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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/05/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Catia
Cusimano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1480 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(c.f. e partita iva ), in persona del procuratore nato a [...] il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
17.04.1943, con sede legale in Treviglio (BG), via Ugo La Malfa Zona PIP, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Bianchi del Foro di Milano e Serena Invernizzi del Foro di Bergamo, anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultima, giusta procura in calce all'atto di citazione del presente giudizio;
- attrice opponente-
CONTRO
(c.f. ), in persona del titolare Sig. (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
), con sede legale in Brignano Gera D'Adda (BG), via Campino n. 19, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Piraneo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo notificati;
- convenuta opposta -
.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: nel merito, in principalità:
1. revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo telematico n.
120/2022 R.G. n. 9042/2021, emesso in data 17 gennaio 2022 dal dott. Luca Fuzio del Tribunale di
Bergamo perché infondato nei fatti e inammissibile in diritto per tutti i motivi meglio precisati in narrativa e nei paragrafi -A- e -B-; per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da in Parte_1 favore dell'opposta per le ragioni di cui al decreto ingiuntivo, e comunque respingere le istanze e domande tutte di parte opposta nel merito, in subordine:
2. nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui il Giudice ravvisasse parzialmente la fondatezza della pretesa creditoria di controparte, condannare al pagamento in favore dell'opposta della minor somma che emergerà in Parte_1 corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre IVA al 22%
e C.P.A. 4%, nonché rimborso spese generali.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
In via preliminare: Disporsi la remissione della causa sul ruolo istruttorio al fine di veder ammesso e assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società opponente e disposta la
1 prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che nei primi giorni del mese di agosto del
2021 è stata richiesta da di intervenire con urgenza presso la propria sede in CP_1 Pt_1
Treviglio in via Ugo La Malfa in quanto la rottura di una conduttura dell'impianto idrico servente l'immobile, aveva interrotto la fornitura dell'acqua all'interno degli uffici amministrativi e del capannone dedicato ai trattamenti industriali?”; 2) “Vero che l'attività svolta da presso
CP_1 la sede di YD in Treviglio in via Ugo La Malfa nell'agosto del 20121 per riparare la rottura della conduttura dell'impianto idrico servente l'immobile che aveva interrotto la fornitura dell'acqua all'interno degli uffici amministrativi e del capannone dedicato ai trattamenti industriali, si è protratta per l'intero arco della giornata del 6 agosto con l'impiego di n. 2 operai e di una macchina operatrice escavatrice?”; 3) “Vero che per completare la riparazione del guasto alla conduttura dell'impianto idrico servente la sede di YD di cui ai capitoli 1) e 2), ha effettuato un
CP_1 secondo intervento in data 16 agosto 2021 in cui è stata sostituita la linea d'acqua ed eseguita la rimozione di parte della pavimentazione dell'ingresso della sede e del marciapiede al di sotto dei quali era stata individuata la perdita?”; 4) “Vero che nell'ambito dell'intervento di riparazione eseguito in data 16 agosto 2021 da è stato accertato un generale ammaloramento delle
CP_1 tubazioni idriche serventi la sede della YD in Treviglio via Ugo La Malfa tanto che la Società opponente ha affidato ad i lavori per la completa sostituzione delle stesse tubazioni?”; 5)
CP_1
“Vero che in data 17.08.2021 il sig. per , la sig.ra per YD e il CP_1 CP_1 Parte_3 sig. titolare della Termoidraulica Martinelli, quale idraulico di fiducia della Parte_4
Società opponente, hanno visionato i lavori necessari per procedere alla sostituzione delle tubazioni serventi l'impianto idrico della sede di YD in Treviglio via Ugo La Malfa?”; 6) “Vero che come da docc. 3), 4) e 5) allegati alla comparsa che Le si rammostrano, in data 17.08.2021 ha CP_1 fatto pervenire a YD, a mezzo mail, il resoconto dei lavori eseguiti sin ad allora nel mese di agosto 2021 nonché il preventivo relativo ai nuovi lavori da svolgersi per quanto emerso in esito al sopralluogo del 17.08.2021 e di cui al capitolo 5)?”; 7) “Vero che YD ha autorizzato CP_1
a procedere all'esecuzione dei lavori preventivati nel doc. 5) allegato alla comparsa che Le si rammostra?”; 8) “Vero che ha eseguito tutti gli interventi preventivati nel doc. 5) allegato CP_1 alla comparsa che Le si rammostra, dal giorno 17 sino al giorno 24 agosto 2021 con l'impiego di n.
2/3 operai per nove ore di ciascun giorno lavorativo?”; 9) “Vero che durante l'esecuzione degli interventi preventivati nel doc. 5) che Le si rammostra, ha proceduto all'installazione di CP_1 quattro pozzetti d'ispezione in più rispetto ai tre originariamente previsti?”; 10) “Vero che l'installazione di quattro pozzetti d'ispezione in più rispetto ai tre originariamente previsti e preventivati nel doc. 5) allegato alla comparsa che Le si rammostra, è stata richiesta dal sig.
legale rappresentante della idraulico di fiducia Parte_4 Parte_5 incaricato dalla , per completare il rifacimento dell'impianto di irrigazione del giardino Pt_1 annesso alla sede della Società opponente?”; 11) “Vero che nel mese di agosto 2021 durante l'esecuzione degli interventi preventivati nel doc. 5) allegato alla comparsa che Le si rammostra,
, nella persona della sig.ra ha inoltre comunicato ad che si stava Pt_1 Parte_3 CP_1 verificando un calo nel flusso d'acqua dell'impianto idrico servente sia il capanno insistente all'interno del giardino sia una vecchia caldaia collocata all'interno del capannone dove sono ubicati gli uffici della Società opponente?”; 12) “Vero che è stata quindi incaricata da CP_1 Pt_1 di effettuare un lavoro di ricerca della perdita d'acqua dell'impianto servente sia il capanno insistente
2 all'interno del giardino sia una vecchia caldaia collocata all'interno del capannone dove sono ubicati gli uffici della Società opponente e di procedere poi al completo rifacimento anche di tale impianto idrico?”; 13) “Vero che gli interventi eseguiti per quanto al capitolo 11) di ricerca della perdita d'acqua dell'impianto servente sia il capanno insistente all'interno del giardino sia una vecchia caldaia collocata all'interno del capannone dove sono ubicati gli uffici della Società opponente, di escavazione e di completo rifacimento di tale impianto idrico, non erano stati preventivati nel doc.
5) allegato alla comparsa che Le si rammostra in quanto detto guasto, è emerso solo al termine delle escavazioni originarie preventivate nel medesimo doc. 5) e dunque il costo di tali interventi è stato riportato solo nel resoconto lavori del 01.09.2022 di cui al doc. 6) allegato alla comparsa che Le si rammostra inviato a mezzo mail in pari data come da doc. 3) allegato alla comparsa che Le si rammostra?”; 14) “Vero che terminati nel mese di agosto 2021 gli interventi sull'impianto idrico servente la sede della Società opponente, nella persona del titolare sig. ha Pt_1 Parte_2 commissionato ad ulteriori lavori per la sistemazione del giardino annesso alla sede della CP_1
Società opponente quali meglio specificati nel doc. 9) allegato alla comparsa che Le si rammostra ai punti 20, 21 e 22?”; 15) “Vero che quando il sig. legale rappresentante della , Parte_2 Pt_1 nel mese di settembre del 2021, ha affidato ad i lavori per la sistemazione del giardino
CP_1 annesso alla sede della Società opponente quali meglio specificati ai punti 20, 21 e 22 del doc. 9) allegato alla comparsa che Le si rammostra, il medesimo aveva già visionato gli interventi realizzati da nell'agosto del 2021 presso la sede stessa e di cui ai docc. 4) e 6) allegati alla comparsa
CP_1 costitutiva di che Le si rammostrano e gli erano già noti i prezzi esposti per il loro
CP_1 pagamento nei termini in cui sono stati poi riportati nella fattura di di cui al doc. 1) del
CP_1 fascicolo monitorio che Le si rammostra?”; 16) “Vero che gli interventi di sistemazione del giardino eseguiti da presso la sede di YD e meglio specificati ai punti 20, 21 e 22 del doc. 9)
CP_1 allegato alla comparsa che Le si rammostra, sono stati eseguiti nell'arco di n. 3 interi giorni lavorativi in cui sono stati impiegati n. 2 operai nonché un escavatore e un camion per la movimentazione di circa 8 mc di terreno?”; 17) “Vero che in data 12.09.2021 ha inviato a mezzo mail a
CP_1
YD il consuntivo dei lavori eseguiti presso il giardino della sede della Società opponente come da docc. 7) e 8) allegati alla comparsa che Le si rammostrano?”; 18) “Vero che con comunicazione mail del 17.08.2022 quale doc. 3) allegato alla comparsa che Le si rammostra, YD, in persona della sig.ra figlia del legale rappresentante, ha espressamente autorizzato Parte_3 CP_1 al“…l'eliminazione delle piante per procedere con gli scavi” di cui ai lavori preventivati con il doc. 5) allegato alla comparsa che Le si rammostra?”; 19) “Vero che nei mesi di agosto e CP_1 settembre del 2021 ha eseguito, su commessa e incarico di YD presso la sede di quest'ultima in
Treviglio via Ugo La Malfa, tutte le lavorazioni e le forniture di materiale meglio descritti nel doc.
9) allegato alla comparsa che Le si rammostra?”; 20) “Vero che ha provveduto, in tutto o Pt_1 in parte, al pagamento delle lavorazioni e delle forniture di materiale che ha eseguito nei CP_1 mesi di agosto e settembre del 2021 presso la sede della Società opponente in Treviglio via Ugo La
Malfa e di cui ai docc. 1) e 2) allegati al fascicolo monitorio che le si rammostrano?”. Si indicano sin d'ora quali testi da escutere sui suesposti capitoli di prova: − il sig. residente in Testimone_1
Calvenzano (BG), via Vesture n. 10 sui capitoli dal n. 1) al n. 5), dal n. 8) al n. 14) ed i capitoli 16)
e 19) ; − la sig.ra c/o YD in Treviglio via Ugo La Malfa su tutti i capitoli − il sig. Parte_3
legale rappresentante pro tempore della con Parte_4 Parte_5
3 sede in Treviglio (BG), via Aldo Moro n. 20 sui capitoli dal n.1) al n. 5) e dal n.8) al n. 13) e il capitolo 19). In via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto;
conseguentemente voglia l'On.le Tribunale Parte_1 adito confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n. 120/2022 – r.g. 9042/2021 emesso da codesta Autorità in data 17.01.2022 su ricorso di di e, per Controparte_1 CP_1
l'effetto, condannare la Società attrice opponente in persona del proprio legale rappresentante pro- tempore al pagamento in favore di in persona del proprio titolare Controparte_1 CP_1 sig. della somma di euro 15.664,80 (IVA compresa) oltre il pagamento delle spese liquidate CP_1 per la fase monitoria in complessivi euro 1.239,84 da dedurre la ritenuta d'acconto. In via subordinata: Voglia l'On.le Tribunale adito condannare per le ragioni esposte in fatto e in diritto nel ricorso monitorio e nella presente comparsa, la società in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di in persona Controparte_1 del proprio titolare sig. dei lavori eseguiti eseguite in regime di d'appalto presso la sede CP_1 della Società opponente in Treviglio (BG) via Ugo La Malfa quantificati nella documentazione offerta in produzione nell'importo di euro 15.664,80 o comunque in quella diversa somma che dovesse essere altrimenti accertata in esito al giudizio anche ex art. 1657 c.c. In via istruttoria: Per quanto “In via preliminare” In ogni caso: Con vittoria integrale delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 1.03.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2022 - R.G. n. 9042/2021, emesso in data 17 gennaio
2022 del Tribunale di Bergamo con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della opposta di della complessiva somma di € 15.664,80 oltre interessi come da Controparte_1 CP_1 domanda, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 750,00 per compensi professionali, euro 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa e successive occorrende, per quanto dettagliato nelle fatture n. 28 dello 01.09.2021 e n. 30 del
12.09.2021 emesse nei confronti dell'attrice opponente in ragione delle prestazioni Parte_1 rese, in regime d'appalto, presso la sede dell'opponente stessa in Treviglio (BG), via Ugo La Malfa;
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la sproporzione del credito azionato Parte_1 dall'odierna convenuta opposta rispetto ai lavori effettuati, essendosi trattato di lavorazioni comportanti quasi esclusivamente attività di manodopera. In ordine a tali lavori, l'opponente peraltro eccepiva la mancanza di qualsivoglia sua approvazione negli importi richiesti dall'opposta; sosteneva, con riferimento al credito azionato monitoriamente, la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per aver l'opposta omesso di produrre documentazione idonea a provare il suddetto credito e, nel dettaglio, idonei preventivi e consuntivi dei lavori asseritamente eseguiti, con le relative ore di manodopera e con l'approvazione di Parte_1
2.Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.06.2022, la convenuta opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della Controparte_1 CP_1 proposta opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e conseguentemente la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 15.664,80 (IVA compresa) oltre il pagamento delle spese liquidate per la fase monitoria in complessivi euro 1.239,84 in subordine la condanna al pagamento dei lavori eseguiti eseguite in regime di d'appalto presso la sede della
4 Società opponente in Treviglio (BG) via Ugo La Malfa quantificati nella documentazione offerta in produzione nell'importo di euro 15.664,80 o comunque in quella diversa somma altrimenti accertata in esito al giudizio anche ex art. 1657 c.c. con rifusione delle spese. Specificatamente, l'opposta dava atto della corretta e puntuale esecuzione dei lavori appaltati dall'opponente, nonché della congruità dei prezzi esposti, comunque, tempestivamente comunicati alla committenza. In punto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato monitoriamente, evidenziava la sussistenza di tali requisiti basandosi il credito per cui è causa non solo sulla documentazione fiscale e contabile di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, ma anche sulla corrispondenza intercorsa tra le parti.
3.Con ordinanza del 30.09.2022, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 20.09.2022, il Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta dei procuratori, venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c., con decorrenza dal 27.10.2022.
4.La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata al geom. Controparte_2
volta a descrivere le opere interessate e ad accertare la congruità dei prezzi esposti dalla
[...] società convenuta opposta.
5.Espletato l'incombente, all'udienza del 22.11.2023, il Tribunale riteneva l'opportunità di esperire il tentativo di conciliazione e, pertanto, fissava per gli incombenti ex art. 185 c.p.c. l'udienza del
16.01.2024.
6.Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 21.01.2025, davanti a nuovo giudice nominato in supplenza, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni chiedendo la rimessione in decisione. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. I procuratori delle parti non depositavano nei termini di legge né le comparse conclusionali né le memorie di replica.
MOTIVI
Le domande proposte dall'attrice opponente vanno parzialmente respinte nella misura in cui risultano infondate nei termini che seguono.
1.Sulla quantificazione dei lavori eseguiti da appaltatrice.
Sin dalla ordinanza ex art. 648 c.p.c. il Tribunale, rigettando l'istanza di provvisoria esecutorietà, ha osservato che - con l'esperita azione monitoria l'ingiungente Alba Italia 2044 di assume CP_1 che “per il pagamento delle prestazioni eseguite la Società ricorrente ha quindi emesso, sulla base di importo preventivato, le fatture n. 28 del 01.09.2021 per l'importo di euro 11.870,60 (di cui euro 9.730,00 d'imponibile ed euro 2.140,60 per IVA) e la n. 30 del 12.09.2021 per l'importo di euro 3.794,20 (di cui euro 3.110,00 per imponibile ed euro 684,20 per IVA)”; - i preventivi ed i consuntivi/resoconti prodotti dalla ingiungente non risultano, tuttavia, sottoscritti e/o comunque approvati dall'opponente la quale, opponendosi all'ingiunzione di pagamento, ha Parte_1 eccepito la “Sproporzione del credito azionato rispetto ai lavori effettuati”; - per l'ipotesi di credito azionato con il ricorso per ingiunzione sulla base di una fattura commerciale, come è accaduto nella fattispecie, va considerato che “Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in
5 cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto … Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. 23 giungo 1997, n. 5573; Cass.
24 luglio 2000, n. 9685).
Le criticità rappresentate dalla mancata sottoscrizione dei preventivi e consuntivi/resoconti prodotti dalla ingiungente non possono ritenersi superate né superabili con le prove orali richieste e ribadite dall'opposta, da ritenersi comunque inammissibili in quanto la capitolazione è generica, valutativa e in violazione dei limiti di cui agli artt. 2721 e ss. c.c., e comunque superflue alla luce degli esiti della esperita consulenza tecnica d'ufficio.
Il C.T.U. ha correttamente e puntualmente provveduto a descrivere le opere per cui è causa verificando la loro corrispondenza rispetto a quanto indicato nel computo metrico prodotto sub doc.
n. 9 dalla impresa convenuta e ha accertato che le opere per cui è causa sono corrispondenti rispetto a quanto indicato nel computo metrico di cui al documento n. 9 prodotto dall'impresa convenuta, eccezione fatta per le voci 10/10 e 11/11 (parzialmente corrispondenti), nonché 13/13 e 14/14 (non corrispondenti).
Quanto all'accertamento della congruità dei prezzi esposti dalla impresa convenuta per le opere e le forniture eseguite, facendo applicazione dei listini della Camera di Commercio, avuto riguardo al periodo di esecuzione delle prestazioni, il Consulente ha chiarito che, nei preventivi e consuntivi esposti dall'impresa appaltatrice, le opere erano esposte in parte a “misura” e in parte a “corpo”, facendo presente che in mancanza della copia dei resoconti giornalieri di economie, noleggi e forniture indicati nel consuntivo del 23 Marzo 2022 a firma del TR , Parte_6 pur richiesti allo stesso consulente di parte e all'impresa convenuta in occasione del primo sopralluogo del 07 Giugno 2023, impossibilitato nell'avere un riscontro certo di economie, noleggi e forniture che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto trasmettere con cadenza giornaliera all'opponente, o meglio ancora farle sottoscrivere per ricevuta, ha ritenuto opportuno procedere con una contabilizzazione dei lavori a “misura”. Ha evidenziato, altresì, di aver svolto il sopralluogo nonché i rilievi metrici e fotografici, a lavori oramai conclusi da quasi due anni e pertanto la stesura del consuntivo dei lavori predisposto dal C.T.U. fa unicamente riferimento ai rilievi svolti sui luoghi di causa e ai rilievi fotografici forniti dai consulenti tecnici di parte nonché alle loro dichiarazioni in merito alla descrizione dei lavori svolti.
Inoltre, per il calcolo delle quantità è stato fatto riferimento alla tavola unica allegata alla relazione che rappresenta graficamente lo stato rilevato nel sopralluogo. L'imponibile complessivo dei lavori, determinato sulla scorta del computo metrico estimativo a consuntivo riportato nella relazione in base al Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili n.
2-2021 edito dalla Camera di Commercio di Bergamo, è stato oggetto di un incremento percentuale del 25% (venticinque per cento) per le seguenti motivazioni: - la necessità di un intervento d'urgenza (aumento del 10%) - la modesta entità dei lavori (aumento del 5%) - il contesto dei lavori realizzati in un'area di ridotte dimensioni
(aumento del 5%) - la difficoltà esecutiva a seguito della presenza di ostacoli fissi (aumento del 5%).
Il computo metrico estimativo a consuntivo redatto dal C.T.U. correttamente fa riferimento al
Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili n.
2-2021 edito dalla Camera di Commercio di
Bergamo.
6 Tali elementi tecnici di valutazione hanno consentito al C.T.U., con la relazione definitiva depositata, di giungere alle conclusioni sottoriportate, sulle quali non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale complessivamente considerato ha vagliato con i dovuti approfondimenti, ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuali risposte.
Il C.T.U., dunque, ha accertato la non congruità dei prezzi esposti dalla impresa convenuta per le opere e le forniture eseguite. Infatti, applicando il listino della Camera di Commercio vigente al periodo dell'esecuzione e un incremento del 25% -venticinque per cento- dovuto alle particolari condizioni dell'intervento edilizio e del sito ( ritenuta invece non adeguata in quanto eccessiva la proposta del consulente dell'opposta di incrementare il computo metrico estimativo consuntivo del
70% settanta per cento, poichè non proporzionata alla particolarità del cantiere e quindi alla necessità di realizzare un intervento d'urgenza, al contesto dei lavori eseguiti in un'area di ridotta dimensioni e alla difficoltà esecutiva vista la presenza di ostacoli fissi), come si legge nelle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, vi è una differenza di imponibile in difetto pari a € 5.003,28 (euro cinquemilatre/28) rispetto al computo metrico estimativo a consuntivo dell'impresa. Il minor imponibile è il risultato della differenza tra gli imponibili del computo metrico estimativo redatto dal C.T.U. e pari € 8.600,00 (euro ottomilaseicento/00) e del computo metrico estimativo prodotto dall'impresa convenuta e pari a € 13.603,28 (euro tredicimilaseicentotre/28).
Il C.T.U., in particolare, all' osservazione del consulente della opposta in ordine alla contestazione circa l'applicazione del Listino della Camera di Commercio in luogo del criterio della quantificazione in economia diretta, ha obiettato correttamente che i preventivi e consuntivi stilati dall'impresa convenuta, nel periodo di svolgimento dell'intervento edilizio compreso tra le date del 07 Agosto 2021 e 07 o 08 Settembre 2021, non prevedevano l'ipotesi di realizzare le opere da quantificare in “economia diretta”. Il consulente di parte opposta, sebbene invitato più volte dal C.T.U., non ha mai fornito la lista delle economie svolte nel periodo di esecuzione dell'intervento edilizio, che avrebbero dovuto essere sottoposte giornalmente all'opponente per l'opportuna presa visione. Pertanto, come rilevato dal C.T.U., è presumibile che la suindicata documentazione non sia mai stata compilata. E' evidente, secondo le puntuali repliche del C.T.U., che il computo metrico estimativo a consuntivo datato 22 Marzo 2022, redatto dal consulente di parte, dopo circa sei mesi dall'ultimazione dei lavori, in cui l'intervento edilizio è quantificato in “economia diretta”, non possa assumere rilievo con riguardo agli accordi tra le parti.
Quanto alle osservazioni del consulente di parte opponente che richiama il proprio computo metrico estimativo, correttamente il C.T.U. replica che il computo metrico estimativo di parte opponente, datato 16 Giugno 2023, è da considerarsi incompleto poiché mancante delle seguenti lavorazioni: gli oneri speciali della sicurezza, anche se molto probabilmente sostenuti in misura ridotta dall'impresa convenuta;
le operazioni di ricerca del guasto avvenuto alle tubazioni di adduzione dell'acqua; l'ancoraggio al massetto esistente del massetto dei camminamenti da ripristinare, nonché la fornitura e posa dell'acciaio occorrente;
il sottofondo della pavimentazione in porfido;
lo scoticamento del terreno necessario per ricevere la nuova terra di coltivo e la fornitura della stessa;
il tributo speciale per i materiali di risulta conferiti alla pubblica discarica. Inoltre, l'elaborato del consulente di parte opponente non tiene in alcun modo conto degli incrementi dovuti alla
7 particolarità del cantiere e quindi alla necessità di realizzare un intervento d'urgenza, al contesto dei lavori eseguiti in un'area di ridotta dimensioni e alla difficoltà esecutiva vista la presenza di ostacoli fissi.
Pertanto, alla luce della corretta quantificazione del C.T.U., accertato il minor credito vantato dall'opposta in relazione al rapporto contrattuale dedotto in causa, l'opposizione merita solo parziale accoglimento e per l'effetto il decreto ingiuntivo per euro 15.664,80 va revocato.
La minor somma da riconoscersi alla impresa per i lavori svolti come Controparte_1 accertati dal C.T.U. è pari all'importo imponibile di euro 8.600,00.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/14, come modificate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza (art.91
c.p.c.) – comprese quelle di c.t.u. - e sono poste a carico della parte opponente come da dispositivo, con riguardo allo scaglione di riferimento, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e nel valore minimo in assenza delle comparse conclusionali e delle memorie di replica per la fase decisionale, comunque liquidabile pur non essendo state depositate né comparse conclusionali né memorie di replica (Cfr. Cass.n.28881/2022, n.5289/2023) nella misura complessiva di euro € 4.227,00, oltre alle anticipazioni, al 15% per rimborso forfettario, alla cassa di previdenza Avvocati e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.N.1480 /2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 120/2022 - R.G.
n. 9042/2021, emesso in data 17 gennaio 2022 dal Tribunale di Bergamo;
-condanna parte opponente a corrispondere in favore dell'opposta la somma di euro 8.600,00, oltre
IVA, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo;
-rigetta ogni altra domanda;
-pone a carico di parte opponente le spese della consulenza tecnico d'ufficio;
-condanna (c.f. e partita iva ), in persona del procuratore pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 al pagamento a favore di (c.f. ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore , delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.227,00 (di cui fase di studio euro
919,00, fase introduttiva euro 777,00, fase istruttoria euro 1.680,00, fase decisionale euro 851,00), oltre anticipazioni per euro 237,00 ed euro 27,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, nonché al pagamento delle spese e dei compensi del CTU liquidati come da separato decreto e al rimborso di quelli eventualmente anticipati dall'opposta al consulente.
Bergamo, 14 maggio 2025
Il Giudice onorario
Catia Cusimano
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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