Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.02.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2200 / 2021
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BEFUMO ACHILLE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.VA E_
, rappresentato e difeso dall'avv. MONASTRA DAVIDE VINCENZO, giusta P.VA_1
procura in atti,
-resistente-
Oggetto: emolumenti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 1 settembre 2021, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere lavorato per la società convenuta quale manovale edile livello retributivo 1° dal
10.09.2019 al 20.11.2020, chiedeva di accertare che quest'ultima fosse debitrice della retribuzione relativa ai mesi di Novembre e Dicembre dell'anno 2019, del rateo di 13° e 14°
insisteva per la condanna della società al pagamento di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore.
Si costituiva la eccependo l'assenza di prova circa il lavoro espletato. E_
Chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante ctu e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (Cassazione 4 ottobre 2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n.
1878).
Parte ricorrente ha chiesto, nel dettaglio, di condannare parte resistente a quanto dovuto a titolo di stipendi non pagati per le mensilità di Novembre e Dicembre dell'anno 2019, 13° e
14° mensilità, cassa edile e TFR.
La prova della sussistenza e dello svolgimento del rapporto di lavoro, che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande, può dirsi senz'altro raggiunta alla stregua delle prove documentali fornite, convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo nonché in considerazione della mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale.
Sul punto, giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. dispone che “Se la parte non si presenta o rifiuta
di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere
come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Dunque, il Giudice è libero di valutare la mancata comparizione delle parti, circostanza che non comporta un'automatica fictio confessoria ma che deve essere considerata unitamente ad ogni altro elemento di prova.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto il modulo di recesso dal rapporto di lavoro da cui si evince che lo stesso è iniziato nel 10 settembre 2019 e terminato il 20 novembre 2020
per “mancato pagamento delle retribuzioni da novembre 2019” (cfr. all. n. 3 al ricorso);
circostanza che risulta suffragata anche dalle evidenze della certificazione unica 2020 e dalle buste paga prodotte in atti (cfr. all. n. 6 e 7 al ricorso).
Parimenti, dalla certificazione prodotta in atti (cfr. all. n. 9 al ricorso) emerge che l'ammontare versato da settembre 2019 ad aprile 2020 è pari a 0,0 euro.
Viceversa, parte resistente non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento;
non ha provato elementi fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio.
Valutata, quindi, da un lato, la documentazione prodotta che suffraga la sussistenza del rapporto di lavoro e, dall'altro, la mancata comparizione di parte resistente, deve ritenersi la fondatezza delle domande attoree nei limiti di cui alla relazione peritale depositata agli atti il 21.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata;
vanno, infatti, certamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sol che si abbia riguardo all'assenza di vizi logici-giuridici.
Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento, a titolo di differenze retributive, di euro 3.249,10, a titolo di T.F.R., di euro 431,10, a titolo di Cassa edile, di euro 541,00, a titolo di rivalutazione monetaria, di euro 721,95, oltre interessi legali per euro 412,90: per un totale pari ad euro 5.356,05.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario e l'attribuzione di quelle di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, di euro 3.249,10, a titolo di T.F.R., di euro 431,10, a titolo di Cassa edile, di euro 541,00, a titolo di rivalutazione monetaria, di euro 721,95, oltre interessi legali per euro 412,90: per un totale pari ad euro 5.356,05;
pone a carico di parte convenuta le spese di ctu, liquidate come da separato decreto;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 1.030,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 26/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo