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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 295 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giorgia Scacco e Alessandro Baldin, con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, Mestre, Via Cecchini n. 2.
E
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), anche quali eredi di , rappresentati e C.F._3 Persona_1 difesi dall'avv. Tommaso Tonetto, con domicilio eletto presso lo studio in Venezia, Mestre, Via Ospedale n. 27/33.
PARTE APPELLANTE
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1469 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 18/8/2023. Causa decisa nella camera di consiglio del 19/2/2025
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
- in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1469/2023 del Tribunale di Venezia R.G. n. 7649/2019, pubblicata il 18.08.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita sollevata dalla convenuta, in quanto infondata per le ragioni di cui in premessa;
Nel merito in via principale: per le causali di cui all'atto introduttivo, condannarsi i convenuti, signori
[...]
, e , in solido tra loro, al pagamento in favore Per_1 Parte_2 Parte_3 della attrice dell'importo di € 6.190,75, oltre ad interessi legali Parte_1
1 dalla domanda al saldo.
Nel merito sulle domande riconvenzionali di parte convenuta: preliminarmente, accertato il difetto di legittimazione attiva dei convenuti con riguardo alla domanda riconvenzionale con cui viene richiesto il danno per lucro cessante, dichiararsi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale stessa;
in ogni caso, per le causali di cui in premessa, rigettarsi le domande riconvenzionali formulate dai convenuti in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande riconvenzionali svolte dai convenuti, disporsi la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in favore dei convenuti con il maggiore credito dell'attrice”.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e, in particolare, si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, contenuti nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 di parte attrice di primo grado: 24) “Vero che nel novembre 2018 l'ing. presentava alla proprietà Parte_4
– su loro richiesta - un preventivo per le opere di demolizione, CP_1 rifacimento e dipintura del controsoffitto dell'unità di loro proprietà, nonché dei costi di smaltimento e trasporto in discarica dei materiali di risulta per complessivi
€ 2.241,00 oltre IVA”;
25) “Vero che nel novembre 2018 il signor comunicava all'ing. Parte_2 che la proprietà / escludeva di volersi far carico delle spese Parte_4 Pt_2 Per_1 delle opere di demolizione, rifacimento e dipintura del controsoffitto dell'unità di loro proprietà, nonché dei costi di smaltimento e trasporto in discarica dei materiali di risulta relativi alla loro unità immobiliare, chiedendo che tali costi fossero a carico della signora ”; Parte_1
26) “Vero che nel novembre 2018 l'ing. comunicava al signor Parte_4 Pt_2
quale referente della proprietà / che la signora
[...] Per_1 Pt_2 Parte_1
non era disponibile a farsi carico dell'intero costo delle opere di rifacimento
[...] del solaio in comunione, pur rendendosi disponibile ad anticipare per loro conto i costi di rifacimento del solaio salva la successiva rifusione della quota parte di loro spettanza”; 27) “Vero che con dichiarazione del 04.12.2018, il signor per conto Parte_2 della proprietà / , autorizzava la signora a Pt_2 Per_1 Parte_1 presentare la pratica edilizia relativa al rifacimento del solaio, confermandone il contenuto, come da doc. 9 che si rammostra al teste”. Sulle circostanze sopra descritte, si indica a teste: - ing. con Testimone_1 studio in Venezia, Cannaregio 433
Per la parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità del gravame avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito: rigettarsi il gravame avversario perché infondato per tutti i motivi esposti in narrativa, con contestuale conferma della gravata sentenza. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
2
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Venezia,
, quale proprietaria dell'appartamento in Venezia, San Polo 1624 Parte_1 conveniva in giudizio , e , proprietari Persona_1 Parte_2 Parte_3 dell'appartamento al piano sottostante per ottenere, in applicazione dell'art. 1125 c.c., il pagamento del 50% della somma anticipata di € 12.381,51, pari ad € 6.190,75 oltre interessi, per i lavori urgenti eseguiti al solaio fra i due appartamenti.
2. Si costituivano i convenuti, i quali resistevano alla domanda esponendo che:
- il solaio non necessitava di interventi urgenti e trattandosi di manutenzione ordinaria la spesa non riguardava i proprietari del piano inferiore;
- per agevolare i lavori e pur essendo l'immobile adibito ad affittacamere, i resistenti avevano concordato con il Direttore Lavori (ing. di mettere a Parte_4 disposizione della ricorrente il proprio immobile (nel periodo 8-17 dicembre 2018)
a condizione che la ricorrente si accollasse gli oneri economici dei lavori, escluso il controsoffitto del piano sottostante, come da comunicazione del 31/10/2018 dello stesso Direttore dei Lavori;
- in ogni caso, le spese richieste non risultavano specificate né documentate.
In via riconvenzionale i resistenti chiedevano la condanna al risarcimento dei danni per il ritardo nell'esecuzione dei lavori conclusi il 27/12/18, per la sistemazione dell'appartamento e per il mancato guadagno.
3. Il Tribunale di Venezia, previo mutamento del rito, istruita la causa con acquisizione di documenti e prova testimoniale, così disponeva:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte nel presente giudizio, sia da parte ricorrente che, in via riconvenzionale, dai resistenti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4. Rilevava il Tribunale:
- la rinuncia della ricorrente al rimborso delle spese di rifacimento del solaio risultava provata dall'offerta scritta formulata dal suo D.l., Ing. alla parte Parte_4 resistente con e-mail del 31/10/2018, “e dalla conferma dell'avvenuta formulazione di tale offerta, svolta dalla stessa ricorrente in sede di interpello (cfr. verbale dell'udienza del 28/09/2021), a condizione a che parte resistente si occupasse autonomamente del rifacimento del proprio controsoffitto, sostenendone il costo.
Tale offerta risulta accolta per iscritto dal difensore di parte resistente, con lettera del 4/12/2018 (doc. 3 di parte resistente), il cui invio non è stato contestato da parte ricorrente”;
- la domanda riconvenzionale nei confronti dei ricorrenti veniva rigettata in assenza dei necessari riscontri probatori.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituivano e , anche quali eredi di Parte_2 Parte_3 [...]
, chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e risposta. Per_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
* * *
6. Con l'atto di appello lamenta : Parte_1
- l'erronea ricostruzione delle circostanze in quanto il direttore dei lavori: “soggetto privo di potere rappresentativo dei committenti…aveva ipotizzato agli odierni
3 appellati che la signora avrebbe potuto sostenere i costi di rifacimento Parte_1 del solaio a condizione che la proprietà / sostenesse i costi di Per_1 Pt_2 demolizione, rifacimento e dipintura del controsoffitto dell'unità di loro proprietà, oltre a sostenere i costi di smaltimento e trasporto in discarica dei materiali di risulta. Questa ipotesi è stata immediatamente respinta dagli odierni appellati…Ne deriva che…la successiva nota datata 04.12.2018 del legale degli odierni appellati costituiva una nuova proposta”;
- la mancata considerazione della successiva lettera del 7/12/2018 del legale della ricorrente;
- l'ingiustificata mancata ammissione di tutti i capitoli di prova testimoniali articolati.
Nel merito, l'appellante chiede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1125 c.c. il rimborso di “metà quota da parte dei proprietari dell'appartamento sottostante per l'importo complessivo di € 6.190,75”.
* * *
7. Le censure proposte dall'appellante sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Diversamente da quanto sostento dall'appellante:
- parte ricorrente ora appellante, in relazione ai lavori relativi al solaio intermedio fra i due piani, ha proposto che avrebbe sostenuto la spesa del rifacimento del solaio a condizione che le spese per il controsoffitto sottostante restasse a carico dei proprietari dell'appartamento sottostante (v. interrogatorio formale reso dalla signora il 28/9/2021); Parte_1
- premesso che la stessa parte ricorrente in sede di interrogatorio formale ha precisato che l'ing. “ha fatto da tramite tra me e mio marito e i Parte_4 convenuti”, la proposta risulta confermata dallo stesso Direttore dei Lavori con la mail 31/10/2018 con la quale i proprietari del piano superiore si dichiarano:
“disposti a sostenere tutte le spese legate alla fornitura trasporto e messa in opera delle travi nuove, ma non quella della rimozione ed eventuale ripristino del controsoffitto…”;
- i convenuti ora appellati con la mail del 4/12/2018 del legale incaricato, comunicazione non ritualmente contestata, hanno accettato la predetta proposta rinunciando alle spese per i lavori riguardanti il controsoffitto.
7.2. Era dunque onere della parte proponente che ha eccepito l'intervenuta revoca, prima dell'accettazione, fornirne la prova. Onere, invece, non assolto.
7.3. I capitoli di prova testimoniale articolati dalla ricorrente, infatti, non hanno ad oggetto uno specifico comportamento del proponente diretto ad una revoca, mentre quanto riferito dallo stesso ing. indicato come teste dalla ricorrente, sulla Parte_4 diversa circostanza secondo la quale la proposta sarebbe stata “subito bocciata”, per un verso appare generica e per altro verso mal si concilia con le risultanze documentali e con l'asserita revoca della proposta da parte della ricorrente (v. pag. 3 memoria ex art. 181, comma 6 n. 1 c.p.c.).
7.4. Corrobora le predette risultanze istruttorie la testimonianza di Testimone_2 coniuge di in regime di separazione dei beni, sentita all'udienza del Parte_2
28/9/2021: “Conosco la circostanza in quanto mi trovavo nell'appartamento di mia suocera, confermo altresì che c'era anche l'Ing. il quale mi spiegava i Parte_4
4 lavori che si sarebbero dovuti svolgere e che tali lavori sarebbero stati interamente pagati dall'attrice, ad eccezione del controsoffitto”.
7.5. Quanto dedotto dall'appellante sulle circostanze successive all'accettazione della proposta, invece, è ininfluente cosi come i capitoli di prova testimoniali sopra riportati e, si aggiunge, già oggetto di motivata ordinanza di rigetto da parte del giudice di primo grado.
8. In conclusione, l'appello proposto da deve essere respinto non Parte_1 condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado, che si Parte_1 liquidano in € 1.984,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di e , anche quali eredi di , in Parte_2 Parte_3 Persona_1 solido fra loro;
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato il 19/12/2025. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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