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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LANZI UA AT, RE
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 323/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viggiano - Via Roma, 51 85059 Viggiano PZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9197/2019 DEL 25/03/2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 629/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 SRL si è opposta all'avviso di accertamento n. 9197/2019 del 25.03.2025 , notificato a mezzo pec in data 25.03.2025, ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 28.852,29, a titolo di omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2019.
La ricorrente fa presente che dalla lettura del provvedimento in esame non è affatto possibile per la contribuente dedurre, in maniera chiara e dettagliata, la motivazione dello stesso, atteso che l'avviso de quo viene qualificato quale “Riformulazione del provvedimento n. 9082 del 15.11.2024, notificato in data
04.01.2025.
La circostanza appena evidenziata viene palesata anche all'interno dell'atto, laddove alla pagina n. 1 dello stesso si evidenzia che RETTIFICA l'avviso di accertamento n. 9082 del 15.11.2024 e conseguentemente corregge gli importi indicati nell'originario atto impositivo.
Tale ultimo avviso, sostiene la ricorrente, non è mai pervenuto nella sfera di conoscibilità della stessa, non essendo ad essa mai stato ritualmente notificato.
Pertanto si oppone per (1) in via preliminare: nullità dell'avviso di accertamento impugnato per decadenza oltre che prescrizione del diritto alla riscossione del tributo IMU per l'annualità 2019 – violazione art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, nonché' art. 85, comma 5, del regolamento comunale IUC. (2) in diritto: nullità dell'avviso di accertamento impugnato per patente ed insanabile lesione del diritto di difesa della contribuente – mancata indicazione nell'avviso della possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione – violazione art. 89, comma 2, regolamento IMU del comune di Viggiano, giusta deliberazione n.
5 del 27.03.2014. (3) in diritto: nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento de quo per palese ed ingiustificabile violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) – mancata allegazione dell'atto richiamato.
Il Comune di Viggiano si è costituito in giudizio ed ha fatto presente che la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9197, notificato a mezzo PEC in data 25.03.2025, avente ad oggetto la riscossione per l'omesso pagamento dell'imposta Municipale Unica (I.M.U.), relativa all'anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 28.852,29 (comprensivo di spese, interessi e sanzioni). Precisa l'Ufficio che tale atto è stato emesso in rettifica e in sostituzione del precedente avviso di accertamento IMU n. 9082 del
15/11/2024, notificato in data 04/01/2025 a mezzo posta raccomandata A/R, dopo che il Comune di Viggiano aveva constatato vizi di legittimità dello stesso (errore sulla denominazione del contribuente e sugli importi), esercitando il suo potere di autotutela.
Nel merito il Comune fa presente che il tributo locale IMU è strutturato come prestazione periodica assoggettata al termine prescrizionale quinquennale, in ossequio della normativa dettata dalla Legge
296/2006.
Per le annualità relative ai tributi locali in scadenza trova applicazione la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza, prevista in via generale nell'art. 67 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).
In base a tale ultima norma, infatti, risultavano sospesi, fra gli altri, i termini di notifica degli atti di accertamento per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (85 giorni); sospensione che, come rilevato, determinava l'effetto di spostare i termini di accertamento per detti atti per un periodo analogo a quello di sospensione. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento IMU n. 9197/2019 emesso dal Comune di Viggiano in sostituzione dell'avviso di accertamento IMU n. 9082 del 15/11/2024, nell'esercizio del suo potere di autotutela, è stato legittimamente notificato alla ricorrente in data 25.03.2025, ovvero entro i termini di decadenza previsti dal cosiddetto “Decreto Cura Italia”, in conformità con la più recente pronuncia della Corte di Cassazione che chiarisce definitivamente la vicenda sul prolungamento dei termini di decadenza.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene, la mancata indicazione circa la facoltà per il contribuente di azionare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs n. 218/1997. Tale eccezione risulta pretestuosa giacché tale procedimento rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente e per l'Ente. Se un Comune decide di adottare l'accertamento con adesione, deve disciplinarlo con un proprio regolamento, tuttavia, l'esistenza di questo regolamento non rende la procedura obbligatoria nIé per il Comune nell'avviare sempre il procedimento, né per il contribuente nell'aderirvi.
Il D.lgs. n. 13/2024 interviene sulla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 218/1997 stabilendo che, in caso di avvisi di accertamento esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente ha la possibilità di proporre istanza di accertamento con adesione entro il termine di presentazione del ricorso;
tuttavia,
l'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di fornire particolari informazioni nell'avviso di accertamento.
L'articolo 50 della legge 449/1997 prevede la possibilità per i Comuni di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione per i tributi locali, con le stesse modalità previste per le imposte statali. In pratica, il Comune può consentire ai contribuenti di definire le controversie fiscali mediante un accordo con l'ente, a fronte di una riduzione delle sanzioni. L'accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso che consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.
L'accertamento con adesione, disciplinato dagli artt. 5, 6, 12 del D. Lgs n. 218/1997 – e successive modifiche intervenute –, offre al contribuente la possibilità di definire le imposte dovute in fase precontenziosa in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.
Riguardo al terzo motivo di ricorso il Comune, dopo aver accertato l'illegittimità dell'avviso di accertamento
IMU n. 9082 del 15/11/2024 per l'errata indicazione del contribuente, notificato in data 04/01/2025 a mezzo posta raccomandata a/r, provvedeva ad annullarlo nonché a sostituirlo con l'avviso di accertamento IMU n.
9197/2019, emesso e notificato alla ricorrente in data 25.03.2025, esercitando di fatto il suo potere di autotutela “sostitutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni del Comune di Viggiano, per quanto attiene il primo motivo di ricorso, ovvero la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per decadenza oltre che prescrizione del diritto alla riscossione del tributo IMU per l'annualità 2019, osserva che con decreto n.
1630/2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020.
In definitiva, preso atto di quanto osservato dal Comune nelle proprie controdeduzioni, si conferma che la proroga di 85 giorni si applica a tutte le annualità d'imposta i cui termini di accertamento fossero pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020.
Pertanto, per quanto attiene il ricorso di cui trattasi, l'accertamento per dichiarazione 2019 sarebbe scaduto il 31/12/2024, con la proroga di 85 gg la scadenza è fissata al 26/03/2025. L'Ufficio ha notificato il nuovo accertamento il 25/3/2025 quindi è nei termini. Per quanto attiene il secondo motivo di ricorso ovvero la mancata indicazione circa la facoltà per il contribuente di azionare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs n. 218/1997, la
Corte osserva che l'iniziativa può essere avviata dall'Ufficio che, in tal caso, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento, oppure di iniziativa del contribuente che può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione, solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione del ricorso. Tale procedimento rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente e per l'Ente. Pertanto anche tale motivo di opposizione è infondato.
Per quanto attiene il terzo motivo di ricorso il Comune, dopo aver accertato l'illegittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 9082 del 15/11/2024 per l'errata indicazione del contribuente, notificato in data 04/01/2025 a mezzo posta raccomandata a/r, trasmessa alla Società_1 S.R.L. P.I.01063530768 CESSIONARIO DELL' Ricorrente_1 Partita Iva P.IVA_1 Indirizzo_1 GG (PZ), ha annullato tale avviso e lo ha correttamente notificato, nei termini, alla Società ricorrente e quindi anche tale motivo di opposizione risulta infondato
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente.
IIn ultimo questa Corte, preso atto che il dispositivo, così come notificato alle parti, è affetto da errore materiale avendo condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate che non è soggetto costituito in giudizio, anziché il Comune di Viggiano che si è regolarmente costituito in opposizione al ricorso presentato dalla Ricorrente_1 SRL, provvede a correggerlo con la presente sentenza ai sensi degli artt. 287-288 c.p.c.., dispositivo che viene così formulato:
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 1.000,00 ( euro mille/00 ) a favore del Comune di Viggiano.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LANZI UA AT, RE
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 323/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viggiano - Via Roma, 51 85059 Viggiano PZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9197/2019 DEL 25/03/2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 629/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 SRL si è opposta all'avviso di accertamento n. 9197/2019 del 25.03.2025 , notificato a mezzo pec in data 25.03.2025, ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 28.852,29, a titolo di omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2019.
La ricorrente fa presente che dalla lettura del provvedimento in esame non è affatto possibile per la contribuente dedurre, in maniera chiara e dettagliata, la motivazione dello stesso, atteso che l'avviso de quo viene qualificato quale “Riformulazione del provvedimento n. 9082 del 15.11.2024, notificato in data
04.01.2025.
La circostanza appena evidenziata viene palesata anche all'interno dell'atto, laddove alla pagina n. 1 dello stesso si evidenzia che RETTIFICA l'avviso di accertamento n. 9082 del 15.11.2024 e conseguentemente corregge gli importi indicati nell'originario atto impositivo.
Tale ultimo avviso, sostiene la ricorrente, non è mai pervenuto nella sfera di conoscibilità della stessa, non essendo ad essa mai stato ritualmente notificato.
Pertanto si oppone per (1) in via preliminare: nullità dell'avviso di accertamento impugnato per decadenza oltre che prescrizione del diritto alla riscossione del tributo IMU per l'annualità 2019 – violazione art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, nonché' art. 85, comma 5, del regolamento comunale IUC. (2) in diritto: nullità dell'avviso di accertamento impugnato per patente ed insanabile lesione del diritto di difesa della contribuente – mancata indicazione nell'avviso della possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione – violazione art. 89, comma 2, regolamento IMU del comune di Viggiano, giusta deliberazione n.
5 del 27.03.2014. (3) in diritto: nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento de quo per palese ed ingiustificabile violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) – mancata allegazione dell'atto richiamato.
Il Comune di Viggiano si è costituito in giudizio ed ha fatto presente che la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9197, notificato a mezzo PEC in data 25.03.2025, avente ad oggetto la riscossione per l'omesso pagamento dell'imposta Municipale Unica (I.M.U.), relativa all'anno di imposta 2019, dell'importo complessivo di € 28.852,29 (comprensivo di spese, interessi e sanzioni). Precisa l'Ufficio che tale atto è stato emesso in rettifica e in sostituzione del precedente avviso di accertamento IMU n. 9082 del
15/11/2024, notificato in data 04/01/2025 a mezzo posta raccomandata A/R, dopo che il Comune di Viggiano aveva constatato vizi di legittimità dello stesso (errore sulla denominazione del contribuente e sugli importi), esercitando il suo potere di autotutela.
Nel merito il Comune fa presente che il tributo locale IMU è strutturato come prestazione periodica assoggettata al termine prescrizionale quinquennale, in ossequio della normativa dettata dalla Legge
296/2006.
Per le annualità relative ai tributi locali in scadenza trova applicazione la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza, prevista in via generale nell'art. 67 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).
In base a tale ultima norma, infatti, risultavano sospesi, fra gli altri, i termini di notifica degli atti di accertamento per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (85 giorni); sospensione che, come rilevato, determinava l'effetto di spostare i termini di accertamento per detti atti per un periodo analogo a quello di sospensione. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento IMU n. 9197/2019 emesso dal Comune di Viggiano in sostituzione dell'avviso di accertamento IMU n. 9082 del 15/11/2024, nell'esercizio del suo potere di autotutela, è stato legittimamente notificato alla ricorrente in data 25.03.2025, ovvero entro i termini di decadenza previsti dal cosiddetto “Decreto Cura Italia”, in conformità con la più recente pronuncia della Corte di Cassazione che chiarisce definitivamente la vicenda sul prolungamento dei termini di decadenza.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene, la mancata indicazione circa la facoltà per il contribuente di azionare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs n. 218/1997. Tale eccezione risulta pretestuosa giacché tale procedimento rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente e per l'Ente. Se un Comune decide di adottare l'accertamento con adesione, deve disciplinarlo con un proprio regolamento, tuttavia, l'esistenza di questo regolamento non rende la procedura obbligatoria nIé per il Comune nell'avviare sempre il procedimento, né per il contribuente nell'aderirvi.
Il D.lgs. n. 13/2024 interviene sulla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 218/1997 stabilendo che, in caso di avvisi di accertamento esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente ha la possibilità di proporre istanza di accertamento con adesione entro il termine di presentazione del ricorso;
tuttavia,
l'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di fornire particolari informazioni nell'avviso di accertamento.
L'articolo 50 della legge 449/1997 prevede la possibilità per i Comuni di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione per i tributi locali, con le stesse modalità previste per le imposte statali. In pratica, il Comune può consentire ai contribuenti di definire le controversie fiscali mediante un accordo con l'ente, a fronte di una riduzione delle sanzioni. L'accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso che consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.
L'accertamento con adesione, disciplinato dagli artt. 5, 6, 12 del D. Lgs n. 218/1997 – e successive modifiche intervenute –, offre al contribuente la possibilità di definire le imposte dovute in fase precontenziosa in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.
Riguardo al terzo motivo di ricorso il Comune, dopo aver accertato l'illegittimità dell'avviso di accertamento
IMU n. 9082 del 15/11/2024 per l'errata indicazione del contribuente, notificato in data 04/01/2025 a mezzo posta raccomandata a/r, provvedeva ad annullarlo nonché a sostituirlo con l'avviso di accertamento IMU n.
9197/2019, emesso e notificato alla ricorrente in data 25.03.2025, esercitando di fatto il suo potere di autotutela “sostitutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni del Comune di Viggiano, per quanto attiene il primo motivo di ricorso, ovvero la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per decadenza oltre che prescrizione del diritto alla riscossione del tributo IMU per l'annualità 2019, osserva che con decreto n.
1630/2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020.
In definitiva, preso atto di quanto osservato dal Comune nelle proprie controdeduzioni, si conferma che la proroga di 85 giorni si applica a tutte le annualità d'imposta i cui termini di accertamento fossero pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020.
Pertanto, per quanto attiene il ricorso di cui trattasi, l'accertamento per dichiarazione 2019 sarebbe scaduto il 31/12/2024, con la proroga di 85 gg la scadenza è fissata al 26/03/2025. L'Ufficio ha notificato il nuovo accertamento il 25/3/2025 quindi è nei termini. Per quanto attiene il secondo motivo di ricorso ovvero la mancata indicazione circa la facoltà per il contribuente di azionare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs n. 218/1997, la
Corte osserva che l'iniziativa può essere avviata dall'Ufficio che, in tal caso, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento, oppure di iniziativa del contribuente che può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione, solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione del ricorso. Tale procedimento rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente e per l'Ente. Pertanto anche tale motivo di opposizione è infondato.
Per quanto attiene il terzo motivo di ricorso il Comune, dopo aver accertato l'illegittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 9082 del 15/11/2024 per l'errata indicazione del contribuente, notificato in data 04/01/2025 a mezzo posta raccomandata a/r, trasmessa alla Società_1 S.R.L. P.I.01063530768 CESSIONARIO DELL' Ricorrente_1 Partita Iva P.IVA_1 Indirizzo_1 GG (PZ), ha annullato tale avviso e lo ha correttamente notificato, nei termini, alla Società ricorrente e quindi anche tale motivo di opposizione risulta infondato
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente.
IIn ultimo questa Corte, preso atto che il dispositivo, così come notificato alle parti, è affetto da errore materiale avendo condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate che non è soggetto costituito in giudizio, anziché il Comune di Viggiano che si è regolarmente costituito in opposizione al ricorso presentato dalla Ricorrente_1 SRL, provvede a correggerlo con la presente sentenza ai sensi degli artt. 287-288 c.p.c.., dispositivo che viene così formulato:
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 1.000,00 ( euro mille/00 ) a favore del Comune di Viggiano.