Articolo 1800 del Codice civile
Articolo 1799Articolo 1801
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19 aprile 1942
Art. 1800.

(Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro).

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, e' soggetto alle norme del deposito.

Se vi e' imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario puo' alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.

Il sequestratario non puo' consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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