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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5759/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.5759 del Ruolo Generale per l'anno 2019
promossa da
(CF ) - provvisoriamente ammesso al patrocinio a Parte_1 C.F._1
spese dello Stato con delibera del COA di Cagliari prot.03341/2019 -, elettivamente domiciliato in
Quartu Sant'Elena presso lo studio dell'avv. Maria Valentina Caredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione attore
contro
(CF ) - provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello CP_1 C.F._2
Stato con delibera del COA di Cagliari prot. -, elettivamente domiciliato in Cagliari presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Maria Cristina Mameli, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.11.2019
convenuta
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 21.10.2023) voglia il Tribunale,
pagina 1 di 6 contrariis reiectis: 1) dichiarare la divisione giudiziale dei seguenti immobili, di cui le parti sono
comproprietarie al 50% in forza di atto pubblico a rogito notaio .12.1990, repertorio Persona_1
n.51528, raccolta n.14100, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari il
9.01.1991, cas.838, art.701, non frazionabili in due lotti di pari valore: (a) appartamento per usi civile
abitazione distinto al NCEU al foglio 52, particella 4301, sub.4 (categoria A/3, classe 2, 3 vani,
superficie catastale totale mq 56, rendita catastale € 185,92, posto al primo piano alto, numero interno
4, confinante con vano scala, proprietà e;
(b) posto macchina scoperto nel Persona_2 Per_3
cortile retrostante distinto al NCEU al foglio 52, particella 4301, sub.18 (categoria C/6, classe 1,
consistenza mq 11, superficie catastale mq 10, rendita catastale € 19,32), numero interno 9, confinante
con spazio di manovra, proprietà e 2) disporre l'attribuzione dei suddetti immobili in Per_2 Per_4
favore di quello dei comproprietari che ne farà richiesta, ponendo a suo carico l'obbligo di provvedere
al corrispondente conguaglio in denaro in favore dell'altro; 3) nel caso in cui non vi sia richiesta di
attribuzione: disporre la vendita ai sensi dell'art.788 cpc e provvedere alla ripartizione della somma
ricavata in ragione della quota del 50% per ciascuno;
4) condannare la parte convenuta al pagamento
delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il 23.10.2023) si confermano
le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero voglia il Tribunale,
contrariis reiectis: (A) in via principale, considerate le condizioni di salute ed economiche della
signora ed il pregiudizio che deriverebbe alla stessa in caso di scioglimento immediato della CP_1
comunione: (1) disporre una congrua dilazione del predetto scioglimento; (2) con vittoria di spese ed
onorari del giudizio; (B) in via subordinata: (1) disporre la divisione del bene di proprietà comune e,
qualora lo stesso non venisse ritenuto divisibile, disporne la vendita, con attribuzione a ciascuno dei
condividenti del 50% del ricavato della vendita stessa, con spese relative al CTU e al delegato alla
vendita a carico integralmente dell'attore, essendo la convenuta ammessa al beneficio del patrocinio a
pagina 2 di 6 spese dello Stato e in condizioni di assoluta povertà; (2) con vittoria di spese e compensi del giudizio o
compensazione delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nel luglio 2019 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per chiedere al Tribunale di disporre lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili
[...]
indicati al capo (1) delle conclusioni di cui sopra e di condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che:
gli immobili per cui è domanda, facenti parte del maggior fabbricato con accesso dalla via Manara n.4
del Comune di Quartu S.E., sono stati acquistati dalle attuali parti, per quote uguali, con l'atto di
compravendita dell'11.12.1990 di cui al rogito indicato nella premessa delle sopra riportate conclusioni
(doc.2);
le stesse parti hanno contratto matrimonio tra loro, in regime di comunione legale dei beni, il 7.10.2001
e fissato la propria residenza nell'appartamento in questione;
con ricorso del 27.1.2014 il ha promosso il procedimento per separazione personale dalla Parte_1
moglie, iscritto al n.648/2014 RG: nell'ambito di tale procedimento sono stati adottati i provvedimenti
ex art.708 cc, con cui è stato disposto il rilascio in favore dell'esponente della suddetta casa, pur non
assegnata formalmente a nessuno dei coniugi (visto che dal matrimonio non sono nati figli), in quanto soggetto in precarie condizioni di salute;
i suddetti provvedimenti - confermati “in toto” dalla Corte d'Appello di Cagliari, che ha deciso il reclamo proposto dall'odierna convenuta - non sono mai stati posti in esecuzione, per cui allo stato
attuale la casa continua ad essere occupata dalla CP_1
l'attore ha interesse e diritto, ex art.1111 cc, a pervenire allo scioglimento della comunione per via giudiziale, visto che non sussistono impedimenti di sorta alla divisione, che le proposte di vendita pagina 3 di 6 formulate nei confronti della non sono state accettate e che analogo risultato è scaturito dal CP_1
procedimento di cui al d.lgs. n.28/2010 svolto presso l'organismo “ (verbale doc.12). CP_2
si è tardivamente costituita (con comparsa depositata il giorno precedente la prima CP_1
udienza di comparizione delle parti) per concludere come sopra trascritto dopo aver eccepito e dedotto
(per ciò che qui rileva) che:
è vero che la ex casa coniugale è di proprietà delle parti nella misura del 50% ciascuno ed è altresì
vero che il avrebbe il diritto, in attesa della sentenza della causa di separazione, di farsela Parte_1
rilasciare dalla ma va anche precisato che la maggior parte dei mezzi economici per l'acquisto CP_1
è stata in realtà fornita dall'esponente (che è stata convinta dall'allora convivente ad investire così tutti
i suoi risparmi);
di detta circostanza si dovrà quindi tenere conto sia nel caso in cui l'attore chiedesse l'assegnazione
dell'intero immobile sia nel caso di sua vendita all'asta con ripartizione del ricavato: in entrambi i
casi, infatti, escludendo che la convenuta possa rilevare la quota del coniuge, date le sue pessime
condizioni economiche (unico reddito essendo una pensione INPS di circa € 500,00 al mese), per l'esponente si aprirebbe uno scenario drammatico a causa dell'impossibilità di reperire un altro alloggio;
pertanto, fermo restando il diritto sacrosanto del comproprietario di richiedere la divisione, va
precisato che tale diritto si scontra qui con quello alla sopravvivenza della che sarebbe CP_1
costretta a vivere sotto un ponte (non avendo neanche parenti disposti ad ospitarla o a fornirle
supporto economico), ragion per cui si chiede che venga concesso un congruo termine per lo
scioglimento della comunione (visto anche che l'attore non ne ha urgenza, essendosi da tanto tempo
trasferito altrove e non essendo certo nelle condizioni precarie di salute che hanno portato il giudice della separazione a disporre il rilascio del bene in suo favore).
Con le prime memorie ex art.183 cpc, con cui entrambe le parti hanno confermato le precedenti difese e conclusioni:
pagina 4 di 6 l'attore ha ulteriormente dedotto, in replica all'avversa richiesta di un indefinito rinvio al fine di
consentire alla di “risolvere” i problemi legati al rilascio dell'abitazione, che detta richiesta è CP_1
irrituale, dovendosi sul punto ribadire che già nel lontano 2014, all'esito della fase presidenziale,
l'esponente ha ottenuto un provvedimento di rilascio della casa coniugale che non ha mai messo in
esecuzione, con grande e non obbligata generosità, continuando però a sobbarcarsene tutti i relativi
oneri (v. condominio);
la ha ulteriormente dedotto che nel caso de quo è applicabile quanto previsto nella CP_1
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.25021 del 07.10.2019, che conclude per
l'applicabilità della L. n.47 del 1985, art.40, comma 2, agli atti di scioglimento della comunione.
Dopo il deposito delle ulteriori memorie ex art.183 cpc la causa, istruita con documenti e CTU, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in premessa, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini ex art.190 cpc appositamente assegnati.
***
È pacifico e documentato quanto allegato in citazione, ovvero che le parti abbiano acquistato congiuntamente gli immobili ivi individuati e ne siano attualmente comproprietarie per pari quote, con conseguente diritto di ciascuna di ottenerne la divisione, ai sensi dell'art.1111 cc.
È rimasto invece mera allegazione (tra l'altro del tutto generica, oltre che scollegata da specifiche domande) il fatto che “la maggior parte” della provvista utilizzata per il suddetto acquisto sia stata fornita dalla CP_1
È infine infondata la richiesta di una dilazione delle operazioni di scioglimento, non avendo la convenuta provato (come sarebbe stato suo onere, ex art.2697 cc), la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma del citato art.1111, ovvero che l'immediata divisione sia particolarmente pregiudizievole per gli interessi di un singolo comunista, in rapporto a quello degli altri o all'interesse collettivo della comunione (ciò che alla luce delle condivisibili e documentate argomentazioni esposte pagina 5 di 6 dall'attore può anzi positivamente escludersi, visto il lungo tempo ormai trascorso dall'ordine di rilascio della casa imposto alla già in sede di separazione). CP_1
Sullo stato e sulla valutazione del compendio in comunione deve farsi riferimento agli accertamenti svolti dal CTU ing. la cui relazione deve intendersi qui integralmente condivisa e Persona_5
richiamata perché ampiamente e congruamente argomentata (anche con riferimento alle risposte alle osservazioni delle parti), coerente con la documentazione in atti ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica: deve perciò concludersi nel senso che esso: a) è assolutamente indivisibile in due porzioni di pari consistenza;
b) ha un valore di mercato di € 83.400,00 (di cui 73.400
riferiti all'appartamento e 10.000 al posto auto pertinenziale); c) presenta le seguenti difformità, che necessitano di essere sanate (con un costo di circa € 2.000,00) prima dell'eventuale vendita dell'immobile: 1) chiusura del balcone con veranda;
2) spostamento in tale nuovo vano dell'angolo cottura e del lavello.
La causa, dovendo proseguire con le operazioni di scioglimento della comunione, va rimessa in istruttoria come da contestuale ordinanza.
La regolamentazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
Non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata:
dichiara il diritto alla divisione giudiziale in due quote di pari valore, da attribuire a ciascuna delle parti, dei seguenti immobili in Cagliari, facenti parte del maggior fabbricato avente accesso dalla via
Manara 4: (a) appartamento distinto al NCEU al foglio 52, particella 4301, sub.4; (b) posto auto scoperto distinto al NCEU al foglio 52, particella 4301, sub.18;
ordina lo scioglimento della comunione sui medesimi beni, disponendo come da separata ordinanza per la prosecuzione delle relative operazioni;
rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 1 aprile 2025 Il giudice (dott. Antonio Dessì)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.5759 del Ruolo Generale per l'anno 2019
promossa da
(CF ) - provvisoriamente ammesso al patrocinio a Parte_1 C.F._1
spese dello Stato con delibera del COA di Cagliari prot.03341/2019 -, elettivamente domiciliato in
Quartu Sant'Elena presso lo studio dell'avv. Maria Valentina Caredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione attore
contro
(CF ) - provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello CP_1 C.F._2
Stato con delibera del COA di Cagliari prot. -, elettivamente domiciliato in Cagliari presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Maria Cristina Mameli, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.11.2019
convenuta
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 21.10.2023) voglia il Tribunale,
pagina 1 di 6 contrariis reiectis: 1) dichiarare la divisione giudiziale dei seguenti immobili, di cui le parti sono
comproprietarie al 50% in forza di atto pubblico a rogito notaio .12.1990, repertorio Persona_1
n.51528, raccolta n.14100, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari il
9.01.1991, cas.838, art.701, non frazionabili in due lotti di pari valore: (a) appartamento per usi civile
abitazione distinto al NCEU al foglio 52, particella 4301, sub.4 (categoria A/3, classe 2, 3 vani,
superficie catastale totale mq 56, rendita catastale € 185,92, posto al primo piano alto, numero interno
4, confinante con vano scala, proprietà e;
(b) posto macchina scoperto nel Persona_2 Per_3
cortile retrostante distinto al NCEU al foglio 52, particella 4301, sub.18 (categoria C/6, classe 1,
consistenza mq 11, superficie catastale mq 10, rendita catastale € 19,32), numero interno 9, confinante
con spazio di manovra, proprietà e 2) disporre l'attribuzione dei suddetti immobili in Per_2 Per_4
favore di quello dei comproprietari che ne farà richiesta, ponendo a suo carico l'obbligo di provvedere
al corrispondente conguaglio in denaro in favore dell'altro; 3) nel caso in cui non vi sia richiesta di
attribuzione: disporre la vendita ai sensi dell'art.788 cpc e provvedere alla ripartizione della somma
ricavata in ragione della quota del 50% per ciascuno;
4) condannare la parte convenuta al pagamento
delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il 23.10.2023) si confermano
le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero voglia il Tribunale,
contrariis reiectis: (A) in via principale, considerate le condizioni di salute ed economiche della
signora ed il pregiudizio che deriverebbe alla stessa in caso di scioglimento immediato della CP_1
comunione: (1) disporre una congrua dilazione del predetto scioglimento; (2) con vittoria di spese ed
onorari del giudizio; (B) in via subordinata: (1) disporre la divisione del bene di proprietà comune e,
qualora lo stesso non venisse ritenuto divisibile, disporne la vendita, con attribuzione a ciascuno dei
condividenti del 50% del ricavato della vendita stessa, con spese relative al CTU e al delegato alla
vendita a carico integralmente dell'attore, essendo la convenuta ammessa al beneficio del patrocinio a
pagina 2 di 6 spese dello Stato e in condizioni di assoluta povertà; (2) con vittoria di spese e compensi del giudizio o
compensazione delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nel luglio 2019 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per chiedere al Tribunale di disporre lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili
[...]
indicati al capo (1) delle conclusioni di cui sopra e di condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che:
gli immobili per cui è domanda, facenti parte del maggior fabbricato con accesso dalla via Manara n.4
del Comune di Quartu S.E., sono stati acquistati dalle attuali parti, per quote uguali, con l'atto di
compravendita dell'11.12.1990 di cui al rogito indicato nella premessa delle sopra riportate conclusioni
(doc.2);
le stesse parti hanno contratto matrimonio tra loro, in regime di comunione legale dei beni, il 7.10.2001
e fissato la propria residenza nell'appartamento in questione;
con ricorso del 27.1.2014 il ha promosso il procedimento per separazione personale dalla Parte_1
moglie, iscritto al n.648/2014 RG: nell'ambito di tale procedimento sono stati adottati i provvedimenti
ex art.708 cc, con cui è stato disposto il rilascio in favore dell'esponente della suddetta casa, pur non
assegnata formalmente a nessuno dei coniugi (visto che dal matrimonio non sono nati figli), in quanto soggetto in precarie condizioni di salute;
i suddetti provvedimenti - confermati “in toto” dalla Corte d'Appello di Cagliari, che ha deciso il reclamo proposto dall'odierna convenuta - non sono mai stati posti in esecuzione, per cui allo stato
attuale la casa continua ad essere occupata dalla CP_1
l'attore ha interesse e diritto, ex art.1111 cc, a pervenire allo scioglimento della comunione per via giudiziale, visto che non sussistono impedimenti di sorta alla divisione, che le proposte di vendita pagina 3 di 6 formulate nei confronti della non sono state accettate e che analogo risultato è scaturito dal CP_1
procedimento di cui al d.lgs. n.28/2010 svolto presso l'organismo “ (verbale doc.12). CP_2
si è tardivamente costituita (con comparsa depositata il giorno precedente la prima CP_1
udienza di comparizione delle parti) per concludere come sopra trascritto dopo aver eccepito e dedotto
(per ciò che qui rileva) che:
è vero che la ex casa coniugale è di proprietà delle parti nella misura del 50% ciascuno ed è altresì
vero che il avrebbe il diritto, in attesa della sentenza della causa di separazione, di farsela Parte_1
rilasciare dalla ma va anche precisato che la maggior parte dei mezzi economici per l'acquisto CP_1
è stata in realtà fornita dall'esponente (che è stata convinta dall'allora convivente ad investire così tutti
i suoi risparmi);
di detta circostanza si dovrà quindi tenere conto sia nel caso in cui l'attore chiedesse l'assegnazione
dell'intero immobile sia nel caso di sua vendita all'asta con ripartizione del ricavato: in entrambi i
casi, infatti, escludendo che la convenuta possa rilevare la quota del coniuge, date le sue pessime
condizioni economiche (unico reddito essendo una pensione INPS di circa € 500,00 al mese), per l'esponente si aprirebbe uno scenario drammatico a causa dell'impossibilità di reperire un altro alloggio;
pertanto, fermo restando il diritto sacrosanto del comproprietario di richiedere la divisione, va
precisato che tale diritto si scontra qui con quello alla sopravvivenza della che sarebbe CP_1
costretta a vivere sotto un ponte (non avendo neanche parenti disposti ad ospitarla o a fornirle
supporto economico), ragion per cui si chiede che venga concesso un congruo termine per lo
scioglimento della comunione (visto anche che l'attore non ne ha urgenza, essendosi da tanto tempo
trasferito altrove e non essendo certo nelle condizioni precarie di salute che hanno portato il giudice della separazione a disporre il rilascio del bene in suo favore).
Con le prime memorie ex art.183 cpc, con cui entrambe le parti hanno confermato le precedenti difese e conclusioni:
pagina 4 di 6 l'attore ha ulteriormente dedotto, in replica all'avversa richiesta di un indefinito rinvio al fine di
consentire alla di “risolvere” i problemi legati al rilascio dell'abitazione, che detta richiesta è CP_1
irrituale, dovendosi sul punto ribadire che già nel lontano 2014, all'esito della fase presidenziale,
l'esponente ha ottenuto un provvedimento di rilascio della casa coniugale che non ha mai messo in
esecuzione, con grande e non obbligata generosità, continuando però a sobbarcarsene tutti i relativi
oneri (v. condominio);
la ha ulteriormente dedotto che nel caso de quo è applicabile quanto previsto nella CP_1
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.25021 del 07.10.2019, che conclude per
l'applicabilità della L. n.47 del 1985, art.40, comma 2, agli atti di scioglimento della comunione.
Dopo il deposito delle ulteriori memorie ex art.183 cpc la causa, istruita con documenti e CTU, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in premessa, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini ex art.190 cpc appositamente assegnati.
***
È pacifico e documentato quanto allegato in citazione, ovvero che le parti abbiano acquistato congiuntamente gli immobili ivi individuati e ne siano attualmente comproprietarie per pari quote, con conseguente diritto di ciascuna di ottenerne la divisione, ai sensi dell'art.1111 cc.
È rimasto invece mera allegazione (tra l'altro del tutto generica, oltre che scollegata da specifiche domande) il fatto che “la maggior parte” della provvista utilizzata per il suddetto acquisto sia stata fornita dalla CP_1
È infine infondata la richiesta di una dilazione delle operazioni di scioglimento, non avendo la convenuta provato (come sarebbe stato suo onere, ex art.2697 cc), la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma del citato art.1111, ovvero che l'immediata divisione sia particolarmente pregiudizievole per gli interessi di un singolo comunista, in rapporto a quello degli altri o all'interesse collettivo della comunione (ciò che alla luce delle condivisibili e documentate argomentazioni esposte pagina 5 di 6 dall'attore può anzi positivamente escludersi, visto il lungo tempo ormai trascorso dall'ordine di rilascio della casa imposto alla già in sede di separazione). CP_1
Sullo stato e sulla valutazione del compendio in comunione deve farsi riferimento agli accertamenti svolti dal CTU ing. la cui relazione deve intendersi qui integralmente condivisa e Persona_5
richiamata perché ampiamente e congruamente argomentata (anche con riferimento alle risposte alle osservazioni delle parti), coerente con la documentazione in atti ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica: deve perciò concludersi nel senso che esso: a) è assolutamente indivisibile in due porzioni di pari consistenza;
b) ha un valore di mercato di € 83.400,00 (di cui 73.400
riferiti all'appartamento e 10.000 al posto auto pertinenziale); c) presenta le seguenti difformità, che necessitano di essere sanate (con un costo di circa € 2.000,00) prima dell'eventuale vendita dell'immobile: 1) chiusura del balcone con veranda;
2) spostamento in tale nuovo vano dell'angolo cottura e del lavello.
La causa, dovendo proseguire con le operazioni di scioglimento della comunione, va rimessa in istruttoria come da contestuale ordinanza.
La regolamentazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
Non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata:
dichiara il diritto alla divisione giudiziale in due quote di pari valore, da attribuire a ciascuna delle parti, dei seguenti immobili in Cagliari, facenti parte del maggior fabbricato avente accesso dalla via
Manara 4: (a) appartamento distinto al NCEU al foglio 52, particella 4301, sub.4; (b) posto auto scoperto distinto al NCEU al foglio 52, particella 4301, sub.18;
ordina lo scioglimento della comunione sui medesimi beni, disponendo come da separata ordinanza per la prosecuzione delle relative operazioni;
rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 1 aprile 2025 Il giudice (dott. Antonio Dessì)
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