Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 69/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SAMPIERI ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: cessazione degli effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vilnius (Lituania) il 18 luglio 2009, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vilnius il 18.07.2009 al n. 2813. 2) Con riferimento all'affidamento condiviso ed al collocamento paritetico delle figlie, ed al loro mantenimento, confermare integralmente le condizioni indicate in sede di separazione, ai precedenti articoli 2, 3, 7, che si riportano: Per le figlie minori, i genitori concordano il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, disponendo ai sensi dell'art. 337 ter c.c., che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle
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o presso la casa coniugale o presso una sua nuova soluzione abitativa, a sua discrezione, previa comunicazione all'inizio di ogni settimana al marito del luogo ove starà. Il padre sosterrà per intero le spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale Ordinario di Milano, fino a quando la IG.ra non avrà un'occupazione CP_1 lavorativa: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista, ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari o omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico richiesto ad inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicura-zione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolasti-che con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Pag. 2 Nel caso di spese per cui è richiesto l'assenso dell'altro genitore, in caso di mancato espresso dissenso da parte del genitore obbligato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione delle spese, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso pro quota entro 30 giorni dalla richiesta. 3) Con riferimento al mantenimento delle figlie, fino a quando la IG.ra non disporrà di un reddito proprio, CP_1 si provvederà in questo modo:
• tutte le bollette per le utenze e le spese relative all'abitazione di Via Crespi n. 51 rimarranno a carico del IG. che provvederà al mantenimento diretto delle figlie (facendosi carico oltre che del vitto, anche delle spese di Pt_1 abbigliamento, sportive, scolastiche ecc.);
• per i giorni invece in cui la IG.ra vivrà presso l'abitazione di Via Crespi n.51 o presso la propria con le CP_1 figlie, il IG. verserà alla stessa l'importo mensile di euro 400,00 per far fronte alle spese ordinarie delle Pt_1 figlie;
• le spese straordinarie saranno a carico integrale del IG. le stesse dovranno essere, se possibile, effettuate Pt_1 in compresenza dei genitori, e, in mancanza, previamente concordate tra i coniugi e documentate. Nel caso in cui la IGnora dovesse reperire un'occupazione le condizioni economiche verranno riviste Controparte_1 in base ai redditi dei coniugi. 4) Il IG. e la IG.ra concordano espressamente che, la corresponsione dell'assegno Parte_1 Controparte_1 di divorzio, a favore della IG.ra avvenga in un'unica soluzione, ex art. 5 comma 8, legge n.898 del Controparte_1
1970, mediante il trasferimento del 50% della casa sita in Lituania ed il versamento dell'importo di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila) che verrà consegnato entro il 01 luglio 2024 in deposito fiduciario presso lo studio dell'avv. Eugenia Gambetti a cui in pari data il IGnor conferirà mandato irrevocabile all'avv. Gambetti Parte_1 affinché al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la stessa consegni l'assegno circolare alla IGnora Le spese per il trasferimento del 50% dell'immobile in Lituania saranno sostenute interamente Pt_1 dalla IG.ra . CP_1
5) La casa coniugale sita in Novara Via Crespi n. 51, viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, al IGnor
fatto salvo quanto concordato dalle parti al punto 3 delle condizioni di separazione, da ritenere Parte_1 valide anche in sede di divorzio visto il richiamo operato al punto 2 delle condizioni di divorzio. La IGnora
[...] potrà asportare i propri effetti e beni personali con il rilascio, che avverrà appena troverà idonea sistemazione CP_1 abitativa. 6) Con il presente atto la IGnora nata a [...] il 31 marzo Controparte_1
1986, codice fiscale: , trasferisce al IGnor nato a [...]_3 Parte_1
(VC) il 28 agosto 1981, codice fiscale: , che accetta, a tacitazione di ogni rapporto CodiceFiscale_4 patrimoniale e salvo il pagamento dell'assegno una tantum di Euro 125.000,00 sopra indicato, la quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà dei beni siti in Comune di NOVARA (NO), facenti parte del complesso 1 e più precisamente:
- villetta a schiera distribuita su quattro piani collegati tra loro da scala interna, e composta da lavanderia, due ripostigli, cantina, locale caldaia, pozzo di aerazione a piano sotterraneo, da autorimessa, ingresso, disimpegno, soggiorno, bagno, camera e cucina a piano terreno, da disimpegno, cinque camere e due bagni a piano primo e da due locali deposito e bagno a piano sottotetto, con annessa antistante e retrostante area pertinenziale in proprietà esclusiva. Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di NOVARA (NO), correttamente in ditta a IGnor nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 CodiceFiscale_4
e nata in [...] il [...], codice fiscale: , Controparte_1 CodiceFiscale_3
Pag. 3 per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno di piena proprietà in regime patrimoniale di comunione legale, con i seguenti dati:
- foglio 99, particella 1088 (ex particella 434) subalterno 1, Via Giovanni Battista Crespi n. 51, piani S1- T-1- 2, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 3, vani 13,5, superficie catastale mq. 331, rendita catastale euro 1.254,99, per quanto riguarda l'abitazione;
- foglio 99, particella 1088 (ex particella 434) subalterno 2, Via Giovanni Battista Crespi n. 51, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, mq. 27, superficie catastale mq. 28, rendita catastale euro 68,33, per quanto riguarda l'autorimessa. I detti immobili risultano censiti per duplicato nel Catasto Terreni al foglio 99, particella 1088 (ex 563), ente urbano di are 4.10. CONFINI: i suddetti immobili confinano a corpo con beni alla particella 1089 del foglio 99 del Catasto Terreni di proprietà di terzi, con beni alla particella 1173 del foglio 99 del Catasto Terreni di proprietà di terzi, con beni alla particella 1087 del foglio 99 del Catasto Terreni di proprietà di terzi, con strada alla particella 565 del foglio 99 del Catasto Terreni. Con il presente atto si trasferisce anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e servizi che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni, ivi compresi tutte le pertinenze e i diritti di cui all'atto del 28 dicembre 1972 del Notaio di Novara, Repertorio n. 29047, registrato a Novara il 16 gennaio 1973 al n. Persona_1
699 vol. 379 A.P., trascritto a Novara il 25 gennaio 1973 ai nn. 1600/1461. La IGnora dichiara che la titolarità degli immobili in oggetto è a lei pervenuta in forza di: Controparte_1
- atto di compravendita del primo luglio 2019 del Notaio di Novara, Repertorio n. 42.282 e Persona_2
Raccolta n. 22.131, registrato a Novara l'8 luglio 2019 al n. 8885, trascritto a Novara il l'8 luglio 2019 ai nn. 10036/7247, che si intende qui integralmente riportato per quanto riguarda patti e condizioni in esso contenuti, con espresso riferimento all'atto del 28 dicembre 1972 del Notaio di Novara, Repertorio n. 29047, Persona_1 sopra citato. La IGnora in relazione agli immobili da lei ceduti, rilascia le seguenti dichiarazioni: Controparte_1 ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, attesta e dà atto che gli immobili in oggetto, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di Novara (NO), sono stati edificati in conformità ai seguenti titoli autorizzativi:
- Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di Novara in data 12 ottobre 1973 n. 919 P.G. 51039;
- Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di Novara in data 2 dicembre 1975 n. 948 P.G. 31338;
- Concessione Edilizia in sanatoria in data 31 luglio 1991 Prot. Gen. 4571;
- CILA n. 1147/2019 del 28 giugno 2019 Protocollo n. 2019/62293 del primo luglio 2019 per ristrutturazione interna villetta unifamiliare residenziale;
Attività di Edilizia Libera Pratica n. 200/2021 Protocollo n. 2021/11124 dell'8 febbraio 2021 per manutenzione ordinaria;
e che i suddetti immobili sono muniti della prescritta abitabilità/agibilità rilasciata in data 10 agosto 1977. La IGnora in relazione agli immobili da lei ceduti, dichiara che non sono mai state realizzate Controparte_1 opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Gli immobili in oggetto vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere, con la precisazione che lungo il confine di notte dell'originale mappale 83 e per tutta la sua lunghezza in direzione est-ovest corre il cavo denominato "Marcioni-Portigliotti" di competenza della Società Irrigazioni Est- Sesia, in conformità alla concessione
Pag. 4 a rogito Notaio già di Novara in data 21 aprile 1972 rep. n. 35140, registrato a Novara il 26 aprile Per_3
1972 al n. 1943 vol. 376, convenzione stipulata tra la predetta , la DI.L.CA. - Parte_2
Distribuzione Lombarda Carburanti S.p.A., la IGnora e la parte venditrice Parte_3 dr. ed eventuali altri terzi. Persona_4
La IGnora garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lei pervenuto come Controparte_1 sopra detto e garantisce la libertà dell'immobile stesso da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali. Per quanto possa occorrere si rinunzia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo. Le eventuali spese relative alla cessione sono a carico del IGnor Parte_1
Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura della presente cessione, presso la competente Agenzia delle Entrate - Territorio, sollevando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo. Le parti inoltre prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni di separazione/divorzio, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Ai fini del Registro, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano che gli immobili in oggetto hanno un valore complessivo di euro 83.370,00=. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1- bis, così come modificato dall'Art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati e corrispondono pienamente alle planimetrie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio - Servizi Catastali, in data 11 dicembre 2023 con protocollo:
- n. NO0069155/2023, per l'appartamento, che qui si allega sotto la lettera “A”;
- n. NO0069158/2023, per l'autorimessa, che qui si allega sotto la lettera “B”;
Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche, nonché delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive modifiche, per l'appartamento in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. 2020 101730 0038, redatto il 21 luglio 2020 dal certificatore Ing. Per_5 di Novara (NO) ed inviato al SIPEE in data 21 luglio 2020, con scadenza in data 21 luglio 2030, che
[...] qui si allega sotto la lettera “C”. Il IGnor dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa. Parte_1
La IGnora dichiara che successivamente alla registrazione del detto certificato non è stata Controparte_1 apportata alcuna modifica all'immobile ed agli impianti in grado di incidere sul rendimento energetico e che l'autorimessa in oggetto è priva di impianto di riscaldamento e pertanto per la stessa non si allega attestato di prestazione energetica.”
Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
MILANESI e hanno contratto matrimonio concordatario in Lituania in CP_1 Parte_1 data 18 luglio 2009 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ghemme al n. 4 parte II, serie C, anno 2009. Per_ Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (10/08/2010) e (28/01/2015). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Stante la volontà delle parti di trasferire un bene immobile, i coniugi sono comparsi all'udienza del 15.4.2025 dinnanzi al Giudice relatore, alla presenza del Cancelliere. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Controparte_1 Parte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in Lituania in data 18 luglio 2009 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ghemme al n. 4 parte II, serie C, anno 2009;
2. prende atto che con riferimento al mantenimento delle figlie, fino a quando la IG.ra CP_1 non disporrà di un reddito proprio, si provvederà in questo modo:
• tutte le bollette per le utenze e le spese relative all'abitazione di Via Crespi n. 51 rimarranno a carico del IG. che provvederà al mantenimento diretto delle Pt_1 figlie (facendosi carico oltre che del vitto, anche delle spese di abbigliamento, sportive, scolastiche ecc.);
• per i giorni invece in cui la IG.ra vivrà presso l'abitazione di Via Crespi n.51 CP_1
o presso la propria con le figlie, il IG. verserà alla stessa l'importo mensile Pt_1 di euro 400,00 per far fronte alle spese ordinarie delle figlie;
• le spese straordinarie saranno a carico integrale del IG. le stesse dovranno Pt_1 essere, se possibile, effettuate in compresenza dei genitori, e, in mancanza, previamente concordate tra i coniugi e documentate.
Pag. 6 Nel caso in cui la IGnora dovesse reperire un'occupazione le condizioni Controparte_1 economiche verranno riviste in base ai redditi dei coniugi.
3. prende atto che il e concordano espressamente Parte_1 Controparte_1 che, la corresponsione dell'assegno di divorzio, a favore della IG.ra avvenga Controparte_1 in un'unica soluzione, ex art. 5 comma 8, legge n.898 del 1970, mediante il trasferimento del 50% della casa sita in Lituania ed il versamento dell'importo di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila) che verrà consegnato entro il 01 luglio 2024 in deposito fiduciario presso lo studio dell'avv. Eugenia Gambetti a cui in pari data il IGnor Parte_1 conferirà mandato irrevocabile all'avv. Gambetti affinché al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la stessa consegni l'assegno circolare alla IGnora
Le spese per il trasferimento del 50% dell'immobile in Lituania saranno sostenute Pt_1 interamente dalla IG.ra CP_1
4. prende atto che la casa coniugale sita in Novara Via Crespi n. 51, viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, al IGnor fatto salvo quanto concordato dalle Parte_1 parti al punto 3 delle condizioni di separazione, da ritenere valide anche in sede di divorzio visto il richiamo operato al punto 2 delle condizioni di divorzio. La IGnora Controparte_1 potrà asportare i propri effetti e beni personali con il rilascio, che avverrà appena troverà idonea sistemazione abitativa.
5. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
6. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29.4.2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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