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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/08/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese ex art 281 sexies comma III cpc dal 14 maggio 2025 a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2059/2021 di R.G., promossa da:
Sig. (C.F. ) e Sig.ra Controparte_1 C.F._1 Pt_1
, (C.F. in proprio e quali genitori esercenti la
[...] C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]
Vigevano (PV) il 07.06.2018 (C.F. , C.F._3 nonché Sig. e Sig.ra anche quali Controparte_1 Parte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_2
nato a [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._4 nonché in proprio Sig. (C.F. ) e Parte_2 C.F._5
Sig.ra (C.F. ) (n.q. di nonni Parte_3 C.F._6 paterni del citato minore PE nonché in proprio Sig (C.F. ) Parte_4 C.F._7
e Sig.ra (C.F. ) (n.q. di nonni Parte_5 C.F._8 materni del citato minore PE tutti elettivamente e telematicamente domiciliati in Genova, Via Carducci 5/9 presso e nello studio dell'Avv. Carmela De Lucia del Foro di Genova (C.F.
– casella di posta elettronica certificata C.F._9
- fax 010 5704874 ove si dichiara di voler Email_1 ricevere le comunicazioni di rito) che li rappresenta e difende in forza di procura in atti,
- Attori - contro
, con sede Controparte_2
Direttore CP_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA , P.IVA_1 rappresentata, difesa e domiciliata, per procura speciale in atti dall'avv. Paolo Salvini del Foro di Torino ( ), il quale dichiara di voler C.F._10 ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ex art. 136 cpc all'indirizzo di
1 P.E.C. comunicato all'Ordine degli Avvocati ai sensi Email_2 della L. 2/2009, od al numero di fax 011.7711224
- Convenuta –
CONCLUSIONI
Per gli Attori:
« Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – ufficio del Giudice monocratico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa eventualmente l'ammissione, ove ritenuto, delle ulteriori istanze istruttorie dedotte da parte attrice in Seconda memoria istruttoria dt. 21.12.2021 ed, in particolare, dei capitoli di prova per testi ivi dedotti con testi indicati, nonché dell'interrogatorio libero delle parti dedotto da parte attrice in Terza memoria istruttoria dt. 10.01.2022 nel merito 1) accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 1218, 1223, 1228 e ss. c.c. e/o quant'altri meglio visti per il caso de quo, dell' Controparte_2
(CF con sede in viale Repubblica n. 34 –
[...] P.IVA_1 CP_2 in quanto Ente gestore-proprietario del Presidio Ospedaliero aziendale Ospedale Civile di Vigevano (PV) sito in Vigevano (PV) corso Milano n.19 - in persona del Direttore Generale - legale rappresentante pro tempore, nella causazione o concausazione dei danni tutti arrecati al minore e, per i motivi Persona_1 specificamente esposti in parte premessa della citazione, agli attori sigg.ri CP_1
(padre del minore), (madre del minore),
[...] Parte_1 Per_2
(fratello del minore), per i fatti e per i motivi di cui all'atto di citazione -
[...] anche in quanto tenuta per i propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo -, nonché, previo accertamento dei profili di colpa generica e/o specifica degli operatori sanitari della convenuta , accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. CP_2
2043 e 2049 c.c. e/o quant'altri meglio visti per il caso de quo, dell'
[...]
(CF con sede in viale Controparte_3 P.IVA_1 CP_2
Repubblica n. 34 – in quanto Ente gestore-proprietario del Presidio Ospedaliero aziendale Ospedale Civile di Vigevano (PV) sito in Vigevano (PV) corso Milano n.19
- in persona del Direttore Generale - legale rappresentante pro tempore, nella causazione o concausazione dei danni tutti arrecati ai restanti attori sigg.ri e (n.q. di nonni paterni del citato minore) e Parte_2 Parte_3
e (n.q. di nonni materni del citato minore) per i Parte_4 Parte_5 fatti e per i motivi di cui in premessa della citazione - anche in quanto tenuta per i propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo -, e conseguentemente:
2) condannare la predetta – come sopra individuata e rappresentata - al CP_2 risarcimento del danno in favore degli odierni attori e segnatamente:
-a favore del minore (e per lui ai genitori qui agenti in quanto Persona_1 esercenti la relativa responsabilità) per danno patrimoniale da perdita di chance e non patrimoniale, specificatamente nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, del danno psichico ed estetico, del danno morale ed esistenziale, nonché del danno da perdita di chance, quest'ultimo da determinarsi
2 anche ex art. 1226 c.c., in base alla valutazione equitativa del Giudice – oltre interessi e rivalutazione ,
-a favore dei genitori e , in proprio e ciascuno, per Controparte_1 Parte_1 danno patrimoniale (da perdita o diminuzione di introiti da attività economica lavorativa, anche nella forma della perdita di chance, da spese sanitarie e non, di cura e sostegno anche sanitario – nessuna esclusa - correlate all'evento e necessarie all'assistenza al minore in conseguenza dei fatti di danno di cui in Persona_1 premessa della citazione) e non patrimoniale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, del danno psichico e del danno post traumatico esitante dai danni subìti dal minore e per lesione del rapporto parentale, del danno morale ed esistenziale Persona_1
– oltre interessi e rivalutazione – ,
-a favore dei sigg.ri (e per lui ai genitori qui agenti in quanto Persona_2 esercenti la relativa responsabilità), e (n.q. di nonni Parte_2 Parte_3 paterni del citato minore) e e (n.q. di nonni materni del Parte_4 Parte_5 citato minore), in proprio e ciascuno, per danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, del danno psichico e del danno post traumatico esitante dai danni subìti dal minore e per lesione del rapporto Persona_1 parentale, del danno morale ed esistenziale – oltre interessi e rivalutazione –.
Il tutto in misura ritenuta di Giustizia all'esito dell'istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di causa (incluso il rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e spese di C.T.U. e C.T.P.)».
Per la Convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis, previa dichiarazione di nullità della CTU o, in ogni caso, previa rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio o, in subordine, convocazione dei Consulenti a chiarimenti, previa ammissione delle prove per testimoni dedotte nella propria memoria n. 2 del 23.12.2021, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva o il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso dei signori , Parte_2 Parte_3 [...]
e nel merito, assolvere la Resistente Pt_4 Parte_5 Persona_2 CP_4 da ogni avversa domanda. Con il favore delle spese.”
[...]
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 13.4.2021 il Sig. e Controparte_1 la Sig.ra in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]_1
(PV) il 07.06.2018 , nonché anche quali la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...], Persona_2 nonché il Sig. e la Sig.ra nella qualità di Parte_2 Parte_3 nonni paterni del citato minore , nonché il Sig e la PE Parte_4
3 Sig.ra nella qualità di nonni materni del citato minore Parte_5
hanno convenuto in giudizio l' PE Controparte_2 chiedendo accertarsi la responsabilità, ex artt. 1218, 1223, 1228 e ss.
[...] dell' , in quanto Ente gestore- Controparte_2 pro le di Vigevano (PV) sito in Vigevano (PV), nella causazione o concausazione dei danni tutti arrecati al minore con condanna della predetta Azienda al risarcimento Persona_1 del danno in favore degli odierni attori :
a) a favore del minore (e per lui ai genitori qui agenti in Persona_1 quanto esercenti la abilità) per danno patrimoniale, anche da perdita di chance e non patrimoniale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, danno psichico, danno morale e danno esistenziale, oltre interessi e rivalutazione;
b) a favore dei genitori e , in proprio e Controparte_1 Parte_1 ciascuno, per danno er ne di introiti da attività economica lavorativa, anche nella forma della perdita di chance, e di spese sanitarie e non, di cura e sostegno anche sanitario – nessuna esclusa - correlate all'evento e necessarie all'assistenza al minore in conseguenza dei fatti di danno di cui in Persona_1 premess niale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, danno psichico e danno post traumatico esitante dai danni subìti dal minore e per lesione del rapporto parentale, Persona_1 danno morale e danno esistenziale – oltre interessi e rivalutazione;
c) a favore dei sigg.ri (e per lui ai genitori qui agenti in Persona_2 quanto esercenti la ilità), d) a favore di e (n.q. di nonni paterni del Parte_2 Parte_3 citato minore) e di e (n.q. di nonni Parte_4 Parte_5 materni del citato minore), in proprio e cadauno, per danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, danno psichico e danno post traumatico esitante dai danni subìti dal minore e per lesione del rapporto parentale, Persona_1 danno morale e danno esistenziale, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto in misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di causa .
In particolare deducevano che:
- le analisi del sangue (27.10.2017) e la successiva visita ginecologica (30.10.2017) confermavano che la sig.ra era in attesa del Parte_1 desiderato figlio;
nei mesi successivi la gravidanza procedeva nel migliore dei modi : gli esami diagnostici, cui la sig.ra regolarmente si sottoponeva, Pt_1 risultavano tutti nella norma;
la madre e il nascituro mostravano buona salute
4 - poiché la sig.ra lavorava in Ospedale, ella otteneva anche Pt_1
l'interdizione obbligatoria anticipata dal lavoro a partire dal giorno 19.11.2017, evitando di sottoporre a rischio la gravidanza e potendosi così ella dedicare a condurre una vita tranquilla e serena che contribuisse al miglior esito della gravidanza stessa. Gli esami ecografici ed ematici, svolti nel periodo fino alla 36^ settimana di gestazione, mostravano esiti non degni di alcuna preoccupazione
- solo durante i controlli di routine alla 37^ settimana (in data 29.05.2018 presso l'Ospedale Civile di Vigevano), i risultati degli esami ematici evidenziavano una alterazione di alcuni parametri epatici con esiti fuori range per S-AST (GOT), 49 U/l con limite consentito fino a 32, e SALT (GPT), 81 U/l con limite consentito fino a 31
- di tale alterazione del quadro epatico, la sig.ra veniva a conoscenza Pt_1 solo in data 01.06.2018, allorquando si recava in ospedale per la visita anestesiologica. Allarmata, la signora segnalava all'ostetrica la circostanza. Veniva, pertanto e a cura dell'ostetrica, contattato telefonicamente il ginecologo, il quale non riteneva la situazione degna di nota e invitava la sig.ra senza visitarla o approfondire la situazione, a ripresentarsi il lunedì Pt_1 successivo per ripetere gli esami
- lunedì 04.06.2018 la sig.ra si sottoponeva agli ulteriori esami presso Pt_1 la struttura ospedaliera di;
i valori degli esami erano nettamente peggiorati: S-AST (GOT), 172 U/l con limite consentito fino a 32, e S-ALT (GPT), 266 U/l con limite consentito fino a 31, e soprattutto si evidenziavano alterati anche gli acidi biliari a 24,2 umol/l con limite consentito fino a 6. Il pomeriggio dello stesso 04.06.2018, la sig.ra veniva chiamata dai Pt_1 sanitari ospedalieri per recarsi "d'urgenza" presso l'Ospedale Civile di Vigevano onde procedersi al suo ricovero, stante la presenza di valori sopra la norma di enzimi epatici ed acidi biliari
- durante il ricovero, iniziato il giorno 04.06.2018 (cfr. cartella ostetrica sub all.to 1), la sig.ra veniva trattata con Ursacol, proprio per riportare Pt_1 nella norma i valori dei citati parametri fuori range. Poichè dai riscontri diagnostici e nonostante le cure praticate, i valori fuori norma di enzimi epatici ed acidi biliari non rientravano, ma anzi continuavano a peggiorare, il giorno 06.06.2018, i sanitari ospedalieri decidevano di iniziare le procedure di induzione del parto
-Alle ore 21.10 del 07.06.2018 nasceva il piccolo con parto spontaneo PE alla 38^ settimana. Dalla cartella ostetrica (alle si rileva tra l'altro :
“Assistenza al parto per la nascita di feto di sesso maschile, vivo e vitale, che si affida al pediatra presente in sala parto. APGAR 9-10. Secondamento spontaneo e completo dopo 6'...” (grassetto, ndr) (cfr. decorso clinico sub. all.to 1)
- la situazione clinica del neonato era quindi del tutto regolare: dalla cartella clinica neonatologica (con valutazione sempre in sala parto delle ore 21.10) risultano rilevati parametri di regolare evoluzione - Valutazione in sala parto
5 (h 21.10) - : “Ha pianto dopo qualche secondo. Roseo e reattivo, eupnoico, tono muscolare presente” - Esame obiettivo (h 21.10) nella norma - Ipotesi diagnostica (h 21.10): ”Nato da parto eutocico” - Programma diagnostico-terapeutico (h 21.10): ”Normale” - (grassetto, ndr) (cfr. cartella neonatologica sub. all.to 2).
-dal diario clinico contenuto in cartella neonatologica (h 21.10), stante il quadro generale di assoluta normalità, risulta che il neonato sarebbe entrato in reparto, ma, in realtà, madre e neonato rimanevano nel Blocco Parto, come risulta registrato nella cartella ostetrica
-il neonato veniva posto, quindi, in skin to skin con la madre: anche se in cartella ostetrica non risultano fornite informazioni alla madre su tale pratica, né risulta la sequenza di assistenza e controllo a cura degli operatori e secondo linee guida,
- in generale, la pratica skin to skin (ovvero pelle a pelle), ove condotta sotto la stretta osservanza del personale e nel rispetto delle linee guida, è una pratica vantaggiosa, tanto per il piccolo quanto per la donna e consiste nella prima forma di contatto tra mamma e neonato appena dopo il parto. Aiuta a mantenere costante la temperatura corporea del neonato e a superare lo sbalzo termico dopo il parto;
il neonato si tranquillizza e piange di meno;
viene favorito il rilascio di ossitocina nella madre, un ormone che va ad agire sull'utero e sul seno. Nel primo caso, lo aiuta a contrarsi prevenendo così l'emorragia post partum;
nel secondo prepara il seno alla produzione di colostro, il primo latte. L'attaccamento precoce del neonato al seno facilita la produzione del latte, aumentando il successo dell'allattamento esclusivo al seno, sia immediato che a lungo termine
- dopo pochissimo tempo dal primo contatto madre/figlio, forse solo proprio con l'intuito materno (vista l'assenza di un controllo strutturato da parte degli operatori sanitari), la sig.ra si accorgeva di qualcosa di anomalo nel Pt_1 neonato: in particolare che il piccolo non succhiava più al seno e che PE non si muoveva
- immediatamente la madre tentava di allarmare i sanitari, ma senza successo;
soltanto dopo alcune vane richieste, la sig.ra finalmente riusciva ad Pt_1 allertare il personale ospedaliero, che, giunto, cartella ostetrica alle ore 22.00 – : “ Controllo dei parametri vitali. Neonato attaccato al seno. Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sx con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli.”- (h 22:05):” Mi precipito immediatamente con neonato in culla verso la neonatologia avvisando tempestivamente il pediatra di guardia e il personale infermieristico presente per le cure”
- sempre alle 22.05 il neonato veniva accompagnato al nido neonatologico, ove purtroppo giungeva già in arresto cardiaco (cfr. diario clinico sub. all.to 2). Venivano anche allertati i medici rianimatori che giungevano dopo ca. 5 minuti in neonatologia e che effettuavano le ulteriori manovre rianimatorie, già
6 avviate dai colleghi neonatologi, in particolare procedendo ad intubare il piccolo Invero, la predetta manovra non aveva esito positivo come si PE evince dal referto della RX Torace eseguito alle ore 23,36 (cfr. referto RX Torace 07.06.2018 sub. all.to 2). Solo a seguito del ridetto esame diagnostico, la manovra veniva ripetuta e corretta, tuttavia procrastinando la situazione di insufficiente ossigenazione del neonato.
-rilevata a quel punto la gravità clinica del piccolo paziente, i medici ne disponevano il trasferimento – tramite servizio di trasporto neonatale – verso la struttura specializzata di Terapia Intensiva Neonatale del CP_5
Policlinico S. Matteo di CP_2
-all'ingresso presso la (all.to 3) – alle ore 01.00 ca. del 08.06.2018 – era CP_5 rilevato :” condizioni generali estremamente gravi, reattività assente... ipotonia assiale...riflessi neonatali assenti....cute e mucose rosee e ben idratate...bambino intubato, respiro meccanico diffusamente trasmesso, assenza di respiro spontaneo. Toni cardiaci validi e ritmici...” (grassetto, ndr)
- sulla base dei dati clinici il piccolo veniva sottoposto ad ipotermia PE
(trattamento di elezione per neonat ) per le prime 72 ore di vita. Estubato una prima volta in data 15.06.2018, il piccolo paziente veniva posto nuovamente in ventilazione meccanica in data 17.06, in esito a peggioramento della meccanica respiratoria e dei parametri emogasanalitici ed infettivologici, con contestuale somministrazione di surfactant. Estubato in data 21.06, il piccolo veniva inizialmente assistito in NCPAP (id est : Nasal Continuous Positive Airways Pressure – funzionale a superare il distress respiratorio) per poi stabilizzarsi in respiro spontaneo con residua necessità di ossigenoterapia mediante nasocannule per tutta la durata del ricovero e fino alla dimissione. Alimentazione con LMs (latte materno spremuto) per via enterale (somministrazione tramite sonda) via gavage (somministrazione tramite bolo unico) dalla 4ª giornata di vita ben tollerata fino alla dimissione
-nel corso del ricovero erano effettuate numerose indagini diagnostiche (cfr. cartella clinica S. Matteo sub all.to 3): alla dimissione dal reparto specialistico del Policlinico S. Matteo in data 07.08.2018, era registrato : “ è in PE ventilazione libera in ossigenoterapia a basso flusso (0.5 L/m a 100%) con parametri cardiorespiratori nella norma. Si alimenta per gavage ... i genitori sono stati addestrati alla gestione domiciliare del piccolo.” (cfr. lettera di dimissioni, sub. all.to 3
- successivi controlli erano necessari presso presidio Buzzi di Milano in merito a ripetuti episodi ALTE (acronimo di Apparent Life-Threatening Event;
descrive una sintomatologia clinica acuta, presentata da un lattante, caratterizzata da "una qualche combinazione di apnea (centrale o, occasionalmente, ostruttiva), cambiamento del colorito (di solito, cianotico o pallido ma, a volte, eritematoso), marcata alterazione del tono muscolare (di solito una notevole flaccidità), soffocamento od ostruzione ) a domicilio e presa in carico per controllo longitudinale
7 - nel corso del ricovero presso l'Istituto Buzzi erano effettuati molteplici esami diagnostici, tra i quali significativi : EEG (30.08.18):” Tracciato povero scarsamente organizzato in veglia e in sonno. Non crisi né sequenze elettriche di possibile significato clinico.” (all.to 4a) Valutazione NPI (06.09.18) : “ ... paziente giunto per inquadramento ed impostazione del follow-up multidisciplinare in asfissia postnatale. Dal punto di vista clinico il quadro è caratterizzato da severa compromissione globale, ipertonica, deficit visivo di origine centrale, assenza di deglutizione. Ridotte rispetto all'ingresso in intensità e durata gli accessi di ipertono che si associavano a significative alterazione del respiro...” (all.to 4b) Valutazione ORL (02.09.18): “… all'esame VFG...importante aspirazione predeglutitoria (circa il 50% del bolo) senza importante azione riflessa. Assenza di risposta motoria alla stimolazione labiale, labialemucosa e endobuccale. Al momento prosegue con alimentazione enterale” (cfr. all.to 4c).
-le dimissioni dall'Istituto Buzzi seguivano il 06.09.2018 (all.to 4c). Nonostante la situazione clinica del piccolo paziente fosse già stabilizzata nei suoi gravissimi esiti alla data del 06.09.2018, necessitava in seguito di PE ripetuti ricoveri ospedalieri anche per gestire e migliorare i suoi problemi respiratori e di alimentazione. In particolare erano necessari i seguenti ricoveri : Polo Bosisio Parini dal 20.09.18 al 06.10.18 valutazione riabilitativa (all.to 5), Presidio Buzzi di Milano 25.10.18 valutazione neurologica e pediatrica (all.to 6), Polo Bosisio Parini, con trasferimento in Terapia Intensiva Pediatrica c/o Presidio Buzzi, dal 17.12.18 al 23.12.18 (all.to 7), Polo Bosisio Parini valutazione riabilitativa dal 28.01.19 al 06.02.19 (all.to 8), CP_4 [...] dal 15.04.19 al 21.04.19 per posizion Controparte_6
(all.to 9), dal 30.10.19 al06.11.19 per grave Controparte_7 crisi epilettica degenerata in stato di male epilettico (all.to 10),
[...]
dal 26.12.19 al 27.12.19 per crisi epilettica (all.to 11), Controparte_7 [...] per sostituzione chirurgica dispositivo PEG Controparte_8
19.10.2020 al Controparte_8
30.10.2020 per intervento di plastica antireflusso secondo SS e nuova gastrostomia secondo Stamm (all.to 13 )
- Ad oggi ancora sono presenti gli esiti di tali evitabili complicanze a natura iatrogena che affliggono il neonato, come descritti dalla di riferimento Pt_6 nel certificato dt. 30/3/2020, le cui conclusioni si di seguito :
“ mostra un quadro compatibile con paralisi cerebrale infantile da PE encefalopatia ipossico ischemica molto grave. Rispetto ad un quadro di PCI comune, la situazione di è sensibilmente aggravata dalla mancanza totale dell'abilità PE deglutitoria, il che rende necessaria una continua aspirazione da parte dei caregiver per evitare al piccolo inalazione con conseguente desaturazione impor tante se non gestita. Non è ragionevole esporsi sulle potenzialità di recupero del piccolo, essendo un caso così grave e specifico talmente raro da non avere adeguata letteratura a supporto”. (all.to 14)
- inoltre il piccolo necessita, stante la sua attuale situazione clinica, di PE particolari cure specialistiche mediche, nonché di specifiche attenzioni ed assistenza anche da parte dei genitori, che sono stati a tal fine formati a cura di
8 operatori sanitari specializzati. Ogni giorno i genitori, dalla sveglia del bambino e fino al suo addormentamento, devono provvedere in ordine cronologico (e solo per sintesi) a : al mattino, alla medicazione della PEG;
alla fisioterapia respiratoria con PEP mask;
alla sterilizzazione di tutti i materiali usati durante la notte (siringhe per PEG ed altri presidi); alla preparazione di farmaci e siringhe per le terapie del giorno;
alla preparazione dei latti dedicati al tipo particolare di alimentazione ed alla loro somministrazione;
ai lavaggi nasali e oculari specifici;
alla assistenza alla fisioterapista e alla psicomotricista;
nel pomeriggio : oltre ad accudire il piccolo nel particolare tipo di alimentazione, i genitori devono anche preparare le relative siringhe, previa specifica sterilizzazione;
provvedere alla pulizia nasale ed oculare e, a seguire, alla preparazione per la notte con deflussore e sensori di sicurezza. Durante tutto il giorno : oltre alle pratiche descritte la necessità di continua movimentazione del bambino : se non movimentato, sviluppa piaghe PE da decubito e malformazioni dovute alla posizione statica che vanno ad aggravare il suo quadro clinico generale e necessitano di ulteriori ore di fisioterapia per rimediare.
- il determinante principale, delle limitazioni di vita per i genitori e della dipendenza vitale per il piccolo, è la necessità di aspirare le secrezioni di in ogni momento della giornata, circa dalle 4 alle 12 volte all'ora da PE irca 1 volta all'ora quando dorme. Questa necessaria attività risulta la più pesante, che evidentemente complica e limita ulteriormente la vita dei genitori, perché può essere svolta solo da loro, limitatamente dai nonni e dal personale infermieristico opportunamente specializzato. Peraltro, oltre alle pratiche da intraprendere (si tratta di infilare un tubicino, a volte più superficialmente fermandosi in gola o in trachea, altre volte in cui è più "pieno" fin giù per i bronchi e aspirare con un apposito dispositivo), il patema d'animo dei genitori è aggravato dai rischi che comunque questo tipo di prassi comporta (quando si va giù nei bronchi c'è sempre il rischio di finire in esofago, causando conati di vomito, che rischiano di danneggiare la plastica antireflusso (SS) di cui è portatore il piccolo, nonché di lesionarlo sull'esofago, che è zona estremamente delicata. In caso di aspirazione non effettuata con la corretta frequenza, e/o con la corretta professionalità, può andare PE incontro ad arresto respiratorio e conseguentemente arresto cardiocircolatorio. Quando il piccolo si spaventa, c'è necessità di aspirazioni ancor più frequenti e contenimento manuale quando mostra ipertono che, ove prolungato, può degenerare in crisi epilettica grave o importante desaturazione causata dall'irrigidimento dei muscoli che gestiscono la respirazione
- i genitori stanno subendo tutt'ora le negative conseguenze degli accadimenti su descritti, sia in relazione all'autonomia personale e di coppia, sia in relazione al rapporto affettivo con il figlio: la madre, già infermiera professionale presso l'IEO (Istituto Europeo di Oncologia), ha, dovuto, inoltre abbandonare la propria attività lavorativa per potersi dedicare totalmente al figlio , PE mentre il Sig. Ingegnere dipendente della società OneDay S.r.l., PE holding operativa che si occupa di investimento ed accelerazione d'impresa ha
9 dovuto chiedere al proprio datore di lavoro estrema flessibilità di orari e smartworking dovendo però lasciare da parte le proprie ambizioni di carriera
- oltre il pregiudizio di tale lesione del rapporto parentale, pur con diversa intensità rispetto ai genitori, ma del pari comunque significativo, incide nei rapporti neonato / nonni: i quattro nonni, infatti, sono soggetti ad una turnazione per garantire sempre la presenza di almeno due persone a supporto dei genitori di per l'impegnativa gestione dei bisogni del nipote, oltre PE al profilo della sofferenza interiore e quello della modifica della vita di relazione tra la famiglia del neonato e i parenti più stretti
- nonostante l'impegno dei genitori e dei nonni, la grave situazione in cui versa e le sue relative necessità ed esigenze quotidiane comportano ad oggi PE
– e comporteranno in futuro - condizionamenti allo sviluppo della sfera affettiva del fratellino essendo ridotto l'apporto affettivo costante e Per_2 continuo dei genitori e dei nonni;
inoltre dovrà pure affrontare le Per_2 continue emergenze sanitarie del fratello che, se non metabolizzate, PE incideranno negativamente sulle sue con ichiche, costituendo per lui gravi traumi psicologici
Concludevano, quindi, chiedendo il risarcimento di danni sopra indicati, addebitabili, in generale, all'omessa informazione e all'omessa assistenza peri e post partum, e, in particolare, all'errata applicazione e all'omessa sorveglianza della pratica dello skin to skin;
omissioni e carenze addebitabili al personale dell'azienda sanitaria convenuta e riferibili al corso del ricovero presso l'Ospedale Civile di Vigevano in data 07.06.2018: un caso di Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC) intervenuto nel corso della prima ora di vita del piccolo durante la procedura di Skin to Skin in sala parto. PE
All'evento è seguita una severissima Encefalopatia Ipossico-Ischemica (EII) postnatale che ha esitato in un quadro di grave compromissione neurologica, come attestano le valutazioni cliniche e neuroradiologiche successive;
la pratica dello Skin to Skin (StS) presenta riconosciuti benefici, sia sul versante neonatale, che su quello materno. Presenta, tuttavia, dei rischi soprattutto legati alla posizione prona del neonato. La posizione prona, infatti, correla statisticamente con un aumentato rischio di eventi SUPC, attraverso molteplici meccanismi fisiopatologici, ancor più accentuati in epoca perinatale. Tra i più condivisi troviamo il rischio ostruttivo sulle vie aeree del neonato, per possibili posizioni asfissianti contro il seno materno, il rischio di reinspirazione dei gas espirati ricchi di CO2 (rebreathing), l'innalzamento della soglia del risveglio, una riduzione dei meccanismi di controllo del sistema autonomico, cardiovascolare e del respiro, un rischio maggiore di surriscaldamento e l'alterata capacità di disperdere calore. Questo implica come conseguenza che la pratica dello StS presenta dei caveat, primo tra tutti la necessità di una adeguata informazione ai neo-genitori ed una sorveglianza tanto discreta quanto assidua se non continuativa;
in particolare laddove ricorrano, come nel caso, tutte le condizioni di rischio rilevate dalla letteratura medica (la primiparità, il primo attacco al seno, le ore serali, l'erroneo posizionamento del neonato o della madre, la mancata standardizzazione delle procedure di
10 sorveglianza e la mancata informazione dei genitori sono riconosciuti fattori di rischio). In letteratura internazionale, risulta pubblicato dal 2014 un protocollo di sorveglianza italiano particolarmente mirato alla prevenzione del SUPC nelle prime due ore di vita. Il protocollo raccomanda il controllo di colorito, respiro e posizionamento del neonato a 10-30-60-90-120 minuti dall'avvio dello StS. Controllo e verifiche non disgiunti da una preventiva informazione alla madre (in particolare se primipara) su come prevenire posizioni del neonato potenzialmente asfissianti. Viene parimenti raccomandato di evitare di lasciare madre e neonato da soli nel corso della prima ora post partum in particolare nel corso di StS (IJP 2014;40(Suppl 2):A5). Tale protocollo è stato recentemente (2018- Raccomandazioni per la prevenzione del SUPC. 2018; Gruppo di lavoro SUPC,SO . Controparte_9 CP_10 ripreso ed ampliato dalla indicando la Controparte_11 necessità di verifiche della diade madre- neonato in tempi cadenzati non superiori ai 15' rappresentando al momento le raccomandazioni di riferimento (tuttavia pubblicate in tempi successivi ai fatti, anche se, fin dal 2016, erano pubblicati studi e buone pratiche per evitare i rischi noti della pratica dello Skin to skin (Safe Sleep and Skin-to-Skin Care in the Neonatal Period for Healthy Term Newborns.Feldman-Winter L, Goldsmith JP;
2016 aug 22 American Academy of Pediatrics): non è stata fornita alcuna informazione alla paziente in merito ai rischi della procedura skin to skin;
non è stata effettuata alcuna vigilanza – secondo le cadenze temporali indicate nelle linee guida e nelle buone pratiche (sopra citate) della madre e del neonato. (Nei fatti le cartelle cliniche (sia ostetrica che neonatologica) appaiono mute nel periodo compreso tra le 21:10 e le 22:05); non risulta cioè dai documenti disponibili alcuna valutazione clinica delle condizioni del piccolo nei 55' PE successivi alla nascita;
con nesso causale, tra la violazione del debito informativo e l'omessa assistenza post partum 07.06.2018 e gli esiti altamente invalidanti per il neonato e i danni riflessi alla madre (e agli altri parenti stretti).
Si è costituita l'
contro
Controparte_2 deducendo:
- contrariamente a quanto ex adverso invocato, devono applicarsi le regole della responsabilità extracontrattuale al risarcimento dei danni che gli attori
(nonni paterni del piccolo , Parte_2 Parte_3 PE [...]
(nonni materni del piccolo e Pt_4 Parte_5 PE Persona_2 presente giudizio (ed eg giudiziarie): i congiunti di essa sopra indicati non hanno stipulato alcun contratto, né hanno avuto “contatto sociale” con i medici. Né tali congiunti possono ritenersi destinatari degli effetti c.d. “protettivi” del contratto intercorso tra la signora e la convenuta. L'apertura giurisprudenziale Pt_1 in tema di contratti con effetti protettivi in favore del terzo è infatti strettamente limitata alla fattispecie dei danni subiti dal nascituro o dal padre nell'inadempimento del rapporto tra medico (o ente ospedaliero) e gestante, in ragione della loro peculiare posizione rispetto agli interessi in gioco alla cui
11 protezione e tutela è tenuto il debitore della prestazione, fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di causa
- l'insussistenza di colpa medica e di causalità materiale, contestando espressamente, in fatto, sia l'omessa vigilanza, sia l'asserita omessa informazione: non si può ravvisare alcun profilo di responsabilità nel percorso diagnostico e terapeutico praticato dai Sanitari dell' Controparte_3 convenuta, che si sono occupati della signora e del piccolo Parte_1
PE
-si contesta ogni ricostruzione delle circostanze di fatto che non sia coerente con il dato documentale: la signora primi gravida, è stata Parte_1 ricoverata in data 4.6.2018 alla 37a settimana + 5 giorni per rialzo delle transaminasi e degli acidi biliari, in presenza di condizioni fetali nella norma. A seguito di un ulteriore rialzo degli indici di flogosi epatica, in data 7.6.2018 si è proceduto alla induzione del parto con ossitocina ed amnioressi, sempre in assenza di segni di sofferenza fetale. Alle ore 21:10 del 7.6.2018 è nato PE
con indice di Apgar 9 a 1', 10 a 5', roseo, reattivo, eupnoico e
[...] muscolare presente. L'emogasanalisi del sangue arterioso è risultata nei limiti della norma (pH 7,22, BE -11.1). Si è trattato, in sostanza, di un neonato apparentemente sano. I dati clinici disponibili depongono pertanto per l'assenza di criticità nella gestione dell'ultima fase della gravidanza e del parto.
-pochi minuti dopo la nascita, il neonato viene affidato alla madre, e si attacca al seno, ma, alle ore 22:00 circa, viene trovato in arresto cardiaco. Le attività successive alla nascita sono così riassunte:
“21:20 affidato ai genitori, esegue bonding, 21:30 affidato all'ostetrico di turno … tranquillo e roseo ...”.
Alle ore 22.00 è stato effettuato un controllo clinico: “h 22:00 controllo dei parametri vitali” ed è stato riscontrato uno stato di collasso del bambino:
“Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sin con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli. 22:05 mi precipito immediatamente con neonato in culla, verso la neonatologia avvisando tempestivamente in pediatria di presidio ed il personale infermieristico presente per le cure”.
Nella cartella della Neonatologia viene riportato: “22:05 il bimbo viene portato al nido dall'ostetrico ipotonico e non reattivo in arresto cardiaco immediatamente ventilato ed effettuato massaggio cardiaco e aspirato. Nel frattempo viene chiamata la rianimazione. Ore 22:10 arrivano i colleghi della rianimazione che provvedono all'intubazione del piccolo e trovano un accesso venoso e uno arterioso. Si eseguono terapie indicate e prelievi ematici prescritti. Continuano le manovre di rianimazione fino all'arrivo della Patologia Neonatale. Eseguite profilassi in reparto. Farmaci somministrati: 13 + 2 ml Fisiologica in bolo in 10 minuti, 150 mg di AM e 15 mg di AL. Ha meconiato. Lascia il nido ore 00:20”.
12 - la gestione della fase rianimatoria del neonato è stata avviata immediatamente, con trasferimento del neonato in pediatria, attivazione del rianimatore, attuazione di manovre rianimatorie intensive (massaggio cardiaco esterno, ventilazione a pressione positiva, quindi intubazione) e, alle ore 0:20 Cont del 8.6.2018, trasferimento presso la (Terapia Intensiva Neonatale) dell'Ospedale di per il proseguimento delle cure. In ciò è concorde anche CP_2 il consulente tecnico di parte dott. “le azioni degli operatori, una volta Per_3 preso in carico l'evento SUPC, appaiono sostanzialmente coerenti e l'analisi della gestione assistenziale non permette di evidenziare azioni omissive o commissive che possano identificare malpractice o avere un nesso di causalità con l'outcome lamentato” (pag. 10 della relazione di consulenza tecnico-specialistica a firma del dott. prodotta dagli attori al doc. 16) Per_3
- Il SUPC viene definito come ogni caso di neonato di EG> 35 settimane con Apgar al 5°minuto normale, valutato idoneo per essere gestito normalmente, ma che ha presentato nella prima settimana di vita un evento acuto, con compromissione improvvisa cardio-circolatoria e respiratoria, che necessita ventilazione intermittente a pressione positiva in maschera, intubazione o rianimazione cardio-polmonare e che ha dato esito a morte, cure intensive neonatali o encefalopatia (Guidelines for the Investigation of Newborn Infants Who Suffer a Sudden and Unexpected Postnatal Collapse in the First Week of Life: Recommendations from a Professional Group on Sudden Unexpected Postnatal Collapse. London, UK: WellChild;
2011)
-l'incidenza in Europa di SUPC varia da 2.6/100.000 a 38/100.000 (Poets A, LD R, and Poets CF. Sudden deaths and severe apparent life threatening events in term infants within 24 hours of birth. Pediatrics. 2011; 127:e869- e873).
-il 36% dei SUPC si verificano entro le prime 2 ore di vita ed avviene quindi in;
un altro 53% fra 2 e 72 h di vita ed avviene quindi nel reparto Parte_7
n restante 9% entro la fine della prima settimana di vita e può avvenire quindi anche dopo il rientro a domicilio
-la SUPC va distinta da altre entità diagnostiche che sono causa di morti inattese nel primo anno di vita:
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome): morti nel primo anno di vita non spiegate e con autopsia negative;
ID o DI (Sudden and Unexpected Infant Death): morti inattese nel primo anno di vita (spiegate o non); UE (Sudden unexpected early neonatal death): morti neonatali inattese, nella prima settimana di vita, spiegate e non
- Nel 30-60% dei casi di SUPC, possono essere diagnosticate patologie di base collegate, quali infezioni neonatali, difetti del metabolismo, cardiopatie congenite, ipertensione polmonare, sindromi da ipoventilazione congenita, alterazioni del centro del respiro, ipoplasia adrenale congenita, nei restanti casi l'eziologia è ignota
13 - Sono stati identificati alcuni fattori di rischio per SUPC: primiparità (le primipare rappresentano oltre il 65% delle madri di neonati con SUPC) ; parto vaginale complicato;
sedazione o eccessiva stanchezza materna;
distrazione materna (descritti casi durante l'uso del cellulare da parte della madre); madre lasciata sola e mancata supervisione;
mancanza di sorveglianza (bambino o madre e bambino lasciati soli); ore notturne (meno personale? minor attenzione? tenuta in penombra, con difficoltà a valutare Parte_7 visivamente lo stato del neonato?); pelle a pelle (quello che nella cartella di Vigevano viene definito “bonding”) con neonato prono sul corpo della madre in posizione “asfissiante” (bocca e/o naso ostruiti), magari durante la prima poppata al seno;
co-bedding (condivisione del letto;
in analogia alla SIDS)
- allo stato attuale delle conoscenze, anche in presenza di un accurato controllo della coppia madre-bambino ed una completa informazione ai genitori (“no bedding-in”) risulta impossibile prevenire ogni caso di SUPC
- le prime Raccomandazioni formali in tema di prevenzione del SUPC disponibili nel nostro Paese sono quelle rilasciate dalla SO Italiana di Neonatologia nel settembre 2018 (Gruppo di Lavoro SUPC - SO Italiana di Neonatologia. Raccomandazioni per la prevenzione del Sudden Unexpected Postnatal Collapse. Biomedia settembre 2018), ovvero tre mesi dopo i fatti in esame
- prima di questa pubblicazione, il documento più pertinente ed autorevole in ambito di raccomandazioni assistenziali, disponibile al tempo dei fatti, era una revisione della letteratura internazionale pubblicata nel 2017 da alcuni dei maggiori esperti italiani in questo settore sulla rivista della SO Italiana di Pediatria (Piumelli R, Davanzo R, Nassi N et al. Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian guidelines. 2017, 43: 111). Controparte_12
In tale revisione vi è un capitolo ia con la frase
“sfortunatamente, la letteratura attuale non indica alcun intervento efficace per prevenire il SUPC;
inoltre, non sono disponibili né prese di posizione sull'argomento né raccomandazioni chiare da parte delle SO ad eccezione del Parte_8 documento BAPM”
- questo passaggio è importantissimo, perché dimostra che in realtà, nonostante alcune raccomandazioni sui comportamenti assistenziali fossero state pubblicate nel 2011 , non esistevano, ancora nel 2017, solide evidenze scientifiche che dimostrassero che fosse possibile prevenire un caso di SUPC
- contrariamente a quanto indicato dal consulente di parte attrice secondo cui:
“Va anche considerato che nel neonato, contrariamente all'adulto, è assai rara una patologia di base primitivamente cardiaca che conduca all'arresto cardiaco improvviso. Questo invece è usualmente l'evento terminale di una condizione prolungata di ipossia, ipercarbia ed accumulo di lattati secondari ad una insufficienza respiratoria e/o apnee subentranti o prolungate”, il collasso cardiocircolatorio e respiratorio, che si verifica in questa patologia è, per definizione, “improvviso”, e nella maggior parte dei casi, estremamente acuto e severo, tanto che, se non
14 si provvede a sostenere emodinamica e scambi respiratori, provoca rapidamente un insulto ipossico-ischemico cerebrale irreversibile
- non vi è alcun elemento da cui dedurre l'occorrenza di una fase “prodromica asfittica di durata variabile tra i 5 e i 20' che avrebbe potuto essere intercettata e adeguatamente trattata”, come sostenuto dal CTP dott. Persona_4
- il caso di specie concerne ipotesi di causalità c.d. omissiva, per cui, non è sufficiente la violazione di una norma (e quindi che una condotta doverosa sia stata omessa colposamente), ma occorre altresì che tale violazione abbia cagionato l'evento lesivo, per cui non può riconoscersi la responsabilità quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato
- le suddette circostanze dovranno essere vagliate in sede di liquidazione del danno nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall'errore medico, delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; o, comunque riducendo ex art. 1227, co. 1, c.c., o in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 2056 c.c., l'ammontare del risarcimento in rapporto alla parte di danno rapportabile esclusivamente alle condotte omissive dei sanitari
- indimostrato, sia nell'an, sia nel rapporto di causalità , sia nel quantum per l'insussistenza dei presupposti di risarcibilità dei danni lamentati sotto il profilo patrimoniale, il danno c.d. da lesione del rapporto parentale richiesto da tutti gli attori, il danno biologico (psichico) patito dalla madre, i danni patrimoniali (danni patrimoniali patiti e patiendi dal minore, danno patrimoniale patito dalla madre, danno patrimoniale patito dal padre, danno patrimoniale patito da entrambi i genitori),
- in ogni caso, secondo principi ormai consolidati (Cass. n. 7774/2016) dovrà tenersi conto dell'incidenza delle provvidenze accordate alla vittima primaria dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale o di altri sussidi conseguenti al riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104 (come attestato dal doc. 20 fasc. attoreo) da detrarre dal credito risarcitorio, sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5, L. 12 giugno 1984, n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione in tema di assistenza domiciliare, eccependo, comunque, la c.d. compensatio lucri cum damno
Concludeva chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione attiva o il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso dei signori Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_2 assolvere la Resistente da ogni avversa domanda. CP_4
Con ordinanza del 22 settembre 2022 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma VI cpc, all'esito con ordinanza del 23.2.2022 veniva disposta CTU medico legale e specialistica, con affidamento incarico alla Dott.ssa Medico Legale e al Dott. Persona_5 [...]
in data 9 maggio 2022 il processo veniva riassegnato;
in data Persona_6
15 1.2.2023 veniva depositata la CTU, all'esito dell'udienza del 15.3.2023 con ordinanza in pari data il Giudice osservava “Non deve essere ammessa la produzione dei documenti indicati da parte attrice al fine della dimostrazione di spese future, in quanto non sussistono i presupposti per la rimessione in termini rispetto alle preclusioni istruttorie: invero, trattandosi di spese future, parte attrice avrebbe potuto - e quindi dovuto - già con l'atto introduttivo del giudizio individuare le voci di spesa correlate alla crescita del bimbo e produrre tempestivamente i documenti necessari a dimostrare tali voci. Non deve essere autorizzato il deposito, richiesto da parte convenuta, di una memoria tecnica in merito alla differenza tra co-bedding e allattamento al seno, perché v'è stato ampio spazio, durante le operazioni di consulenza, per la discussione degli aspetti tecnici delle questioni rilevanti per l'esame del caso;
a quest'ultimo riguardo va escluso che sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di nullità della consulenza e per il rinnovo della stessa, in quanto risulta sempre essere stato rispettato il contraddittorio. Né si ravvisa la necessità o l'opportunità di convocare a chiarimenti i c.t.u., perché questi ultimi hanno replicato alle osservazioni dei consulenti di parte: a prescindere dal merito delle repliche, non può dirsi che non vi siano state risposte pertinenti. Non deve essere ammessa l'istruttoria orale in quanto: - anche a prescindere dagli aspetti valutativi e a tratti generici di alcuni dei capitoli dedotti da parte attrice, le condizioni di vita di PE gli oneri di assistenza del medesimo, l'impegno dei genitori e dei nonni risultano già provati dalle copiose produzioni documentali di parte attrice, non specificamente contestate da parte convenuta, nonché attraverso le valutazioni dei c.t.u.; - le circostanze dedotte da parte convenuta sono in parte riportate nella cartella clinica, o comunque non contestate e in parte irrilevanti, anche in ragione della loro formulazione generica (si veda, in particolare, cap. 4). Infine appare superflua una c.t.u. contabile, potendo i documenti depositati in merito alle dedotte perdite economiche essere esaminati direttamente dalle parti e dal giudice”; veniva così fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il processo veniva, successivamente, riassegnato in data 4.12.2023, e trattenuto in decisione dal 3 giugno 2024 con assegnazione die termini di Legge ex art 190 cpc;
con successiva ordinanza del 25 ottobre 2024 veniva rimesso sul ruolo
“ritenuto che sia necessario convocare i CTU a chiarimenti sui punti dedotti da Parte convenuta, nonché, ed in particolare: - Sulle condizioni generali di salute della partoriente/madre e del nascituro/neonato Parte_1 PE
l momento del ricovero presso l'Ospedale Civile di Vigevano (6.06.2018)
[...]
e del parto (7.06.2018) in rapporto all'evento; - Sulla distinzione tra posizione nel sonno e posizione durante l'allattamento e rilevanza causale specifica in relazione all'evento; - Sulle risultanze cliniche del neonato, rilevate , nell'immediatezza dell'evento, e all'atto delle manovre di rianimazione, e individuazione del momento in cui si è verificato l'evento acuto;
- Tempi del controllo, in rapporto alle risultanze delle cartelle cliniche ostetrica e neonatologica, e collocazione temporale del controllo idoneo ad evitare l'evento acuto - sui comportamenti assistenziali raccomandati dalla letteratura scientifica, già, all'epoca dei fatti e sulle evidenze scientifiche circa l'idoneità ad impedire l'evento - sulle informazioni presenti, sia nella cartella ostetrica
, sia nella cartella neonatologica infermieristica”; all'esito dell'udienza del 10
16 dicembre 2024 nella quale i CTU sono stati sentiti a chiarimenti, e previa fissazione udienza per verifica conciliazione, allo stato, senza esito, il processo è stato trattenuto in decisione ex art 281 sexies cpc comma III, a seguito di trattazione con note scritte dal 14 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, preliminarmente, in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione attiva, o di difetto di titolarità attiva, sollevata da Parte convenuta, in ordine al rapporto giuridico controverso, dei signori Parte_2 Parte_3
e deve osservarsi che, Parte Parte_4 Parte_5 Persona_2
x I n 1 cpc del 15 settembre 2021, ha dedotto che per il fratello come per il padre, sussistono gli Per_2 effetti protettivi a favore di terzi del contratto intercorso tra la gestante e la struttura sanitaria;
per quanto riguarda i nonni del minore ha PE precisato che la domanda è stata introdotta, anche, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, allegandosi e deducendosi tutti gli elementi tipici del detto tipo di responsabilità sulla base del medesimo accadimento storico.
Ora, in punto qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello, già, regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova). Sez. 3 , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022
Ancora sul punto “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021
17 Sulla base di questi elementi, la domanda proposta dal Sig Controparte_1 padre di , in proprio e anche quale genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore fratello di Persona_2
nonché la domanda proposta dai nonni paterni di il Sig. PE PE
e la Sig.ra nonché la d roposta Parte_2 Parte_3 dai nonni materni di il Sig e la Sig.ra PE Parte_4 Pt_5
è qualificabile come extracontrattuale.
[...]
Quanto all'onere della prova occorre soffermarsi su alcuni punti essenziali nella disamina del fatto.
Sul paziente grave l'onere probatorio dell'esistenza del contratto o contatto sociale, nonché dell'insorgenza o aggravamento della patologia, nonché di qualificate inadempienze astrattamente idonee a provocare, quale causa o concausa, il danno: mentre rimane a carico della parte convenuta l'onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato , ovvero che pur essendovi stato, non è stato eziologicamente rilevante “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, avendo accertato la mancata esecuzione di un esame bioptico estemporaneo prescritto dal protocollo chirurgico, ha ritenuto gravare sull'azienda ospedaliera l'onere di provare l'irrilevanza causale di tale omissione, dimostrando con certezza che l'esecuzione della biopsia non avrebbe comunque consentito di individuare la corretta patologia - che richiedeva una nefrectomia soltanto parziale - e, quindi, di impedire l'erronea asportazione totale del rene effettuata al paziente)” Sez. 3 -
, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017
Ancora sul punto rapporto di causalità, l'onere delle prova a carico di Parte attrice, del nesso causale segue il criterio del “ più probabile che non”: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva concluso nel senso della sussistenza di un'insuperabile incertezza sul nesso di causalità). Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
18 confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per la morte di un paziente causata da un aneurisma, pur in presenza del comportamento inadempiente del sanitario consistito nell'omesso espletamento di visita domiciliare, in quanto non era possibile affermare che, in caso di visita tempestiva, il paziente avrebbe avuto ragionevoli probabilità di guarigione, tenuto conto della difficoltà di identificare l'aneurisma e di intervenire sul medesimo chirurgicamente, e, dunque, dell'assenza di fattori che probabilisticamente riconducessero alla detta omissione l'evento morte, il quale, statisticamente, si sarebbe comunque verificato nel 58% dei casi). Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018
Ancora sul punto rapporto di causalità, il nesso eziologico può essere ricostruito sulla base di un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), con giudizio controfattuale, verificando se il comportamento omesso fosse idoneo ad impedire l'evento dannoso “In tema di responsabilità medica, il giudice, verificata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso.” Sez. 3 -
, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017; “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno). Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024
Infine sul punto rapporto di causalità si osserva che, in caso di insanabile incertezza sulla relazione causale, “In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025.
Poste tali premesse, sui predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione, in tema di accertamento del nesso causale, può, ora procedersi alla analisi e ricostruzione del fatto, ripercorrendo tutti i citati momenti.
19 Risulta dalla Relazione dei CTU a firma della Dr.ssa e del Persona_5
Dr. in Pediatria R.S.S. Terapia intensiva Persona_7
Neonatale, del 1.2.2023 che , sulla scorta della documentazione medica presente in atti, risulta comprovato che, in data 04.06.2018, la signora Pt_1 all'epoca di anni ventisette, primigravida, giunta alla 37 settim
[...] giorni di gravidanza, sino ad allora decorsa regolarmente, fu ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero di Vigevano di a seguito del riscontro di “… aumento delle transaminasi e CP_4 CP_2 degli acidi biliari …” nel sospetto di “… epatogestosi …”.
I CTU hanno accertato, soffermando l'attenzione su questo dato, che, in ordine alle condizioni di salute materno-fetali sussistenti all'atto del ricovero del 04.06.2018 e del parto del 07.06.2018,l'epatogestosi fu irrilevante nel determinismo della menomazione patita da ( risulta comprovato che la PE signora primipara giunta alla trentasettesima settimana e cinque giorni di Pt_1 gravidanza, presentasse una condizione di “… epatogestosi …” che fu adeguatamente gestita presso la struttura convenuta e che risultò, di fatto, irrilevante nel determinismo della menomazione patita da Gli accertamenti strumentali condotti nel corso PE dei giorni antecedenti al parto, così come durante la degenza ospedaliera, documentarono, infatti, il permanere di buone condizioni fetali;
depone in tal senso anche il quadro clinico ed emogasanalitico in essere, in esito a parto eutocico, all'atto della nascita in termini di “… vivo e vitale che si affida al Pediatra presente in Pt_7
– APGAR 9-10 …” e di “… pH 7.22 pCO2 39 pO2 33 … HCO3- 16.0 …
[...]
BEecf -11.7 BE (B) -11-1 …”.
Quanto alle condizioni fetali, fu documentato “… Eco office d'ingresso Feto dotato di MAF e BCF in PP cefalica con biometria ai percentili bassi con crescita armonica rispetto all'ultimo controllo eseguito (peso stimato 2900 gr). Placenta anteriore. AFI nn con falda max 4 cm …” e “… CTG BCF rassicurante …”.
La nascita di risale alle ore 21.10 del giorno 07.06.2018, all'esito di PE una induzione del travaglio mediante somministrazione di ossitocina e amnioressi (“… 7/6 14.05 di … 18.30 … Infusione Parte_9 Per_8 ossitocica in corso …”.
Relativamente alle modalità del parto ed alle condizioni di salute del neonato, all'atto della nascita, si dispone dei seguenti elementi di rilievo estrapolati dalle cartelle cliniche ostetrica (n. 2018004506) e neonatologica (n. 2018004627):
“… Travaglio indotto ora7/06/2018 h 14.05 … amnioressi … Parto … 7/6/2018 Ora 21.10 Eutocico … M peso gr. 2870 … Lac vaginale CO … Contatto pelle a pelle Sì Attacco al seno entro 30 minuti Sì …” (); “… vivo e vitale che si affida al Pediatra presente in – APGAR 9-10 …” (); “… pH 7.22 Parte_7
pCO2 39 pO2 33 … HCO3- 16.0 … BEecf -11.7 BE (B) -11-1 …” (emogasanalisi cordonale); “… 38 + Peso 2870 … Apgar Dopo 1' 9 Dopo 5' 10 Rianimazione primaria No … Ha pianto dopo qualche secondo. Roseo … Eupnoico Tono muscolare normale e riflessi arcaici normali …” (); “… 7.6.18 21.30 Peso 2870 Affidato ai genitori, esegue bonding. Affidato all'ostetrica di turno. Tranquillo, roseo 22.05 entra
20 al Nido …” (pag. 61, cartella neonatologica); “… 7/6 P Deve urinare e meconiare 22.05 il bimbo viene affidato al nido dall'ostetrico …” (diario infermieristico, cartella neonatologica); “… Alla nascita pianto valido e spontaneo. Esegue bonding. Deve urinare e meconiare … 07/06/2018 21.10 Firma infermiere …” (pag. 59 cartella neonatologica); “… 07/06/18 21.15 Valore totale 2 …” ().
Relativamente al decorso clinico successivo, alle ore 22.00:” Controllo dei parametri vitali. Neonato attaccato al seno. Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sinistro con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli. 22.05 Mi precipito immediatamente con neonato in culla, verso la neonatologia avvisando tempestivamente il Pediatra di guardia ed il personale infermieristico presente per le cure …” ().
Quindi, da tale dati documentali, dalle cartelle cliniche ostetrica (n. 2018004506) e neonatologica (n. 2018004627), risulta che è nato alle PE ore 21:10, è stato eseguito un Contatto pelle a pelle ed è stato anche eseguito un Attacco al seno entro 30 minuti.
al momento della nascita, era … Eupnoico Tono muscolare PE Per_9 normale e riflessi arcaici normali.
Alle 21.30 viene affidato ai genitori ed esegue bonding;
affidato PE all'ostetrica di turno.
Alle 22:00 la madre la Sig.ra si trovava sul lettino della Parte_1 sala parto, in decubito laterale sinistro, con attaccato al seno della PE madre, che si era staccato, non succhiava e non rispondeva agli stimoli (“Neonato attaccato al seno. Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sinistro con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli).
Alle ore 22:05, risulta dal diario infermieristico, viene affidato al nido PE dall'ostetrico ipotonico e non reattivo in arresto cardiaco …” (diario infermieristico neonatologico).
Alle 22:12 “tracciato elettrocardiografico con evidenza di ritmo sinusale e “… FC 117 b/m …” (22.12, 07.06.2018).
Alle 22:15 “… 06/06 22.15 Consulenza rianimatoria Chiamato in Neonatologia d'urgenza Neonato nato alle 21.10 da parto eutocico + epidurale a termine … neonato in ACC FC )
Alle 22:53 “… pH < 6.8; pCO2 99; pO2 117; BE e HCO3 … valori non misurabili
… Glicemia 111; Lattati > 15 …” (emogasanalisi arteriosa, 22.53).
Alle 22:56 “… pH < 6.8; pCO2 89; pO2 119 BE e HCO3 … valori non misurabili
… Glicemia 109; Lattati >15 …” (emogasanalisi venosa, 22.56) “
Alle 23:31 “… pH 6.85; pCO2 56; pO2 339; BE -23.6; BIC 9.8 … Glicemia 113; Lattati 15.1 …” (emogasanalisi arteriosa, 23.31)”
21 Dalla scheda relativa al Servizio di Trasporto Neonatale si apprende “… assenza di respiro spontaneo, Intubato in VM (ventilazione meccanica n.d.r.). Presenza di tremori grossolani agli arti superiori. Ipotonia del tronco e arti superiori
… miosi fissa, parziale risposta a stimolo luminoso. Già intubato all'arrivo dello
…”. Pt_10
Nessun elemento di rilievo oggetto di censura è emerso in ordine gestione neonatologica delle esigenze di cura di per come sussistenti in epoca PE successiva al riscontro di “… neonato che non risponde agli stimoli …” (22.00, 07.06.2018).
Venendo a considerare la situazione attuale, all'atto PE dell'accertamento, è risultato affetto da un quadro di “… Grave tetraparesi spastica aposturale, disfagia … disturbo visivo di origine centrale …”, “… probabile ipoacusia neurosensoriale media bilaterale, grave ritardo neuropsicomotorio …” con
“… crisi epilettiche …”. Tale condizione, coerentemente a quanto descritto dalla letteratura specialistica in materia, risulta contrassegnata dall'impossibilità di deambulare, di compiere passaggi posturali e mantenere le stazioni eretta/seduta autonomamente, così come di eseguire movimenti finalizzati degli arti superiori, anche in relazione ad una evidente componente spastica;
non accede al colloquio ed PE usufruisce di un passeggino posturale, sospinto da terzi, per gli spostamenti e per il mantenimento della postura.
Ora, tornando alla eziologia dell'evento, l'attuale condizione di è di PE
“… Grave tetraparesi spastica aposturale, disfagia … disturbo visivo di origine centrale …”, “… probabile ipoacusia neurosensoriale media bilaterale, grave ritardo neuropsicomotorio …” con “… crisi epilettiche …” ed è da riferire agli effetti di una asfissia postnatale gravissima, sequela di un collasso postnatale inaspettato ed improvviso noto con l'acronimo di SUPC (sudden unexpected postnatal collapse): detto inquadramento clinico è, come da verbale di operazioni peritali e note preliminari pervenute, condiviso dai Consulenti delle parti.
Osservano i CTU che, esclusa la presenza di fattori predisponenti e di condizioni patologiche infettive, congenite, genetiche, malformative o metaboliche, è da ritenere che ebbe a patire un evento SUPC PE ascrivibile alla quota idiopatica.
Tale condizione insorse comprovatamente a pratica di bonding avviata, secondo le buone pratiche assistenziali, stanti la assenza di fattori di rischio e le buone condizioni neonatali.
Partendo dal bonding, osservano i CTU che il bonding neonatale, anche detto skin to skin contact, contatto pelle a pelle, che comporta benefici numerosi e diffusamente riconosciuti, è prassi offerta in ogni punto nascita come routine assistenziale immediatamente dopo il parto, in caso di desiderio materno ed ove contesto e condizioni cliniche lo consentano.
Posto quanto sopra, trattasi ora di valutare, se e quali interventi, atti a prevenire le circostanze e i comportamenti a rischio SUPC, furono posti in
22 essere presso la struttura convenuta per mezzo dell'applicazione di procedure standardizzate.
Osservano i CTU che “In termini generali e limitatamente a quanto qui di interesse, si rileva come secondo la definizione della British Association of Perinatal Medicine (BAPM), accettata dalle Linee Guida sulla ALTE della società italiana di Pediatria per collasso neonatale o SUPC si intende qualsiasi neonato nella prima settimana di vita con età gestazionale superiore a 35 settimane, con un Apgar normale al 5° minuto di vita, considerato idoneo a essere gestito normalmente, ma che ha presentato un improvviso e inaspettato collasso cardiocircolatorio e respiratorio che ha richiesto la rianimazione con ventilazione e che ha portato alla morte, necessità di ricovero in terapia intensiva neonatale o encefalopatia. Secondo i dati della letteratura l'incidenza di SUPC varia dal 0,26 al 3,8 su 10000 nati in Europa3. Più di 1/3 dei casi avviene entro le prime due ore di vita.
Circa metà dei casi non riconosce cause predisponenti all'evento asfittico.
In questa quota di SUPC idiopatiche sono stati identificati alcuni fattori di rischio quali: primiparità, posizioni asfissianti (posizione prona, pelle a pelle non corretto), sedazione o stanchezza materna, parto complicato, mancanza di familiare presente, distrazione (utilizzo del cellulare o altri dispositivi elettronici da parte della madre o di chi e deputato ad assisterla), non adeguata supervisione da parte del personale e le ore notturne (personale ridotto, ridotta luminosità dell'ambiente).
Tali condizioni possono verificarsi nel periodo post natale in cui la diade mamma- bambino è ancora in sala parto ed in cui viene proposto e consigliato il contatto pelle a pelle, i cui benefici sono ben noti: umanizzazione dell'assistenza alla coppia madre neonato, promozione della relazione madre-neonato, promozione dell'allattamento al seno, colonizzazione del neonato con i batteri materni ed influenza sulla composizione del microbiota intestinale del neonato.
La letteratura attuale non indica alcun intervento efficace per prevenire le SUPC.
Purtuttavia diverse associazioni internazionali da tempo raccomandano che vengano posti in essere una serie di azioni che possono ridurre il rischio che la SUPC si verifichi.
Anche la SIP e la SIN avevano già ritenuto utile, in epoca antecedente ai fatti in esame, indicare alcuni principi di assistenza sicura per ridurre il rischio di SUPC.
A sintetizzare tali interventi, indicano i CTU, valga quanto presentato al XX congresso della nel 2014 da di cui si Controparte_11 Parte_11 propone di seguito una traduzione dei consulenti dell'Ufficio:
<… 1. informazioni orali e scritte ai genitori nel periodo prenatale e nel primo periodo postnatale su.
a) il rischio di condivisione del letto (bed-sharing);
b) evitare posizioni del neonato potenzialmente soffocanti (ad es. ostruzione di bocca/naso)
23 c) la necessità di un'adeguata supervisione del neonato nelle prime ore di vita. c) la necessità di un'adeguata supervisione del neonato nelle prime ore/giorni dopo la nascita.
2. valutazione periodica (posizione, colore, respirazione) del neonato (a 10, 30, 60, 90 e 120 minuti di vita) da parte delle ostetriche in sala parto
3. disincentivazione della condivisione del letto
4. incoraggiamento del contatto pelle a pelle solo quando le madri sono completamente sveglie
5. evitare che le madri vengano lasciate da sole con il bambino nelle prime ore dopo la nascita, in particolare durante il contatto pelle a pelle e i primi tentativi di allattamento al seno … >; gli autori precisano che <… poiché non esistono prove di interventi efficaci per prevenire la SUPC, il nostro protocollo è stato scritto come una potenziale buona pratica. L'evidenza della sua efficacia clinica è ovviamente necessaria …>.
Ripercorrendo gli interventi di assistenza per ridurre il rischio di SUPC indicati al Congresso della del 2014, citato, si Controparte_11 osserva.
In ordine alla informazione e formazione dei genitori, nella cartella ostetrica, osservano i CTU che (pag. 71, 73 e 77) le sezioni <… Consegna documenti informativi percorso accompagnamento al parto donazione sangue cordonale (da 35 w) …> e <… Consegna documenti informativi percorso dopo parto consigli ostetrici in puerperio contraccezione in puerperio …> (pag. 79), non risultano spuntate o contrassegnate da sigla/firma; nulla di specificatamente relativo al tema oggetto di valutazione è rinvenibile.
Venendo alla cartella neonatologica infermieristica, si rileva come le sezioni relative alla raccolta dati per l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica (BAI) furono adeguatamente compilati dopo la nascita: il relativo modulo fu sottoscritto e reca orario 21.20.
Tali attività sono, inoltre, riportate in pianificazione ed esecuzione nei fogli del diario infermieristico pediatrico;
nella relativa scheda <… bisogni del neonato>, le sezioni relative alle diverse azioni risultano compilate e, dunque, sono da intendersi come confermate nella loro esecuzione da parte del personale.
Pertanto i fatti in contestazione in questa sede afferiscono all'arco temporale tra le ore 21.30 in cui viene affidato ai genitori ed esegue bonding;
PE affidato all'ostetrica di turno e le ore 22:00, allorquando, chiamato il personale sanitario, la madre la Sig.ra si trovava sul lettino della sala Parte_1 parto, in decubito laterale che, già, attaccato al seno PE della madre, si era staccato, non succhiava e non rispondeva agli stimoli.
24 Osservano i CTU che “tra le 21.30 e le 22.00 del 07.06.2018 rimase con PE la madre, che alle ore 22.00 i due fossero adagiati in co-bedding e che, alla medesima ora, non fosse attaccato al seno. PE
Tra i fattori di rischio, già citati, per SUPC, nel caso in esame ricorrevano certamente la primiparità, l'orario notturno e la presumibile stanchezza materna;
in tale contesto, in relazione in via di probabilità ad un posizionamento pelle a pelle non corretto, ebbe a configurarsi una condizione di co-bedding, chiaramente descritta alle ore 22.00.”
Quindi secondo quanto accertato dai CTU tra la mamma la Sigra Pt_1 ed fu eseguito il bonding neonatale, anche detto skin to skin
[...] PE contact, contatto pelle a pelle, che comporta benefici numerosi e diffusamente riconosciuti, tuttavia tale contatto non fu realizzato in un corretto posizionamento, così che rimase, tra le ore 21:30 e le ore 22:00, in una PE situazione di co-bedding, in un contesto di non corretto posizionamento di pelle a pelle, che, secondo quanto rilevato dai CTU è chiaramente descritta alle ore 22.00.
Osservano, ancora sul punto i CTU, che le informazioni, eventualmente rese, alla madre, nel contesto dei bisogni di assistenza infermieristica, con particolare riferimento al comportamento materno con la condivisione del letto ( co-bedding ), non furono adeguatamente comprese.
A ciò si aggiunge che non risulta svolta attività di supervisione, tra le ore 21:30 e le ore 22:00, così che non furono impedite, o comunque corrette, condotte, potenzialmente, pericolose: ovverosia non fu controllato e corretto il posizionamento del contatto, pelle a pelle, tra madre e bambino, di tal chè, il posizionamento della madre, in decubito laterale sinistro, con già, PE attaccato al seno, ha, di fatto, trasformato la tecnica del bonding , in co- bedding, con condivisione del letto (bed-sharing) e posizioni del neonato potenzialmente soffocanti (ad es. ostruzione di bocca/naso) e, ciò, unitamente alla primiparità, all'orario notturno e alla presumibile stanchezza materna, ha causato ad in assenza di un chiaro percorso di informazione della PE madre, un collasso postnatale inaspettato ed improvviso, noto con l'acronimo di SUPC (sudden unexpected postnatal collapse), quindi un improvviso e inaspettato collasso cardiocircolatorio e respiratorio.
Scrivono infatti sul punto i CTU “Posto che non si dispone di materiale scritto relativo ad un percorso di informazione avente ad oggetto la gestione delle esigenze del neonato, il comportamento materno con la condivisione del letto (co-bedding) porta a ritenere che le indicazioni eventualmente fornite oralmente al riguardo nel contesto dei Bisogni di Assistenza Infermieristica non furono adeguatamente comprese;
sul punto, si rileva, inoltre, come tra le ore 21.30 e le ore 22.00 non fu comprovatamente svolta alcuna attività di supervisione funzionale ad impedire e, in subordine, a correggere la messa in atto di condotte potenzialmente pericolose per la salute del neonato. Al pari, nell'intervallo temporale indicato, risulta che le condizioni neonatali non furono oggetto di rivalutazione.
25 Quanto alla consapevolezza da parte del Personale sanitario di tali Raccomandazioni, per la prevenzione della SUPC, osservano i CTU che “Le Raccomandazioni per la prevenzione del Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC) della SIN pubblicate nell'ottobre 2018, in linea con lavori pubblicati tra il 2014 ed il 2017, propongono schede per il monitoraggio della diade mamma bambino da applicare nelle prime due ore di vita (cfr- sotto); tale strumento, utilizzato già nel 2018 in molti punti nascita ed assente nella cartella neonatologica del caso in esame, è da considerarsi estremamente utile per assistere e documentare un adeguato monitoraggio del neonato.”
Quanto alla rilevanza causale nel determinismo dell'evento osservano i CTU che “Ad ogni modo, tenuto conto della documentata mancata osservazione clinica per trenta minuti in un intervallo posto tra i venti e i cinquanta minuti dalla nascita, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle norme di buona pratica clinica conseguenti, nel caso in esame si configura una inadeguata vigilanza neonatale. La messa in atto di condotte materne inadeguate a garantire la sicurezza del neonato, la loro mancata intercettazione e correzione, e, infine, la carente valutazione delle condizioni neonatali concorrono a delineare una insufficiente, e come tale censurabile, gestione della diade madre bambino che, in via di elevata probabilità, assunse ruolo causale nel determinismo della SUPC e della sua evoluzione sfavorevole. “
Quanto al giudizio controfattuale, anche, con riferimento alla individuazione del momento in cui si è verificato l'evento acuto, visto l'arco temporale tra le ore 21:30 e le ore 22:00, osservano i CTU che “Una diversa condotta avrebbe, infatti, potuto impedire tale evento o, quantomeno, avrebbe consentito una sua più precoce intercettazione così da ridurne l'impatto clinico: a fronte della grave acidosi documentata e del quadro neurologico in essere all'atto del rinvenimento di PE risultato per diverso tempo refrattario alle manovre rianimatorie poste in essere, è da ritenere che lo stato di sofferenza ipossico ischemica fosse insorto diversi minuti prima delle ore 22.00 senza, tuttavia, poter esprimere un più circostanziato giudizio sul punto. Si ribadisce al riguardo come, nel caso in esame, pesi l'omessa valutazione e la conseguente omessa correzione della condotta materna.”
Conclusivamente i CTU hanno indicato che nel determinismo dell'evento, ha assunto un ruolo decisivo l'omessa valutazione e l'omessa correzione della posizione materna rispetto a , nella determinazione della sofferenza PE0 ipossico ischemica.
Ora i Consulenti Tecnici di Parte convenuta, il Prof. e il Dott Persona_11 hanno formulato, specifiche, osservazioni, con particolare Persona_12 riferimento all'insorgenza del momento asfittico e al giudizio controfattuale, in rapporto alla idoneità del controllo ad evitare l'evento.
Il Dott. ha evidenziato che “Al momento dell'evento (attorno Persona_12 alle h. 22.00 del 04/06/18) la madre era sveglia, cosciente ed in posizione non asfissiante: “La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli.”.
26 Non si trovava in una situazione di sonno né accidentale né programmato come da definizione di bed-sharing.
La mamma non ha schiacciato il bambino perché si è addormentata durante l'allattamento, né perché ha condiviso il letto durante il sonno.
La posizione in decubito laterale sinistro non è asfissiante, anzi è una di quelle consigliate dalle SO Scientifiche (vedi allegato American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).
Le Linee Guida più volte citate del 2017 dai CTU non sono relative alla SUPC ma alla ALTE (Apparent Life-Threatening Events) ovvero ad una entità nosologica diversa da quella in esame.
Non sono quindi Linee Guida per SUPC. In questo documento vi è comunque un capitolo che tratta anche del SUPC (pg 15 e seguenti), che relativamente alla possibilità di prevenire tale patologia certifica: “Come si può ridurre il rischio di SUPC? Purtroppo, la letteratura attuale non indica alcun intervento efficace per prevenire la SUPC.”.
Questa era la situazione al tempo dei fatti.
Le prime Linee Guida della per SUPC sono del Controparte_11
2018, irrilevanti in questo procedimento.
Gli unici interventi attivi Medici (o meglio Sanitari, in quanto effettuati di regola da Ostetriche o Infermiere Professionali) comunque suggeriti da questo documento per cercare di prevenire in qualche maniera questo tipo di evento (pur sempre nella consapevolezza che non vi era alcuna evidenza scientifica di efficacia) era quella di controllare il bambino a 10,30,60,90,120 minuti di vita.
Nel caso in esame l'evento critico si è verificato appena prima delle h. 22.00 del 04/06/18.
Secondo i suggerimenti, non cogenti, non dovuti, e non esigibili delle Linea Guida 2017 avrebbero fatto effettuare una valutazione del bambino, nato alle h. 21.10, alle 21.20, alle 21.40 quando l'evento critico non era sicuramente avvenuto (la documentazione riporta: “21.20 affidata genitori esegue bonding, 21.30 affidato ostetrico di turno … tranquillo e roseo” ed alle 22. 10, quando l'evento critico era già avvenuto.
Un concetto che deve essere molto chiaro è che Linee Guida vengono confezionate, in questo ambito, per cercare di prevenire la SUPC, non per intercettare l'evento acuto con uno controllo esattamente o quasi nel momento in cui tale evento si verifica.
In caso contrario i controlli dovrebbero essere effettuati ogni tre minuti, non ogni 30- 60
Confermiamo che non esiste, nella maniera più assoluta, alcuna evidenza scientifica dell'esistenza di un metodo per datare, tra l'altro nell'ambito di minuti, l'inizio di un evento ipossico-ischemico in un paziente mediante la valutazione della entità della
27 acidosi metabolica in una emogasanalisi eseguita circa un'ora dopo l'evento e la successiva rianimazione (h. 22.56 del 04/06/18).
A questo proposito deve anche essere ricordato che la SUPC è per l'appunto “sudden” ovvero improvvisa e che quindi l'inizio del quadro clinico è avvenuto, con elevatissima probabilità, pochi secondi prima dell'arrivo dell'ostetrica, dopo che il neonato si era staccato dal capezzolo.
Ad oggi non si conosce l'esatta eziopatogenesi della malattia, in alcuni casi si ipotizza che possa essere una aritmia cardiaca.
Un aritmia cardiaca può condurre ad un grave collasso cardiocircolatorio nel giro di pochi secondi.
Ovviamente questo è anche uno dei motivi per cui, ad oggi, i tentativi di intercettare questa patologia con controlli ad intervalli regolari non hanno dimostrato la loro efficacia.
Alleghiamo la citata revisione della letteratura della Cochrane Collaboration che definisce esattamente il: "bed sharing' is a type of sleeping practice in which the sleeping surface (e.g. bed, couch or armchair, or some other sleeping surface) is shared between the infant and another person.", quindi un tipo di pratica di sonno, non di allattamento!
La Cochrane, che è la massima autorità mondiale nell'ambito della valutazione delle evidenze scientifiche che portano a stabilire l'efficacia degli interventi Sanitari, mediante la realizzazione di un rigoroso e sistematico processo di revisione degli effetti degli interventi, conferma che non esistevano in quel momento (2021) studi clinici svolti con la metodologia scientifica appropriata che dimostrassero un vantaggio dalle evitare il bed-sharing.
La Cochrane Collaboration aggiorna periodicamente le sue revisioni, in particolare su temi così importanti: ad oggi non ha ancora cambiato la sua posizione.
A questo proposito anche le linea guida SIN del 2023, citate dai CTU, riportano: “In realtà, mancano solide evidenze scientifiche (in particolare per i paesi industrializzati) su efficacia e sicurezza/rischi della condivisione del letto (Mileva-Seitz 2017). Das e coll. (Cochrane 2021) nella loro revisione della letteratura sottolineano infatti come la qualità dei 6 trial (RCT o quasi RCT) inclusi sia tale da non potersi esprimere in maniera definitiva non solo sul rapporto fra condivisione del letto, SIDS ed outcome neuroevolutivo a lungo termine, ma nemmeno fra condivisione del letto e successo dell'allattamento.”
Quindi ci troviamo valutare se i Curanti hanno provocato il decesso del piccolo per l'omissione di misure di prevenzione della SUPC quando queste non PE erano né cogenti, né dovute, né esigibili nel 2017 e quando queste misure di prevenzione ancora oggi non hanno provato la loro efficacia.”
Il Prof ha evidenziato che “ Come riportato nel contraddittorio si Persona_11 ribadisce che gli emogasanalisi (EGA) sono l'unico modo laboratoristico, praticamente certo, per comprendere sia il grado di asfissia e sia la durata della stessa.
28 Nel nostro caso in specie il primo EGA effettuato, sia aggiunge “correttamente” in quanto prima i medici furono impegnati nella rianimazione cardio-polmonare (RCP), era delle ore 22:53, ben lontano sia dal momento asfittico e dopo molti minuti di RCP, pertanto la condizione di ACIDOSI METABOLICA e dell'eccesso basi non era correlabile temporalmente a nessun momento asfittico;
cosa diversa sarebbe stato se l'EGA fosse stato effettuato al momento del rilievo dell'emergenza (condizione però non necessaria da un punto di vista clinico ma solo ex post da un punto di vista medico legale).
Questo è necessario per far comprendere come nessun consulente, né del Tribunale né di parte possa rilevare il momento asfittico nel tempo.
Importante è stata anche il rilievo del consulente dei Ricorrenti che ha concordato che con alta probabilità nessuna asfissia possa essere recuperata se perduri più di 10-15 minuti.
Pertanto, appare logico che si possa concordare che il quadro menomativo non fosse presente oltre le 21:50 (il piccolo verrà soccorso alle ore 22:05). PE
Questo è fondamentale per un giudizio controfattuale nel caso si volessero individuare delle criticità di gestione, a nostro avviso non presenti, dell' CP_13
Infatti seppur si volesse accettare che all'epoca dei fatti una proposta congressuale ed un articolo scientifico pubblicato sull' dal titolo fuorviante Controparte_12
(ammesso anche dai CCTTUU) di Italian Guidelines, cosa a mio avviso non corretta in quanto le Linee Guida propriamente dette non sono per definizione formulate empiricamente come nel nostro caso ma anzi sono legate ad ampia letteratura fatta di TRIALs clinici e metanalisi, possano essere presi a riferimento universale, nelle stesse raccomandazioni sarebbe riportato che una sorveglianza della diade Parte_12 dovesse avvenire a 10, 30, 60 minuti.
Ciò comporta che se ritagliato su quanto accaduto non avrebbe intercettato il momento asfittico in quanto la sorveglianza così intesa sarebbe dovuta avvenire, con un bambino nato alle ore 21:10, alle ore 21:10, alle 21:20 ed alle ore 21:40; l'asfissia presumibilemnte avvenne tra le ore 21:50 e 21:55.
Si può affermare che sfortunatamente, la letteratura attuale non indica alcun intervento efficace per prevenire la SUPC. Inoltre, non sono disponibili né dichiarazioni di posizione sull'argomento né chiare raccomandazioni da parte delle società scientifiche.
Inoltre, se si va a fondo nella ricerca di cause alternative sulla genesi della SUPC, la letteratura rileva che a riguardo vi sia un ruolo dell'immaturità del controllo respiratorio centrale, rendendo l'evento non prevenibile. RL E, KU P. Sudden unexpected postnatal collapse of newborn infants: a review of cases, definitions, risks, and preventive measures. Stroke Res. 2013 Apr;
4(2):236-47. e al, in CP_14 CP_15 uno studio pubblicato su Children nel 2022, hanno esaminato i casi di SUPC sottoposti a terapia intensiva che sono stati ricoverati nella unità di terapia intensiva neonatale (NICU) di Modena durante un periodo di 4 anni, dal 2014 al 2019.
29 Durante il periodo di studio, di 27.450 nati vivi, 6 bambini sono stati ricoverati in terapia intensiva neonatale per SUPC (incidenza stimata di SUPC, 21,8 per 100.000 nati vivi), di cui 4 hanno subito TH;
i restanti 2 neonati hanno avuto un normale- EEG poligrafico (p-EEG) con lieve (n = 1) o nessun HIE (n = 1), e non sono stati trattati. Tutti e quattro i bambini erano caucasici, nati a termine, avevano un punteggio Apgar di 10 al decimo minuto.
I SUPC si sono verificati a un'età media di 95 minuti e tutti i bambini erano stati posizionati in posizione prona per lo skin to skin.
Dopo il SUPC, hanno richiesto la rianimazione cardiopolmonare con intubazione orotracheale.
Tutti hanno avuto una grave acidosi metabolica. , , , CP_16 CP_17 CP_18
, , , , , CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
M, , Unexpected Postnatal Collapse and
[...] CP_26 Controparte_27 CP_28
: What's Going On? Children (Basel). 2022 Dec 8;9(12):1925.
[...]
Questo importante e moderno articolo ci fa comprendere bene 2 cose:
- La assoluta rarità della condizione;
- Che la posizione prona non sia una condizione bastante per evitare la SUPC.
Concludendo, seppur si riconosca il nesso causale tra asfissia e condizione attuale del piccolo non si può riconoscere la prevedibilità dell'evento con le linee guida CP_1 riportate dai CCTTUU, che si ribadisce NON sono Linee Guida propriamente dette ma solo proposte di buona pratica clinica, condizione ben differente dall'impatto scientifico delle Linee Guida propriamente dette e che cagionano cambiamenti di procedura in interi sistemi sanitari.”
Il Dott specialista in pediatria e neonatologia, Consulente Persona_4
Tecnico di Parte attrice, ha evidenziato che “…In realtà, nel corso di StS il neonato non dorme affatto, ma anzi mette in atto una serie di azioni attive ed autonome perduranti un tempo variabile tra i 60 e i 90' dopo il parto come evidenziato in Tabella 1 (Acta Paediatrica Scandinavica, 1987;76:566-572. Lancet 1994;344:989-90) come evidenziato in tabella 1 ( acta Paediatrica Scandinavica 2011;100:79-85)…
È importante sottolineare che, non solo i neonati mettono in atti comportamenti attivi, ma che questo avviene con regolarità nella sostanziale totalità dei casi come evidenziato in Tabella 2…
…L'attivo stepping esercitato dalle gambe del neonato sull'addome della mamma (breast crawl) è finalizzato, oltre che al raggiungimento del capezzolo, anche, e soprattutto, alla stimolazione dei recettori cutanei dell'ossitocina, contribuendo alla contrazione uterina, riducendo il rischio di emorragie postpartum e favorendo il corretto secondamento, condizione che rientra tra gli obiettivi primari della pratica dello StS…
…Il primo attacco al seno (cioè la posizione di allattamento) riveste, quindi e di per sé, relativa importanza ed è esperienza comune che non più del 50% dei neonati in Skin
30 to Skin giungono ad un attacco valido. Il riconosciuto miglioramento, che lo StS determina sui tassi di allattamento esclusivo, dipende soprattutto da una migliore capacità di suzione, migliore organizzazione dei rooting reflex e comportamenti di ricerca;
tanto che tali benefici si riscontrano anche nei casi in cui sia il padre il Per_ provider dello Skin to Skin ( , 2007;34(2), 105–114; JOGNN, 46, 857–869; 2017)….
….Venendo al caso L'assenza di tali comportamenti attivi (la madre riferisce di aver più volte richiamato l'attenzione sul fatto che il neonato non si muoveva) doveva pertanto rappresentare un segnale di allerta rilevante….
….In cartella ostetrica viene registrato : - (h 22:00):” Controllo dei parametri vitali. Neonato attaccato al seno. Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sx con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi riferisce corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli.”
Le evidenze scientifiche individuano la posizione prona del neonato sul torace della mamma come quella raccomandata (vedi sopra Figura 1) e comunque sottolineano la stringente necessità che la posizione sia tale da permettere alla madre di avere visuale diretta sul viso del neonato, che bocca e naso del neonato siano visibili e non ostruiti dal seno materno o da secrezioni, che la testa del neonato sia preferenzialmente girata da un lato (Newborn Infant Nurs Rev. 2014;14(1):28–33, PEDIATRICS 2016;138(3):e20161889, IJP 2014;40(Suppl 2):A5; J Hum Lactaction 2015 Feb;
31(1):47-52, IJP, 2017,43:111).
Un posizionamento come quello di “attaccato” in decubito laterale contro il PE seno materno non rispetta tali necessità e anzi risulta potenzialmente asfissiante, perché gli spazi risultano più limitati e non liberi in ogni direzione, limita il disimpegno della testa e i movimenti di rooting, costringe la madre ad una postura non naturale e stancante specie dopo un parto e che può diventare essa stessa un potenziale fattore di asfissia.
L'errato, o non corretto, posizionamento (“potentially asphyxiating position”), in particolare nel corso della prima ora e del primo attacco al seno, rappresenta una riconosciuta condizione di rischio per SUPC (Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2012;97:F395-7, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012;97:F30–4, Transl. CP_29
(2013) 4:236–247).
[...]
Nel caso del piccolo esclusi decorsi causali alternativi, il posizionamento PE della madre e del neonato, palesemente scorretti, e la conseguente asfissia rimangono, nel caso di specie, il meccanismo di causa altamente più probabile.
…Riguardo al momento in cui si è verificato l'evento acuto Gli accadimenti in corso di RCP (registrati dalle 22:05) permettono anche un ragionamento in termini di Timing dell'evento.
Il più ovvio è relativo alla durata dell'asistolia.(L'asistolia è l'assenza della sistole cardiaca;
essa comporta il blocco della circolazione sanguigna, e porta alla morte in brevissimo tempo se il paziente non viene rianimato).
31 Per quanto sia dato di esperienza la possibilità di ripristino del battito anche a 20' dopo l'evento arresto, una durata di asistolia superiore ai 10' è usualmente associata a morte o ad esiti severi (Am J Obstet Gynecol 2007:196:463.e1-463.e5.)
Alcune pubblicazioni hanno tuttavia evidenziato outcome favorevoli nel 20-30% dei casi con ripresa della FC (Frequenza Cardiaca) anche dopo 20' di APGAR 0 (cioè in arresto cardiorespiratorio) (Arch Dis Child FetalNeonatal, 2015;100:F492; Arch Dis Child FetalNeonatal, 2015;100: F95).
Nessun caso sopravviveva ad asistolie superiori ai 20' (Arch Dis Child FetalNeonatal, 2015;100:F492).
Ne deriva che, con elevata probabilità, l'evento SUPC (inteso nella sua fase terminale di arresto cardiorespiratorio) si sia verificato a non più di 20' precedenti il ritrovamento, cioè tra le 21:40 e le 21:50 (ritrovamento h. 22.00) del 7/6, esattamente nell'intervallo temporale nel quale avrebbe dovuto avere luogo il controllo da pare dei sanitari, secondo le cadenze riportate in letteratura. (cfr par #5)
Opportunamente sul punto i CC.TT.UU. hanno chiarito in udienza che : “ … non è corretto indicare che le manovre rianimatorie siano durate oltre 40 minuti, perché alle 22.12 è registrata una frequenza cardiaca, che dimostra come il battito fosse ripreso..“.
Tanto a confutazione della tesi esposta in udienza dai CC.TT.PP. convenuti che, indicando i tempi delle attività rianimatorie in oltre 40 minuti, hanno cercato (invano) di avvalorare la tesi secondo la quale, stante la durata della RCP, i controlli della diade fossero stati temporalmente corretti…. Parte_12
Tempi del controllo, in rapporto alle risultanze delle cartelle cliniche ostetrica e neonatologica, e collocazione temporale del controllo idoneo ad evitare l'evento acuto
In cartella neonatologica non compare alcun riferimento all'avvio dello StS.
Si registra in cartella clinica neonatologica: - Valutazione in sala parto (h 21.10):” Ha pianto dopo qualche secondo. Roseo e reattivo, eupnoico, tono muscolare presente”(firmato.NdP) - Esame obiettivo (h 21.10) nella norma (firmato con sigla.NdP) - Ipotesi diagnostica (h 21.10):”Nato da parto eutocico” (firmato con sigla.NdP) - Programmadiagnostico-terapeutico(h 21.10):”Normale” (firmato con sigla.NdP)
In scheda infermieristica risulta registrato l'avvio dello STS alle 21:20 ” Affidato ai genitori. Esegue bonding.” (senza peraltro che ne venissero esplicitate le modalità) ed un successivo controllo delle 21:30 che definisce il piccolo ”tranquillo e roseo” con nota di affidamento al personale ostetrico. Anche in questo caso senza ulteriori precisazioni.
Riportiamo per completezza che l'orario ”21:20” relativo alla nota di avvio dello StS risulta palesemente modificato.
Sembra di capire che la prima scrittura fosse 21:30 .
Non risulta cioè dai documenti disponibili alcuna valutazione clinica delle condizioni del piccolo nei tempi compresi tra le 21:30 e le 22:00. (periodo in cui, come PE detto al superiore punto #3, si è verificato con elevata probabilità l'evento asfittico).
32 Le raccomandazioni in essere (cfr. infra #5) prevedevano invece un secondo controllo (dopo quello a 10 minuti) che sarebbe dovuto cadere a 30minuti dall'avvio della nascita, cioè intorno alle 21:40 o più propriamente a 30minuti dall'avvio dello StS (poiché è questa la procedura da sorvegliare) e cioè intorno alle 21:50.
Tale controllo in un orario compreso tra le 21:40 e le 21:50 inequivocabilmente manca.
Peraltro lascia assai perplessi, dalla nota delle 21:20 in scheda infermieristica, il fatto che lo StS venisse ”affidato” ai genitori, quando è pacifico che la responsabilità della procedura è interamente a carico dei sanitari.
Parimenti, lascia perplessi che la valutazione delle 21:30 non rilevasse il posizionamento anomalo, tanto da sollevare un legittimo dubbio, se non sulla veridicità di quanto riportato, almeno sull'efficacia della verifica, che risulta evidentemente inadeguata.
In altri termini, può essere ritenuto non censurabile un controllo che non intercetta un posizionamento potenzialmente asfissiante del piccolo?
Nemmeno appare coerente che un neonato alle 21:30 (cioè dopo 20 'minuti dalla nascita appaia ”tranquillo”, poiché era lecito anzi attendersi, come meglio argomentato al punto 2 , un comportamento attivo).
La fase di “quiete” di un neonato sano in Skin to Skin dura, infatti, non oltre i 5-10 minuti dopo la nascita, sostituita poi da una serie di comportamenti attivi ben identificati e riconosciuti come riportato in tabella 1 e 2. (Medical Hypotheses 2020;134:109432; Acta 2011;1992(100):79– 85.) Controparte_30
Nel caso specifico, il neonato è riferito “tranquillo” alla valutazione registrata in scheda infermieristica alle 21:30 cioè dopo 20' dalla nascita (peraltro, come già evidenziato, tale registrazione è di mera natura infermieristica, quindi inadeguata poiché, ad esempio, non è precisato che il bambino era in posizione non corretta e potenzialmente asfissiante).
L'assenza di tali comportamenti attivi (la madre riferisce di aver più volte richiamato l'attenzione sul fatto che il neonato non si muoveva) rappresenta un segnale di allerta rilevante (Red Flag) poiché, come già riportato, i neonati mettono in atto una precisa sequenza comportamentale e questo avviene con regolarità nella sostanziale totalità dei casi come evidenziato in tabella 2 (Acta Paediatrica 2011;100:79–85).
….Nell'Aprile 2014 erano state rese pubbliche sul sito SIN (società italiana neonatologia) le “Best practices ostetrico-neonatologiche per migliorare la sicurezza postnatale del neonato a termine, sano. Protocollo di prevenzione della SUPC” (a cura dell' – produzione di parte attrice n.105 agli atti di causa). Controparte_31
Ivi, vengono raccomandati i comportamenti atti a ridurre, se non prevenire, la SUPC….
“ .. Conclusioni. Strumenti per ridurre la SUPC sono da un lato l'informazione ai genitori e dall'altro una sorveglianza del neonato in in particolare nelle Parte_7 prime 2 h dopo il parto. Per il monitoraggio del neonato è stata redatta all'interno del Dipartimento Materno Neonatale dell' una griglia di Controparte_31
33 osservazione del neonato. Le informazione alla famiglia sulla sicurezza del bambino invece vanno date già durante la gravidanza (anche ricorrendo a materiale cartaceo) e nuovamente dopo la nascita. Queste informazioni sono finalizzate a sensibilizzare i genitori sulla necessità di un'osservazione del bambino per ridurre il rischio non solo di SUPC nella prima settimana di vita, ma anche per ridurre il rischio di SIDS per il resto del primo anno di vita e in particolare nei primi 6 mesi (Appendice 1 e figure 2- 7). Nell'ambito di queste informazioni si inviteranno i genitori a praticare il rooming-in ed allo stesso tempo a non praticare il bedding-in.(*) Andranno date comunque informazioni su come ridurre il rischio del bedding-in, qualora i genitori decidessero di praticarlo. Si deve comunque tenere presente allo stato attuale delle conoscenze, che nonostante l'accurato controllo della coppia madre-bambino e una completa informazione ai genitori (“no bedding-in”) risulta impossibile prevenire completamente ogni caso di SUPC. Gli interventi suggeriti nel presente protocollo agiscono sui fattori di rischio. L'efficacia di un protocollo finalizzato alla prevenzione della SUPC (in termini di mortalità e gravità) non è ancora documentato, ma si ispira comunque alle best practices…
…Sempre nel citato documento dell'aprile 2014 era indicata e redatta apposita check list per la supervisione del neonato nelle prime 2 h di vita. Il protocollo raccomanda il controllo di colorito, respiro e posizionamento del neonato a 10-30- 60-90-120 minuti dall'avvio dello StS. Controllo e verifiche non disgiunti da una preventiva informazione alla madre (in particolare se primipara) su come prevenire posizioni del neonato potenzialmente asfissianti. Viene parimenti raccomandato di evitare di lasciare madre e neonato da soli nel corso della prima ora postpartum in particolare nel corso di StS (IJP 2014;40(Suppl 2):A5; J Hum Lactaction2015 Feb;
31(1):47- 52). Analoghi protocolli di controllo – qualificati sempre come best practices – erano individuati in una pubblicazione dell'Italian Journal of Pediatrics e del Journal of Human Lactation e del Newborn&Infat Nursing Review già nel 2014….
Nel 2017 si ritrova una pubblicazione Threating Events (ALTE) di cui la SUPC la SUPC viene, nello stesso articolo, 2017,43:111). In tale articolo, che può a quel tempo sfortunatamente, la letteratura attuale SUPC …”, si specifica anche che pubblicazione italiana sulle linee guida nei casi di Apparent SUPC può essere considerata una fattispecie. Prova ne è che la SUPC nello stesso articolo viene, specificatamente trattata in un capitolo dedicato …”.
Ebbene i CTU , sentiti a chiarimenti all'udienza del 10.12.2024, unitamente ai CTP, hanno ribadito che “la Sigra il 4 giugno 2018 all'atto del ricovero Pt_13 non presentava sintomi di una gestosi, ma, solo elementi di allerta, da monitorare e meritevoli di ricovero : non vi è nessuna incidenza tra la situazione all'atto del ricovero e l'evento ; alle ore 21:30 il bambino è stato affidato ai genitori e all'ostetrica e, in quel momento, l'intento era quello di consentire un contatto diretto tra mamma e bambino, senza, necessariamente, che questo prevedesse anche l'allattamento.
Le linee guida prevedono che questo momento, in cui si realizza il contatto tra mamma e bambino ( mamma in posizione supina e con il bambino in posizione prona), venga monitorato dall'ostetrica poiché , a prescindere dall'allattamento, possono realizzarsi delle posizioni asfissianti.
34 Occorre precisare, comunque, che, in questa posizione, l'allattamento è favorito.
Inoltre il bambino al momento della nascita era sano, come risulta dagli esami clinici, e considerato quanto rilevato alle ore 22:00, e considerati i gravi sintomi di asfissia , nonché l'acidosi riscontrata, l'evento acuto può essersi realizzato diversi minuti prima delle ore 22:00.
Pertanto causa dell'evento è stata l'asfissia, realizzatasi tra le ore 21:30 e le 22:00, durante questo contatto tra mamma e bambino.
Deve precisarsi che l'allattamento in decubito laterale è consentito e, come la precedente forma di contatto, deve essere monitorata.
Nel bonding il monitoraggio è, comunque, previsto dalle linee guida da parte dell'ostetrica.
Le linee guida su tale controllo risalgono al 2017 come pubblicazione .
I CTU e i CTP concordano nel ritenere che non sia prevista la presenza fisica costante del personale sanitario, ma che sia necessario il controllo, secondo la tempistica indicata.
Il Dott precisa che il livello di acidosi metabolica, alle 22:48, non è Persona_11 indice del tempo di verificazione dell'inizio dell'asfissia.
Evidenzia che non è possibile, quindi, stabilire il momento presumibile dell'inizio dell'asfissia, sulla base dell'emo gas analisi;
tuttavia, vista la manovra rianimatoria, correttamente eseguita, e perdurata oltre 40 minuti, e la sopravvivenza all'evento acuto, l'asfissia non può essere ricollegata ai primi minuti in cui il bambino è stato affidato alla madre, ne deriva che i controlli sono stati temporalmente corretti.
Il Dott ribadisce che non è possibile datare il minuto di insorgenza PE2 dell'asfissia sulla base della acidosi metabolica.
I CTU precisano che non è corretto indicare che le manovre rianimatorie siano durate oltre 40 minuti, perché alle 22:12 è registrata una frequenza cardiaca, che dimostra come il battito fosse ripreso.
I CTU ribadiscono che non tutta la pratica medica è oggetto di Linee guida, tuttavia tale monitoraggio era, comunque, conosciuto come buona pratica medica, ed esigibile nel caso concreto.
Inoltre anche i CTU non hanno indicato il minuto, preciso, di insorgenza dell'asfissia, perché non è possibile stabilirlo, tuttavia, il monitoraggio era necessario per impedire l'evento e intercettare l'evento acuto, impedendo o correggendo la posizione asfissiante.
Il Dott precisa che la tecnica del bonding dura tra i 70 e i 90 minuti e Per_3 termina con il sonno del bambino, alla fine di una serie di comportamenti attivi, in cui l'attaccamento al seno ( che non è allattamento), compare nell'ultima fase, e non è detto che compaia, anzi, nel 50% non si verifica.
35 La posizione del bonding è quella prona, e qualsiasi altra posizione non è prevista, e questo denota che la posizione in decubito laterale sinistro non è conforme, e pertanto ciò denota che la mamma non è stata informata e non è stata monitorata.
Sull'acidosi concorda con il CTP nella parte in cui l'asfissia non può essere insorta oltre i 15 minuti antecedenti alle ore 22:00, altrimenti non sarebbero riusciti a rianimarlo, quindi l'asfissia potrebbe essersi verificata alle 21:45 circa.
Le linee guida prevedevano il monitoraggio, e comunque, ben prima del 2017, era una buona pratica cogente sulla base di pubblicazioni.
Il Dott evidenzia che anche l'applicazione delle indicazioni delle linee guida PE2 del 2017 non avrebbe impedito l'evento.
Il Dott , in termini controfattuali, indica che invece la posizione di decubito Per_3 laterale, non intercettata, è stata causa dell'evento, come più probabile.
I CTU ribadiscono l'efficacia causale e ribadiscono che la condivisione del letto tra genitori e bambino non è raccomandata in epoca neonatale e deve essere corretta, per lo meno nelle prime due ore dal contatto , l'efficacia causale sussiste evidenziando che si è verificata una chiusura delle vie aeree, e pertanto correggere e evitare la posizione asfissiante ha incidenza causale.”
L'analisi comparata dei predetti elementi consente, quindi, di ritenere provato che, al momento della nascita ,alle 21:10, è stato eseguito un Contatto pelle a pelle tra madre e bambino, Bonding, e Attacco al seno entro 30 minuti;
alle 21:30 il bambino viene affidato ai genitori e la madre il bambino sono rimasti sul lettino della sala parto;
sino a che, alle ore 22:00, la Sigra che era sul Pt_1 lettino della sala parto, è stata trovata in decubito laterale sinistro, con il neonato che succhiava al seno e si era staccato.
Occorre considerare che, alle ore 22.00, la sig.ra allertata da tale Pt_1 situazione, ha, necessariamente, dovuto, previamente, chiamare l'assistenza.
Ciò che viene visto alle ore 22:00 si colloca in un momento, che è stato preceduto da questa chiamata, e, in quel momento, la sigra ha riferito Pt_1 che il bambino si era staccato e non succhiava più( La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato.)
Quindi, considerando che, alle 22:00, il neonato non rispondeva più agli stimoli, e che, per quanto sia stato tempestivo l'intervento del personale sanitario, necessariamente, vi è stato un, sia pur breve, intervallo di tempo, rispetto alla chiamata, e considerato quanto sopra rilevato alle 22:00, dove il neonato, già, non rispondeva più agli stimoli, ed era in arresto cardio circolatorio, considerati altresì i valori di acidosi, l'evento acuto, che ha causato l'asfissia, non può collocarsi a ridosso delle ore 22:00, ma come indicato dai CTU l'evento acuto può essersi realizzato diversi minuti prima delle ore 22:00.
Non può individuarsi il minuto preciso in cui si è verificato l'evento acuto, ma deve osservarsi che anche il Dott CTP di Parte attrice ha indicato Per_3
“Sull'acidosi concorda con il CTP nella parte in cui l'asfissia non può essere insorta
36 oltre i 15 minuti antecedenti alle ore 22:00, altrimenti non sarebbero riusciti a rianimarlo, quindi l'asfissia potrebbe essersi verificata alle 21:45 circa. “
Quindi è provato che, visualizzando tale situazione, la madre è stata dalle ore 21:30 alle ore 22:00 sul lettino della sala parto, ed è provato che, inizialmente, è stata, correttamente, eseguita la pratica del bonding, del contatto pelle a pelle ( della cui efficacia positiva nel contatto tra madre e figlio, nessuno dubita, né i CTU, né i CTP).
Il Consulente di Parte attrice il Dott ha precisato, sul punto, che la Per_3 tecnica del bonding dura, tra i 70 e i 90 minuti, e termina con il sonno del bambino, alla fine di una serie di comportamenti attivi, in cui l'attaccamento al seno ( che non è allattamento), compare nell'ultima fase, e non è detto che compaia, anzi, nel 50% non si verifica.
Tuttavia, ciò che rileva non è il contatto pelle a pelle tra madre e bambino, ma il fatto che, per trenta minuti, dopo un parto di primipara, in orario notturno e con presumibile stanchezza materna, madre e neonato non sono stati monitorati , così che, all'esito dei predetti chiarimenti, è provato che non furono impedite, o comunque corrette, condotte, potenzialmente, pericolose: ovverosia non fu controllato e corretto il posizionamento del contatto, pelle a pelle, tra madre e bambino, di tal chè, il posizionamento della madre, in decubito laterale sinistro, con già, attaccato al seno, ha, di fatto, PE trasformato la tecnica del bonding , in co- bedding, con condivisione del letto (bed-sharing) e posizioni del neonato potenzialmente soffocanti (ad es. ostruzione di bocca/naso) e, ciò, unitamente alla primiparità, all'orario notturno e alla presumibile stanchezza materna, ha causato ad in PE assenza di un chiaro percorso di informazione della madre, un collasso postnatale inaspettato ed improvviso noto con l'acronimo di SUPC (sudden unexpected postnatal collapse) , quindi un improvviso e inaspettato collasso cardiocircolatorio e respiratorio.
Inoltre, deve osservarsi che, come rilevato anche dal Dott la posizione Per_3 del bonding è quella prona, e qualsiasi altra posizione non è prevista, e questo denota che la posizione in decubito laterale sinistro non è conforme, e pertanto ciò denota che la mamma non è stata informata e non è stata monitorata.
Tuttavia sulla base di questi elementi, considerato che, ciò che rileva, è il monitoraggio del bonding, in questo preciso e ristretto arco temporale, unitamente alla condivisa opportunità del contatto pelle a pelle tra madre e bambino, unitamente alla non corretta posizione che è stata rinvenuta alle ore 22:00, in decubito laterale sinistro, non può ritenersi una esclusiva responsabilità di Parte convenuta, giacché, proprio l'analisi dettagliata, e la ricostruzione specifica di ogni passaggio nella ricostruzione del fatto, consente di ritenere provata una responsabilità di Parte convenuta nella misura del 50%.
Passando alla analisi delle voci di danno e della loro quantificazione deve ritenersi provato che il complesso menomativo di sia permanente, PE come risulta dalla CTU: “Al momento dell'attuale accertamento collegiale le lesioni
37 neurologiche risultano aver raggiunto la loro pressoché completa espressione menomativa;
al pari, sulla scorta delle conoscenze scientifiche attuali e della sostanziale stabilità delle condizioni cliniche descritte in occasione dei controlli clinico-strumentali condotti, il complesso menomativo più sopra delineato è da ritenersi permanente ed inemendabile. Alla luce degli elementi di giudizio disponibili, nel caso di specie si configurano postumi permanenti quantificabili in misura prossima al 100% (cento per cento), con riferimento a danno biologico e a parametri valutativi consolidati.
Tale insieme menomante condiziona altresì, attualmente e per il futuro, l'impossibilità a qualsivoglia impiego lavorativo, risultando improspettabile anche il ricorso alle forme di collocamento protetto.
Sull'invalidità temporanea In merito all'invalidità temporanea biologicamente intesa, in riferimento ai documentati ricoveri ospedalieri (08.06-07.08.2018; 21.08- 06.09.2018; 20.09-06.10.2018; 17-18.12.2018; 28.01-06.02.2019; 15-21.04.2019; 30.10-06.11.2019; 25.11.2019; 19-30.10.2020; 11- 17.07.2021), sono da riconoscere centonove giorni di inabilità assoluta.
Ebbene, all'esito della CTU, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione.
Deve sul punto osservarsi che In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022
Indica così la Corte di Cassazione nella motivazione della citata ordinanza: “la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta
“illecito “. La liquidazione del danno è un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o Pretoria ) vigenti al momento in cui viene compiuto. “
Si osserva, sin da ora che, come verrà di seguito indicato, la somma, così, determinata dovrà essere soggetta ad operazione di devalutazione al momento del fatto, e successiva rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo “ (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Sulla richiesta personalizzazione del danno: Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le
38 componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento). Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018
Tenuto conto del danno biologico riconosciuto, di centonove giorni di inabilità assoluta, e della gravità del quadro menomativo, si riconosce in termini economici al minore parte attrice, un danno non patrimoniale di euro PE
1.688.825,00, che considerata la responsabilità di Parte convenuta nella misura del 50%, si liquida in euro 844.412,00.
Quanto al danno patrimoniale di con riferimento alla perdita di PE capacità di guadagno, deve osservarsi che, Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. Sez. 3, Sentenza n. 25634 del 14/11/2013.
Ancora sul punto, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare Sez. 3, Sentenza n. 20003 del 23/09/2014
Nel caso in esame si stima equo un importo, considerate anche le osservazioni di Parte convenuta, sul punto, sopra indicate, di euro 500.000,00 che considerata la responsabilità di parte convenuta nella misura del 50% si liquida in euro 250.000,00.
39 Con riguardo al tema delle spese, osservano i CTU che “per tutto il corso della sua vita, ha necessitato e continuerà a necessitare di cure polifarmacologiche PE quotidiane e di un programma riabilitativo finalizzato, in primo luogo, alla conservazione delle sue residue capacità e alla prevenzione di complicanze ed evoluzioni peggiorative di natura, prevalentemente, ortopedica e infettiva. È indubbio che il quadro menomativo residuato sia, inoltre, tale da poter rendere necessari interventi di rimozione delle barriere architettoniche eventualmente presenti al domicilio, così come l'acquisito di un autoveicolo idoneo al trasporto di carrozzina. Sarà, inoltre, necessario provvedere all'adeguamento dei presidi (carrozzina, tutori) in relazione alla crescita staturo-ponderale futura. Da ultimo, necessita e PE necessiterà permanentemente di una assistenza giornaliera sia di tipo infermieristico sia di tipo generico qualificabile, a fronte della totale dipendenza da terzi, come intensiva nella fascia diurna e tale da dover, comunque, garantire una sorveglianza anche nelle ore notturne.
In tale contesto, tuttavia, è prodotto agli atti in via esclusiva singolo esborso per visita neurologica del 30.09.2019, pari a euro 202; non sono, inoltre, prodotti preventivi di spesa.
Si rileva, infine, come, nonostante l'esplicita richiesta, i consulenti delle parti non abbiano fatto pervenire considerazioni aventi ad oggetto l'aspettativa di vita e le esigenze di assistenza/ cura di PE
In carenza di prescrizioni di prestazioni esorbitanti i programmi garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale, di esborsi documentati e di preventivi di spesa, non si dispone di elementi sufficienti ad esprimere circostanziato giudizio circa il complesso quesito relativo alle spese future.”
Nel corso della CTU sulle esigenze di è emerso quanto segue : In PE occasione della seduta peritale, la signora ha confermato quanto emerso per Pt_1 via documentale ed ha fornito le seguenti ulteriori notizie di rilievo circa le condizioni di salute di Le crisi comiziali ricorrono con frequenza variabile da PE quotidiana a 5 episodi mensili, più frequentemente sotto forma di mioclonie e, più raramente, in forma generalizzata, specie in associazione a rialzi termici;
PE manifesta, inoltre, crisi di apnea notturna. Nutrito in va esclusiva a mezzo PEG, in relazione a importante scialorrea è sottoposto ad aspirazione non meno di 2/3 volte/ora durante le ore diurne e ogni 2 ore in quelle notturne;
durante il sonno, viene applicato saturimetro allarmato. Impiega carrozzina statica nonché tutori agli arti inferiori e tuta tipo ortesi elasto-compressiva; è in grado di tollerare la postura seduta per circa 60-90 minuti. Sotto il profilo diagnostico, viene mediamente PE sottoposto a controlli neurologico, fisiatrico e nutrizionale con cadenza semestrale, a visita neuropsichiatrica con frequenza annuale. Assume trattamento farmacologico quotidiano comprensivo di: Fenobarbital;
Keppra; Lamictal;
Movicol; Ossibutiinina transdermica;
integratori; Diazepam in caso di crisi generalizzate. Si sottopone, inoltre, a riabilitazione: fisioterapica trisettimanale garantita dal SSN e monosettimanale in solvenza;
logopedica settimanale garantita dal SSN e mensile in solvenza;
psicomotricista bisettimanale garantita dal SSN. Usufruisce di assistenza
40 infermieristica garantita dal SSN per 15 ore settimanali oltre 5 ore settimanali in solvenza.
Tuttavia, osservano ancora sul punto i CTU “La natura delle prestazioni indicate (broncoaspirazione, posizionamento di cannula orofaringea, somministrazione di farmaci) non giustifica una assistenza infermieristica di ventiquattro ore su ventiquattro quale quella richiesta da parte ricorrente nelle note pervenute;
nel contesto di un giudizio complesso, è da ritenere che le venticinque ore settimanali, pari a più di tre ore/die, di assistenza infermieristica garantite dal SSN siano, allo stato, congrue. Resta inteso che, come esplicitato, per le restanti ore necessiti di una PE assistenza generica qualificabile, a fronte della totale dipendenza da terzi, come intensiva nella fascia diurna e atta a garantire una sorveglianza anche nelle ore notturne. Quanto alle restanti voci, si ribadisce, in primo luogo, come agli atti non siano allegate prescrizioni di trattamenti esorbitanti quanto garantito dal SSN. Inoltre, nel contesto di scelte di cura del tutto legittime, l'intensificazione del percorso riabilitativo rispetto al prescritto non trova conforto nelle allegazioni di parte: in carenza di fatture, non si dispone, infatti, di un ancoraggio documentale, ancorché indiretto, per la stima delle spese future. In sintesi, allo stato degli elementi di giudizio disponibili, le prestazioni indicate come esorbitanti il garantito dal SSN non risultano supportate da prescrizioni mediche e/o dagli esborsi documentati agli atti.”
Infine si osserva che, come già sopra indicato, all'esito dell'udienza del 15.3.2023, con ordinanza in pari data il Giudice osservava “Non deve essere ammessa la produzione dei documenti indicati da parte attrice al fine della dimostrazione di spese future, in quanto non sussistono i presupposti per la rimessione in termini rispetto alle preclusioni istruttorie: invero, trattandosi di spese future, parte attrice avrebbe potuto - e quindi dovuto - già con l'atto introduttivo del giudizio individuare le voci di spesa correlate alla crescita del bimbo e produrre tempestivamente i documenti necessari a dimostrare tali voci.
In conclusione in favore di e quindi, al Sig. e alla PE Controparte_1
Sig.ra itori esercenti l oriale Parte_1 sul figlio minore deve essere liquidato il danno nella misura Persona_1 complessiva di euro 1.094.412,00.
Questa somma deve essere devalutata al momento del fatto (7 giugno 2018), in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici che risulta quindi pari a € 921.998,32.
Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione all'attualità, unitamente alla maturazione di interessi, calcolati anno per anno, in quanto oggetto di risarcimento, e dunque, costituente debito di valore, per un totale di
€ 1.208.818,08, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Da tale importo deve essere detratto quanto percepito a titolo di benefici economici e contributi percepiti, per totale di euro 1.091.218,08, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
41 Circa i danni dedotti dai genitori di il Sig. e la PE Controparte_1
Sig.ra in proprio, sussiste il danno parentale, nelle sue Parte_1 componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalle gravi menomazioni di PE
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con valutazione anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto .
Fatta applicazione delle citate Tabelle e dei predetti principi, si stima un danno non patrimoniale, già indicato nella misura della quota di responsabilità di parte convenuta, per i genitori di in proprio, per il Sig. PE CP_1 di euro 100.000,00 e per la Sig.ra di euro
[...] Parte_1
100.000,00, già, attualizzato alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Sulla base degli elementi sopra analizzati e indicati in atti, non è provato il danno patrimoniale dedotto dai genitori di in proprio. PE
Quanto al fratellino nato, successivamente, nel 2020, e, quindi al Sig. Per_2
e alla Sig.ra anche, quali genitori Controparte_1 Parte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2 nato a [...] il [...], si stima un danno non pa componente della sofferenza morale soggettiva, derivante dalle gravi menomazioni di già indicato nella misura della quota di PE responsabilità di parte convenuta, di euro 25.000,00 già, attualizzato alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Quanto ai nonni, in proprio, Sig. , Sig.ra nonni Parte_2 Parte_3 paterni di nonché in p PE Parte_4 Pt_5
nonni materni di si stima un danno non patrimoniale, già
[...] PE indicato nella misura della quota di responsabilità di parte convenuta, per il Sig. di euro 35.000,00 , per la Sig.ra di euro Parte_2 Parte_3
35.000,00, per il Sig di euro 35.000,00 e per la Sig.ra Parte_4 Pt_5 di euro 35.00 izzato alla pubblicazione della se
[...] oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Non risultano provate ulteriori voci di danno patrimoniale.
In conclusione deve essere, parzialmente, accolta la domanda di Parte attrice, e, accertata la responsabilità di Parte convenuta l' Controparte_2
in quanto Ente gestore del Presidio Ospedaliero aziendale
[...]
Ospedale Civile di Vigevano, nella con-causazione dei danni arrecati al minore nella misura del 50%, la predetta Persona_1 Controparte_2
deve essere condannata al risarcimento del danno in
[...] favore degli odierni attori e segnatamente: in favore del minore PE
e per lui ai genitori qui agenti in quanto esercenti la relativa
[...] abilità, Sig. e alla Sig.ra nella Controparte_1 Parte_1
42 misura di euro € 1.091.218,08, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
in favore dei genitori di in proprio, per il Sig. PE nella misura di euro 100.000,00 e per la Sig.ra Controparte_1
nella misura di euro 100.000,00, già, attualizzato alla Parte_1 entenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
per il fratello quindi al Sig. e alla Sig.ra Per_2 Controparte_1
anche, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 sul figlio minore nato a [...] il [...], nella misura Persona_2 di euro 25.000,00 già, attualizzato alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
per i nonni, in proprio, Sig.
, Sig.ra nonni paterni di nonché in Parte_2 Parte_3 PE proprio Sig , e Sig.ra nonni materni di Parte_4 Parte_5 PE nella misura di euro 35.000,00 per il Sig. di, per la Sig.ra Parte_2 Pt_3 di euro 35.000,00, per il Sig di euro 35.000,00 e per la
[...] Parte_4
Sig.ra di euro 35.000,00, già, attualizzato alla pubblicazione della Parte_5 sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione di plurimi elementi: la soccombenza reciproca, la complessità della ricostruzione del fatto, la con- causazione nella produzione dell'evento, con corresponsabilità della Parte convenuta nella misura del 50%.
Per tali motivi le spese di CTU devono essere posta e carico solidale delle Parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. in parziale accoglimento delle domande di Parte attrice, e, accertata la responsabilità di Parte convenuta l' Controparte_2
in quanto Ente gestore del Presidio Ospedaliero
[...] aziendale Ospedale Civile di Vigevano, nella con-causazione dei danni arrecati al minore nella misura del 50%, Persona_1
2. condanna la predetta al Controparte_2 risarcimento del dan te: in favore del minore e per lui ai genitori qui agenti Persona_1 in quanto esercenti la relativa responsabilità, Sig. Controparte_1
e alla Sig.ra nella misura di euro € 1.091.218,08, Parte_1 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
in favore dei genitori di in proprio, per il Sig. PE CP_1 nella misura di euro 100.000,00 e per la Sig.ra
[...] Pt_1
, nella misura di euro 100.000,00, oltre interessi dalla
[...] pubblicazione della sentenza;
per il fratello quindi al Sig. Per_2
e alla Sig.ra anche, quali Controparte_1 Parte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...], nella misura di euro Persona_2
25.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
per i
43 nonni, in proprio, per il Sig. nella misura di euro Parte_2
35.000,00, per la Sig.ra di euro 35.000,00, per il Sig Parte_3
di euro 35.000,00 e per la Sig.ra di euro Parte_4 Parte_5
35.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
2. compensa interamente le spese di lite.
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale delle Parti nella misura del 50%.
Così deciso il 7 agosto 2025
Sentenza depositata il 7 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
44
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2059/2021 di R.G., promossa da:
Sig. (C.F. ) e Sig.ra Controparte_1 C.F._1 Pt_1
, (C.F. in proprio e quali genitori esercenti la
[...] C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]
Vigevano (PV) il 07.06.2018 (C.F. , C.F._3 nonché Sig. e Sig.ra anche quali Controparte_1 Parte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_2
nato a [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._4 nonché in proprio Sig. (C.F. ) e Parte_2 C.F._5
Sig.ra (C.F. ) (n.q. di nonni Parte_3 C.F._6 paterni del citato minore PE nonché in proprio Sig (C.F. ) Parte_4 C.F._7
e Sig.ra (C.F. ) (n.q. di nonni Parte_5 C.F._8 materni del citato minore PE tutti elettivamente e telematicamente domiciliati in Genova, Via Carducci 5/9 presso e nello studio dell'Avv. Carmela De Lucia del Foro di Genova (C.F.
– casella di posta elettronica certificata C.F._9
- fax 010 5704874 ove si dichiara di voler Email_1 ricevere le comunicazioni di rito) che li rappresenta e difende in forza di procura in atti,
- Attori - contro
, con sede Controparte_2
Direttore CP_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA , P.IVA_1 rappresentata, difesa e domiciliata, per procura speciale in atti dall'avv. Paolo Salvini del Foro di Torino ( ), il quale dichiara di voler C.F._10 ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ex art. 136 cpc all'indirizzo di
1 P.E.C. comunicato all'Ordine degli Avvocati ai sensi Email_2 della L. 2/2009, od al numero di fax 011.7711224
- Convenuta –
CONCLUSIONI
Per gli Attori:
« Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – ufficio del Giudice monocratico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa eventualmente l'ammissione, ove ritenuto, delle ulteriori istanze istruttorie dedotte da parte attrice in Seconda memoria istruttoria dt. 21.12.2021 ed, in particolare, dei capitoli di prova per testi ivi dedotti con testi indicati, nonché dell'interrogatorio libero delle parti dedotto da parte attrice in Terza memoria istruttoria dt. 10.01.2022 nel merito 1) accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 1218, 1223, 1228 e ss. c.c. e/o quant'altri meglio visti per il caso de quo, dell' Controparte_2
(CF con sede in viale Repubblica n. 34 –
[...] P.IVA_1 CP_2 in quanto Ente gestore-proprietario del Presidio Ospedaliero aziendale Ospedale Civile di Vigevano (PV) sito in Vigevano (PV) corso Milano n.19 - in persona del Direttore Generale - legale rappresentante pro tempore, nella causazione o concausazione dei danni tutti arrecati al minore e, per i motivi Persona_1 specificamente esposti in parte premessa della citazione, agli attori sigg.ri CP_1
(padre del minore), (madre del minore),
[...] Parte_1 Per_2
(fratello del minore), per i fatti e per i motivi di cui all'atto di citazione -
[...] anche in quanto tenuta per i propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo -, nonché, previo accertamento dei profili di colpa generica e/o specifica degli operatori sanitari della convenuta , accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. CP_2
2043 e 2049 c.c. e/o quant'altri meglio visti per il caso de quo, dell'
[...]
(CF con sede in viale Controparte_3 P.IVA_1 CP_2
Repubblica n. 34 – in quanto Ente gestore-proprietario del Presidio Ospedaliero aziendale Ospedale Civile di Vigevano (PV) sito in Vigevano (PV) corso Milano n.19
- in persona del Direttore Generale - legale rappresentante pro tempore, nella causazione o concausazione dei danni tutti arrecati ai restanti attori sigg.ri e (n.q. di nonni paterni del citato minore) e Parte_2 Parte_3
e (n.q. di nonni materni del citato minore) per i Parte_4 Parte_5 fatti e per i motivi di cui in premessa della citazione - anche in quanto tenuta per i propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo -, e conseguentemente:
2) condannare la predetta – come sopra individuata e rappresentata - al CP_2 risarcimento del danno in favore degli odierni attori e segnatamente:
-a favore del minore (e per lui ai genitori qui agenti in quanto Persona_1 esercenti la relativa responsabilità) per danno patrimoniale da perdita di chance e non patrimoniale, specificatamente nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, del danno psichico ed estetico, del danno morale ed esistenziale, nonché del danno da perdita di chance, quest'ultimo da determinarsi
2 anche ex art. 1226 c.c., in base alla valutazione equitativa del Giudice – oltre interessi e rivalutazione ,
-a favore dei genitori e , in proprio e ciascuno, per Controparte_1 Parte_1 danno patrimoniale (da perdita o diminuzione di introiti da attività economica lavorativa, anche nella forma della perdita di chance, da spese sanitarie e non, di cura e sostegno anche sanitario – nessuna esclusa - correlate all'evento e necessarie all'assistenza al minore in conseguenza dei fatti di danno di cui in Persona_1 premessa della citazione) e non patrimoniale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, del danno psichico e del danno post traumatico esitante dai danni subìti dal minore e per lesione del rapporto parentale, del danno morale ed esistenziale Persona_1
– oltre interessi e rivalutazione – ,
-a favore dei sigg.ri (e per lui ai genitori qui agenti in quanto Persona_2 esercenti la relativa responsabilità), e (n.q. di nonni Parte_2 Parte_3 paterni del citato minore) e e (n.q. di nonni materni del Parte_4 Parte_5 citato minore), in proprio e ciascuno, per danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, del danno psichico e del danno post traumatico esitante dai danni subìti dal minore e per lesione del rapporto Persona_1 parentale, del danno morale ed esistenziale – oltre interessi e rivalutazione –.
Il tutto in misura ritenuta di Giustizia all'esito dell'istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di causa (incluso il rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e spese di C.T.U. e C.T.P.)».
Per la Convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis, previa dichiarazione di nullità della CTU o, in ogni caso, previa rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio o, in subordine, convocazione dei Consulenti a chiarimenti, previa ammissione delle prove per testimoni dedotte nella propria memoria n. 2 del 23.12.2021, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva o il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso dei signori , Parte_2 Parte_3 [...]
e nel merito, assolvere la Resistente Pt_4 Parte_5 Persona_2 CP_4 da ogni avversa domanda. Con il favore delle spese.”
[...]
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 13.4.2021 il Sig. e Controparte_1 la Sig.ra in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...]_1
(PV) il 07.06.2018 , nonché anche quali la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...], Persona_2 nonché il Sig. e la Sig.ra nella qualità di Parte_2 Parte_3 nonni paterni del citato minore , nonché il Sig e la PE Parte_4
3 Sig.ra nella qualità di nonni materni del citato minore Parte_5
hanno convenuto in giudizio l' PE Controparte_2 chiedendo accertarsi la responsabilità, ex artt. 1218, 1223, 1228 e ss.
[...] dell' , in quanto Ente gestore- Controparte_2 pro le di Vigevano (PV) sito in Vigevano (PV), nella causazione o concausazione dei danni tutti arrecati al minore con condanna della predetta Azienda al risarcimento Persona_1 del danno in favore degli odierni attori :
a) a favore del minore (e per lui ai genitori qui agenti in Persona_1 quanto esercenti la abilità) per danno patrimoniale, anche da perdita di chance e non patrimoniale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, danno psichico, danno morale e danno esistenziale, oltre interessi e rivalutazione;
b) a favore dei genitori e , in proprio e Controparte_1 Parte_1 ciascuno, per danno er ne di introiti da attività economica lavorativa, anche nella forma della perdita di chance, e di spese sanitarie e non, di cura e sostegno anche sanitario – nessuna esclusa - correlate all'evento e necessarie all'assistenza al minore in conseguenza dei fatti di danno di cui in Persona_1 premess niale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, danno psichico e danno post traumatico esitante dai danni subìti dal minore e per lesione del rapporto parentale, Persona_1 danno morale e danno esistenziale – oltre interessi e rivalutazione;
c) a favore dei sigg.ri (e per lui ai genitori qui agenti in Persona_2 quanto esercenti la ilità), d) a favore di e (n.q. di nonni paterni del Parte_2 Parte_3 citato minore) e di e (n.q. di nonni Parte_4 Parte_5 materni del citato minore), in proprio e cadauno, per danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo in particolare nelle forme del danno biologico e/o da invalidità permanente, da invalidità temporanea, danno psichico e danno post traumatico esitante dai danni subìti dal minore e per lesione del rapporto parentale, Persona_1 danno morale e danno esistenziale, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto in misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di causa .
In particolare deducevano che:
- le analisi del sangue (27.10.2017) e la successiva visita ginecologica (30.10.2017) confermavano che la sig.ra era in attesa del Parte_1 desiderato figlio;
nei mesi successivi la gravidanza procedeva nel migliore dei modi : gli esami diagnostici, cui la sig.ra regolarmente si sottoponeva, Pt_1 risultavano tutti nella norma;
la madre e il nascituro mostravano buona salute
4 - poiché la sig.ra lavorava in Ospedale, ella otteneva anche Pt_1
l'interdizione obbligatoria anticipata dal lavoro a partire dal giorno 19.11.2017, evitando di sottoporre a rischio la gravidanza e potendosi così ella dedicare a condurre una vita tranquilla e serena che contribuisse al miglior esito della gravidanza stessa. Gli esami ecografici ed ematici, svolti nel periodo fino alla 36^ settimana di gestazione, mostravano esiti non degni di alcuna preoccupazione
- solo durante i controlli di routine alla 37^ settimana (in data 29.05.2018 presso l'Ospedale Civile di Vigevano), i risultati degli esami ematici evidenziavano una alterazione di alcuni parametri epatici con esiti fuori range per S-AST (GOT), 49 U/l con limite consentito fino a 32, e SALT (GPT), 81 U/l con limite consentito fino a 31
- di tale alterazione del quadro epatico, la sig.ra veniva a conoscenza Pt_1 solo in data 01.06.2018, allorquando si recava in ospedale per la visita anestesiologica. Allarmata, la signora segnalava all'ostetrica la circostanza. Veniva, pertanto e a cura dell'ostetrica, contattato telefonicamente il ginecologo, il quale non riteneva la situazione degna di nota e invitava la sig.ra senza visitarla o approfondire la situazione, a ripresentarsi il lunedì Pt_1 successivo per ripetere gli esami
- lunedì 04.06.2018 la sig.ra si sottoponeva agli ulteriori esami presso Pt_1 la struttura ospedaliera di;
i valori degli esami erano nettamente peggiorati: S-AST (GOT), 172 U/l con limite consentito fino a 32, e S-ALT (GPT), 266 U/l con limite consentito fino a 31, e soprattutto si evidenziavano alterati anche gli acidi biliari a 24,2 umol/l con limite consentito fino a 6. Il pomeriggio dello stesso 04.06.2018, la sig.ra veniva chiamata dai Pt_1 sanitari ospedalieri per recarsi "d'urgenza" presso l'Ospedale Civile di Vigevano onde procedersi al suo ricovero, stante la presenza di valori sopra la norma di enzimi epatici ed acidi biliari
- durante il ricovero, iniziato il giorno 04.06.2018 (cfr. cartella ostetrica sub all.to 1), la sig.ra veniva trattata con Ursacol, proprio per riportare Pt_1 nella norma i valori dei citati parametri fuori range. Poichè dai riscontri diagnostici e nonostante le cure praticate, i valori fuori norma di enzimi epatici ed acidi biliari non rientravano, ma anzi continuavano a peggiorare, il giorno 06.06.2018, i sanitari ospedalieri decidevano di iniziare le procedure di induzione del parto
-Alle ore 21.10 del 07.06.2018 nasceva il piccolo con parto spontaneo PE alla 38^ settimana. Dalla cartella ostetrica (alle si rileva tra l'altro :
“Assistenza al parto per la nascita di feto di sesso maschile, vivo e vitale, che si affida al pediatra presente in sala parto. APGAR 9-10. Secondamento spontaneo e completo dopo 6'...” (grassetto, ndr) (cfr. decorso clinico sub. all.to 1)
- la situazione clinica del neonato era quindi del tutto regolare: dalla cartella clinica neonatologica (con valutazione sempre in sala parto delle ore 21.10) risultano rilevati parametri di regolare evoluzione - Valutazione in sala parto
5 (h 21.10) - : “Ha pianto dopo qualche secondo. Roseo e reattivo, eupnoico, tono muscolare presente” - Esame obiettivo (h 21.10) nella norma - Ipotesi diagnostica (h 21.10): ”Nato da parto eutocico” - Programma diagnostico-terapeutico (h 21.10): ”Normale” - (grassetto, ndr) (cfr. cartella neonatologica sub. all.to 2).
-dal diario clinico contenuto in cartella neonatologica (h 21.10), stante il quadro generale di assoluta normalità, risulta che il neonato sarebbe entrato in reparto, ma, in realtà, madre e neonato rimanevano nel Blocco Parto, come risulta registrato nella cartella ostetrica
-il neonato veniva posto, quindi, in skin to skin con la madre: anche se in cartella ostetrica non risultano fornite informazioni alla madre su tale pratica, né risulta la sequenza di assistenza e controllo a cura degli operatori e secondo linee guida,
- in generale, la pratica skin to skin (ovvero pelle a pelle), ove condotta sotto la stretta osservanza del personale e nel rispetto delle linee guida, è una pratica vantaggiosa, tanto per il piccolo quanto per la donna e consiste nella prima forma di contatto tra mamma e neonato appena dopo il parto. Aiuta a mantenere costante la temperatura corporea del neonato e a superare lo sbalzo termico dopo il parto;
il neonato si tranquillizza e piange di meno;
viene favorito il rilascio di ossitocina nella madre, un ormone che va ad agire sull'utero e sul seno. Nel primo caso, lo aiuta a contrarsi prevenendo così l'emorragia post partum;
nel secondo prepara il seno alla produzione di colostro, il primo latte. L'attaccamento precoce del neonato al seno facilita la produzione del latte, aumentando il successo dell'allattamento esclusivo al seno, sia immediato che a lungo termine
- dopo pochissimo tempo dal primo contatto madre/figlio, forse solo proprio con l'intuito materno (vista l'assenza di un controllo strutturato da parte degli operatori sanitari), la sig.ra si accorgeva di qualcosa di anomalo nel Pt_1 neonato: in particolare che il piccolo non succhiava più al seno e che PE non si muoveva
- immediatamente la madre tentava di allarmare i sanitari, ma senza successo;
soltanto dopo alcune vane richieste, la sig.ra finalmente riusciva ad Pt_1 allertare il personale ospedaliero, che, giunto, cartella ostetrica alle ore 22.00 – : “ Controllo dei parametri vitali. Neonato attaccato al seno. Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sx con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli.”- (h 22:05):” Mi precipito immediatamente con neonato in culla verso la neonatologia avvisando tempestivamente il pediatra di guardia e il personale infermieristico presente per le cure”
- sempre alle 22.05 il neonato veniva accompagnato al nido neonatologico, ove purtroppo giungeva già in arresto cardiaco (cfr. diario clinico sub. all.to 2). Venivano anche allertati i medici rianimatori che giungevano dopo ca. 5 minuti in neonatologia e che effettuavano le ulteriori manovre rianimatorie, già
6 avviate dai colleghi neonatologi, in particolare procedendo ad intubare il piccolo Invero, la predetta manovra non aveva esito positivo come si PE evince dal referto della RX Torace eseguito alle ore 23,36 (cfr. referto RX Torace 07.06.2018 sub. all.to 2). Solo a seguito del ridetto esame diagnostico, la manovra veniva ripetuta e corretta, tuttavia procrastinando la situazione di insufficiente ossigenazione del neonato.
-rilevata a quel punto la gravità clinica del piccolo paziente, i medici ne disponevano il trasferimento – tramite servizio di trasporto neonatale – verso la struttura specializzata di Terapia Intensiva Neonatale del CP_5
Policlinico S. Matteo di CP_2
-all'ingresso presso la (all.to 3) – alle ore 01.00 ca. del 08.06.2018 – era CP_5 rilevato :” condizioni generali estremamente gravi, reattività assente... ipotonia assiale...riflessi neonatali assenti....cute e mucose rosee e ben idratate...bambino intubato, respiro meccanico diffusamente trasmesso, assenza di respiro spontaneo. Toni cardiaci validi e ritmici...” (grassetto, ndr)
- sulla base dei dati clinici il piccolo veniva sottoposto ad ipotermia PE
(trattamento di elezione per neonat ) per le prime 72 ore di vita. Estubato una prima volta in data 15.06.2018, il piccolo paziente veniva posto nuovamente in ventilazione meccanica in data 17.06, in esito a peggioramento della meccanica respiratoria e dei parametri emogasanalitici ed infettivologici, con contestuale somministrazione di surfactant. Estubato in data 21.06, il piccolo veniva inizialmente assistito in NCPAP (id est : Nasal Continuous Positive Airways Pressure – funzionale a superare il distress respiratorio) per poi stabilizzarsi in respiro spontaneo con residua necessità di ossigenoterapia mediante nasocannule per tutta la durata del ricovero e fino alla dimissione. Alimentazione con LMs (latte materno spremuto) per via enterale (somministrazione tramite sonda) via gavage (somministrazione tramite bolo unico) dalla 4ª giornata di vita ben tollerata fino alla dimissione
-nel corso del ricovero erano effettuate numerose indagini diagnostiche (cfr. cartella clinica S. Matteo sub all.to 3): alla dimissione dal reparto specialistico del Policlinico S. Matteo in data 07.08.2018, era registrato : “ è in PE ventilazione libera in ossigenoterapia a basso flusso (0.5 L/m a 100%) con parametri cardiorespiratori nella norma. Si alimenta per gavage ... i genitori sono stati addestrati alla gestione domiciliare del piccolo.” (cfr. lettera di dimissioni, sub. all.to 3
- successivi controlli erano necessari presso presidio Buzzi di Milano in merito a ripetuti episodi ALTE (acronimo di Apparent Life-Threatening Event;
descrive una sintomatologia clinica acuta, presentata da un lattante, caratterizzata da "una qualche combinazione di apnea (centrale o, occasionalmente, ostruttiva), cambiamento del colorito (di solito, cianotico o pallido ma, a volte, eritematoso), marcata alterazione del tono muscolare (di solito una notevole flaccidità), soffocamento od ostruzione ) a domicilio e presa in carico per controllo longitudinale
7 - nel corso del ricovero presso l'Istituto Buzzi erano effettuati molteplici esami diagnostici, tra i quali significativi : EEG (30.08.18):” Tracciato povero scarsamente organizzato in veglia e in sonno. Non crisi né sequenze elettriche di possibile significato clinico.” (all.to 4a) Valutazione NPI (06.09.18) : “ ... paziente giunto per inquadramento ed impostazione del follow-up multidisciplinare in asfissia postnatale. Dal punto di vista clinico il quadro è caratterizzato da severa compromissione globale, ipertonica, deficit visivo di origine centrale, assenza di deglutizione. Ridotte rispetto all'ingresso in intensità e durata gli accessi di ipertono che si associavano a significative alterazione del respiro...” (all.to 4b) Valutazione ORL (02.09.18): “… all'esame VFG...importante aspirazione predeglutitoria (circa il 50% del bolo) senza importante azione riflessa. Assenza di risposta motoria alla stimolazione labiale, labialemucosa e endobuccale. Al momento prosegue con alimentazione enterale” (cfr. all.to 4c).
-le dimissioni dall'Istituto Buzzi seguivano il 06.09.2018 (all.to 4c). Nonostante la situazione clinica del piccolo paziente fosse già stabilizzata nei suoi gravissimi esiti alla data del 06.09.2018, necessitava in seguito di PE ripetuti ricoveri ospedalieri anche per gestire e migliorare i suoi problemi respiratori e di alimentazione. In particolare erano necessari i seguenti ricoveri : Polo Bosisio Parini dal 20.09.18 al 06.10.18 valutazione riabilitativa (all.to 5), Presidio Buzzi di Milano 25.10.18 valutazione neurologica e pediatrica (all.to 6), Polo Bosisio Parini, con trasferimento in Terapia Intensiva Pediatrica c/o Presidio Buzzi, dal 17.12.18 al 23.12.18 (all.to 7), Polo Bosisio Parini valutazione riabilitativa dal 28.01.19 al 06.02.19 (all.to 8), CP_4 [...] dal 15.04.19 al 21.04.19 per posizion Controparte_6
(all.to 9), dal 30.10.19 al06.11.19 per grave Controparte_7 crisi epilettica degenerata in stato di male epilettico (all.to 10),
[...]
dal 26.12.19 al 27.12.19 per crisi epilettica (all.to 11), Controparte_7 [...] per sostituzione chirurgica dispositivo PEG Controparte_8
19.10.2020 al Controparte_8
30.10.2020 per intervento di plastica antireflusso secondo SS e nuova gastrostomia secondo Stamm (all.to 13 )
- Ad oggi ancora sono presenti gli esiti di tali evitabili complicanze a natura iatrogena che affliggono il neonato, come descritti dalla di riferimento Pt_6 nel certificato dt. 30/3/2020, le cui conclusioni si di seguito :
“ mostra un quadro compatibile con paralisi cerebrale infantile da PE encefalopatia ipossico ischemica molto grave. Rispetto ad un quadro di PCI comune, la situazione di è sensibilmente aggravata dalla mancanza totale dell'abilità PE deglutitoria, il che rende necessaria una continua aspirazione da parte dei caregiver per evitare al piccolo inalazione con conseguente desaturazione impor tante se non gestita. Non è ragionevole esporsi sulle potenzialità di recupero del piccolo, essendo un caso così grave e specifico talmente raro da non avere adeguata letteratura a supporto”. (all.to 14)
- inoltre il piccolo necessita, stante la sua attuale situazione clinica, di PE particolari cure specialistiche mediche, nonché di specifiche attenzioni ed assistenza anche da parte dei genitori, che sono stati a tal fine formati a cura di
8 operatori sanitari specializzati. Ogni giorno i genitori, dalla sveglia del bambino e fino al suo addormentamento, devono provvedere in ordine cronologico (e solo per sintesi) a : al mattino, alla medicazione della PEG;
alla fisioterapia respiratoria con PEP mask;
alla sterilizzazione di tutti i materiali usati durante la notte (siringhe per PEG ed altri presidi); alla preparazione di farmaci e siringhe per le terapie del giorno;
alla preparazione dei latti dedicati al tipo particolare di alimentazione ed alla loro somministrazione;
ai lavaggi nasali e oculari specifici;
alla assistenza alla fisioterapista e alla psicomotricista;
nel pomeriggio : oltre ad accudire il piccolo nel particolare tipo di alimentazione, i genitori devono anche preparare le relative siringhe, previa specifica sterilizzazione;
provvedere alla pulizia nasale ed oculare e, a seguire, alla preparazione per la notte con deflussore e sensori di sicurezza. Durante tutto il giorno : oltre alle pratiche descritte la necessità di continua movimentazione del bambino : se non movimentato, sviluppa piaghe PE da decubito e malformazioni dovute alla posizione statica che vanno ad aggravare il suo quadro clinico generale e necessitano di ulteriori ore di fisioterapia per rimediare.
- il determinante principale, delle limitazioni di vita per i genitori e della dipendenza vitale per il piccolo, è la necessità di aspirare le secrezioni di in ogni momento della giornata, circa dalle 4 alle 12 volte all'ora da PE irca 1 volta all'ora quando dorme. Questa necessaria attività risulta la più pesante, che evidentemente complica e limita ulteriormente la vita dei genitori, perché può essere svolta solo da loro, limitatamente dai nonni e dal personale infermieristico opportunamente specializzato. Peraltro, oltre alle pratiche da intraprendere (si tratta di infilare un tubicino, a volte più superficialmente fermandosi in gola o in trachea, altre volte in cui è più "pieno" fin giù per i bronchi e aspirare con un apposito dispositivo), il patema d'animo dei genitori è aggravato dai rischi che comunque questo tipo di prassi comporta (quando si va giù nei bronchi c'è sempre il rischio di finire in esofago, causando conati di vomito, che rischiano di danneggiare la plastica antireflusso (SS) di cui è portatore il piccolo, nonché di lesionarlo sull'esofago, che è zona estremamente delicata. In caso di aspirazione non effettuata con la corretta frequenza, e/o con la corretta professionalità, può andare PE incontro ad arresto respiratorio e conseguentemente arresto cardiocircolatorio. Quando il piccolo si spaventa, c'è necessità di aspirazioni ancor più frequenti e contenimento manuale quando mostra ipertono che, ove prolungato, può degenerare in crisi epilettica grave o importante desaturazione causata dall'irrigidimento dei muscoli che gestiscono la respirazione
- i genitori stanno subendo tutt'ora le negative conseguenze degli accadimenti su descritti, sia in relazione all'autonomia personale e di coppia, sia in relazione al rapporto affettivo con il figlio: la madre, già infermiera professionale presso l'IEO (Istituto Europeo di Oncologia), ha, dovuto, inoltre abbandonare la propria attività lavorativa per potersi dedicare totalmente al figlio , PE mentre il Sig. Ingegnere dipendente della società OneDay S.r.l., PE holding operativa che si occupa di investimento ed accelerazione d'impresa ha
9 dovuto chiedere al proprio datore di lavoro estrema flessibilità di orari e smartworking dovendo però lasciare da parte le proprie ambizioni di carriera
- oltre il pregiudizio di tale lesione del rapporto parentale, pur con diversa intensità rispetto ai genitori, ma del pari comunque significativo, incide nei rapporti neonato / nonni: i quattro nonni, infatti, sono soggetti ad una turnazione per garantire sempre la presenza di almeno due persone a supporto dei genitori di per l'impegnativa gestione dei bisogni del nipote, oltre PE al profilo della sofferenza interiore e quello della modifica della vita di relazione tra la famiglia del neonato e i parenti più stretti
- nonostante l'impegno dei genitori e dei nonni, la grave situazione in cui versa e le sue relative necessità ed esigenze quotidiane comportano ad oggi PE
– e comporteranno in futuro - condizionamenti allo sviluppo della sfera affettiva del fratellino essendo ridotto l'apporto affettivo costante e Per_2 continuo dei genitori e dei nonni;
inoltre dovrà pure affrontare le Per_2 continue emergenze sanitarie del fratello che, se non metabolizzate, PE incideranno negativamente sulle sue con ichiche, costituendo per lui gravi traumi psicologici
Concludevano, quindi, chiedendo il risarcimento di danni sopra indicati, addebitabili, in generale, all'omessa informazione e all'omessa assistenza peri e post partum, e, in particolare, all'errata applicazione e all'omessa sorveglianza della pratica dello skin to skin;
omissioni e carenze addebitabili al personale dell'azienda sanitaria convenuta e riferibili al corso del ricovero presso l'Ospedale Civile di Vigevano in data 07.06.2018: un caso di Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC) intervenuto nel corso della prima ora di vita del piccolo durante la procedura di Skin to Skin in sala parto. PE
All'evento è seguita una severissima Encefalopatia Ipossico-Ischemica (EII) postnatale che ha esitato in un quadro di grave compromissione neurologica, come attestano le valutazioni cliniche e neuroradiologiche successive;
la pratica dello Skin to Skin (StS) presenta riconosciuti benefici, sia sul versante neonatale, che su quello materno. Presenta, tuttavia, dei rischi soprattutto legati alla posizione prona del neonato. La posizione prona, infatti, correla statisticamente con un aumentato rischio di eventi SUPC, attraverso molteplici meccanismi fisiopatologici, ancor più accentuati in epoca perinatale. Tra i più condivisi troviamo il rischio ostruttivo sulle vie aeree del neonato, per possibili posizioni asfissianti contro il seno materno, il rischio di reinspirazione dei gas espirati ricchi di CO2 (rebreathing), l'innalzamento della soglia del risveglio, una riduzione dei meccanismi di controllo del sistema autonomico, cardiovascolare e del respiro, un rischio maggiore di surriscaldamento e l'alterata capacità di disperdere calore. Questo implica come conseguenza che la pratica dello StS presenta dei caveat, primo tra tutti la necessità di una adeguata informazione ai neo-genitori ed una sorveglianza tanto discreta quanto assidua se non continuativa;
in particolare laddove ricorrano, come nel caso, tutte le condizioni di rischio rilevate dalla letteratura medica (la primiparità, il primo attacco al seno, le ore serali, l'erroneo posizionamento del neonato o della madre, la mancata standardizzazione delle procedure di
10 sorveglianza e la mancata informazione dei genitori sono riconosciuti fattori di rischio). In letteratura internazionale, risulta pubblicato dal 2014 un protocollo di sorveglianza italiano particolarmente mirato alla prevenzione del SUPC nelle prime due ore di vita. Il protocollo raccomanda il controllo di colorito, respiro e posizionamento del neonato a 10-30-60-90-120 minuti dall'avvio dello StS. Controllo e verifiche non disgiunti da una preventiva informazione alla madre (in particolare se primipara) su come prevenire posizioni del neonato potenzialmente asfissianti. Viene parimenti raccomandato di evitare di lasciare madre e neonato da soli nel corso della prima ora post partum in particolare nel corso di StS (IJP 2014;40(Suppl 2):A5). Tale protocollo è stato recentemente (2018- Raccomandazioni per la prevenzione del SUPC. 2018; Gruppo di lavoro SUPC,SO . Controparte_9 CP_10 ripreso ed ampliato dalla indicando la Controparte_11 necessità di verifiche della diade madre- neonato in tempi cadenzati non superiori ai 15' rappresentando al momento le raccomandazioni di riferimento (tuttavia pubblicate in tempi successivi ai fatti, anche se, fin dal 2016, erano pubblicati studi e buone pratiche per evitare i rischi noti della pratica dello Skin to skin (Safe Sleep and Skin-to-Skin Care in the Neonatal Period for Healthy Term Newborns.Feldman-Winter L, Goldsmith JP;
2016 aug 22 American Academy of Pediatrics): non è stata fornita alcuna informazione alla paziente in merito ai rischi della procedura skin to skin;
non è stata effettuata alcuna vigilanza – secondo le cadenze temporali indicate nelle linee guida e nelle buone pratiche (sopra citate) della madre e del neonato. (Nei fatti le cartelle cliniche (sia ostetrica che neonatologica) appaiono mute nel periodo compreso tra le 21:10 e le 22:05); non risulta cioè dai documenti disponibili alcuna valutazione clinica delle condizioni del piccolo nei 55' PE successivi alla nascita;
con nesso causale, tra la violazione del debito informativo e l'omessa assistenza post partum 07.06.2018 e gli esiti altamente invalidanti per il neonato e i danni riflessi alla madre (e agli altri parenti stretti).
Si è costituita l'
contro
Controparte_2 deducendo:
- contrariamente a quanto ex adverso invocato, devono applicarsi le regole della responsabilità extracontrattuale al risarcimento dei danni che gli attori
(nonni paterni del piccolo , Parte_2 Parte_3 PE [...]
(nonni materni del piccolo e Pt_4 Parte_5 PE Persona_2 presente giudizio (ed eg giudiziarie): i congiunti di essa sopra indicati non hanno stipulato alcun contratto, né hanno avuto “contatto sociale” con i medici. Né tali congiunti possono ritenersi destinatari degli effetti c.d. “protettivi” del contratto intercorso tra la signora e la convenuta. L'apertura giurisprudenziale Pt_1 in tema di contratti con effetti protettivi in favore del terzo è infatti strettamente limitata alla fattispecie dei danni subiti dal nascituro o dal padre nell'inadempimento del rapporto tra medico (o ente ospedaliero) e gestante, in ragione della loro peculiare posizione rispetto agli interessi in gioco alla cui
11 protezione e tutela è tenuto il debitore della prestazione, fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di causa
- l'insussistenza di colpa medica e di causalità materiale, contestando espressamente, in fatto, sia l'omessa vigilanza, sia l'asserita omessa informazione: non si può ravvisare alcun profilo di responsabilità nel percorso diagnostico e terapeutico praticato dai Sanitari dell' Controparte_3 convenuta, che si sono occupati della signora e del piccolo Parte_1
PE
-si contesta ogni ricostruzione delle circostanze di fatto che non sia coerente con il dato documentale: la signora primi gravida, è stata Parte_1 ricoverata in data 4.6.2018 alla 37a settimana + 5 giorni per rialzo delle transaminasi e degli acidi biliari, in presenza di condizioni fetali nella norma. A seguito di un ulteriore rialzo degli indici di flogosi epatica, in data 7.6.2018 si è proceduto alla induzione del parto con ossitocina ed amnioressi, sempre in assenza di segni di sofferenza fetale. Alle ore 21:10 del 7.6.2018 è nato PE
con indice di Apgar 9 a 1', 10 a 5', roseo, reattivo, eupnoico e
[...] muscolare presente. L'emogasanalisi del sangue arterioso è risultata nei limiti della norma (pH 7,22, BE -11.1). Si è trattato, in sostanza, di un neonato apparentemente sano. I dati clinici disponibili depongono pertanto per l'assenza di criticità nella gestione dell'ultima fase della gravidanza e del parto.
-pochi minuti dopo la nascita, il neonato viene affidato alla madre, e si attacca al seno, ma, alle ore 22:00 circa, viene trovato in arresto cardiaco. Le attività successive alla nascita sono così riassunte:
“21:20 affidato ai genitori, esegue bonding, 21:30 affidato all'ostetrico di turno … tranquillo e roseo ...”.
Alle ore 22.00 è stato effettuato un controllo clinico: “h 22:00 controllo dei parametri vitali” ed è stato riscontrato uno stato di collasso del bambino:
“Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sin con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli. 22:05 mi precipito immediatamente con neonato in culla, verso la neonatologia avvisando tempestivamente in pediatria di presidio ed il personale infermieristico presente per le cure”.
Nella cartella della Neonatologia viene riportato: “22:05 il bimbo viene portato al nido dall'ostetrico ipotonico e non reattivo in arresto cardiaco immediatamente ventilato ed effettuato massaggio cardiaco e aspirato. Nel frattempo viene chiamata la rianimazione. Ore 22:10 arrivano i colleghi della rianimazione che provvedono all'intubazione del piccolo e trovano un accesso venoso e uno arterioso. Si eseguono terapie indicate e prelievi ematici prescritti. Continuano le manovre di rianimazione fino all'arrivo della Patologia Neonatale. Eseguite profilassi in reparto. Farmaci somministrati: 13 + 2 ml Fisiologica in bolo in 10 minuti, 150 mg di AM e 15 mg di AL. Ha meconiato. Lascia il nido ore 00:20”.
12 - la gestione della fase rianimatoria del neonato è stata avviata immediatamente, con trasferimento del neonato in pediatria, attivazione del rianimatore, attuazione di manovre rianimatorie intensive (massaggio cardiaco esterno, ventilazione a pressione positiva, quindi intubazione) e, alle ore 0:20 Cont del 8.6.2018, trasferimento presso la (Terapia Intensiva Neonatale) dell'Ospedale di per il proseguimento delle cure. In ciò è concorde anche CP_2 il consulente tecnico di parte dott. “le azioni degli operatori, una volta Per_3 preso in carico l'evento SUPC, appaiono sostanzialmente coerenti e l'analisi della gestione assistenziale non permette di evidenziare azioni omissive o commissive che possano identificare malpractice o avere un nesso di causalità con l'outcome lamentato” (pag. 10 della relazione di consulenza tecnico-specialistica a firma del dott. prodotta dagli attori al doc. 16) Per_3
- Il SUPC viene definito come ogni caso di neonato di EG> 35 settimane con Apgar al 5°minuto normale, valutato idoneo per essere gestito normalmente, ma che ha presentato nella prima settimana di vita un evento acuto, con compromissione improvvisa cardio-circolatoria e respiratoria, che necessita ventilazione intermittente a pressione positiva in maschera, intubazione o rianimazione cardio-polmonare e che ha dato esito a morte, cure intensive neonatali o encefalopatia (Guidelines for the Investigation of Newborn Infants Who Suffer a Sudden and Unexpected Postnatal Collapse in the First Week of Life: Recommendations from a Professional Group on Sudden Unexpected Postnatal Collapse. London, UK: WellChild;
2011)
-l'incidenza in Europa di SUPC varia da 2.6/100.000 a 38/100.000 (Poets A, LD R, and Poets CF. Sudden deaths and severe apparent life threatening events in term infants within 24 hours of birth. Pediatrics. 2011; 127:e869- e873).
-il 36% dei SUPC si verificano entro le prime 2 ore di vita ed avviene quindi in;
un altro 53% fra 2 e 72 h di vita ed avviene quindi nel reparto Parte_7
n restante 9% entro la fine della prima settimana di vita e può avvenire quindi anche dopo il rientro a domicilio
-la SUPC va distinta da altre entità diagnostiche che sono causa di morti inattese nel primo anno di vita:
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome): morti nel primo anno di vita non spiegate e con autopsia negative;
ID o DI (Sudden and Unexpected Infant Death): morti inattese nel primo anno di vita (spiegate o non); UE (Sudden unexpected early neonatal death): morti neonatali inattese, nella prima settimana di vita, spiegate e non
- Nel 30-60% dei casi di SUPC, possono essere diagnosticate patologie di base collegate, quali infezioni neonatali, difetti del metabolismo, cardiopatie congenite, ipertensione polmonare, sindromi da ipoventilazione congenita, alterazioni del centro del respiro, ipoplasia adrenale congenita, nei restanti casi l'eziologia è ignota
13 - Sono stati identificati alcuni fattori di rischio per SUPC: primiparità (le primipare rappresentano oltre il 65% delle madri di neonati con SUPC) ; parto vaginale complicato;
sedazione o eccessiva stanchezza materna;
distrazione materna (descritti casi durante l'uso del cellulare da parte della madre); madre lasciata sola e mancata supervisione;
mancanza di sorveglianza (bambino o madre e bambino lasciati soli); ore notturne (meno personale? minor attenzione? tenuta in penombra, con difficoltà a valutare Parte_7 visivamente lo stato del neonato?); pelle a pelle (quello che nella cartella di Vigevano viene definito “bonding”) con neonato prono sul corpo della madre in posizione “asfissiante” (bocca e/o naso ostruiti), magari durante la prima poppata al seno;
co-bedding (condivisione del letto;
in analogia alla SIDS)
- allo stato attuale delle conoscenze, anche in presenza di un accurato controllo della coppia madre-bambino ed una completa informazione ai genitori (“no bedding-in”) risulta impossibile prevenire ogni caso di SUPC
- le prime Raccomandazioni formali in tema di prevenzione del SUPC disponibili nel nostro Paese sono quelle rilasciate dalla SO Italiana di Neonatologia nel settembre 2018 (Gruppo di Lavoro SUPC - SO Italiana di Neonatologia. Raccomandazioni per la prevenzione del Sudden Unexpected Postnatal Collapse. Biomedia settembre 2018), ovvero tre mesi dopo i fatti in esame
- prima di questa pubblicazione, il documento più pertinente ed autorevole in ambito di raccomandazioni assistenziali, disponibile al tempo dei fatti, era una revisione della letteratura internazionale pubblicata nel 2017 da alcuni dei maggiori esperti italiani in questo settore sulla rivista della SO Italiana di Pediatria (Piumelli R, Davanzo R, Nassi N et al. Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian guidelines. 2017, 43: 111). Controparte_12
In tale revisione vi è un capitolo ia con la frase
“sfortunatamente, la letteratura attuale non indica alcun intervento efficace per prevenire il SUPC;
inoltre, non sono disponibili né prese di posizione sull'argomento né raccomandazioni chiare da parte delle SO ad eccezione del Parte_8 documento BAPM”
- questo passaggio è importantissimo, perché dimostra che in realtà, nonostante alcune raccomandazioni sui comportamenti assistenziali fossero state pubblicate nel 2011 , non esistevano, ancora nel 2017, solide evidenze scientifiche che dimostrassero che fosse possibile prevenire un caso di SUPC
- contrariamente a quanto indicato dal consulente di parte attrice secondo cui:
“Va anche considerato che nel neonato, contrariamente all'adulto, è assai rara una patologia di base primitivamente cardiaca che conduca all'arresto cardiaco improvviso. Questo invece è usualmente l'evento terminale di una condizione prolungata di ipossia, ipercarbia ed accumulo di lattati secondari ad una insufficienza respiratoria e/o apnee subentranti o prolungate”, il collasso cardiocircolatorio e respiratorio, che si verifica in questa patologia è, per definizione, “improvviso”, e nella maggior parte dei casi, estremamente acuto e severo, tanto che, se non
14 si provvede a sostenere emodinamica e scambi respiratori, provoca rapidamente un insulto ipossico-ischemico cerebrale irreversibile
- non vi è alcun elemento da cui dedurre l'occorrenza di una fase “prodromica asfittica di durata variabile tra i 5 e i 20' che avrebbe potuto essere intercettata e adeguatamente trattata”, come sostenuto dal CTP dott. Persona_4
- il caso di specie concerne ipotesi di causalità c.d. omissiva, per cui, non è sufficiente la violazione di una norma (e quindi che una condotta doverosa sia stata omessa colposamente), ma occorre altresì che tale violazione abbia cagionato l'evento lesivo, per cui non può riconoscersi la responsabilità quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato
- le suddette circostanze dovranno essere vagliate in sede di liquidazione del danno nella selezione, tra tutte le conseguenze provocate dall'errore medico, delle sole che siano giuridicamente risarcibili, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; o, comunque riducendo ex art. 1227, co. 1, c.c., o in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 2056 c.c., l'ammontare del risarcimento in rapporto alla parte di danno rapportabile esclusivamente alle condotte omissive dei sanitari
- indimostrato, sia nell'an, sia nel rapporto di causalità , sia nel quantum per l'insussistenza dei presupposti di risarcibilità dei danni lamentati sotto il profilo patrimoniale, il danno c.d. da lesione del rapporto parentale richiesto da tutti gli attori, il danno biologico (psichico) patito dalla madre, i danni patrimoniali (danni patrimoniali patiti e patiendi dal minore, danno patrimoniale patito dalla madre, danno patrimoniale patito dal padre, danno patrimoniale patito da entrambi i genitori),
- in ogni caso, secondo principi ormai consolidati (Cass. n. 7774/2016) dovrà tenersi conto dell'incidenza delle provvidenze accordate alla vittima primaria dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale o di altri sussidi conseguenti al riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104 (come attestato dal doc. 20 fasc. attoreo) da detrarre dal credito risarcitorio, sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5, L. 12 giugno 1984, n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione in tema di assistenza domiciliare, eccependo, comunque, la c.d. compensatio lucri cum damno
Concludeva chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione attiva o il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso dei signori Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_2 assolvere la Resistente da ogni avversa domanda. CP_4
Con ordinanza del 22 settembre 2022 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma VI cpc, all'esito con ordinanza del 23.2.2022 veniva disposta CTU medico legale e specialistica, con affidamento incarico alla Dott.ssa Medico Legale e al Dott. Persona_5 [...]
in data 9 maggio 2022 il processo veniva riassegnato;
in data Persona_6
15 1.2.2023 veniva depositata la CTU, all'esito dell'udienza del 15.3.2023 con ordinanza in pari data il Giudice osservava “Non deve essere ammessa la produzione dei documenti indicati da parte attrice al fine della dimostrazione di spese future, in quanto non sussistono i presupposti per la rimessione in termini rispetto alle preclusioni istruttorie: invero, trattandosi di spese future, parte attrice avrebbe potuto - e quindi dovuto - già con l'atto introduttivo del giudizio individuare le voci di spesa correlate alla crescita del bimbo e produrre tempestivamente i documenti necessari a dimostrare tali voci. Non deve essere autorizzato il deposito, richiesto da parte convenuta, di una memoria tecnica in merito alla differenza tra co-bedding e allattamento al seno, perché v'è stato ampio spazio, durante le operazioni di consulenza, per la discussione degli aspetti tecnici delle questioni rilevanti per l'esame del caso;
a quest'ultimo riguardo va escluso che sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di nullità della consulenza e per il rinnovo della stessa, in quanto risulta sempre essere stato rispettato il contraddittorio. Né si ravvisa la necessità o l'opportunità di convocare a chiarimenti i c.t.u., perché questi ultimi hanno replicato alle osservazioni dei consulenti di parte: a prescindere dal merito delle repliche, non può dirsi che non vi siano state risposte pertinenti. Non deve essere ammessa l'istruttoria orale in quanto: - anche a prescindere dagli aspetti valutativi e a tratti generici di alcuni dei capitoli dedotti da parte attrice, le condizioni di vita di PE gli oneri di assistenza del medesimo, l'impegno dei genitori e dei nonni risultano già provati dalle copiose produzioni documentali di parte attrice, non specificamente contestate da parte convenuta, nonché attraverso le valutazioni dei c.t.u.; - le circostanze dedotte da parte convenuta sono in parte riportate nella cartella clinica, o comunque non contestate e in parte irrilevanti, anche in ragione della loro formulazione generica (si veda, in particolare, cap. 4). Infine appare superflua una c.t.u. contabile, potendo i documenti depositati in merito alle dedotte perdite economiche essere esaminati direttamente dalle parti e dal giudice”; veniva così fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il processo veniva, successivamente, riassegnato in data 4.12.2023, e trattenuto in decisione dal 3 giugno 2024 con assegnazione die termini di Legge ex art 190 cpc;
con successiva ordinanza del 25 ottobre 2024 veniva rimesso sul ruolo
“ritenuto che sia necessario convocare i CTU a chiarimenti sui punti dedotti da Parte convenuta, nonché, ed in particolare: - Sulle condizioni generali di salute della partoriente/madre e del nascituro/neonato Parte_1 PE
l momento del ricovero presso l'Ospedale Civile di Vigevano (6.06.2018)
[...]
e del parto (7.06.2018) in rapporto all'evento; - Sulla distinzione tra posizione nel sonno e posizione durante l'allattamento e rilevanza causale specifica in relazione all'evento; - Sulle risultanze cliniche del neonato, rilevate , nell'immediatezza dell'evento, e all'atto delle manovre di rianimazione, e individuazione del momento in cui si è verificato l'evento acuto;
- Tempi del controllo, in rapporto alle risultanze delle cartelle cliniche ostetrica e neonatologica, e collocazione temporale del controllo idoneo ad evitare l'evento acuto - sui comportamenti assistenziali raccomandati dalla letteratura scientifica, già, all'epoca dei fatti e sulle evidenze scientifiche circa l'idoneità ad impedire l'evento - sulle informazioni presenti, sia nella cartella ostetrica
, sia nella cartella neonatologica infermieristica”; all'esito dell'udienza del 10
16 dicembre 2024 nella quale i CTU sono stati sentiti a chiarimenti, e previa fissazione udienza per verifica conciliazione, allo stato, senza esito, il processo è stato trattenuto in decisione ex art 281 sexies cpc comma III, a seguito di trattazione con note scritte dal 14 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, preliminarmente, in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione attiva, o di difetto di titolarità attiva, sollevata da Parte convenuta, in ordine al rapporto giuridico controverso, dei signori Parte_2 Parte_3
e deve osservarsi che, Parte Parte_4 Parte_5 Persona_2
x I n 1 cpc del 15 settembre 2021, ha dedotto che per il fratello come per il padre, sussistono gli Per_2 effetti protettivi a favore di terzi del contratto intercorso tra la gestante e la struttura sanitaria;
per quanto riguarda i nonni del minore ha PE precisato che la domanda è stata introdotta, anche, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, allegandosi e deducendosi tutti gli elementi tipici del detto tipo di responsabilità sulla base del medesimo accadimento storico.
Ora, in punto qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello, già, regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova). Sez. 3 , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022
Ancora sul punto “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021
17 Sulla base di questi elementi, la domanda proposta dal Sig Controparte_1 padre di , in proprio e anche quale genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore fratello di Persona_2
nonché la domanda proposta dai nonni paterni di il Sig. PE PE
e la Sig.ra nonché la d roposta Parte_2 Parte_3 dai nonni materni di il Sig e la Sig.ra PE Parte_4 Pt_5
è qualificabile come extracontrattuale.
[...]
Quanto all'onere della prova occorre soffermarsi su alcuni punti essenziali nella disamina del fatto.
Sul paziente grave l'onere probatorio dell'esistenza del contratto o contatto sociale, nonché dell'insorgenza o aggravamento della patologia, nonché di qualificate inadempienze astrattamente idonee a provocare, quale causa o concausa, il danno: mentre rimane a carico della parte convenuta l'onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato , ovvero che pur essendovi stato, non è stato eziologicamente rilevante “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, avendo accertato la mancata esecuzione di un esame bioptico estemporaneo prescritto dal protocollo chirurgico, ha ritenuto gravare sull'azienda ospedaliera l'onere di provare l'irrilevanza causale di tale omissione, dimostrando con certezza che l'esecuzione della biopsia non avrebbe comunque consentito di individuare la corretta patologia - che richiedeva una nefrectomia soltanto parziale - e, quindi, di impedire l'erronea asportazione totale del rene effettuata al paziente)” Sez. 3 -
, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017
Ancora sul punto rapporto di causalità, l'onere delle prova a carico di Parte attrice, del nesso causale segue il criterio del “ più probabile che non”: “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva concluso nel senso della sussistenza di un'insuperabile incertezza sul nesso di causalità). Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
18 confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per la morte di un paziente causata da un aneurisma, pur in presenza del comportamento inadempiente del sanitario consistito nell'omesso espletamento di visita domiciliare, in quanto non era possibile affermare che, in caso di visita tempestiva, il paziente avrebbe avuto ragionevoli probabilità di guarigione, tenuto conto della difficoltà di identificare l'aneurisma e di intervenire sul medesimo chirurgicamente, e, dunque, dell'assenza di fattori che probabilisticamente riconducessero alla detta omissione l'evento morte, il quale, statisticamente, si sarebbe comunque verificato nel 58% dei casi). Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018
Ancora sul punto rapporto di causalità, il nesso eziologico può essere ricostruito sulla base di un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), con giudizio controfattuale, verificando se il comportamento omesso fosse idoneo ad impedire l'evento dannoso “In tema di responsabilità medica, il giudice, verificata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso.” Sez. 3 -
, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017; “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno). Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024
Infine sul punto rapporto di causalità si osserva che, in caso di insanabile incertezza sulla relazione causale, “In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025.
Poste tali premesse, sui predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione, in tema di accertamento del nesso causale, può, ora procedersi alla analisi e ricostruzione del fatto, ripercorrendo tutti i citati momenti.
19 Risulta dalla Relazione dei CTU a firma della Dr.ssa e del Persona_5
Dr. in Pediatria R.S.S. Terapia intensiva Persona_7
Neonatale, del 1.2.2023 che , sulla scorta della documentazione medica presente in atti, risulta comprovato che, in data 04.06.2018, la signora Pt_1 all'epoca di anni ventisette, primigravida, giunta alla 37 settim
[...] giorni di gravidanza, sino ad allora decorsa regolarmente, fu ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero di Vigevano di a seguito del riscontro di “… aumento delle transaminasi e CP_4 CP_2 degli acidi biliari …” nel sospetto di “… epatogestosi …”.
I CTU hanno accertato, soffermando l'attenzione su questo dato, che, in ordine alle condizioni di salute materno-fetali sussistenti all'atto del ricovero del 04.06.2018 e del parto del 07.06.2018,l'epatogestosi fu irrilevante nel determinismo della menomazione patita da ( risulta comprovato che la PE signora primipara giunta alla trentasettesima settimana e cinque giorni di Pt_1 gravidanza, presentasse una condizione di “… epatogestosi …” che fu adeguatamente gestita presso la struttura convenuta e che risultò, di fatto, irrilevante nel determinismo della menomazione patita da Gli accertamenti strumentali condotti nel corso PE dei giorni antecedenti al parto, così come durante la degenza ospedaliera, documentarono, infatti, il permanere di buone condizioni fetali;
depone in tal senso anche il quadro clinico ed emogasanalitico in essere, in esito a parto eutocico, all'atto della nascita in termini di “… vivo e vitale che si affida al Pediatra presente in Pt_7
– APGAR 9-10 …” e di “… pH 7.22 pCO2 39 pO2 33 … HCO3- 16.0 …
[...]
BEecf -11.7 BE (B) -11-1 …”.
Quanto alle condizioni fetali, fu documentato “… Eco office d'ingresso Feto dotato di MAF e BCF in PP cefalica con biometria ai percentili bassi con crescita armonica rispetto all'ultimo controllo eseguito (peso stimato 2900 gr). Placenta anteriore. AFI nn con falda max 4 cm …” e “… CTG BCF rassicurante …”.
La nascita di risale alle ore 21.10 del giorno 07.06.2018, all'esito di PE una induzione del travaglio mediante somministrazione di ossitocina e amnioressi (“… 7/6 14.05 di … 18.30 … Infusione Parte_9 Per_8 ossitocica in corso …”.
Relativamente alle modalità del parto ed alle condizioni di salute del neonato, all'atto della nascita, si dispone dei seguenti elementi di rilievo estrapolati dalle cartelle cliniche ostetrica (n. 2018004506) e neonatologica (n. 2018004627):
“… Travaglio indotto ora7/06/2018 h 14.05 … amnioressi … Parto … 7/6/2018 Ora 21.10 Eutocico … M peso gr. 2870 … Lac vaginale CO … Contatto pelle a pelle Sì Attacco al seno entro 30 minuti Sì …” (); “… vivo e vitale che si affida al Pediatra presente in – APGAR 9-10 …” (); “… pH 7.22 Parte_7
pCO2 39 pO2 33 … HCO3- 16.0 … BEecf -11.7 BE (B) -11-1 …” (emogasanalisi cordonale); “… 38 + Peso 2870 … Apgar Dopo 1' 9 Dopo 5' 10 Rianimazione primaria No … Ha pianto dopo qualche secondo. Roseo … Eupnoico Tono muscolare normale e riflessi arcaici normali …” (); “… 7.6.18 21.30 Peso 2870 Affidato ai genitori, esegue bonding. Affidato all'ostetrica di turno. Tranquillo, roseo 22.05 entra
20 al Nido …” (pag. 61, cartella neonatologica); “… 7/6 P Deve urinare e meconiare 22.05 il bimbo viene affidato al nido dall'ostetrico …” (diario infermieristico, cartella neonatologica); “… Alla nascita pianto valido e spontaneo. Esegue bonding. Deve urinare e meconiare … 07/06/2018 21.10 Firma infermiere …” (pag. 59 cartella neonatologica); “… 07/06/18 21.15 Valore totale 2 …” ().
Relativamente al decorso clinico successivo, alle ore 22.00:” Controllo dei parametri vitali. Neonato attaccato al seno. Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sinistro con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli. 22.05 Mi precipito immediatamente con neonato in culla, verso la neonatologia avvisando tempestivamente il Pediatra di guardia ed il personale infermieristico presente per le cure …” ().
Quindi, da tale dati documentali, dalle cartelle cliniche ostetrica (n. 2018004506) e neonatologica (n. 2018004627), risulta che è nato alle PE ore 21:10, è stato eseguito un Contatto pelle a pelle ed è stato anche eseguito un Attacco al seno entro 30 minuti.
al momento della nascita, era … Eupnoico Tono muscolare PE Per_9 normale e riflessi arcaici normali.
Alle 21.30 viene affidato ai genitori ed esegue bonding;
affidato PE all'ostetrica di turno.
Alle 22:00 la madre la Sig.ra si trovava sul lettino della Parte_1 sala parto, in decubito laterale sinistro, con attaccato al seno della PE madre, che si era staccato, non succhiava e non rispondeva agli stimoli (“Neonato attaccato al seno. Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sinistro con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli).
Alle ore 22:05, risulta dal diario infermieristico, viene affidato al nido PE dall'ostetrico ipotonico e non reattivo in arresto cardiaco …” (diario infermieristico neonatologico).
Alle 22:12 “tracciato elettrocardiografico con evidenza di ritmo sinusale e “… FC 117 b/m …” (22.12, 07.06.2018).
Alle 22:15 “… 06/06 22.15 Consulenza rianimatoria Chiamato in Neonatologia d'urgenza Neonato nato alle 21.10 da parto eutocico + epidurale a termine … neonato in ACC FC )
Alle 22:53 “… pH < 6.8; pCO2 99; pO2 117; BE e HCO3 … valori non misurabili
… Glicemia 111; Lattati > 15 …” (emogasanalisi arteriosa, 22.53).
Alle 22:56 “… pH < 6.8; pCO2 89; pO2 119 BE e HCO3 … valori non misurabili
… Glicemia 109; Lattati >15 …” (emogasanalisi venosa, 22.56) “
Alle 23:31 “… pH 6.85; pCO2 56; pO2 339; BE -23.6; BIC 9.8 … Glicemia 113; Lattati 15.1 …” (emogasanalisi arteriosa, 23.31)”
21 Dalla scheda relativa al Servizio di Trasporto Neonatale si apprende “… assenza di respiro spontaneo, Intubato in VM (ventilazione meccanica n.d.r.). Presenza di tremori grossolani agli arti superiori. Ipotonia del tronco e arti superiori
… miosi fissa, parziale risposta a stimolo luminoso. Già intubato all'arrivo dello
…”. Pt_10
Nessun elemento di rilievo oggetto di censura è emerso in ordine gestione neonatologica delle esigenze di cura di per come sussistenti in epoca PE successiva al riscontro di “… neonato che non risponde agli stimoli …” (22.00, 07.06.2018).
Venendo a considerare la situazione attuale, all'atto PE dell'accertamento, è risultato affetto da un quadro di “… Grave tetraparesi spastica aposturale, disfagia … disturbo visivo di origine centrale …”, “… probabile ipoacusia neurosensoriale media bilaterale, grave ritardo neuropsicomotorio …” con
“… crisi epilettiche …”. Tale condizione, coerentemente a quanto descritto dalla letteratura specialistica in materia, risulta contrassegnata dall'impossibilità di deambulare, di compiere passaggi posturali e mantenere le stazioni eretta/seduta autonomamente, così come di eseguire movimenti finalizzati degli arti superiori, anche in relazione ad una evidente componente spastica;
non accede al colloquio ed PE usufruisce di un passeggino posturale, sospinto da terzi, per gli spostamenti e per il mantenimento della postura.
Ora, tornando alla eziologia dell'evento, l'attuale condizione di è di PE
“… Grave tetraparesi spastica aposturale, disfagia … disturbo visivo di origine centrale …”, “… probabile ipoacusia neurosensoriale media bilaterale, grave ritardo neuropsicomotorio …” con “… crisi epilettiche …” ed è da riferire agli effetti di una asfissia postnatale gravissima, sequela di un collasso postnatale inaspettato ed improvviso noto con l'acronimo di SUPC (sudden unexpected postnatal collapse): detto inquadramento clinico è, come da verbale di operazioni peritali e note preliminari pervenute, condiviso dai Consulenti delle parti.
Osservano i CTU che, esclusa la presenza di fattori predisponenti e di condizioni patologiche infettive, congenite, genetiche, malformative o metaboliche, è da ritenere che ebbe a patire un evento SUPC PE ascrivibile alla quota idiopatica.
Tale condizione insorse comprovatamente a pratica di bonding avviata, secondo le buone pratiche assistenziali, stanti la assenza di fattori di rischio e le buone condizioni neonatali.
Partendo dal bonding, osservano i CTU che il bonding neonatale, anche detto skin to skin contact, contatto pelle a pelle, che comporta benefici numerosi e diffusamente riconosciuti, è prassi offerta in ogni punto nascita come routine assistenziale immediatamente dopo il parto, in caso di desiderio materno ed ove contesto e condizioni cliniche lo consentano.
Posto quanto sopra, trattasi ora di valutare, se e quali interventi, atti a prevenire le circostanze e i comportamenti a rischio SUPC, furono posti in
22 essere presso la struttura convenuta per mezzo dell'applicazione di procedure standardizzate.
Osservano i CTU che “In termini generali e limitatamente a quanto qui di interesse, si rileva come secondo la definizione della British Association of Perinatal Medicine (BAPM), accettata dalle Linee Guida sulla ALTE della società italiana di Pediatria per collasso neonatale o SUPC si intende qualsiasi neonato nella prima settimana di vita con età gestazionale superiore a 35 settimane, con un Apgar normale al 5° minuto di vita, considerato idoneo a essere gestito normalmente, ma che ha presentato un improvviso e inaspettato collasso cardiocircolatorio e respiratorio che ha richiesto la rianimazione con ventilazione e che ha portato alla morte, necessità di ricovero in terapia intensiva neonatale o encefalopatia. Secondo i dati della letteratura l'incidenza di SUPC varia dal 0,26 al 3,8 su 10000 nati in Europa3. Più di 1/3 dei casi avviene entro le prime due ore di vita.
Circa metà dei casi non riconosce cause predisponenti all'evento asfittico.
In questa quota di SUPC idiopatiche sono stati identificati alcuni fattori di rischio quali: primiparità, posizioni asfissianti (posizione prona, pelle a pelle non corretto), sedazione o stanchezza materna, parto complicato, mancanza di familiare presente, distrazione (utilizzo del cellulare o altri dispositivi elettronici da parte della madre o di chi e deputato ad assisterla), non adeguata supervisione da parte del personale e le ore notturne (personale ridotto, ridotta luminosità dell'ambiente).
Tali condizioni possono verificarsi nel periodo post natale in cui la diade mamma- bambino è ancora in sala parto ed in cui viene proposto e consigliato il contatto pelle a pelle, i cui benefici sono ben noti: umanizzazione dell'assistenza alla coppia madre neonato, promozione della relazione madre-neonato, promozione dell'allattamento al seno, colonizzazione del neonato con i batteri materni ed influenza sulla composizione del microbiota intestinale del neonato.
La letteratura attuale non indica alcun intervento efficace per prevenire le SUPC.
Purtuttavia diverse associazioni internazionali da tempo raccomandano che vengano posti in essere una serie di azioni che possono ridurre il rischio che la SUPC si verifichi.
Anche la SIP e la SIN avevano già ritenuto utile, in epoca antecedente ai fatti in esame, indicare alcuni principi di assistenza sicura per ridurre il rischio di SUPC.
A sintetizzare tali interventi, indicano i CTU, valga quanto presentato al XX congresso della nel 2014 da di cui si Controparte_11 Parte_11 propone di seguito una traduzione dei consulenti dell'Ufficio:
<… 1. informazioni orali e scritte ai genitori nel periodo prenatale e nel primo periodo postnatale su.
a) il rischio di condivisione del letto (bed-sharing);
b) evitare posizioni del neonato potenzialmente soffocanti (ad es. ostruzione di bocca/naso)
23 c) la necessità di un'adeguata supervisione del neonato nelle prime ore di vita. c) la necessità di un'adeguata supervisione del neonato nelle prime ore/giorni dopo la nascita.
2. valutazione periodica (posizione, colore, respirazione) del neonato (a 10, 30, 60, 90 e 120 minuti di vita) da parte delle ostetriche in sala parto
3. disincentivazione della condivisione del letto
4. incoraggiamento del contatto pelle a pelle solo quando le madri sono completamente sveglie
5. evitare che le madri vengano lasciate da sole con il bambino nelle prime ore dopo la nascita, in particolare durante il contatto pelle a pelle e i primi tentativi di allattamento al seno … >; gli autori precisano che <… poiché non esistono prove di interventi efficaci per prevenire la SUPC, il nostro protocollo è stato scritto come una potenziale buona pratica. L'evidenza della sua efficacia clinica è ovviamente necessaria …>.
Ripercorrendo gli interventi di assistenza per ridurre il rischio di SUPC indicati al Congresso della del 2014, citato, si Controparte_11 osserva.
In ordine alla informazione e formazione dei genitori, nella cartella ostetrica, osservano i CTU che (pag. 71, 73 e 77) le sezioni <… Consegna documenti informativi percorso accompagnamento al parto donazione sangue cordonale (da 35 w) …> e <… Consegna documenti informativi percorso dopo parto consigli ostetrici in puerperio contraccezione in puerperio …> (pag. 79), non risultano spuntate o contrassegnate da sigla/firma; nulla di specificatamente relativo al tema oggetto di valutazione è rinvenibile.
Venendo alla cartella neonatologica infermieristica, si rileva come le sezioni relative alla raccolta dati per l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica (BAI) furono adeguatamente compilati dopo la nascita: il relativo modulo fu sottoscritto e reca orario 21.20.
Tali attività sono, inoltre, riportate in pianificazione ed esecuzione nei fogli del diario infermieristico pediatrico;
nella relativa scheda <… bisogni del neonato>, le sezioni relative alle diverse azioni risultano compilate e, dunque, sono da intendersi come confermate nella loro esecuzione da parte del personale.
Pertanto i fatti in contestazione in questa sede afferiscono all'arco temporale tra le ore 21.30 in cui viene affidato ai genitori ed esegue bonding;
PE affidato all'ostetrica di turno e le ore 22:00, allorquando, chiamato il personale sanitario, la madre la Sig.ra si trovava sul lettino della sala Parte_1 parto, in decubito laterale che, già, attaccato al seno PE della madre, si era staccato, non succhiava e non rispondeva agli stimoli.
24 Osservano i CTU che “tra le 21.30 e le 22.00 del 07.06.2018 rimase con PE la madre, che alle ore 22.00 i due fossero adagiati in co-bedding e che, alla medesima ora, non fosse attaccato al seno. PE
Tra i fattori di rischio, già citati, per SUPC, nel caso in esame ricorrevano certamente la primiparità, l'orario notturno e la presumibile stanchezza materna;
in tale contesto, in relazione in via di probabilità ad un posizionamento pelle a pelle non corretto, ebbe a configurarsi una condizione di co-bedding, chiaramente descritta alle ore 22.00.”
Quindi secondo quanto accertato dai CTU tra la mamma la Sigra Pt_1 ed fu eseguito il bonding neonatale, anche detto skin to skin
[...] PE contact, contatto pelle a pelle, che comporta benefici numerosi e diffusamente riconosciuti, tuttavia tale contatto non fu realizzato in un corretto posizionamento, così che rimase, tra le ore 21:30 e le ore 22:00, in una PE situazione di co-bedding, in un contesto di non corretto posizionamento di pelle a pelle, che, secondo quanto rilevato dai CTU è chiaramente descritta alle ore 22.00.
Osservano, ancora sul punto i CTU, che le informazioni, eventualmente rese, alla madre, nel contesto dei bisogni di assistenza infermieristica, con particolare riferimento al comportamento materno con la condivisione del letto ( co-bedding ), non furono adeguatamente comprese.
A ciò si aggiunge che non risulta svolta attività di supervisione, tra le ore 21:30 e le ore 22:00, così che non furono impedite, o comunque corrette, condotte, potenzialmente, pericolose: ovverosia non fu controllato e corretto il posizionamento del contatto, pelle a pelle, tra madre e bambino, di tal chè, il posizionamento della madre, in decubito laterale sinistro, con già, PE attaccato al seno, ha, di fatto, trasformato la tecnica del bonding , in co- bedding, con condivisione del letto (bed-sharing) e posizioni del neonato potenzialmente soffocanti (ad es. ostruzione di bocca/naso) e, ciò, unitamente alla primiparità, all'orario notturno e alla presumibile stanchezza materna, ha causato ad in assenza di un chiaro percorso di informazione della PE madre, un collasso postnatale inaspettato ed improvviso, noto con l'acronimo di SUPC (sudden unexpected postnatal collapse), quindi un improvviso e inaspettato collasso cardiocircolatorio e respiratorio.
Scrivono infatti sul punto i CTU “Posto che non si dispone di materiale scritto relativo ad un percorso di informazione avente ad oggetto la gestione delle esigenze del neonato, il comportamento materno con la condivisione del letto (co-bedding) porta a ritenere che le indicazioni eventualmente fornite oralmente al riguardo nel contesto dei Bisogni di Assistenza Infermieristica non furono adeguatamente comprese;
sul punto, si rileva, inoltre, come tra le ore 21.30 e le ore 22.00 non fu comprovatamente svolta alcuna attività di supervisione funzionale ad impedire e, in subordine, a correggere la messa in atto di condotte potenzialmente pericolose per la salute del neonato. Al pari, nell'intervallo temporale indicato, risulta che le condizioni neonatali non furono oggetto di rivalutazione.
25 Quanto alla consapevolezza da parte del Personale sanitario di tali Raccomandazioni, per la prevenzione della SUPC, osservano i CTU che “Le Raccomandazioni per la prevenzione del Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC) della SIN pubblicate nell'ottobre 2018, in linea con lavori pubblicati tra il 2014 ed il 2017, propongono schede per il monitoraggio della diade mamma bambino da applicare nelle prime due ore di vita (cfr- sotto); tale strumento, utilizzato già nel 2018 in molti punti nascita ed assente nella cartella neonatologica del caso in esame, è da considerarsi estremamente utile per assistere e documentare un adeguato monitoraggio del neonato.”
Quanto alla rilevanza causale nel determinismo dell'evento osservano i CTU che “Ad ogni modo, tenuto conto della documentata mancata osservazione clinica per trenta minuti in un intervallo posto tra i venti e i cinquanta minuti dalla nascita, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle norme di buona pratica clinica conseguenti, nel caso in esame si configura una inadeguata vigilanza neonatale. La messa in atto di condotte materne inadeguate a garantire la sicurezza del neonato, la loro mancata intercettazione e correzione, e, infine, la carente valutazione delle condizioni neonatali concorrono a delineare una insufficiente, e come tale censurabile, gestione della diade madre bambino che, in via di elevata probabilità, assunse ruolo causale nel determinismo della SUPC e della sua evoluzione sfavorevole. “
Quanto al giudizio controfattuale, anche, con riferimento alla individuazione del momento in cui si è verificato l'evento acuto, visto l'arco temporale tra le ore 21:30 e le ore 22:00, osservano i CTU che “Una diversa condotta avrebbe, infatti, potuto impedire tale evento o, quantomeno, avrebbe consentito una sua più precoce intercettazione così da ridurne l'impatto clinico: a fronte della grave acidosi documentata e del quadro neurologico in essere all'atto del rinvenimento di PE risultato per diverso tempo refrattario alle manovre rianimatorie poste in essere, è da ritenere che lo stato di sofferenza ipossico ischemica fosse insorto diversi minuti prima delle ore 22.00 senza, tuttavia, poter esprimere un più circostanziato giudizio sul punto. Si ribadisce al riguardo come, nel caso in esame, pesi l'omessa valutazione e la conseguente omessa correzione della condotta materna.”
Conclusivamente i CTU hanno indicato che nel determinismo dell'evento, ha assunto un ruolo decisivo l'omessa valutazione e l'omessa correzione della posizione materna rispetto a , nella determinazione della sofferenza PE0 ipossico ischemica.
Ora i Consulenti Tecnici di Parte convenuta, il Prof. e il Dott Persona_11 hanno formulato, specifiche, osservazioni, con particolare Persona_12 riferimento all'insorgenza del momento asfittico e al giudizio controfattuale, in rapporto alla idoneità del controllo ad evitare l'evento.
Il Dott. ha evidenziato che “Al momento dell'evento (attorno Persona_12 alle h. 22.00 del 04/06/18) la madre era sveglia, cosciente ed in posizione non asfissiante: “La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi ha riferito corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli.”.
26 Non si trovava in una situazione di sonno né accidentale né programmato come da definizione di bed-sharing.
La mamma non ha schiacciato il bambino perché si è addormentata durante l'allattamento, né perché ha condiviso il letto durante il sonno.
La posizione in decubito laterale sinistro non è asfissiante, anzi è una di quelle consigliate dalle SO Scientifiche (vedi allegato American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).
Le Linee Guida più volte citate del 2017 dai CTU non sono relative alla SUPC ma alla ALTE (Apparent Life-Threatening Events) ovvero ad una entità nosologica diversa da quella in esame.
Non sono quindi Linee Guida per SUPC. In questo documento vi è comunque un capitolo che tratta anche del SUPC (pg 15 e seguenti), che relativamente alla possibilità di prevenire tale patologia certifica: “Come si può ridurre il rischio di SUPC? Purtroppo, la letteratura attuale non indica alcun intervento efficace per prevenire la SUPC.”.
Questa era la situazione al tempo dei fatti.
Le prime Linee Guida della per SUPC sono del Controparte_11
2018, irrilevanti in questo procedimento.
Gli unici interventi attivi Medici (o meglio Sanitari, in quanto effettuati di regola da Ostetriche o Infermiere Professionali) comunque suggeriti da questo documento per cercare di prevenire in qualche maniera questo tipo di evento (pur sempre nella consapevolezza che non vi era alcuna evidenza scientifica di efficacia) era quella di controllare il bambino a 10,30,60,90,120 minuti di vita.
Nel caso in esame l'evento critico si è verificato appena prima delle h. 22.00 del 04/06/18.
Secondo i suggerimenti, non cogenti, non dovuti, e non esigibili delle Linea Guida 2017 avrebbero fatto effettuare una valutazione del bambino, nato alle h. 21.10, alle 21.20, alle 21.40 quando l'evento critico non era sicuramente avvenuto (la documentazione riporta: “21.20 affidata genitori esegue bonding, 21.30 affidato ostetrico di turno … tranquillo e roseo” ed alle 22. 10, quando l'evento critico era già avvenuto.
Un concetto che deve essere molto chiaro è che Linee Guida vengono confezionate, in questo ambito, per cercare di prevenire la SUPC, non per intercettare l'evento acuto con uno controllo esattamente o quasi nel momento in cui tale evento si verifica.
In caso contrario i controlli dovrebbero essere effettuati ogni tre minuti, non ogni 30- 60
Confermiamo che non esiste, nella maniera più assoluta, alcuna evidenza scientifica dell'esistenza di un metodo per datare, tra l'altro nell'ambito di minuti, l'inizio di un evento ipossico-ischemico in un paziente mediante la valutazione della entità della
27 acidosi metabolica in una emogasanalisi eseguita circa un'ora dopo l'evento e la successiva rianimazione (h. 22.56 del 04/06/18).
A questo proposito deve anche essere ricordato che la SUPC è per l'appunto “sudden” ovvero improvvisa e che quindi l'inizio del quadro clinico è avvenuto, con elevatissima probabilità, pochi secondi prima dell'arrivo dell'ostetrica, dopo che il neonato si era staccato dal capezzolo.
Ad oggi non si conosce l'esatta eziopatogenesi della malattia, in alcuni casi si ipotizza che possa essere una aritmia cardiaca.
Un aritmia cardiaca può condurre ad un grave collasso cardiocircolatorio nel giro di pochi secondi.
Ovviamente questo è anche uno dei motivi per cui, ad oggi, i tentativi di intercettare questa patologia con controlli ad intervalli regolari non hanno dimostrato la loro efficacia.
Alleghiamo la citata revisione della letteratura della Cochrane Collaboration che definisce esattamente il: "bed sharing' is a type of sleeping practice in which the sleeping surface (e.g. bed, couch or armchair, or some other sleeping surface) is shared between the infant and another person.", quindi un tipo di pratica di sonno, non di allattamento!
La Cochrane, che è la massima autorità mondiale nell'ambito della valutazione delle evidenze scientifiche che portano a stabilire l'efficacia degli interventi Sanitari, mediante la realizzazione di un rigoroso e sistematico processo di revisione degli effetti degli interventi, conferma che non esistevano in quel momento (2021) studi clinici svolti con la metodologia scientifica appropriata che dimostrassero un vantaggio dalle evitare il bed-sharing.
La Cochrane Collaboration aggiorna periodicamente le sue revisioni, in particolare su temi così importanti: ad oggi non ha ancora cambiato la sua posizione.
A questo proposito anche le linea guida SIN del 2023, citate dai CTU, riportano: “In realtà, mancano solide evidenze scientifiche (in particolare per i paesi industrializzati) su efficacia e sicurezza/rischi della condivisione del letto (Mileva-Seitz 2017). Das e coll. (Cochrane 2021) nella loro revisione della letteratura sottolineano infatti come la qualità dei 6 trial (RCT o quasi RCT) inclusi sia tale da non potersi esprimere in maniera definitiva non solo sul rapporto fra condivisione del letto, SIDS ed outcome neuroevolutivo a lungo termine, ma nemmeno fra condivisione del letto e successo dell'allattamento.”
Quindi ci troviamo valutare se i Curanti hanno provocato il decesso del piccolo per l'omissione di misure di prevenzione della SUPC quando queste non PE erano né cogenti, né dovute, né esigibili nel 2017 e quando queste misure di prevenzione ancora oggi non hanno provato la loro efficacia.”
Il Prof ha evidenziato che “ Come riportato nel contraddittorio si Persona_11 ribadisce che gli emogasanalisi (EGA) sono l'unico modo laboratoristico, praticamente certo, per comprendere sia il grado di asfissia e sia la durata della stessa.
28 Nel nostro caso in specie il primo EGA effettuato, sia aggiunge “correttamente” in quanto prima i medici furono impegnati nella rianimazione cardio-polmonare (RCP), era delle ore 22:53, ben lontano sia dal momento asfittico e dopo molti minuti di RCP, pertanto la condizione di ACIDOSI METABOLICA e dell'eccesso basi non era correlabile temporalmente a nessun momento asfittico;
cosa diversa sarebbe stato se l'EGA fosse stato effettuato al momento del rilievo dell'emergenza (condizione però non necessaria da un punto di vista clinico ma solo ex post da un punto di vista medico legale).
Questo è necessario per far comprendere come nessun consulente, né del Tribunale né di parte possa rilevare il momento asfittico nel tempo.
Importante è stata anche il rilievo del consulente dei Ricorrenti che ha concordato che con alta probabilità nessuna asfissia possa essere recuperata se perduri più di 10-15 minuti.
Pertanto, appare logico che si possa concordare che il quadro menomativo non fosse presente oltre le 21:50 (il piccolo verrà soccorso alle ore 22:05). PE
Questo è fondamentale per un giudizio controfattuale nel caso si volessero individuare delle criticità di gestione, a nostro avviso non presenti, dell' CP_13
Infatti seppur si volesse accettare che all'epoca dei fatti una proposta congressuale ed un articolo scientifico pubblicato sull' dal titolo fuorviante Controparte_12
(ammesso anche dai CCTTUU) di Italian Guidelines, cosa a mio avviso non corretta in quanto le Linee Guida propriamente dette non sono per definizione formulate empiricamente come nel nostro caso ma anzi sono legate ad ampia letteratura fatta di TRIALs clinici e metanalisi, possano essere presi a riferimento universale, nelle stesse raccomandazioni sarebbe riportato che una sorveglianza della diade Parte_12 dovesse avvenire a 10, 30, 60 minuti.
Ciò comporta che se ritagliato su quanto accaduto non avrebbe intercettato il momento asfittico in quanto la sorveglianza così intesa sarebbe dovuta avvenire, con un bambino nato alle ore 21:10, alle ore 21:10, alle 21:20 ed alle ore 21:40; l'asfissia presumibilemnte avvenne tra le ore 21:50 e 21:55.
Si può affermare che sfortunatamente, la letteratura attuale non indica alcun intervento efficace per prevenire la SUPC. Inoltre, non sono disponibili né dichiarazioni di posizione sull'argomento né chiare raccomandazioni da parte delle società scientifiche.
Inoltre, se si va a fondo nella ricerca di cause alternative sulla genesi della SUPC, la letteratura rileva che a riguardo vi sia un ruolo dell'immaturità del controllo respiratorio centrale, rendendo l'evento non prevenibile. RL E, KU P. Sudden unexpected postnatal collapse of newborn infants: a review of cases, definitions, risks, and preventive measures. Stroke Res. 2013 Apr;
4(2):236-47. e al, in CP_14 CP_15 uno studio pubblicato su Children nel 2022, hanno esaminato i casi di SUPC sottoposti a terapia intensiva che sono stati ricoverati nella unità di terapia intensiva neonatale (NICU) di Modena durante un periodo di 4 anni, dal 2014 al 2019.
29 Durante il periodo di studio, di 27.450 nati vivi, 6 bambini sono stati ricoverati in terapia intensiva neonatale per SUPC (incidenza stimata di SUPC, 21,8 per 100.000 nati vivi), di cui 4 hanno subito TH;
i restanti 2 neonati hanno avuto un normale- EEG poligrafico (p-EEG) con lieve (n = 1) o nessun HIE (n = 1), e non sono stati trattati. Tutti e quattro i bambini erano caucasici, nati a termine, avevano un punteggio Apgar di 10 al decimo minuto.
I SUPC si sono verificati a un'età media di 95 minuti e tutti i bambini erano stati posizionati in posizione prona per lo skin to skin.
Dopo il SUPC, hanno richiesto la rianimazione cardiopolmonare con intubazione orotracheale.
Tutti hanno avuto una grave acidosi metabolica. , , , CP_16 CP_17 CP_18
, , , , , CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
M, , Unexpected Postnatal Collapse and
[...] CP_26 Controparte_27 CP_28
: What's Going On? Children (Basel). 2022 Dec 8;9(12):1925.
[...]
Questo importante e moderno articolo ci fa comprendere bene 2 cose:
- La assoluta rarità della condizione;
- Che la posizione prona non sia una condizione bastante per evitare la SUPC.
Concludendo, seppur si riconosca il nesso causale tra asfissia e condizione attuale del piccolo non si può riconoscere la prevedibilità dell'evento con le linee guida CP_1 riportate dai CCTTUU, che si ribadisce NON sono Linee Guida propriamente dette ma solo proposte di buona pratica clinica, condizione ben differente dall'impatto scientifico delle Linee Guida propriamente dette e che cagionano cambiamenti di procedura in interi sistemi sanitari.”
Il Dott specialista in pediatria e neonatologia, Consulente Persona_4
Tecnico di Parte attrice, ha evidenziato che “…In realtà, nel corso di StS il neonato non dorme affatto, ma anzi mette in atto una serie di azioni attive ed autonome perduranti un tempo variabile tra i 60 e i 90' dopo il parto come evidenziato in Tabella 1 (Acta Paediatrica Scandinavica, 1987;76:566-572. Lancet 1994;344:989-90) come evidenziato in tabella 1 ( acta Paediatrica Scandinavica 2011;100:79-85)…
È importante sottolineare che, non solo i neonati mettono in atti comportamenti attivi, ma che questo avviene con regolarità nella sostanziale totalità dei casi come evidenziato in Tabella 2…
…L'attivo stepping esercitato dalle gambe del neonato sull'addome della mamma (breast crawl) è finalizzato, oltre che al raggiungimento del capezzolo, anche, e soprattutto, alla stimolazione dei recettori cutanei dell'ossitocina, contribuendo alla contrazione uterina, riducendo il rischio di emorragie postpartum e favorendo il corretto secondamento, condizione che rientra tra gli obiettivi primari della pratica dello StS…
…Il primo attacco al seno (cioè la posizione di allattamento) riveste, quindi e di per sé, relativa importanza ed è esperienza comune che non più del 50% dei neonati in Skin
30 to Skin giungono ad un attacco valido. Il riconosciuto miglioramento, che lo StS determina sui tassi di allattamento esclusivo, dipende soprattutto da una migliore capacità di suzione, migliore organizzazione dei rooting reflex e comportamenti di ricerca;
tanto che tali benefici si riscontrano anche nei casi in cui sia il padre il Per_ provider dello Skin to Skin ( , 2007;34(2), 105–114; JOGNN, 46, 857–869; 2017)….
….Venendo al caso L'assenza di tali comportamenti attivi (la madre riferisce di aver più volte richiamato l'attenzione sul fatto che il neonato non si muoveva) doveva pertanto rappresentare un segnale di allerta rilevante….
….In cartella ostetrica viene registrato : - (h 22:00):” Controllo dei parametri vitali. Neonato attaccato al seno. Paziente sul lettino della sala parto in decubito laterale sx con neonato che succhia al seno. La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato. Noto che quanto mi riferisce corrisponde al vero: neonato che non risponde agli stimoli.”
Le evidenze scientifiche individuano la posizione prona del neonato sul torace della mamma come quella raccomandata (vedi sopra Figura 1) e comunque sottolineano la stringente necessità che la posizione sia tale da permettere alla madre di avere visuale diretta sul viso del neonato, che bocca e naso del neonato siano visibili e non ostruiti dal seno materno o da secrezioni, che la testa del neonato sia preferenzialmente girata da un lato (Newborn Infant Nurs Rev. 2014;14(1):28–33, PEDIATRICS 2016;138(3):e20161889, IJP 2014;40(Suppl 2):A5; J Hum Lactaction 2015 Feb;
31(1):47-52, IJP, 2017,43:111).
Un posizionamento come quello di “attaccato” in decubito laterale contro il PE seno materno non rispetta tali necessità e anzi risulta potenzialmente asfissiante, perché gli spazi risultano più limitati e non liberi in ogni direzione, limita il disimpegno della testa e i movimenti di rooting, costringe la madre ad una postura non naturale e stancante specie dopo un parto e che può diventare essa stessa un potenziale fattore di asfissia.
L'errato, o non corretto, posizionamento (“potentially asphyxiating position”), in particolare nel corso della prima ora e del primo attacco al seno, rappresenta una riconosciuta condizione di rischio per SUPC (Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2012;97:F395-7, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012;97:F30–4, Transl. CP_29
(2013) 4:236–247).
[...]
Nel caso del piccolo esclusi decorsi causali alternativi, il posizionamento PE della madre e del neonato, palesemente scorretti, e la conseguente asfissia rimangono, nel caso di specie, il meccanismo di causa altamente più probabile.
…Riguardo al momento in cui si è verificato l'evento acuto Gli accadimenti in corso di RCP (registrati dalle 22:05) permettono anche un ragionamento in termini di Timing dell'evento.
Il più ovvio è relativo alla durata dell'asistolia.(L'asistolia è l'assenza della sistole cardiaca;
essa comporta il blocco della circolazione sanguigna, e porta alla morte in brevissimo tempo se il paziente non viene rianimato).
31 Per quanto sia dato di esperienza la possibilità di ripristino del battito anche a 20' dopo l'evento arresto, una durata di asistolia superiore ai 10' è usualmente associata a morte o ad esiti severi (Am J Obstet Gynecol 2007:196:463.e1-463.e5.)
Alcune pubblicazioni hanno tuttavia evidenziato outcome favorevoli nel 20-30% dei casi con ripresa della FC (Frequenza Cardiaca) anche dopo 20' di APGAR 0 (cioè in arresto cardiorespiratorio) (Arch Dis Child FetalNeonatal, 2015;100:F492; Arch Dis Child FetalNeonatal, 2015;100: F95).
Nessun caso sopravviveva ad asistolie superiori ai 20' (Arch Dis Child FetalNeonatal, 2015;100:F492).
Ne deriva che, con elevata probabilità, l'evento SUPC (inteso nella sua fase terminale di arresto cardiorespiratorio) si sia verificato a non più di 20' precedenti il ritrovamento, cioè tra le 21:40 e le 21:50 (ritrovamento h. 22.00) del 7/6, esattamente nell'intervallo temporale nel quale avrebbe dovuto avere luogo il controllo da pare dei sanitari, secondo le cadenze riportate in letteratura. (cfr par #5)
Opportunamente sul punto i CC.TT.UU. hanno chiarito in udienza che : “ … non è corretto indicare che le manovre rianimatorie siano durate oltre 40 minuti, perché alle 22.12 è registrata una frequenza cardiaca, che dimostra come il battito fosse ripreso..“.
Tanto a confutazione della tesi esposta in udienza dai CC.TT.PP. convenuti che, indicando i tempi delle attività rianimatorie in oltre 40 minuti, hanno cercato (invano) di avvalorare la tesi secondo la quale, stante la durata della RCP, i controlli della diade fossero stati temporalmente corretti…. Parte_12
Tempi del controllo, in rapporto alle risultanze delle cartelle cliniche ostetrica e neonatologica, e collocazione temporale del controllo idoneo ad evitare l'evento acuto
In cartella neonatologica non compare alcun riferimento all'avvio dello StS.
Si registra in cartella clinica neonatologica: - Valutazione in sala parto (h 21.10):” Ha pianto dopo qualche secondo. Roseo e reattivo, eupnoico, tono muscolare presente”(firmato.NdP) - Esame obiettivo (h 21.10) nella norma (firmato con sigla.NdP) - Ipotesi diagnostica (h 21.10):”Nato da parto eutocico” (firmato con sigla.NdP) - Programmadiagnostico-terapeutico(h 21.10):”Normale” (firmato con sigla.NdP)
In scheda infermieristica risulta registrato l'avvio dello STS alle 21:20 ” Affidato ai genitori. Esegue bonding.” (senza peraltro che ne venissero esplicitate le modalità) ed un successivo controllo delle 21:30 che definisce il piccolo ”tranquillo e roseo” con nota di affidamento al personale ostetrico. Anche in questo caso senza ulteriori precisazioni.
Riportiamo per completezza che l'orario ”21:20” relativo alla nota di avvio dello StS risulta palesemente modificato.
Sembra di capire che la prima scrittura fosse 21:30 .
Non risulta cioè dai documenti disponibili alcuna valutazione clinica delle condizioni del piccolo nei tempi compresi tra le 21:30 e le 22:00. (periodo in cui, come PE detto al superiore punto #3, si è verificato con elevata probabilità l'evento asfittico).
32 Le raccomandazioni in essere (cfr. infra #5) prevedevano invece un secondo controllo (dopo quello a 10 minuti) che sarebbe dovuto cadere a 30minuti dall'avvio della nascita, cioè intorno alle 21:40 o più propriamente a 30minuti dall'avvio dello StS (poiché è questa la procedura da sorvegliare) e cioè intorno alle 21:50.
Tale controllo in un orario compreso tra le 21:40 e le 21:50 inequivocabilmente manca.
Peraltro lascia assai perplessi, dalla nota delle 21:20 in scheda infermieristica, il fatto che lo StS venisse ”affidato” ai genitori, quando è pacifico che la responsabilità della procedura è interamente a carico dei sanitari.
Parimenti, lascia perplessi che la valutazione delle 21:30 non rilevasse il posizionamento anomalo, tanto da sollevare un legittimo dubbio, se non sulla veridicità di quanto riportato, almeno sull'efficacia della verifica, che risulta evidentemente inadeguata.
In altri termini, può essere ritenuto non censurabile un controllo che non intercetta un posizionamento potenzialmente asfissiante del piccolo?
Nemmeno appare coerente che un neonato alle 21:30 (cioè dopo 20 'minuti dalla nascita appaia ”tranquillo”, poiché era lecito anzi attendersi, come meglio argomentato al punto 2 , un comportamento attivo).
La fase di “quiete” di un neonato sano in Skin to Skin dura, infatti, non oltre i 5-10 minuti dopo la nascita, sostituita poi da una serie di comportamenti attivi ben identificati e riconosciuti come riportato in tabella 1 e 2. (Medical Hypotheses 2020;134:109432; Acta 2011;1992(100):79– 85.) Controparte_30
Nel caso specifico, il neonato è riferito “tranquillo” alla valutazione registrata in scheda infermieristica alle 21:30 cioè dopo 20' dalla nascita (peraltro, come già evidenziato, tale registrazione è di mera natura infermieristica, quindi inadeguata poiché, ad esempio, non è precisato che il bambino era in posizione non corretta e potenzialmente asfissiante).
L'assenza di tali comportamenti attivi (la madre riferisce di aver più volte richiamato l'attenzione sul fatto che il neonato non si muoveva) rappresenta un segnale di allerta rilevante (Red Flag) poiché, come già riportato, i neonati mettono in atto una precisa sequenza comportamentale e questo avviene con regolarità nella sostanziale totalità dei casi come evidenziato in tabella 2 (Acta Paediatrica 2011;100:79–85).
….Nell'Aprile 2014 erano state rese pubbliche sul sito SIN (società italiana neonatologia) le “Best practices ostetrico-neonatologiche per migliorare la sicurezza postnatale del neonato a termine, sano. Protocollo di prevenzione della SUPC” (a cura dell' – produzione di parte attrice n.105 agli atti di causa). Controparte_31
Ivi, vengono raccomandati i comportamenti atti a ridurre, se non prevenire, la SUPC….
“ .. Conclusioni. Strumenti per ridurre la SUPC sono da un lato l'informazione ai genitori e dall'altro una sorveglianza del neonato in in particolare nelle Parte_7 prime 2 h dopo il parto. Per il monitoraggio del neonato è stata redatta all'interno del Dipartimento Materno Neonatale dell' una griglia di Controparte_31
33 osservazione del neonato. Le informazione alla famiglia sulla sicurezza del bambino invece vanno date già durante la gravidanza (anche ricorrendo a materiale cartaceo) e nuovamente dopo la nascita. Queste informazioni sono finalizzate a sensibilizzare i genitori sulla necessità di un'osservazione del bambino per ridurre il rischio non solo di SUPC nella prima settimana di vita, ma anche per ridurre il rischio di SIDS per il resto del primo anno di vita e in particolare nei primi 6 mesi (Appendice 1 e figure 2- 7). Nell'ambito di queste informazioni si inviteranno i genitori a praticare il rooming-in ed allo stesso tempo a non praticare il bedding-in.(*) Andranno date comunque informazioni su come ridurre il rischio del bedding-in, qualora i genitori decidessero di praticarlo. Si deve comunque tenere presente allo stato attuale delle conoscenze, che nonostante l'accurato controllo della coppia madre-bambino e una completa informazione ai genitori (“no bedding-in”) risulta impossibile prevenire completamente ogni caso di SUPC. Gli interventi suggeriti nel presente protocollo agiscono sui fattori di rischio. L'efficacia di un protocollo finalizzato alla prevenzione della SUPC (in termini di mortalità e gravità) non è ancora documentato, ma si ispira comunque alle best practices…
…Sempre nel citato documento dell'aprile 2014 era indicata e redatta apposita check list per la supervisione del neonato nelle prime 2 h di vita. Il protocollo raccomanda il controllo di colorito, respiro e posizionamento del neonato a 10-30- 60-90-120 minuti dall'avvio dello StS. Controllo e verifiche non disgiunti da una preventiva informazione alla madre (in particolare se primipara) su come prevenire posizioni del neonato potenzialmente asfissianti. Viene parimenti raccomandato di evitare di lasciare madre e neonato da soli nel corso della prima ora postpartum in particolare nel corso di StS (IJP 2014;40(Suppl 2):A5; J Hum Lactaction2015 Feb;
31(1):47- 52). Analoghi protocolli di controllo – qualificati sempre come best practices – erano individuati in una pubblicazione dell'Italian Journal of Pediatrics e del Journal of Human Lactation e del Newborn&Infat Nursing Review già nel 2014….
Nel 2017 si ritrova una pubblicazione Threating Events (ALTE) di cui la SUPC la SUPC viene, nello stesso articolo, 2017,43:111). In tale articolo, che può a quel tempo sfortunatamente, la letteratura attuale SUPC …”, si specifica anche che pubblicazione italiana sulle linee guida nei casi di Apparent SUPC può essere considerata una fattispecie. Prova ne è che la SUPC nello stesso articolo viene, specificatamente trattata in un capitolo dedicato …”.
Ebbene i CTU , sentiti a chiarimenti all'udienza del 10.12.2024, unitamente ai CTP, hanno ribadito che “la Sigra il 4 giugno 2018 all'atto del ricovero Pt_13 non presentava sintomi di una gestosi, ma, solo elementi di allerta, da monitorare e meritevoli di ricovero : non vi è nessuna incidenza tra la situazione all'atto del ricovero e l'evento ; alle ore 21:30 il bambino è stato affidato ai genitori e all'ostetrica e, in quel momento, l'intento era quello di consentire un contatto diretto tra mamma e bambino, senza, necessariamente, che questo prevedesse anche l'allattamento.
Le linee guida prevedono che questo momento, in cui si realizza il contatto tra mamma e bambino ( mamma in posizione supina e con il bambino in posizione prona), venga monitorato dall'ostetrica poiché , a prescindere dall'allattamento, possono realizzarsi delle posizioni asfissianti.
34 Occorre precisare, comunque, che, in questa posizione, l'allattamento è favorito.
Inoltre il bambino al momento della nascita era sano, come risulta dagli esami clinici, e considerato quanto rilevato alle ore 22:00, e considerati i gravi sintomi di asfissia , nonché l'acidosi riscontrata, l'evento acuto può essersi realizzato diversi minuti prima delle ore 22:00.
Pertanto causa dell'evento è stata l'asfissia, realizzatasi tra le ore 21:30 e le 22:00, durante questo contatto tra mamma e bambino.
Deve precisarsi che l'allattamento in decubito laterale è consentito e, come la precedente forma di contatto, deve essere monitorata.
Nel bonding il monitoraggio è, comunque, previsto dalle linee guida da parte dell'ostetrica.
Le linee guida su tale controllo risalgono al 2017 come pubblicazione .
I CTU e i CTP concordano nel ritenere che non sia prevista la presenza fisica costante del personale sanitario, ma che sia necessario il controllo, secondo la tempistica indicata.
Il Dott precisa che il livello di acidosi metabolica, alle 22:48, non è Persona_11 indice del tempo di verificazione dell'inizio dell'asfissia.
Evidenzia che non è possibile, quindi, stabilire il momento presumibile dell'inizio dell'asfissia, sulla base dell'emo gas analisi;
tuttavia, vista la manovra rianimatoria, correttamente eseguita, e perdurata oltre 40 minuti, e la sopravvivenza all'evento acuto, l'asfissia non può essere ricollegata ai primi minuti in cui il bambino è stato affidato alla madre, ne deriva che i controlli sono stati temporalmente corretti.
Il Dott ribadisce che non è possibile datare il minuto di insorgenza PE2 dell'asfissia sulla base della acidosi metabolica.
I CTU precisano che non è corretto indicare che le manovre rianimatorie siano durate oltre 40 minuti, perché alle 22:12 è registrata una frequenza cardiaca, che dimostra come il battito fosse ripreso.
I CTU ribadiscono che non tutta la pratica medica è oggetto di Linee guida, tuttavia tale monitoraggio era, comunque, conosciuto come buona pratica medica, ed esigibile nel caso concreto.
Inoltre anche i CTU non hanno indicato il minuto, preciso, di insorgenza dell'asfissia, perché non è possibile stabilirlo, tuttavia, il monitoraggio era necessario per impedire l'evento e intercettare l'evento acuto, impedendo o correggendo la posizione asfissiante.
Il Dott precisa che la tecnica del bonding dura tra i 70 e i 90 minuti e Per_3 termina con il sonno del bambino, alla fine di una serie di comportamenti attivi, in cui l'attaccamento al seno ( che non è allattamento), compare nell'ultima fase, e non è detto che compaia, anzi, nel 50% non si verifica.
35 La posizione del bonding è quella prona, e qualsiasi altra posizione non è prevista, e questo denota che la posizione in decubito laterale sinistro non è conforme, e pertanto ciò denota che la mamma non è stata informata e non è stata monitorata.
Sull'acidosi concorda con il CTP nella parte in cui l'asfissia non può essere insorta oltre i 15 minuti antecedenti alle ore 22:00, altrimenti non sarebbero riusciti a rianimarlo, quindi l'asfissia potrebbe essersi verificata alle 21:45 circa.
Le linee guida prevedevano il monitoraggio, e comunque, ben prima del 2017, era una buona pratica cogente sulla base di pubblicazioni.
Il Dott evidenzia che anche l'applicazione delle indicazioni delle linee guida PE2 del 2017 non avrebbe impedito l'evento.
Il Dott , in termini controfattuali, indica che invece la posizione di decubito Per_3 laterale, non intercettata, è stata causa dell'evento, come più probabile.
I CTU ribadiscono l'efficacia causale e ribadiscono che la condivisione del letto tra genitori e bambino non è raccomandata in epoca neonatale e deve essere corretta, per lo meno nelle prime due ore dal contatto , l'efficacia causale sussiste evidenziando che si è verificata una chiusura delle vie aeree, e pertanto correggere e evitare la posizione asfissiante ha incidenza causale.”
L'analisi comparata dei predetti elementi consente, quindi, di ritenere provato che, al momento della nascita ,alle 21:10, è stato eseguito un Contatto pelle a pelle tra madre e bambino, Bonding, e Attacco al seno entro 30 minuti;
alle 21:30 il bambino viene affidato ai genitori e la madre il bambino sono rimasti sul lettino della sala parto;
sino a che, alle ore 22:00, la Sigra che era sul Pt_1 lettino della sala parto, è stata trovata in decubito laterale sinistro, con il neonato che succhiava al seno e si era staccato.
Occorre considerare che, alle ore 22.00, la sig.ra allertata da tale Pt_1 situazione, ha, necessariamente, dovuto, previamente, chiamare l'assistenza.
Ciò che viene visto alle ore 22:00 si colloca in un momento, che è stato preceduto da questa chiamata, e, in quel momento, la sigra ha riferito Pt_1 che il bambino si era staccato e non succhiava più( La signora mi riferisce che il neonato non succhia e si è staccato.)
Quindi, considerando che, alle 22:00, il neonato non rispondeva più agli stimoli, e che, per quanto sia stato tempestivo l'intervento del personale sanitario, necessariamente, vi è stato un, sia pur breve, intervallo di tempo, rispetto alla chiamata, e considerato quanto sopra rilevato alle 22:00, dove il neonato, già, non rispondeva più agli stimoli, ed era in arresto cardio circolatorio, considerati altresì i valori di acidosi, l'evento acuto, che ha causato l'asfissia, non può collocarsi a ridosso delle ore 22:00, ma come indicato dai CTU l'evento acuto può essersi realizzato diversi minuti prima delle ore 22:00.
Non può individuarsi il minuto preciso in cui si è verificato l'evento acuto, ma deve osservarsi che anche il Dott CTP di Parte attrice ha indicato Per_3
“Sull'acidosi concorda con il CTP nella parte in cui l'asfissia non può essere insorta
36 oltre i 15 minuti antecedenti alle ore 22:00, altrimenti non sarebbero riusciti a rianimarlo, quindi l'asfissia potrebbe essersi verificata alle 21:45 circa. “
Quindi è provato che, visualizzando tale situazione, la madre è stata dalle ore 21:30 alle ore 22:00 sul lettino della sala parto, ed è provato che, inizialmente, è stata, correttamente, eseguita la pratica del bonding, del contatto pelle a pelle ( della cui efficacia positiva nel contatto tra madre e figlio, nessuno dubita, né i CTU, né i CTP).
Il Consulente di Parte attrice il Dott ha precisato, sul punto, che la Per_3 tecnica del bonding dura, tra i 70 e i 90 minuti, e termina con il sonno del bambino, alla fine di una serie di comportamenti attivi, in cui l'attaccamento al seno ( che non è allattamento), compare nell'ultima fase, e non è detto che compaia, anzi, nel 50% non si verifica.
Tuttavia, ciò che rileva non è il contatto pelle a pelle tra madre e bambino, ma il fatto che, per trenta minuti, dopo un parto di primipara, in orario notturno e con presumibile stanchezza materna, madre e neonato non sono stati monitorati , così che, all'esito dei predetti chiarimenti, è provato che non furono impedite, o comunque corrette, condotte, potenzialmente, pericolose: ovverosia non fu controllato e corretto il posizionamento del contatto, pelle a pelle, tra madre e bambino, di tal chè, il posizionamento della madre, in decubito laterale sinistro, con già, attaccato al seno, ha, di fatto, PE trasformato la tecnica del bonding , in co- bedding, con condivisione del letto (bed-sharing) e posizioni del neonato potenzialmente soffocanti (ad es. ostruzione di bocca/naso) e, ciò, unitamente alla primiparità, all'orario notturno e alla presumibile stanchezza materna, ha causato ad in PE assenza di un chiaro percorso di informazione della madre, un collasso postnatale inaspettato ed improvviso noto con l'acronimo di SUPC (sudden unexpected postnatal collapse) , quindi un improvviso e inaspettato collasso cardiocircolatorio e respiratorio.
Inoltre, deve osservarsi che, come rilevato anche dal Dott la posizione Per_3 del bonding è quella prona, e qualsiasi altra posizione non è prevista, e questo denota che la posizione in decubito laterale sinistro non è conforme, e pertanto ciò denota che la mamma non è stata informata e non è stata monitorata.
Tuttavia sulla base di questi elementi, considerato che, ciò che rileva, è il monitoraggio del bonding, in questo preciso e ristretto arco temporale, unitamente alla condivisa opportunità del contatto pelle a pelle tra madre e bambino, unitamente alla non corretta posizione che è stata rinvenuta alle ore 22:00, in decubito laterale sinistro, non può ritenersi una esclusiva responsabilità di Parte convenuta, giacché, proprio l'analisi dettagliata, e la ricostruzione specifica di ogni passaggio nella ricostruzione del fatto, consente di ritenere provata una responsabilità di Parte convenuta nella misura del 50%.
Passando alla analisi delle voci di danno e della loro quantificazione deve ritenersi provato che il complesso menomativo di sia permanente, PE come risulta dalla CTU: “Al momento dell'attuale accertamento collegiale le lesioni
37 neurologiche risultano aver raggiunto la loro pressoché completa espressione menomativa;
al pari, sulla scorta delle conoscenze scientifiche attuali e della sostanziale stabilità delle condizioni cliniche descritte in occasione dei controlli clinico-strumentali condotti, il complesso menomativo più sopra delineato è da ritenersi permanente ed inemendabile. Alla luce degli elementi di giudizio disponibili, nel caso di specie si configurano postumi permanenti quantificabili in misura prossima al 100% (cento per cento), con riferimento a danno biologico e a parametri valutativi consolidati.
Tale insieme menomante condiziona altresì, attualmente e per il futuro, l'impossibilità a qualsivoglia impiego lavorativo, risultando improspettabile anche il ricorso alle forme di collocamento protetto.
Sull'invalidità temporanea In merito all'invalidità temporanea biologicamente intesa, in riferimento ai documentati ricoveri ospedalieri (08.06-07.08.2018; 21.08- 06.09.2018; 20.09-06.10.2018; 17-18.12.2018; 28.01-06.02.2019; 15-21.04.2019; 30.10-06.11.2019; 25.11.2019; 19-30.10.2020; 11- 17.07.2021), sono da riconoscere centonove giorni di inabilità assoluta.
Ebbene, all'esito della CTU, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione.
Deve sul punto osservarsi che In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022
Indica così la Corte di Cassazione nella motivazione della citata ordinanza: “la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta
“illecito “. La liquidazione del danno è un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o Pretoria ) vigenti al momento in cui viene compiuto. “
Si osserva, sin da ora che, come verrà di seguito indicato, la somma, così, determinata dovrà essere soggetta ad operazione di devalutazione al momento del fatto, e successiva rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo “ (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Sulla richiesta personalizzazione del danno: Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le
38 componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento). Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018
Tenuto conto del danno biologico riconosciuto, di centonove giorni di inabilità assoluta, e della gravità del quadro menomativo, si riconosce in termini economici al minore parte attrice, un danno non patrimoniale di euro PE
1.688.825,00, che considerata la responsabilità di Parte convenuta nella misura del 50%, si liquida in euro 844.412,00.
Quanto al danno patrimoniale di con riferimento alla perdita di PE capacità di guadagno, deve osservarsi che, Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. Sez. 3, Sentenza n. 25634 del 14/11/2013.
Ancora sul punto, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare Sez. 3, Sentenza n. 20003 del 23/09/2014
Nel caso in esame si stima equo un importo, considerate anche le osservazioni di Parte convenuta, sul punto, sopra indicate, di euro 500.000,00 che considerata la responsabilità di parte convenuta nella misura del 50% si liquida in euro 250.000,00.
39 Con riguardo al tema delle spese, osservano i CTU che “per tutto il corso della sua vita, ha necessitato e continuerà a necessitare di cure polifarmacologiche PE quotidiane e di un programma riabilitativo finalizzato, in primo luogo, alla conservazione delle sue residue capacità e alla prevenzione di complicanze ed evoluzioni peggiorative di natura, prevalentemente, ortopedica e infettiva. È indubbio che il quadro menomativo residuato sia, inoltre, tale da poter rendere necessari interventi di rimozione delle barriere architettoniche eventualmente presenti al domicilio, così come l'acquisito di un autoveicolo idoneo al trasporto di carrozzina. Sarà, inoltre, necessario provvedere all'adeguamento dei presidi (carrozzina, tutori) in relazione alla crescita staturo-ponderale futura. Da ultimo, necessita e PE necessiterà permanentemente di una assistenza giornaliera sia di tipo infermieristico sia di tipo generico qualificabile, a fronte della totale dipendenza da terzi, come intensiva nella fascia diurna e tale da dover, comunque, garantire una sorveglianza anche nelle ore notturne.
In tale contesto, tuttavia, è prodotto agli atti in via esclusiva singolo esborso per visita neurologica del 30.09.2019, pari a euro 202; non sono, inoltre, prodotti preventivi di spesa.
Si rileva, infine, come, nonostante l'esplicita richiesta, i consulenti delle parti non abbiano fatto pervenire considerazioni aventi ad oggetto l'aspettativa di vita e le esigenze di assistenza/ cura di PE
In carenza di prescrizioni di prestazioni esorbitanti i programmi garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale, di esborsi documentati e di preventivi di spesa, non si dispone di elementi sufficienti ad esprimere circostanziato giudizio circa il complesso quesito relativo alle spese future.”
Nel corso della CTU sulle esigenze di è emerso quanto segue : In PE occasione della seduta peritale, la signora ha confermato quanto emerso per Pt_1 via documentale ed ha fornito le seguenti ulteriori notizie di rilievo circa le condizioni di salute di Le crisi comiziali ricorrono con frequenza variabile da PE quotidiana a 5 episodi mensili, più frequentemente sotto forma di mioclonie e, più raramente, in forma generalizzata, specie in associazione a rialzi termici;
PE manifesta, inoltre, crisi di apnea notturna. Nutrito in va esclusiva a mezzo PEG, in relazione a importante scialorrea è sottoposto ad aspirazione non meno di 2/3 volte/ora durante le ore diurne e ogni 2 ore in quelle notturne;
durante il sonno, viene applicato saturimetro allarmato. Impiega carrozzina statica nonché tutori agli arti inferiori e tuta tipo ortesi elasto-compressiva; è in grado di tollerare la postura seduta per circa 60-90 minuti. Sotto il profilo diagnostico, viene mediamente PE sottoposto a controlli neurologico, fisiatrico e nutrizionale con cadenza semestrale, a visita neuropsichiatrica con frequenza annuale. Assume trattamento farmacologico quotidiano comprensivo di: Fenobarbital;
Keppra; Lamictal;
Movicol; Ossibutiinina transdermica;
integratori; Diazepam in caso di crisi generalizzate. Si sottopone, inoltre, a riabilitazione: fisioterapica trisettimanale garantita dal SSN e monosettimanale in solvenza;
logopedica settimanale garantita dal SSN e mensile in solvenza;
psicomotricista bisettimanale garantita dal SSN. Usufruisce di assistenza
40 infermieristica garantita dal SSN per 15 ore settimanali oltre 5 ore settimanali in solvenza.
Tuttavia, osservano ancora sul punto i CTU “La natura delle prestazioni indicate (broncoaspirazione, posizionamento di cannula orofaringea, somministrazione di farmaci) non giustifica una assistenza infermieristica di ventiquattro ore su ventiquattro quale quella richiesta da parte ricorrente nelle note pervenute;
nel contesto di un giudizio complesso, è da ritenere che le venticinque ore settimanali, pari a più di tre ore/die, di assistenza infermieristica garantite dal SSN siano, allo stato, congrue. Resta inteso che, come esplicitato, per le restanti ore necessiti di una PE assistenza generica qualificabile, a fronte della totale dipendenza da terzi, come intensiva nella fascia diurna e atta a garantire una sorveglianza anche nelle ore notturne. Quanto alle restanti voci, si ribadisce, in primo luogo, come agli atti non siano allegate prescrizioni di trattamenti esorbitanti quanto garantito dal SSN. Inoltre, nel contesto di scelte di cura del tutto legittime, l'intensificazione del percorso riabilitativo rispetto al prescritto non trova conforto nelle allegazioni di parte: in carenza di fatture, non si dispone, infatti, di un ancoraggio documentale, ancorché indiretto, per la stima delle spese future. In sintesi, allo stato degli elementi di giudizio disponibili, le prestazioni indicate come esorbitanti il garantito dal SSN non risultano supportate da prescrizioni mediche e/o dagli esborsi documentati agli atti.”
Infine si osserva che, come già sopra indicato, all'esito dell'udienza del 15.3.2023, con ordinanza in pari data il Giudice osservava “Non deve essere ammessa la produzione dei documenti indicati da parte attrice al fine della dimostrazione di spese future, in quanto non sussistono i presupposti per la rimessione in termini rispetto alle preclusioni istruttorie: invero, trattandosi di spese future, parte attrice avrebbe potuto - e quindi dovuto - già con l'atto introduttivo del giudizio individuare le voci di spesa correlate alla crescita del bimbo e produrre tempestivamente i documenti necessari a dimostrare tali voci.
In conclusione in favore di e quindi, al Sig. e alla PE Controparte_1
Sig.ra itori esercenti l oriale Parte_1 sul figlio minore deve essere liquidato il danno nella misura Persona_1 complessiva di euro 1.094.412,00.
Questa somma deve essere devalutata al momento del fatto (7 giugno 2018), in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici che risulta quindi pari a € 921.998,32.
Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione all'attualità, unitamente alla maturazione di interessi, calcolati anno per anno, in quanto oggetto di risarcimento, e dunque, costituente debito di valore, per un totale di
€ 1.208.818,08, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Da tale importo deve essere detratto quanto percepito a titolo di benefici economici e contributi percepiti, per totale di euro 1.091.218,08, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
41 Circa i danni dedotti dai genitori di il Sig. e la PE Controparte_1
Sig.ra in proprio, sussiste il danno parentale, nelle sue Parte_1 componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalle gravi menomazioni di PE
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con valutazione anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto .
Fatta applicazione delle citate Tabelle e dei predetti principi, si stima un danno non patrimoniale, già indicato nella misura della quota di responsabilità di parte convenuta, per i genitori di in proprio, per il Sig. PE CP_1 di euro 100.000,00 e per la Sig.ra di euro
[...] Parte_1
100.000,00, già, attualizzato alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Sulla base degli elementi sopra analizzati e indicati in atti, non è provato il danno patrimoniale dedotto dai genitori di in proprio. PE
Quanto al fratellino nato, successivamente, nel 2020, e, quindi al Sig. Per_2
e alla Sig.ra anche, quali genitori Controparte_1 Parte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2 nato a [...] il [...], si stima un danno non pa componente della sofferenza morale soggettiva, derivante dalle gravi menomazioni di già indicato nella misura della quota di PE responsabilità di parte convenuta, di euro 25.000,00 già, attualizzato alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Quanto ai nonni, in proprio, Sig. , Sig.ra nonni Parte_2 Parte_3 paterni di nonché in p PE Parte_4 Pt_5
nonni materni di si stima un danno non patrimoniale, già
[...] PE indicato nella misura della quota di responsabilità di parte convenuta, per il Sig. di euro 35.000,00 , per la Sig.ra di euro Parte_2 Parte_3
35.000,00, per il Sig di euro 35.000,00 e per la Sig.ra Parte_4 Pt_5 di euro 35.00 izzato alla pubblicazione della se
[...] oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Non risultano provate ulteriori voci di danno patrimoniale.
In conclusione deve essere, parzialmente, accolta la domanda di Parte attrice, e, accertata la responsabilità di Parte convenuta l' Controparte_2
in quanto Ente gestore del Presidio Ospedaliero aziendale
[...]
Ospedale Civile di Vigevano, nella con-causazione dei danni arrecati al minore nella misura del 50%, la predetta Persona_1 Controparte_2
deve essere condannata al risarcimento del danno in
[...] favore degli odierni attori e segnatamente: in favore del minore PE
e per lui ai genitori qui agenti in quanto esercenti la relativa
[...] abilità, Sig. e alla Sig.ra nella Controparte_1 Parte_1
42 misura di euro € 1.091.218,08, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
in favore dei genitori di in proprio, per il Sig. PE nella misura di euro 100.000,00 e per la Sig.ra Controparte_1
nella misura di euro 100.000,00, già, attualizzato alla Parte_1 entenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
per il fratello quindi al Sig. e alla Sig.ra Per_2 Controparte_1
anche, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 sul figlio minore nato a [...] il [...], nella misura Persona_2 di euro 25.000,00 già, attualizzato alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
per i nonni, in proprio, Sig.
, Sig.ra nonni paterni di nonché in Parte_2 Parte_3 PE proprio Sig , e Sig.ra nonni materni di Parte_4 Parte_5 PE nella misura di euro 35.000,00 per il Sig. di, per la Sig.ra Parte_2 Pt_3 di euro 35.000,00, per il Sig di euro 35.000,00 e per la
[...] Parte_4
Sig.ra di euro 35.000,00, già, attualizzato alla pubblicazione della Parte_5 sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione di plurimi elementi: la soccombenza reciproca, la complessità della ricostruzione del fatto, la con- causazione nella produzione dell'evento, con corresponsabilità della Parte convenuta nella misura del 50%.
Per tali motivi le spese di CTU devono essere posta e carico solidale delle Parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. in parziale accoglimento delle domande di Parte attrice, e, accertata la responsabilità di Parte convenuta l' Controparte_2
in quanto Ente gestore del Presidio Ospedaliero
[...] aziendale Ospedale Civile di Vigevano, nella con-causazione dei danni arrecati al minore nella misura del 50%, Persona_1
2. condanna la predetta al Controparte_2 risarcimento del dan te: in favore del minore e per lui ai genitori qui agenti Persona_1 in quanto esercenti la relativa responsabilità, Sig. Controparte_1
e alla Sig.ra nella misura di euro € 1.091.218,08, Parte_1 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
in favore dei genitori di in proprio, per il Sig. PE CP_1 nella misura di euro 100.000,00 e per la Sig.ra
[...] Pt_1
, nella misura di euro 100.000,00, oltre interessi dalla
[...] pubblicazione della sentenza;
per il fratello quindi al Sig. Per_2
e alla Sig.ra anche, quali Controparte_1 Parte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...], nella misura di euro Persona_2
25.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
per i
43 nonni, in proprio, per il Sig. nella misura di euro Parte_2
35.000,00, per la Sig.ra di euro 35.000,00, per il Sig Parte_3
di euro 35.000,00 e per la Sig.ra di euro Parte_4 Parte_5
35.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;
2. compensa interamente le spese di lite.
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale delle Parti nella misura del 50%.
Così deciso il 7 agosto 2025
Sentenza depositata il 7 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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