TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.618/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. Irene Lo Bue, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Walter
Miceli
e
Controparte_1
in persona del dipendenti Andrea Ferri, Uriana Chiusaroli, e IV GG
: PERSONALE SCOLASTICO, TEMPO DETERMINATO, FERIE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie non godute, negato dall'Amministrazione considerandolo in ferie “ex lege” (ex art.154 L.228/12) nel periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (non impegnato in « scrutini, … esami di Stato e … attività valutative»), deve essere riconosciuto in quanto «ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno .. e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso pagina 1 di 3 che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro», come condivisibilmente statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 16715/24 la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
2. Il ricorrente deduce espressamente di non essere stato né invitato dai «dirigente scolastici» a fruire delle ferie, né informato «che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva».
3. In ordine alle somme conseguentemente dovute si rileva che:
3.1. dal doc.4 di parte resistente non si evince che nelle 6 giornate indicate per l'anno 2017/18 il ricorrente abbia richiesto le ferie (nè che esse siano state disposte d'ufficio con debito preventivo avviso), risultando piuttosto che tali giornate sono state meramente e automaticamente imputate a ferie in quanto vi si
è verificata la «sospensione dell'attività didattica»;
3.2. la esattezza delle somme indicate in ricorso non risulta (pertanto) efficacemente debitamente contestata;
3.3. la invocata sentenza 9009/24 della Cassazione non esclude ma espressamente afferma che la indennità in oggetto possa essere caratterizzata da un «concorrente profilo risarcitorio»; essa comunque non rientra nelle ipotesi dell'art.1948 cc, non dovendo essere corrisposta «periodicamente» né (necessariamente) in occasione della «cessazione del rapporto», conseguendone l'insussistenza della eccepita prescrizione.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
della somma di € 697,45, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi 900,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.618/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. Irene Lo Bue, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Walter
Miceli
e
Controparte_1
in persona del dipendenti Andrea Ferri, Uriana Chiusaroli, e IV GG
: PERSONALE SCOLASTICO, TEMPO DETERMINATO, FERIE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie non godute, negato dall'Amministrazione considerandolo in ferie “ex lege” (ex art.154 L.228/12) nel periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (non impegnato in « scrutini, … esami di Stato e … attività valutative»), deve essere riconosciuto in quanto «ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno .. e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso pagina 1 di 3 che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro», come condivisibilmente statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 16715/24 la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
2. Il ricorrente deduce espressamente di non essere stato né invitato dai «dirigente scolastici» a fruire delle ferie, né informato «che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva».
3. In ordine alle somme conseguentemente dovute si rileva che:
3.1. dal doc.4 di parte resistente non si evince che nelle 6 giornate indicate per l'anno 2017/18 il ricorrente abbia richiesto le ferie (nè che esse siano state disposte d'ufficio con debito preventivo avviso), risultando piuttosto che tali giornate sono state meramente e automaticamente imputate a ferie in quanto vi si
è verificata la «sospensione dell'attività didattica»;
3.2. la esattezza delle somme indicate in ricorso non risulta (pertanto) efficacemente debitamente contestata;
3.3. la invocata sentenza 9009/24 della Cassazione non esclude ma espressamente afferma che la indennità in oggetto possa essere caratterizzata da un «concorrente profilo risarcitorio»; essa comunque non rientra nelle ipotesi dell'art.1948 cc, non dovendo essere corrisposta «periodicamente» né (necessariamente) in occasione della «cessazione del rapporto», conseguendone l'insussistenza della eccepita prescrizione.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate (in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
della somma di € 697,45, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi 900,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3