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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40000/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40000/2023
Udienza aperta alle ore 10.00
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi al dott. Giovanna Capilli, sono comparsi: per l'avv. Enzo Antonio Antonucci il quale si riporta ai propri atti;
Parte_1 nessuno è comparso fino alle 10.27 per parte opposta;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento a fine udienza.
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40000/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 res.te in Roma alla via Mombaruzzo n. 41, rappresentato e difeso, per delega rilasciata su foglio separato allegato, dall'avv. Enzo Antonio Antonucci, (CF ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 80, presso lo studio del procuratore
OPPONENTE contro
(già ), con sede legale in Padova alla Via San Marco Controparte_1 Controparte_2 nr 11, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova , REA P.IVA_1
n. 376107, in persona del dr. (nato a [...] il [...] C.F. CP_3 C.F._3
), giusti poteri di cui alla procura a rogito per atto Notaio dr.ssa del 16.1.2023
[...] Persona_1
Rep 50374 RACC 21909, rappresentata e difesa - in forza di procura speciale in atti - congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesca Frojo (C.F. ) del Foro di Biella e CodiceFiscale_4 dall'Avv. Roberta Frojo (C.F. del Foro di Biella, ed elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata ex art 16 undecies D.lvo 173/2012 presso l'indirizzo pec: Email_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo D.I. n. 9427/2023 del Parte_1
18.05.2023 R.G. 18369/2023 con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Controparte_1 euro € 36.569,32, oltre ad interessi successivi dalla data della domanda al saldo e spese di procedura, in relazione ad un credito ceduto alla opposta e relativo a finanziamenti stipulati tra l'opponente e la pagina 2 di 4 Santander Consumer Bank.
Motivi di opposizione: improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione;
prescrizione del diritto di credito;
carenza di legittimazione ad agire da parte della società opposta;
improcedibilità del diritto di credito ex art. 1957 c.c. essendo decaduta l'obbligazione principale;
mancata prova del credito.
Chiedeva: - preliminarmente dichiarare: la improcedibilità del D.I. opposto e/o comunque la prescrizione del credito azionato;
- nel merito dichiarare: carenza di legittimazione a far valere il credito da parte della inesistenza del credito azionato ex art. 1957 c.c. ovvero ex Controparte_1 art. 55 L. Fallimentare;
- Per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il Decreto
Ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la contestando l'opposizione e chiedendo: Controparte_1
In via preliminare Sentir dichiarare la nullità della citazione ex art 164, IV comma, cpc, essendo assente i fatti e le ragioni di diritto supposte alla domanda indicate all'art 163 nr 4 cpc.
Nel merito 1) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate;
In via subordinata 1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi Parte_1
(nato il [...] in [...], C.F. ) al pagamento a
[...] CodiceFiscale_1 favore di , suo legale rapp.te p.t., della capital somma di euro € € 36.569,32, oltre ad Controparte_1 interessi successivi dalla data della domanda al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) Nella denegata ipotesi di rinvenimento di usura ricondursi il tasso a quello legale. 3-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti.
Alla prima udienza nonostante la costituzione, la parte opposta non presenziava e la causa veniva rinviata per conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta seguendo il criterio della ragione più liquida.
L'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è fondata (cfr. Trib. Roma 10.1.2024; Trib. Ascoli
Piceno 6.9.2022).
Nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal codice civile agli artt. 1936 e ss. e, in particolare, al disposto di cui all'art. 1957 c.c..
Nel caso di specie, si deve evidenziare che il creditore non ha attivato entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale;
deve essere pertanto dichiarata la decadenza dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore e pertanto revocato il decreto ingiuntivo.
Come emerge dal verbale dell'odierna udienza parte opposta non ha presenziato. Tale comportamento denota carenza di interesse alla domanda formulata con il decreto ingiuntivo e deve essere valutata anche ai fini delle spese di lite che sono liquidate in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 9427/2023;
- Condanna parte opposta al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.30
Roma, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40000/2023
Udienza aperta alle ore 10.00
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi al dott. Giovanna Capilli, sono comparsi: per l'avv. Enzo Antonio Antonucci il quale si riporta ai propri atti;
Parte_1 nessuno è comparso fino alle 10.27 per parte opposta;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento a fine udienza.
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40000/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 res.te in Roma alla via Mombaruzzo n. 41, rappresentato e difeso, per delega rilasciata su foglio separato allegato, dall'avv. Enzo Antonio Antonucci, (CF ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 80, presso lo studio del procuratore
OPPONENTE contro
(già ), con sede legale in Padova alla Via San Marco Controparte_1 Controparte_2 nr 11, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova , REA P.IVA_1
n. 376107, in persona del dr. (nato a [...] il [...] C.F. CP_3 C.F._3
), giusti poteri di cui alla procura a rogito per atto Notaio dr.ssa del 16.1.2023
[...] Persona_1
Rep 50374 RACC 21909, rappresentata e difesa - in forza di procura speciale in atti - congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesca Frojo (C.F. ) del Foro di Biella e CodiceFiscale_4 dall'Avv. Roberta Frojo (C.F. del Foro di Biella, ed elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata ex art 16 undecies D.lvo 173/2012 presso l'indirizzo pec: Email_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo D.I. n. 9427/2023 del Parte_1
18.05.2023 R.G. 18369/2023 con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Controparte_1 euro € 36.569,32, oltre ad interessi successivi dalla data della domanda al saldo e spese di procedura, in relazione ad un credito ceduto alla opposta e relativo a finanziamenti stipulati tra l'opponente e la pagina 2 di 4 Santander Consumer Bank.
Motivi di opposizione: improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione;
prescrizione del diritto di credito;
carenza di legittimazione ad agire da parte della società opposta;
improcedibilità del diritto di credito ex art. 1957 c.c. essendo decaduta l'obbligazione principale;
mancata prova del credito.
Chiedeva: - preliminarmente dichiarare: la improcedibilità del D.I. opposto e/o comunque la prescrizione del credito azionato;
- nel merito dichiarare: carenza di legittimazione a far valere il credito da parte della inesistenza del credito azionato ex art. 1957 c.c. ovvero ex Controparte_1 art. 55 L. Fallimentare;
- Per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il Decreto
Ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la contestando l'opposizione e chiedendo: Controparte_1
In via preliminare Sentir dichiarare la nullità della citazione ex art 164, IV comma, cpc, essendo assente i fatti e le ragioni di diritto supposte alla domanda indicate all'art 163 nr 4 cpc.
Nel merito 1) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate;
In via subordinata 1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi Parte_1
(nato il [...] in [...], C.F. ) al pagamento a
[...] CodiceFiscale_1 favore di , suo legale rapp.te p.t., della capital somma di euro € € 36.569,32, oltre ad Controparte_1 interessi successivi dalla data della domanda al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) Nella denegata ipotesi di rinvenimento di usura ricondursi il tasso a quello legale. 3-) Sentir dichiarare la compensazione di eventuali rapporti debito – credito tra le parti.
Alla prima udienza nonostante la costituzione, la parte opposta non presenziava e la causa veniva rinviata per conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta seguendo il criterio della ragione più liquida.
L'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è fondata (cfr. Trib. Roma 10.1.2024; Trib. Ascoli
Piceno 6.9.2022).
Nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal codice civile agli artt. 1936 e ss. e, in particolare, al disposto di cui all'art. 1957 c.c..
Nel caso di specie, si deve evidenziare che il creditore non ha attivato entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale;
deve essere pertanto dichiarata la decadenza dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore e pertanto revocato il decreto ingiuntivo.
Come emerge dal verbale dell'odierna udienza parte opposta non ha presenziato. Tale comportamento denota carenza di interesse alla domanda formulata con il decreto ingiuntivo e deve essere valutata anche ai fini delle spese di lite che sono liquidate in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 9427/2023;
- Condanna parte opposta al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.30
Roma, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
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