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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 1867/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Risarcimento danni: altre ipotesi;
T R A
, (c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. SPOSITO IGNAZIO
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. ALLOCCA PASQUALE
RESISTENTE
CONCLUSIONI : come in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta, esponeva:
- Di essere è dipendente della convenuta Società a far data dal 01.01.2013 con qualifica di Operatore di gestione – par. 175;
- Di aver svolto, nel corso degli anni ingenti ore di lavoro straordinario che col passare del tempo, non hanno fatto altro che ledere la sua integrità psico-fisica; di aver, nello specifico, effettuato circa
8479,89 ore di straordinario (eccedenti le max 250 ore annuali previste dalla legge) negli ultimi dieci anni;
- Che dalle buste paga emergeva che:
1. nell'anno 2014 aveva effettuato 343,96 ore di straordinario diurno e 16,74 ore di straordinario notturno;
2. Nell'anno 2015 aveva effettuato 453,86 ore di straordinario diurno e 15,74 ore di straordinario notturno;
3. Nell'anno 2016 aveva effettuato 655,52 ore di straordinario diurno e 23 ore di straordinario notturno;
4. Nell'anno 2017 aveva effettuato 918,19 ore di straordinario diurno e 39,48 ore di straordinario notturno;
5. Nell'anno 2018 aveva effettuato 1157,36 ore di straordinario diurno e 58,64 ore di straordinario notturno;
6. Nell'anno 2019 aveva effettuato 1111,52 ore di straordinario diurno e 39,69 ore di straordinario notturno;
7. Nell'anno 2020 aveva effettuato 710,48 ore di straordinario diurno e 12,87 ore di straordinario notturno;
8. Nell'anno 2021 aveva effettuato 951,25 ore di straordinario diurno e 21,61 ore di straordinario notturno;
9. Nell'anno 2022 aveva effettuato 864,21 ore di straordinario diurno e 11,91 ore di straordinario notturno;
10. Nell'anno 2023 aveva effettuato 1039,25 ore di straordinario diurno e 34,61 ore di straordinario notturno;
- Che aveva quindi svolto 8479,89 ore di straordinario negli ultimi dieci anni a cui andavano sottratte le 250 ore annue al massimo espletabili per un totale di 5979,59 ore (250 x 10 = 2.500).
- Che, considerando che lo straordinario diurno viene pagato dalla società euro 14,17 l'ora e lo straordinario notturno viene pagato dalla società euro 16,75, moltiplicando tali somme per le ore di straordinario effettuate, ossia 8205,60 ore di straordinario diurno e 274,29 ore di straordinario notturno, al ricorrente spetta la somma di € 85.448,70 a titolo di risarcimento danno da usura psico- fisica, ottenuta detraendo all'importo di € 120.873,70 la somma per le 2500 ore (€ 35.425,00). - Che lo svolgimento di considerevoli ore di straordinario lavorativo svolto dal ricorrente nel corso degli anni ha determinato, senza ombra di dubbio, un danno da usura psico-fisica.
Concludeva, chiedendo: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società; per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento della somma di euro 85.448,70 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica; in via subordinata, qualora codesto giudicante dovesse ritenere non congrua la cifra di cui sopra, accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto dal ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva l' che rilevava la nullità del ricorso per violazione Controparte_2 dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'infondatezza della domanda in quanto il lavoro straordinario prestato dal dipendente era dovuto a eccezionali esigenze tecnico-produttive e all'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in virtù di vincoli alle assunzioni;
la mancata prova dell'esistenza del danno da usura psico-fisica, in quanto tale danno non sarebbe in re ipsa ma dovrebbe essere provato anche mediante presunzioni, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c., avendo il ricorrente interrotto la prescrizione solo con la notifica del ricorso;
in via subordinata, la necessità di determinare equitativamente il risarcimento, utilizzando il criterio che, in linea con i principi di cui al CCNL di settore, considera quale parametro di riferimento la maggiorazione percentuale del
10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
Concludeva chiedendo: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.
Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del
10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-
e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa”.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la pronuncia del dispositivo.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente. Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente pronuncia. La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL
FE del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale
e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psicofisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico.
Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa, né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo 2014- 2023, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psicofisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione, né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato. Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Il ricorso è stato notificato l'11 novembre 2024; pertanto, in applicazione del termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi a partire da novembre 2014.
Venendo alla verifica concreta delle ore eccedenti i limiti contrattuali, occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. In linea con i principi di cui al CCNL di settore, deve considerarsi, quale parametro di riferimento, la maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
Pertanto, considerato il valore interruttivo della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data
11.11.2024, il risarcimento del danno andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel periodo dal novembre 2014 al dicembre 2023.
In applicazione del sopra richiamato criterio, vanno condivisi i conteggi proposti dalla società resistente, detratto quanto riferibile al periodo gennaio-ottobre 2014, secondo cui è dovuto, a titolo di straordinario diurno, cui applicare la maggiorazione del 10%, la somma di € 6.497,92 (vedere conteggi nella memoria di costituzione); a titolo di straordinario notturno, cui applicare la maggiorazione del 30% € 639,43, per un totale complessivo di € 7.137,35.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali perché riconosce al lavoratore quel plus, che vede aumentare la propria paga oraria, per aver svolto un'attività di natura straordinaria. Il CCNL FE (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”. Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario.
Il criterio seguito è stato ritenuto congruo anche dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n.
4588/2024).
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione del credito cioè, trattandosi di risarcimento del danno, dalla data di formulazione della domanda di risarcimento, fino al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, anche in considerazione della ripetitività della controversia, si liquidano nella misura minima e si compensano nella misura della metà e seguono la soccombenza per il residuo, liquidato in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
Accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di € 7.137,35, oltre rivalutazione secondo Parte_1 indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo. Contr Compensa per metà le spese del giudizio e condanna alla rifusione del residuo liquidato in complessivi € 1.054,50 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Nola, lì 16/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 1867/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Risarcimento danni: altre ipotesi;
T R A
, (c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. SPOSITO IGNAZIO
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. ALLOCCA PASQUALE
RESISTENTE
CONCLUSIONI : come in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta, esponeva:
- Di essere è dipendente della convenuta Società a far data dal 01.01.2013 con qualifica di Operatore di gestione – par. 175;
- Di aver svolto, nel corso degli anni ingenti ore di lavoro straordinario che col passare del tempo, non hanno fatto altro che ledere la sua integrità psico-fisica; di aver, nello specifico, effettuato circa
8479,89 ore di straordinario (eccedenti le max 250 ore annuali previste dalla legge) negli ultimi dieci anni;
- Che dalle buste paga emergeva che:
1. nell'anno 2014 aveva effettuato 343,96 ore di straordinario diurno e 16,74 ore di straordinario notturno;
2. Nell'anno 2015 aveva effettuato 453,86 ore di straordinario diurno e 15,74 ore di straordinario notturno;
3. Nell'anno 2016 aveva effettuato 655,52 ore di straordinario diurno e 23 ore di straordinario notturno;
4. Nell'anno 2017 aveva effettuato 918,19 ore di straordinario diurno e 39,48 ore di straordinario notturno;
5. Nell'anno 2018 aveva effettuato 1157,36 ore di straordinario diurno e 58,64 ore di straordinario notturno;
6. Nell'anno 2019 aveva effettuato 1111,52 ore di straordinario diurno e 39,69 ore di straordinario notturno;
7. Nell'anno 2020 aveva effettuato 710,48 ore di straordinario diurno e 12,87 ore di straordinario notturno;
8. Nell'anno 2021 aveva effettuato 951,25 ore di straordinario diurno e 21,61 ore di straordinario notturno;
9. Nell'anno 2022 aveva effettuato 864,21 ore di straordinario diurno e 11,91 ore di straordinario notturno;
10. Nell'anno 2023 aveva effettuato 1039,25 ore di straordinario diurno e 34,61 ore di straordinario notturno;
- Che aveva quindi svolto 8479,89 ore di straordinario negli ultimi dieci anni a cui andavano sottratte le 250 ore annue al massimo espletabili per un totale di 5979,59 ore (250 x 10 = 2.500).
- Che, considerando che lo straordinario diurno viene pagato dalla società euro 14,17 l'ora e lo straordinario notturno viene pagato dalla società euro 16,75, moltiplicando tali somme per le ore di straordinario effettuate, ossia 8205,60 ore di straordinario diurno e 274,29 ore di straordinario notturno, al ricorrente spetta la somma di € 85.448,70 a titolo di risarcimento danno da usura psico- fisica, ottenuta detraendo all'importo di € 120.873,70 la somma per le 2500 ore (€ 35.425,00). - Che lo svolgimento di considerevoli ore di straordinario lavorativo svolto dal ricorrente nel corso degli anni ha determinato, senza ombra di dubbio, un danno da usura psico-fisica.
Concludeva, chiedendo: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società; per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento della somma di euro 85.448,70 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica; in via subordinata, qualora codesto giudicante dovesse ritenere non congrua la cifra di cui sopra, accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto dal ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva l' che rilevava la nullità del ricorso per violazione Controparte_2 dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
l'infondatezza della domanda in quanto il lavoro straordinario prestato dal dipendente era dovuto a eccezionali esigenze tecnico-produttive e all'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in virtù di vincoli alle assunzioni;
la mancata prova dell'esistenza del danno da usura psico-fisica, in quanto tale danno non sarebbe in re ipsa ma dovrebbe essere provato anche mediante presunzioni, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c., avendo il ricorrente interrotto la prescrizione solo con la notifica del ricorso;
in via subordinata, la necessità di determinare equitativamente il risarcimento, utilizzando il criterio che, in linea con i principi di cui al CCNL di settore, considera quale parametro di riferimento la maggiorazione percentuale del
10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
Concludeva chiedendo: “A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.
Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del
10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-
e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa”.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la pronuncia del dispositivo.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente. Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente pronuncia. La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL
FE del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale
e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psicofisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico.
Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa, né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo 2014- 2023, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psicofisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione, né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato. Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Il ricorso è stato notificato l'11 novembre 2024; pertanto, in applicazione del termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi a partire da novembre 2014.
Venendo alla verifica concreta delle ore eccedenti i limiti contrattuali, occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. In linea con i principi di cui al CCNL di settore, deve considerarsi, quale parametro di riferimento, la maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
Pertanto, considerato il valore interruttivo della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data
11.11.2024, il risarcimento del danno andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel periodo dal novembre 2014 al dicembre 2023.
In applicazione del sopra richiamato criterio, vanno condivisi i conteggi proposti dalla società resistente, detratto quanto riferibile al periodo gennaio-ottobre 2014, secondo cui è dovuto, a titolo di straordinario diurno, cui applicare la maggiorazione del 10%, la somma di € 6.497,92 (vedere conteggi nella memoria di costituzione); a titolo di straordinario notturno, cui applicare la maggiorazione del 30% € 639,43, per un totale complessivo di € 7.137,35.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali perché riconosce al lavoratore quel plus, che vede aumentare la propria paga oraria, per aver svolto un'attività di natura straordinaria. Il CCNL FE (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”. Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario.
Il criterio seguito è stato ritenuto congruo anche dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n.
4588/2024).
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione del credito cioè, trattandosi di risarcimento del danno, dalla data di formulazione della domanda di risarcimento, fino al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, anche in considerazione della ripetitività della controversia, si liquidano nella misura minima e si compensano nella misura della metà e seguono la soccombenza per il residuo, liquidato in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
Accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di € 7.137,35, oltre rivalutazione secondo Parte_1 indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo. Contr Compensa per metà le spese del giudizio e condanna alla rifusione del residuo liquidato in complessivi € 1.054,50 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Nola, lì 16/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano