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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7765/2024 r.g. promossa da:
(C.F. – col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
AU DI e dall'avv. GEMMA RODORIGO, elettivamente domiciliato presso lo studio della dell'avv. AU DI sito in via Piave 66, 00187 ROMA
(C.F. – ) in proprio e nella qualità Parte_2 C.F._3 C.F._4
di genitore esercente la potestà sulla figlia minore (C.F. Persona_1 C.F._5
[..
– ) col patrocinio dell'avv. AU DI e dall'avv. GEMMA RODORIGO, C.F._6
elettivamente domiciliato presso lo studio della dell'avv. AU DI sito in via Piave 66, 00187
ROMA;
(C.F. 16 – ), in proprio e nella Parte_3 C.F._7 C.F._8
qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori (C.F. – Persona_2 C.F._9
61 – ) e (C.F. – C.F._10 Parte_4 C.F._11
) col patrocinio dell'avv. AU DI e dall'avv. GEMMA RODORIGO, C.F._12
elettivamente domiciliata presso lo studio della dell'avv. AU DI sito in via Piave 66, 00187
ROMA
RO RI OS TO AS (C.F. – ) col C.F._13 C.F._14
patrocinio dell'avv. AU DI e dall'avv. GEMMA RODORIGO, elettivamente domiciliato presso lo studio della dell'avv. AU DI sito in via Piave 66, 00187 ROMA
pagina 1 di 9 (C.F. – ), nato a [...]_5 C.F._15 C.F._16
AM (Brasile), il giorno 8 novembre 1996 ed ivi residente in [...], ap.
33, Jardim Satelite;
ATTORE/I
contro
(C.F. - contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 7 dicembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 20 luglio 1868 a Persona_3
OR (PC) da AN FI e (doc. 2 fasc. ricorrenti) ed emigrato in Brasile Persona_4
dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 3
fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“1. Gli istanti sono discendenti diretti del proprio dante causa IG. nato in [...], nel Persona_3
Comune di OR (PC), il 20 luglio 1868, con paternità e maternità Persona_5 [...]
(doc. 2); Per_4
2. Il IG. emigrò in Brasile senza mai rinunciare spontaneamente alla Persona_3
cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 3);
3. In data 05 dicembre 1885 il IG. si univa in matrimonio con la IG.ra Persona_3 [...]
(doc. 4); Parte_6
4. Dalle nozze nasceva in data 05 dicembre 1915, la IG.ra nipote per linea Parte_7
paterna del IG. e della IG.ra (doc. 5); Persona_5 Persona_4
5. La IG.ra in data 26 dicembre 1932, contraeva matrimonio con il IG. Parte_7
dall'unione nasceva in data 01 luglio 1960 il ricorrente IG. Parte_8 Parte_1
pagina 2 di 9 , nipote per linea materna del IG. e della IG.ra Pt_1 Persona_3 Parte_6
(doc. 6; 7);
6. Il IG. , si univa in matrimonio con la IG.ra in data Parte_1 Parte_9
26 novembre 1982, dalla quale si separava in data 24 luglio 1990 e divorziava in data 03 maggio 1993;
dalle nozze nascevano i seguenti figli: l'istante IG. , in data 07 aprile 1983, la Parte_2
ricorrente IG.ra , in data 13 giugno 1984 e l'istante IG. DR RI Parte_10
OS TO AS, in data 11 agosto 1985, nipoti per linea paterna della IG.ra Persona_6
e del IG. (doc. 8; 9; 10; 11; 12);
[...] Parte_1
7. Il IG. , figlio della IG.ra contraeva un secondo Parte_1 Parte_7
matrimonio, in data 03 giugno 1993 con la IG.ra e dall'unione nasceva in data Persona_7
08 novembre 1996 il ricorrente IG. , nipote per linea paterna della IG.ra Parte_5
(alias e del IG. (doc. 13; 14); Persona_6 Parte_7 Parte_1
8. In data 03 febbraio 2007, il IG. , figlio del IG. , si univa in Parte_2 Parte_1
matrimonio con la IG.ra dalla quale divorziava in data 19 Controparte_2
ottobre 2020, dalla relazione nasceva la figlia minore istante in data 09 Persona_1
ottobre 2009, nipote per linea paterna del IG. e della IG.ra Parte_1 Pt_9 [...]
(doc. 15; 16; 17); Parte_11
9. La IG.ra , figlia del IG. , contraeva matrimonio con Parte_10 Parte_1
il IG. in data 07 febbraio 2009, dalle nozze nascevano i ricorrenti Persona_8
minori , in data 17 agosto 2009 e , in data Persona_9 Parte_4
10 settembre 2010, entrambi nipoti per linea materna del IG. e della IG.ra Parte_1
(doc. 18; 19; 20)”. Persona_10
Il non si costituiva e con ordinanza del 15 dicembre 2025 ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge pagina 3 di 9 documentalmente che l'antenato è nato il giorno 20 luglio 1868 a OR, in Persona_3
provincia di Piacenza, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez. civ.
XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è stato comprovato che i tempi per l'evasione delle richieste di pagina 4 di 9 cittadinanza del Consolato Italiano del Brasile di San Paolo sono di più di dieci anni. I ricorrenti in ogni caso hanno prodotto le domande di cittadinanza presentate a gennaio 2024 e tutt'ora, a distanza di quasi due anni, non hanno ottenuto alcuna risposta e, quasi certamente, non sarà evasa entro i tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni stante i tempi lunghissimi che attanagliano le domande formulate dai richiedenti la cittadinanza.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenenDOi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
pagina 5 di 9 dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registra un passaggio generazionale per linea materna relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale tra e Parte_7 Persona_3
(doc. 4 fasc. ricorrenti). Parte_6
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima pagina 6 di 9 dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
pagina 7 di 9 Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero
della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa
Del Brasile da cui risulta che non vi è iscritto (doc. 3 fasc. ricorrente) – né una Persona_3
rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 2 e da 4 a 20 fasc. parte ricorrenti).
Infine, quanto ai minori e Persona_1 Persona_2 Parte_4
si deve ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli
[...]
minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potenDOi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di
Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di: pagina 8 di 9 - (C.F. - 08 – , nato a [...]_1 C.F._17 C.F._2
AM (Brasile), in data 1 luglio 1960 ed ivi residente in [...], ap.
121, Jardim Aquarius;
- (C.F. – 07 – ), nato a [...]_2 C.F._18 C.F._4
AM (Brasile), il 7 aprile 1983 ed ivi residente in [...], Ap 21, Jardim Oriente;
- (C.F. – 76 – ), nata a [...]_1 C.F._19 C.F._6
AM (Brasile), il 9 ottobre 2009 ed ivi residente in [...], Ap 21, Jardim Oriente;
- (C.F. – 16 – ), nata a [...]_3 C.F._20 C.F._8
AM (Brasile), il 13 giugno 1984 ed ivi residente in [...], Ap 14, Vila Betania;
- (C.F. – ), nato a [...]_2 C.F._21 C.F._10
AM (Brasile), il 17 agosto 2009 ed ivi residente in [...], Ap 14, Vila Betania;
- (C.F. – 75 – ), nata a [...]_4 C.F._22 C.F._12
JO DO AM (Brasile), il 10 settembre 2010 ed ivi residente in [...], Ap 14, Vila
Betania;
- RO RI OS TO AS (C.F. – 61 – ), nato a [...]F._23 C.F._14
São JO DO AM (Brasile), il 11 agosto 1985 ed ivi residente in [...], ap 41B,
Jardim America;
- (C.F. – ), nato a [...]_5 C.F._15 C.F._16
AM (Brasile), il giorno 8 novembre 1996 ed ivi residente in [...], ap.
33, Jardim Satelite;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7765/2024 r.g. promossa da:
(C.F. – col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
AU DI e dall'avv. GEMMA RODORIGO, elettivamente domiciliato presso lo studio della dell'avv. AU DI sito in via Piave 66, 00187 ROMA
(C.F. – ) in proprio e nella qualità Parte_2 C.F._3 C.F._4
di genitore esercente la potestà sulla figlia minore (C.F. Persona_1 C.F._5
[..
– ) col patrocinio dell'avv. AU DI e dall'avv. GEMMA RODORIGO, C.F._6
elettivamente domiciliato presso lo studio della dell'avv. AU DI sito in via Piave 66, 00187
ROMA;
(C.F. 16 – ), in proprio e nella Parte_3 C.F._7 C.F._8
qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori (C.F. – Persona_2 C.F._9
61 – ) e (C.F. – C.F._10 Parte_4 C.F._11
) col patrocinio dell'avv. AU DI e dall'avv. GEMMA RODORIGO, C.F._12
elettivamente domiciliata presso lo studio della dell'avv. AU DI sito in via Piave 66, 00187
ROMA
RO RI OS TO AS (C.F. – ) col C.F._13 C.F._14
patrocinio dell'avv. AU DI e dall'avv. GEMMA RODORIGO, elettivamente domiciliato presso lo studio della dell'avv. AU DI sito in via Piave 66, 00187 ROMA
pagina 1 di 9 (C.F. – ), nato a [...]_5 C.F._15 C.F._16
AM (Brasile), il giorno 8 novembre 1996 ed ivi residente in [...], ap.
33, Jardim Satelite;
ATTORE/I
contro
(C.F. - contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 7 dicembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 20 luglio 1868 a Persona_3
OR (PC) da AN FI e (doc. 2 fasc. ricorrenti) ed emigrato in Brasile Persona_4
dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 3
fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“1. Gli istanti sono discendenti diretti del proprio dante causa IG. nato in [...], nel Persona_3
Comune di OR (PC), il 20 luglio 1868, con paternità e maternità Persona_5 [...]
(doc. 2); Per_4
2. Il IG. emigrò in Brasile senza mai rinunciare spontaneamente alla Persona_3
cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 3);
3. In data 05 dicembre 1885 il IG. si univa in matrimonio con la IG.ra Persona_3 [...]
(doc. 4); Parte_6
4. Dalle nozze nasceva in data 05 dicembre 1915, la IG.ra nipote per linea Parte_7
paterna del IG. e della IG.ra (doc. 5); Persona_5 Persona_4
5. La IG.ra in data 26 dicembre 1932, contraeva matrimonio con il IG. Parte_7
dall'unione nasceva in data 01 luglio 1960 il ricorrente IG. Parte_8 Parte_1
pagina 2 di 9 , nipote per linea materna del IG. e della IG.ra Pt_1 Persona_3 Parte_6
(doc. 6; 7);
6. Il IG. , si univa in matrimonio con la IG.ra in data Parte_1 Parte_9
26 novembre 1982, dalla quale si separava in data 24 luglio 1990 e divorziava in data 03 maggio 1993;
dalle nozze nascevano i seguenti figli: l'istante IG. , in data 07 aprile 1983, la Parte_2
ricorrente IG.ra , in data 13 giugno 1984 e l'istante IG. DR RI Parte_10
OS TO AS, in data 11 agosto 1985, nipoti per linea paterna della IG.ra Persona_6
e del IG. (doc. 8; 9; 10; 11; 12);
[...] Parte_1
7. Il IG. , figlio della IG.ra contraeva un secondo Parte_1 Parte_7
matrimonio, in data 03 giugno 1993 con la IG.ra e dall'unione nasceva in data Persona_7
08 novembre 1996 il ricorrente IG. , nipote per linea paterna della IG.ra Parte_5
(alias e del IG. (doc. 13; 14); Persona_6 Parte_7 Parte_1
8. In data 03 febbraio 2007, il IG. , figlio del IG. , si univa in Parte_2 Parte_1
matrimonio con la IG.ra dalla quale divorziava in data 19 Controparte_2
ottobre 2020, dalla relazione nasceva la figlia minore istante in data 09 Persona_1
ottobre 2009, nipote per linea paterna del IG. e della IG.ra Parte_1 Pt_9 [...]
(doc. 15; 16; 17); Parte_11
9. La IG.ra , figlia del IG. , contraeva matrimonio con Parte_10 Parte_1
il IG. in data 07 febbraio 2009, dalle nozze nascevano i ricorrenti Persona_8
minori , in data 17 agosto 2009 e , in data Persona_9 Parte_4
10 settembre 2010, entrambi nipoti per linea materna del IG. e della IG.ra Parte_1
(doc. 18; 19; 20)”. Persona_10
Il non si costituiva e con ordinanza del 15 dicembre 2025 ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge pagina 3 di 9 documentalmente che l'antenato è nato il giorno 20 luglio 1868 a OR, in Persona_3
provincia di Piacenza, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez. civ.
XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è stato comprovato che i tempi per l'evasione delle richieste di pagina 4 di 9 cittadinanza del Consolato Italiano del Brasile di San Paolo sono di più di dieci anni. I ricorrenti in ogni caso hanno prodotto le domande di cittadinanza presentate a gennaio 2024 e tutt'ora, a distanza di quasi due anni, non hanno ottenuto alcuna risposta e, quasi certamente, non sarà evasa entro i tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni stante i tempi lunghissimi che attanagliano le domande formulate dai richiedenti la cittadinanza.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenenDOi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
pagina 5 di 9 dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registra un passaggio generazionale per linea materna relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale tra e Parte_7 Persona_3
(doc. 4 fasc. ricorrenti). Parte_6
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima pagina 6 di 9 dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
pagina 7 di 9 Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
I ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero
della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa
Del Brasile da cui risulta che non vi è iscritto (doc. 3 fasc. ricorrente) – né una Persona_3
rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 2 e da 4 a 20 fasc. parte ricorrenti).
Infine, quanto ai minori e Persona_1 Persona_2 Parte_4
si deve ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli
[...]
minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potenDOi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di
Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di: pagina 8 di 9 - (C.F. - 08 – , nato a [...]_1 C.F._17 C.F._2
AM (Brasile), in data 1 luglio 1960 ed ivi residente in [...], ap.
121, Jardim Aquarius;
- (C.F. – 07 – ), nato a [...]_2 C.F._18 C.F._4
AM (Brasile), il 7 aprile 1983 ed ivi residente in [...], Ap 21, Jardim Oriente;
- (C.F. – 76 – ), nata a [...]_1 C.F._19 C.F._6
AM (Brasile), il 9 ottobre 2009 ed ivi residente in [...], Ap 21, Jardim Oriente;
- (C.F. – 16 – ), nata a [...]_3 C.F._20 C.F._8
AM (Brasile), il 13 giugno 1984 ed ivi residente in [...], Ap 14, Vila Betania;
- (C.F. – ), nato a [...]_2 C.F._21 C.F._10
AM (Brasile), il 17 agosto 2009 ed ivi residente in [...], Ap 14, Vila Betania;
- (C.F. – 75 – ), nata a [...]_4 C.F._22 C.F._12
JO DO AM (Brasile), il 10 settembre 2010 ed ivi residente in [...], Ap 14, Vila
Betania;
- RO RI OS TO AS (C.F. – 61 – ), nato a [...]F._23 C.F._14
São JO DO AM (Brasile), il 11 agosto 1985 ed ivi residente in [...], ap 41B,
Jardim America;
- (C.F. – ), nato a [...]_5 C.F._15 C.F._16
AM (Brasile), il giorno 8 novembre 1996 ed ivi residente in [...], ap.
33, Jardim Satelite;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 9 di 9