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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Catucci e Rocco Bove
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Bianco
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1° marzo 2023, la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo (inutilmente conseguente al riconoscimento delle malattie professionali “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, e “spondiloartrosi con discopatie lombari”) denunciate il 13.11.2021, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi CP_1 importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, le sollecitazioni e i rumori ai quali è stata esposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il nominato C.T.U. ha così concluso:
“1)- il ricorrente è affetto da:
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale; danno biologico del 3% (tre per cento); con decorrenza dalla denuncia;
- spondilo-artrosi lombare con protrusioni multiple e disturbi trofico-sensitivi persistenti;
biologico del 6% (sei per cento); con decorrenza dalla denuncia;
2)- il danno biologico complessivo si stabilisce nella misura del 9% (nove per cento);
3)- si pone la decorrenza a far data dalla denuncia delle citate patologie”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale e sulla base della documentazione prodotta e della escussione dei testi), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.
Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e
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danno biologico nella misura del 9% con decorrenza dal 13.11.2021, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9%, con decorrenza dalla domanda del
13.11.2021, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi CP_1 legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 2.700,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 11 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Catucci e Rocco Bove
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Bianco
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1° marzo 2023, la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo (inutilmente conseguente al riconoscimento delle malattie professionali “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, e “spondiloartrosi con discopatie lombari”) denunciate il 13.11.2021, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi CP_1 importi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, le sollecitazioni e i rumori ai quali è stata esposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il nominato C.T.U. ha così concluso:
“1)- il ricorrente è affetto da:
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale; danno biologico del 3% (tre per cento); con decorrenza dalla denuncia;
- spondilo-artrosi lombare con protrusioni multiple e disturbi trofico-sensitivi persistenti;
biologico del 6% (sei per cento); con decorrenza dalla denuncia;
2)- il danno biologico complessivo si stabilisce nella misura del 9% (nove per cento);
3)- si pone la decorrenza a far data dalla denuncia delle citate patologie”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale e sulla base della documentazione prodotta e della escussione dei testi), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.
Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e
2
danno biologico nella misura del 9% con decorrenza dal 13.11.2021, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9%, con decorrenza dalla domanda del
13.11.2021, condanna l' al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi CP_1 legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 2.700,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 11 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
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