Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6640/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/02/2025 ore 12:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. UBERTINI GIAN LUCA pres.
AVV. BUONGIORNO DANIELA avv. Ubertini sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. Controparte_2
NR p77856 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
[...]
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6640 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra con sede legale in Roma Viale Palmiro Parte_1
Togliatti n. 1587 C.F. in persona del legale rappresentante sig. nato a [...]_1 Parte_1
Roma (RM) il 2.11.1963, elettivamente domiciliata in Roma, Via Innocenzo XI n.8, presso lo studio degli Avv.ti Gian Luca Ubertini e Daniela Buongiorno, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione in appello,
- APPELLANTE -
e in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Macerata, Controparte_1
C.F. P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 11/12/2020 la società ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Tivoli
n.1306/2020, pubblicata depositata in data 28.10.2020, emessa all'esito del giudizio RG n. 2106/2017, dalla stessa promossa nei confronti della Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“ ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n.
5-2017 del 31.1.2017, notificata il 7.2.2017 per l'omesso versamento dell'importo di cui all'avviso n. 2843 del 21.1.2016, relativo alla tassa di igiene ambientale (TIA) relativa all'anno di imposta 2012 su due immobili situati in Tivoli Terme, via Primo
Brega 16 (meglio descritti in atti), per un totale dovuto pari ad € 37.203,85.
Ha eccepito, in sostanza, l'erroneità del calcolo della superficie, per come evincibile dalla documentazione prodotta (certificato catastale e atto di vendita), nonché la non assoggettabilità alla tassa in oggetto, in quanto la superficie di proprietà dell'opponente era da ritenersi correlata alla produzione di rifiuti cd. speciali ed in quanto tali smaltiti dallo stesso produttore attraverso ditte specializzate, con oneri a carico esclusivo dello stesso produttore.
Ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione summenzionata.
Si è costituita la quale concessionaria del servizio di riscossione della Controparte_1
TIA per il deducendo l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui ha ad Controparte_3 oggetto ragioni di merito dell'ingiunzione suddetta, in quanto preceduta dalla notificazione dell'atto di accertamento ( relativo al calcolo della superficie presa in considerazione ai fini della applicazione della TIA); ha inoltre contestato la non assoggettabilità ad imposizione TIA, non evincibile dalle mere fatture di smaltimento prodotte. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta l'opposizione; Spese di lite compensate”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma della sentenza di primo grado: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia dichiarare l'Ingiunzione di pagamento
ING/5 -2017-135 del 31/10/2017, illegittima ed infondata e, conseguentemente, annullarla e privarla di ogni effetto giuridico.
Si intendono integralmente richiamate in questa sede tutte le argomentazioni ed eccezioni addotte nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ 5. — Non si è costituita in giudizio la Controparte_1
§ 6. — All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa. § 7. — L'appello si articola in due motivi.
§ 7.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1. ERRATA APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA – ART.19 D.lgs. n.546/1992”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “L'opposizione è infondata e va respinta.
Ed invero, non contestata dalle parti la giurisdizione del G.O. , va rilevato che l'odierno opponente ha sollevato eccezioni di merito (sulla superficie assoggettabile a TIA e sulla qualità dei rifiuti prodotti), inammissibili in questa sede, non avendo egli impugnato l'avviso di accertamento del
21.1.2016 n.2843/1 con il quale il concessionario motivava in ordine alla quantità di superficie calcolata, ed all'applicazione della tassa, con la conseguenza che, in questa sede, non possono essere riproposti motivi di doglianza che avrebbero dovuto essere sollevati avverso l'atto di accertamento, ma unicamente vizi propri dell'ingiunzione stessa, che tuttavia, non sono stati evidenziati”.
L'appellante contesta “l'errata interpretazione della norma indicata in rubrica, giacché l'atto di accertamento cui fa riferimento, e di cui la sentenza deduce la mancata impugnazione, non ha i requisiti di legge dell'atto impugnabile, così come stabiliti dall'art.19 del D.Lgs.n.546 del 1992” in quanto lo stesso non era <un di accertamento ed ovvero un atto rientrante nel novero degli atti autonomamente impugnabili indicati nell surrichiamato lett.a bens>“avviso di pagamento>.
Deduce l'appellante che l'atto in questione non possedeva i requisiti dell'atto di accertamento essendo privo di motivazione, “dell'avviso della possibilità di esperire impugnazione avverso lo stesso, ma soltanto quello di richiedere un provvedimento in autotutela, né a maggior ragione contiene l'indicazione del termine entro il quale proporre il ricorso e del giudice competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art.20 D.Lgs.n.546 del 1992 e della possibilità di accedere alla mediazione”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o
"avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15/06/2010, Rv. 613642 - 01).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che l'atto impugnato è intitolato “AVVISO di PAGAMENTO 2843/1 del 21/01/2016” dunque esso esprime una pretesa definitiva ed esattamente quantificata (€ 37.149,35).
La pretesa appare poi motivata con l'indicazione dell'imposta (TIA), anno d'imposta (2012) ed i riferimenti in base ai quali è stata calcolata l'imposta indicati analiticamente nella pagina 2 del già menzionato avviso.
Si legge nel già menzionato atto che: “In caso di mancato pagamento entro il termine su indicato (30 gg dalla data di notifica) sarà dato corso alla procedura per la riscossione coattiva, con la maggiorazione degli interessi delle spese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente” a conferma del suo carattere definitivo.
La mancata impugnazione di tale atto ha reso il credito definitivo impedendone la contestazione tramite l'impugnazione di atti successivi che potranno essere censurati solo per vizi propri.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2. ERRATA RILEVAZIONE
DELLE SUPERFICIE ED ERRATA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA”.
L'esame di tale motivo resta assorbito dall'esame del motivo precedente.
§ 8. — In conclusione l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellata.
§ 10. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario Controparte_1 di Tivoli n.1306/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara l'appellante società tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Parte_1
D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli