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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 469/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 469 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Gabriella Pt_1 CodiceFiscale_1
Fazzolari), e (C.F.: – rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Filippo Racco).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 392/2019 (emessa il 27 marzo 2019, a conclusione del procedimento n. 676/2012 R.G.), con la quale il Tribunale di Locri – ritenendo
1 come la prestazione professionale resa dalla parte opposta fosse stata eseguita correttamente – rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo (per spettanze professionali) proposta da , nonché la domanda riconvenzionale di quest'ultima al Parte_1
risarcimento del danno (considerata generica e non provata).
2.1. L'appellante (e opponente) contesta la sentenza del Tribunale di Locri, sostenendo: I) come il giudice di primo grado avrebbe deciso la controversia senza considerare le conclusioni del proprio consulente tecnico (il quale evidenziava le chiare violazioni delle norme di diligenza e perizia professionale da parte dell'architetta), e avrebbe affemato erroneamente – in acritica adesione alle controdeduzioni del consulente della controparte – come la prestazione di fosse stata eseguita irreprensibilmente;
II) l'erronea Parte_2 valutazione dell'eccezione d'inadempimento, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto provato lo svolgimento della prestazione professionale da parte della convenuta, senza considerare come – secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata – il progettista sia tenuto a redigere un progetto realizzabile ed eseguibile concretamente;
III) l'erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale (di risarcimento del danno), poiché questo sarebbe consistito nei nella perdita del finanziamento, quale conseguenza dell'inadempimento altrui.
3. Parte appellata si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
3.1. – in particolare – sostiene l'ineccepibilità e la correttezza della sentenza Parte_2
appellata, affermando come nessun inadempimento professionale possa esserle attribuito, essendo la medesima tenuta solo a un'obbligazione di mezzi.
3.1.1. Ella assume – ancora – d'avere svolto in modo diligente l'incarico professionale conferitole dalla committente (appellante), e come nessun inadempimento o colpa professionale potrebbero – quindi – esserle ascritte (avendo ella predisposto diligentemente la realizzazione dell'opera secondo la normativa vigente all'epoca).
3.2. In merito alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – infine – Parte_2
sostiene come essa sia da ritenersi inammissibile (a causa dell'assoluta insussistenza dei danni morali e materiali rivendicati).
4. All'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato, ma limitatamente alla riforma del capo della sentenza con cui è stata respinta l'opposizione (al decreto ingiuntivo ottenuto da
contro
: è infondato Parte_2 Pt_1
in relazione alla domanda (riconvenzionale) spiegata da (per il risarcimento del danno Pt_1
asseritamente subito in forza dell'altrui negligenza professionale).
2 6. L'appellata non ha smentito – nemmeno in sede di propria costituzione in primo grado – la circostanza della sussistenza, sul terreno oggetto dell'attività edilizia intrapresa da (e Pt_1
appunto affidata alla progettazione dell'architetta), d'un vincolo d'inedificabilità derivante da concomitanti movimenti franosi, attestati dal pertinente Piano d'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di bacino regionale, e vigente da circa due anni (alla data di conferimento dell'incarico progettuale).
7. Indipendentemente dalla qualificazione – allora – dell'obbligazione del progettista alla stregua d'obbligazione di mezzi ovvero di risultato, l'impedimento (tecnico e normativo) all'espletamento dell'iniziativa edificatoria sul fondo interessato (peraltro non appartenente a ma a quest'ultima concesso in comodato dal marito della professionista), Pt_1
positivamente incombente sul bene destinato a ospitare il manufatto (previo l'auspicato conseguimento d'un finanziamento regionale) e – tuttavia – non riscontrato dall'architetta, dà luogo a un inadempimento specifico e significativo, tale da elidere lo speculare obbligo di pagamento delle spettanze eventualmente accreditate dalla progettista.
8. Va rammentato – al riguardo, e in aderenza a quanto affermato Cass., SS. UU. Civili, sent.
n. 15781/2005) – come la distinzione tra obbligazioni "di mezzi" e "di risultato" sia ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi è incaricato di redigere un progetto di ingegneria o architettura, in quanto il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista, ove sia conseguenza di suoi errori tali da rendere le previsioni progettuali inidonee ad essere attuate.
8.1. Rientra – perciò – nella prestazione dovuta dal tecnico (incaricato della redazione d'un progetto edilizio) l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa complessivamente applicabile.
8.2. Il committente ha – invero – diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme alle pattuizioni intercorse: l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica o giuridica costituisce – quindi – inadempimento dell'incarico e consente al committente d'autotutelarsi, rifiutando al professionista il compenso preteso
(ovvero – se già elargito – di chiedere la risoluzione a norma dell'articolo 1453 c.c., e le discendenti restituzioni).
9. L'appellata non ha smentito la sussistenza (e persistenza) della preclusione (alla realizzazione del manufatto) consistente nella concomitanza d'un divieto imposto dall'Autorità di bacino, mentre ha concentrato la propria perorazione sulla considerazione per la quale l'intervento edificatorio fosse da intendersi ormai definitivamente assentito dal consolidamento del titolo edilizio rappresentato dalla dichiarazione d'inizio attività.
3 10. Sennonché – al di là dell'opinabile riconducibilità dell'intervento ipotizzato alle attività consentiti mediante (sola) d.i.a. – l'eventuale perfezionamento della procedura autorizzativa presso l'Ente locale territorialmente competente non determina (per ciò solo) la rimozione del vincolo di cui al Piano d'assetto idrogeologico, la cui attuazione è (peraltro) demandata alla
, in caso d'inerzia dell'Ente comunale nel darvi seguito. CP_1
11. In ultima analisi – allora – la condotta d'esecuzione dell'incarico professionale da parte di non può dirsi adempitiva delle obbligazioni scaturite a carico della progettista, Parte_2 all'indomani del conferimento del mandato professionale (appunto pervenuto – in favore dell'appellata – dalla committente ), e legittima la sottrazione dell'appellante (e in primo Pt_1
grado opponente all'ingiunzione spiccata nei confronti di lei) al pagamento del compenso rivendicato dall'architetta.
12. Ciò chiarito – però – la domanda risarcitoria avanzata dall'ingiunta (in virtù dell'impedita realizzazione del "centro musicale" di suo interesse) non può trovare accoglimento.
13. In disparte la genericità delle relative allegazioni – le quali si risolvono nella mera evocazione di un pregiudizio in capo all'istante , asseritamente discendente dal Pt_1 comportamento dell'appellata – il sopracitato divieto di realizzazione non rinviene il proprio antecedente causale diretto (e autosufficiente) nella condotta di , bensì nella Parte_2
(preesistente e radicalmente preclusiva) sussistenza d'un vincolo imposto dall'Autorità pubblica, per motivi d'incolumità generale e di corretto governo dell'assetto idrogeologico del territorio.
14. Quale factum principis – altrimenti detto – la previsione (impeditiva) del Piano avrebbe negato – a monte e originariamente – la realizzabilità del manufatto, quand'anche la professionista (come pure sarebbe stato suo obbligo lavorativo) ne avesse constatato (e fatto notare) l'esistenza.
15. La mancata realizzazione dell'edificio – allora – non è eziologicamente riconducibile alla negligenza professionale della convenuta (in senso formale), e la domanda risarcitoria di si espone – pertanto – a reiezione. Pt_1
16. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – l'appello va accolto nei limiti della dichiarazione di non-debenza delle somme ingiunte, e respinto nel resto.
17. La pluralità di domande veicolate dall'opponente, e l'accoglimento di una sola di esse, comporta – per ambo i gradi processuali – la compensazione per metà delle spese processuali.
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico di
4 , risultano calcolate attingendo al parametro di valore della controversia e Parte_2
complessità bassa, e sono determinate secondo il prospetto seguente (e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari), per ambo i gradi di giudizio:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio: € 213,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 426,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.278,00
Compensazione nella misura pari a metà: € 639,00
Spettanze al netto della compensazione: € 639,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
Compensazione nella misura pari a metà: € 729,00
Spettanze al netto della compensazione: € 729,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 Parte_2
così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 392/2019 emessa dal Tribunale di Locri, revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2012, e dichiara non dovute le somme portate dal medesimo;
- rigetta l'appello nel resto;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali sostenute da Parte_2 [...]
, e calcolate – per ambo i gradi di giudizio, e previa compensazione in rispettiva Pt_1
5 misura della metà – nell'importo complessivamente pari a 1.368,00 euro, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 469 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Gabriella Pt_1 CodiceFiscale_1
Fazzolari), e (C.F.: – rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Filippo Racco).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 392/2019 (emessa il 27 marzo 2019, a conclusione del procedimento n. 676/2012 R.G.), con la quale il Tribunale di Locri – ritenendo
1 come la prestazione professionale resa dalla parte opposta fosse stata eseguita correttamente – rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo (per spettanze professionali) proposta da , nonché la domanda riconvenzionale di quest'ultima al Parte_1
risarcimento del danno (considerata generica e non provata).
2.1. L'appellante (e opponente) contesta la sentenza del Tribunale di Locri, sostenendo: I) come il giudice di primo grado avrebbe deciso la controversia senza considerare le conclusioni del proprio consulente tecnico (il quale evidenziava le chiare violazioni delle norme di diligenza e perizia professionale da parte dell'architetta), e avrebbe affemato erroneamente – in acritica adesione alle controdeduzioni del consulente della controparte – come la prestazione di fosse stata eseguita irreprensibilmente;
II) l'erronea Parte_2 valutazione dell'eccezione d'inadempimento, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto provato lo svolgimento della prestazione professionale da parte della convenuta, senza considerare come – secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata – il progettista sia tenuto a redigere un progetto realizzabile ed eseguibile concretamente;
III) l'erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale (di risarcimento del danno), poiché questo sarebbe consistito nei nella perdita del finanziamento, quale conseguenza dell'inadempimento altrui.
3. Parte appellata si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
3.1. – in particolare – sostiene l'ineccepibilità e la correttezza della sentenza Parte_2
appellata, affermando come nessun inadempimento professionale possa esserle attribuito, essendo la medesima tenuta solo a un'obbligazione di mezzi.
3.1.1. Ella assume – ancora – d'avere svolto in modo diligente l'incarico professionale conferitole dalla committente (appellante), e come nessun inadempimento o colpa professionale potrebbero – quindi – esserle ascritte (avendo ella predisposto diligentemente la realizzazione dell'opera secondo la normativa vigente all'epoca).
3.2. In merito alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – infine – Parte_2
sostiene come essa sia da ritenersi inammissibile (a causa dell'assoluta insussistenza dei danni morali e materiali rivendicati).
4. All'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato, ma limitatamente alla riforma del capo della sentenza con cui è stata respinta l'opposizione (al decreto ingiuntivo ottenuto da
contro
: è infondato Parte_2 Pt_1
in relazione alla domanda (riconvenzionale) spiegata da (per il risarcimento del danno Pt_1
asseritamente subito in forza dell'altrui negligenza professionale).
2 6. L'appellata non ha smentito – nemmeno in sede di propria costituzione in primo grado – la circostanza della sussistenza, sul terreno oggetto dell'attività edilizia intrapresa da (e Pt_1
appunto affidata alla progettazione dell'architetta), d'un vincolo d'inedificabilità derivante da concomitanti movimenti franosi, attestati dal pertinente Piano d'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di bacino regionale, e vigente da circa due anni (alla data di conferimento dell'incarico progettuale).
7. Indipendentemente dalla qualificazione – allora – dell'obbligazione del progettista alla stregua d'obbligazione di mezzi ovvero di risultato, l'impedimento (tecnico e normativo) all'espletamento dell'iniziativa edificatoria sul fondo interessato (peraltro non appartenente a ma a quest'ultima concesso in comodato dal marito della professionista), Pt_1
positivamente incombente sul bene destinato a ospitare il manufatto (previo l'auspicato conseguimento d'un finanziamento regionale) e – tuttavia – non riscontrato dall'architetta, dà luogo a un inadempimento specifico e significativo, tale da elidere lo speculare obbligo di pagamento delle spettanze eventualmente accreditate dalla progettista.
8. Va rammentato – al riguardo, e in aderenza a quanto affermato Cass., SS. UU. Civili, sent.
n. 15781/2005) – come la distinzione tra obbligazioni "di mezzi" e "di risultato" sia ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi è incaricato di redigere un progetto di ingegneria o architettura, in quanto il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista, ove sia conseguenza di suoi errori tali da rendere le previsioni progettuali inidonee ad essere attuate.
8.1. Rientra – perciò – nella prestazione dovuta dal tecnico (incaricato della redazione d'un progetto edilizio) l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa complessivamente applicabile.
8.2. Il committente ha – invero – diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme alle pattuizioni intercorse: l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica o giuridica costituisce – quindi – inadempimento dell'incarico e consente al committente d'autotutelarsi, rifiutando al professionista il compenso preteso
(ovvero – se già elargito – di chiedere la risoluzione a norma dell'articolo 1453 c.c., e le discendenti restituzioni).
9. L'appellata non ha smentito la sussistenza (e persistenza) della preclusione (alla realizzazione del manufatto) consistente nella concomitanza d'un divieto imposto dall'Autorità di bacino, mentre ha concentrato la propria perorazione sulla considerazione per la quale l'intervento edificatorio fosse da intendersi ormai definitivamente assentito dal consolidamento del titolo edilizio rappresentato dalla dichiarazione d'inizio attività.
3 10. Sennonché – al di là dell'opinabile riconducibilità dell'intervento ipotizzato alle attività consentiti mediante (sola) d.i.a. – l'eventuale perfezionamento della procedura autorizzativa presso l'Ente locale territorialmente competente non determina (per ciò solo) la rimozione del vincolo di cui al Piano d'assetto idrogeologico, la cui attuazione è (peraltro) demandata alla
, in caso d'inerzia dell'Ente comunale nel darvi seguito. CP_1
11. In ultima analisi – allora – la condotta d'esecuzione dell'incarico professionale da parte di non può dirsi adempitiva delle obbligazioni scaturite a carico della progettista, Parte_2 all'indomani del conferimento del mandato professionale (appunto pervenuto – in favore dell'appellata – dalla committente ), e legittima la sottrazione dell'appellante (e in primo Pt_1
grado opponente all'ingiunzione spiccata nei confronti di lei) al pagamento del compenso rivendicato dall'architetta.
12. Ciò chiarito – però – la domanda risarcitoria avanzata dall'ingiunta (in virtù dell'impedita realizzazione del "centro musicale" di suo interesse) non può trovare accoglimento.
13. In disparte la genericità delle relative allegazioni – le quali si risolvono nella mera evocazione di un pregiudizio in capo all'istante , asseritamente discendente dal Pt_1 comportamento dell'appellata – il sopracitato divieto di realizzazione non rinviene il proprio antecedente causale diretto (e autosufficiente) nella condotta di , bensì nella Parte_2
(preesistente e radicalmente preclusiva) sussistenza d'un vincolo imposto dall'Autorità pubblica, per motivi d'incolumità generale e di corretto governo dell'assetto idrogeologico del territorio.
14. Quale factum principis – altrimenti detto – la previsione (impeditiva) del Piano avrebbe negato – a monte e originariamente – la realizzabilità del manufatto, quand'anche la professionista (come pure sarebbe stato suo obbligo lavorativo) ne avesse constatato (e fatto notare) l'esistenza.
15. La mancata realizzazione dell'edificio – allora – non è eziologicamente riconducibile alla negligenza professionale della convenuta (in senso formale), e la domanda risarcitoria di si espone – pertanto – a reiezione. Pt_1
16. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – l'appello va accolto nei limiti della dichiarazione di non-debenza delle somme ingiunte, e respinto nel resto.
17. La pluralità di domande veicolate dall'opponente, e l'accoglimento di una sola di esse, comporta – per ambo i gradi processuali – la compensazione per metà delle spese processuali.
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e vengono conseguentemente poste a carico di
4 , risultano calcolate attingendo al parametro di valore della controversia e Parte_2
complessità bassa, e sono determinate secondo il prospetto seguente (e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari), per ambo i gradi di giudizio:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio: € 213,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 426,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.278,00
Compensazione nella misura pari a metà: € 639,00
Spettanze al netto della compensazione: € 639,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
Compensazione nella misura pari a metà: € 729,00
Spettanze al netto della compensazione: € 729,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 Parte_2
così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 392/2019 emessa dal Tribunale di Locri, revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2012, e dichiara non dovute le somme portate dal medesimo;
- rigetta l'appello nel resto;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali sostenute da Parte_2 [...]
, e calcolate – per ambo i gradi di giudizio, e previa compensazione in rispettiva Pt_1
5 misura della metà – nell'importo complessivamente pari a 1.368,00 euro, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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