Sentenza breve 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 15/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00880/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2025, proposto da
RO SO, PE LO, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Chieffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bove, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Saverio Vignola in Bellizzi, via Roma n. 120;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Avellino Servizio Strategico SUED prt. g. n. 18354/2025 avente ad oggetto “ Legge regionale 28 novembre 2001. n. 19 art. 1 DPR 6 giugno 2001 n. 380 art. 20 comma 3. Conclusione del procedimento SUED 00022/2024. Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito alla C.da Archi snc con l’incremento del 35%, distinto in catasto al fg. 16 p.lla 635 sub 3. Ditta: LO PE e SO RO. DI .” notificato in data 10/03/2025;
- del provvedimento del Comune di Avellino Servizio Strategico SUED prt. n. 80383/2024 del 24/10/2024 avente ad oggetto: “ Richiesta di Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito alla C.da Archi snc con l’incremento del 35%, distinto in catasto al fg. 16 p.lla 635 sub 3. Ditta: LO PE e SO RO. Parere preventivo negativo ai sensi della legge n. 241/1990 ”;
- del provvedimento del Comune di Avellino Servizio Strategico SUED del 26/06/2023 avente ad oggetto “ Legge regionale 28 novembre 2001. n. 19 art. 1 DPR 6 giugno 2001 n. 380 art. 20 comma 3. Comunicazioni inerenti il procedimento SUED. Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione con di un fabbricato rurale sito alla C.da Archi snc, riportato in catasto al fg. 16 p.lla 635 sub 3. Ditta: LO PE e SO RO ”;
- del verbale n. 14 del 2/10/2024 della Commissione Interna nella parte in cui esprime parere negativo sul permesso a costruire presentato dalla Ditta LO PE e SO RO;
- di tutti gli atti presupposti e collegati e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Avellino Servizio Strategico SUED prt. g. n. 18354/2025 avente ad oggetto “ Legge regionale 28 novembre 2001. n. 19 art. 1 DPR 6 giugno 2001 n. 380 art. 20 comma 3. Conclusione del procedimento SUED 00022/2024. Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito alla C.da Archi snc con l’incremento del 35%, distinto in catasto al fg. 16 p.lla 635 sub 3. Ditta: LO PE e SO RO. DI. ” notificato in data 10 marzo 2025;
- del provvedimento del Comune di Avellino Servizio Strategico SUED prt. n. 80383/2024 del 24 ottobre 2024 avente ad oggetto: “ Richiesta di Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito alla C.da Archi snc con l’incremento del 35%, distinto in catasto al fg. 16 p.lla 635 sub 3. Ditta: LO PE e SO RO. Parere preventivo negativo ai sensi della legge n. 241/1990 ”;
- del provvedimento del Comune di Avellino Servizio Strategico SUED del 26 giugno 2023 avente ad oggetto “ Legge regionale 28 novembre 2001. n. 19 art. 1 DPR 6 giugno 2001 n. 380 art. 20 comma 3. Comunicazioni inerenti il procedimento SUED. Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione con di un fabbricato rurale sito alla C.da Archi snc, riportato in catasto al fg. 16 p.lla 635 sub 3. Ditta: LO PE e SO RO ”;
- del verbale n. 14 del 2 ottobre 2024 della Commissione Interna nella parte in cui esprime parere negativo sul permesso a costruire presentato dalla Ditta LO PE e SO RO;
- di tutti gli atti presupposti e collegati e comunque connessi.
Deducono i ricorrenti di essere comproprietari di un fabbricato ad uso abitativo, con circostante pertinenziale suolo, sito nel Comune di Avellino alla località Contrada Archi, già riportato al catasto al foglio di mappa n. 16 particella 635 sub 3 (fabbricato diruto) e foglio 16 particella 797 (terreno).
Espongono di aver presentato in data 25 novembre 2022 richiesta di permesso a costruire per la demolizione e ricostruzione del fabbricato rurale riportato al catasto al foglio 16, part. 635 sub 3. (pratica SUED n. 201/2022), ma il Comune di Avellino, con nota del 26 giugno 2023, ha comunicato la sussistenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza adducendo, in particolare, che: “ l'immobile riportato in catasto al fg. 16 p.lla 635 sub 3, oggetto della richiesta di P. di C. non viene riportato nella planimetria del PRG/71, del PRG787, del PUC 2008 né nel rilievo aerofotogrammetrico dell'84, -infine anche nell'accertamento topografico del 2004 della Regione Campania viene riportato nell'area in questione solo il fabbricato rurale riportato in catasto al fg. 16 p.lla 72 ”.
Rappresentano di aver provveduto a integrare, in data 9 aprile 2024, la richiesta di permesso a costruire precisando come l'edificio corrispondente alla particella 635 sub 3 (ora sub. 4-5-6 e 7) fosse già presente sul foglio di mappa n. 16 d'impianto e distinto con la particella 72 (fabbricato e corte) e realizzato anteriormente al 1967.
Aggiungono che il Comune di Avellino, con nota prot. n. 80383/2024 del 24 ottobre 2024, comunicava ai sensi della legge 241/1990 il parere preventivo negativo in merito al rilascio del Permesso di Costruire in quanto: “ il fabbricato oggetto di P. di C. riportato in catasto al fg. 16 p.lla 635 sub 3, non risulta essere stato mai autorizzato urbanisticamente (sagoma e dimensioni completamente diverse dal fabbricato originario p.lla 72 del fg. 16), quindi abusivo ”, di aver presentato controdeduzioni rappresentando che il progetto di ristrutturazione edilizia fosse dimensionato esclusivamente secondo la sagoma catastale d’impianto (foglio 16 particella 72) corrispondente a quanto ancora esistente nel terreno di loro proprietà, che tuttavia il Comune, con provvedimento prot. n. 18354/2025 del 10 marzo 2025, ha negato il permesso a costruire richiesto dagli odierni ricorrenti.
Eccepiscono che il permesso a costruire n. 11970 con delocalizzazione e incremento del 35% rilasciato dall’Ente nel 2001 riguardava l’immobile riportato al sub 2, mentre il rudere attualmente esistente è inequivocabilmente quello del sub 3, e pertanto, alcuna connessione può sussistere tra la volumetria utilizzata dagli odierni ricorrenti e il permesso a costruire rilasciato nel 2011 che non menziona in alcun modo il sub. 3.
Ribadiscono che il rudere oggi esistente, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, è graficamente riportato sulla planimetria catastale d'impianto (in quanto corrispondente alla particella 72), sulla planimetria del PRG/71, del PRG/87 del PUC 2008 e sulla planimetria dei rilievi areofotogrammetrici del 1957 e di tutti gli areofotogrammetrici successivi.
Eccepiscono, altresì, la violazione dei principi in materia di giusto procedimento e il difetto di motivazione.
Si è costituito in resistenza il Comune di Avellino eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del previo provvedimento di diniego di permesso di costruire prot. n. 27873 di data 11 aprile 2024, di cui l’atto oggi gravato non fa che riproporre la motivazione.
Quanto al rilasciato p.d.c. n. 11970 del 2011, ha affermato di aver già dato avvio al procedimento volto all’annullamento in autotutela del detto permesso a costruire.
Nel merito, ha evidenziato come venga contestata l’illegittimità urbanistica del fabbricato come indicato nel provvedimento di diniego, ossia l’illegittima trasformazione ab origine della p.lla 72 nella p.lla 635 effettuata, in epoca successiva al 1967, senza alcun titolo edilizio abilitativo.
Ha rilevato che nella perizia giurata a corredo della richiesta di p.d.c. si indicano le dimensioni del fabbricato in modo del tutto differenti da quelle oggetto della precedente perizia del 1989 relativa allo stesso fabbricato e ha ribadito che, pertanto, la trasformazione ed ampliamento della originaria p.lla 72 nella 635 deve essere avvenuta in modo illegittimo e senza titolo abilitativo.
Infine, ha rimarcato che il provvedimento di diniego finale tiene conto delle osservazioni presentate dai ricorrenti al preavviso di diniego, indicando in modo chiaro, preciso e riassuntivo le ragioni per cui le dette osservazioni non hanno consentito di superare gli elementi ostativi indicati nel preavviso di diniego.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
Il ricorso è manifestamente fondato, sotto il profilo assorbente del difetto d’istruttoria, e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune resistente in quanto il provvedimento oggi impugnato risulta adottato all’esito di nuova e autonoma istruttoria.
Tuttavia, detta istruttoria si appalesa sotto plurimi aspetti carente e difettosa.
In particolare, il Comune ha completamente omesso di verificare se il progetto sia effettivamente calibrato sulla sagoma catastale di primo impianto, come sostenuto dal ricorrente.
Parimenti, non ha provveduto a verificare se, come dichiarato nella perizia giurata di parte, il fabbricato risulti presente nella aerofotogrammetria del 1957.
Ne consegue che l’impugnato diniego è illegittimo, alla luce della fondatezza del motivo assorbente articolato in ricorso, avvalorato dalla consulenza tecnica di parte.
Conclusivamente il ricorso va accolto.
Le spese possono essere equitativamente compensate tra la ricorrente e il Comune intimato, stante il tenore della decisione e la definizione della controversia già nella sua fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Avellino Servizio Strategico SUED prt. g. n. 18354/2025 del 10 marzo 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO