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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 1392 dell'anno 2022 trattenuto in decisione con decreto del 7 dicembre 2023, depositato l'11 dicembre 2023, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nato in [...] il [...] ( , elettivamente Pt_1 C.F._1
Roma, via Giovanni Pierluigi lo studio del procuratore, avv. Paola VITALETTI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] P.IVA_1 rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa l'8 febbraio 2022 dal Tribunale di Roma, sezione dei diritti della persona e immigrazione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 60318 dell'anno 2021
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso “inaudita altera parte” il 18 febbraio 2021 il Tribunale di Parma dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Bologna, sezione specializzata immigrazione, ai sensi degli art. 3 e 4 della legge n° 13/17 istitutiva delle sezioni specializzate distrettuali, sul ricorso proposto il 12 febbraio 2021 da avverso il Pt_1
provvedimento di diniego dal visto di ingresso per ricongiungimento familiare della di lui moglie, (nata a [...] il [...]) e della di lui figlia, (nata a CP_2 Per_1
Parbat il 24 settembre 2014).
Con provvedimento del 18 settembre 2021, reso a definizione del procedimento instaurato a seguito di ricorso in riassunzione proposto da , il Tribunale di Bologna - nulla Pt_1
osservando sulla competenza il ministero costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato - dichiarava la sua incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, quale foro dell'amministrazione che aveva emanato il provvedimento impugnato da Pt_1
osservando che il provvedimento impugnato era stato adottato da <<…l'ambasciata
[...]
italiana all'estero, articolazione del odierno convenuto, privo di sedi Controparte_1
territoriali dislocate sul territorio nazionale ed avente sede a Roma …>> (così testualmente l'indicato provvedimento del 18 settembre 2021 del Tribunale di Bologna).
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. l'8 febbraio 2022 il Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto, respingeva il ricorso proposto da Pt_1
così come richiesto dall'Avvocatura Generale dello Stato con la sua comparsa depositata il 7 febbraio 2022.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. , Pt_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8 marzo 2022 che, con il primo motivo, eccepisce che l'impugnato provvedimento era stato emesso in violazione del principio del 2 contraddittorio poiché l'amministrazione convenuta si era costituita tardivamente e tale comportamento non gli aveva consentito alcuna possibilità di replica. Deduce, con il secondo articolato motivo, l'erroneità dell'impugnata ordinanza che, oltre ad aver mal valutato la documentazione prodotta, si era basata esclusivamente sulla relazione investigativa disposta dall'Ambasciata italiana a Calcutta, competente anche per il Nepal, che non era stata eseguita con la dovuta accuratezza e recava grossolani errori e contraddizioni che ne minavano l'attendibilità.
Il , Controparte_1
seppur ritualmente citato non si è costituito.
Con atto del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023, depositato in data 16 novembre 2023, è stato disposto che l'udienza del 7 dicembre 2023, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni;
con decreto depositato l'11 dicembre 2023 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata in via preliminare la contumacia dell'appellato che, seppur CP_1
ritualmente citato con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8 marzo 2022, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta l'odierno Pt_1
appellante, con il primo motivo, che l'impugnato provvedimento sarebbe stato emesso in violazione del principio del contraddittorio. Specifica in particolare , con il Pt_1
3 motivo in esame, che dinanzi al Tribunale di Roma il ministero appellato si sarebbe costituito tardivamente, senza il rispetto del termine di dieci giorni antecedenti l'udienza assegnato dal giudice al convenuto per costituirsi e depositando tardivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza tenutasi con modalità cartolare, così come disposto dal giudice con provvedimento del 20 gennaio 2022. Il motivo è assolutamente infondato sol che si consideri che il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma è ai sensi dell'art. 50
c.p.c., la continuazione di quello inizialmente introdotto dinanzi al Tribunale di Parma e quindi dinanzi al Tribunale di Bologna, giudizio quest'ultimo in cui l'amministrazione resistente si era ritualmente costituita (come ben si evince dall'esame dell'ordinanza di incompetenza emessa il 18 settembre 2021 dal Tribunale di Bologna) cosicché la posizione di quest'ultima era nota a;
rileva ancora questo Collegio che, in ogni caso, i Pt_1
termini assegnati dal giudice con i diversi provvedimenti che regolano il procedimento, sono termini ordinatori che dunque non comportano alcuna decadenza in caso di loro mancato rispetto.
Va altresì respinto l'ulteriore articolato motivo con cui contesta nel merito Pt_1
l'erroneità dell'impugnata ordinanza con cui è stata respinta la sua richiesta di rilascio del visto di ingresso per la moglie e per la figlia, richiesta dal medesimo avanzata per ottenere la riunione della sua famiglia. Osserva in proposito questa Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e 30 del d.lgs. n° 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che << Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che << La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare
4 per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che
<< La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>> Sottolinea ancora questa Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n°
394/99, secondo cui << L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui << il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza MA (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13;
Cass. n° 22307/13 e Cass. n° 12661/07). In sostanza il visto di ingresso può essere negato dalla rappresentanza consolare all'estero sulla base di documentazione ulteriore rispetto a quella esaminata dalla Questura, in relazione ad atti che, per loro natura, meglio si prestano a essere esaminati presso il paese di origine dello straniero. Osserva quindi questa Corte che l'art. 29, comma 9 del d.lgs. n° 286/98 non chiarisce a quale autorità spetti la valutazione delle ragioni del rigetto e non indica nemmeno in base a quali elementi i relativi accertamenti devono essere compiuti;
deve perciò ritenersi che, in ipotesi di ricongiungimento tra coniugi residenti in paesi diversi, i necessari accertamenti possano spettare anche all'autorità consolare all'estero purché si fondino su documenti accessibili nel paese in cui tale autorità opera o su situazioni di fatto ivi obiettivamente verificabili: di conseguenza l'autorità consolare può negare il visto di ingresso in caso di non autenticità dei documenti prodotti o di insussistenza dei relativi requisiti emergenti dalla documentazione acquisita o da situazioni di fatto oggettivamente riscontrate sulla base di dati concreti. Deve inoltre ritenersi che all'autorità MA è consentito valutare se il matrimonio sia stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno dell'interessato nel territorio italiano, trattandosi di una valutazione che attiene a uno dei
5 presupposti del diritto al ricongiungimento familiare che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere ai sensi dell'art. 29, comma 9 dell'indicato d.lgs. n° 286/98; in ogni caso la verifica della sussistenza di tale presupposto è consentita al giudice ordinario nell'ambito degli ampi poteri cognitivi tipici del giudizio sui diritti soggettivi.
Con riferimento al caso di specie osserva questa Corte che la Rappresentanza consolare d'Italia a Calcutta, competente anche per il Nepal, ha negato il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare richiesto in favore di (nata a [...] il 9 agosto CP_2
1996), cittadina nepalese coniugata con , cittadino nepalese residente in Italia, Pt_1
nonché della loro figlia (nata a [...] il [...]), sul presupposto Per_1
dell'insussistenza del relativo rapporto familiare. Ha in particolare evidenziato l'amministrazione, tra l'altro, che <<… le fotografie del matrimonio consegnate al dalla Parte_2
richiedente risultano contraffatte poiché il viso della richiedente e quello dell'invitante sono stati chiaramente sovrapposti alle fotografie del matrimonio di altre persone …>>, che inoltre i due sposi, che all'epoca della celebrazione del matrimonio avevano rispettivamente 23 anni ) Pt_1
e 17 anni ( ), risultavano più maturi di tale età nelle fotografie sovrapposte da CP_2
loro utilizzate;
inoltre la richiedente, che non è stata in grado di mostrare fotografie che ritraevano lei e la figlia insieme con , ha dichiarato di aver visto per l'ultima volta Pt_1
quest'ultimo nel 2017 mentre il passaporto di reca un timbro in ingresso in Pt_1
Nepal del 25 ottobre 2018 e un visto in uscita sempre dal Nepal del 30 novembre 2018, discrepanza che la richiedente non è stata in grado di spiegare. Anche il Tribunale di Roma ha ritenuto che in ragione di tali discrepanze non sussistessero i presupposti per accogliere il ricorso e ordinare all'amministrazione competente di provvedere a rilasciare il visto per ricongiungimento familiare.
Rileva questa Corte la correttezza dell'impugnata decisione. E infatti è vero che erra il primo giudice nell'affermare che i timbri di entrata e di uscita dal Nepal apposti sul passaporto di escludono che questi potesse essere nel suo paese di origine, il Pt_1
Nepal appunto, il 19 novembre 2018, data di registrazione del suo matrimonio con CP_2
; tuttavia la presenza in tale periodo dell'odierno appellante nel suo paese non dimostra
[...]
affatto che egli fosse presente in quella data per la registrazione del matrimonio di cui si
6 discute. Osserva in proposito questo Collegio che dall'esame del certificato di registrazione del matrimonio - avvenuta il 19 novembre 2018, a oltre cinque anni dalla sua celebrazione
(si ricorda che il matrimonio sarebbe stato celebrato il 15 giugno 2013) – non si evince in alcun modo la circostanza che abbia sottoscritto il relativo atto di registrazione;
Pt_1
anche la traduzione certificata di tale atto – che normalmente riporta letteralmente tutti i dati contenuti nell'atto tradotto - non fa alcun riferimento alla presenza di una sottoscrizione (peraltro né dello sposo né della sposa); è vero che si è recato in Pt_1
Nepal nel periodo compreso tra 24 ottobre 2018, data del timbro in uscita da Milano con arrivo in Nepal il 25 ottobre 2018, e il 30 novembre 2018, come attestano i timbri in uscita dal Nepal e in ingresso in Italia apposti in quella data;
tuttavia è la stessa richiedente,
che smentisce di aver visto in quel periodo l'odierno appellante, avendo ella CP_2
riferito alle competenti autorità consolari di non averlo più incontrato dal 2017. Deve dunque dubitarsi che il matrimonio tra l'invitante ( ) e la richiedente ( Pt_1 CP_2
) sia stato effettivamente celebrato e sia soprattutto valido per essere stato registrato in
[...]
presenza di entrambi gli sposi, così come previsto dalle leggi del luogo. Conforta una conclusione del genere la considerazione che il medesimo , nel proporre il Pt_1
presente appello, ha riconosciuto che le fotografie consegnate all'autorità consolare, per dimostrare la sussistenza del rapporto di coniugio, erano state oggetto di photo editing ma ha giustificato tale circostanza con il desiderio di <<… dare valore ad una cerimonia che in verità era stata molto più modesta …>> (così testualmente a pag. 13 dell'atto di appello). Non giova all'odierno appellante produrre, come il medesimo fa nel presente grado di giudizio, una singola fotografia – che peraltro ritrae solo i due sposi e una terza persona, ma nessun invitato alla presunta cerimonia - a testimonianza dell'avvenuta effettiva celebrazione del suo matrimonio religioso con , dato che tale produzione non consente CP_2
comunque di superare la questione della invalidità della registrazione del matrimonio, considerato che essa non fornisce comunque la prova che tale adempimento è avvenuto in presenza dei due sposi. Né a tal fine assumono alcun rilievo le ulteriori fotografie prodotte dall'appellante, alcune delle quali irrilevanti ai fini del decidere in considerazione del periodo a cui si riferirebbero (ovverosia al 2022). Ne deriva l'infondatezza dell'appello proposto da . Pt_1
7 Nulla va disposto sulle spese per la mancata costituzione nel presente grado di giudizio dell'appellato
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Pt_1
, con Controparte_1
l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_1
;
[...]
respinge l'appello proposto da avverso l'impugnata ordinanza emessa dal Pt_1
Tribunale di Roma l'8 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.;
nulla sulle spese;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 1392 dell'anno 2022 trattenuto in decisione con decreto del 7 dicembre 2023, depositato l'11 dicembre 2023, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nato in [...] il [...] ( , elettivamente Pt_1 C.F._1
Roma, via Giovanni Pierluigi lo studio del procuratore, avv. Paola VITALETTI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] P.IVA_1 rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa l'8 febbraio 2022 dal Tribunale di Roma, sezione dei diritti della persona e immigrazione, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 60318 dell'anno 2021
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso “inaudita altera parte” il 18 febbraio 2021 il Tribunale di Parma dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Bologna, sezione specializzata immigrazione, ai sensi degli art. 3 e 4 della legge n° 13/17 istitutiva delle sezioni specializzate distrettuali, sul ricorso proposto il 12 febbraio 2021 da avverso il Pt_1
provvedimento di diniego dal visto di ingresso per ricongiungimento familiare della di lui moglie, (nata a [...] il [...]) e della di lui figlia, (nata a CP_2 Per_1
Parbat il 24 settembre 2014).
Con provvedimento del 18 settembre 2021, reso a definizione del procedimento instaurato a seguito di ricorso in riassunzione proposto da , il Tribunale di Bologna - nulla Pt_1
osservando sulla competenza il ministero costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato - dichiarava la sua incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, quale foro dell'amministrazione che aveva emanato il provvedimento impugnato da Pt_1
osservando che il provvedimento impugnato era stato adottato da <<…l'ambasciata
[...]
italiana all'estero, articolazione del odierno convenuto, privo di sedi Controparte_1
territoriali dislocate sul territorio nazionale ed avente sede a Roma …>> (così testualmente l'indicato provvedimento del 18 settembre 2021 del Tribunale di Bologna).
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. l'8 febbraio 2022 il Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto, respingeva il ricorso proposto da Pt_1
così come richiesto dall'Avvocatura Generale dello Stato con la sua comparsa depositata il 7 febbraio 2022.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. , Pt_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8 marzo 2022 che, con il primo motivo, eccepisce che l'impugnato provvedimento era stato emesso in violazione del principio del 2 contraddittorio poiché l'amministrazione convenuta si era costituita tardivamente e tale comportamento non gli aveva consentito alcuna possibilità di replica. Deduce, con il secondo articolato motivo, l'erroneità dell'impugnata ordinanza che, oltre ad aver mal valutato la documentazione prodotta, si era basata esclusivamente sulla relazione investigativa disposta dall'Ambasciata italiana a Calcutta, competente anche per il Nepal, che non era stata eseguita con la dovuta accuratezza e recava grossolani errori e contraddizioni che ne minavano l'attendibilità.
Il , Controparte_1
seppur ritualmente citato non si è costituito.
Con atto del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023, depositato in data 16 novembre 2023, è stato disposto che l'udienza del 7 dicembre 2023, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni;
con decreto depositato l'11 dicembre 2023 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata in via preliminare la contumacia dell'appellato che, seppur CP_1
ritualmente citato con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8 marzo 2022, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta l'odierno Pt_1
appellante, con il primo motivo, che l'impugnato provvedimento sarebbe stato emesso in violazione del principio del contraddittorio. Specifica in particolare , con il Pt_1
3 motivo in esame, che dinanzi al Tribunale di Roma il ministero appellato si sarebbe costituito tardivamente, senza il rispetto del termine di dieci giorni antecedenti l'udienza assegnato dal giudice al convenuto per costituirsi e depositando tardivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza tenutasi con modalità cartolare, così come disposto dal giudice con provvedimento del 20 gennaio 2022. Il motivo è assolutamente infondato sol che si consideri che il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma è ai sensi dell'art. 50
c.p.c., la continuazione di quello inizialmente introdotto dinanzi al Tribunale di Parma e quindi dinanzi al Tribunale di Bologna, giudizio quest'ultimo in cui l'amministrazione resistente si era ritualmente costituita (come ben si evince dall'esame dell'ordinanza di incompetenza emessa il 18 settembre 2021 dal Tribunale di Bologna) cosicché la posizione di quest'ultima era nota a;
rileva ancora questo Collegio che, in ogni caso, i Pt_1
termini assegnati dal giudice con i diversi provvedimenti che regolano il procedimento, sono termini ordinatori che dunque non comportano alcuna decadenza in caso di loro mancato rispetto.
Va altresì respinto l'ulteriore articolato motivo con cui contesta nel merito Pt_1
l'erroneità dell'impugnata ordinanza con cui è stata respinta la sua richiesta di rilascio del visto di ingresso per la moglie e per la figlia, richiesta dal medesimo avanzata per ottenere la riunione della sua famiglia. Osserva in proposito questa Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e 30 del d.lgs. n° 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che << Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che << La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare
4 per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che
<< La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>> Sottolinea ancora questa Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n°
394/99, secondo cui << L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui << il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza MA (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13;
Cass. n° 22307/13 e Cass. n° 12661/07). In sostanza il visto di ingresso può essere negato dalla rappresentanza consolare all'estero sulla base di documentazione ulteriore rispetto a quella esaminata dalla Questura, in relazione ad atti che, per loro natura, meglio si prestano a essere esaminati presso il paese di origine dello straniero. Osserva quindi questa Corte che l'art. 29, comma 9 del d.lgs. n° 286/98 non chiarisce a quale autorità spetti la valutazione delle ragioni del rigetto e non indica nemmeno in base a quali elementi i relativi accertamenti devono essere compiuti;
deve perciò ritenersi che, in ipotesi di ricongiungimento tra coniugi residenti in paesi diversi, i necessari accertamenti possano spettare anche all'autorità consolare all'estero purché si fondino su documenti accessibili nel paese in cui tale autorità opera o su situazioni di fatto ivi obiettivamente verificabili: di conseguenza l'autorità consolare può negare il visto di ingresso in caso di non autenticità dei documenti prodotti o di insussistenza dei relativi requisiti emergenti dalla documentazione acquisita o da situazioni di fatto oggettivamente riscontrate sulla base di dati concreti. Deve inoltre ritenersi che all'autorità MA è consentito valutare se il matrimonio sia stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno dell'interessato nel territorio italiano, trattandosi di una valutazione che attiene a uno dei
5 presupposti del diritto al ricongiungimento familiare che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere ai sensi dell'art. 29, comma 9 dell'indicato d.lgs. n° 286/98; in ogni caso la verifica della sussistenza di tale presupposto è consentita al giudice ordinario nell'ambito degli ampi poteri cognitivi tipici del giudizio sui diritti soggettivi.
Con riferimento al caso di specie osserva questa Corte che la Rappresentanza consolare d'Italia a Calcutta, competente anche per il Nepal, ha negato il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare richiesto in favore di (nata a [...] il 9 agosto CP_2
1996), cittadina nepalese coniugata con , cittadino nepalese residente in Italia, Pt_1
nonché della loro figlia (nata a [...] il [...]), sul presupposto Per_1
dell'insussistenza del relativo rapporto familiare. Ha in particolare evidenziato l'amministrazione, tra l'altro, che <<… le fotografie del matrimonio consegnate al dalla Parte_2
richiedente risultano contraffatte poiché il viso della richiedente e quello dell'invitante sono stati chiaramente sovrapposti alle fotografie del matrimonio di altre persone …>>, che inoltre i due sposi, che all'epoca della celebrazione del matrimonio avevano rispettivamente 23 anni ) Pt_1
e 17 anni ( ), risultavano più maturi di tale età nelle fotografie sovrapposte da CP_2
loro utilizzate;
inoltre la richiedente, che non è stata in grado di mostrare fotografie che ritraevano lei e la figlia insieme con , ha dichiarato di aver visto per l'ultima volta Pt_1
quest'ultimo nel 2017 mentre il passaporto di reca un timbro in ingresso in Pt_1
Nepal del 25 ottobre 2018 e un visto in uscita sempre dal Nepal del 30 novembre 2018, discrepanza che la richiedente non è stata in grado di spiegare. Anche il Tribunale di Roma ha ritenuto che in ragione di tali discrepanze non sussistessero i presupposti per accogliere il ricorso e ordinare all'amministrazione competente di provvedere a rilasciare il visto per ricongiungimento familiare.
Rileva questa Corte la correttezza dell'impugnata decisione. E infatti è vero che erra il primo giudice nell'affermare che i timbri di entrata e di uscita dal Nepal apposti sul passaporto di escludono che questi potesse essere nel suo paese di origine, il Pt_1
Nepal appunto, il 19 novembre 2018, data di registrazione del suo matrimonio con CP_2
; tuttavia la presenza in tale periodo dell'odierno appellante nel suo paese non dimostra
[...]
affatto che egli fosse presente in quella data per la registrazione del matrimonio di cui si
6 discute. Osserva in proposito questo Collegio che dall'esame del certificato di registrazione del matrimonio - avvenuta il 19 novembre 2018, a oltre cinque anni dalla sua celebrazione
(si ricorda che il matrimonio sarebbe stato celebrato il 15 giugno 2013) – non si evince in alcun modo la circostanza che abbia sottoscritto il relativo atto di registrazione;
Pt_1
anche la traduzione certificata di tale atto – che normalmente riporta letteralmente tutti i dati contenuti nell'atto tradotto - non fa alcun riferimento alla presenza di una sottoscrizione (peraltro né dello sposo né della sposa); è vero che si è recato in Pt_1
Nepal nel periodo compreso tra 24 ottobre 2018, data del timbro in uscita da Milano con arrivo in Nepal il 25 ottobre 2018, e il 30 novembre 2018, come attestano i timbri in uscita dal Nepal e in ingresso in Italia apposti in quella data;
tuttavia è la stessa richiedente,
che smentisce di aver visto in quel periodo l'odierno appellante, avendo ella CP_2
riferito alle competenti autorità consolari di non averlo più incontrato dal 2017. Deve dunque dubitarsi che il matrimonio tra l'invitante ( ) e la richiedente ( Pt_1 CP_2
) sia stato effettivamente celebrato e sia soprattutto valido per essere stato registrato in
[...]
presenza di entrambi gli sposi, così come previsto dalle leggi del luogo. Conforta una conclusione del genere la considerazione che il medesimo , nel proporre il Pt_1
presente appello, ha riconosciuto che le fotografie consegnate all'autorità consolare, per dimostrare la sussistenza del rapporto di coniugio, erano state oggetto di photo editing ma ha giustificato tale circostanza con il desiderio di <<… dare valore ad una cerimonia che in verità era stata molto più modesta …>> (così testualmente a pag. 13 dell'atto di appello). Non giova all'odierno appellante produrre, come il medesimo fa nel presente grado di giudizio, una singola fotografia – che peraltro ritrae solo i due sposi e una terza persona, ma nessun invitato alla presunta cerimonia - a testimonianza dell'avvenuta effettiva celebrazione del suo matrimonio religioso con , dato che tale produzione non consente CP_2
comunque di superare la questione della invalidità della registrazione del matrimonio, considerato che essa non fornisce comunque la prova che tale adempimento è avvenuto in presenza dei due sposi. Né a tal fine assumono alcun rilievo le ulteriori fotografie prodotte dall'appellante, alcune delle quali irrilevanti ai fini del decidere in considerazione del periodo a cui si riferirebbero (ovverosia al 2022). Ne deriva l'infondatezza dell'appello proposto da . Pt_1
7 Nulla va disposto sulle spese per la mancata costituzione nel presente grado di giudizio dell'appellato
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Pt_1
, con Controparte_1
l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_1
;
[...]
respinge l'appello proposto da avverso l'impugnata ordinanza emessa dal Pt_1
Tribunale di Roma l'8 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.;
nulla sulle spese;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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