[...] emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, CP_4 non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori certificati Persona_4 di nascita e di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
1) Sulla posizione di , Parte_10 Persona_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Parte_8 Parte_9 Pt_2
Richiamato quanto sopra già evidenziato in ordine alla ricostruzione della linea di discendenza dall'avo , si osserva che i ricorrenti hanno, Persona_4 inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti (nello specifico, ) hanno dato prova Controparte_3 di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva residenza-, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
2) Sulla posizione di , Parte_2 Persona_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Persona_3 Parte_6
e .
[...] Parte_7
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: , Persona_5 ascendente degli odierni ricorrenti e figlia di , ha Persona_4 contratto matrimonio nel 1946 con cittadino brasiliano per nascita, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, - dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi