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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10737/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10737/2024, promosso da
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile), Parte_1
CPF n. , residente in [...]de Castro, n. 05, Curitiba-PR (Brasile), che agisce in C.F._1 giudizio per sé medesima e nella qualità di rappresentante legale del figlio minore
[...]
, nato il [...] a [...]-PR (Brasile), CPF n. , il quale è Persona_1 C.F._2 rappresentato in giudizio congiuntamente anche dall'altro genitore come da procura allegata;
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile), CPF n. Controparte_1 C.F._3
[..
, residente in [...], n. 205, Curitiba-PR (Brasile);
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile), CPF n. Controparte_2 C.F._4
[..
, residente in [...]de Castro, n. 5, Curitiba-PR (Brasile);
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile), CPF n. Controparte_3 C.F._5
[..
, residente in [...], n. 465, Curitiba-PR (Brasile);
, nato il [...] a [...]-SC (Brasile), CPF n. Controparte_4
, residente in [...], n. 808, Ponta Grossa-PR (Brasile); C.F._6
nata il [...] a [...]-PR (Brasile), CPF n. Controparte_5
, residente in [...]de Carvalho, n. 773, Siqueira Campos-PR (Brasile), C.F._7 che agisce in giudizio per sé medesima e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore
[...]
nata l'[...] a [...]-PR (Brasile) e del figlio minore Persona_2
nato il [...] a [...]-PR (Brasile), i quali sono Persona_3 rappresentati in giudizio congiuntamente anche dall'altro genitore come da procura allegata;
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile), CPF n. Controparte_6 C.F._8
[..
, residente in [...], n. 293, Curitiba-PR (Brasile), che agisce in giudizio per sé medesima e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore Persona_4 nata l'[...] a [...]-PR (Brasile), la quale è rappresentata in
[...] giudizio congiuntamente anche dall'altro genitore come da procura allegata;
, nata il [...] a [...]-SC (Brasile), CPF n. , residente in CP_7 C.F._9
Rua 716, n. 344, Itapema-SC (Brasile);
nato il [...] a [...]-PR (Brasile), CPF n. , CP_8 C.F._10 residente in [...], n. 1400, São José dos Pinhais-PR (Brasile);
nato il [...] a [...]-PR (Brasile), CPF n. Controparte_9
, residente in [...], n.388, Curitiba-PR (Brasile); C.F._11
, nato il [...] a [...]-SC (Brasile), CPF n. , Controparte_10 C.F._12 residente in [...], n. 298, Rio do Sul-SC (Brasile), che agisce in giudizio per sé medesimo e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore , nata il 4 marzo Persona_5
Pag. 1 di 7 2022 a Rio do Sul-SC (Brasile), CPF n. , la quale è rappresentata in giudizio C.F._13 congiuntamente anche dall'altro genitore come da procura allegata;
, nata l'[...] a [...]-SC (Brasile), CPF n. , Controparte_11 C.F._14 residente in [...], Rio do Sul-SC (Brasile);
, nato il [...] a [...]-RS (Brasile), CPF n. , Controparte_12 C.F._15 residente in [...]de Macedo, n. 153, Porto Alegre-RS (Brasile);
, nato il [...] a [...]-RS (Brasile) CPF n. Controparte_13 C.F._16
[..
, residente in Rua Belmonte de Macedo, n. 153, casa 02, Porto Alegre-RS (Brasile);
, nato il [...] a [...]-RS (Brasile), CPF n. Parte_2 C.F._17
[..
, residente in [...], n. 249, Lages-SC (Brasile), che agisce in giudizio per sé medesimo e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore Parte_2
, nata il [...] a [...]-SC (Brasile), CPF n. , la quale è
[...] C.F._18 rappresentata in giudizio congiuntamente anche dall'altro genitore come da procura allegata, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Cerri del foro di Roma RICORRENTI contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_14 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da nato a [...] Persona_6
Monasterolo (CR) il 19 aprile 1854 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre ed esposto che:
- Il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, si unì in matrimonio con il Persona_7
02.10.1876 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 2) e successivamente emigrò in Brasile;
- dal matrimonio tra e il 28.06.1888 è nato Persona_6 Persona_7 Persona_8
(v. certificato di battesimo, doc. 5) che, in seguito, si è unito in matrimonio con
[...] CP_15
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, contenente la rettifica del nome del
[...] contraente, della data di nascita e dei nomi di genitori del contraente, doc. 6). Da questo matrimonio sono nate tre figlie ( e;
Per_9 Per_10 Per_11
- la prima figlia di è nata il [...] (v. certificato di nascita Persona_8 Per_9 integrale, doc. 7) e, poi, si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di CP_16 matrimonio, doc. 8). Da questo matrimonio sono nate due figlie:
- 1) il 13.07.1949 odierna ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 9), che, CP_7 in seguito si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di CP_17 matrimonio, doc. 10), dal quale ha successivamente divorziato (v. sentenza di divorzio, doc. 11). Da questo matrimonio sono nati due figli: - il 15.07.1975 (v. certificato di Persona_12 nascita integrale, doc. 12) che in seguito si è unito in matrimonio con (v. Persona_13 certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 13) e da questo matrimonio il 24.05.2000 è nato odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 14); - il Controparte_9
26.11.1981 odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 15) che, poi, CP_8
Pag. 2 di 7 si è unito una prima volta in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di CP_18 matrimonio, doc. 16) e dopo aver divorziato (v. sentenza di divorzio, doc. 17) si è risposato con (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 18); Per_14
- 2) il 16.06.1952 (v. certificato di nascita integrale, doc. 19), che si è poi unita in Per_15 matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 20). Da Persona_16 questo matrimonio sono nati due figli odierni ricorrenti: - l'08/01/1980 (v. Controparte_11 certificato di nascita integrale, doc. 21); - il 14.04.1983 (v. certificato di nascita Controparte_10 integrale, doc. 22). Dall'unione non matrimoniale tra e il Controparte_10 Persona_17 CP_1 04.03.2022 è nata da , odierna ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. Persona_5
23);
- La seconda figlia di è nata il [...] (v. certificato di nascita Persona_8 Per_10 integrale, doc. 24) e, successivamente, si è unita in matrimonio con (v. certificato CP_19 integrale dell'atto di matrimonio, doc. 25). Da questo matrimonio sono nati tre figli:
- 1) il 16.08.1940 (v. certificato di nascita integrale, doc. 26), che poi si è unita in Persona_18 matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 27). Persona_19 Da questo matrimonio sono nate due figlie, odierne ricorrenti: - il 12.07.1977 Parte_1
(v. certificato di nascita integrale, doc. 28) che, in seguito, si è unita in matrimonio con
[...]
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 29), dal quale ha Controparte_20 successivamente divorziato (v. sentenza di divorzio, doc. 30). Da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: il 03.09.1995, (v. certificato di nascita integrale, Controparte_1 doc. 31) e il 02.02.2010, (v. certificato di nascita integrale, doc. 32); - il Persona_1
02.02.1982 (v. certificato di nascita integrale, doc. 33) che si è poi unita Controparte_2 in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 34), Controparte_21 dal quale ha successivamente divorziato (v. sentenza di divorzio, doc. 35);
- 2) il 07.08.1942 (v. certificato di nascita integrale, doc. 36) che si è unita in Parte_3 matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 37) e da Controparte_22 questo matrimonio il 22.07.1977 è nata , odierna ricorrente (v. certificato Controparte_3 di nascita integrale, doc. 38);
- 3) il 17.11.1953 odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 39), che Controparte_4 in seguito si è unito in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di Persona_20 matrimonio, doc. 40). prima di sposarsi, dall'unione non matrimoniale con Controparte_4 [...]
ha avuto due figlie, odierne ricorrenti: - il 24.02.1981 (v. Persona_21 Parte_4 certificato di nascita integrale, doc. 41) che in seguito si è unita in matrimonio con Persona_22
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 42). Da questo matrimonio sono nate due
[...] figlie, odierne ricorrenti: l'11.07.2017, (v. certificato di nascita Persona_2 integrale, doc. 43) e il 13.08.2020, (v. certificato di nascita integrale, Persona_3 doc. 44); - il 03.06.1986 (v. certificato di nascita integrale, doc. 45). Controparte_6
Dall'unione non matrimoniale tra e l'08.12.2015 Controparte_6 Controparte_23 è nata odierna ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 46); Persona_4
- La terza figlia di è nata il [...] (v. certificato di nascita Persona_8 Per_11 integrale, doc. 47) e, poi, si è unita in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto CP_24 di matrimonio, doc. 48). Da questo matrimonio sono nati due figli:
- 1) l'01.05.1947 (v. certificato di nascita integrale, doc. 49) che poi si è Persona_23 unito in matrimonio con (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, Persona_24 doc. 50). Da questo matrimonio il 30.03.1981 è nato , odierno ricorrente (v. Parte_2 certificato di nascita integrale, doc. 51) che, in seguito, si è unito in matrimonio con CP_25
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 52), dalla quale ha successivamente
[...]
Pag. 3 di 7 divorziato (v. sentenza di divorzio, doc. 53). Da questo matrimonio il 19.10.2012 è nata
[...]
, odierna ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 54); Parte_2
- 2) il 21.06.1961 , odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 55) Controparte_12 che si è poi unito in matrimonio con IL TR (v. certificato integrale dell'atto di CP_26 matrimonio, doc. 56) e da questo matrimonio il 06.03.1997 è nato , odierno Controparte_13 ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 57).
Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_14 di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [ nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle dovuto all'elevatissima Controparte_27 mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. Tribunale di Roma, n. 2055/19 e 25.2.20).
Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_5 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 18.3.1861, per volontà di Vittorio EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
− con la Costituzione entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate:
Pag. 4 di 7 (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
− da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e
Pag. 5 di 7 dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie estintive del Controparte_14 diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Corte di Cass., sentt. n. 41686/21, n. 19428/17) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile); Parte_1
, nato il [...] a [...]-PR (Brasile); Persona_1
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile); Controparte_1
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile); Controparte_2
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile); Controparte_3
, nato il [...] a [...]-SC (Brasile); Controparte_4
nata il [...] a [...]-PR (Brasile); Controparte_5
, nata l'[...] a [...]-PR (Brasile); Persona_2
nato il [...] a [...]-PR (Brasile); Persona_3
, nata il [...] a [...]-PR (Brasile); Controparte_6
nata l'[...] a [...]-PR Persona_4
(Brasile);
, nata il [...] a [...]-SC (Brasile); CP_7
nato il [...] a [...]-PR (Brasile); CP_8
, nato il [...] a [...]-PR (Brasile); Controparte_9
, nato il [...] a [...]-SC (Brasile); Controparte_10
, nata il [...] a [...]-SC (Brasile); Persona_5
, nata l'[...] a [...]-SC (Brasile); Controparte_11
, nato il [...] a [...]-RS (Brasile); Controparte_12
, nato il [...] a [...]-RS (Brasile); Controparte_13
, nato il [...] a [...]-RS (Brasile); Parte_2
Pag. 6 di 7 nata il [...] a [...]-SC (Brasile) Parte_2 dichiara che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_14 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare competente;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
Pag. 7 di 7