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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza dell'8 maggio 2025 si riservava la decisione nella causa n. R.G. 9725 / 2023 tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta e decisa con la seguente sentenza
TRA
(con l'Avv. Alessandro Onnis) Parte_1
RICORRENTE
E
1. (con l'Avv. Giuseppe Cavallaro) Controparte_1
CP_ 2. (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 euro per ciascuna delle parti resistenti costituite;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, – premettendo di aver prestato attività lavorativa presso Parte_1 il ristorante “Bi ”, sita in Roma località Bernocchi, Via Brunone Bianchi n.19, con le mansioni di Parte_2 aiuto cuoco, per cinque giorni la settimana e per almeno 7 ore al giorno dalle 9,00 alle 16,00, dal 28 settembre 2018 al 15 giugno 2019 – lamentava che il rapporto, svoltosi secondo le modalità proprie della subordinazione, non era stato formalizzato, che non aveva ricevuto il trattamento economico proprio dell'inquadramento che le sarebbe spettato (V livello del CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo), che, a seguito di un infortunio sul lavoro che la costringeva a rimanere ferma per 10 giorni, non aveva potuto beneficiare del periodo di malattia rimanendo sprovvista della retribuzione.
Premettendo di aver ricevuto le disposizioni sulle specifiche attività da svolgere volta per volta dalla cuoca
Sig.ra e dal Sig. che, peraltro, le avevano intimato il 15 giugno 2019 di Parte_3 CP_3 non presentarsi più sul posto di lavoro, chiedeva al Giudice adito di accertare l'avvenuto svolgimento del rapporto lavorativo con la parte resistente per lo svolgimento delle mansioni di aiuto cuoco di cui al quinto livello del CCNL sopra citato (o di quelle che venissero accertate), nel periodo dal 28 dicembre 2018 al 15 giugno 2019 e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 8.090,38, a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute,
l'indennità sostitutiva del preavviso, e la mensilità di aprile 2019, oltre al pagamento dei contributi previdenziali.
Si costituiva in giudizio la eccependo la assoluta estraneità alla vicenda lavorativa Controparte_1 dedotta in giudizio.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che aderiva alla domanda della lavoratrice con riferimento ai periodi non prescritti.
Integratosi il contraddittorio, autorizzato lo scambio di note fra le parti, la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La difesa articolata dalla parte resistente è puntuale e conferente. Invero, la società deduce di essere stata costituita l'11 settembre 2019 e iscritta nel Registro delle Imprese il 20 settembre 2019 - come emerge dalla visura camerale allegata – e quindi in epoca successiva alla estinzione del rapporto oggetto di causa. Non solo. Dalla medesima visura si evince che l'impresa avrebbe iniziato la sua attività ben due anni dopo la fine del rapporto de quo: 28 aprile 2021
Tali informazioni erano facilmente acquisibili dalla lavoratrice, odierna ricorrente, la quale non ha effettuato le ricerche che si sarebbe rese necessarie solo leggendo la visura.
Solo in sede di note e quindi dopo aver impostato la strategia difensiva nel ricorso la affronta Pt_1 problematica della individuazione della parte datoriale;
questione che doveva essere affrontata prima della instaurazione del ricorso.
Fa notare che l'amministratrice unica della è proprio la Controparte_1 Parte_3 persona individuata come colei da cui riceveva le direttive e di cui era aiuto cuoca.
Solo nelle note autorizzate e quindi tardivamente, la Signora ipotizza un diverso datore di lavoro, più Pt_1 precisamente, una parte datoriale che si è modificata nel tempo. Fa riferimento alla Bitrattoria s.r.l.s, con amministratore il Sig. socia lavoratrice la Sig.ra che avrebbe poi CP_3 Parte_3 ceduto, presumibilmente, l'attività alla Controparte_1
Chiede in corso di causa l'esibizione, per ordine del Giudice, del contratto in virtù del quale la mamma utilizza l'azienda e i locali della B-trattoria. Controparte_1
Le richieste sono state disattese perché ritenute esplorative.
Ritenuto pertanto che la ricorrente avrebbe dovuto condurre una più attenta e approfondita indagine prima di incardinare il giudizio, il ricorso va rigettato e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza dell'8 maggio 2025 si riservava la decisione nella causa n. R.G. 9725 / 2023 tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta e decisa con la seguente sentenza
TRA
(con l'Avv. Alessandro Onnis) Parte_1
RICORRENTE
E
1. (con l'Avv. Giuseppe Cavallaro) Controparte_1
CP_ 2. (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 euro per ciascuna delle parti resistenti costituite;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, – premettendo di aver prestato attività lavorativa presso Parte_1 il ristorante “Bi ”, sita in Roma località Bernocchi, Via Brunone Bianchi n.19, con le mansioni di Parte_2 aiuto cuoco, per cinque giorni la settimana e per almeno 7 ore al giorno dalle 9,00 alle 16,00, dal 28 settembre 2018 al 15 giugno 2019 – lamentava che il rapporto, svoltosi secondo le modalità proprie della subordinazione, non era stato formalizzato, che non aveva ricevuto il trattamento economico proprio dell'inquadramento che le sarebbe spettato (V livello del CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo), che, a seguito di un infortunio sul lavoro che la costringeva a rimanere ferma per 10 giorni, non aveva potuto beneficiare del periodo di malattia rimanendo sprovvista della retribuzione.
Premettendo di aver ricevuto le disposizioni sulle specifiche attività da svolgere volta per volta dalla cuoca
Sig.ra e dal Sig. che, peraltro, le avevano intimato il 15 giugno 2019 di Parte_3 CP_3 non presentarsi più sul posto di lavoro, chiedeva al Giudice adito di accertare l'avvenuto svolgimento del rapporto lavorativo con la parte resistente per lo svolgimento delle mansioni di aiuto cuoco di cui al quinto livello del CCNL sopra citato (o di quelle che venissero accertate), nel periodo dal 28 dicembre 2018 al 15 giugno 2019 e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 8.090,38, a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute,
l'indennità sostitutiva del preavviso, e la mensilità di aprile 2019, oltre al pagamento dei contributi previdenziali.
Si costituiva in giudizio la eccependo la assoluta estraneità alla vicenda lavorativa Controparte_1 dedotta in giudizio.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che aderiva alla domanda della lavoratrice con riferimento ai periodi non prescritti.
Integratosi il contraddittorio, autorizzato lo scambio di note fra le parti, la causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La difesa articolata dalla parte resistente è puntuale e conferente. Invero, la società deduce di essere stata costituita l'11 settembre 2019 e iscritta nel Registro delle Imprese il 20 settembre 2019 - come emerge dalla visura camerale allegata – e quindi in epoca successiva alla estinzione del rapporto oggetto di causa. Non solo. Dalla medesima visura si evince che l'impresa avrebbe iniziato la sua attività ben due anni dopo la fine del rapporto de quo: 28 aprile 2021
Tali informazioni erano facilmente acquisibili dalla lavoratrice, odierna ricorrente, la quale non ha effettuato le ricerche che si sarebbe rese necessarie solo leggendo la visura.
Solo in sede di note e quindi dopo aver impostato la strategia difensiva nel ricorso la affronta Pt_1 problematica della individuazione della parte datoriale;
questione che doveva essere affrontata prima della instaurazione del ricorso.
Fa notare che l'amministratrice unica della è proprio la Controparte_1 Parte_3 persona individuata come colei da cui riceveva le direttive e di cui era aiuto cuoca.
Solo nelle note autorizzate e quindi tardivamente, la Signora ipotizza un diverso datore di lavoro, più Pt_1 precisamente, una parte datoriale che si è modificata nel tempo. Fa riferimento alla Bitrattoria s.r.l.s, con amministratore il Sig. socia lavoratrice la Sig.ra che avrebbe poi CP_3 Parte_3 ceduto, presumibilmente, l'attività alla Controparte_1
Chiede in corso di causa l'esibizione, per ordine del Giudice, del contratto in virtù del quale la mamma utilizza l'azienda e i locali della B-trattoria. Controparte_1
Le richieste sono state disattese perché ritenute esplorative.
Ritenuto pertanto che la ricorrente avrebbe dovuto condurre una più attenta e approfondita indagine prima di incardinare il giudizio, il ricorso va rigettato e le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli