Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9234 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09234/2025REG.PROV.COLL.
N. 07902/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7902 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tar per il Lazio, Sezione Quinta, n. -OMISSIS-del 4 luglio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025, il Cons. ER IG e udito l’avvocato dello Stato Maria Laura Cherubini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Commissione di disciplina di prima istanza, in composizione monocratica, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, corse e manifestazioni ippiche, con la decisione n. 2 del 30 gennaio 2024, ritenuta la responsabilità disciplinare degli incolpati, ha applicato ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- la multa di € 100,00 (cento/00) ciascuno, per aver violato l’art. 4 del regolamento corse al trotto tenendo un comportamento non corretto nell’ambito dell’Ippodromo di Montegiorgio.
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato detto atto dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Sezione Quinta n. -OMISSIS-del 4 luglio 2024, ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile.
Di talché, l’interessato ha interposto il presente appello sostenendo in particolare che:
- la sentenza di primo grado si riferisce al diritto sportivo, mentre il settore delle corse dei cavalli, ora gestito dal MASAF e prima dall’UNIRE, non sarebbe ordinamento sportivo e, quindi, non sarebbe disciplinato dal d.l. n. 280 del 2003;
- il destinatario della sanzione ha il diritto di rivolgersi al giudice contro la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza del MASAF settore ippica.
L’appellante ha altresì riproposto i motivi assorbiti dal Tar per aver statuito l’inammissibilità del ricorso.
Il sig. -OMISSIS-ha prodotto ulteriore nota a sostegno delle proprie ragioni.
L’avvocato Stefano Matti, con atto del 30 luglio 2025 depositato il 31 luglio 2025, ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, occorre rilevare che l’avvocato Stefano Mattii ha rinunciato al mandato difensivo, fermo restando che, non risultando la nomina di un nuovo difensore, trova applicazione il disposto dell’art. 85 c.p.a., secondo cui “ la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore ”.
3. L’appello è manifestamente infondato e va di conseguenza respinto.
Il Tar ha così motivato la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado:
“ Rilevato
- che parte ricorrente ha adito questo T.A.R. chiedendo l’annullamento della sanzione disciplinare, emessa dalla Commissione di Disciplina di I Istanza n. 2/2024 MASAF settore ippica;
- che debba essere confermato il principio di diritto già statuito, da ultimo, con la sentenza di questa Sezione 22 aprile 2024, n. 7900, secondo cui “i provvedimenti della giuria non sono immediatamente impugnabili presupponendo l’esaurimento dei rimedi di giustizia domestica mediante appello alla Commissione di disciplina (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V, 3 gennaio 2023, n. 92)”, tenuto conto che l’espressione contenuta all’art. 8 delle norme procedura disciplinare, nella parte in cui prevede che “Le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie sono immediatamente esecutive ed avverso le stesse può essere, dal punito, proposto appello” si limita a regolamentare la facoltà dell’interessato di poter adire gli organi di giustizia domestica e non già, come interpretato dalla parte ricorrente, come facoltà di adire indistintamente la giustizia domestica o quella amministrativa, posto che nel diritto sportivo è onere dell’interessato di esaurire sempre i rimedi interni prima di rivolgersi alla giustizia statale, in ragione della pluralità degli ordinamenti giuridici.
Ritenuto che, in assenza di elementi sopravvenuti, non possono trovare accoglimento le deduzioni prospettate dalla parte ricorrente nella memoria del 15 maggio 2024, anche sulla scorta della considerazione che le norme di procedura disciplinare, fonte regolamentare, prevedono espressamente che la decisione della giuria sia impugnata con istanza di sospensiva in Commissione di Disciplina di Appello ”.
Le censure proposte dall’appellante non sono idonee a scalfire la correttezza di tale statuizione.
Infatti, se è vero che la decisione impugnata non è stata irrogata dalla giuria ma dalla Commissione di disciplina di prima istanza, è altrettanto vero che l’art. 7, comma 5, delle norme di procedura disciplinare prevede che la Commissione di Disciplina di Appello giudica “in via definitiva” sugli appelli avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dai Commissari di Riunioni o dalle Giurie, i decreti disciplinari e le deliberazioni “adottate dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza”.
Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio in contestazione è atto non definitivo in quanto l’atto definitivo, in ragione dell’ordinamento giuridico sulle corse al trotto in ambito nazionale, sarebbe eventualmente costituito dal provvedimento della Commissione di Disciplina di Appello.
Per poter impugnare un provvedimento in sede giurisdizionale è necessario che l'atto sia definitivo, ovvero non sia più soggetto a impugnazioni amministrative interne.
In altri termini, la definitività dell’atto contestato è un requisito fondamentale per l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, per cui il provvedimento della Commissione di Disciplina di Prima istanza, non essendo atto definitivo, avrebbe dovuto essere previamente contestato alla Commissione di Disciplina di Appello (cfr., da ultimo, in tema di inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso atti non definitivi Cons. Stato, Sezione Prima, parere n. 876 dell’8 agosto 2025).
4. Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti
5. La manifesta infondatezza dell’appello determina il venire meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sicché il Collegio dispone la revoca del decreto n. 238 del 2024, con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato aveva ammesso il sig. -OMISSIS-, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato per il presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 7902 del 2024).
Compensa le spese del giudizio.
Dispone la revoca dell’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e l’altra parte privata citata nel testo della sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RG De EL, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
ER IG, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IG | RG De EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.