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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. nel procedimento di appello N. R.G. 2207/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. MORELLI Pt_1 P.IVA_1
ETHEL e STIANTI TOMMASO;
- parte appellante - contro
cod. fisc. rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentata e difesa dall'avv. BOCCHINO ENRICO e TESTANI SARA;
cod. fisc. contumace; Parte_2 P.IVA_1
- parte appellata –
Oggetto: appello sentenza Giudice di Pace 24 luglio 2024 n. 4702
Conclusioni parte appellante: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito, contra- riis rejectis, così Giudicare Nel merito: in riforma integrale della sentenza di primo grado, per tutte le ragioni di cui in ricorso, accogliere le domande formulate in primo grado da
[...] e per l'effetto: 1) Dichiarare nullo o annullare l'“accertamento esecutivo per omesso Pt_1
o versamento” relativo al “canone unico annuale” di Euro 958,80 oltre a indennità, interessi e spese per complessivi euro 2.406,00 – numero atto 13550183; 2) Dichiarare che nulla deve a (oggi Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e/o al in relazione all'”accertamento esecutivo
[...] Parte_2 per omesso /tardivo versamento” relativo al “canone unico annuale” di Euro 958,80
Conclusioni parte appellata: “In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e, • per l'effetto, rigettarla conferman- do la sentenza impugnata. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- aveva promosso opposizione all'accertamento esecutivo n. Pt_1
13550183 del 09/05/2022 relativo al canone unico annuale dell'anno 2021 pari
1 complessivamente ad € 2.406,00 preteso da a titolo di canone relativo CP_2 alla pubblicità asseritamente dovuto per i mezzi pubblicitari presenti presso la stazione di servizio sita in sulla base delle seguenti motivazio- Parte_2 ni:
a) difetto di legittimazione e carenza di interesse ad agire oltreché nullità dell'atto impositivo;
b) il canone preteso riguardava due cassonetti luminosi asseritamente pari a 14mq e 6 mq che non potevano considerarsi mezzo pubblicitario.
Il Giudice di Pace di Pistoia con la sentenza 24 luglio 2024 n. 4702 aveva rigettato l'opposizione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando che il giu- Pt_1 dice di pace avrebbe:
a) errato nel non avere accolto l'eccezione di nullità sollevata dal momento che l'accertamento non era sufficientemente motivato e da esso non era possibile
“ricavare quale fosse l'oggetto della contribuzione ed, in ogni caso, erra il Giudice di prime cure nel ritenere che le modalità di calcolo degli importi addebitati siano sta- te motivate in maniera intellegibile”;
b) erroneamente ritenuto che “dovrebbe considerarsi quale mezzo pubblici- tario non solo la minor figura rappresentata dal poligono in cui sono circoscritti il Parte cane a sei zampe e la scritta ma anche l'intero fascione su cui il logo pubblici- tario poggia” che invece sarebbe mera superficie tecnica e non rimanderebbe ai colori sociali dell'appellante. Con
si è costituita in giudizio obiettando che:
a) nessuna nullità sarebbe sussistente in merito al provvedimento impu- gnato;
b) “è l'intero fascione che deve essere assoggettato al pagamento del canone in quanto trattasi, esso stesso nella sua interezza, del messaggio pubblicitario dal momento che riporta i colori sociali della società” in quanto “la riproduzione dei co- lori sociali sulla pensilina, sull'intera pensilina in tutti i suoi quattro lati, pur priva di un vero e proprio “messaggio” pubblicitario inteso come “slogan”, è una scelta di carattere estetico che presenta maggiore visibilità e sicuro impatto visivo in chi guarda, destinata ad attrarre maggiormente l'attenzione del destinatario e, per ciò stesso, rientrante nell'alveo del “messaggio pubblicitario”.
2 2.- Premesso che per quanto attiene alla motivazione dell'atto impositivo è sufficiente l'indicazione dell'oggetto del contributo richiesto e l'indicazione di ciò cui esso si riferisce, oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica se le insegne oggetto del provvedimento impugnato possano rappresentare o meno pubblicità assoggettata a contribuzione, circostanza esclusa dall'appellante e in- vece ammessa dall'appellata.
Si deve premettere che, come noto, si può parlare di messaggio pubblicita- rio quando un'insegna contiene simboli o scritte riferibili ad un determinato sog- getto imprenditoriale attraverso o un rimando letterale o figurativo e financo cromatico. Nel caso in esame, infatti, non è in contestazione il fatto che l'insegna Parte con il gatto nero a sei zampe su sfondo grigio sia vera e propria pubblicità ma solo se lo possa essere anche il fascione su cui esso poggia e che riveste la pensilina per il rifornimento. Sul punto, si deve subito chiarire che il supporto in questione non è “anonimo” privo cioè di qualunque rimando ad un soggetto im- prenditoriale come potrebbe essere un semplice supporto per l'insegna dell'impresa, ma si tratta di un fascione che riporta i comuni elementi riferibili ad Parte quali il colore grigio e gli inserti gialli. Il tutto – lo si deve ribadire – si trova in continuità con l'insegna della società. L'effetto conseguente è quella di una sua Parte chiara riferibilità ad riconoscibile anche da parte di chi, in ipotesi, a causa della lontananza dalla stazione di rifornimento, non potesse intravedere chiara- mente il cane a sei zampe.
Quello che si vuol dire è che è proprio la capacità evocativa di detto fascio- ne che lo qualifica come mezzo pubblicitario e, quindi, assoggettabile a tassazio- ne.
Da ciò consegue che l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ol- tre alla sanzione del doppio del contributo unificato.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Pt_1
- condanna alla refusione delle spese legali sostenute da ICA Im- Pt_1 poste Comunali che si liquidano i € 2.000,00 oltre accessori come per legge oltre al pagamento del doppio del contributo unificato.
3 Pistoia, 21/11/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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