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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2016 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA Tancredi;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
GI CO;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio con il Parte_1 CP_1
06.09.2008 a Rende (CS) trascritto nei Registri dello stato civile, che dalla loro unione nascevano i figli (01.06.2009) e (10.05.2018), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli minori, e , con Per_1 Per_3 collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale di
1 proprietà esclusiva di disponendo la regolamentazione dei rapporti CP_1 padre-figli sulla base del calendario genitoriale allegato al ricorso, con corresponsione di un assegno di mantenimento per la prole di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni “Pronunciare la CP_1 separazione dei coniugi ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Rende;
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a ciascun genitore, Per_1 Per_2 con allocazione prevalente presso la madre;
3. assegnare la casa coniugale, sita in Montalto Uffugo alla via Petrozza 48 alla Sig. ra che continuerà a viverci unitamente ai figli minori con accollo di tutte le spese Pt_1 per le utenze in capo al resistente Sig. CP_1
4. Regolamentare il diritto di visita nei termini di cui al ricorso introduttivo e da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti.
5. Determinare a carico del Sig. quale contributo al mantenimento dei CP_1 figli minori la somma mensile di euro € 600,00 ( E 300,00 a figlio) da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo oltre naturalmente spese straordinarie nella misura del 100% approvate dal CNF in data 29.11.2017
6. Disporre che, l'assegno unico sia percepito interamente dalla Sig. ra Parte_1 che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'Ente erogatore”.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
Tanto premesso, va rilevato che, all'udienza del 13.11.2025, le parti hanno congiuntamente chiesto il recepimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione di CP_1
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2016 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA Tancredi;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
GI CO;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio con il Parte_1 CP_1
06.09.2008 a Rende (CS) trascritto nei Registri dello stato civile, che dalla loro unione nascevano i figli (01.06.2009) e (10.05.2018), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli minori, e , con Per_1 Per_3 collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale di
1 proprietà esclusiva di disponendo la regolamentazione dei rapporti CP_1 padre-figli sulla base del calendario genitoriale allegato al ricorso, con corresponsione di un assegno di mantenimento per la prole di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni “Pronunciare la CP_1 separazione dei coniugi ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Rende;
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a ciascun genitore, Per_1 Per_2 con allocazione prevalente presso la madre;
3. assegnare la casa coniugale, sita in Montalto Uffugo alla via Petrozza 48 alla Sig. ra che continuerà a viverci unitamente ai figli minori con accollo di tutte le spese Pt_1 per le utenze in capo al resistente Sig. CP_1
4. Regolamentare il diritto di visita nei termini di cui al ricorso introduttivo e da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti.
5. Determinare a carico del Sig. quale contributo al mantenimento dei CP_1 figli minori la somma mensile di euro € 600,00 ( E 300,00 a figlio) da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo oltre naturalmente spese straordinarie nella misura del 100% approvate dal CNF in data 29.11.2017
6. Disporre che, l'assegno unico sia percepito interamente dalla Sig. ra Parte_1 che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'Ente erogatore”.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
Tanto premesso, va rilevato che, all'udienza del 13.11.2025, le parti hanno congiuntamente chiesto il recepimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione di CP_1
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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