Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la proroga di 85 giorni dei termini di accertamento, prevista dal D.L. n. 18/2020, si applica anche alle annualità i cui termini di accertamento fossero pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. L'accertamento, scaduto originariamente il 31/12/2024, con la proroga è scaduto il 26/03/2025. L'avviso è stato notificato il 25/03/2025, pertanto nei termini.

  • Rigettato
    Nullità per lesione del diritto di difesa e mancata indicazione dell'accertamento con adesione

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento con adesione sia una facoltà e non un obbligo, sia per il contribuente che per l'ente. L'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di fornire particolari informazioni nell'avviso di accertamento riguardo a tale procedura.

  • Rigettato
    Nullità per mancata allegazione dell'atto richiamato

    Il Comune ha annullato l'avviso di accertamento n. 9082/2024 per vizi di legittimità (errata indicazione del contribuente e degli importi) e ha emesso un nuovo avviso di accertamento n. 9197/2019, notificato nei termini. Pertanto, il motivo di opposizione è infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 21
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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