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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1174 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Fano in data 07/10/2001 optando per il regime della separazione dei beni da:
nata il [...] a [...] Parte_1
E nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Fano in data 07/10/2001 optando per il regime della separazione dei beni e dal matrimonio sono nati tre figli: Per_1
nata a [...] il [...], nata a [...] l'[...] ed nato a [...] Per_2 Per_3
il 16/10/2006.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione giudiziale definita da questo Tribunale con sentenza n. 304/22 del
15/04/2022 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni concordate e ritenuto che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visti gli artt. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 28/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Fano in data 07/10/2001 optando per il regime della separazione dei beni da:
nata il [...] a [...] Parte_1
E nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Fano in data 07/10/2001 optando per il regime della separazione dei beni e dal matrimonio sono nati tre figli: Per_1
nata a [...] il [...], nata a [...] l'[...] ed nato a [...] Per_2 Per_3
il 16/10/2006.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto.
Il PM non ha mosso rilievi.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione giudiziale definita da questo Tribunale con sentenza n. 304/22 del
15/04/2022 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni concordate e ritenuto che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visti gli artt. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 28/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni