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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4970/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Romolo Freddi e dall'Avv. Massimo Pasquinotti
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ferrati Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di trattazione dell'udienza del 16/10/2024 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Respingere l'eccezione del difetto di legittimazione passiva , essendo infondata in fatto ed in diritto e per le causali espresse nella I memoria art.183 c.p.c. e reiterate nella nostra prima comparsa conclusionale;
-accertare e dichiarare la responsabilità della nella Controparte_1 causazione dell'evento- sinistro di cui in narrativa , per l'omessa custodia e manutenzione ai sensi degli art. 2051 e in subordine per violazione dell'art 2043 c.c., e/o per l'assenza degli attenuatori
d'urto del guard–rail, e comunque per non essere a norma, e omessa manutenzione, per l'effetto condannarla: a) all'integrale risarcimento del danno biologico personalizzato (comprensivo del danno dinamico –relazionale e del danno morale) nella percentuale accertata dal Ctu dott. Per_1 nella misura del 38% o quella maggiore o minore, corrispondente all'importo di 285.000
[...]
euro o quella maggiore o minore oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla diffida ( 24 luglio 2020) all'effettivo pagamento;
b) all'integrale risarcimento del danno da invalidità temporanea complessivo di 180 giorni come specificato dalla Ctu dott ovvero 30 Persona_1
pagina 1 GG al 100%, 75 gg al 75%, 45 gg al 50% 30 gg al 40% , corrispondente all'importo di 13.886,25 euro o la somma maggiore o minore oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla diffida (
24 luglio 2020) all'effettivo pagamento;
c) al risarcimento integrale del danno materiale, nella misura di 3.800 euro o quella maggiore o minore , di quello patrimoniale-economico nella misura di 1.435 euro o quella maggiore o minore ,nonché per le spese vive medico-sanitarie pari ad euro
327,20 o la somma equitativamente sancita dal Giudice oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla diffida ( 24 luglio 2020) all'effettivo pagamento. In subordine ove nel caso in cui il
Tribunale ravvisi nella fattispecie in oggetto un eventuale e possibile concorso parte del danneggiato, si chiede che la venga condannata ex art. 1227 c.c. al risarcimento dei CP_1
danni come sopra quantificati nella misura perlomeno del 50% o quella che il Tribunale riterrà di
Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.
Con condanna alle spese processuali per diritti ed onorari, oltre al rimborso delle spese liquidiate in favore delle Ctu ed anticipate dall'attore nella misura di € 1.830 al Ctu dott. 520 Persona_1
al Ctu Ing. , e quelle sostenute per la Ctp Ing in euro 1.100, Persona_2 Persona_3
nonchè al pagamento delle residue spese dovute ai Ctu in forza dei decreti di liquidazione in loro favore emessi dal Presidente dott.ssa .”. Persona_4
Per il convenuto: come da note scritte di trattazione dell'udienza del 16/10/2024 “piaccia al
Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte da
nei confronti della Provincia di con atto di citazione notificato a del Parte_1 CP_1
servizio postale in data 3 novembre 2020; - subordinatamente, previa declaratoria di responsabilità concorrente di nella produzione dell'evento dannoso, contenere Parte_1
il risarcimento dovuto agli attori entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile in concreto alla convenuta e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria:
(omissis)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 3 novembre 2020,
[...]
esponeva: che in data 9 maggio 2020, intorno alle ore 14.15, percorreva la strada Parte_1
provinciale n. 1 del Conero alla guida del motociclo di sua proprietà, allorquando, giunto all'altezza del Km 9, perdeva il controllo del veicolo “a causa dell'attraversamento improvviso di un animale”; che per l'effetto egli veniva sbalzato dal motociclo ed andava a collidere contro il guard-
pagina 2 rail posto a margine della carreggiata;
che nell'impatto riportava lesioni al testicolo sinistro ed alla gamba destra, a causa del fatto che detto guard-rail presentava un tubo di sostegno sporgente rispetto al profilo della lamiera;
che per effetto di tali lesioni sono residuati a suo carico postumi di inabilità temporanea e di invalidità parziale permanente;
che, inoltre, lo stesso ha subito un danno patrimoniale, determinato dalla perdita del premio di produzione previsto dal suo contratto di lavoro, per tutto il periodo di durata dell'inabilità temporanea;
che il costo della riparazione del motociclo è stato preventivato in € 3.700,00; che di tali danni deve rispondere il gestore del tratto stradale, Provincia di ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civile, dovendosi il guard-rail, CP_1
per le sue caratteristiche, giudicare pericoloso.
Si costituiva la Provincia di che contestava le avverse domande nonché i fatti posti CP_1 dall'attore a fondamento delle stesse e, in ogni caso, riconduceva il danno a fatto e colpa del per non essere stato egli in grado di conservare il controllo del veicolo che conduceva;
le Parte_1
contestazioni della convenuta si estendevano, poi, ai profili quantitativi della domanda attorea.
2. Nel corso dell'istruttoria, dopo l'ammissione delle produzioni documentali delle parti (ad eccezione della relazione di consulenza di parte attrice sulla dinamica del sinistro) e l'iniziale rigetto delle restanti richieste istruttorie, veniva esperito un tentativo di conciliazione, che tuttavia aveva esito negativo in quanto il , dopo aver eccepito che il provvedimento di fissazione Parte_2 dell'udienza dell'11/1/2023 “non menzionava l'art. 117 c.p.c.”, sicché il suo difensore non aveva facoltà di transigere, all'udienza successiva – fissata con l'indicazione normativa di cui sopra – dichiarava “che la non intende[va] accedere ad alcuna transazione, sia perché Controparte_1 la questione è a suo parere ora gestita dalla compagnia assicuratrice dell'Ente, sia perché deve ritenersi esclusa ogni responsabilità dell'Ente medesimo in ordine alla causazione del sinistro e del danno” e, all'udienza ancora successiva, dichiarava di non accettare la proposta transattiva comunque formulata dal Giudice.
Acquisita la conferma da parte del legale rappresentante della in ordine al fatto che le CP_1
barriere di sicurezza poste a margine della strada provinciale e installate nel punto in cui è avvenuta la collisione non erano state oggetto di interventi e di modifiche, era disposta TU in ordine alle caratteristiche e alla conformazione del guard-rail in esame, quindi, eseguito l'incombente, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Successivamente, viste le conclusioni delle parti e lette le memorie conclusionali, tenuto conto della contestazione da parte della convenuta della ricostruzione del sinistro, la causa era rimessa sul ruolo istruttorio per l'escussione del teste attoreo e l'espletamento di TU cinematica, volta Tes_1
alla dettagliata ricostruzione del sinistro e di TU medico-legale, volta all'accertamento della pagina 3 natura ed entità delle lesioni riportate dall'attore e alla verifica della compatibilità delle lesioni stesse con la dinamica dell'accaduto.
All'esito, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
§ § §
3. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che le consulenze tecniche svolte nel corso del giudizio non possono in alcun modo dirsi esplorative.
Non è ovviamente esplorativa, ma essenziale ai fini del decidere, la TU medico legale volta ad accertare la sussistenza e l'entità di lesioni, malattia e postumi invalidanti, soprattutto laddove tali elementi non siano pacifici tra le parti, ma siano contestati, ed abbiano una intrinseca complessità, tale da non poter essere valutati se non da un professionista con specifiche competenze scientifiche.
Nemmeno può dirsi esplorativa la TU sulla dinamica del sinistro, trattandosi di strumento pacificamente utilizzato nell'ambito delle controversie relative ad incidenti stradali nei quali l'esame del moto dei veicoli, delle reazioni umane e dei profili di colpa per violazione di leggi o regolamenti richiede, parimenti, specifiche competenze tecniche.
Infine, non è esplorativa la TU volta ad accertare – anche in questo caso da parte di soggetti dotati di competenze tecniche, che agiscono nel contraddittorio delle parti – le caratteristiche di una cosa
(nel caso di specie, il guard-rail), la sua eventuale rispondenza alla tipologia ordinaria oggetto di omologazione e/o di autorizzazione e il suo stato manutentivo, non potendo tale valutazione essere sostituita dalla mera testimonianza (che sarebbe stata inammissibile, appunto perché valutativa).
E' appena il caso di rilevare che le TU non hanno in alcun modo sopperito all'inerzia di parte attrice e ai suoi oneri di allegazione, atteso che l'attore ha fornito adeguata prova del luogo e delle modalità del sinistro (producendo le fotografie scattate dal proprio consulente di parte raffiguranti sia la strada che il guard-rail interessato, indicando testimoni uno dei quali è stato ammesso e sentito e allegando il rapporto della polizia locale intervenuta) nonché delle conseguenze lesive
(depositando tutta la documentazione sanitaria idonea a rendere conto delle lesioni riportate e delle cure ricevute).
Va anche rilevato che, sebbene le fotografie in atti costituissero un principio di prova sufficiente a mostrare lo stato di alcuni punti del guard-rail, solo la TU ha consentito di raggiungere una valutazione oggettiva, confermando che si trattasse proprio del tratto di guard-rail interessato dal sinistro ed accertandone la conformazione e lo stato.
LA RESPONSABILITÀ DELLA CONVENUTA. CP_1
4. Con riferimento all'eccezione pregiudiziale attinente al difetto di legittimazione passiva in capo alla si richiama l'ordinanza resa in data 4/11/2022, ove si è rilevato che la Controparte_1
pagina 4 fonte della eventuale responsabilità della convenuta non è costituita – per espressa affermazione dell'attore – dalla custodia di animali selvatici (il cui attraverso repentino avrebbe causato il sinistro de quo ed i danni riportati dall'attore), ma dalla omessa o insufficiente custodia del guard rail contro il quale l'attore ha impattato dopo aver perso, per i motivi affermati nell'atto di citazione ma in alcun modo dimostrati né dimostrabili, il controllo del motoveicolo da lui condotto.
L'eccezione – peraltro non ribadita da parte convenuta nella precisazione delle conclusioni – è pertanto infondata e va disattesa.
5. Per quanto attiene alla responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro in oggetto, deve in primo luogo darsi atto della normativa applicabile, quindi accertarsi l'esatta dinamica del sinistro stesso.
5.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (correttamente richiamata dall'attore nel caso di specie con riferimento al ruolo svolto nella produzione dell'evento lesivo dal guard-rail in metallo) postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Deve inoltre ricordarsi che:
- la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., “ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava
pagina 5 un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”;
- la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. “è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile [ai conducenti] nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” .
5.2 In riferimento alla dinamica del sinistro, può dirsi accertato (v. il rapporto della Polizia
Municipale, le conclusioni del TU paragrafo n. 6 a pag. 16-18, e la testimonianza di Per_5 Tes_1 all'udienza del 21/2/2024) che:
[...]
- in sella al motociclo Honda Africa Twin targato EL69688 percorreva la S.P. 1, Parte_1
quando, per cause sconosciute deviava la traiettoria verso destra urtando il guard-rail e strisciando contro lo stesso per tutta la sua lunghezza, circa 34 m;
il motociclista veniva disarcionato e finiva la propria corsa laddove soccorso, ovvero in una radura con erba e terra, oltre il guard-rail, mentre il motociclo proseguiva per altri 32-33 metri impattando un delineatore e poi finendo all'interno di un fosso;
- dai calcoli eseguiti dal TU (v. paragrafo n. 5 a pag. 15 e osservazioni a pag 21), il motociclo procedeva a velocità di circa 75 km/h;
- il motociclista è stato disarcionato dal motociclo ed è finito al di là del guard-rail, ma non sono presenti elementi certi per poter stabilire il preciso moto del corpo (peraltro, secondo il TU, “a causa delle lesione subite, si può ipotizzare un contatto con il guardrail dopo il disarcionamento”);
- il teste vedendo le fotografie allegate alla relazione del TU , ha riconosciuto nella Tes_1 Per_2 foto 5 la moto all'interno del fosso e nella foto 6 il guard-rail ivi presente, precisando che “il corpo del sig. era a terra sul lato della scarpata più o meno tra i punti dove ci sono i numeri 4 e 5 Parte_1
cerchiati” (che corrispondono ai montanti nn. 4 e 5, esaminati dal TU ). Per_2
Il tratto di guard-rail interessato è quello, della lunghezza di 34 metri, precedente il termine della protezione (cfr. relazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di redatta in data CP_1
9.5.2020: “Il punto d'urto veniva rilevato sul guardrail destro a circa 34 metri dal termine dello stesso e consisteva nelle abrasioni lasciate dalla parte laterale destra del veicolo "A", sul suddetto guardrail. Il materiale di cui trattasi si trova depositato presso l'archivio di questo Comando. Nella circostanza si accertavano abrasioni sul guardrail destro e la rottura del delineatore di corsia posto sul margine destro”).
pagina 6 Il tratto di guardrail in questione è caratterizzato da doppia onda e montanti perpendicolari di tenuta.
Secondo il TU , esso “non presenta una corretta manutenzione e si presenta in maniera Per_2
“non uniforme””. In particolare, in alcuni casi “i montanti risultano essere più sporgenti rispetto alla barra longitudinale.”, sporgendo anche di 3 cm rispetto alla barra, a causa “probabilmente” del mancato “tiraggio del bullone che tiene ancorato il montante e la barra longitudinale, facendo così abbassare quest'ultima di circa cm 3,00”.
Aggiunge il TU nella sua relazione che “il tratto di guardrail presente sulla Provinciale del
Conero all'altezza del Km 9, presenta una “non uniformità” nella sua struttura, poiché i montanti non si presentano tutti nelle stesse condizioni, il che fa supporre che non è stata eseguita una corretta manutenzione dello stesso. La sporgenza di alcuni montanti di ben cm 3 rendono il guardrail nel tratto in questione “difettoso” e non in linea alle caratteristiche che deve presentare una barriera stradale sicura”. E' vero che, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta il TU ha precisato di “eliminare” il termine “difettoso” – precisando le proprie conclusioni nel senso che il tratto di guard-rail “non presenta una corretta manutenzione e si presenta in maniera
'non uniforme'” – ma ha aggiunto di “resta[re] dell'opinione che tutti i montanti debbano avere la stessa sporgenza per rendere la barriera stradale omogenea. È pur vero che la normativa non fa riferimento alla verifica e al controllo dei montanti, infatti, il sottoscritto non ritiene che sia un errore di fabbrica o di costruzione ma, bensì, una scarsa manutenzione che ha portato alcuni dei montanti a sporgere in maniera evidente rispetto agli altri” (mentre ha confermato che non abbia inciso sulla dinamica del sinistro e sulle lesioni l'omologazione del guard-rail, perché appunto si tratta di omessa manutenzione e non di non conformità della barriera).
Per_ Secondo il TU medico legale dott. le lesioni riportate dal Sig. sono riferibili ad un Parte_1
politrauma “compatibile con il sinistro stradale descritto in atti, con particolare menzione all'impatto con il guard-rail di conformazione accertata in giudizio”; non erano desumibili, sulla base dell'esame della documentazione sanitaria e della visita del periziando, stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti che potessero avere incidenza sull'entità delle lesioni e sul decorso fino a stabilizzazione clinica.
5.3 Da quanto sopra, deve trarsi la conclusione della sussistenza della responsabilità della CP_1 nella causazione del danno riportato dall'attore, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Sussiste senz'altro, infatti, il rapporto di custodia tra la ente gestore della strada in cui è CP_1
avvenuto il sinistro (circostanza non contestata), e il guard-rail posto a protezione della strada stessa, trattandosi di una relazione di fatto tale da consentire il potere di controllo della cosa, unito pagina 7 al potere di eliminare le situazioni di pericolo che possano insorgere e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
D'altra parte, il danneggiato ha assolto l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa: è stato accertato a mezzo TU che la barriera in esame aveva, nel punto in cui è accaduto il sinistro, una conformazione irregolare, presentando la sporgenza di alcuni montanti rispetto alla parte orizzontale ondulata;
tale sporgenza ha avuto rilevanza sul danno cagionato, trattandosi di una parte metallica tagliente idonea a cagionare ferite, lacerazioni e contusioni.
Poiché resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, la convenuta avrebbe dovuto dare la dimostrazione positiva del caso CP_1
fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ma così non è stato, non avendo l'ente convenuto fornito detta prova.
D'altra parte, se è vero che nel caso di specie il danno non è stato l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma il risultato della combinazione tra il modo di essere della cosa stessa, di per sé statica e inerte, e l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, sicché per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, ebbene tale prova risulta sufficientemente raggiunta: il guard-rail è infatti un dispositivo di sicurezza e di ritenuta passiva atta a contenere i veicoli all'interno della strada e/o della carreggiata, riducendo gli effetti degli incidenti dovuti a sbandamento, ma laddove di conformazione non regolare, come nel caso di specie, risulta pericoloso perché se urtato è idoneo a provocare o aggravare lesioni personali.
La responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, ovvero da una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, circostanza non verificatasi nel caso di specie, dove l'anomalia costituita dalla sporgenza dei montanti poteva essere facilmente eliminata attraverso l'ordinaria manutenzione della strada e dei suoi accessori.
Né ha rilievo la condotta della vittima, atteso che la funzione di contenimento del guard-rail è svolta proprio attraverso l'opposizione effettuata rispetto allo sbandamento e alla perdita di controllo dei veicoli, come è accaduto nel caso di specie.
pagina 8 Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che “La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile” (Cass. civ. sez. 3 - , Ordinanza n. 11950 del 03/05/2024).
Peraltro, la condotta della vittima rileva in quanto la responsabilità dell'ente custode del guard-rail non è esclusiva ma concorrente, atteso che il ha perso il controllo del mezzo – per cause Parte_1
autonome (la velocità, l'andamento curvilineo del tracciato stradale…) – prima dell'impatto con la barriera stradale, con la quale è andato ad urtare dopo (o contemporaneamente) essere stato sbalzato dalla stessa.
L'attore, che al momento del sinistro era solo alla guida del proprio mezzo, non ha adeguatamente provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, quale la frenata o la sterzata o l'adozione di una velocità più limitata, idonea a percepire tempestivamente eventuali pericoli: va sul punto evidenziato che sulla SP 1 era presente la limitazione di velocità a 60 km/h e segnali di pericolo per doppia curva ed animali vaganti, e che le conseguenze dell'incidente lasciano supporre una velocità
e una condotta di guida inadeguate allo stato dei luoghi (comprovate, inoltre, dalla contestazione della violazione della norma che prevede il limite di velocità) oltre che, come osservato, la mancata adozione di qualsiasi manovra di emergenza.
Deve pertanto applicarsi l'art. 1227 c.c. e ritenere il concorso di responsabilità del danneggiato, che impone la diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa.
Tenuto conto della dinamica del sinistro, l'attore avrebbe comunque riportato il politrauma descritto dal medico legale, o almeno gran parte delle lesioni effettivamente riportate, atteso che dopo essere stato sbalzato dalla moto egli è caduto violentemente sul terreno, dove sarebbe comunque piombato anche se il guard-rail non vi fosse stato, o fosse stato regolare.
Il TU medico legale, nel confermare la compatibilità di tutte le lesioni descritte – addensamenti contusivi polmonari bilaterali associati a falda di pneumotorace destro a localizzazione anteriore apico basale con versamento pleurico omolaterale;
- enfisema dei tessuti molli sottocutanei diffuso in sede toraco-addominale; - fratture costali a carico dell'arco posteriore del settimo, ottavo, nono, decimo e dodicesimo elemento costale di destra;
- frattura a carico delle apofisi spinose della sesta, settima, ottava e nona vertebra toracica;
- frattura a carico del soma della decima vertebra toracica;
-
pagina 9 frattura scomposta a carico del processo trasverso destro delle prima, seconda e terza vertebra lombare;
- ferita lacero contusa dell'emiscroto sinistro con testicolo omolaterale parzialmente esposto;
- ferite lacero contuse a livello della regione dorso lombare e di coscia destra;
- frattura biossea di gamba destra – con la dinamica complessiva e con la particolare conformazione del guard-rail, ha osservato che “è estremamente frequente che i motociclisti subiscano incidenti a causa della perdita di controllo del veicolo, che può essere seguita da una collisione con altri veicoli, alberi, lampioni, cordoli, segnali stradali, barriere o guardrail guardrail. I guardrail sono barriere stradali installate per contenere i veicoli in caso di incidente, nell'intento di ridurre la gravità delle collisioni dei mezzi una volta abbandonata la carreggiata. Diversi modelli vengono montati su strade diverse, ma la maggior parte è costituita da una o due travi metalliche continue parallele con sezione a W, progettate per assorbire l'energia cinetica degli impatti. Le travi vengono poi avvitate ai montanti metallici verticali, direttamente o tramite distanziatori. I montanti sono stati riconosciuti come la parte più pericolosa, in termini di causazione delle lesioni, del sistema di guardrail per i motociclisti. Le lesioni, in genere, constano in vaste aree abrase e contuse a livello cutaneo, ove sovente si apprezzano altresì gravi ed estese lacerazioni con margini irregolari e frastagliati (da meccanismo produttivo lacero contusivo) che cagionano cospicue perdite ematiche. Si associano, ovviamente, fratture ossee e/o lesioni degli organi interni”, per concludere che “è a nostro avviso in particolare sostenibile che le estese lesioni cutanee descritte all'arrivo del paziente in ambiente ospedaliero (a livello della regione dorso lombare e di coscia destra), nonché la ferita lacero contusa dell'emiscroto sinistro con testicolo omolaterale parzialmente esposto, per peculiarità fossero suggestive di una riconducibilità delle stesse al l'urto di questi segmenti corporei contro la parte più esposta (il montante) del guardrail”, mentre le plurime lesioni fratturative riportate a livello toraco-addominale e di gamba destra, avendo una genesi post contusiva generica, erano compatibili sia con l'urto contro il guard-rail (nelle sue varie porzioni costitutive), sia con quello al suolo.
Considerate le lesioni riportate dal si ritiene che la percentuale di corresponsabilità Parte_1 ascrivibile all'ente proprietario della strada e custode del guard-rail sia da quantificarsi nel 10%, potendosi dire sussistente il nesso causale diretto in particolare con le ferite lacero-contuse indicate dal TU (le lesioni cutanee a livello dorso-lombare e di coscia destra e la ferita dell'emiscroto sinistro con testicolo parzialmente esposto), verosimilmente cagionate dalle parti metalliche sporgenti (e taglienti) dei montanti.
pagina 10 La dinamica del sinistro risulta infatti caratterizzata da diverse fasi, e diversi urti, come accade frequentemente in casi simili, in cui l'energia cinetica del conducente sbalzato dal motociclo è smorzata da plurimi urti prima di raggiungere la posizione di quiete.
6. Il danno risarcibile è stato accertato, per quanto attiene al danno biologico, per mezzo della consulenza tecnica medico-legale.
Per_
6.1 Il TU dott. ha dichiarato che il a seguito delle lesioni descritte nella relazione Parte_1
di consulenza, riportava un periodo di danno biologico temporaneo complessivo pari a giorni 180, che può essere dettagliato in 30 giorni di danno biologico temporaneo assoluto, 75 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 45 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50%, 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 40 %, stimando il danno biologico permanente in una riduzione dell'integrità psico-fisica del 38%.
Il TU ha affermato che “Sulla base di quanto riferito dal periziando, l'attività lavorativa espletata in precedenza e successivamente al sinistro è rimasta la stessa (operaio addetto alla manutenzione tecnica di compressori industriali); il Sig. , sul punto, dichiarava unicamente di aver Pt_1
cessato la propria mansione alle dipendenze e di aver intrapreso attività in proprio mediante apertura di partita IVA”; egli ha però rilevato essere fuori di dubbio che i postumi limitino in modo concreto la validità necessaria per espletare le mansioni tipiche dell'occupazione dell'attore, trattandosi di lavori manuali su cui la validità del tronco e degli arti inferiori assumono rilevanza, ed ha evidenziato che le menomazioni sono e saranno foriere di un maggior sforzo per compiere le medesime mansioni, pur non concretizzando una concreta diminuzione patrimoniale (concetto di
“usura lavorativa”). Ha pertanto concluso – con una valutazione che si ritiene di condividere perché scientificamente dimostrata e logicamente argomentata – che ciò autorizza una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione che, tenuto conto del danno biologico e dell'età del danneggiato, appare equo fissare nel 20%.
Le spese sanitarie documentate, pari ad Euro 327,62, risultano congrue. Non sono ipotizzabili spese mediche future.
6.2 La liquidazione del predetto danno biologico può essere pertanto formulata sulla scorta delle conclusioni del TU, tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Milano come aggiornate nel
2024-25 anche in riferimento alla giurisprudenza più recente: l'adozione di tali criteri, in luogo di quelli vigenti all'epoca del sinistro (che peraltro condurrebbero ad una liquidazione inferiore solo di poche migliaia di euro), appare più adeguata al caso concreto, nel quale la liquidazione avviene a distanza di alcuni anni dal fatto (e dalla guarigione) per cause indipendenti dalla volontà del danneggiato.
pagina 11 Come è noto, le attuali tabelle milanesi indicano separatamente, per ciascun punto di invalidità permanente, in rapporto all'età del danneggiato al momento del sinistro, l'ammontare del danno biologico e l'incremento per la sofferenza (danno morale), così pervenendo all'importo del danno non patrimoniale complessivo;
questo può poi essere aumentato mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute.
6.3 Nel caso di specie, si deve considerare la percentuale di invalidità permanente residuata in capo al danneggiato, indicata dal TU in misura del 38%, che corrisponde, secondo le tabelle attuali, in relazione all'età del al momento del sinistro (33 anni), ad un danno biologico di € Parte_1
190.402,00; questo valore va incrementato nella misura massima del 50% al fine di tener conto della effettiva sofferenza connessa ad una lesione dell'entità di quella in esame, e dunque in misura di € 95.201,00, così pervenendo ad un danno non patrimoniale complessivo di € 285.603,00. A tale importo va aggiunto quello conseguente all'aumento per personalizzazione, che nel caso in esame si ritiene di operare nella misura suggerita dal TU, pari al 20%, così pervenendo ad un danno complessivo di € 342.723,60.
Ritiene il Tribunale di poter adottare la personalizzazione nella misura sopra indicata in considerazione del fatto che i postumi invalidanti riportati dal hanno limitato in modo Parte_1
concreto la sua integrità psico-fisica, incidendo in maniera significativa in tutte le sue attività ed in particolare nelle mansioni tipiche della sua occupazione lavorativa, trattandosi di attività manuali su cui la validità del tronco e degli arti inferiori assumono, come rilevato dal TU, specifica rilevanza, tenuto conto del fatto che le menomazioni, pur non concretizzando una concreta diminuzione patrimoniale, comporteranno un maggiore sforzo per compiere le medesime mansioni.
6.4 Il danno biologico temporaneo risarcibile ammonta secondo la quantificazione della sua durata operata dal TU a € 6.679,23, cui deve aggiungersi il danno morale (in percentuale del 33,33%) pari a € 2.223,19, per complessivi € 8.893,42.
Per quanto riguarda le spese mediche, sono state documentate (e ritenute congrue) per € 327,61.
6.5. Il danno da liquidarsi complessivamente è dunque pari a € 351.944,63.
Poiché il risarcimento è stato calcolato con valori attuali, non è dovuta la rivalutazione. Sono dovuti gli interessi in misura legale, dalla data odierna al soddisfo.
7. Quanto al danno materiale riferibile al fatto che la motocicletta condotta dall'attore, rimasta anch'essa gravemente danneggiata, è stata ceduta a terzi al prezzo di € 5.800,00, inferiore di €
3.700,00 al suo valore di listino, con corrispondente danno per l'attore, va osservato che il danno al motociclo non è stato determinato dalle condizioni di manutenzione del guard-rail, bensì dalla caduta a terra del veicolo avvenuta in conseguenza della perdita di controllo da parte del Parte_1
pagina 12 sicché in relazione a tale danno non può dirsi in alcun modo provata la responsabilità della
. CP_1
8. Il danno complessivamente accertato, pari a € 351.944,63, può essere risarcito, come detto, in misura del 10%, e dunque (arrotondando la cifra) per € 35.195,00.
10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza (e tiene conto della mancata accettazione senza giustificato motivo della proposta conciliativa): la convenuta è CP_1
pertanto tenuta a rifondere le spese sostenute dall'attore, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (secondo l'importo liquidato a titolo di risarcimento danni) e dell'importo medio del compenso stabilito dalle tariffe di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4970/2020 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la corresponsabile, per la quota del 10%, dei danni cagionati Controparte_1 all'attore a causa del sinistro in oggetto, accaduto in data 4.5.2020 lungo la SP 1 Parte_1
del Conero;
CONDANNA la di a risarcire tali danni in misura di € 35.195,00; CP_1 CP_1
CONDANNA la a rifondere all'attore le spese di costituzione in CP_2 Parte_1 giudizio, che liquida complessivamente in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle percentuali di legge e oltre le spese di TU come separatamente liquidate.
Ancona, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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