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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai SI.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott. ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 827 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Modestino Parte_1 C.F._1
D'Aquino, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fabrizio Lanzi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero – sede
OGGETTO: divorzio – cessazioni effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis: Dichiarare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_2
1
[...] in Nettuno (RM) in da-ta 30.06.2007, trascritto sui registri dello stato civile del Comune di Nettuno
con atto numero 52, parte II, serie A dell'anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di Nettuno, a mezzo di rituale comunicazione da par-te della cancelleria, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di
rispettiva residenza. - Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli in da-ta Per_1
04.05.2010 ed il figlio in data 20.05.2016 collocandoli prevalentemente presso il padre;
- Per_2
Assegnare la casa coniugale di via Astura n. 3 al SI. con-cedendo termine alla SI.ra Parte_1
per il rilascio della stessa;
- Invertire le modalità di visita dei minori già stabilite con la _1
separazione consensuale e consentire alla SI.ra di tenere con se i propri figli due giorni _1
infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 sino alle ore 21:30 salvo altri giorni previo accordo
con il padre e compatibilmente con le eSIenze scolastiche dei figli. La madre potrà, altresì, vedere e
tenere i figli a weekend alternati dalle ore 9:00 del sabato mattina sino alle ore 21:00 della domenica.
Così come saranno alternate tutte le festività (natalizie, capodanno, pasqua). Per quanto riguarda
l'assegno di mantenimento da porre a carico della madre questa difesa si rimette al Tribunale per la
determinazione oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente
concordate e documentate. In ogni caso si chiede che il provvedimento di revoca dell'assegno di
mantenimento previsto per il minore ia con effetto retroattivo atteso che il figlio ome Per_1 Per_1
risultante documentalmente vive e dimora con il proprio padre da oltre due anni prima del deposito del
ricorso introduttivo. Dichiarare che la SI.ra non ha diritto all'assegno divorzile in quanto _1
la stessa lavora e non si trova in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati
ma che risulta essere autosufficiente economicamente. In subordine nel caso in il Tribunale non
ritenesse di dover accogliere le conclusioni sopra esposte si chiede che il Tribunale accerti che il figlio
vive con il padre da oltre due anni e che lo stesso venga collocato con provvedimento del Per_1
Tribunale Adito in via prevalente presso il con conseguente revoca dell'assegno di Pt_1
mantenimento posto a carico del revoca che si richiede sia retroattiva come sopra già esposto, Pt_1
dalla data che il Tribunale accerterà e che ponga uguale e contrario obbligo di mantenimento alla SI.ra
. In ulteriore subordine questa difesa chiede che venga confermato il provvedimento _1
Presidenziale del 19.10.2023. Per mero scrupolo difensivo si chiede che il Tribunale voglia ammettere i
2 mezzi istruttori così come richiesti con le memorie istruttorie depositate, mezzi istruttori non ammessi
dal Tribunale. Con vittoria di spese e compensi.
Per parte resistente: […]“che l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma dell'ordinanza presidenziale,
Voglia disporre in via principale, l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre con la quale continueranno a vivere presso la casa famigliare;
in subordine, l'affidamento
congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione preminente Per_1 Per_2
presso la madre nella casa familiare;
ripristinare e quindi disporre a carico del SI. di Parte_1
versare la somma di euro 200,00 ovvero della somma maggiore o minore che si riterrà opportuna in
favore e a titolo di mantenimento della SI.ra ; disporre a carico del SI. un _1 Parte_1
assegno di euro 500,00 a titolo di mantenimento per i figli minori e (euro 250,00 Per_1 Per_2
ciascuno) oltre il 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Latina. Il tutto
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 10.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1 _1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto
[...]
tra le parti, di affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre, di assegnare al ricorrente la casa coniugale, di revocare l'assegno di mantenimento per i figli, oltre che l'assegno di mantenimento per la moglie posti a carico del ricorrente in sede di separazione,
di porre a carico della resistente un assegno di mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi;
in via subordinata, chiedeva di collocare il solo primogenito presso il padre, con obbligo di mantenimento indiretto della madre, riduzione dell'assegno di mantenimento per e revoca dell'assegno di mantenimento per la . Per_2 _1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Nettuno (RM) in data 30.6.2007; dal matrimonio erano nati due figli, (4.5.2010) e (20.5.2016); le condizioni di separazione convenute tra i Per_1 Per_2
coniugi prevedevano, tra le altre cose, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
3 con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale, diritto di visita del padre, obbligo a carico del di corrispondere un assegno Pt_1
di mantenimento per la moglie dell'importo mensile di euro 200,00 oltre ad un assegno mensile di mantenimento per i figli (euro 250,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi); il aveva costituto una famiglia di fatto con la Pt_1
nuova compagna dalla quale aveva anche avuto un figlio;
il figlio primogenito da Per_1
anni era collocato, in fatto, presso il padre ed anche il secondogenito aveva chiesto Per_2
di poter vivere con lui;
il ricorrente viveva con la nuova compagna ed il figlio che avevano avuto, oltre che con in un immobile molto piccolo adiacente alla casa coniugale;
la Per_1
vicinanza tra le abitazioni delle parti aveva determinato, tra le stesse, un clima estremamente teso e conflittuale, con reciproche querele;
la collocazione dei minori con il padre e l'assegnazione a quest'ultimo della ex casa coniugale era la soluzione migliore e più logica
soprattutto per gli stessi minori e per un evitare che vi siano ulteriori tensioni e problematiche tra le
parti che generino ulteriori stress per i figli;
attesa la convivenza prevalente di ambedue i figli presso il padre non appariva logico che il dovesse comunque corrispondere l'assegno Pt_1
di mantenimento per i figli.
, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda di scioglimento del Controparte_1
matrimonio, trattandosi di matrimonio concordatario; in via subordinata, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con affidamento esclusivo dei minori alla madre, assegnazione in suo favore della ex casa coniugale, obbligo di mantenimento a carico del in misura pari ad € 213,93 per la moglie e complessivi € 534,81, per i figli, con Pt_1
pagamento diretto da parte della società “Abbvie S.r.l.” oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi;
in via riconvenzionale chiedeva altresì di ordinare l'allontanamento del
Sig. dalla casa coniugale e quindi dalla dependance adiacente alla casa coniugale per i motivi di Pt_1
cui in premessa. La ricorrente spiegava ulteriori domande, in via del tutto subordinata, di cui alla comparsa di costituzione.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: fin dal mese successivo alla
separazione, ovvero dal maggio 2019, il non aveva mai ottemperato al versamento Pt_1
4 dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e della moglie e non aveva mai versato
neppure il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla per i figli minori ( scolastiche, _1
mediche, sportive, ecc…) e fino al 2021 non aveva rispettato il diritto di visita, limitandosi a fare
precarie e veloci visite ai bambini;
la percepiva circa 400,00/500,00 euro mensili;
il _1
percepiva una retribuzione lorda di circa 3.092,00 euro;
le parti avevano concordato le Pt_1
condizioni di separazione, quando la compagna del era già incinta;
dopo circa sei Pt_1
mesi dall'avvenuta omologa di separazione il aveva deciso arbitrariamente e
contro
Pt_1
ogni regola di buon senso di tornare a vivere a casa dei genitori paterni (quindi nel medesimo stabile in
cui viveva e vive la resistente con i figli presso la casa coniugale) trasferendosi insieme alla compagna e
al figlio avuto con lei, con spregio e mancanza di rispetto sia nei confronti della che dei _1
due figli che dapprima abbandonati dal padre per oltre un anno, poi di punto in bianco avevano visto
tornare il padre con la nuova famiglia a vivere a due passi da loro, destabilizzando sia le resistente che i due minori;
il trasferimento del presso lo stabile di proprietà dei di lui genitori Pt_1
aveva determinato una conflittualità estrema anche con i nonni dei minori, tanto da essersi in più occasioni reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine; il primogenito, da un anno e mezzo, pranzava con i nonni insieme al fratello più piccolo;
on era collocato presso Per_1
il padre, ma trascorreva del tempo presso la casa dei nonni paterni dove aveva anche una sua cameretta per dormire;
non aveva mai manifestato la volontà di vivere con il padre;
Per_2
la condotta tenuta dal negli ultimi anni era finalizzata a rendere la vita della Pt_1 _1
difficile, al fine di allontanarla dalla casa coniugale, con gravi offese personali, e con l'aiuto dei suoceri,
con atteggiamenti che rendevano difficoltosa la vita presso quella casa, ad esempio staccandole la
corrente o l'acqua calda o ancora il gas, e non preoccupandosi per l'appunto che con lei vivevano i figli
minori; tali comportamenti del ricorrente e l'omesso versamento del mantenimento rendevano evidente l'inidoneità genitoriale del ricorrente;
l'orario di lavoro del non era Pt_1
compatibile con il collocamento prevalente della prole presso di lui;
la era _1
costretta a lavorare part-time non avendo titolo di studio e dovendo occuparsi dei figli dei quali il padre si era disinteressato per anni.
5 Con ordinanza del 19.10.2023, il Presidente f.f., in via provvisoria ed urgente, affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, collocava, in via prevalente, il figlio minore presso il padre ed il figlio minore presso la madre;
assegnava alla Per_1 Per_2
la ex casa coniugale, prevedeva che il genitore non collocatario potesse avere con _1
sé il figlio minore non convivente, nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero,
in difetto di accordo, nelle modalità concordate in sede di separazione, poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore di nella misura di € 267,00 mensili, Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie per entrambi i figli,
secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, confermava l'ordine di versamento diretto del suddetto assegno ad Abbvie s.r.l., da prelevarsi dalla retribuzione di
[...]
rigettava la richiesta di assegno divorzile, revocava l'ordine di versamento diretto Pt_1
alla Abbvie s.r.l. in relazione all'assegno disposto in sede di separazione in favore di
[...]
con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, revocava l'ordine di versamento CP_3
diretto alla Abbvie s.r.l. in relazione all'assegno in favore di , con Controparte_1
decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, poneva a carico della madre il contributo al
50% nelle spese straordinarie del figlio secondo il protocollo vigente presso il Per_1
Tribunale di Latina e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione e per la trattazione. La , in corso di causa, _1
deduceva un sopravvenuto mutamento in fatto, essendosi il ricorrente disinteressato di ambedue i figli, sottraendosi alla frequentazione degli stessi ed alla corresponsione del 50%
delle spese straordinarie;
veniva pertanto disposto che le parti rendessero chiarimenti sul collocamento di ambedue i figli ed il deposito, da parte del Servizio Sociale, di una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
Quindi, acquisita la relazione del Servizio Sociale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- il merito della lite
6 Preliminarmente, la domanda avanzata dalla difesa di parte ricorrente di ammissione dei mezzi di prova articolati, previa rimessione della causa in istruttoria, non può trovare accoglimento essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisone.
Pronuncia divorzile
Tanto premesso, il ricorso – previa riqualificazione della domanda in cessazione degli effetti civili del matrimonio – merita accoglimento.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 2384/2019 del
18.4.3019 (R.G. n. 5307/2018); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole
Va disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della prole presso la madre, per quanto di seguito esposto.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di
7 ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
Nel caso di specie, non si rinvengono motivi per derogare a tale privilegiata forma di affidamento, come peraltro suggerito anche dal Servizio Sociale del Comune di Latina (v.
relazione del 20.2.2025, ove è dato leggersi: questo Servizio ritiene che i minori vadano rispettati
nel loro diritto di accesso alla bigenitorialità. Considerato quanto espresso dagli stessi, il perdurare delle
difficoltà relazionali e della conflittualità all'interno della coppia genitoriale, si rende attualmente
necessario che codesta A.G. definisca una regolare frequentazione tra minori e genitori).
In ordine al collocamento dei minori, dalle note depositate dalla difesa del ricorrente e dalla relazione del Servizio Sociale è emerso che il si è trasferito in una nuova abitazione e Pt_1
non ha assiduità di rapporti con i figli da diversi mesi (v. relazione del Servizio Sociale, ove è
dato leggersi: Il SInor è attualmente residente a [...]
compagna, con cui ha riferito di comunicare serenamente, è tornata a vivere dai propri genitori. Ha
riferito di essersi sentito costretto a lasciare l'abitazione dei propri genitori, dove tuttora abita la
SInora con i figli, poiché i rapporti sarebbero diventati sempre più conflittuali con la _1
propria famiglia d'origine e la gestione dei due nuclei familiari sarebbe diventata per lui ingestibile. Il
SInor ha specificato di avere attraversato un periodo di difficoltà emotiva che lo ha spinto a Pt_1
chiedere aiuto presso lo sportello di supporto psicologico offerto dall'azienda di cui lavora e da cui
trarrebbe beneficio. Ha specificato che, proprio a causa del suo malessere, non avrebbe potuto curarsi
adeguatamente dei figli, sottolineando altresì che sarebbe il suo obiettivo primario non appena fosse
stato meglio. Anche lui, come la SInora , ha confermato di non comunicare con l'ex moglie). _1
Al Servizio Sociale il primogenito ha riferito di incontrare saltuariamente il padre in Per_1
occasione della frequenza della stessa palestra, aggiungendo che già precedentemente il genitore sarebbe
diventato sempre più distante, a suo dire, a causa delle problematiche conflittuali insorte con il nuovo
nucleo familiare ed i propri genitori mentre il secondogenito ha riferito di non incontrare Per_2
il padre dal mese di febbraio 2024 e di non avere con lui alcun tipo di contatto. Ha confermato di avere
instaurato un buon rapporto con il compagno della mamma con cui condivide spesso il tempo libero.
8 Pertanto, preso atto dell'attuale incontestata assenza del padre nella vita dei figli,
dell'accertato benessere degli stessi nel collocamento prevalente presso la madre (v. al riguardo relazione del Servizio Sociale ove è dato leggersi: Dal colloquio di rete con le rispettive
insegnanti, non sono emerse criticità relativamente ai minori, né dal punto di vista didattico né
relazionale. Le docenti di entrambi hanno riferito di essersi interfacciate in questi anni esclusivamente
con la figura materna e di non conoscere il padre) il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori disporre il collocamento prevalente di presso la madre. Per_1 Per_2
Con riguardo al diritto di visita paterno, tenuto conto del periodo di difficoltà emotiva
attraversato dal che lo ha spinto a chiedere aiuto presso lo sportello di supporto psicologico Pt_1
offerto dall'azienda per cui lavora e della circostanza per cui lo stesso non ha contatti con il figlio dal febbraio 2024 ed incontra solo sporadicamente resso la palestra, Per_2 Per_1
il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori prevedere che, possa Parte_1
avere con sé i figli:
- due giorni durante la settimana - da individuarsi di comune accordo tra le parti compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli (in mancanza di accordo il padre potrà avere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore
21:30);
- a week end alternati dalle ore 9:00 del sabato mattina alle ore 21:00 della domenica;
- il padre potrà, inoltre, avere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì
dell'Angelo;
- durante le ferie estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, ad anni alterni tra i genitori.
Il Servizio Sociale del Comune di Latina dovrà monitorare il nucleo familiare, attivando, se necessario, tutti gli interventi ritenuti utili per i figli e segnalando tempestivamente alla
9 Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per i minori.
Attesa la persistente conflittualità tra le parti, che hanno riferito al Servizio Sociale di non comunicare tra loro, appare indispensabile che le stesse effettuino un percorso congiunto a sostegno della genitorialità presso il Consultorio familiare di Latina o il diverso ente che alle stesse sarà indicato dal Servizio Sociale di Latina
Ex ufficio, entrambi i genitori devono essere ammoniti ad astenersi dal tenere condotte che arrechino pregiudizio ai minori.
Assegnazione casa coniugale
Va accolta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c..
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'eSIenza di conservare ai figli l'habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Nel caso di specie, ha sempre vissuto con la madre nella ex casa coniugale che per il Per_2
bambino costituisce l'habitat domestico.
Conseguentemente, come già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti, la casa coniugale va assegnata a . Controparte_1
Assegno di mantenimento per i figli
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore, legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento, che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 10 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n.
2196/2003).
Inoltre, come precisato dalla Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi,
nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo
2018 n. 4811).
Nella specie, nel 2021, (v. certificazione unica 2022, in atti), risulta aver Parte_1
percepito un reddito da lavoro lordo annuo pari a 43.286,71.
Ciò posto, il ricorrente ha totalmente disatteso l'ordine del Giudice di versare in atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto e carte di credito degli ultimi due anni. Tale
comportamento processuale del dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Pt_1
nel 2023 (v. 730/2024) risulta aver percepito un reddito da lavoro lordo Controparte_1
annuo pari a 10.365,00 euro e non risulta essere proprietaria di immobili (v. quadro fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti).
Tutto ciò premesso, tenuto conto dell'età di (15 anni) e (9 anni), valutati i Per_1 Per_2
redditi delle parti ed il comportamento processuale del che ha totalmente disatteso Pt_1
l'ordine del giudice di versare in atti le dichiarazioni reddituali, considerata l'assegnazione in favore della della ex casa coniugale, reputa equo il Collegio porre a carico di _1
, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli dell'importo Parte_1
mensile di euro 550,00 (euro 275.00 per ciascun figlio) con decorrenza da gennaio 2025
(allorquando il risulta essersi trasferito unitamente alla nuova compagna in un nuovo Pt_1
immobile ed il primogenito è tornato a vivere in via prevalente presso la madre) e Per_1
pagamento diretto da parte del datore di lavoro di , oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie per i minori, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Assegno divorzile
11 La domanda svolta dalla resistente - riqualificata come richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile - non può essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia del 11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del
1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative
12 professionali del richiedente e realizzato l'eSIenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del
17.2.2021).
Nel caso di specie, la resistente ha solo genericamente dedotto di aver dovuto scegliere un
lavoro part-time per dover accudire i figli e permettere al marito di avanzare la carriera nella società
Abbvie srl.
Alcun profilo istruttorio, financo minimo è stato al riguardo dedotto.
Non è emersa la prova, pertanto, che la disparità delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio né che la abbia sacrificato le sue aspettative professionali _1
(rispetto alle quali nulla è stato dedotto), per provvedere all'accudimento dei figli ed alla cura dell'ambiente domestico.
Nulla, peraltro, ha argomentato la circa un accrescimento del patrimonio familiare _1
da ricondursi ad un suo contributo, né alcun profilo istruttorio è stato al riguardo articolato.
Parimenti non è stata provata l'incapacità, dovuta a ragioni oggettive, della resistente di procurarsi da sola mezzi adeguati.
Tale circostanza deve peraltro escludersi atteso lo stabile svolgimento di attività lavorativa da parte della resistente (v. dichiarazioni reddituali in atti).
Ne consegue che, in attuazione del principio di autodeterminazione ed autoresponsabilità dei coniugi, tenuto conto della breve durata del matrimonio (circa 12 anni), del mancato assolvimento da parte della richiedente dell'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile e della giovane età della (46 anni), che la _1
vede difatti inserita nel mercato del lavoro, la domanda non può che essere rigettata.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
13 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Nettuno (RM), in data 30.6.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 52, Parte 2, Serie A, dell'anno 2007);
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ASSEGNA la casa coniugale ad;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a Parte_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori e , l'importo Controparte_1 Per_1 Per_2
mensile di euro 550,00 (275,00 euro mensili per ciascun figlio), con decorrenza da gennaio
2025, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I. e pagamento diretto da parte del datore di lavoro di;
Parte_1
PONE le spese straordinarie per i figli e , come determinate dal protocollo Per_1 Per_2
di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
INVITA entrambe le parti ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità da compiersi con modalità congiunte, presso il Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale del Comune di Latina;
DISPONE che il Servizio Sociale del Comune di Latina monitori il nucleo familiare,
segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per i minori;
AMMONISCE e ad astenersi dal tenere condotte che Parte_1 Controparte_1
arrechino pregiudizio ai minori;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA l'annotazione per legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Servizio Sociale del Comune di Latina.
Così deciso a Latina nella camera di conSIlio del 6.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott.ssa Concetta Serino
14
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai SI.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott. ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 827 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Modestino Parte_1 C.F._1
D'Aquino, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fabrizio Lanzi, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero – sede
OGGETTO: divorzio – cessazioni effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: […] Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis: Dichiarare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_2
1
[...] in Nettuno (RM) in da-ta 30.06.2007, trascritto sui registri dello stato civile del Comune di Nettuno
con atto numero 52, parte II, serie A dell'anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di Nettuno, a mezzo di rituale comunicazione da par-te della cancelleria, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di
rispettiva residenza. - Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli in da-ta Per_1
04.05.2010 ed il figlio in data 20.05.2016 collocandoli prevalentemente presso il padre;
- Per_2
Assegnare la casa coniugale di via Astura n. 3 al SI. con-cedendo termine alla SI.ra Parte_1
per il rilascio della stessa;
- Invertire le modalità di visita dei minori già stabilite con la _1
separazione consensuale e consentire alla SI.ra di tenere con se i propri figli due giorni _1
infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 sino alle ore 21:30 salvo altri giorni previo accordo
con il padre e compatibilmente con le eSIenze scolastiche dei figli. La madre potrà, altresì, vedere e
tenere i figli a weekend alternati dalle ore 9:00 del sabato mattina sino alle ore 21:00 della domenica.
Così come saranno alternate tutte le festività (natalizie, capodanno, pasqua). Per quanto riguarda
l'assegno di mantenimento da porre a carico della madre questa difesa si rimette al Tribunale per la
determinazione oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente
concordate e documentate. In ogni caso si chiede che il provvedimento di revoca dell'assegno di
mantenimento previsto per il minore ia con effetto retroattivo atteso che il figlio ome Per_1 Per_1
risultante documentalmente vive e dimora con il proprio padre da oltre due anni prima del deposito del
ricorso introduttivo. Dichiarare che la SI.ra non ha diritto all'assegno divorzile in quanto _1
la stessa lavora e non si trova in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati
ma che risulta essere autosufficiente economicamente. In subordine nel caso in il Tribunale non
ritenesse di dover accogliere le conclusioni sopra esposte si chiede che il Tribunale accerti che il figlio
vive con il padre da oltre due anni e che lo stesso venga collocato con provvedimento del Per_1
Tribunale Adito in via prevalente presso il con conseguente revoca dell'assegno di Pt_1
mantenimento posto a carico del revoca che si richiede sia retroattiva come sopra già esposto, Pt_1
dalla data che il Tribunale accerterà e che ponga uguale e contrario obbligo di mantenimento alla SI.ra
. In ulteriore subordine questa difesa chiede che venga confermato il provvedimento _1
Presidenziale del 19.10.2023. Per mero scrupolo difensivo si chiede che il Tribunale voglia ammettere i
2 mezzi istruttori così come richiesti con le memorie istruttorie depositate, mezzi istruttori non ammessi
dal Tribunale. Con vittoria di spese e compensi.
Per parte resistente: […]“che l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma dell'ordinanza presidenziale,
Voglia disporre in via principale, l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre con la quale continueranno a vivere presso la casa famigliare;
in subordine, l'affidamento
congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione preminente Per_1 Per_2
presso la madre nella casa familiare;
ripristinare e quindi disporre a carico del SI. di Parte_1
versare la somma di euro 200,00 ovvero della somma maggiore o minore che si riterrà opportuna in
favore e a titolo di mantenimento della SI.ra ; disporre a carico del SI. un _1 Parte_1
assegno di euro 500,00 a titolo di mantenimento per i figli minori e (euro 250,00 Per_1 Per_2
ciascuno) oltre il 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Latina. Il tutto
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 10.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1 _1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto
[...]
tra le parti, di affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita della madre, di assegnare al ricorrente la casa coniugale, di revocare l'assegno di mantenimento per i figli, oltre che l'assegno di mantenimento per la moglie posti a carico del ricorrente in sede di separazione,
di porre a carico della resistente un assegno di mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi;
in via subordinata, chiedeva di collocare il solo primogenito presso il padre, con obbligo di mantenimento indiretto della madre, riduzione dell'assegno di mantenimento per e revoca dell'assegno di mantenimento per la . Per_2 _1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Nettuno (RM) in data 30.6.2007; dal matrimonio erano nati due figli, (4.5.2010) e (20.5.2016); le condizioni di separazione convenute tra i Per_1 Per_2
coniugi prevedevano, tra le altre cose, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
3 con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale, diritto di visita del padre, obbligo a carico del di corrispondere un assegno Pt_1
di mantenimento per la moglie dell'importo mensile di euro 200,00 oltre ad un assegno mensile di mantenimento per i figli (euro 250,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi); il aveva costituto una famiglia di fatto con la Pt_1
nuova compagna dalla quale aveva anche avuto un figlio;
il figlio primogenito da Per_1
anni era collocato, in fatto, presso il padre ed anche il secondogenito aveva chiesto Per_2
di poter vivere con lui;
il ricorrente viveva con la nuova compagna ed il figlio che avevano avuto, oltre che con in un immobile molto piccolo adiacente alla casa coniugale;
la Per_1
vicinanza tra le abitazioni delle parti aveva determinato, tra le stesse, un clima estremamente teso e conflittuale, con reciproche querele;
la collocazione dei minori con il padre e l'assegnazione a quest'ultimo della ex casa coniugale era la soluzione migliore e più logica
soprattutto per gli stessi minori e per un evitare che vi siano ulteriori tensioni e problematiche tra le
parti che generino ulteriori stress per i figli;
attesa la convivenza prevalente di ambedue i figli presso il padre non appariva logico che il dovesse comunque corrispondere l'assegno Pt_1
di mantenimento per i figli.
, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda di scioglimento del Controparte_1
matrimonio, trattandosi di matrimonio concordatario; in via subordinata, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con affidamento esclusivo dei minori alla madre, assegnazione in suo favore della ex casa coniugale, obbligo di mantenimento a carico del in misura pari ad € 213,93 per la moglie e complessivi € 534,81, per i figli, con Pt_1
pagamento diretto da parte della società “Abbvie S.r.l.” oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi;
in via riconvenzionale chiedeva altresì di ordinare l'allontanamento del
Sig. dalla casa coniugale e quindi dalla dependance adiacente alla casa coniugale per i motivi di Pt_1
cui in premessa. La ricorrente spiegava ulteriori domande, in via del tutto subordinata, di cui alla comparsa di costituzione.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: fin dal mese successivo alla
separazione, ovvero dal maggio 2019, il non aveva mai ottemperato al versamento Pt_1
4 dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e della moglie e non aveva mai versato
neppure il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla per i figli minori ( scolastiche, _1
mediche, sportive, ecc…) e fino al 2021 non aveva rispettato il diritto di visita, limitandosi a fare
precarie e veloci visite ai bambini;
la percepiva circa 400,00/500,00 euro mensili;
il _1
percepiva una retribuzione lorda di circa 3.092,00 euro;
le parti avevano concordato le Pt_1
condizioni di separazione, quando la compagna del era già incinta;
dopo circa sei Pt_1
mesi dall'avvenuta omologa di separazione il aveva deciso arbitrariamente e
contro
Pt_1
ogni regola di buon senso di tornare a vivere a casa dei genitori paterni (quindi nel medesimo stabile in
cui viveva e vive la resistente con i figli presso la casa coniugale) trasferendosi insieme alla compagna e
al figlio avuto con lei, con spregio e mancanza di rispetto sia nei confronti della che dei _1
due figli che dapprima abbandonati dal padre per oltre un anno, poi di punto in bianco avevano visto
tornare il padre con la nuova famiglia a vivere a due passi da loro, destabilizzando sia le resistente che i due minori;
il trasferimento del presso lo stabile di proprietà dei di lui genitori Pt_1
aveva determinato una conflittualità estrema anche con i nonni dei minori, tanto da essersi in più occasioni reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine; il primogenito, da un anno e mezzo, pranzava con i nonni insieme al fratello più piccolo;
on era collocato presso Per_1
il padre, ma trascorreva del tempo presso la casa dei nonni paterni dove aveva anche una sua cameretta per dormire;
non aveva mai manifestato la volontà di vivere con il padre;
Per_2
la condotta tenuta dal negli ultimi anni era finalizzata a rendere la vita della Pt_1 _1
difficile, al fine di allontanarla dalla casa coniugale, con gravi offese personali, e con l'aiuto dei suoceri,
con atteggiamenti che rendevano difficoltosa la vita presso quella casa, ad esempio staccandole la
corrente o l'acqua calda o ancora il gas, e non preoccupandosi per l'appunto che con lei vivevano i figli
minori; tali comportamenti del ricorrente e l'omesso versamento del mantenimento rendevano evidente l'inidoneità genitoriale del ricorrente;
l'orario di lavoro del non era Pt_1
compatibile con il collocamento prevalente della prole presso di lui;
la era _1
costretta a lavorare part-time non avendo titolo di studio e dovendo occuparsi dei figli dei quali il padre si era disinteressato per anni.
5 Con ordinanza del 19.10.2023, il Presidente f.f., in via provvisoria ed urgente, affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, collocava, in via prevalente, il figlio minore presso il padre ed il figlio minore presso la madre;
assegnava alla Per_1 Per_2
la ex casa coniugale, prevedeva che il genitore non collocatario potesse avere con _1
sé il figlio minore non convivente, nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero,
in difetto di accordo, nelle modalità concordate in sede di separazione, poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore di nella misura di € 267,00 mensili, Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie per entrambi i figli,
secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, confermava l'ordine di versamento diretto del suddetto assegno ad Abbvie s.r.l., da prelevarsi dalla retribuzione di
[...]
rigettava la richiesta di assegno divorzile, revocava l'ordine di versamento diretto Pt_1
alla Abbvie s.r.l. in relazione all'assegno disposto in sede di separazione in favore di
[...]
con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023, revocava l'ordine di versamento CP_3
diretto alla Abbvie s.r.l. in relazione all'assegno in favore di , con Controparte_1
decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, poneva a carico della madre il contributo al
50% nelle spese straordinarie del figlio secondo il protocollo vigente presso il Per_1
Tribunale di Latina e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione e per la trattazione. La , in corso di causa, _1
deduceva un sopravvenuto mutamento in fatto, essendosi il ricorrente disinteressato di ambedue i figli, sottraendosi alla frequentazione degli stessi ed alla corresponsione del 50%
delle spese straordinarie;
veniva pertanto disposto che le parti rendessero chiarimenti sul collocamento di ambedue i figli ed il deposito, da parte del Servizio Sociale, di una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
Quindi, acquisita la relazione del Servizio Sociale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- il merito della lite
6 Preliminarmente, la domanda avanzata dalla difesa di parte ricorrente di ammissione dei mezzi di prova articolati, previa rimessione della causa in istruttoria, non può trovare accoglimento essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisone.
Pronuncia divorzile
Tanto premesso, il ricorso – previa riqualificazione della domanda in cessazione degli effetti civili del matrimonio – merita accoglimento.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 2384/2019 del
18.4.3019 (R.G. n. 5307/2018); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Statuizioni relative alla prole
Va disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della prole presso la madre, per quanto di seguito esposto.
L'affidamento condiviso dei minori risulta, difatti, la scelta preferita dal legislatore come la più conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
I genitori devono cooperare nell'esercizio della bigenitorialità: le decisioni di maggior interesse per il minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di
7 ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
Nel caso di specie, non si rinvengono motivi per derogare a tale privilegiata forma di affidamento, come peraltro suggerito anche dal Servizio Sociale del Comune di Latina (v.
relazione del 20.2.2025, ove è dato leggersi: questo Servizio ritiene che i minori vadano rispettati
nel loro diritto di accesso alla bigenitorialità. Considerato quanto espresso dagli stessi, il perdurare delle
difficoltà relazionali e della conflittualità all'interno della coppia genitoriale, si rende attualmente
necessario che codesta A.G. definisca una regolare frequentazione tra minori e genitori).
In ordine al collocamento dei minori, dalle note depositate dalla difesa del ricorrente e dalla relazione del Servizio Sociale è emerso che il si è trasferito in una nuova abitazione e Pt_1
non ha assiduità di rapporti con i figli da diversi mesi (v. relazione del Servizio Sociale, ove è
dato leggersi: Il SInor è attualmente residente a [...]
compagna, con cui ha riferito di comunicare serenamente, è tornata a vivere dai propri genitori. Ha
riferito di essersi sentito costretto a lasciare l'abitazione dei propri genitori, dove tuttora abita la
SInora con i figli, poiché i rapporti sarebbero diventati sempre più conflittuali con la _1
propria famiglia d'origine e la gestione dei due nuclei familiari sarebbe diventata per lui ingestibile. Il
SInor ha specificato di avere attraversato un periodo di difficoltà emotiva che lo ha spinto a Pt_1
chiedere aiuto presso lo sportello di supporto psicologico offerto dall'azienda di cui lavora e da cui
trarrebbe beneficio. Ha specificato che, proprio a causa del suo malessere, non avrebbe potuto curarsi
adeguatamente dei figli, sottolineando altresì che sarebbe il suo obiettivo primario non appena fosse
stato meglio. Anche lui, come la SInora , ha confermato di non comunicare con l'ex moglie). _1
Al Servizio Sociale il primogenito ha riferito di incontrare saltuariamente il padre in Per_1
occasione della frequenza della stessa palestra, aggiungendo che già precedentemente il genitore sarebbe
diventato sempre più distante, a suo dire, a causa delle problematiche conflittuali insorte con il nuovo
nucleo familiare ed i propri genitori mentre il secondogenito ha riferito di non incontrare Per_2
il padre dal mese di febbraio 2024 e di non avere con lui alcun tipo di contatto. Ha confermato di avere
instaurato un buon rapporto con il compagno della mamma con cui condivide spesso il tempo libero.
8 Pertanto, preso atto dell'attuale incontestata assenza del padre nella vita dei figli,
dell'accertato benessere degli stessi nel collocamento prevalente presso la madre (v. al riguardo relazione del Servizio Sociale ove è dato leggersi: Dal colloquio di rete con le rispettive
insegnanti, non sono emerse criticità relativamente ai minori, né dal punto di vista didattico né
relazionale. Le docenti di entrambi hanno riferito di essersi interfacciate in questi anni esclusivamente
con la figura materna e di non conoscere il padre) il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori disporre il collocamento prevalente di presso la madre. Per_1 Per_2
Con riguardo al diritto di visita paterno, tenuto conto del periodo di difficoltà emotiva
attraversato dal che lo ha spinto a chiedere aiuto presso lo sportello di supporto psicologico Pt_1
offerto dall'azienda per cui lavora e della circostanza per cui lo stesso non ha contatti con il figlio dal febbraio 2024 ed incontra solo sporadicamente resso la palestra, Per_2 Per_1
il Collegio reputa rispondente all'interesse dei minori prevedere che, possa Parte_1
avere con sé i figli:
- due giorni durante la settimana - da individuarsi di comune accordo tra le parti compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli (in mancanza di accordo il padre potrà avere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore
21:30);
- a week end alternati dalle ore 9:00 del sabato mattina alle ore 21:00 della domenica;
- il padre potrà, inoltre, avere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando negli anni le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì
dell'Angelo;
- durante le ferie estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno dei minori, ad anni alterni tra i genitori.
Il Servizio Sociale del Comune di Latina dovrà monitorare il nucleo familiare, attivando, se necessario, tutti gli interventi ritenuti utili per i figli e segnalando tempestivamente alla
9 Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per i minori.
Attesa la persistente conflittualità tra le parti, che hanno riferito al Servizio Sociale di non comunicare tra loro, appare indispensabile che le stesse effettuino un percorso congiunto a sostegno della genitorialità presso il Consultorio familiare di Latina o il diverso ente che alle stesse sarà indicato dal Servizio Sociale di Latina
Ex ufficio, entrambi i genitori devono essere ammoniti ad astenersi dal tenere condotte che arrechino pregiudizio ai minori.
Assegnazione casa coniugale
Va accolta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente in ragione del criterio prioritario di cui all'art.337 sexies c.c..
Infatti, l'assegnazione della casa coniugale risponde all'eSIenza di conservare ai figli l'habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui articola e si esprime la vita familiare, per non gravare sui figli stessi l'ulteriore trauma dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Nel caso di specie, ha sempre vissuto con la madre nella ex casa coniugale che per il Per_2
bambino costituisce l'habitat domestico.
Conseguentemente, come già previsto in sede di separazione e confermato con i provvedimenti provvisori ed urgenti, la casa coniugale va assegnata a . Controparte_1
Assegno di mantenimento per i figli
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole” ed il codice civile richiama il dovere dei genitori al mantenimento dei figli negli artt. 147, 188,
261,155, 315 bis.
La crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Come insegna la Suprema Corte, “lo stato biologico di procreazione fa sorgere a carico del genitore, legittimo o naturale, tutti i doveri di cui all'art. 147 c.c., compreso quello di mantenimento, che unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 10 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”(Cass. n.
2196/2003).
Inoltre, come precisato dalla Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi,
nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo
2018 n. 4811).
Nella specie, nel 2021, (v. certificazione unica 2022, in atti), risulta aver Parte_1
percepito un reddito da lavoro lordo annuo pari a 43.286,71.
Ciò posto, il ricorrente ha totalmente disatteso l'ordine del Giudice di versare in atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto e carte di credito degli ultimi due anni. Tale
comportamento processuale del dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Pt_1
nel 2023 (v. 730/2024) risulta aver percepito un reddito da lavoro lordo Controparte_1
annuo pari a 10.365,00 euro e non risulta essere proprietaria di immobili (v. quadro fabbricati di cui alle dichiarazioni reddituali in atti).
Tutto ciò premesso, tenuto conto dell'età di (15 anni) e (9 anni), valutati i Per_1 Per_2
redditi delle parti ed il comportamento processuale del che ha totalmente disatteso Pt_1
l'ordine del giudice di versare in atti le dichiarazioni reddituali, considerata l'assegnazione in favore della della ex casa coniugale, reputa equo il Collegio porre a carico di _1
, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli dell'importo Parte_1
mensile di euro 550,00 (euro 275.00 per ciascun figlio) con decorrenza da gennaio 2025
(allorquando il risulta essersi trasferito unitamente alla nuova compagna in un nuovo Pt_1
immobile ed il primogenito è tornato a vivere in via prevalente presso la madre) e Per_1
pagamento diretto da parte del datore di lavoro di , oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie per i minori, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Assegno divorzile
11 La domanda svolta dalla resistente - riqualificata come richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile - non può essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia del 11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del
1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative
12 professionali del richiedente e realizzato l'eSIenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del
17.2.2021).
Nel caso di specie, la resistente ha solo genericamente dedotto di aver dovuto scegliere un
lavoro part-time per dover accudire i figli e permettere al marito di avanzare la carriera nella società
Abbvie srl.
Alcun profilo istruttorio, financo minimo è stato al riguardo dedotto.
Non è emersa la prova, pertanto, che la disparità delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio né che la abbia sacrificato le sue aspettative professionali _1
(rispetto alle quali nulla è stato dedotto), per provvedere all'accudimento dei figli ed alla cura dell'ambiente domestico.
Nulla, peraltro, ha argomentato la circa un accrescimento del patrimonio familiare _1
da ricondursi ad un suo contributo, né alcun profilo istruttorio è stato al riguardo articolato.
Parimenti non è stata provata l'incapacità, dovuta a ragioni oggettive, della resistente di procurarsi da sola mezzi adeguati.
Tale circostanza deve peraltro escludersi atteso lo stabile svolgimento di attività lavorativa da parte della resistente (v. dichiarazioni reddituali in atti).
Ne consegue che, in attuazione del principio di autodeterminazione ed autoresponsabilità dei coniugi, tenuto conto della breve durata del matrimonio (circa 12 anni), del mancato assolvimento da parte della richiedente dell'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile e della giovane età della (46 anni), che la _1
vede difatti inserita nel mercato del lavoro, la domanda non può che essere rigettata.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
13 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Nettuno (RM), in data 30.6.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 52, Parte 2, Serie A, dell'anno 2007);
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ASSEGNA la casa coniugale ad;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 ogni di ogni mese, a Parte_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori e , l'importo Controparte_1 Per_1 Per_2
mensile di euro 550,00 (275,00 euro mensili per ciascun figlio), con decorrenza da gennaio
2025, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I. e pagamento diretto da parte del datore di lavoro di;
Parte_1
PONE le spese straordinarie per i figli e , come determinate dal protocollo Per_1 Per_2
di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
INVITA entrambe le parti ad intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità da compiersi con modalità congiunte, presso il Consultorio Familiare o presso il diverso ente che alle parti sarà indicato dal Servizio Sociale del Comune di Latina;
DISPONE che il Servizio Sociale del Comune di Latina monitori il nucleo familiare,
segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per i minori;
AMMONISCE e ad astenersi dal tenere condotte che Parte_1 Controparte_1
arrechino pregiudizio ai minori;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
ORDINA l'annotazione per legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Servizio Sociale del Comune di Latina.
Così deciso a Latina nella camera di conSIlio del 6.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott.ssa Concetta Serino
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