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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/11/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 910 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ascoli del Foro di Roma, giusta procura alle liti prodotta in calce e congiunta telematicamente all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Marconi n. 11;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_1 via V. Alfieri n. 1 e, per essa, in qualità di rappresentante (C.F. Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano Bastioni di Porta Nuova n. 19, P.IVA_2 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Antonio Schiavone e dall'avv.
AV SA del Foro di Milano, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'Avv. Roberto Croce, in Vercelli, via Duchessa Jolanda n. 27;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025 con lo scambio di note di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni come segue:
- l'opponente: “In via preliminare: previa estromissione della odierna ricorrente nella presente procedura, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a qualsiasi titolo a stante l'estraneità Parte_1 Controparte_1 quanto meno sopravvenuta della Sig.ra al rapporto giuridico dedotto in giudizio, tenendo in considerazione il Pt_1 fatto che il Sig. anch'egli soggetto ingiunto, non soltanto era di fatto l'unico soggetto ad avere controllo Parte_2
pagina1 di 7 sui pagamenti del finanziamento dal mese di giugno 2014, non soltanto ha ritirato al suo indirizzo di residenza la raccomandata del 14.7.2020 inviata da ma addirittura non ha opposto il decreto ingiuntivo. Nei confronti del CP_3 predetto è, invero, già stata emessa formula esecutiva ex art. 647 cpc già in data 3 dicembre 2022; dichiarare il difetto di legittimazione passiva, quanto meno per estraneità sopravvenuta di parte ricorrente rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte ricorrente nei confronti della Sig.ra con Parte_1 riguardo alla fase della mediazione demandata dal Giudice: alla luce del comportamento strumentale e tendenzialmente ostativo tenuto da controparte, condannare ex art. 13 del D.lgs. 28/2010 alle spese vive Controparte_1 sostenute dalla Sig.ra sia per la mediazione oltre alle spese legali previste per legge per la Parte_1 mediazione secondo quanto previsto dalle tabelle per le fasi di attivazione, di negoziazione e di mancata conciliazione.
Invero, essendo esecutivo dal dicembre 2022 nei confronti del Sig. , soggetto non opponente, Parte_2 Controparte_1 ben avrebbe potuto attivarsi nei confronti del predetto, avendo soltanto quest'ultimo il controllo sulle rate, come da accordi intercorsi tra il predetto e la banca cedente il finanziamento, estromettendo la Sig.ra In via Parte_1 principale e nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a qualsiasi titolo a Parte_1
, attesa l'infondatezza della pretesa avversaria nonché la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo medesimo opposto, annullarlo, dichiararlo nullo e/o Parte_1 inefficace nei confronti della predetta. In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto erroneo nel suo ammontare, dovendosi decurtare gli importi eventualmente già versati. In via subordinata: accertare e dichiarare efficacia del decreto ingiuntivo telematico n. 209/2022- R.G. N. 488/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Biella (Ill.ma
Dott.ssa Margherita Cerizza) in data 7 giugno 2022, notificato alla Sig.ra in data 22 giugno Parte_1
2022 esclusivamente nei confronti del Sig. inoltre, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo telematico n. n. 209/2022- R.G. N. 488/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Biella (Ill.ma Dott.ssa
Margherita Cerizza) in data 7 giugno 2022, notificato alla Sig.ra in data 22 giugno 2022, come Parte_1 dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa soltanto a carico del Sig. In via Parte_2 istruttoria: ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, con riserva di indicare i testi e di capitolazione nonché disporsi idonea CTU contabile, essendo contestati i conteggi effettuati da Con riserva di ogni Controparte_1 ulteriore deduzione, produzione e difesa, ivi compresa l'indicazione di testimoni. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali e CPA come per legge”;
- l'opposto: “[…] nel riportarsi a tutte le pregresse difese eccezioni e deduzioni, alla documentazione prodotta chiedono
l'accoglimento delle conclusioni rassegante con i propri scritti difensivi con contestuale rigetto delle conclusioni di parte avversa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
pagina2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 7.6.2022, con cui era stata ingiunta di pagare, in solido con ed in favore di la somma Parte_2 Controparte_1 di €. 40.035,22, oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo del contratto di prestito personale n.
515411301 dagli stessi stipulato con Banca 24-7 S.p.A. (incorporata poi in poi CP_3 [...]
) in data 31.7.2007 (doc. 1 fasc. monitorio). CP_4
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha eccepito: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che: i. “il conto corrente n. 000000010542 cointestato ai coniugi acceso Persona_1 presso è stato estinto i primi giorni del mese di giugno del 2014 (mentre i coniugi erano in fase di separazione CP_3
e prima ancora della omologa della stessa) […] e che il Sig. ha trasferito l'accredito del finanziamento di cui al Parte_2 presente decreto ingiuntivo opposto dal predetto conto corrente su altro e diverso conto corrente n. 0000002363 presso il medesimo istituto bancario, intestato – quest'ultimo- soltanto al Sig. […] conseguentemente non Parte_2 avendo la Sig.ra alcuna forma di controllo su detto conto e sulle relative operazioni […] con conseguente e palese Pt_1
“accollo” dell'intero debito a carico del Sig. (cfr. pag. 12 citazione); ii. “[…] alla odierna Parte_2 ricorrente non sia mai stata consegnata né notificata alcuna documentazione da parte dell'istituto di credito” relativamente a tale nuovo conto corrente (cfr. pag. 13 citazione), anche in considerazione del differente luogo di residenza della medesima;
2) la prescrizione del credito per non aver la medesima opponente mai ricevuto “[…] in oltre 15 anni dalla sottoscrizione del contratto di credito personale, alcuna lettera di intimazione di pagamento né alcun atto interruttivo” (cfr. pag. 18 citazione); 3) nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta del credito.
Si è ritualmente costituita in giudizio e, per essa, la rappresentante Controparte_1 CP_2
specificamente contestando tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, in quanto infondato in
[...] fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, la spiegata opposizione deve essere rigettata perché infondata.
In apertura di motivazione deve ricordarsi che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e
Cass. n. 14126 del 26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (opposto) – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore- opponente.
pagina3 di 7 Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, occorre evidenziare come la convenuta opposta ha provato l'esistenza del rapporto negoziale da cui trae origine il credito per cui è causa;
la stessa, infatti, innanzitutto ha depositato già in sede monitoria la copia del contratto di prestito personale n.
515411301 del 31.7.2007 (doc. 1 fasc. monitorio). Tale documento, non specificamente contestato dall'opponente e debitamente sottoscritto dalla stessa (con sottoscrizione non disconosciuta), dimostra l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa ed il contenuto delle relative clausole negoziali. Ad abudantiam, si rileva come sia la stessa opponente a riconoscere di aver sottoscritto il contratto in questione e che l'importo di €.65.000,00 in linea capitale sia stato erogato sul conto corrente in precedenza cointestato ai due coobbligati.
La difesa dell'opponente si fonda esclusivamente sulla seguente ricostruzione: l'estinzione del conto corrente cointestato ai due (ex coniugi), sul quale il ridetto finanziamento era stato originariamente erogato, e l'apertura di un nuovo conto corrente intestato al solo coobbligato con addebito Parte_2 delle relative rate di pagamento, avrebbe determinato “di fatto”, la modifica o la novazione soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio di cui si tratta, con conseguente “estromissione” dell'odierna opponente in ragione del sostanziale accollo del debito da parte del ridetto coobbligato.
Tuttavia, le conseguenze giuridiche che la difesa dell'opponente intende inferire dalle ridette circostanze di fatto non appaiono, ad avviso di chi scrive, corrette.
Senza pretesa di esaustività, gli istituti cui fa riferimento la ridetta difesa attengono alle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio, in particolare dal lato passivo, che possono concretizzarsi o nel subentro oppure nell'affiancamento di un nuovo debitore a quello originario, nuovo debitore che può, dunque, risultare vincolato al posto di quello originario, il quale risulta in tal caso liberato (ed in questo caso si ha effettivamente un subentro o sostituzione - “novazione”), oppure solidalmente al debitore originario, con conseguente rafforzamento della posizione del creditore (delegazione, espromissione ed accollo). Sin d'ora deve evidenziarsi che le vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione che programmano il subentro di un nuovo debitore nell'obbligazione e la contestuale liberazione del debitore originario sono subordinate all'accettazione del creditore, dato che per il soggetto in questione non è indifferente chi sia il debitore, e considerato che il creditore potrebbe subire un pregiudizio nell'ipotesi in cui il nuovo debitore risultasse meno solvibile dell'originario obbligato. Infine, costituisce pagina4 di 7 pure questione dogmatica se, nelle ipotesi in cui il creditore accetti e decida di liberare il debitore Per_ originario, le vicende in questione diano luogo ad una vera e propria successione nel debito Per_ subentra cioè a nel medesimo rapporto obbligatorio che vincolava quest'ultimo verso ), Parte_3 oppure se la prima obbligazione possa considerarsi estinta e sostituita da una nuova obbligazione che vincola il creditore originario al nuovo debitore (cd. novazione soggettiva); ciò in quanto l'art. 1235 c.c. richiama comunque le norme su delegazione, espromissione ed accollo.
E, quindi, ricorre la delegazione allorquando il debitore originario (delegante) ordina o invita un altro soggetto (delegato) ad assumere su di sé (cioè ad obbligarsi a sua volta) o ad adempiere l'obbligazione che vincolava il medesimo delegante nei confronti del suo creditore (delegatario); si configurano, perciò, due differenti ipotesi di delegazione, rispettivamente, di debito e di pagamento.
L'espromissione è, invece, il contratto in base al quale un soggetto (espromittente) assume su di sé il debito che un altro soggetto (espromesso) aveva nei confronti del creditore (espromissario). In forza dell'espromissione, l'espromittente diviene quindi a sua volta debitore dell'espromissario.
Infine, si parla di accollo con riferimento al contratto attraverso il quale un soggetto (accollante) si obbliga verso il debitore originario (accollato) ad assumere su di sé il debito che vincolava quest'ultimo nei confronti del creditore accollatario.
Quindi, mentre l'espromissione si traduce in un contratto tra il terzo espromittente ed il creditore originario, l'accollo consiste in un contratto tra il terzo accollante e il debitore accollato. In questo senso, è possibile distinguere tra due categorie di accollo: i. interno: il creditore accollatario rimane completamente estraneo al contratto tra accollante e accollato. L'accollante si obbliga verso l'accollato ad assumere su di sé l'obbligo di quest'ultimo, ma l'accollatario non può avanzare nessuna pretesa verso il soggetto accollante, dovendo considerare come suo unico debitore l'accollato. L'accollante, in questo caso, assume verso l'accollato un'obbligazione autonoma rispetto al rapporto iniziale tra accollato e accollatario;
ii. esterno: accollante e accollato portano il contratto a conoscenza del creditore accollatario, il quale ha quindi la possibilità di “entrare” nella stipulazione attraverso un atto di adesione.
In base all'accollo esterno, l'accollatario acquista quindi un diritto di credito verso l'accollante, il quale diviene pertanto debitore del medesimo accollatario.
Infine, come detto, tanto la delegazione (di debito), l'espromissione e l'accollo (esterno) possono essere liberatori o cumulativi, in considerazione del consenso o meno del creditore ad accettare un unico, diverso debitore.
All'esito di questa breve rassegna, non può che concludersi nel senso che alcuno degli istituti appena richiamati ricorre nella fattispecie per cui è causa. In particolare, alcuna prova è stata data (ed in tal senso non appaiono – come già evidenziato – rilevanti e pertinenti le circostanze di fatto capitolate dalla difesa dell'opponente ed oggetto della richiesta prova per testi) in ordine, per un verso, alla sussistenza di un qualsivoglia “accordo” tanto tra la e lo in forza del quale la prima avrebbe Pt_1 Parte_2
pagina5 di 7 ordinato od invitato il secondo ad assumere in via esclusiva il debito che era nato come solidale tra i due, quanto tra lo e l'Istituto di credito avente questo stesso oggetto e caratterizzato, altresì, Parte_2 dal consenso del ridetto creditore alla liberazione della . Pt_1
Più precisamente, quanto al rapporto interno tra i due coobbligati, alcuna specifica regolamentazione in ordine all'asserita modifica soggettiva dal lato passivo di tale particolare rapporto obbligatorio si rinviene nel decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale dei due coniugi (cfr. doc. 5 citazione), come neppure nella sentenza di divorzio (cfr. doc. 6 citazione). Così come alcuna rilevanza giuridica assumono a questo stesso fine le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti, nel tempo, i due ex coniugi, così come la mancata ricezione da parte dell'odierna opponente delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB e relative, peraltro, ad un conto corrente intestato unicamente al solo coobbligato Parte_2
Analogamente non risulta supportato da alcuna previsione normativa o principio giurisprudenziale attribuire all'estinzione del conto corrente cointestato ai due (ex) coniugi coobbligati, e alla successiva apertura di altro conto corrente intestato solo ad uno di questi su cui hanno continuato ad essere addebiti i ratei di rimborso del prestito personale in questione, valore di “comportamento concludente” nel senso dell'assenso e/o dell'accettazione dell'istituto di credito all'accollo del debito da parte del solo
Parte_2
Ciò che unicamente emerge dalla documentazione in atti e che risulta determinante ai fini del decidere è che l'odierna opponente – la quale, si ribadisce, ha confermato l'esistenza del rapporto e non ha fornito la prova positiva dell'adempimento – ha originariamente stipulato il contratto di prestito personale per cui è causa in qualità di coobbligata e tale è rimasta, non essendosi in alcun modo modificata la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico avente fonte nel ridetto contratto.
Pertanto, in tale qualità, l'odierna opponente è tenuta nei confronti del creditore all'adempimento per l'intero debito residuo.
Infine, neppure è fondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Ciò in quanto – come già puntualmente rilevato nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. – non solo dell'effetto interruttivo di questo, conseguente alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine inviata
(e ricevuta) da uno solo dei coobbligati (ovverosia il sig. , beneficia anche l'altro coobbligato Parte_2 in forza del disposto di cui all'art. 1320 c.c.; ma anche e soprattutto perché “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (ex multis Cass. 4232/2023).
In definitiva, deve concludersi per la sussistenza dell'an debeatur della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto.
pagina6 di 7 Analogamente deve dirsi con riferimento al quantum debeatur non solo, perché, la relativa prova è stata fornita dalla convenuta opposta, depositando copia dell'estratto conto relativo al contratto di finanziamento per cui è causa (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), ma soprattutto perché alcuna specifica contestazione è stata mossa al riguardo dall'opponente.
L'opposizione, in conclusione, deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 7.6.2022;
- condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t. E, per essa, in qualità di rappresentante, di n persona del l.r.p.t., Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 6.713,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€. 1.204,00 per la fase introduttiva;
€. 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 20.11.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 910 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ascoli del Foro di Roma, giusta procura alle liti prodotta in calce e congiunta telematicamente all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Marconi n. 11;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_1 via V. Alfieri n. 1 e, per essa, in qualità di rappresentante (C.F. Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano Bastioni di Porta Nuova n. 19, P.IVA_2 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Antonio Schiavone e dall'avv.
AV SA del Foro di Milano, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'Avv. Roberto Croce, in Vercelli, via Duchessa Jolanda n. 27;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025 con lo scambio di note di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni come segue:
- l'opponente: “In via preliminare: previa estromissione della odierna ricorrente nella presente procedura, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a qualsiasi titolo a stante l'estraneità Parte_1 Controparte_1 quanto meno sopravvenuta della Sig.ra al rapporto giuridico dedotto in giudizio, tenendo in considerazione il Pt_1 fatto che il Sig. anch'egli soggetto ingiunto, non soltanto era di fatto l'unico soggetto ad avere controllo Parte_2
pagina1 di 7 sui pagamenti del finanziamento dal mese di giugno 2014, non soltanto ha ritirato al suo indirizzo di residenza la raccomandata del 14.7.2020 inviata da ma addirittura non ha opposto il decreto ingiuntivo. Nei confronti del CP_3 predetto è, invero, già stata emessa formula esecutiva ex art. 647 cpc già in data 3 dicembre 2022; dichiarare il difetto di legittimazione passiva, quanto meno per estraneità sopravvenuta di parte ricorrente rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte ricorrente nei confronti della Sig.ra con Parte_1 riguardo alla fase della mediazione demandata dal Giudice: alla luce del comportamento strumentale e tendenzialmente ostativo tenuto da controparte, condannare ex art. 13 del D.lgs. 28/2010 alle spese vive Controparte_1 sostenute dalla Sig.ra sia per la mediazione oltre alle spese legali previste per legge per la Parte_1 mediazione secondo quanto previsto dalle tabelle per le fasi di attivazione, di negoziazione e di mancata conciliazione.
Invero, essendo esecutivo dal dicembre 2022 nei confronti del Sig. , soggetto non opponente, Parte_2 Controparte_1 ben avrebbe potuto attivarsi nei confronti del predetto, avendo soltanto quest'ultimo il controllo sulle rate, come da accordi intercorsi tra il predetto e la banca cedente il finanziamento, estromettendo la Sig.ra In via Parte_1 principale e nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra a qualsiasi titolo a Parte_1
, attesa l'infondatezza della pretesa avversaria nonché la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo medesimo opposto, annullarlo, dichiararlo nullo e/o Parte_1 inefficace nei confronti della predetta. In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto erroneo nel suo ammontare, dovendosi decurtare gli importi eventualmente già versati. In via subordinata: accertare e dichiarare efficacia del decreto ingiuntivo telematico n. 209/2022- R.G. N. 488/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Biella (Ill.ma
Dott.ssa Margherita Cerizza) in data 7 giugno 2022, notificato alla Sig.ra in data 22 giugno Parte_1
2022 esclusivamente nei confronti del Sig. inoltre, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo telematico n. n. 209/2022- R.G. N. 488/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Biella (Ill.ma Dott.ssa
Margherita Cerizza) in data 7 giugno 2022, notificato alla Sig.ra in data 22 giugno 2022, come Parte_1 dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa soltanto a carico del Sig. In via Parte_2 istruttoria: ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, con riserva di indicare i testi e di capitolazione nonché disporsi idonea CTU contabile, essendo contestati i conteggi effettuati da Con riserva di ogni Controparte_1 ulteriore deduzione, produzione e difesa, ivi compresa l'indicazione di testimoni. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali e CPA come per legge”;
- l'opposto: “[…] nel riportarsi a tutte le pregresse difese eccezioni e deduzioni, alla documentazione prodotta chiedono
l'accoglimento delle conclusioni rassegante con i propri scritti difensivi con contestuale rigetto delle conclusioni di parte avversa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
pagina2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 7.6.2022, con cui era stata ingiunta di pagare, in solido con ed in favore di la somma Parte_2 Controparte_1 di €. 40.035,22, oltre interessi e spese, a titolo di debito residuo del contratto di prestito personale n.
515411301 dagli stessi stipulato con Banca 24-7 S.p.A. (incorporata poi in poi CP_3 [...]
) in data 31.7.2007 (doc. 1 fasc. monitorio). CP_4
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha eccepito: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che: i. “il conto corrente n. 000000010542 cointestato ai coniugi acceso Persona_1 presso è stato estinto i primi giorni del mese di giugno del 2014 (mentre i coniugi erano in fase di separazione CP_3
e prima ancora della omologa della stessa) […] e che il Sig. ha trasferito l'accredito del finanziamento di cui al Parte_2 presente decreto ingiuntivo opposto dal predetto conto corrente su altro e diverso conto corrente n. 0000002363 presso il medesimo istituto bancario, intestato – quest'ultimo- soltanto al Sig. […] conseguentemente non Parte_2 avendo la Sig.ra alcuna forma di controllo su detto conto e sulle relative operazioni […] con conseguente e palese Pt_1
“accollo” dell'intero debito a carico del Sig. (cfr. pag. 12 citazione); ii. “[…] alla odierna Parte_2 ricorrente non sia mai stata consegnata né notificata alcuna documentazione da parte dell'istituto di credito” relativamente a tale nuovo conto corrente (cfr. pag. 13 citazione), anche in considerazione del differente luogo di residenza della medesima;
2) la prescrizione del credito per non aver la medesima opponente mai ricevuto “[…] in oltre 15 anni dalla sottoscrizione del contratto di credito personale, alcuna lettera di intimazione di pagamento né alcun atto interruttivo” (cfr. pag. 18 citazione); 3) nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta del credito.
Si è ritualmente costituita in giudizio e, per essa, la rappresentante Controparte_1 CP_2
specificamente contestando tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, in quanto infondato in
[...] fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, la spiegata opposizione deve essere rigettata perché infondata.
In apertura di motivazione deve ricordarsi che, come noto, l'opposizione non è una mera impugnazione del decreto ingiuntivo, finalizzata esclusivamente a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multiis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e
Cass. n. 14126 del 26.10.2000). La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (opposto) – attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore- opponente.
pagina3 di 7 Con maggiore impegno motivazionale, quindi, si evidenzia come spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, occorre evidenziare come la convenuta opposta ha provato l'esistenza del rapporto negoziale da cui trae origine il credito per cui è causa;
la stessa, infatti, innanzitutto ha depositato già in sede monitoria la copia del contratto di prestito personale n.
515411301 del 31.7.2007 (doc. 1 fasc. monitorio). Tale documento, non specificamente contestato dall'opponente e debitamente sottoscritto dalla stessa (con sottoscrizione non disconosciuta), dimostra l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa ed il contenuto delle relative clausole negoziali. Ad abudantiam, si rileva come sia la stessa opponente a riconoscere di aver sottoscritto il contratto in questione e che l'importo di €.65.000,00 in linea capitale sia stato erogato sul conto corrente in precedenza cointestato ai due coobbligati.
La difesa dell'opponente si fonda esclusivamente sulla seguente ricostruzione: l'estinzione del conto corrente cointestato ai due (ex coniugi), sul quale il ridetto finanziamento era stato originariamente erogato, e l'apertura di un nuovo conto corrente intestato al solo coobbligato con addebito Parte_2 delle relative rate di pagamento, avrebbe determinato “di fatto”, la modifica o la novazione soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio di cui si tratta, con conseguente “estromissione” dell'odierna opponente in ragione del sostanziale accollo del debito da parte del ridetto coobbligato.
Tuttavia, le conseguenze giuridiche che la difesa dell'opponente intende inferire dalle ridette circostanze di fatto non appaiono, ad avviso di chi scrive, corrette.
Senza pretesa di esaustività, gli istituti cui fa riferimento la ridetta difesa attengono alle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio, in particolare dal lato passivo, che possono concretizzarsi o nel subentro oppure nell'affiancamento di un nuovo debitore a quello originario, nuovo debitore che può, dunque, risultare vincolato al posto di quello originario, il quale risulta in tal caso liberato (ed in questo caso si ha effettivamente un subentro o sostituzione - “novazione”), oppure solidalmente al debitore originario, con conseguente rafforzamento della posizione del creditore (delegazione, espromissione ed accollo). Sin d'ora deve evidenziarsi che le vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione che programmano il subentro di un nuovo debitore nell'obbligazione e la contestuale liberazione del debitore originario sono subordinate all'accettazione del creditore, dato che per il soggetto in questione non è indifferente chi sia il debitore, e considerato che il creditore potrebbe subire un pregiudizio nell'ipotesi in cui il nuovo debitore risultasse meno solvibile dell'originario obbligato. Infine, costituisce pagina4 di 7 pure questione dogmatica se, nelle ipotesi in cui il creditore accetti e decida di liberare il debitore Per_ originario, le vicende in questione diano luogo ad una vera e propria successione nel debito Per_ subentra cioè a nel medesimo rapporto obbligatorio che vincolava quest'ultimo verso ), Parte_3 oppure se la prima obbligazione possa considerarsi estinta e sostituita da una nuova obbligazione che vincola il creditore originario al nuovo debitore (cd. novazione soggettiva); ciò in quanto l'art. 1235 c.c. richiama comunque le norme su delegazione, espromissione ed accollo.
E, quindi, ricorre la delegazione allorquando il debitore originario (delegante) ordina o invita un altro soggetto (delegato) ad assumere su di sé (cioè ad obbligarsi a sua volta) o ad adempiere l'obbligazione che vincolava il medesimo delegante nei confronti del suo creditore (delegatario); si configurano, perciò, due differenti ipotesi di delegazione, rispettivamente, di debito e di pagamento.
L'espromissione è, invece, il contratto in base al quale un soggetto (espromittente) assume su di sé il debito che un altro soggetto (espromesso) aveva nei confronti del creditore (espromissario). In forza dell'espromissione, l'espromittente diviene quindi a sua volta debitore dell'espromissario.
Infine, si parla di accollo con riferimento al contratto attraverso il quale un soggetto (accollante) si obbliga verso il debitore originario (accollato) ad assumere su di sé il debito che vincolava quest'ultimo nei confronti del creditore accollatario.
Quindi, mentre l'espromissione si traduce in un contratto tra il terzo espromittente ed il creditore originario, l'accollo consiste in un contratto tra il terzo accollante e il debitore accollato. In questo senso, è possibile distinguere tra due categorie di accollo: i. interno: il creditore accollatario rimane completamente estraneo al contratto tra accollante e accollato. L'accollante si obbliga verso l'accollato ad assumere su di sé l'obbligo di quest'ultimo, ma l'accollatario non può avanzare nessuna pretesa verso il soggetto accollante, dovendo considerare come suo unico debitore l'accollato. L'accollante, in questo caso, assume verso l'accollato un'obbligazione autonoma rispetto al rapporto iniziale tra accollato e accollatario;
ii. esterno: accollante e accollato portano il contratto a conoscenza del creditore accollatario, il quale ha quindi la possibilità di “entrare” nella stipulazione attraverso un atto di adesione.
In base all'accollo esterno, l'accollatario acquista quindi un diritto di credito verso l'accollante, il quale diviene pertanto debitore del medesimo accollatario.
Infine, come detto, tanto la delegazione (di debito), l'espromissione e l'accollo (esterno) possono essere liberatori o cumulativi, in considerazione del consenso o meno del creditore ad accettare un unico, diverso debitore.
All'esito di questa breve rassegna, non può che concludersi nel senso che alcuno degli istituti appena richiamati ricorre nella fattispecie per cui è causa. In particolare, alcuna prova è stata data (ed in tal senso non appaiono – come già evidenziato – rilevanti e pertinenti le circostanze di fatto capitolate dalla difesa dell'opponente ed oggetto della richiesta prova per testi) in ordine, per un verso, alla sussistenza di un qualsivoglia “accordo” tanto tra la e lo in forza del quale la prima avrebbe Pt_1 Parte_2
pagina5 di 7 ordinato od invitato il secondo ad assumere in via esclusiva il debito che era nato come solidale tra i due, quanto tra lo e l'Istituto di credito avente questo stesso oggetto e caratterizzato, altresì, Parte_2 dal consenso del ridetto creditore alla liberazione della . Pt_1
Più precisamente, quanto al rapporto interno tra i due coobbligati, alcuna specifica regolamentazione in ordine all'asserita modifica soggettiva dal lato passivo di tale particolare rapporto obbligatorio si rinviene nel decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale dei due coniugi (cfr. doc. 5 citazione), come neppure nella sentenza di divorzio (cfr. doc. 6 citazione). Così come alcuna rilevanza giuridica assumono a questo stesso fine le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti, nel tempo, i due ex coniugi, così come la mancata ricezione da parte dell'odierna opponente delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB e relative, peraltro, ad un conto corrente intestato unicamente al solo coobbligato Parte_2
Analogamente non risulta supportato da alcuna previsione normativa o principio giurisprudenziale attribuire all'estinzione del conto corrente cointestato ai due (ex) coniugi coobbligati, e alla successiva apertura di altro conto corrente intestato solo ad uno di questi su cui hanno continuato ad essere addebiti i ratei di rimborso del prestito personale in questione, valore di “comportamento concludente” nel senso dell'assenso e/o dell'accettazione dell'istituto di credito all'accollo del debito da parte del solo
Parte_2
Ciò che unicamente emerge dalla documentazione in atti e che risulta determinante ai fini del decidere è che l'odierna opponente – la quale, si ribadisce, ha confermato l'esistenza del rapporto e non ha fornito la prova positiva dell'adempimento – ha originariamente stipulato il contratto di prestito personale per cui è causa in qualità di coobbligata e tale è rimasta, non essendosi in alcun modo modificata la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico avente fonte nel ridetto contratto.
Pertanto, in tale qualità, l'odierna opponente è tenuta nei confronti del creditore all'adempimento per l'intero debito residuo.
Infine, neppure è fondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Ciò in quanto – come già puntualmente rilevato nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. – non solo dell'effetto interruttivo di questo, conseguente alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine inviata
(e ricevuta) da uno solo dei coobbligati (ovverosia il sig. , beneficia anche l'altro coobbligato Parte_2 in forza del disposto di cui all'art. 1320 c.c.; ma anche e soprattutto perché “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (ex multis Cass. 4232/2023).
In definitiva, deve concludersi per la sussistenza dell'an debeatur della pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto.
pagina6 di 7 Analogamente deve dirsi con riferimento al quantum debeatur non solo, perché, la relativa prova è stata fornita dalla convenuta opposta, depositando copia dell'estratto conto relativo al contratto di finanziamento per cui è causa (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), ma soprattutto perché alcuna specifica contestazione è stata mossa al riguardo dall'opponente.
L'opposizione, in conclusione, deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 209/2022 emesso dal Tribunale di Biella in data 7.6.2022;
- condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t. E, per essa, in qualità di rappresentante, di n persona del l.r.p.t., Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 6.713,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€. 1.204,00 per la fase introduttiva;
€. 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 20.11.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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