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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1148 / 2016 di R.G. avente ad oggetto: azione di rideterminazione confine e risarcimento danni e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore (p.iva ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Mercato San Severino (Sa) alla via San Felice area P.I.P., rappresentata e difesa dall'avv.to Serena Villamajna, elett.te domiciliata come in atti, ATTRICE
E
con unico socio, subentrata alla giusto Controparte_1 Controparte_2 atto di scissione per incorporazione per notaro del 20-4-2016, trascritto Per_1 il 2-05-2016 al n. 17734, in persona del legale rappresentante p.t., sig. CP_3
con sede in Piano di Sorrento (Na) alla via Bagnulo n.94 (cf
[...]
), rappresentata e difesa dall'avv.to Aldo Starace, elett.te domiciliata P.IVA_2 come in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza del 7/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
Pagina 1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 115 e 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione avente la data del 12-04-2017, notificata il 18-04-2017;
OSSERVA
La società con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva azione Parte_1 tesa ad ottenere l'accertamento del confino tra il fondo di sua proprietà e quello della società convenuta con declaratoria della titolarità in capo alla S2 del CP_1 diritto di proprietà sul fondo distinto in catasto al fl. 14, p.lla 815, e ordinare alla convenuta, l'arretramento del muro di confino per l'intera linea costruttiva attualmente giacente sull'appezzamento di terreno di proprietà dell'attrice; per l'effetto ordinare alla S.G. ora il rilascio in favore di dell'intera CP_1 Parte_1 porzione di terreno;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 250.000,00- a titolo di risarcimento.
Si è costituita in questo giudizio la socio unico, con comparsa di CP_1 costituzione e risposta del giorno 8-06-2016, depositata in cancelleria il giorno 10-
6-2016, contestando quanto domandato ed assunto da parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda eccependo la sua infondatezza, inammissibilità, improcedibilità. Nel contempo la società convenuta assumeva che l'attrice non dava prova della condizione dell'azione proposta, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Ancora deduceva che il confino tra le indicate consistenze non presentava alcun dubbio e che la muratura di recinzione era presente in sito sin da prima che la stessa convenuta acquistasse il fondo con l'atto di cessione di ramo d'azienda del 14-9-2010. Inoltre, il muro di recinzione fu eseguito Par legittimamente dalla società in forza di assunta a prot. Controparte_4
904/2000.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, poi il relatore, su richiesta delle parti, nominava un CTU, con l'incarico di accertare la titolarità dei fondi confinanti e la consistenza dell'intero lotto di
Pagina 2 proprietà della e l'esatto confine di demarcazione tra i fondi stessi, Parte_1 poi precisavano le conclusioni e la causa, veniva introitata per la decisione.
La domanda proposta dalla società è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Dalla documentazione prodotta in atti, dalla società attrice, risulta che la domanda risulta ammissibile, procedibile e validamente proponibile ai sensi di legge.
Con riferimento alle eccezioni rilevate da parte convenuta, si deduce che nella fattispecie in esame la stessa, non ha fornito la prova esaustiva e contraria, della titolarità esclusiva, della particella 815 derivante dal frazionamento dell'originaria p.lla 77 ad esito dell'avvenuta individuazione del lotto 1 dell'a5rea Pt_3
Dall'accertamento tecnico eseguito dagli organi comunali, prot. n.24841 dell'11-9- 2013, in esso testualmente si dichiara che: “l'esistente muro di recinzione a Par confine tra i lotti della società ed è interno al lotto già CP_2 Controparte_5 assegnato alla società poi trasferito all'attrice. Controparte_6
Nel caso in esame, la relazione operata d'ufficio, dal consulente nominato Ing.
a seguito delle operazioni peritali, iniziate il 24-09-2019, presso i luoghi Per_2 teatro del procedimento, posti nella frazione Piazza del Galdo-Sant'Angelo di
Mercato S. Severino (Zona industriale), risponde ai quesiti posti dal G.I. positivamente alle doglianze esposte dall'attrice. Afferma l'ausiliario del Tribunale nella sua descrizione del confine catastale e procedura topografica, che il lotto industriale della società è composto dalle particelle n.808, 815, 821, 848, CP_7
854 e 860 foglio n.14 del N.C.E.U. del Comune di Mercato San Severino. Il confine castale tra le due proprietà è stato individuato con la linea magenta. A questa individuazione catastale si è giunti dagli atti di causa, in particolare dell'atto di trasferimento della consistenza immobiliare alla società “ Controparte_6 dell'11-09-2007, rep. n.89/2007, reg. ag. Entrate di Mercato S.
[...]
Severino al n. 379 del 14.09.2007 (agli atti di causa), successivo alla
Determinazione Dirigenziale di assegnazione n.523 del 22.05.2007. Tale atto individua, tra le altre particelle, la n. 815 (ex 77/b) della consistenza di mq.145, situata sul confine Est a confine con la p.lla n.877. In seguito tale consistenza viene trasferita, mediante atto di cessione del ramo d'azienda del 14-09-2010, rep. n. 134705, racc. n.23276. Anche l'atto di compravendita dell'attuale consistenza immobiliare da parte della del 18-01-2012, rep. n.803, racc. Controparte_8
n.571, indica le p.lle 877 e 977 del foglio n.14, specificando le particelle confinanti, tra cui la n.815. Dunque, emerge tra gli atti di causa di entrambe le parti, che la particella catastale n.815 fl. N.14 sia appartenuta alla consistenza del lotto industriale n.1 del P.I.P. di Mercato San Severino e che il confino catastale sia facilmente individuabile. La recinzione in rete e ferro e paletti, viene citata nella relazione di sopralluogo della Polizia Edilizia del Mercato San Severino del 2-03-
2016, prot. n.5260, in quanto rilevata per la prima volta in tale data (non si
Pagina 3 specifica epoca di realizzazione) ed inoltre non munita di provvedimenti autorizzativi. Successivamente la è stata sanzionata dalla Controparte_9
Polizia Municipale per fatto illecito edilizio (verbale n. 12/D/6 del 6-03-2016). Per ultimo si consideri che entrambi i CTP delle società costituite, ricevevano dal CTU, una copia dei rilievi operati (bozza), i quali nulla facevano pervenire al CTU.
In ordine alle opere necessarie alla demolizione del muro, come dal quesito del
G.I. che non rispetta il confine catastale tra i lotti industriali delle parti in causa per la sua intera lunghezza pari a circa 57,00 mt a partire dal confine Nord fino al cancello di ingresso al lotto industriale della I costi per la sua intera Parte_1 demolizione, sono stimati in € 28.651,83. Quelli per la ricostruzione ammontano ad € 25.302,53.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali reclamate dalla parte attrice, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in ragione delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dalla società nei confronti della Pt_1 società che con atto di scissione trasferiva a con Controparte_8 Pt_4 unico socio la piena proprietà, tra l'altro, degli immobili siti in Comune di Mercato
San Severino, fl. 14, p.lla 877 in persona del legale rapp.te pro tempore, di accertamento e titolarità in capo alla stessa del diritto di proprietà sul fondo distinto in catasto al f.l. 14, p.lla 815.
Par 2) In conseguenza dell'accoglimento della domanda della società ordina alla società con unico socio di eseguire l'arretramento del muro di confine CP_1
Pagina 4 per l'intera linea costruttiva attualmente giacente sull'appezzamento di proprietà dell'attrice.
3) Ordina altresì alla società con unico socio il rilascio in favore della CP_1 Par società dell'intera porzione di terreno distinta in catasto al foglio 14, p.lla 815.
4) Condanna la convenuta società con unico socio al pagamento di CP_1 complessivi € 53.954,36 così distinti: € 28.651,83 per i costi di demolizione ed €
25.302,53 per i costi di ricostruzione del muro, perché non rispetta il confine catastale tra i lotti industriali per la sua intera lunghezza pari a 57,00 a partire dal confine Nord fino al cancello di ingresso al lotto industriale della Pt_1
5) Condanna la società con unico socio, al pagamento delle spese e CP_1 competenze della CTU Ing. liquidate come da decreto in Persona_3 atti.
6) Condanna la società con unico socio, al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio in favore dell'avv. Serena Villamajna, dichiaratasi distrattaria, che si ritiene di liquidare in toto, nella complessiva somma di €
7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA se dovuta e cassa al 4% come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Nocera Inferiore il 13/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1148 / 2016 di R.G. avente ad oggetto: azione di rideterminazione confine e risarcimento danni e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore (p.iva ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Mercato San Severino (Sa) alla via San Felice area P.I.P., rappresentata e difesa dall'avv.to Serena Villamajna, elett.te domiciliata come in atti, ATTRICE
E
con unico socio, subentrata alla giusto Controparte_1 Controparte_2 atto di scissione per incorporazione per notaro del 20-4-2016, trascritto Per_1 il 2-05-2016 al n. 17734, in persona del legale rappresentante p.t., sig. CP_3
con sede in Piano di Sorrento (Na) alla via Bagnulo n.94 (cf
[...]
), rappresentata e difesa dall'avv.to Aldo Starace, elett.te domiciliata P.IVA_2 come in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza del 7/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
Pagina 1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 115 e 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione avente la data del 12-04-2017, notificata il 18-04-2017;
OSSERVA
La società con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva azione Parte_1 tesa ad ottenere l'accertamento del confino tra il fondo di sua proprietà e quello della società convenuta con declaratoria della titolarità in capo alla S2 del CP_1 diritto di proprietà sul fondo distinto in catasto al fl. 14, p.lla 815, e ordinare alla convenuta, l'arretramento del muro di confino per l'intera linea costruttiva attualmente giacente sull'appezzamento di terreno di proprietà dell'attrice; per l'effetto ordinare alla S.G. ora il rilascio in favore di dell'intera CP_1 Parte_1 porzione di terreno;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 250.000,00- a titolo di risarcimento.
Si è costituita in questo giudizio la socio unico, con comparsa di CP_1 costituzione e risposta del giorno 8-06-2016, depositata in cancelleria il giorno 10-
6-2016, contestando quanto domandato ed assunto da parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda eccependo la sua infondatezza, inammissibilità, improcedibilità. Nel contempo la società convenuta assumeva che l'attrice non dava prova della condizione dell'azione proposta, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Ancora deduceva che il confino tra le indicate consistenze non presentava alcun dubbio e che la muratura di recinzione era presente in sito sin da prima che la stessa convenuta acquistasse il fondo con l'atto di cessione di ramo d'azienda del 14-9-2010. Inoltre, il muro di recinzione fu eseguito Par legittimamente dalla società in forza di assunta a prot. Controparte_4
904/2000.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, poi il relatore, su richiesta delle parti, nominava un CTU, con l'incarico di accertare la titolarità dei fondi confinanti e la consistenza dell'intero lotto di
Pagina 2 proprietà della e l'esatto confine di demarcazione tra i fondi stessi, Parte_1 poi precisavano le conclusioni e la causa, veniva introitata per la decisione.
La domanda proposta dalla società è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Dalla documentazione prodotta in atti, dalla società attrice, risulta che la domanda risulta ammissibile, procedibile e validamente proponibile ai sensi di legge.
Con riferimento alle eccezioni rilevate da parte convenuta, si deduce che nella fattispecie in esame la stessa, non ha fornito la prova esaustiva e contraria, della titolarità esclusiva, della particella 815 derivante dal frazionamento dell'originaria p.lla 77 ad esito dell'avvenuta individuazione del lotto 1 dell'a5rea Pt_3
Dall'accertamento tecnico eseguito dagli organi comunali, prot. n.24841 dell'11-9- 2013, in esso testualmente si dichiara che: “l'esistente muro di recinzione a Par confine tra i lotti della società ed è interno al lotto già CP_2 Controparte_5 assegnato alla società poi trasferito all'attrice. Controparte_6
Nel caso in esame, la relazione operata d'ufficio, dal consulente nominato Ing.
a seguito delle operazioni peritali, iniziate il 24-09-2019, presso i luoghi Per_2 teatro del procedimento, posti nella frazione Piazza del Galdo-Sant'Angelo di
Mercato S. Severino (Zona industriale), risponde ai quesiti posti dal G.I. positivamente alle doglianze esposte dall'attrice. Afferma l'ausiliario del Tribunale nella sua descrizione del confine catastale e procedura topografica, che il lotto industriale della società è composto dalle particelle n.808, 815, 821, 848, CP_7
854 e 860 foglio n.14 del N.C.E.U. del Comune di Mercato San Severino. Il confine castale tra le due proprietà è stato individuato con la linea magenta. A questa individuazione catastale si è giunti dagli atti di causa, in particolare dell'atto di trasferimento della consistenza immobiliare alla società “ Controparte_6 dell'11-09-2007, rep. n.89/2007, reg. ag. Entrate di Mercato S.
[...]
Severino al n. 379 del 14.09.2007 (agli atti di causa), successivo alla
Determinazione Dirigenziale di assegnazione n.523 del 22.05.2007. Tale atto individua, tra le altre particelle, la n. 815 (ex 77/b) della consistenza di mq.145, situata sul confine Est a confine con la p.lla n.877. In seguito tale consistenza viene trasferita, mediante atto di cessione del ramo d'azienda del 14-09-2010, rep. n. 134705, racc. n.23276. Anche l'atto di compravendita dell'attuale consistenza immobiliare da parte della del 18-01-2012, rep. n.803, racc. Controparte_8
n.571, indica le p.lle 877 e 977 del foglio n.14, specificando le particelle confinanti, tra cui la n.815. Dunque, emerge tra gli atti di causa di entrambe le parti, che la particella catastale n.815 fl. N.14 sia appartenuta alla consistenza del lotto industriale n.1 del P.I.P. di Mercato San Severino e che il confino catastale sia facilmente individuabile. La recinzione in rete e ferro e paletti, viene citata nella relazione di sopralluogo della Polizia Edilizia del Mercato San Severino del 2-03-
2016, prot. n.5260, in quanto rilevata per la prima volta in tale data (non si
Pagina 3 specifica epoca di realizzazione) ed inoltre non munita di provvedimenti autorizzativi. Successivamente la è stata sanzionata dalla Controparte_9
Polizia Municipale per fatto illecito edilizio (verbale n. 12/D/6 del 6-03-2016). Per ultimo si consideri che entrambi i CTP delle società costituite, ricevevano dal CTU, una copia dei rilievi operati (bozza), i quali nulla facevano pervenire al CTU.
In ordine alle opere necessarie alla demolizione del muro, come dal quesito del
G.I. che non rispetta il confine catastale tra i lotti industriali delle parti in causa per la sua intera lunghezza pari a circa 57,00 mt a partire dal confine Nord fino al cancello di ingresso al lotto industriale della I costi per la sua intera Parte_1 demolizione, sono stimati in € 28.651,83. Quelli per la ricostruzione ammontano ad € 25.302,53.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali reclamate dalla parte attrice, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in ragione delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dalla società nei confronti della Pt_1 società che con atto di scissione trasferiva a con Controparte_8 Pt_4 unico socio la piena proprietà, tra l'altro, degli immobili siti in Comune di Mercato
San Severino, fl. 14, p.lla 877 in persona del legale rapp.te pro tempore, di accertamento e titolarità in capo alla stessa del diritto di proprietà sul fondo distinto in catasto al f.l. 14, p.lla 815.
Par 2) In conseguenza dell'accoglimento della domanda della società ordina alla società con unico socio di eseguire l'arretramento del muro di confine CP_1
Pagina 4 per l'intera linea costruttiva attualmente giacente sull'appezzamento di proprietà dell'attrice.
3) Ordina altresì alla società con unico socio il rilascio in favore della CP_1 Par società dell'intera porzione di terreno distinta in catasto al foglio 14, p.lla 815.
4) Condanna la convenuta società con unico socio al pagamento di CP_1 complessivi € 53.954,36 così distinti: € 28.651,83 per i costi di demolizione ed €
25.302,53 per i costi di ricostruzione del muro, perché non rispetta il confine catastale tra i lotti industriali per la sua intera lunghezza pari a 57,00 a partire dal confine Nord fino al cancello di ingresso al lotto industriale della Pt_1
5) Condanna la società con unico socio, al pagamento delle spese e CP_1 competenze della CTU Ing. liquidate come da decreto in Persona_3 atti.
6) Condanna la società con unico socio, al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio in favore dell'avv. Serena Villamajna, dichiaratasi distrattaria, che si ritiene di liquidare in toto, nella complessiva somma di €
7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA se dovuta e cassa al 4% come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Nocera Inferiore il 13/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5