TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5450 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 20/03/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BERNARDI ISIDORO
RICORRENTE
E
e Controparte_1 CP_2
Rappresentati e difesi dall'avv. ORLANDO FRANCO
RESISTENTI
Oggetto: merito possessorio
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20/03/2025 e memorie ex art. 189 c.p.c.
1
ha esposto di essere proprietario di una civile abitazione sita in Parte_1
Nardò, via Madonna del Rosario n.13, come da atto di compravendita del 21 luglio
2020, e ha precisato che sin dall'acquisto ha esercitato il possesso su un'area solare ivi presente e sul vano deposito adiacente.
Il ricorrente ha dedotto di essersi occupato della manutenzione straordinaria del lastrico al momento dell'acquisto, con ripulitura e lavaggio della pavimentazione in pietra locale ed altri lavori, e di aver poi eseguito ogni anno la pulizia periodica della terrazza, collocandovi anche ombrellone, tavoli e sedie al fine di utilizzare l'area scoperta.
Il ricorrente ha dunque lamentato che con nota del 13 febbraio 2023 gli odierni resistenti lo hanno diffidato dall'uso della terrazza, affermando di esserne esclusivi proprietari, e che dall'aprile 2023 la controparte ha invaso il lastrico, spogliandolo o comunque molestandolo nel possesso dello stesso.
Esposto quanto sopra, lo ha agito in giudizio al fine di ottenere la reintegra Pt_1
o, in subordine, la manutenzione nel possesso, oltre al risarcimento del danno patito.
e si sono costituiti con propria memoria, Controparte_3 CP_2 eccependo la decadenza dell'avversa azione e deducendo di aver utilizzato il lastrico solare fin dal proprio acquisto, nel 2004.
I resistenti hanno inoltre affermato di essersi occupati essi stessi della manutenzione dello scoperto e di aver contestato costantemente alla controparte l'uso del bene.
Dopo aver negato l'esistenza dei presupposti per l'azione intrapresa, i resistenti hanno concluso per il rigetto della avversa azione.
La causa è stata istruita con l'ascolto di alcuni informatori e si è conclusa con ordinanza depositata in data 13.11.2023, con cui è stata rigetta l'eccezione di decadenza, è stato riconosciuto l'esercizio del possesso da parte del ricorrente ed è stata ordinata la manutenzione del possesso, per la ravvisata molestia consistita nell'occupazione di parte del lastrico solare.
2 Proposto reclamo, lo stesso è stato dichiarato inammissibile per inattività della parte.
Lo ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo la conferma dell'ordinanza Pt_1 cautelare e la condanna della controparte al risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio di merito si sono costituiti i resistenti, opponendosi all'avversa azione.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
In via preliminare, occorre riproporre le considerazioni già svolte in merito alla lamentata molestia nel possesso, secondo quanto già dedotto nell'ordinanza che ha deciso la fase interdittale.
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene al possesso di un'area solare facente parte di un complesso immobiliare sito in Nardò, via Madonna del
Rosario n. 13.
In particolare, lo ha affermato di aver posseduto in modo esclusivo l'area Pt_1 solare in questione fin dal proprio acquisto - nel luglio 2020 - e fino all'aprile 2023, quando i resistenti hanno iniziato ad occupare l'area con beni di loro pertinenza.
Nel costituirsi in giudizio, i resistenti hanno eccepito la tardività dell'azione, deducendo di aver sempre occupato il lastrico solare oggetto di causa e ritenendo dunque che il dies a quo per l'introduzione dell'azione debba essere calcolato a partire dall'acquisto del ricorrente.
L'istruttoria espletata tuttavia ha dimostrato che il possesso sul lastrico solare è stato compiuto inizialmente dal ricorrente senza alcun compossesso da parte dei resistenti, i quali non hanno neppure dimostrato di aver sin da subito assunto comportamenti volti a limitare l'altrui godimento.
Si ricorda che l'onere di provare la tempestività dell'azione è a carico della parte ricorrente. Tuttavia, nel caso di specie, le allegazioni di parte resistente - secondo cui i coniugi che avrebbero da sempre utilizzato il lastrico solare e Persona_1 limitato l'utilizzo della controparte - impongono una valutazione delle prove idonea al contempo alla soluzione dell'eccezione preliminare svolta e del merito della
3 controversia. Risulta infatti essenziale, sotto entrambi i profili, valutare chi abbia utilizzato il lastrico solare oggetto di causa.
Sotto tale profilo, va attribuito rilievo primario alle fotografie e al video depositati da parte ricorrente, che ritraggono in modo oggettivo lo stato dei luoghi e che, come tali, sono state riconosciute dagli informatori.
Le fotografie allegate al ricorso riproducono il lastrico solare con manutenzione recente (come ben visibile dal colore giallo vivo e dalla totale pulizia degli scalini) e rappresentano in loco la presenza di un ombrellone, di tavolini e sedie e di piante pacificamente collocate da parte ricorrente.
Le fotografie successive, scattate certamente in un momento successivo (come confermato dagli informatori e come evidente dallo sporco accumulato sulla pittura gialla degli scalini) riproducono invece dei bidoni con materiale di risulta, un pallone, dei divani da esterno e delle pedane in legno pacificamente collocate da parte resistente e in precedenza non presenti.
Parte ricorrente ha inoltre depositato un video, riconosciuto dagli informatori, in cui è visibile in modo chiaro tutta la terrazza appena ristrutturata con l'ombrellone e il tavolino con sedie collocati dallo . Pt_1
La documentazione fotografica conferma, dunque, che in un primo momento il lastrico solare è stato occupato solo dal ricorrente e che solo in un secondo momento i resistenti hanno apposto dei beni di loro proprietà, collocandoli a ridosso delle scale di accesso e della pedana dell'ombrellone della controparte.
La documentazione fotografica, confermata da tutti gli informatori assunti, prova dunque che inizialmente il possesso era esercitato in maniera esclusiva dallo
, con la conseguenza che il dies a quo non può farsi coincidere con il Pt_1 momento dell'acquisto dell'immobile da parte del ricorrente.
La prova orale espletata ha inoltre dimostrato che solo nel 2023 i resistenti hanno avviato dei comportamenti volti a limitare il possesso dello . Pt_1
In particolare, , architetto, ha precisato di essersi recato sui luoghi Testimone_1 ogni estate a partire dal 2020, ha confermato che il ricorrente ha provveduto alla manutenzione della terrazza e ha riferito di aver visto solo il ricorrente sui luoghi di causa. L'informatore ha anche chiarito che lo aveva collocato un Pt_1 ombrellone con la base e che tale situazione è rimasta fino all'estate 2022, unico momento in cui egli ha avuto accesso alla terrazza.
4 , informatore di parte ricorrente e assiduo frequentatore Testimone_2 della casa, ha confermato di aver visto il possesso della terrazza in capo al ricorrente e ha affermato che solo nel mese di maggio 2023 il ricorrente gli ha riferito che il vicino di casa aveva iniziato ad utilizzare il terrazzo collocandovi beni di sua proprietà.
Tale situazione è stata confermata altresì dell'informatore di parte resistente
[...]
il quale ha dichiarato di essere stato chiamato da per CP_4 Controparte_1 lavori di manutenzione del terrazzo fino all'anno della pandemia 2020, momento in cui egli ha interrotto i lavori in quanto il resistente gli ha riferito che un'altra persona (da lui non incaricata) si stava occupando della manutenzione della terrazza. Tale dichiarazione conferma che a partire dal 2020 la manutenzione del lastrico solare è stata compiuta da parte ricorrente e non da parte resistente.
L'informatore ha anche affermato che lasciava sul terrazzo della Controparte_1 legna e degli altri oggetti, non visibili nelle foto allegate da parte ricorrente. Il ha inoltre precisato che le foto ritraggono lo stato dei luoghi, ma in CP_4 condizioni differenti da quelle in cui egli li ha trovati quando hai eseguito i lavori.
La dichiarazione conferma pertanto che a partire dal 2020, momento in cui lo ha avviato la manutenzione del lastrico solare, i resistenti hanno omesso Pt_1 di collocare beni o legna sul lastrico medesimo, fino al 2023. Anche tale dichiarazione conferma pertanto la tempestività dell'azione.
, fidanzato della figlia del da molti anni, ha confermato a sua Persona_2 CP_1 volta che la manutenzione del lastrico è stata compiuta dal finché non è CP_1 intervenuta un'altra persona, a partire dal 2021 circa. L'informatore ha anche chiarito di aver visto in un'occasione il ricorrente spostare dei beni del resistente e di aver saputo de relato che lo spostava la bicicletta e la ruota di scorta Pt_1 del . Tale precisazione, tuttavia, non fa che confermare un possesso da CP_1 parte del ricorrente nell'esercizio delle prerogative proprie del proprietario. Peraltro,
l'episodio cui l'informatore ha assistito de visu risale a fine estate 2023 ed è dunque successivo all'introduzione della lite.
Conclusivamente, l'istruttoria orale e la documentazione video e fotografica hanno dimostrato che lo ha curato la manutenzione del lastrico solare e ha Pt_1 occupato lo stesso con elementi di arredo destinati all'uso nella stagione estiva fin dal 2020. Risulta inoltre provato che solo nel febbraio 2023 i resistenti hanno
5 contestato l'uso della terrazza e hanno poco dopo iniziato a collocare degli oggetti di loro proprietà nell'area in precedenza posseduta dal ricorrente. Non vi è prova di un uso dei resistenti per il periodo precedente.
Ciò comporta la tempestività dell'azione, introdotta nell'estate del 2023, alcuni mesi dopo la prima contestazione provata.
Allo stesso tempo, risulta provato che i resistenti hanno collocato dei propri beni, utilizzando di fatto la terrazza come un deposito, molestando lo dal Pt_1 possesso dell'area. Non si rinvengono gli elementi dello spoglio, in quanto il possesso è meramente limitato e reso più difficoltoso dagli oggetti disseminati e visibili nelle foto, ma non impedito.
Si conferma dunque l'accoglimento della domanda subordinata di manutenzione nel possesso, con la precisazione che ogni questione di carattere petitorio e di titolarità del diritto di proprietà del lastrico solare è estranea all'oggetto del contendere e non è stata esaminata.
Nell'ordinanza interdittale si è precisato che non si sarebbe potuta avere pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno, da rimettere al merito.
Parte ricorrente, che ha ricevuto l'attuazione del provvedimento nel gennaio 2024, ha introdotto il giudizio di merito al fine di ottenere il risarcimento del danno, sub specie di perdita del godimento dell'area e di danno morale da reato (identificato nella condotta di cui all'art. 633 c.p.).
Al riguardo si ricorda che, tanto per la lesione del possesso quanto per le conseguenze pregiudizievoli di un reato, non è riconosciuto un danno in re ipsa.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con
l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n.
16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con
l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di
6 presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie relativa a richiesta di risarcimento danni per trasloco di mobilio e trasferimento degli abitanti in altro alloggio, ha confermato la sentenza secondo cui difettava la prova del danno - qualificato come emergente - avendo i ricorrenti invocato un obbligo di liquidazione
"in re ipsa", attraverso il criterio equitativo del valore locativo dell'immobile, anziché provare nell'"an" e nel "quantum" le conseguenze negative derivanti, di regola, dallo spossessamento)” (Cass. Civ., sent. N. 11203 del 24.04.2019).
Nello stesso senso l'ordinanza n. 14268 del 25.05.2021, secondo cui “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C.
(sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere
l'immobile a frutto. (Fattispecie in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione)” (conf. Sent. N. 26331 del 29.09.2021; n.
27126 del 06.10.2021)
Anche con riferimento al danno da reato, poi, è stato chiarito che “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il
7 risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare
l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale).” (Cass. Civ., sent. N. 11269 del 10.05.2018).
Con ordinanza n. 29206 del 12.11.2019 si è poi precisato che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa". (Nella specie, è stata esclusa la risarcibilità del danno conseguente al ritardato adempimento di un giudicato consistente nella riliquidazione, e non nell'attribuzione, di un trattamento pensionistico, senza pregiudizio per il soddisfacimento dei bisogni primari della persona, in difetto, peraltro, di allegazione e prova di ricadute sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo)”.
Con ord. n. 33276/2023 si è poi precisato che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che
l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave
(nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”.
Passando al caso di specie, va rilevato che nel ricorso introduttivo il ricorrente ha presentato la seguente allegazione, in merito al danno: “Il ricorrente ha diritto ad essere risarcito dei danni derivanti dall'altrui comportamento lesivo che tragga origine dal sofferto spoglio (Cass. Civile Ordinanza n. 6396 del 5 marzo 2019)” (pag.
8); quanto al danno da reato, dopo aver individuato gli elementi costitutivi della condotta criminosa, il ricorrente ha così dedotto “In definitiva il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno morale ex artt. 2059 cc e 185 cp, nella misura indicata
8 prudenzialmente in €6.000,00, ovvero in quella che si rimette all'equo apprezzamento del giudice” (pag. 9).
È evidente che, nel ricorso introduttivo, il danno evento e il danno conseguenza sono stati considerati coincidenti e che il danno conseguenza è stato identificato in un ristoro in re ipsa, in conseguenza della condotta illecita.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, le allegazioni sono state parzialmente ampliate: “Egli, infatti, non ha potuto utilizzare e godere del bene in questione da aprile-maggio 2023 circa, fino al 10 gennaio 2024, atteso che i vicini e CP_1 CP_2 hanno invaso l'area, trasformandola in una sorta di deposito di materiali più vari, disordinatamente abbandonati in loco. Difatti nella scorsa estate 2023 il sig. Pt_1 non ha nemmeno montato l'ombrellone su base e palo in legno, già presente sul lastrico, e non ha potuto usare le sedie ed il tavolino per godersi l'area solare durante la bella stagione;
analogamente, non ha potuto provvedere alla pulizia ed alla manutenzione con i consueti interventi periodici, visto che il lastrico è risultato continuativamente occupato dagli oggetti dei vicini (cfr foto allegate 6 e 8, e video n.
2), e ciò da aprile – maggio 2023 sino al 10 gennaio 2024”. Per il danno morale da reato, al contrario, l'allegazione è rimasta ristretta alla sussistenza dei requisiti della condotta delittuosa e alla richiesta di un danno in re ipsa.
In merito al danno morale da reato, come già detto, non può non evidenziarsi che non è possibile ritenere che ricorra il diritto al risarcimento del danno solo a fronte di una condotta astrattamente integrante gli estremi dell'occupazione di beni altrui.
Il danno conseguenza non è stato in alcun modo allegato, se non con l'indicazione di “danno morale”. Gli stessi capitoli di prova si sono concentrati sull'occupazione, con la conseguenza che la domanda è palesemente nulla e infondata.
Venendo al danno da perdita del possesso del lastrico solare, deve ricordarsi in primo luogo che è stata riconosciuta solo la molestia nel possesso: l'accesso al lastrico solare è rimasto libero, ma in parte ostacolato dalla presenza di beni collocati sullo stesso.
Non si è trattato, dunque, di una perdita nel possesso.
Va poi evidenziato che il ricorrente ha dedotto di aver in passato utilizzato il lastrico nel periodo estivo, per collocarvi tavolino e sedie: il danno, dunque, si sarebbe concentrato in pochi giorni.
9 Va ancora aggiunto che le foto prodotte hanno dimostrato che inizialmente furono collocati beni di ridotte dimensioni (bombole e due secchi), che il divano fu apposto in un punto lontano dall'ombrellone e che solo progressivamente l'occupazione risultò più imponente. Nelle stesse foto del ricorrente, comunque, si nota uno spazio completamente libero, nel quale ben avrebbero potuto trovare posto l'ombrellone (con base amovibile) e il tavolino.
La presenza di sigarette consumate per terra si sarebbe potuta rimuovere con pochissimi minuti e il godimento della terrazza non fu impedito.
Non si vuole negare che la condotta dei resistenti sia stata illecita, ma si vuole evidenziare che la stessa ha comportato fastidi per il ricorrente, non aventi dignità di danno. Nell'estate 2023, il ricorrente non ha potuto godere di una terrazza sgombra, ma avrebbe potuto spostare ombrellone e tavolino in altro punto e cenare comunque all'aperto.
Va peraltro evidenziato che nel caso di specie non solo non si è riconosciuto lo spoglio, ma non si è neppure risolta la questione della proprietà del lastrico solare
(che ben potrebbe risultare illecitamente occupato dal ricorrente, all'esito di un giudizio petitorio).
In ragione di quanto sopra, si rigetta la domanda di risarcimento del danno, confermandosi integralmente l'ordinanza di manutenzione nel possesso. Le spese delle fasi cautelari si confermano come da rispettivi provvedimenti.
Le spese di lite del merito sono interamente compensate, valutandosi la circostanza che l'adempimento all'ordinanza di sgombero è avvenuto tardivamente e che si è confermata la sussistenza della molestia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 5450/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Conferma interamente l'ordinanza interdittale del 13.11.2023, depositata in pari data;
b) Rigetta la richiesta di risarcimento del danno;
10 c) Conferma le spese di lite delle fasi interdittali di primo e secondo grado come da relativo provvedimento di definizione;
d) Compensa interamente le spese di lite del merito.
Lecce, 28/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
11