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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 7878/21 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tarantino, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Coratelli, come da mandato Controparte_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 19.6.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.21 il esponeva di aver contratto, in Pt_1 data 13.10.23, matrimonio civile con la , insieme alla quale aveva generato CP_1 due figli, nati nel 2005 e nel 2009; evidenziava che la crisi coniugale fosse stata dettata dalle gravi violazioni degli obblighi di fedeltà ed assistenza da parte della moglie;
segnalava, in particolare, che costei, nel maggio 2021, avesse abbandonato non solo la casa familiare, ma anche i figli, al fine di intraprendere una convivenza, dirigendosi in provincia di Napoli;
chiedeva disporsi l'affido esclusivo die minori in proprio favore, precisando di non sapere neppure dove fosse esattamente collocata la coniuge;
invocava l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione degli obblighi di contribuzione al mantenimento della prole sulla medesima gravanti.
All'udienza del 26.4.22, compariva il solo ricorrente, non essendosi perfezionata la notifica dell'atto introduttivo in favore della resistente;
in ragione delle difficoltà di gestione della prole dettata dall'assenza di notizie in ordine alla resistente – che il coniuge aveva cercato di acquisire anche mediante proposizione di querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare - con provvedimento emesso in data 2.5.22 veniva disposto provvisoriamente l'affido esclusivo dei minori in favore del e veniva stabilito che la madre potesse vederli con le modalità che i SS Pt_1 di avrebbero indicato in presenza di sua apposita richiesta. Per_1
La , costituendosi con memoria depositata in data 14.7.22, indicava che la CP_1 crisi familiare, culminata con il proprio allontanamento da casa, fosse scaturita dalle condotte aggressive e prevaricatrici del coniuge;
invocava l'affido condiviso della prole, con collocazione presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale;
chiedeva che il le corrispondesse mensilmente l'importo di € 250,00 per contribuire Pt_1 al sostentamento di ogni figlio e versasse la quote del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole.
All'udienza del 18.7.22 la resistente ometteva di comparire;
il ricorrente indicava che la madre avesse disatteso l'incontro fissato dai SS di in vista della Per_1 ripresa dell'interazione con i figli;
con ordinanza presidenziale emessa in tal sede veniva confermato il regime di affido e visita già stabilito;
la casa familiare veniva assegnata al quindi veniva stabilito che la corrispondesse Pt_1 CP_1
l'importo di € 150,00 per il sostentamento di ogni figlio e rifondesse al padre la metà degli oneri straordinari;
infine venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del giudizio.
All'udienza del 15.1.2 la compariva personalmente ed indicava di essersi CP_1 ritrasferita a Cutrofiano, sicchè i SS di , unitamente al CF competente, Per_1 venivano onerati dell'attivazione di interventi, anche di supporti psicologico, funzionali a ristabilire il rapporto tra madre e figli, da tempo interrottosi.
Con sentenza non definitiva emessa in data 30.1.23 veniva adottata la statuizione inerente lo status;
acquisite relazioni di aggiornamento redatte dagli enti suddetti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 19.6.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, con riferimento alla richiesta di addebito articolata in ricorso, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n. 25966/16).
Il ha assunto che la comunione familiare si fosse incrinata allorchè la Pt_1
aveva abbandonato la famiglia per trasferirsi a IA (NA) e convivere CP_1 con tale;
tale collocazione abitativa della medesima risulta Persona_2 comprovata nella Relazione dell'ATS di in particolare, costei ha riferito Per_1 agli operatori dei SS di essersi allontanata da casa dal giugno 2021 poiché da tempo in conflitto con il marito.
Comune puntualizzato dalla Corte nomofilattica, “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione,
è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.( cfr. Cass. civ. sent. n. 11032/24), in particolare “l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si è già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia già stata proposta ( cfr. Cass. civ. sent. n. 11792/21).
Nel caso per cui è controversia, la non ha provato che il proprio CP_1 trasferimento a Napoli sia avvenuto in un clima familiare già deteriorato per effetto delle condotte del coniuge, peraltro evasivamente delineate in sede di costituzione;
la domanda di addebito formulata in ricorso, pertanto, merita accoglimento.
In ordine ai profili accessori, il figlio è attualmente maggiorenne, mentre Per_3
è prossimo ai sedici anni;
i SS di Galatina, nelle diverse relazioni in atti, Per_4 hanno rimarcato la serenità della sua condizione esistenziale, l'equilibrio trovato nella gestione della quotidianità con il padre ed il forte legame con i nonni paterni;
hanno, altresì, evidenziato l'opposizione di entrambi i figli all'interazione con la madre, cristallizzatasi dopo la delusione maturata rispetto ai primi tentativi di approccio, cui avevano dato la disponibilità a seguito del rientro di costei in Puglia: hanno, infine, segnalato l'insussistenza dei presupposti per una ripresa funzionale dei rapporti e l'opportunità che ella si attivi per il loro tramite o mediante il Pt_1 al fine di far veicolare messaggi o doni per la prole, al fine di evitare nei ragazzi spiacevoli sensazioni di ingerenza.
Le suesposte notazioni inducono a ritenere consono all'interesse del minore il permanere dell'affido esclusivo in favore del padre;
nessuna forma di interazione con la madre appare, allo stato, suscettibile di regolamentazione;
deve disporsi il monitoraggio, per un anno, della condizione esistenziale del medesimo a cura dei
SS di e stabilirsi che in futuro, qualora dovesse manifestare una Per_1 Per_4 disponibilità in tal senso, la frequentazione con la madre potrà avvenire in Spazio
Neutro, a seguito degli opportuni interventi di sostegno psicologico ad entrambi.
Con riferimento ai profili economici, la , come indicato dai SS, benchè CP_1 provvista di piena capacità lavorativa, versa in condizioni economiche precarie;
deve, quindi, trovare conferma l'importo del contributo di mantenimento stabilito in sede presidenziale, pari ad in € 150,00 mensili per ogni figlio, oltre rivalutazione annuale istat dalla data del relativo provvedimento;
le spese straordinarie inerenti la prole graveranno sui genitori nella misura del 50% cadauno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite seguono la soccombenza della CP_1
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- addebita la separazione alla resistente;
- dispone l'affido esclusivo del minore in favore del padre;
- accerta l'attuale impossibilità di dare corso all'interazione tra madre e figlio, disponendo il monitoraggio per un anno della condizione esistenziale del medesimo a cura dei SS di e stabilendo che in futuro, qualora egli dovesse Per_1 manifestarsi disponibile, la frequentazione potrà avvenire in Spazio neutro, previo espletamento del sostegno psicologico in evento opportuno;
- onera la del versamento al resistente, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della prole, della somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat dalla data del provvedimento presidenziale;
- pone a carico di ciascuna delle parti la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Si comunichi ai SS di Galatina.
Lecce, 24.3.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore