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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1306/2024 R.G. avente ad oggetto: <
di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.>> promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Contrada Cialagra s.n.c., Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gaetano Iacona presso il cui C.F._1
studio a Caltanissetta, Via Enrico De Nicola n. 17, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
- Ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] ( ), ivi residente in [...] C.F._2
Raffaello n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Garofalo presso il cui studio a Caltanissetta,
Viale Sicilia n. 176, è pure elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- Interveniente necessario - Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE, in accoglimento del proposto ricorso,
revocare, ovvero, in mero subordine, ridurre, l'assegno divorzile corrisposto alla Sig.ra
[...]
, con richiesta di decorrenza dalla data della domanda e con vittoria di spese e compensi”. CP_1
Per la resistente: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Previa ammissione, occorrendo, delle richieste istruttorie formulate con la memoria ex art 473
bis.17 depositata il 25/10/2024, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso introduttivo del
giudizio perché infondato in fatto e in diritto, oltre che inammissibile, confermando nella sua entità
l'assegno divorzile attualmente corrisposto dal ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da disporre in favore dell'Erario per via
dell'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla opponeva.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato alla controparte, chiedeva la revoca Parte_1
ovvero, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile determinato, sull'accordo delle parti, con la sentenza di questo Tribunale n. 13/2009 a favore di per il sopravvenire di Controparte_1
giustificati motivi.
In particolare, evidenziava il ricorrente che, da un lato, erano aumentate in maniera rilevante le spese necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare e, dall'altro, erano cresciuti i redditi della propria ex moglie, anche in considerazione del fatto che la stessa avrebbe ereditato dal padre l'immobile in cui viveva.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando tutto Controparte_1
quanto chiesto, argomentato e dedotto da parte ricorrente, con richiesta di conferma delle statuizioni adottate in sede di divorzio. Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e celebrata la prima udienza, con l'ordinanza del
28.11.2024 il Giudice relatore rigettava le istanze istruttorie di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava al 29.1.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In primo luogo, si deve rilevare che la causa proposta dal ricorrente è un'azione di revisione e modifica delle condizioni di divorzio fissate, sull'accordo delle parti (l'originario giudizio contenzioso era stato trasformato in congiunto) con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa da questo Tribunale il 26.1.2009.
In particolare, il ricorrente ha chiesto revocarsi ex art. 473 bis.29 c.p.c. o ridursi l'assegno di divorzio fissato a favore della di lui ex moglie per la sopravvenienza di giustificati motivi.
A riguardo, deve anzitutto osservarsi che, con riferimento alle statuizioni concernenti la modifica del contributo al mantenimento del coniuge la delibazione del Tribunale ex art. 9 L. n. 898/1970 consiste solo nella verifica della sopravvenienza di fatti idonei ad alterare il vigente equilibrio economico tra i coniugi, al fine di eventualmente adeguare l'importo o l'obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale.
In tal senso, si è pronunciata in modo consolidato la Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema
di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli
equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei
presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni
economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati
dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze,
sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio” (Cass. Civ. n. 7666/2022; nello stesso senso Cass. Civ. n.
787/2017).
Ed ancora “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la
verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex
coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione
dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare
l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (Cass. Civ.
n. 354/2023).
In sostanza, nel procedimento di revisione il giudice deve accertare il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, quale elemento di fatto e presupposto necessario perché possa procedersi alla variazione richiesta, senza che si configuri piuttosto un riesame della sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno medesimo già fissato con la sentenza di separazione o di divorzio.
Conseguentemente l'eliminazione o la rideterminazione dell'assegno può avvenire soltanto in presenza di fatti nuovi, il cui onere della prova grava sulla parte ricorrente.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la costituzione di una nuova famiglia da parte del ricorrente non può intendersi elemento nuovo in quanto, seppur prevalentemente in via di fatto, la costituzione del nuovo nucleo familiare è risalente nel tempo. Infatti, dalla convivenza di fatto tra il e la Pt_1
Per_ sua attuale moglie, sono nati nel 2005 il primo figlio, , e nel 2008 il secondo, . Persona_1
Piuttosto, dall'esame degli atti di causa, è emerso che se da un lato, la resistente potrebbe aver eventualmente migliorato la propria situazione patrimoniale rispetto all'epoca in cui venne previsto l'assegno divorzile in suo favore (2009), avendo ereditato - oltre qualche altra piccola quota in comproprietà - l'abitazione in cui da sempre la stessa ha abitato, dall'altro, anche la situazione patrimoniale del ricorrente è egualmente migliorata, in ragione della crescita dei propri redditi oltreché dell'apporto economico che la di lui moglie rende a favore della loro famiglia con i proventi del proprio lavoro.
Sul punto, a seguito delle specifiche argomentazioni rese dalle parti a riguardo, merita osservare come,
a parere di codesto Giudice, il fatto che il ricorrente abbia assunto la propria moglie come collaboratrice di studio sia elemento idoneo a produrre per lo stesso un doppio vantaggio economico.
Ed infatti, se da un lato il relativo stipendio costituisce un costo per il , dall'altro la relativa Pt_1
spesa comporta una deduzione dal proprio reddito imponibile oltreché una entrata finanziaria per la propria famiglia, a favore della quale la moglie, collaboratrice professionale del marito, rende i propri proventi.
Ed ancora, deve rilevarsi l'irrilevanza ai fini del decidere dell'aumento delle spese denunciate dal ricorrente per la cura ed il mantenimento della propria prole. Dalle allegazioni documentali delle parti,
infatti, emerge che il descritto incremento dei proventi reddituali del ricorrente è tale da permettere anche l'assorbimento delle stesse senza determinare alcuna variazione (soprattutto in negativo)
dell'equilibrio patrimoniale in essere tra le parti al tempo del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove occorre pure evidenziare che le maggiori spese universitarie rappresentano una spese limitata sotto il profilo temporale.
In questa situazione, deve pertanto ritenersi sostanzialmente inalterata tra le parti la situazione di equilibrio tra le rispettive situazioni economiche che ha giustificato l'originaria previsione di un assegno divorzile a carico del ed a favore della resistente nell'importo già quantificato in Pt_1
occasione appunto della cessazione degli effetti civili del matrimonio in € 800,00 mensili (oltre rivalutazione secondo indici Istat).
Per tutte le ragioni appena esposte, dunque, il ricorso proposto deve essere rigettato per insussistenza di fatti nuovi idonei alla revisione delle statuizioni sull'assegno divorzile. Nel merito delle domande e difese articolate dal ricorrente, inoltre, merita, comunque, rendere alcune considerazioni e argomentazioni in ordine alla questione della natura e dei criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Come noto, determinante sul punto è stata la pronuncia n. 18278/2018 con cui le Sezioni Unite della
Suprema Corte, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, nell'operare una ricostruzione delle ipotesi di riconoscimento dell'assegno divorzile, hanno mediato tra l'esigenza di riequilibrio nel rapporto patrimoniale tra i coniugi con il ricorso al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e l'affermazione del principio di auto responsabilità e quindi il criterio della indipendenza economica. Così concludevano le Sezioni Unite riconoscendo all'assegno divorzile, non più soltanto una natura assistenziale quanto anche una funzione compensativo - perequativa.
In questo senso si è pronunciata anche tutta la giurisprudenza successiva, secondo cui, appunto, “in
tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari
misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge
richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare
contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro
coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione
nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni
professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass. Civ. ordinanza n.
9144/2023; nello stesso senso Cass. Civ. ordinanza n. 28936/2022).
Anche con l'avvento della citata sentenza delle Sezioni Unite (e le successive pronunce sul tema in argomento), quindi, continua a riconoscersi la natura assistenziale dell'assegno di divorzio.
Pertanto, il giudice, nel disporre l'assegno divorzile deve tenere conto di una serie d'indicatori, tutti elencati nell'art. 5 L. n. 898/1970, tra i quali anche il reddito di entrambi i coniugi, al fine di verificare l'eventuale inadeguatezza dei mezzi di sostentamento nella disponibilità di questi ovvero della loro incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, in un'ottica equilibratrice del reddito degli stessi ed in adempimento della funzione assistenziale descritta.
Orbene, nel caso in esame, già in sede di scioglimento del matrimonio (sentenza del 26.1.2009), il
Tribunale di Caltanissetta ha disposto l'assegno divorzile a favore della resistente aderendo alle determinazioni sul punto assunte dalle parti, a loro volta, ancora, in aderenza alle pattuizioni di cui alla sentenza di separazione (sentenza del 7.12.2007).
Con quest'ultimo provvedimento, il Tribunale riconosceva alla ex moglie il diritto ad un assegno di mantenimento in forza della disparità economica già allora sussistente tra i coniugi e la medesima statuizione veniva concordata tra le parti in occasione del procedimento consensuale (a seguito della sua trasformazione da giudiziale) di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La medesima disparità economica del 2007/2009, per come risulta evidente dall'esame degli atti del processo, sussiste ancora oggi tra gli ex coniugi, unitamente all'esigenza assistenziale della che CP_1
a 66 anni di età (65 al tempo del deposito del ricorso introduttivo) è certamente nella impossibilità o,
comunque, estrema difficoltà di reperite altre fonti di reddito alternative all'assegno dell'ex coniuge,
soprattutto di tipo lavorativo.
Inoltre, sebbene allora l'assegno di mantenimento in sede di separazione, fissato in € 868,00, così
come anche quello di divorzio pari ad € 800,00, era stato determinato secondo il criterio del tenore di vita, ad oggi la medesima somma, seppur debitamente rivalutata, può dirsi più vicina ad una esigenza di tipo assistenziale, piuttosto che ad altra funzione.
In relazione a quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese del presente procedimento segue il criterio della soccombenza;
pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite (il cui valore deve essere determinato ex art. 13 c.p.c.) e possono essere liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute,
come per legge, disponendosene il versamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della CP_1
al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso depositato l'11.7.2024 ed iscritto al n.
1306/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede;
- rigetta la domanda del ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'Erario, in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabrielle Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1306/2024 R.G. avente ad oggetto: <
di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.>> promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Contrada Cialagra s.n.c., Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gaetano Iacona presso il cui C.F._1
studio a Caltanissetta, Via Enrico De Nicola n. 17, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
- Ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] ( ), ivi residente in [...] C.F._2
Raffaello n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Garofalo presso il cui studio a Caltanissetta,
Viale Sicilia n. 176, è pure elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- Interveniente necessario - Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE, in accoglimento del proposto ricorso,
revocare, ovvero, in mero subordine, ridurre, l'assegno divorzile corrisposto alla Sig.ra
[...]
, con richiesta di decorrenza dalla data della domanda e con vittoria di spese e compensi”. CP_1
Per la resistente: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Previa ammissione, occorrendo, delle richieste istruttorie formulate con la memoria ex art 473
bis.17 depositata il 25/10/2024, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso introduttivo del
giudizio perché infondato in fatto e in diritto, oltre che inammissibile, confermando nella sua entità
l'assegno divorzile attualmente corrisposto dal ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da disporre in favore dell'Erario per via
dell'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla opponeva.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato alla controparte, chiedeva la revoca Parte_1
ovvero, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile determinato, sull'accordo delle parti, con la sentenza di questo Tribunale n. 13/2009 a favore di per il sopravvenire di Controparte_1
giustificati motivi.
In particolare, evidenziava il ricorrente che, da un lato, erano aumentate in maniera rilevante le spese necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare e, dall'altro, erano cresciuti i redditi della propria ex moglie, anche in considerazione del fatto che la stessa avrebbe ereditato dal padre l'immobile in cui viveva.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando tutto Controparte_1
quanto chiesto, argomentato e dedotto da parte ricorrente, con richiesta di conferma delle statuizioni adottate in sede di divorzio. Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e celebrata la prima udienza, con l'ordinanza del
28.11.2024 il Giudice relatore rigettava le istanze istruttorie di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava al 29.1.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In primo luogo, si deve rilevare che la causa proposta dal ricorrente è un'azione di revisione e modifica delle condizioni di divorzio fissate, sull'accordo delle parti (l'originario giudizio contenzioso era stato trasformato in congiunto) con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa da questo Tribunale il 26.1.2009.
In particolare, il ricorrente ha chiesto revocarsi ex art. 473 bis.29 c.p.c. o ridursi l'assegno di divorzio fissato a favore della di lui ex moglie per la sopravvenienza di giustificati motivi.
A riguardo, deve anzitutto osservarsi che, con riferimento alle statuizioni concernenti la modifica del contributo al mantenimento del coniuge la delibazione del Tribunale ex art. 9 L. n. 898/1970 consiste solo nella verifica della sopravvenienza di fatti idonei ad alterare il vigente equilibrio economico tra i coniugi, al fine di eventualmente adeguare l'importo o l'obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale.
In tal senso, si è pronunciata in modo consolidato la Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema
di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli
equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei
presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni
economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati
dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze,
sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio” (Cass. Civ. n. 7666/2022; nello stesso senso Cass. Civ. n.
787/2017).
Ed ancora “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la
verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex
coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione
dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare
l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (Cass. Civ.
n. 354/2023).
In sostanza, nel procedimento di revisione il giudice deve accertare il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, quale elemento di fatto e presupposto necessario perché possa procedersi alla variazione richiesta, senza che si configuri piuttosto un riesame della sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno medesimo già fissato con la sentenza di separazione o di divorzio.
Conseguentemente l'eliminazione o la rideterminazione dell'assegno può avvenire soltanto in presenza di fatti nuovi, il cui onere della prova grava sulla parte ricorrente.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la costituzione di una nuova famiglia da parte del ricorrente non può intendersi elemento nuovo in quanto, seppur prevalentemente in via di fatto, la costituzione del nuovo nucleo familiare è risalente nel tempo. Infatti, dalla convivenza di fatto tra il e la Pt_1
Per_ sua attuale moglie, sono nati nel 2005 il primo figlio, , e nel 2008 il secondo, . Persona_1
Piuttosto, dall'esame degli atti di causa, è emerso che se da un lato, la resistente potrebbe aver eventualmente migliorato la propria situazione patrimoniale rispetto all'epoca in cui venne previsto l'assegno divorzile in suo favore (2009), avendo ereditato - oltre qualche altra piccola quota in comproprietà - l'abitazione in cui da sempre la stessa ha abitato, dall'altro, anche la situazione patrimoniale del ricorrente è egualmente migliorata, in ragione della crescita dei propri redditi oltreché dell'apporto economico che la di lui moglie rende a favore della loro famiglia con i proventi del proprio lavoro.
Sul punto, a seguito delle specifiche argomentazioni rese dalle parti a riguardo, merita osservare come,
a parere di codesto Giudice, il fatto che il ricorrente abbia assunto la propria moglie come collaboratrice di studio sia elemento idoneo a produrre per lo stesso un doppio vantaggio economico.
Ed infatti, se da un lato il relativo stipendio costituisce un costo per il , dall'altro la relativa Pt_1
spesa comporta una deduzione dal proprio reddito imponibile oltreché una entrata finanziaria per la propria famiglia, a favore della quale la moglie, collaboratrice professionale del marito, rende i propri proventi.
Ed ancora, deve rilevarsi l'irrilevanza ai fini del decidere dell'aumento delle spese denunciate dal ricorrente per la cura ed il mantenimento della propria prole. Dalle allegazioni documentali delle parti,
infatti, emerge che il descritto incremento dei proventi reddituali del ricorrente è tale da permettere anche l'assorbimento delle stesse senza determinare alcuna variazione (soprattutto in negativo)
dell'equilibrio patrimoniale in essere tra le parti al tempo del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove occorre pure evidenziare che le maggiori spese universitarie rappresentano una spese limitata sotto il profilo temporale.
In questa situazione, deve pertanto ritenersi sostanzialmente inalterata tra le parti la situazione di equilibrio tra le rispettive situazioni economiche che ha giustificato l'originaria previsione di un assegno divorzile a carico del ed a favore della resistente nell'importo già quantificato in Pt_1
occasione appunto della cessazione degli effetti civili del matrimonio in € 800,00 mensili (oltre rivalutazione secondo indici Istat).
Per tutte le ragioni appena esposte, dunque, il ricorso proposto deve essere rigettato per insussistenza di fatti nuovi idonei alla revisione delle statuizioni sull'assegno divorzile. Nel merito delle domande e difese articolate dal ricorrente, inoltre, merita, comunque, rendere alcune considerazioni e argomentazioni in ordine alla questione della natura e dei criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Come noto, determinante sul punto è stata la pronuncia n. 18278/2018 con cui le Sezioni Unite della
Suprema Corte, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, nell'operare una ricostruzione delle ipotesi di riconoscimento dell'assegno divorzile, hanno mediato tra l'esigenza di riequilibrio nel rapporto patrimoniale tra i coniugi con il ricorso al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e l'affermazione del principio di auto responsabilità e quindi il criterio della indipendenza economica. Così concludevano le Sezioni Unite riconoscendo all'assegno divorzile, non più soltanto una natura assistenziale quanto anche una funzione compensativo - perequativa.
In questo senso si è pronunciata anche tutta la giurisprudenza successiva, secondo cui, appunto, “in
tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari
misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge
richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare
contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro
coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione
nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni
professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass. Civ. ordinanza n.
9144/2023; nello stesso senso Cass. Civ. ordinanza n. 28936/2022).
Anche con l'avvento della citata sentenza delle Sezioni Unite (e le successive pronunce sul tema in argomento), quindi, continua a riconoscersi la natura assistenziale dell'assegno di divorzio.
Pertanto, il giudice, nel disporre l'assegno divorzile deve tenere conto di una serie d'indicatori, tutti elencati nell'art. 5 L. n. 898/1970, tra i quali anche il reddito di entrambi i coniugi, al fine di verificare l'eventuale inadeguatezza dei mezzi di sostentamento nella disponibilità di questi ovvero della loro incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, in un'ottica equilibratrice del reddito degli stessi ed in adempimento della funzione assistenziale descritta.
Orbene, nel caso in esame, già in sede di scioglimento del matrimonio (sentenza del 26.1.2009), il
Tribunale di Caltanissetta ha disposto l'assegno divorzile a favore della resistente aderendo alle determinazioni sul punto assunte dalle parti, a loro volta, ancora, in aderenza alle pattuizioni di cui alla sentenza di separazione (sentenza del 7.12.2007).
Con quest'ultimo provvedimento, il Tribunale riconosceva alla ex moglie il diritto ad un assegno di mantenimento in forza della disparità economica già allora sussistente tra i coniugi e la medesima statuizione veniva concordata tra le parti in occasione del procedimento consensuale (a seguito della sua trasformazione da giudiziale) di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La medesima disparità economica del 2007/2009, per come risulta evidente dall'esame degli atti del processo, sussiste ancora oggi tra gli ex coniugi, unitamente all'esigenza assistenziale della che CP_1
a 66 anni di età (65 al tempo del deposito del ricorso introduttivo) è certamente nella impossibilità o,
comunque, estrema difficoltà di reperite altre fonti di reddito alternative all'assegno dell'ex coniuge,
soprattutto di tipo lavorativo.
Inoltre, sebbene allora l'assegno di mantenimento in sede di separazione, fissato in € 868,00, così
come anche quello di divorzio pari ad € 800,00, era stato determinato secondo il criterio del tenore di vita, ad oggi la medesima somma, seppur debitamente rivalutata, può dirsi più vicina ad una esigenza di tipo assistenziale, piuttosto che ad altra funzione.
In relazione a quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese del presente procedimento segue il criterio della soccombenza;
pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite (il cui valore deve essere determinato ex art. 13 c.p.c.) e possono essere liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute,
come per legge, disponendosene il versamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della CP_1
al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso depositato l'11.7.2024 ed iscritto al n.
1306/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede;
- rigetta la domanda del ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'Erario, in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabrielle Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra