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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8158/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8158 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BUSANI Parte_1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA NONANTOLANA 192 41122 MODENA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 17 e 24/10/2024; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 05/06/2024, il ricorrente, cittadino del NIGERIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena del 10/10/2023, notificato il 07/05/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286 presentata in data 24/02/2023.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 06 giugno 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermato in sede di udienza il 18 settembre 2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 18/09/2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: sono arrivato nove anni fa
D: per quale ragione ha lasciato la Nigeria?
R: c'era un problema in River State
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a Modena, in via Gramsci. Abito con un mio amico nigeriano
D: è sposato? Per_ R: no, sono fidanzato con , del che abita a Modena. Ha 36 anni. Per_2
D: da quanto tempo hai la ragazza?
R: da tre o quattro anni
D: ogni quanto la vedi?
R: l'ho vista lunedì scorso
D: lei lavora?
R: sì, fa la badante
D: dove lavora?
R: lavoro a Reggio Emilia, nella pubblicità, faccio volantinaggio
D: da quanto tempo?
R: da un anno
D: quanto guadagna?
R: circa 700 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sì, all'ISCOM
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: aiuto altre persone quando hanno bisogno. La domenica vado in chiesa. Sono cattolico. CP_3
D: ha amici che frequenta in Italia?
[...]
R: in chiesa ho degli amici
Pagina 2 D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: sì. Sei anni fa, quando mia madre ha avuto uno stroke, ero senza lavoro. Ho chiesto aiuto ad un ragazzo, che mi ha fatto consegnare un pacchetto, che conteneva droga. Lo sapevo.
D: hai fatto altri reati?
R: no, mi spiace molto. Dopo mia madre è morta».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 12/11/2024 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente
Pagina 3 giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che non è stata dimostrata un'avvenuta
Pagina 4 integrazione in Italia e pertanto l'allontanamento del territorio nazionale non costituisce un'indebita interferenza nella vita privata del richiedente.
Nel parere della Commissione Territoriale del 30/06/2023, agli atti, si legge in particolare che: il ricorrente è giunto in Italia nel 2015, ha ottenuto un permesso della durata di sei mesi in quanto richiedente asilo, come da domanda che è stata rigettata sia in sede amministrativa che in sede giudiziale;
nel 2019 ha proposto domanda reiterata che veniva rigettata ma è riuscito comunque a trovare lavoro come collaboratore domestico irregolarmente, ha presentato domanda di emersione che è stata rigettata a causa di una condanna risalente al 2021.
Sulla scorta di tali valutazioni, la Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio, ove risiede anche la sua compagna e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 40, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2015 a causa di un problema sorto nella sua zona;
è giunto in Italia nello stesso anno.
Attualmente vive in ospitalità con degli amici a Modena ed è assunto con contratto a tempo determinato come addetto al volantinaggio (v. contratto in atti). Il medesimo ha svolto altresì diversi corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua (cfr. attestato formazione;
certificato competenze carpenteria, in atti). Il ricorrente ha inoltre partecipato ad un'iniziativa di volontariato presso il Gruppo Alpini di Lipomo (cfr. dichiarazione servizio di volontariato).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2023 € 5.130,00; nel 2024 ha percepito, da quanto emerge dalle buste paga allegate circa € 840,00 mensili (cfr. busta paga;
estratto conto previdenziale). L'esiguità e la saltuarietà dei redditi presentati non derivano da periodi di inattività del ricorrente, bensì dal fatto che egli ha lavorato per lungo tempo senza un regolare contratto.
Tale circostanza trova riscontro nell'istanza di emersione presente negli atti.
Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente ha intrecciato in Italia importanti legami sociali, quali quello con la parrocchia presso cui si reca ogni domenica e svolge attività di canto corale. Da quanto dichiarato in sede d'udienza, inoltre, il ricorrente ha iniziato una relazione da tre anni con una ragazza ghanese (cfr. verbale di udienza).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Pagina 5 È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai nove anni fa e dove lavorava stabilmente.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente risulta aver riportato una condanna emessa dal Tribunale di Modena in data 17 aprile 2019, divenuta irrevocabile in data 18 agosto 2023 a seguito della conferma della sentenza impugnata. La condanna si riferiva al reato previsto dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 commesso nel 2018 e consisteva in quattro mesi di reclusione e una multa di
€ 900,00, con pena sospesa. Tuttavia, tale condanna non osta, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 19 del TUI, ad affermare che non sussistano esigenze di sicurezza pubblica tali da giustificare l'espulsione del ricorrente, considerando che si tratta di una condotta isolata nel corso del lungo periodo di soggiorno in Italia e che la condotta criminosa è da inquadrarsi alla luce del periodo traumatico (morte della madre) e di deprivazione economica che stava vivendo il richiedente.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, và rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del
Pagina 6 presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 21/01/2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8158 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BUSANI Parte_1
CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA NONANTOLANA 192 41122 MODENA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 17 e 24/10/2024; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 05/06/2024, il ricorrente, cittadino del NIGERIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena del 10/10/2023, notificato il 07/05/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286 presentata in data 24/02/2023.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 06 giugno 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermato in sede di udienza il 18 settembre 2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 18/09/2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: sono arrivato nove anni fa
D: per quale ragione ha lasciato la Nigeria?
R: c'era un problema in River State
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a Modena, in via Gramsci. Abito con un mio amico nigeriano
D: è sposato? Per_ R: no, sono fidanzato con , del che abita a Modena. Ha 36 anni. Per_2
D: da quanto tempo hai la ragazza?
R: da tre o quattro anni
D: ogni quanto la vedi?
R: l'ho vista lunedì scorso
D: lei lavora?
R: sì, fa la badante
D: dove lavora?
R: lavoro a Reggio Emilia, nella pubblicità, faccio volantinaggio
D: da quanto tempo?
R: da un anno
D: quanto guadagna?
R: circa 700 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sì, all'ISCOM
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: aiuto altre persone quando hanno bisogno. La domenica vado in chiesa. Sono cattolico. CP_3
D: ha amici che frequenta in Italia?
[...]
R: in chiesa ho degli amici
Pagina 2 D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: sì. Sei anni fa, quando mia madre ha avuto uno stroke, ero senza lavoro. Ho chiesto aiuto ad un ragazzo, che mi ha fatto consegnare un pacchetto, che conteneva droga. Lo sapevo.
D: hai fatto altri reati?
R: no, mi spiace molto. Dopo mia madre è morta».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 12/11/2024 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente
Pagina 3 giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che non è stata dimostrata un'avvenuta
Pagina 4 integrazione in Italia e pertanto l'allontanamento del territorio nazionale non costituisce un'indebita interferenza nella vita privata del richiedente.
Nel parere della Commissione Territoriale del 30/06/2023, agli atti, si legge in particolare che: il ricorrente è giunto in Italia nel 2015, ha ottenuto un permesso della durata di sei mesi in quanto richiedente asilo, come da domanda che è stata rigettata sia in sede amministrativa che in sede giudiziale;
nel 2019 ha proposto domanda reiterata che veniva rigettata ma è riuscito comunque a trovare lavoro come collaboratore domestico irregolarmente, ha presentato domanda di emersione che è stata rigettata a causa di una condanna risalente al 2021.
Sulla scorta di tali valutazioni, la Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio, ove risiede anche la sua compagna e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 40, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2015 a causa di un problema sorto nella sua zona;
è giunto in Italia nello stesso anno.
Attualmente vive in ospitalità con degli amici a Modena ed è assunto con contratto a tempo determinato come addetto al volantinaggio (v. contratto in atti). Il medesimo ha svolto altresì diversi corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua (cfr. attestato formazione;
certificato competenze carpenteria, in atti). Il ricorrente ha inoltre partecipato ad un'iniziativa di volontariato presso il Gruppo Alpini di Lipomo (cfr. dichiarazione servizio di volontariato).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2023 € 5.130,00; nel 2024 ha percepito, da quanto emerge dalle buste paga allegate circa € 840,00 mensili (cfr. busta paga;
estratto conto previdenziale). L'esiguità e la saltuarietà dei redditi presentati non derivano da periodi di inattività del ricorrente, bensì dal fatto che egli ha lavorato per lungo tempo senza un regolare contratto.
Tale circostanza trova riscontro nell'istanza di emersione presente negli atti.
Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente ha intrecciato in Italia importanti legami sociali, quali quello con la parrocchia presso cui si reca ogni domenica e svolge attività di canto corale. Da quanto dichiarato in sede d'udienza, inoltre, il ricorrente ha iniziato una relazione da tre anni con una ragazza ghanese (cfr. verbale di udienza).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Pagina 5 È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai nove anni fa e dove lavorava stabilmente.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente risulta aver riportato una condanna emessa dal Tribunale di Modena in data 17 aprile 2019, divenuta irrevocabile in data 18 agosto 2023 a seguito della conferma della sentenza impugnata. La condanna si riferiva al reato previsto dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 commesso nel 2018 e consisteva in quattro mesi di reclusione e una multa di
€ 900,00, con pena sospesa. Tuttavia, tale condanna non osta, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 19 del TUI, ad affermare che non sussistano esigenze di sicurezza pubblica tali da giustificare l'espulsione del ricorrente, considerando che si tratta di una condotta isolata nel corso del lungo periodo di soggiorno in Italia e che la condotta criminosa è da inquadrarsi alla luce del periodo traumatico (morte della madre) e di deprivazione economica che stava vivendo il richiedente.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, và rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del
Pagina 6 presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 21/01/2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
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