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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1739/2021 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Mirjam Cuneo, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – regime inerente la prole.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.06.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge,
[...]
con addebito al marito;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli Controparte_1 minorenni delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori prevedendole il sabato o la domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00, a week end alternati, dalle ore 9:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica, per quindici giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da garantirsi anche alla madre, per sette giorni nel periodo natalizio alternandosi nei giorni del 24 o 25 dicembre, del 31 dicembre o 1° gennaio, per tre giorni nel periodo pasquale, alternandosi il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza per le altre festività; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli d'importo pari a complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: in data 5.09.2011, i coniugi contraevano matrimonio in Perù
(nel Comune della Victoria a Lima), trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Piglio il 28.02.2019; dall'unione sentimentale nascevano due figli, e Persona_1
, rispettivamente, nelle date del 27.11.2004 e del 14.02.2008; la casa coniugale, Persona_2 sita in Piglio, (FR), via Borgo Sant'Antonio n. 150, era costituita da un immobile condotto in locazione per un canone di euro 260,00 mensili, cui faceva fronte in via esclusiva la moglie;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause imputabili al marito, il quale teneva una condotta
“contraria ai doveri di fedeltà e di rispetto coniugale, nonché comportamenti di eccessiva ira che conducevano sempre più ad una mancanza di armonia familiare, incidendo anche sulla serenità dei figli minori”; la convivenza coniugale cessava nel 2017, quando il marito abbandonava la casa coniugale;
dalla separazione di fatto dei coniugi, il contribuiva solo sporadicamente al CP_1 mantenimento dei figli, versando una somma complessiva pari a circa euro 500,00 annui, e non erano noti né il domicilio del né l'attività lavorativa dallo stesso svolta;
la Controparte_1 lavorava come colf. Parte_1
Nell'assenza del resistente, con i provvedimenti presidenziali del 20.10.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
la regolamentazione delle visite padre-figli, prevedendole il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore
20:00, a week end alternati, dalle ore 16:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, per quindici giorni durante il periodo estivo, per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, l'assegnazione della casa familiare alla madre, la contribuzione paterna al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. ha scelto la contumacia. Controparte_1 Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha dato conto che la stessa era costretta a trasferirsi presso un altro immobile condotto in locazione, il cui canone ammontava ad euro 300,00 mensili;
che era gravata, altresì, da esborsi bimestrali per utenze pari ad euro 400,00; che apprendeva dell'occupazione del marito nel campo della ristorazione presso un locale di Roma, senza conoscerne tuttavia la denominazione né l'ubicazione; che in seguito alla notifica dell'ordinanza presidenziale, il provvedeva ad eseguire due versamenti mensili di Controparte_1 euro 400,00 direttamente in favore dei figli, su una carta prepagata ad esso intestata messa a disposizione della figlia, ma vietando ad essi di rimettere tali somme alla madre;
che lo stesso rivelava alla moglie tale circostanza dopo un'accesa discussione telefonica tra di Controparte_1 essi, a cui seguiva una solo parziale corresponsione delle dette somme alla che, Parte_1 dal giugno 2022, il cessava di versare il mantenimento per i figli e, dalla mensilità Controparte_1 di maggio 2022, non corrispondeva più neppure le spese straordinarie. Pertanto, la ricorrente ha chiesto aumentarsi il contributo paterno per il mantenimento dei figli, prevedendolo nella misura di complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con disposizione di versamento in favore della madre.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Difensore della ricorrente ha insistito nelle richieste articolate nei propri scritti difensivi. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, ribadite le deduzioni in fatto già svolte nel corso del processo ed evidenziato lo sprezzo manifestato dal per le norme e i provvedimenti Controparte_1 giudiziali emessi nei confronti dello stesso, tanto da aver incontrato i figli, nei quattro anni antecedenti la fine del processo, per sole due volte e da aver lasciato inevase le mensilità di mantenimento dei figli fin dall'ottobre 2021, ha reiterato la richiesta di porre a carico del padre un mantenimento per i figli di complessivi euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiesto di ordinare allo stesso il versamento di tutte le mensilità pregresse non corrisposte alla madre per il mantenimento dei figli, per un totale di euro 10.200,00.
2. Ciò posto, il tenore degli atti di causa, contenenti anche la domanda di addebito al marito della crisi coniugale, nonché l'allontanamento dello stesso marito dalla casa coniugale sin dal 2017, oltre che la scelta processuale del marito di non opporsi alla richiesta avversaria di pronuncia sullo status coniugale, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Nessuna domanda di assegno di mantenimento è stata formulata in giudizio, non dovendosi rendere pertanto statuizioni al riguardo.
4. Priva di pregio e, dunque, da rigettare, la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di cassazione ha affermato che ricorre una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si costati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. ord. 16859/2015 per cui nel dettaglio “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006; grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, in termini Cass. 16699/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012; secondo Cass. ord. 20866/2021
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale).
Mentre a proposito dell'inosservanza del dovere di coabitazione, la Corte di cassazione ha affermato che l'abbandono della casa familiare, rendendo impossibile la convivenza, giustifica l'addebito della separazione, salvo che chi ha posto in essere l'abbandono provi che esso è stato determinato da giusta causa (Cass. 23284/2019; Cass. 25966/2016; Cass. 10648/1997), che può consistere nel comportamento dell'altro coniuge o nell'essersi già verificata una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. 11793/2021; Cass. 648/2020).
Facendo applicazione degli esposti principi di diritto, non può non osservarsi che la ricorrente ha del tutto genericamente allegato le violazioni dei doveri matrimoniali da ascriversi all'altro coniuge e non ha offerto deduzioni in grado di circostanziare la causalità di tali contegni nel determinarsi della crisi matrimoniale. Inoltre nessun riscontro è stata in grado di dare a supporto delle deduzioni svolte.
La ha, più in particolare, censurato il contegno del coniuge sotto il profilo della Parte_1 violazione del dovere di fedeltà e dei doveri di assistenza morale e materiale, deducendo che avrebbe intrattenuto relazioni extraconiugali e avuto reazioni d'ira tali da alterare l'armonia familiare, compromettendo la serenità dei figli minori. Eppure nessuna rappresentazione specifica si rinviene negli atti di causa quanto al comportamento fedifrago e agli atteggiamenti iracondi ascritti al marito (non essendoci riferimenti a specifici episodi, a frequenza nella reiterazione di tali contegni, a portata e conseguenze) né si sono formulate richieste istruttorie al riguardo. Inoltre
l'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel 2017 è descritto dalla stessa ricorrente come lo sviluppo di un clima familiare ormai alterato e inidoneo alla stessa crescita dei figli, non potendosi correlare ad esso un'efficienza causale la fine del matrimonio.
Non si ha riscontro, dunque, da un lato, delle violazioni stesse di cui la moglie si è lamentata e, dall'altro, dell'incidenza dei contegni comunque ascrittigli sulla fine del matrimonio.
5. Quanto al regime inerente la prole, si osserva quanto segue.
Nessuna statuizione va resa con riferimento al regime di affidamento, collocamento e visite della figlia primogenita delle parti, , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Persona_1 Il figlio ancora minorenne, , deve invece essere affidato congiuntamente a Persona_2 entrambi i genitori.
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Al riguardo giova precisare che per giurisprudenza costante si giustifica la deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale “(…) nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini Cass.26587/2009); nella giurisprudenza di merito si rinviene una ragione ostativa all'affidamento condiviso nel sostanziale abbandono del figlio minore da parte di uno dei genitori, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (vedi Trib. Milano 20.06.2018 n. 6910;
Trib. Salerno, 31.10.2014 n. 5138 per cui “(…) In particolare, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; Trib. Napoli 23.09.2008; Trib. Bologna 17.04.2008;
Trib. di Trani 4.12.2007).
Sia pure emergendo dagli atti di causa elementi in grado di far dubitare della idoneità del padre ad assumere consapevolmente il ruolo genitoriale, essendo emerso l'inadempimento reiterato agli obblighi di mantenimento dei figli e di frequentazione degli stessi (fatti da ritenersi acquisiti al processo, stante la specificità delle censure rivolte dalla madre al comportamento del padre su tali profili e la mancanza di prova dell'ottemperanza agli stessi di cui sarebbe stato onerato lo stesso padre obbligato), persuade nel senso di confermare il regime ordinario di coaffidamento la reiterata richiesta della madre di provvedere in termini, unitamente alla considerazione del breve tempo intercorrente al raggiungimento della maggiore età del figlio secondogenito delle parti. Va confermato il collocamento del figlio ancora minorenne presso la madre.
Basta al riguardo considerare, da un lato, la permanenza di entrambi i figli presso la madre dopo la separazione di fatto dei genitori;
dall'altro, il rapporto del tutto incostante avuto dal padre con i figli e l'omessa contribuzione da parte dello stesso padre al loro mantenimento (di cui – come detto – si
è avuta evidenza nel processo). Ciò conduce, infatti, a ravvisare nella madre il genitore di riferimento per il minore e quello più idoneo a provvedere al suo accudimento.
Si ritiene garantito il diritto del minore alla bigenitorialità confermando le modalità di visita previste in fase presidenziale.
In particolare, il Collegio ritiene di dover disporre che sia consentito al padre di vedere il figlio,
, una volta a settimana, di mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, a week end Persona_2 alternati, dalle ore 16:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, per quindici giorni durante il periodo estivo, per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternandosi, altresì, in occasione delle altre festività.
Quanto al dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, deve osservarsi che esso trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis
c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale nelle ipotesi di crisi familiari.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370);
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e
Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016).
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c. e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
In ordine all'an debeautur del mantenimento della figlia ormai maggiorenne delle parti, Per_1
deve osservarsi che essa, durante il processo, compiva 18 anni (in particolare, nel
[...] novembre del 2022) e che aveva in corso degli studi. Mentre nessuna delle parti, con riferimento al periodo successivo, ha svolto rilievi in ordine all'indipendenza economica della detta figlia.
Non può dubitarsi del diritto al mantenimento del figlio secondogenito ancora minorenne e anch'egli studente.
Il Collegio ritiene congrua la somma di euro 150,00 mensili ciascuno, per complessivi euro 300,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2022, oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi. In particolare, rileva considerare i presumibili redditi del padre, occupato nell'ambito di un'attività di ristorazione sita in Roma, come aiuto cuoco (si veda audizione in fase presidenziale nell'udienza del 13.10.2021 e prospettazione nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c della ricorrente); la madre occupata come colf presso privati, percettrice di redditi mensili pari a circa euro 1.000,00 (si veda verbale dell'udienza presidenziale del 13.10.2021, nonché estratto INPS con indicazione dei redditi annuali da lavoro dipendente, pari, nel 2020, a poco più di euro 13.000,00, nel 2019, a poco più di euro 9.000,00, nel 2018, a poco più di euro 8.000, vedi all. al ricorso), priva di immobili di proprietà e convivente con i figli in un appartamento condotto in locazione al canone di euro 300,00 mensili.
Rileva, altresì, l'età dei figli (rispettivamente di anni 21 e 17), nonché la valenza economica dei compiti di cura assolti in via del tutto prevalente dalla madre, con la quale i figli coabitano.
6. Inammissibile la domanda restitutoria del pregresso a titolo di mantenimento dei figli non versato dal padre, non solo in quanto formulata solo negli scritti conclusionali, ma anche perché avanzata nel giudizio di divorzio, ancorché connessa ad esso solo sotto il profilo soggettivo e, dunque, non correlata per vincolo di connessione forte, come è nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 34 c.p.c., il solo idoneo alla trattazione simultanea di domande soggette a riti diversi in base all'art. 40, comma 3, c.p.c..
7. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione, ai sensi degli artt.
92 comma 2, c.p.c., stante la soccombenza reciproca, ma anche la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la contumacia della parte resistente che, dunque, non ha spiegato opposizione sulle richieste inerenti lo status e il regime di regolamentazione dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piglio (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune relativo all'anno 2019, atto Numero 1);
− rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
− dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, Persona_3
[...]
− dispone il collocamento dello stesso presso la madre;
− regolamenta le visite paterne con il figlio minore come in parte motiva;
− dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, in Controparte_1 favore di a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1 Persona_4
e , la somma mensile di complessivi
[...] Persona_3 euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal
2022, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle mensilità di mantenimento dei figli non versate dal padre;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1739/2021 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Mirjam Cuneo, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – regime inerente la prole.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.06.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 adito questo Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge,
[...]
con addebito al marito;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli Controparte_1 minorenni delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori prevedendole il sabato o la domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00, a week end alternati, dalle ore 9:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica, per quindici giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da garantirsi anche alla madre, per sette giorni nel periodo natalizio alternandosi nei giorni del 24 o 25 dicembre, del 31 dicembre o 1° gennaio, per tre giorni nel periodo pasquale, alternandosi il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza per le altre festività; di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli d'importo pari a complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: in data 5.09.2011, i coniugi contraevano matrimonio in Perù
(nel Comune della Victoria a Lima), trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Piglio il 28.02.2019; dall'unione sentimentale nascevano due figli, e Persona_1
, rispettivamente, nelle date del 27.11.2004 e del 14.02.2008; la casa coniugale, Persona_2 sita in Piglio, (FR), via Borgo Sant'Antonio n. 150, era costituita da un immobile condotto in locazione per un canone di euro 260,00 mensili, cui faceva fronte in via esclusiva la moglie;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause imputabili al marito, il quale teneva una condotta
“contraria ai doveri di fedeltà e di rispetto coniugale, nonché comportamenti di eccessiva ira che conducevano sempre più ad una mancanza di armonia familiare, incidendo anche sulla serenità dei figli minori”; la convivenza coniugale cessava nel 2017, quando il marito abbandonava la casa coniugale;
dalla separazione di fatto dei coniugi, il contribuiva solo sporadicamente al CP_1 mantenimento dei figli, versando una somma complessiva pari a circa euro 500,00 annui, e non erano noti né il domicilio del né l'attività lavorativa dallo stesso svolta;
la Controparte_1 lavorava come colf. Parte_1
Nell'assenza del resistente, con i provvedimenti presidenziali del 20.10.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
la regolamentazione delle visite padre-figli, prevedendole il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore
20:00, a week end alternati, dalle ore 16:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, per quindici giorni durante il periodo estivo, per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, l'assegnazione della casa familiare alla madre, la contribuzione paterna al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. ha scelto la contumacia. Controparte_1 Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha dato conto che la stessa era costretta a trasferirsi presso un altro immobile condotto in locazione, il cui canone ammontava ad euro 300,00 mensili;
che era gravata, altresì, da esborsi bimestrali per utenze pari ad euro 400,00; che apprendeva dell'occupazione del marito nel campo della ristorazione presso un locale di Roma, senza conoscerne tuttavia la denominazione né l'ubicazione; che in seguito alla notifica dell'ordinanza presidenziale, il provvedeva ad eseguire due versamenti mensili di Controparte_1 euro 400,00 direttamente in favore dei figli, su una carta prepagata ad esso intestata messa a disposizione della figlia, ma vietando ad essi di rimettere tali somme alla madre;
che lo stesso rivelava alla moglie tale circostanza dopo un'accesa discussione telefonica tra di Controparte_1 essi, a cui seguiva una solo parziale corresponsione delle dette somme alla che, Parte_1 dal giugno 2022, il cessava di versare il mantenimento per i figli e, dalla mensilità Controparte_1 di maggio 2022, non corrispondeva più neppure le spese straordinarie. Pertanto, la ricorrente ha chiesto aumentarsi il contributo paterno per il mantenimento dei figli, prevedendolo nella misura di complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con disposizione di versamento in favore della madre.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, il Difensore della ricorrente ha insistito nelle richieste articolate nei propri scritti difensivi. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, ribadite le deduzioni in fatto già svolte nel corso del processo ed evidenziato lo sprezzo manifestato dal per le norme e i provvedimenti Controparte_1 giudiziali emessi nei confronti dello stesso, tanto da aver incontrato i figli, nei quattro anni antecedenti la fine del processo, per sole due volte e da aver lasciato inevase le mensilità di mantenimento dei figli fin dall'ottobre 2021, ha reiterato la richiesta di porre a carico del padre un mantenimento per i figli di complessivi euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiesto di ordinare allo stesso il versamento di tutte le mensilità pregresse non corrisposte alla madre per il mantenimento dei figli, per un totale di euro 10.200,00.
2. Ciò posto, il tenore degli atti di causa, contenenti anche la domanda di addebito al marito della crisi coniugale, nonché l'allontanamento dello stesso marito dalla casa coniugale sin dal 2017, oltre che la scelta processuale del marito di non opporsi alla richiesta avversaria di pronuncia sullo status coniugale, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Nessuna domanda di assegno di mantenimento è stata formulata in giudizio, non dovendosi rendere pertanto statuizioni al riguardo.
4. Priva di pregio e, dunque, da rigettare, la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di cassazione ha affermato che ricorre una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si costati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. ord. 16859/2015 per cui nel dettaglio “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006; grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, in termini Cass. 16699/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012; secondo Cass. ord. 20866/2021
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale).
Mentre a proposito dell'inosservanza del dovere di coabitazione, la Corte di cassazione ha affermato che l'abbandono della casa familiare, rendendo impossibile la convivenza, giustifica l'addebito della separazione, salvo che chi ha posto in essere l'abbandono provi che esso è stato determinato da giusta causa (Cass. 23284/2019; Cass. 25966/2016; Cass. 10648/1997), che può consistere nel comportamento dell'altro coniuge o nell'essersi già verificata una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. 11793/2021; Cass. 648/2020).
Facendo applicazione degli esposti principi di diritto, non può non osservarsi che la ricorrente ha del tutto genericamente allegato le violazioni dei doveri matrimoniali da ascriversi all'altro coniuge e non ha offerto deduzioni in grado di circostanziare la causalità di tali contegni nel determinarsi della crisi matrimoniale. Inoltre nessun riscontro è stata in grado di dare a supporto delle deduzioni svolte.
La ha, più in particolare, censurato il contegno del coniuge sotto il profilo della Parte_1 violazione del dovere di fedeltà e dei doveri di assistenza morale e materiale, deducendo che avrebbe intrattenuto relazioni extraconiugali e avuto reazioni d'ira tali da alterare l'armonia familiare, compromettendo la serenità dei figli minori. Eppure nessuna rappresentazione specifica si rinviene negli atti di causa quanto al comportamento fedifrago e agli atteggiamenti iracondi ascritti al marito (non essendoci riferimenti a specifici episodi, a frequenza nella reiterazione di tali contegni, a portata e conseguenze) né si sono formulate richieste istruttorie al riguardo. Inoltre
l'allontanamento del marito dalla casa coniugale nel 2017 è descritto dalla stessa ricorrente come lo sviluppo di un clima familiare ormai alterato e inidoneo alla stessa crescita dei figli, non potendosi correlare ad esso un'efficienza causale la fine del matrimonio.
Non si ha riscontro, dunque, da un lato, delle violazioni stesse di cui la moglie si è lamentata e, dall'altro, dell'incidenza dei contegni comunque ascrittigli sulla fine del matrimonio.
5. Quanto al regime inerente la prole, si osserva quanto segue.
Nessuna statuizione va resa con riferimento al regime di affidamento, collocamento e visite della figlia primogenita delle parti, , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Persona_1 Il figlio ancora minorenne, , deve invece essere affidato congiuntamente a Persona_2 entrambi i genitori.
In punto di diritto, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore.
Al riguardo giova precisare che per giurisprudenza costante si giustifica la deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale “(…) nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini Cass.26587/2009); nella giurisprudenza di merito si rinviene una ragione ostativa all'affidamento condiviso nel sostanziale abbandono del figlio minore da parte di uno dei genitori, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (vedi Trib. Milano 20.06.2018 n. 6910;
Trib. Salerno, 31.10.2014 n. 5138 per cui “(…) In particolare, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; Trib. Napoli 23.09.2008; Trib. Bologna 17.04.2008;
Trib. di Trani 4.12.2007).
Sia pure emergendo dagli atti di causa elementi in grado di far dubitare della idoneità del padre ad assumere consapevolmente il ruolo genitoriale, essendo emerso l'inadempimento reiterato agli obblighi di mantenimento dei figli e di frequentazione degli stessi (fatti da ritenersi acquisiti al processo, stante la specificità delle censure rivolte dalla madre al comportamento del padre su tali profili e la mancanza di prova dell'ottemperanza agli stessi di cui sarebbe stato onerato lo stesso padre obbligato), persuade nel senso di confermare il regime ordinario di coaffidamento la reiterata richiesta della madre di provvedere in termini, unitamente alla considerazione del breve tempo intercorrente al raggiungimento della maggiore età del figlio secondogenito delle parti. Va confermato il collocamento del figlio ancora minorenne presso la madre.
Basta al riguardo considerare, da un lato, la permanenza di entrambi i figli presso la madre dopo la separazione di fatto dei genitori;
dall'altro, il rapporto del tutto incostante avuto dal padre con i figli e l'omessa contribuzione da parte dello stesso padre al loro mantenimento (di cui – come detto – si
è avuta evidenza nel processo). Ciò conduce, infatti, a ravvisare nella madre il genitore di riferimento per il minore e quello più idoneo a provvedere al suo accudimento.
Si ritiene garantito il diritto del minore alla bigenitorialità confermando le modalità di visita previste in fase presidenziale.
In particolare, il Collegio ritiene di dover disporre che sia consentito al padre di vedere il figlio,
, una volta a settimana, di mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, a week end Persona_2 alternati, dalle ore 16:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, per quindici giorni durante il periodo estivo, per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternandosi, altresì, in occasione delle altre festività.
Quanto al dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, deve osservarsi che esso trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis
c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale nelle ipotesi di crisi familiari.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359,
Cass. Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011;
Tribunale Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib.
Enna, 24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370);
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e
Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016).
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c. e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
In ordine all'an debeautur del mantenimento della figlia ormai maggiorenne delle parti, Per_1
deve osservarsi che essa, durante il processo, compiva 18 anni (in particolare, nel
[...] novembre del 2022) e che aveva in corso degli studi. Mentre nessuna delle parti, con riferimento al periodo successivo, ha svolto rilievi in ordine all'indipendenza economica della detta figlia.
Non può dubitarsi del diritto al mantenimento del figlio secondogenito ancora minorenne e anch'egli studente.
Il Collegio ritiene congrua la somma di euro 150,00 mensili ciascuno, per complessivi euro 300,00 mensili, con aggiornamento Istat dal 2022, oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi. In particolare, rileva considerare i presumibili redditi del padre, occupato nell'ambito di un'attività di ristorazione sita in Roma, come aiuto cuoco (si veda audizione in fase presidenziale nell'udienza del 13.10.2021 e prospettazione nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c della ricorrente); la madre occupata come colf presso privati, percettrice di redditi mensili pari a circa euro 1.000,00 (si veda verbale dell'udienza presidenziale del 13.10.2021, nonché estratto INPS con indicazione dei redditi annuali da lavoro dipendente, pari, nel 2020, a poco più di euro 13.000,00, nel 2019, a poco più di euro 9.000,00, nel 2018, a poco più di euro 8.000, vedi all. al ricorso), priva di immobili di proprietà e convivente con i figli in un appartamento condotto in locazione al canone di euro 300,00 mensili.
Rileva, altresì, l'età dei figli (rispettivamente di anni 21 e 17), nonché la valenza economica dei compiti di cura assolti in via del tutto prevalente dalla madre, con la quale i figli coabitano.
6. Inammissibile la domanda restitutoria del pregresso a titolo di mantenimento dei figli non versato dal padre, non solo in quanto formulata solo negli scritti conclusionali, ma anche perché avanzata nel giudizio di divorzio, ancorché connessa ad esso solo sotto il profilo soggettivo e, dunque, non correlata per vincolo di connessione forte, come è nelle ipotesi di cui agli artt. 31 - 34 c.p.c., il solo idoneo alla trattazione simultanea di domande soggette a riti diversi in base all'art. 40, comma 3, c.p.c..
7. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della compensazione, ai sensi degli artt.
92 comma 2, c.p.c., stante la soccombenza reciproca, ma anche la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la contumacia della parte resistente che, dunque, non ha spiegato opposizione sulle richieste inerenti lo status e il regime di regolamentazione dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piglio (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune relativo all'anno 2019, atto Numero 1);
− rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
− dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti, Persona_3
[...]
− dispone il collocamento dello stesso presso la madre;
− regolamenta le visite paterne con il figlio minore come in parte motiva;
− dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, in Controparte_1 favore di a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1 Persona_4
e , la somma mensile di complessivi
[...] Persona_3 euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal
2022, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle mensilità di mantenimento dei figli non versate dal padre;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema