Sentenza 18 febbraio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/02/2005, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE EN, DA MA ZI, DA CO, DA PA, DA LL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TREBBIA 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO BIANCHI, che li difende unitamente all'avvocato GIANCARLO MARCHIONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato LL PIGA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
REALE MUTUA ASSIC SOC, COMP NUOVA TIRRENA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01262/02 proposto da:
SOCIETÀ1 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del condirettore generale Angelo Piloni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GARCEA, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI ANTONIELLI D'OULX, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
e contro
IE EN, DA MA ZI, DA CO, DA PA, DA LL;
- intimati -
avverso la sentenza n, 455/01 della Corte d'Appello di TORINO, sezione terza civile, emessa il 9 marzo 2001, depositata il 02/04/01;
RG. 1348/99+50/2000.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/05 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato FRANCO CAMPIONE (delega avvocato MACCHIONI GIANCARLO);
udito l'Avvocato PERICOLI GUGLIELMO (delega avv. LL Piga);
udito l'Avvocato ANTONELLI D'OUX LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il ricorso principale rigetto primo motivo ed accoglimento del secondo rigetto ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 27.9.1996, RD VE citava davanti al tribunale di Verbania il Commissario liquidatore della EN Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fosse condannato nella qualità di incaricato del FO di garanzia per le vittime della strada, al pagamento della somma di L. 320.707.887 oltre interessi. Assumeva l'attore che, con sentenza del 5.4.1993 della corte di appello di Torino, la compagnia EN in bonis era stata condannata a manlevarlo, oltre il massimale di L. 100 milioni, per mala gestio di tutte le somme che avesse pagato a titolo di risarcimento di danni per un sinistro verificatosi il 18.10.1974.
Si costituiva la convenuta ed eccepiva l'inammissibilità della domanda.
Il G.I. disponeva la chiamata in causa della Reale Mutua, quale impresa designata dal FO di garanzia, e dell'impresa cessionaria Nuova EN.
Il Tribunale, con sentenza del 12.8.1999 condannava la EN in l.c.a. e la Reale Mutua Assicurazioni, quale impresa designata, al pagamento in favore dell'attore della somma, ancora dovuta ai danneggiati, pari a L. 181 milioni, oltre interessi legali dal 1974 al soddisfo e rigettava la domanda contro la Nuova EN Assicurazioni. Proponeva appello la Reale Mutua ed appello incidentale il VE.
La corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 2.4.2001, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Reale Mutua, nella qualità, al pagamento in favore di RD VE della somma di L. 70.801.065, oltre interessi legali dal 6.3.1996, e condannava il VE alla restituzione in favore della Reale Mutua della maggiore somma ricevuta;
in accoglimento dell'appello incidentale, compensava le spese del giudizio di primo grado tra il VE e la Nuova EN.
Riteneva la corte di merito che, giusta l'eccezione del limite del massimale minimo di legge, pari all'epoca a L. 15 milioni, di cui all'art. 21 della l. n. 990/1969, la rivalutazione e gli interessi legali per la ritenuta "mala gestio" della EN Assicurazioni, ed a cui essa impresa designata era tenuta nella qualità, andavano calcolati non sul massimale convenzionale di polizza, ma sul massimale minimo di legge, poiché questo era il limite posto dalla legge al risarcimento dovuto dal FO di garanzia;
che, in applicazione del suddetto principio, si giungeva alla somma suddetta di L. 70.801.065; che su detta somma erano dovuti gli interessi legali dal 6.3.1996, data della richiesta avanzata dall'attore. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione CH EL, VE RI GR, RC, AT e LL quali eredi dell'attore.
Resistono con controricorsi la Compagnia EN Assicurazioni s.p.a., in l.c.a., che ha presentato memoria e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, che ha anche proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 l. n. 990/1969, la violazione della normativa speciale in tema di impresa designata per il FO di garanzia ed impresa in l.c.a., omessa, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Ritengono i ricorrenti che, giusta la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione, il limite di cui all'art. 21 l. n. 990/1969 (c.d. massimali minimi) non opera in caso di "mala gestio",
con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, la rivalutazione e gli interessi vanno calcolati non sul massimale minimo di legge, ma su quello di polizza.
In ogni caso lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non abbia disposto la rivalutazione del massimale minimo di legge dal 9.4.1975, ma solo dal 3.12.1980. Infine, ed in via gradata, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver fatto decorrere gli interessi legali sulla somma statuita dalla data della raccomandata del 6.3.1996, mentre già in data 14.6.1995 l'attore aveva costituito in mora la Reale Assicurazioni con altra raccomandata.
2.1. Ritiene questa corte che detto articolato motivo vada accolto solo nella terza censura.
Quanto alla prima censura va osservato che secondo l'orientamento pacifico di questa Corte(Cass. 18/04/2003, n. 6282; Cass. 2/04/2001, n. 4800; Cass. 30/03/2001, n. 4733; Cass. 01/08/2000, n. 10043;
Cass., 16 aprile 1996, n. 3565; Cass., 19 settembre 1996, n. 8355;
Cass., 11 gennaio 1988, n. 13, Cass., Sez. Un., 4 luglio 1985, n. 4042, ove si precisa che il limite del massimale di cui all'art. 21 della legge ass. r.c.a. opera sul debito capitale e non per l'obbligazione accessoria inerente al maggior danno) in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal FO di ZI per le vittime della strada, e quindi dall'Impresa designata, che agisce quale mandataria senza rappresentanza del FO, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti "massimali minimi di legge", indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 di detta legge, fino alla data della verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data.
Detto principio ovviamente opera non solo nel caso di azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell'impresa designata, ma anche per l'azione di rivalsa proposta dall'assicurato, il cui assicuratore sia in l.c.a., nei confronti dell'impresa designata, il quale potrà far valere i diritti derivanti dal contratto assicurativo nei limiti delle somme indicate dall'art. 21, ult. c. l. n. 990/1969 (ai sensi dell'art. 13 l. n. 39/1977). La suddetta giurisprudenza consolidata ha, altresì, affermato che detto limite del massimale minimo di legge può essere superato in caso di "mala gestio" o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo di risarcimento gravante sul FO di garanzia, con riguardo sia agli interessi legali che alla rivalutazione, dando luogo alla cosiddetta "rivalutazione del massimale", secondo la disciplina di cui all'art. 1224 c.c., relativa ai debiti di valuta, quale è quello dell'assicuratore e quindi del FO di garanzia.
2.2. Ma il suddetto principio non risolve la questione(oggetto di questo giudizio) se detto maggior danno da "mala gestio", debba essere calcolato sulla base del massimale di polizza (massimale convenzionale) ovvero su quello minimo di legge.
Anzi è prospettabile una terza possibilità (in astratto), e cioè che il danno da "mala gestio", cui è tenuto anche il FO, oltre i limiti del massimale di cui al cit. art. 21, sia calcolabile per la "mala gestio" dell'assicuratore in l.c.a. (per così dire per la "mala gestio" di natura successoria) sulla base del massimale di polizza (o convenzionale) e per la "mala gestio" del FO (per così dire per la "mala gestio" propria) sulla base del massimale minimo di legge.
2.3. L'orientamento maggioritario(Cass. n. 9277/2000; Cass. n. 7298/1998; Cass. n. 10026/1997), ha affermato che se tale "mala gestio" o colpevole ritardo erano già ascrivibili all'impresa "in bonis", il risarcimento del relativo danno va calcolato con riferimento al massimale di polizza di quest'ultima e non al massimale minimo di legge ed al pagamento di detto risarcimento, così calcolato, è tenuta l'impresa designata.
Va, tuttavia, osservato che il predetto orientamento non motiva la ragione su cui fonda detto ultimo principio, che viene, invece giustificato come orientamento costante, mentre, come si è detto, l'orientamento consolidato attiene al più generale principio della superabilità del massimale minimo di legge (ex art. 21 cit.) per mala gestio o colpevole ritardo, ma non alla soluzione della questione su quale massimale (quello di polizza o quello minimo di legge) vadano calcolati la rivalutazione e gli interessi. Solo Cass. n. 7298 del 1998 ritiene che: "Quanto al massimale va precisato che,
essendosi tale successione nella posizione della EN (assicuratore in l.c.a.) verificata quando era già intervenuta una pronuncia nei confronti di quest'ultima, non poteva essere che quello posto a base della stessa e cioè il massimale di polizza e non, come si vorrebbe dalla SAI, quello di legge. Ciò in considerazione del fatto che l'invocato limite di risarcibilità di cui all'art. 21 legge n. 990 del 1969 non può che riguardare, anche per quanto attiene al debito principale di indennizzo, le ipotesi normali e non quelle nelle quali si sia verificata e sia stata ritenuta una "mala gestio" dell'assicuratore".
2.4. Altro orientamento (Cass. 29/09/1999, n. 10765; Cass. 18/04/2003, n. 6282) ha, invece, ritenuto che in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a., l'eventuale danno da "mala gestio" o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall'assicuratore allorché era "in bonis", atteso che detto danno costituisce un'obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la "ratio" della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del FO di garanzia.
3.1. Ritiene questa Corte di dover condividere quest'ultimo orientamento.
Il primo orientamento non può essere condiviso per le seguenti ragioni.
Anzitutto, come sopra detto, non esiste un consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nel calcolare la rivalutazione e gli interessi da mala gestio o colpevole ritardo, occorra fare riferimento al massimale di polizza dell'assicuratrice posta in l.c.a., ma il diverso principio che, in siffatta ipotesi, non si tiene conto del limite fissato dal massimale minimo di legge. Inoltre di nessun rilievo è il punto, secondo cui se l'impresa designata è subentrata a quella posta in liquidazione coatta amministrativa, quando già era stata pronunciata una sentenza nei confronti della prima, trattandosi di successione nella posizione di questa, bisogna aver riguardo al massimale di detta assicuratrice in l.c.a..
Detta motivazione urta contro il disposto dell'art. 25, c. 1., l. n. 990/1969 che statuisce che anche le sentenze passate in giudicato contro l'assicuratore in bonis sono opponibili dal danneggiato all'impresa designata "entro i limiti di risarcibilità, fissati dall'art. 21 ult. c."
Infatti non si capirebbe perché, se il danneggiato ha ottenuto contro l'assicuratore una sentenza, passata in giudicato, in cui sia superato il massimale di polizza, a causa della ritenuta colpevole inerzia, l'impresa designata gli possa opporre il limite del massimale minimo di legge (salvo il superamento dello stesso per interessi e rivalutazione calcolati su questo massimale minimo), e nel caso in cui l'accertamento della colpevole inerzia o della mala gestio dell'originario assicuratore avvenga successivamente e nei confronti dell'impresa designata, questa non possa opporre lo stesso limite.
Va, infatti, osservato che una questione è la posizione giuridica dell'impresa designata rispetto a quella in liquidazione coatta (che è di successione) ed altra questione è quella entro quali limiti la prima debba rispondere.
3.2. Altrettanto non condivisibile è l'assunto, privo di ogni base normativa o sistematica, secondo cui il limite (di cui all'art. 21 cit.) del massimale minimo di legge varrebbe solo nelle "ipotesi normali e non in quelle nelle quali si sia verificata e sia stata ritenuta una "mala gestio" dell'assicuratore".
Infatti se detto assunto significa che in caso di "mala gestio", detto limite può essere superato quanto alla rivalutazione ed interessi, ciò è esatto e pacifico, ma non è risolutivo della questione in esame.
Se, invece, detto assunto vuoi significare, come sembra adombrato dalla sentenza n. 7298/1998, che in questo caso la rivalutazione e gli interessi hanno come punto di riferimento e base di calcolo il massimale di polizza e non quello minimo di legge,anzitutto esso è privo di base normativa e poi urta contro la ricostruzione sistematica dell'istituto, come in seguito si vedrà.
4.1. Il punto di partenza, per la soluzione della questione in esame, è che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in merito al superamento del massimale per rivalutazione ed interessi per "mala gestio" o ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo (o risarcimento gravante sul FO di garanzia) con cosiddetta "rivalutazione del massimale", ritiene che esso opera secondo la disciplina di cui all'art. 1224 c.c., relativa ai debiti di valuta, quale è quello dell'assicuratore e quindi del FO di garanzia (Cass. 16 aprile 1996, n. 3565; Cass. 19 settembre 1996, n. 8355;
Cass. 31 gennaio 1988, n. 13, Cass. S.U. 4 luglio 1985, n. 4042). Il massimale di riferimento, anche a questi fini, rimane però pur sempre il massimale minimo di legge, di cui all'art. 21, ultimo comma, L. n. 990 del 1969, poiché solo a questo è tenuto il FO
di ZI (e quindi l'impresa designata, sua mandataria "ex lege" senza rappresentanza), con la conseguenza che in relazione a questo massimale minimo sorge l'eventuale responsabilità ulteriore del FO per colpevole ritardo o "mala gestio".
Infatti il massimale minimo di legge, di cui al suddetto art. 21 cit., proprio perché posto come limite della posizione debitoria del FO, può essere superato in caso di "mala gestio" (o colpevole ritardo), per cui a detto massimale minimo di legge va aggiunto il risarcimento del danno causato dal FO di ZI (o dall'assicuratore, cui esso è succeduto) per "mala gestio" o per colpevole inerzia, calcolato secondo i principi di cui all'art. 1224 c.c., senza che possa opporsi per questo danno ulteriore il limite del massimale minimo di legge.
4.2. Poiché detto maggior danno da "mala gestio" (o colpevole ritardo) viene considerato come "obbligazione accessoria" rispetto al debito principale da indennizzo (Cass. S.U. 4 luglio 1985, n. 4042;
Cass. 10 ottobre 1995, n. 10580; Cass. 23 gennaio 1995, n. 756; Cass. 14 dicembre 1994, n. 10688), in ogni caso la base di calcolo dello stesso non può che essere costituita dal debito principale, a cui è tenuto il debitore nei cui confronti si agisce.
Ciò non solo con riguardo alla "mala gestio" imputabile all'impresa cessionaria, ed al cui risarcimento essa è tenuta per fatto proprio, ma anche con riferimento alla "mala gestio" imputabile all'assicuratore in l.c.a., maturata durante il periodo in cui era "in bonis", e nella quale posizione debitoria l'impresa designata è succeduta "ope legis".
Infatti l'accessorietà del debito da "mala gestio" o colpevole ritardo, rispetto al debito principale da risarcimento, comporta che, se quest'ultima posizione debitoria, nella quale egualmente l'impresa cessionaria (nella qualità) succede "ope legis", è falcidiata nei limiti del massimale minimo di legge, detto nuovo limite costituisce anche la base per il calcolo di ogni obbligazione accessoria, dovuta dall'impresa designata, indipendentemente se maturata per fatto proprio o dell'assicuratore, cui è succeduta.
4.3.11 credito principale da risarcimento, nella parte eccedente il limite di cui all'art. 21 L. n. 990 del 1969, ed il suo accessorio, costituito dal danno da "mala gestio" (o colpevole ritardo), maturato nei confronti dell'assicuratore "in bonis", per la parte eccedente quella come sopra liquidata (e cioè calcolata sulla parte eccedente il massimale minimo di polizza), potranno essere soddisfatti solo nei limiti e con le modalità della procedura concorsuale nei confronti dell'assicuratore in L.c.a., ma non nei confronti dell'impresa designata nella qualità di rappresentante "ex lege" del FO di garanzia.
4.4. D'altra parte solo in questo modo si rispetta la "ratio" di base che ha ispirato il legislatore a porre dei massimali minimi, i quali, se da una parte sono a tutela della posizione del danneggiato, dall'altra sono anche a tutela della posizione del FO di garanzia, che altrimenti si troverebbe esposto a possibili risarcimenti di entità non preventivabili, poiché non agganciati ad un limite predisposto dalla legge, sia pure con rinvio a decreti di adeguamento, ma rimesso alle volontà delle parti, quale si è manifestata nel fissare il massimale di polizza. Nè si intenderebbe la ragione per cui, mentre il massimale di polizza, se superiore al massimale minimo di legge, è inopponibile al FO di ZI, lo stesso diverrebbe rilevante per calcolare il risarcimento del danno da colpevole ritardo cui è tenuto il FO, sia pure a titolo successorio nei confronti dell'impresa in L.c.a., poiché identica è la posizione del FO sia per il debito principale da indennizzo, che per quello accessorio causato dal colpevole ritardo.
4.5. Quindi in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a., l'eventuale danno da "mala gestio" o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21 legge 24 dicembre 1969, n. 990, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall'assicuratore, allorché era "in bonis".
5. Non può essere accolta neppure la censura relativa alla decorrenza della rivalutazione dal 3.12.1980, in luogo che da quella del 17.12.1974 (termine dello spatium deliberandi). Infatti, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, il predetto termine del 3.12.1980 (coincidente con la data della sentenza penale di condanna) era stato individuato, ai fini della rivalutazione del massimale dalla sentenza n. 414/1993, passata in giudicato.
6. Fondata è invece la censura del vizio motivazionale dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi legali sulla somma a cui è stata condannata la Reale Mutua assicurazione dal 6.3.1996 e non dal 14.6.1995, data della prima raccomandata dell'avv. RD VE all'impresa designata per ottenere il pagamento della somma richiesta.
Manca, infatti, ogni motivazione relativamente al punto di tale decorrenza solo dalla seconda raccomandata del 6.3.1996 e non dalla prima del 14.6.1995.
7. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché con l'appello incidentale avevano richiesto una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti della Compagnia Nuova EN Assicurazioni, con restituzione delle somme pagate pari a L. 12.024.200; che, pur essendo state compensate le spese dalla sentenza impugnata, non era stata condannata la Nuova EN alla restituzione delle somme.
8. Ritiene questa Corte che la censura di omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato risulti fondata.
Infatti, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la sentenza impugnata non si è pronunziata sulla richiesta restituzione delle somme pagate per le spese di primo grado, pur essendo stata riformata in appello la sentenza.
9. Con il ricorso incidentale la Reale Mutua Assicurazioni lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata ha completamente omesso di detrarre dall'importo dovuto dalla Reale Mutua, nella qualità, le somme a suo tempo versate dalla EN in bonis, pari a L. 128 milioni, con la conseguenza che nessuna ulteriore somma era da essa dovuta.
10.1. Il motivo è inammissibile per genericità, sotto il profilo del mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Premesso che la censura dedotta implica anzitutto che sia data risposta positiva alla questione di diritto se le somme pagate dall'assicuratore in bonis vadano computate per il raggiungimento del limite del massimale di legge di cui all'art. 21 ult. c. l. n. 990/1969, e quindi siano anche sotto questo specifico profilo opponibili dall'impresa designata, e che, solo in caso affermativo, può trovare ingresso il dedotto vizio motivazionale, va osservato che, ove una determinata questione - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 19/11/2002, n. 16303; Cass. 20/08/2003, n. 12255).
10.2. Nella fattispecie la ricorrente incidentale non ha indicato nel ricorso se ed in quale atto abbia sottoposto al giudice di appello la richiesta di computare,ai fini del raggiungimento del limite del massimale di cui all'art. 21 cit., le somme pagate dalla EN in bonis,nè ha indicato da quali atti risultava pacifico che la EN avesse già pagato ai danneggiati la somma di L. 128 milioni. Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile, non rispettando il principio di autosufficienza del ricorso. 11. In definitiva va accolto per quanto di ragione il primo motivo di ricorso (limitatamente alla sola decorrenza degli interessi dal 6.3.1996 in luogo che dal 14.6.1995), nonché il secondo motivo e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione nonché il secondo motivo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005