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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.ed est.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
5734/2024 in data 04/12/2024, promossa da
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MACCARRONE TINO
parte ricorrente
contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. ARRIGO MARCO parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero -
avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
trattenuta in decisione sulle seguenti congiunte
CONCLUSIONI
“Chiedono congiuntamente: l'affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocazione attuale in Senegal fino alla fine dell'anno scolastico;
poi in Francia presso la madre;
turni di responsabilità: quando i figli saranno in Francia,
il padre potrà vederli quando lo vorrà previo avviso alla madre di almeno 7 giorni;
per il resto, come da ricorso e memoria di costituzione;
il padre contribuisce al mantenimento dei figli minori versando euro 380 complessivamente alla zia presso la quale loro abitano in
Senegal; e 500 euro per la figlia maggiorenne che abita in
Francia; quando anche i tre figli raggiungeranno la madre in Francia, col versamento complessivo alla stessa di euro
700; spese straordinarie al 50% ciascuno;
assegno unico 50% ciascuno .
Il sig si impegna al trasferimento dell'auto ora Pt_1
intestata alla signora ma in uso a lui;
e a farsi carico dei pagamenti dei pregressi bolli”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
disporsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Pag. 2 di 7 Senegal il 13/2/2006 con la signora e Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Farra di Soligo – anno 2015, numero 30, parte II serie C
ufficio 1.
Il ricorrente esponeva che dall'unione erano nati quattro figli: maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficiente; e Persona_2 Persona_3
ancora minorenni. Persona_4
I coniugi si erano separati con omologa del Tribunale di
Treviso 23/3/2023: i figli erano stati affidati ad entrambi i coniugi in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, con previsione dei turni di responsabilità
e regolamentazione del mantenimento dei figli.
Dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al
Presidente non c'era stata più convivenza e non era intervenuta riconciliazione;
sussistevano pertanto i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 comma 1 nr 2 L 898/1970.
Il ricorrente chiedeva che fosse mantenuta la regolamentazione prevista in sede di separazione.
La convenuta si costituiva in giudizio e proponeva una regolamentazione dei rapporti con i figli pressochè analoga a quella indicata in ricorso.
I coniugi comparivano entrambi alla prima udienza avanti al giudice designato e riferivano di avere raggiunto un accordo.
Pag. 3 di 7 La causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. Sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 comma 1 nr
2 L 898/1970, in quanto risulta che dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente in sede di separazione non c'è stata più convivenza e non è
intervenuta riconciliazione.
Rispetto a tale domanda sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art 3 lettera 1 punto ii),
perché il ricorrente risiede in Italia, a Conegliano,
nell'immobile già residenza dei coniugi.
2.La domanda di affidamento dei figli minori e il mantenimento dei figli.
Entrambe le parti sono cittadini senegalesi, il ricorrente risiede in Italia e la convenuta in Francia.
I coniugi hanno quattro figli, tre dei quali ancora minorenni;
la figlia maggiorenne vive in Francia con la madre, i tre figli minorenni sono temporaneamente in
Senegal fino alla fine dell'anno scolastico.
Chiedono l'affidamento condiviso dei figli minorenni con residenza prevalente in Senegal, fino a quando terminerà
l'anno scolastico;
e poi presso la madre in Francia.
Propongono concordemente un regime di mantenimento dei
Pag. 4 di 7 figli differenziato a seconda che i figli siano in Senegal
– fino al termine dell'anno scolastico – e poi con la madre.
Anche su tali domande sussiste la giurisdizione italiana in ragione del fatto che il padre risiede in Italia e anche i figli hanno residenza in Italia (doc. 2 di parte ricorrente), pur trovandosi all'estero temporaneamente per studiare;
la convenuta, inoltre, non ha sollevato eccezioni.
Quanto all'affidamento, non vi sono ragioni per derogare alla regola della bigenitorialità e per non disporre quindi l'affido condiviso;
su accordo dei genitori, attualmente i figli studiano in Senegal dove, riferiscono i genitori,
sono ospiti di parenti;
terminato l'anno scolastico,
avranno residenza prevalente presso la madre.
Le visite del padre possono essere regolamentate come proposto dalle parti.
Anche sul mantenimento dei figli – compresa la figlia maggiorenne che ancora non è autosufficiente – può disporsi come da accordo tra le parti;
accordo che non risulta pregiudizievole per l'interesse dei figli.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione
Pag. 5 di 7 respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr 5734/2024 RG,
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Senegal il 13/2/2006 tra e la signora Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Farra di Soligo – anno 2015,
numero 30, parte II serie C ufficio 1; alle condizioni proposte dalle parti che si seguito si trascrivono:
“affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocazione attuale in Senegal fino alla fine dell'anno scolastico;
poi in Francia presso la madre;
turni di responsabilità: quando i figli saranno in Francia, il padre potrà vederli quando lo vorrà previo avviso alla madre di almeno 7 giorni;
per il resto, come da ricorso e memoria di costituzione;
il padre contribuisce al mantenimento dei figli minori versando euro 380 complessivamente alla zia presso la quale loro abitano in Senegal;
e 500 euro per la figlia maggiorenne che abita in Francia;
quando anche i tre figli raggiungeranno la madre in Francia, col versamento complessivo alla stessa di euro 700; spese straordinarie al
50% ciascuno;
assegno unico 50% ciascuno .
Il sig si impegna al trasferimento dell'auto ora Pt_1
intestata alla signora ma in uso a lui;
e a farsi carico dei pagamenti dei pregressi bolli”;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
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3. ordina al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
20/05/2025
Il presidente
Dr Daniela Ronzani
Il giudice est.
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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