Decreto cautelare 19 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 19/07/2022, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2022
N. 00333/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00825/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2022, proposto da
Società Cooperativa Feronia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 12.07.2022, notificato il 12.07.2022 a mezzo p.e.c., con il quale il Comune di Gallipoli Sportello Unico per le Attività Produttive Settore II - S.U.A.P. diffida la Società ricorrente ad esercitare l’attività di autorimessa su area privata all’aperto in località Li Foggi identificata al Catasto terreni del Comune di Gallipoli al fgl. 25, p.lle 918 e 919 come da S.C.I.A. del 8.7.2022 per il periodo che va dal 9.7.2022 al 15.09.2022;
di ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato il 14 Luglio 2022;
Vista la documentazione integrativa recentemente depositata dalla parte ricorrente dopo le comunicazioni di cortesia di irregolarità riscontrate della Segreteria di questo Tribunale.
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, sia in quanto il ricorso non risulta notificato né alla I.C.M. S.r.l. né alla Meridiem S.r.l., sia tenuto conto: della mancata disponibilità giuridica dell’immobile di che trattasi; del disposto dell’art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.; dei contenuti della precedente ordinanza cautelare di questa Sezione n. 464 del 25 Luglio 2019 (resa “inter partes”).
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla Società ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 19 Luglio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO