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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/10/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 20/10/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3717/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Nazionale n.211 98070 C.F._1
Capri NE IT presso lo studio dell'Avv. PIZZINO VALENTINO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FOTI MICHELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 parte ricorrente deduceva di aver avuto notificate: - Ordinanza-Ingiunzione n. OI- 002828835, con cui si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa di € 10.792,00 (all.1), relativa ad un pregresso atto di accertamento n. 4800.15/04/2024.0231568 del 15/04/2024, CP_1
riferito ad un presunto mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2022;
- Ordinanza-Ingiunzione n. OI- 002580316, con cui si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa di € 5.908,00 (all.2), relativa ad un pregresso atto di accertamento n. 4800.02/02/2023.0058550 del 02/02/2023, CP_1
riferito ad un presunto mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021;
- Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000699681, con cui si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.900,00 (all.3), relativa ad un pregresso atto di accertamento n. 4800.10/05/2022.0252513 del 10/05/2022, riferito ad un CP_1 presunto mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno
2020;
- Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000700017, con cui si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa di € 5.015,00 (all.4) relativa ad un pregresso atto di accertamento n. 4800.10/05/2022.0252860 del 10/05/2022, riferito ad un CP_1
presunto mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno
2019;
Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 L
689/1981 e ne chiedeva, dunque, l'annullamento con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l' deducendo che l' aveva disposto l'annullamento CP_1 CP_2 in autotutela dell'ordinanza impugnata, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione di spese.
La causa istruita documentalmente viene in data odierna decisa.
Orbene, parte resistente produce documentazione relativa all'annullamento dell'ordinanza OI-000700017 affermando come fosse in corso la procedura di annullamento delle restanti ordinanze ingiunzione. Le motivazioni di tale azione,
2 in autotutela, si basano proprio sul mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 14 della L 689/1981.
Quest'ultima disposizione sancisce che La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione […].
Invero, secondo giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. (cass.
n. 20977/2024).
Ciò, nel caso di specie, invero, appare essere il momento dell'omissione contributiva. Tuttavia, detto termine non è possibile stabilirlo in maniera precisa proprio per l'assenza di qualsivoglia elemento portato a sostegno dall' CP_2
3 della sua attività. Sullo stesso, infatti, ricadrebbe l'onere probatorio di regolarità della procedura nonché di rispetto di quanto previsto dalla normativa.
Da ultimo, l ha affermato di aver attivato la procedura di annullamento CP_1
in autotutela delle ordinanze impugnate, senza tuttavia produrre la relativa documentazione a sostegno di ciò, anche su esplicito invito del giudicante in tal senso.
Ne consegue che mentre per l'ordinanza n. OI- 000700017 può dichiararsi cessata la materia del contendere, per le ordinanze OI- 002828835, OI-
002580316 e OI-000699681 non può che pronunciarsi sentenza di annullamento delle stesse, con condanna dell'istituto all'eventuale restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito.
Le spese seguono la soccombenza (anche virtuale, essendo il provvedimento di annullamento successivo all'introduzione del giudizio), e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, parametri minimi, esclusione della fase istruttoria non tenutasi, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 09/12/2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'ordinanza n. OI- 000700017;
- Annulla le ordinanze nn. OI- 002828835, OI- 002580316 e OI-
000699681 condannando l all'eventuale restituzione di quanto CP_1
indebitamente percepito;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 giudiziali che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Patti, 20 ottobre 2025 Il Giudice
4 (dott. Carmelo Proiti)
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