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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2448 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2448/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
e ata il 31/05/1971 a CAGLIARI (CA) Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COFFARO MARIA CRISTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 16/07/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
385/2024 pubblicata l'8/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 7/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sigg. nata a [...] il [...], Parte_2
(C.F.: , e , nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Parte_1
), matrimonio celebrato in Villacidro (CA) in data 5/1/2002 e registrato nel C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Villacidro (CA) al nr. 1 – 1 per l'anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villacidro (CA) di procedere alla trascrizione dell'emanada sentenza, e ad ogni ulteriore incombente;
2) la casa coniugale con i suoi arredi rimane assegnata alla sig.ra le parti danno atto che il Pt_2
contratto di mutuo si estinguerà nel mese di settembre 2036, e che i ratei verranno onorati nella misura del 75% dalla sig.ra del 25% dal sig. mediante versamento diretto sul c/c dedicato. Pt_2 Pt_1
Sin d'ora i ricorrenti si impegnano a porre in vendita la casa già coniugale;
con suddivisione al 50% del ricavato, al netto del pagamento di oneri, tributi, mutuo residuo;
ovvero, previa valutazione del valore dell'immobile, ciascuno dei due potrà acquistare la quota di proprietà dell'altro. Fino alla vendita della casa coniugale, le spese di gestione ordinaria saranno a carico della sig.ra Pt_2
mentre le spese di proprietà, ivi compresa la polizza assicurativa dell'immobile, al 50% tra i ricorrenti;
3) il sig. , riconoscendo che l'acconto versato dalla sig.ra è giunto sotto Parte_1 Pt_2
forma di donazione indiretta da parte dei genitori della stessa;
che le restanti somme sono state versate dalla sig.ra mediante giroconti dai propri c/c sui quali giungono esclusivamente i proventi Pt_2
della sua attività lavorativa, e mediante mutuo di cui al punto f) di premessa, cede la propria quota di comunione degli immobili specificati al punto e) di premessa, accrescendo la quota della sig.ra e precisamente un ripostiglio al piano terra (ammezzato), un appartamento ad uso civile Pt_2
abitazione al primo piano, due locali di deposito al piano interrato, e un locale ad uso negozio al piano terra, così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Asti: - foglio 77, mappale 1090, subalterno 12
(ex mappale 1090 sub 4 parte), Via Gian Carlo Aliberti n. 30, piano T-1, zona censuaria 1, categoria
A/4, classe 5, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq. 143 -totale escluse aree scoperte mq.
142, rendita catastale euro 310,91; - foglio 77, mappale 1090, subalterno 13 (ex mappale 1090 sub
11 parte già mappale 1090 sub. 4 parte), Via Gian Carlo Aliberti n. 30, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 7, superficie catastale totale mq. 10, rendita catastale euro
12,65; - foglio 77, mappale 1090, subalterno 14 (ex mappale 1090 sub 4 parte), Via Gian Carlo
Aliberti n. 30, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 21, superficie catastale totale mq. 27, rendita catastale euro 37,96; - foglio 77, mappale 1090, subalterno 3, Via Gian
Carlo Aliberti n. 32, piano T, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 6, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq. 25, rendita catastale euro 285,08. Il tutto, tramite rogito notarile -con spese a carico della sig.ra con atto da stipularsi entro 30 giorni dalla richiesta innanzi a Notaio da Pt_2 designarsi, in modo da permettere alla sig.ra di beneficiare dell'esenzione fiscale prevista Parte_2
ex lege per gli atti riguardanti le vicende immobiliari inserite nelle sentenze e/o omologhe di separazioni e/o divorzio. La sig.ra i impegna ad accettare la quota dell'immobile ceduta dal Pt_2
sig. e ad accollarsi interamente il pagamento dei ratei del mutuo ancora accesso Parte_1 sull'immobile de quo sino all'estinzione totale dell'ipoteca, nonché di tutte le spese ordinarie e straordinarie, imposte e oneri, ed a versare al sig. a titolo di concorso per le spese la somma di Pt_1
€ 10.000,00 che verrà corrisposta al momento della vendita della casa coniugale;
4) ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987 disporre che la cessione della proprietà, da formalizzarsi tramite rogito Notarile, degli immobili di cui al punto e) di premessa, da parte del sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), a favore della signora Parte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], (C.F.: , sia soggetto ad esenzione Parte_2 C.F._1
fiscale;
5) premesso che il sig. si è già trasferito presso la nuova abitazione, si dà atto che ha provveduto Pt_1
a prelevare dalla casa coniugale i beni di sua esclusiva proprietà e che all'atto della vendita della casa coniugale verranno divisi tutti i beni comuni e i regali di nozze;
6) i sig.ri provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato in essere presso Pt_2 Pt_1
o altro entro un mese dall'estinzione del mutuo relativo alla casa già coniugale ed in CP_1 quell'occasione suddivideranno l'eventuale saldo positivo o le eventuali spese;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla si chiedono l'un l'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da nata a Parte_1 Parte_2
CAGLIARI (CA) il 31/05/1971, celebrato in VILLACIDRO in data 05/01/2002, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2002, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 09/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2448/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
e ata il 31/05/1971 a CAGLIARI (CA) Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COFFARO MARIA CRISTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 16/07/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
385/2024 pubblicata l'8/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 7/05/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sigg. nata a [...] il [...], Parte_2
(C.F.: , e , nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Parte_1
), matrimonio celebrato in Villacidro (CA) in data 5/1/2002 e registrato nel C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Villacidro (CA) al nr. 1 – 1 per l'anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villacidro (CA) di procedere alla trascrizione dell'emanada sentenza, e ad ogni ulteriore incombente;
2) la casa coniugale con i suoi arredi rimane assegnata alla sig.ra le parti danno atto che il Pt_2
contratto di mutuo si estinguerà nel mese di settembre 2036, e che i ratei verranno onorati nella misura del 75% dalla sig.ra del 25% dal sig. mediante versamento diretto sul c/c dedicato. Pt_2 Pt_1
Sin d'ora i ricorrenti si impegnano a porre in vendita la casa già coniugale;
con suddivisione al 50% del ricavato, al netto del pagamento di oneri, tributi, mutuo residuo;
ovvero, previa valutazione del valore dell'immobile, ciascuno dei due potrà acquistare la quota di proprietà dell'altro. Fino alla vendita della casa coniugale, le spese di gestione ordinaria saranno a carico della sig.ra Pt_2
mentre le spese di proprietà, ivi compresa la polizza assicurativa dell'immobile, al 50% tra i ricorrenti;
3) il sig. , riconoscendo che l'acconto versato dalla sig.ra è giunto sotto Parte_1 Pt_2
forma di donazione indiretta da parte dei genitori della stessa;
che le restanti somme sono state versate dalla sig.ra mediante giroconti dai propri c/c sui quali giungono esclusivamente i proventi Pt_2
della sua attività lavorativa, e mediante mutuo di cui al punto f) di premessa, cede la propria quota di comunione degli immobili specificati al punto e) di premessa, accrescendo la quota della sig.ra e precisamente un ripostiglio al piano terra (ammezzato), un appartamento ad uso civile Pt_2
abitazione al primo piano, due locali di deposito al piano interrato, e un locale ad uso negozio al piano terra, così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Asti: - foglio 77, mappale 1090, subalterno 12
(ex mappale 1090 sub 4 parte), Via Gian Carlo Aliberti n. 30, piano T-1, zona censuaria 1, categoria
A/4, classe 5, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq. 143 -totale escluse aree scoperte mq.
142, rendita catastale euro 310,91; - foglio 77, mappale 1090, subalterno 13 (ex mappale 1090 sub
11 parte già mappale 1090 sub. 4 parte), Via Gian Carlo Aliberti n. 30, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 7, superficie catastale totale mq. 10, rendita catastale euro
12,65; - foglio 77, mappale 1090, subalterno 14 (ex mappale 1090 sub 4 parte), Via Gian Carlo
Aliberti n. 30, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 21, superficie catastale totale mq. 27, rendita catastale euro 37,96; - foglio 77, mappale 1090, subalterno 3, Via Gian
Carlo Aliberti n. 32, piano T, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 6, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq. 25, rendita catastale euro 285,08. Il tutto, tramite rogito notarile -con spese a carico della sig.ra con atto da stipularsi entro 30 giorni dalla richiesta innanzi a Notaio da Pt_2 designarsi, in modo da permettere alla sig.ra di beneficiare dell'esenzione fiscale prevista Parte_2
ex lege per gli atti riguardanti le vicende immobiliari inserite nelle sentenze e/o omologhe di separazioni e/o divorzio. La sig.ra i impegna ad accettare la quota dell'immobile ceduta dal Pt_2
sig. e ad accollarsi interamente il pagamento dei ratei del mutuo ancora accesso Parte_1 sull'immobile de quo sino all'estinzione totale dell'ipoteca, nonché di tutte le spese ordinarie e straordinarie, imposte e oneri, ed a versare al sig. a titolo di concorso per le spese la somma di Pt_1
€ 10.000,00 che verrà corrisposta al momento della vendita della casa coniugale;
4) ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987 disporre che la cessione della proprietà, da formalizzarsi tramite rogito Notarile, degli immobili di cui al punto e) di premessa, da parte del sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), a favore della signora Parte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], (C.F.: , sia soggetto ad esenzione Parte_2 C.F._1
fiscale;
5) premesso che il sig. si è già trasferito presso la nuova abitazione, si dà atto che ha provveduto Pt_1
a prelevare dalla casa coniugale i beni di sua esclusiva proprietà e che all'atto della vendita della casa coniugale verranno divisi tutti i beni comuni e i regali di nozze;
6) i sig.ri provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato in essere presso Pt_2 Pt_1
o altro entro un mese dall'estinzione del mutuo relativo alla casa già coniugale ed in CP_1 quell'occasione suddivideranno l'eventuale saldo positivo o le eventuali spese;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla si chiedono l'un l'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da nata a Parte_1 Parte_2
CAGLIARI (CA) il 31/05/1971, celebrato in VILLACIDRO in data 05/01/2002, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2002, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 09/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.