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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9514 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76867/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76867/2016 promossa da:
(CF ), amministrato dallo Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona dell'amm.re p.t., Sig. elettivamente domiciliato in alla Via Parte_2 Parte_3 Pt_1 Sardegna n. 50, presso lo studio dell'Avv. Maurizio SPADONI (C.F. che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. , nata CP_2 C.F._3 Controparte_3
a LE (Rm) il 24/05/1991 (C.F. , nata a [...] C.F._4 Parte_4
(Rm) il 02/01/1957 (C.F. , tutti residenti in [...]
n. 1, in qualità di eredi con beneficio di inventario del sig. nato a [...] Persona_1 (Rm) il 24.01.1950, (C.F. ), titolare dell'omonima Ditta Individuale (P.I. C.F._6
), ed elettivamente domiciliati in Frascati (Rm), Viale Vittorio Veneto n. 5, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Cristina Cioccia, C.F. , che li rappresenta e difende, C.F._7 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Marina Barbuto, C.F. , giusta C.F._8 procura in atti OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
19923/2016, emesso in data 17.08.2016 dal Tribunale ordinario di Roma e ritualmente notificato al debitore in data 12.09.2016, con cui la ingiungeva il pagamento della somma Controparte_4 complessiva di € 71.812,88, oltre interessi legali come da domanda ed alle spese, diritti ed onorari della procedura monitoria complessivamente liquidati in € 1.630,00 oltre esborsi per € 406,00 oltre I.V.A. e C.A.P., quale corrispettivo dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria concernenti il fabbricato suindicato.
Il proponeva opposizione al fine di far “riconoscere e dichiarare l'illegittimità del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo nella parte in cui si riferisce a compensi pretesi per lavori non autorizzati e quantificati in € 23.046,10”.
Si costituiva la in persona dell'omonimo titolare, impugnando e Controparte_5 contestando tutto quanto rilevato e richiesto da parte opponente, poiché infondato in fatto ed in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto.
A seguito del decesso di si costituivano gli eredi. Persona_1
In particolare la Ditta evidenziava la pretestuosità dell'opposizione formulata da parte del condominio rappresentando di avere eseguito in forza di un contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 27.03.2013 il rifacimento della copertura in eternit, la parziale ristrutturazione del terrazzo, il rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo condominiale ed opere minori presso il in per un ammontare complessivo pari ad € 52.810,00 oltre Parte_1 Parte_1 Pt_1
I.V.A.(all.1 fascicolo monitorio ); di avere stipulato in data 20.12.2013 un secondo contratto di appalto, per un ammontare complessivo pari ad € 32.886,72 oltre I.V.A, avente ad oggetto ulteriori opere, quali la rimozione della canna fumaria in eternit nella chiostrina Università Marconi, completamento del terrazzo condominiale e modifica scarichi, completamento del tetto, delle gronde e rifacimento della pavimentazione del terrazzo dell'appartamento posto al V piano dello stabile condominiale. (all.2 fascicolo monitorio); che durante l'esecuzione dei lavori si rendevano necessarie ulteriori opere aggiuntive e per un ammontare di € 20.951,00 oltre I.V.A., come risultante dal conto finale del Direttore Lavori Ing. (all. 3 fascicolo monitorio); che il costo totale dei lavori Parte_5 effettuati ammontava ad € 106.647,00 oltre Iva.; che tutte le opere indicate erano state realizzate secondo la regola dell'arte e consegnate al così come risulta nel “certificato di fine lavori e Parte_1 regolare esecuzione”, a firma dell'Ing. nella qualità di Direttore Lavori, del Parte_5
01.10.2014 (all. 4 del monitorio); che il provvedeva a saldare solo una Parte_1 parte del suddetto importo, residuando così la somma di € 700,00 a saldo della fattura n. 27/2014 del 31.07.2014 per il maggior importo di € 16.500,00 e la somma di € 71.112,28 (iva compresa) relativamente alla fattura 7/2016 del 09.02.2016. (all. 5/6 del fascicolo monitorio); evidenziava che l'opponente riconosceva la debenza della somma ingiunta, contestando l'ammontare di € 23.046,10 in quanto opere aggiuntive.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Il Giudice dichiarava a) l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla parte opponente in quanto dedotte su circostante oggetto della domanda di accertamento dei vizi, proposta unicamente con la memoria ex art.183, 6° co. n.1 c.p.c.; b) ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente, come articolato dalla parte opposta nella memoria ex art.183, 6° co. n.2 c.p.c., limitatamente ai capitoli da 2 a 7; c) ammetteva la prova per testi articolata dalla parte opposta nella memoria ex art.183, 6° co. n.2 c.p.c., limitatamente al capitolo n.4 (con esclusione delle valutazioni soggettive); d) dichiarava l'inammissibilità della predetta prova per testi sugli altri capitoli, in quanto dedotta su circostanze oggetto di prova documentale e/o comportanti valutazioni soggettive;
pagina 2 di 3 e) rigettava l'istanza di sospensione della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i presupposti. Effettuata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per conclusioni.
Disposta la mediazione durante il processo, questa aveva esito negativo.
Esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
considerato che
parte opponente non ha contestato l'effettuazione delle lavorazioni, ma unicamente la circostanza che le opere aggiuntive non sarebbero state autorizzate.
Rilevato che nel documento sottoscritto dal direttore dei lavori, quest'ultimo ha dichiarato che le opere aggiuntive sono state necessarie per potere eseguire i lavori richiesti dal , cosicchè Parte_1 potevano essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente;
considerato che
il quantum delle opere non è stato contestato, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 19923/2016;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 5.000.00 oltre accessori di legge.
Roma, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76867/2016 promossa da:
(CF ), amministrato dallo Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona dell'amm.re p.t., Sig. elettivamente domiciliato in alla Via Parte_2 Parte_3 Pt_1 Sardegna n. 50, presso lo studio dell'Avv. Maurizio SPADONI (C.F. che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. , nata CP_2 C.F._3 Controparte_3
a LE (Rm) il 24/05/1991 (C.F. , nata a [...] C.F._4 Parte_4
(Rm) il 02/01/1957 (C.F. , tutti residenti in [...]
n. 1, in qualità di eredi con beneficio di inventario del sig. nato a [...] Persona_1 (Rm) il 24.01.1950, (C.F. ), titolare dell'omonima Ditta Individuale (P.I. C.F._6
), ed elettivamente domiciliati in Frascati (Rm), Viale Vittorio Veneto n. 5, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Cristina Cioccia, C.F. , che li rappresenta e difende, C.F._7 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Marina Barbuto, C.F. , giusta C.F._8 procura in atti OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
19923/2016, emesso in data 17.08.2016 dal Tribunale ordinario di Roma e ritualmente notificato al debitore in data 12.09.2016, con cui la ingiungeva il pagamento della somma Controparte_4 complessiva di € 71.812,88, oltre interessi legali come da domanda ed alle spese, diritti ed onorari della procedura monitoria complessivamente liquidati in € 1.630,00 oltre esborsi per € 406,00 oltre I.V.A. e C.A.P., quale corrispettivo dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria concernenti il fabbricato suindicato.
Il proponeva opposizione al fine di far “riconoscere e dichiarare l'illegittimità del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo nella parte in cui si riferisce a compensi pretesi per lavori non autorizzati e quantificati in € 23.046,10”.
Si costituiva la in persona dell'omonimo titolare, impugnando e Controparte_5 contestando tutto quanto rilevato e richiesto da parte opponente, poiché infondato in fatto ed in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto.
A seguito del decesso di si costituivano gli eredi. Persona_1
In particolare la Ditta evidenziava la pretestuosità dell'opposizione formulata da parte del condominio rappresentando di avere eseguito in forza di un contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 27.03.2013 il rifacimento della copertura in eternit, la parziale ristrutturazione del terrazzo, il rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo condominiale ed opere minori presso il in per un ammontare complessivo pari ad € 52.810,00 oltre Parte_1 Parte_1 Pt_1
I.V.A.(all.1 fascicolo monitorio ); di avere stipulato in data 20.12.2013 un secondo contratto di appalto, per un ammontare complessivo pari ad € 32.886,72 oltre I.V.A, avente ad oggetto ulteriori opere, quali la rimozione della canna fumaria in eternit nella chiostrina Università Marconi, completamento del terrazzo condominiale e modifica scarichi, completamento del tetto, delle gronde e rifacimento della pavimentazione del terrazzo dell'appartamento posto al V piano dello stabile condominiale. (all.2 fascicolo monitorio); che durante l'esecuzione dei lavori si rendevano necessarie ulteriori opere aggiuntive e per un ammontare di € 20.951,00 oltre I.V.A., come risultante dal conto finale del Direttore Lavori Ing. (all. 3 fascicolo monitorio); che il costo totale dei lavori Parte_5 effettuati ammontava ad € 106.647,00 oltre Iva.; che tutte le opere indicate erano state realizzate secondo la regola dell'arte e consegnate al così come risulta nel “certificato di fine lavori e Parte_1 regolare esecuzione”, a firma dell'Ing. nella qualità di Direttore Lavori, del Parte_5
01.10.2014 (all. 4 del monitorio); che il provvedeva a saldare solo una Parte_1 parte del suddetto importo, residuando così la somma di € 700,00 a saldo della fattura n. 27/2014 del 31.07.2014 per il maggior importo di € 16.500,00 e la somma di € 71.112,28 (iva compresa) relativamente alla fattura 7/2016 del 09.02.2016. (all. 5/6 del fascicolo monitorio); evidenziava che l'opponente riconosceva la debenza della somma ingiunta, contestando l'ammontare di € 23.046,10 in quanto opere aggiuntive.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Il Giudice dichiarava a) l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla parte opponente in quanto dedotte su circostante oggetto della domanda di accertamento dei vizi, proposta unicamente con la memoria ex art.183, 6° co. n.1 c.p.c.; b) ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente, come articolato dalla parte opposta nella memoria ex art.183, 6° co. n.2 c.p.c., limitatamente ai capitoli da 2 a 7; c) ammetteva la prova per testi articolata dalla parte opposta nella memoria ex art.183, 6° co. n.2 c.p.c., limitatamente al capitolo n.4 (con esclusione delle valutazioni soggettive); d) dichiarava l'inammissibilità della predetta prova per testi sugli altri capitoli, in quanto dedotta su circostanze oggetto di prova documentale e/o comportanti valutazioni soggettive;
pagina 2 di 3 e) rigettava l'istanza di sospensione della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i presupposti. Effettuata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per conclusioni.
Disposta la mediazione durante il processo, questa aveva esito negativo.
Esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
considerato che
parte opponente non ha contestato l'effettuazione delle lavorazioni, ma unicamente la circostanza che le opere aggiuntive non sarebbero state autorizzate.
Rilevato che nel documento sottoscritto dal direttore dei lavori, quest'ultimo ha dichiarato che le opere aggiuntive sono state necessarie per potere eseguire i lavori richiesti dal , cosicchè Parte_1 potevano essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente;
considerato che
il quantum delle opere non è stato contestato, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 19923/2016;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 5.000.00 oltre accessori di legge.
Roma, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3