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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. – all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 541 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierpaolo Ardolino e Immacolata Parte_1
Panico, elettivamente domiciliata come in atti
- Appellante-
E
Controparte_1
Appellato contumace
E
, , , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
Appellati contumaci
E CP_6
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 867/2022 del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, pubblicata in data 15/09/2022.
Conclusioni delle parti: come da atto introduttivo del giudizio di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone ha rigettato il ricorso presentato da Parte_1 con cui quest'ultima, introducendo il giudizio di merito successivo alla fase cautelare ex
[...] art.700 c.p.c., ha chiamato in giudizio il , l' , CP_7 Controparte_8 CP_5
, e , chiedendo di accertare il proprio diritto
[...] Controparte_2 CP_4 CP_3 all'assegnazione della mobilità interregionale, in quanto titolare di diritto di precedenza e priorità ai sensi dell'art. 21 legge 104/92, disapplicando ogni provvedimento, anche di carattere pattizio, teso a limitare, precludere il suddetto diritto, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti alla concreta attribuzione in suo favore dell'affidamento di incarico per mobilità interregionale nella
Regione Campania a far data dalla domanda e dunque dal 01.09.2021.
Il Tribunale, nella resistenza del convenuto e di e , CP_1 CP_5 Controparte_2 regolarmente costituitisi, rimanendo invece contumaci e CP_3 CP_4 richiamate le deduzioni della parte ricorrente a sostegno della domanda cautelare e le motivazioni spese dal Tribunale con l'ordinanza collegiale del 30.11.2022 di revoca dell'ordinanza cautelare di accoglimento dell'istanza, ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) la legge 104/92 distingue tra handicap semplice, art. 3 comma 1, e handicap grave ( art. 3, comma 3) e prevede una graduazione e differenziazione della tutela in ragione della natura e consistenza della disabilità: ii) per quanto attiene ai benefici delle persone disabili, rilevanti nella specie, l'art. 21 della legge 104/92 dispone che “La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili” ( comma 1) e che “I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda” ( comma 2); iii) l'art. 33 prevede “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa” ( art. 33 comma 3) e “Il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” ( art. 33, comma 5), estendendo il comma 6 le medesime agevolazioni, riconosciute al familiare che assiste il disabile, al lavoratore affetto da handicap grave;
iv) l'art. 601 del D. Lgs
297/1994, T.U. in materia di istruzione, stabilisce che “ Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1) e “Le predette nome comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (comma 2), attribuendo il diritto di precedenza, sia in sede di assunzione che di successivo trasferimento, al dipendente titolare dei benefici della legge 104, richiamando indistintamente sia il beneficiario della legge 104 per handicap personale che il titolare della legge
104 per handicap del familiare;
v) l'art. 19 del D. Lgs.165/2001, in merito alla durata degli incarichi di funzioni dirigenziali stabilisce che la stessa non possa essere inferiore a tre anni ( se non per il raggiungimento del limite di età) né eccedere i cinque anni, il D.M. n. 635 del 27.8.2015 prevede che
“I destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio” e l'art. 15 del D.D.G.
n. 1259 del 2017 conferma che “ I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”; vi) nel caso di specie la dirigente scolastica vincitrice del concorso bandito con il Parte_1
D.D.G. n. 1259/2017, riconosciuta invalida al 70% e portatrice di handicap semplice ( art. 3 comma
1 legge 104/92), era stata assunta in ruolo dal 01.09.2020 ed assegnata al Liceo Scientifico e
Linguistico di Ceccano ed aveva presentato domanda di mobilità interregionale di rientro nella
Regione Campania per l'anno scolastico 2021/2022 in forza dell'art. 21 della legge 104/92, domanda che era stata respinta venendo assegnati i 4 posti disponibili ad altri dirigenti scolastici, sempre beneficiari della legge 104 ma per più familiari disabili e non per handicap personale;
vii) considerato che non vi erano aspiranti beneficiari di legge 104 per handicap personale connotato da gravità,
l' aveva prescelto i dirigenti scolastici in possesso dei seguenti requisiti: Controparte_8 soggetti nei cui confronti non sussisteva il vincolo della permanenza triennale stabilito dal DM
635/2015 sull'interregionalità e dal D.D.G. 1259/2017; soggetti che vantavano i benefici della legge
104 per assistenza di più familiari;
soggetti con maggiore anzianità di ruolo;
viii) i posti erano stati quindi assegnati a dirigenti scolastici in servizio sin dal 2015, titolari dei benefici della legge 104 per più familiari ed uno di loro, , oltre a due precedenze ex legge 104 per familiari stretti CP_5 in condizione di gravità ( la madre), era titolare di precedenza per handicap personale (art. 3 comma
1); ix) l'Amministrazione aveva fatto corretta applicazione dei principi posti dalla legge 104 ed aveva adeguatamente tutelato gli interessi dei disabili a questa sottesi, e le scelte erano conformi ai principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 della Costituzione;
x) la tesi della ricorrente, secondo cui il titolare di legge 104 personale prevale sempre e comunque sul beneficiario della legge 104 per familiare anche grave era in contrasto con l'art. 601 della legge 297/1994, che attribuisce pari precedenza, e con la legge 104 che impone di tenere conto della gravità della minorazione, sia se personale sia se del familiare;
xi) il nulla osta rilasciato dall'ufficio di provenienza non era vincolante per l'amministrazione presupponendo il trasferimento l'esistenza di posti vacanti e indisponibili e tutti dirigenti trasferiti in Campania avevano ottenuto il consenso alla mobilità da parte dell'amministrazione di origine.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello lamentando, con un unico Parte_1 motivo, l'erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge: art. 21 legge 104/92 e diritto di precedenza della persona handicappata in sede di trasferimento a domanda su sedi disponibili, violazione del diritto soggettivo pieno ed assoluto alla precedenza in sede di trasferimento a domanda incidente sul diritto alla salute, violazione art. 32 Cost, violazione del diritto della persona handicappata.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il , nonostante la regolare notifica, non si è costituito come tutte le altre parti appellate, rimaste CP_7 contumaci in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato risultando meritevoli di conferma, anche nella presente fase di impugnazione, le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Sostiene l'appellante l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 21 legge 104/92, norma di carattere primario di ordine imperativo ed inderogabile da previsioni di rango secondario, che esige per il diritto di precedenza la disponibilità di posti predeterminata e la comparazione con altri interessati. Afferma che l'art. 33, comma 5, diversamente dall'art. 21, non prevede un diritto soggettivo assoluto ma un diritto assoggettato al potere dell'Amministrazione. Ribadisce che, invece, in presenza di sedi disponibili e di contesa con altri interessati, l'Amministrazione era vincolata ad assegnare il posto alla ricorrente, avente diritto di precedenza. Rileva il Collegio che l'appello non si confronta con la motivazione, articolata e puntuale, della decisione impugnata formulando, succintamente, le medesime argomentazioni del ricorso di primo grado.
Nel caso di specie è incontestato, oltre ad essere documentalmente provato, che Parte_1
è dipendente del , in qualità di dirigente scolastico in servizio dal 1.9.2020 Controparte_1
(contratto individuale di lavoro del 27.8.2020) e che, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, aveva presentato domanda di mobilità interregionale verso la Regione Campania.
Altrettanto pacifico e documentalmente provato (verbali invalidità allegati ricorso primo grado) che l'attuale appellante sia invalida in misura del 70% nonché portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, e che abbia presentato domanda di mobilità interregionale di rientro nella regione Campania in forza della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/1992, respinta dall' con l'assegnazione dei 4 posti disponibili nella regione Campania, CP_6 destinati alla mobilità interregionale, ad altri dirigenti scolastici, beneficiari della L. 104 per più familiari disabili e non per handicap personale.
Le critiche mosse alla impugnata sentenza con l'atto di gravame non sono condivisibili.
Appare opportuno richiamare le previsioni normative, contrattuali e di bando che regolano l'assunzione e la mobilità dei dirigenti scolastici:
a) l'art. 25 comma 1 d.lgs n. 165/2001 che prevede per i dirigenti delle istituzioni scolastiche l'inquadramento in ruoli di dimensioni regionali e l'espletamento di un corso-concorso selettivo;
b) l'art. 29 del d.lgs n. 165/2001 in base al quale il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami organizzato su base regionale, per tutti i posti vacanti nel triennio;
c) l'art. 19 comma 2 d.lgs n. 165/2001 che stabilisce che la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni (salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo), né superiore a cinque;
disposizione che, come tutte quelle contenute nell'art. 19, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi, ai sensi del comma 12 bis;
d) l'art. 15 del bando di concorso (DDG 1259/2017) che conferma il vincolo di triennalità nel ruolo regionale di iniziale assegnazione: “I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”;
e) l'art. 9 del CCNL15.07.2010, che regola il mutamento dell'incarico nel ruolo regionale e la mobilità interregionale, stabilendo, per quanto di interesse: “1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: (...) 3. In deroga ai criteri di cui al comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) in presenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell' di provenienza e con il consenso del dirigente dell' Controparte_8 Controparte_8 della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.”
Il bando di concorso vincola il dirigente scolastico alla permanenza triennale, pari alla durata minima dell'incarico per previsione di legge, nel ruolo regionale di iniziale assegnazione ed il contratto di assunzione individuale a tempo indeterminato, allegato dalla ricorrente, stabilisce che “Ai sensi dell'art. 17 del bando di concorso il dirigente è tenuto alla permanenza nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale prevista dalla normativa vigente”, previsioni perfettamente conformi alla norma primaria, imperativa ed inderogabile (art. 19 comma
12 bis, d.lgs. 165/2001).
La S.C., chiamata a pronunciarsi in merito alla violazione o falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, legge n. 104/92, in relazione agli artt. 32, 38 e 97 Cost., ha affermato che “
5.3 il richiamato art. 21, dunque, non può fondatamente essere interpretato nel senso che le sedi disponibili debbano essere intese come qualsiasi ufficio dell'amministrazione che l'interessato intenda scegliere, purché nell'ufficio stesso vi sia disponibilità di posti, con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale dallo stesso posseduta o che, secondo un'interpretazione addirittura maggiormente estensiva, per poter beneficiare delle disposizioni in esame, sia sufficiente che vi sia disponibilità nell'organico con riferimento al profilo professionale posseduto dall'interessato, anche se non vi sia posto in relazione alla qualifica.
5.4. inoltre, è lo stesso termine “precedenza” che evoca il concorso con altre persone;
6. ciò porta a ritenere che un diritto soggettivo del dipendente, portatore di handicap grave o gravemente disabile, a scegliere con priorità la sede di lavoro al momento dell'assunzione o con precedenza in sede di trasferimento a domanda, sussiste in presenza di due condizioni: a) la disponibilità di sedi vacanti;
b) l'esistenza di un concorso con altri dipendenti interessati alla medesima sede (concorso che presuppone la necessaria sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla relativa procedura);
6.1 la legge, infatti, pur non sacrificando in nessuna delle sopra indicate due ipotesi gli interessi pubblici superiori ad un ordinato assetto degli uffici, anche per ciò che concerne la provvista di personale, esige, nell'art. 21 che la scelta sia operata su disponibilità predeterminate, sulle quali- nella comparazione con altri interessati ed in presenza dei requisiti per accedere a tale comparazione, il destinatario dei benefici ha diritto di precedenza;
”
(Cass, sezione lavoro, ord. 25409/2021).
Osserva il Collegio che nel caso in esame è pacifico che l'attuale appellante, al momento della domanda di mobilità interregionale, non aveva maturato il vincolo triennale di permanenza nella regione assegnata. L'insussistenza della condizione prevista dal bando di concorso escludeva quindi,
a monte, una comparabilità con gli altri partecipanti al fine di far valere il diritto di precedenza rivendicato in giudizio.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il , nell'assegnare i posti vacanti e disponibili a CP_1 dirigenti titolari di legge 104, ha dato rilievo a criteri obiettivi e ragionevoli quali il superamento del vincolo triennale (posti assegnati a dirigenti in servizio dal 2015) e l'anzianità di servizio, nonché la titolarità di più precedenze legge 104, facendo fatto corretta applicazione dei principi posti dalla legge
104 a tutela degli interessi dei disabili.
In conclusione, le argomentazioni spese dal giudice di prime cure, pienamente condivisibili, resistono alle censure formulate con l'atto di appello con conseguente rigetto dello stesso.
Nulla per le spese del grado stante la contumacia delle parti appellate.
In considerazione del tenore della decisione ricorono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa