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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2346/2021 (Riuniti n.r.g. 2360/2021
e 2368/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2346/2021 (cui sono riuniti le cause iscritte ai n.r.g. 2360/2021 e 2368/2021) promossa da:
.F.-P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Reggio Emilia, Via Taddei n.3, con il patrocinio dell'Avv. Quintino Rastelli del foro di Teramo
Appellante nel procedimento 2346/2021
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 [...]
), on il (C.F. ), in proprio, con il C.F._2 Controparte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Sandro Pincelli del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliati in UO, Viale XX Settembre 67, presso lo studio dell'avv. Fabiola Proietti Coraggi
appellanti nel procedimento n.r.g.2360/2021
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., con CP_4 P.IVA_2 sede in UO, Via XXVIII Settembre 65, con il patrocinio dell'avv.Sandro Pincelli del foro di Teramo, ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.Fabiola Proietti Coraggi
appellante nel procedimento n.r.g.2368/2021 contro
(C.F.-P.I. ), già Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. ), ex lege
[...] P.IVA_4 domiciliata presso gli uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 (PEC: Email_1 fax 051-232297) appellata
EREDITA' in persona del Curatore e rappresentante giudiziale Controparte_7 in primo grado avv. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_8 P.IVA_5 Controparte_8 del foro di EN pagina 1 di 35 appellata
Oggetto: giudizio di appello in materia di azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del Parte_1 presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 983/2021 Sent., pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di EN in data 15.06.2021, in pari data depositata in cancelleria, e non notificata ai fini dell'impugnazione, resa a definizione del giudizio n. 8985/2013 RG, disattesa ogni contraria istanza, A)-IN VIA PRELIMINARE, accertato e dichiarato il mancato rispetto da parte dell (già ) del termine perentorio fissato con Controparte_9 Controparte_6 l'ordinanza resa dal Tribunale di EN il 29.04.2020, per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione e provvedimenti consequenziali, nei confronti di eventuali eredi chiamati in via successiva o eventualmente del nominando curatore dell'eredità giacente Controparte_7 dichiarare l'estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
ordinarsi conseguentemente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando espressamente il competente Conservatore dei Registri Immobiliari (EN e Ravenna) da ogni responsabilità;B)-IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione ed in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ovvero la inesistenza, ovvero la irregolarità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio eseguita da (oggi Controparte_6 [...]
) a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_9 Parte_1 per l'effetto, previa declaratoria di irrilevanza e/o nullità dell'attività processuale svoltasi, e quindi l'irrilevanza di tutta l'attività processuale svoltasi in primo grado e sino alla emananda pronuncia, disporre la rimessione della causa al primo Giudice;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, dichiarare l'inammissibilità ovvero respingere e/o rigettare le domande così come proposte da Controparte_6
(oggi ), per mancanza dei presupposti ex lege previsti e
[...] Controparte_9 comunque perché infondate in fatto come in diritto, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
ordinarsi conseguentemente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando espressamente il competente Conservatore dei Registri Immobiliari (EN e Ravenna) da ogni responsabilità; D)-SEMPRE IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, revocare la condanna della società convenuta-appellante in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in favore della Curatela, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
E)- IN OGNI CASO, revocare la condanna della società convenuta-appellante in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in favore dell'attrice, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
F)-CONSEGUENTEMENTE, condannare la Curatela dell'eredità giacente e/o l'Avv. Enrico D'Avella dichiaratosi antistatario in primo grado e/o (già ), in persona del suo Controparte_9 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, ognuno per quanto di competenza, ovvero chiunque individuato a cura di giustizia, alla restituzione in favore della in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, di tutto quanto pagato da quest'ultima in forza della sentenza n. 983/2021 Sent., pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di EN in data 15.06.2021;G)- COMUNQUE, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per : “Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento CP_4 del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 983/2021, resa dal Tribunale di EN in data 15.06.2021, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 8985/2013 Tribunale di EN, disattese le avverse istanze e conclusioni, A)-nel pagina 2 di 35 merito, annullare e riformare l'appellata sentenza di primo grado nella parte in cui condanna (in solido) alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che, per
CP_4 l'intero, liquida in E.
1.500 per spese. E. 35.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte, da corrispondersi all'avv. Enrico d'Avella dichiaratosi antistatario;
e nella parte in cui condanna (in solido) alla rifusione del 70%
CP_4 delle spese processuali sostenute dalla Curatela Eredità giacente che, per Controparte_7 l'intero, liquida in E.
9.800 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte. Conseguentemente, sempre in accoglimento del presente appello, condannare la parte allora attrice, , in quanto soccombente Controparte_9 nei confronti dell'allora convenuta al pagamento delle spese e compensi del primo grado
CP_4 di giudizio a favore di come da nota spese e in base a tariffa professionale forense. B)-in
CP_4 ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese, Controparte_9 compensi e accessori di legge del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante come
CP_4 da nota spese che verrà depositata contestualmente agli scritti conclusivi.
Per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 983/2021, emessa inter partes dal Tribunale di EN in data 15.06.2021, depositata in cancelleria in pari data e comunicata il 16.06.2021, non notificata, a definizione del giudizio R.G. n.8985/2013 del Tribunale EN, A)-PREGIUDIZIALMENTE E IN VIA PRELIMINARE, in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate dai predetti appellanti, dichiarare estinto il giudizio di primo grado con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, per i motivi esposti in narrativa del proprio atto d'appello; B)-SEMPRE PRELIMINARMENTE, dichiarata l'estinzione del giudizio, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando i competenti Conservatori dei RR.II. di EN e di Ravenna da ogni responsabilità; C)-IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, in accoglimento del presente appello, rigettare l'illegittima ed infondata domanda di revocatoria per difetto delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c.; con conseguente ordine di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale su beni degli appellanti incidentali, esonerando i competenti Conservatori dei RR.II. (EN e Ravenna) da ogni responsabilità; D)-IN OGNI CASO, annullare la condanna degli allora convenuti, odierni appellanti incidentali, al pagamento delle spese di lite di primo grado a favore della parte allora attrice, oggi appellata,
e della allora convenuta ora appellata Controparte_9 Controparte_10
rigettando le rispettive loro domande;
e comunque, con vittoria di spese, Controparte_7 compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in applicazione della vigente tariffa forense, oltre Cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario.
(gia :“Nel giudizio di Controparte_11 Controparte_6 appello iscritto al R.G.N. 2346/2021: “Voglia la Ecc.ma Corte d'appello adìta, contrariis reiectis, dichiarare per quanto di ragione inammissibile e respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato, nonché dichiararsi inammissibili e nel merito respingersi sia l'appello incidentale proposto da p.l.r.p.t. che l'appello proposto con comparsa di risposta dai CP_12 sigg.ri , e . Con vittoria di spese, competenze Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio”. Nel giudizio di appello iscritto al R.G.N. 2360/2021: “Voglia la Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, dichiarare per quanto di ragione inammissibile e respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio”.Nel giudizio di appello iscritto al R.G.N. 2368/2021: “Voglia la Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis,
pagina 3 di 35 dichiarare inammissibile e in subordine respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo secondo grado di giudizio”.
CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE DI : “Voglia l'Ecc.ma Controparte_7 Corte di Appello di Bologna: “Contrariis reiectis, rigettare gli appelli proposti separatamente contro la stessa sentenza da , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e in quanto infondati sia in fatto che in diritto, e conseguentemente confermare
[...] CP_4 integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di EN N. 983/2021, emessa e pubblicata in data 15.06.2021. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14.10.2013, (successivamente Controparte_6 Controparte_11
) conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di EN
[...] Controparte_7 CP_2
, e per sentire
[...] Controparte_3 Controparte_1 CP_4 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: "respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, piaccia al giudice adito accogliere la domanda attrice -1) accertato che il sig. è debitore nei Controparte_7 confronti degli enti impositori citati delle somme portate dalle cartelle di pagamento notificate per un totale di euro 4.328.877,85 oltre interessi ed accessori;
-2) revocarsi ex art.2901 cc e dichiararsi che i seguenti atti meglio descritti ed individuati nelle lettere A,B,C,D,E della premessa del presente atto con
i beni ivi meglio individuati sono stati effettuati in pregiudizio delle ragioni dell'odierna attrice e, conseguentemente dichiararsi la loro inefficacia nei confronti di;
3) ordinarsi al Controparte_6
Conservatore dei RRII di EN e di Ravenna, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite e con provvedimento di distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale all'uopo dichiara di essere distrattario."
Esponeva che risultava debitore nei confronti degli enti impositori, Controparte_7 CP_11
di EN e Comune di UO, della complessiva somma di euro 4.328.877,85 oltre
[...] interessi ed accessori e, precisamente, dell'importo di € 4.274.593,81 per crediti erariali relativi agli anni 2004 e 2005 e di € 54.284,04 per ICI dal 2004 al 2007 relativa ad immobili siti in UO, in forza delle cartelle esattoriali notificate rispettivamente in data 02.08.2010 e 29.08.2011; in epoca antecedente la data di notifica delle suindicate cartelle, erano stati inviati al medesimo CP_7 il questionario n. Q00041/2007 in data 07/11/2007, n. Q00004/2009 del 21/02/2009 e n.
[...]
I00053/2009 del 23/03/2009; dal 16.10.2008 insieme ai propri figli Controparte_7 CP_2
e e alla coniuge avrebbe concretizzato un articolato
[...] Controparte_3 Controparte_1 programma negoziale dispositivo volto a trasferire i propri beni immobili ai familiari e, attraverso ulteriori trasferimenti solo apparenti, a porli formalmente al riparo, ma di fatto lasciandoli in capo alla pagina 4 di 35 coniuge e ai figli;
che in particolare tale programma veniva realizzato per una parte dei beni, destinandoli a personalmente e attraverso la società unipersonale, Controparte_2 CP_4 costituita nel luglio 2008 tra padre e figlio e trasformata, prima del trasferimento dei beni, in S.r.l. unipersonale attraverso la cessione delle quote, avvenuta il 10.11.2009 dal padre al figlio, rimasto unico socio ed amministratore;
venivano dunque poste in essere dapprima una compravendita di beni immobili da padre a figlio in data 16.3.2010 e una seconda compravendita nella medesima data dal padre a per la gran parte dei beni, per mezzo di quattro atti di donazione in favore dei CP_4 predetti familiari, attraverso i due successivi atti di conferimento dei diritti acquisiti da parte di costoro nella appositamente costituita i cui soci risultavano essere sempre coniuge e figli Parte_1 dell'originario donante:
A) l' atto di donazione del 16/10/2008 a rogito Notaio di UO n.rep.14689/5014, Persona_1 trascritto presso la CRRII di EN in data 30/10/2008 ai nn.22686 gen./13606 part., ed in data
29/10/2008 presso la CRRII di Ravenna ai nn.22686 gen/13606 part., a favore del coniuge, sig.ra del diritto di usufrutto, nonchè a favore dei figli e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ciascuno per la quota di 1/2 della nuda proprietà relativa ai seguenti beni: in NCEU del
[...]
Comune di UO, al Fg. 21, mappali 79 sub.2, 80 sub.2, 80 sub.4, 80 sub.6, 80 sub.8, nonche al
FG.23, mappale 140; in NCEU del comune di UO, quota di 3/6 dell'immobile, Fg 21 mapp. 80 sub.11; in NCEU del comune di Cervia (RA), Fg 43 mapp. 609 sub.2 e 609 sub.22;
B) l'atto di donazione del 26/10/2008 a rogito Notaio di ZZ (MO) Persona_2
n.rep.17491/5468, trascritto presso la CRRII di EN in data 14/11/2008 ai nn.
35370gen. del diritto di usufrutto a favore del coniuge, sig.ra nonchè CP_13 Controparte_1 della nuda proprietà a favore dei figli e ciascuno per la quota di Controparte_2 Controparte_3
1/2, relativa ai seguenti beni: in NCEU del Comune di UO (MO), al Fg.29 mappali nn. 63 sub.4,
63 sub.3, 63 sub.2 e 63 sub1; del diritto di proprietà in ragione di 1/3 ciascuno a favore del coniuge e dei figli e sui seguenti beni: in NECEU del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 comune di UO (MO) FG 10, mappali nn. 67 sub 2 e 67 sub.1;
C) l'atto di donazione del 11/03/2009 a rogito Notaio di ZZ (MO) Persona_2
n.rep.17827/5682, trascritto presso la CRRII di EN in data 23/03/2009 ai nn.11710 gen./8351 part.(v. All. ), del diritto di usufrutto a favore del coniuge, sig.ra nonchè della nuda Controparte_1 proprietà a favore dei figli e , ciascuno per la quota di 1/2, relativa Controparte_2 Controparte_3 ai seguenti beni: in NCT del comune di ZZ (MO) Fg. 27 mapp 294, fg.28 mapp 115; in NCT del comune di NA sulla CC (MO) al Fg 46 i mappali nn.110,111,112,113, 140, 142, 147,
150, 79, 81, 106, 107, 108, 109, 46, 78,123, 240, 301, 148, 44, 85, 81, 143, 145, 149; in NCEU del pagina 5 di 35 comune di NA sulla CC (MO) al Fg. 46 mapp. 309 sub.3, 309 sub.4, sub.5, sub.6, sub.7, mapp. 307;
D) l'atto di donazione del 28/04/2009 a rogito Notaio di Fiorano Modenese (MO) Persona_3
n.rep.33214/8673, trascritto presso la CRRII di EN in data 14/05/2009 ai nn.18991 gen./13405 part., del diritto di usufrutto a favore del coniuge, sig.ra nonchè della nuda proprietà Controparte_1
a favore dei figli e ciascuno per la quota di 1/2, relativa al Controparte_2 Controparte_3 seguente bene: in NCEU del comune di UO (MO), al fg. 10, mappale 387.
I diritti reali acquistati con le predette quattro donazioni venivano conferiti dai donatari, ciascuno per quanto di propria competenza e spettanza, nel patrimonio della costituenda società Parte_1 mediante: I) l'atto di conferimento del 26/02/2010 a rogito Notaio di
[...] Persona_4
VO ne NT (RE) n rep. 1094/780, che veniva trascritto presso la CRRII di EN in data
05/05/2010 ai nn.13455/7072 (per il conferente ) ai nn. 13456/7073 (per la conferente Controparte_2
e ai nn. 13455/7072 (per la conferente presso la CRRII di Controparte_3 Controparte_1
Ravenna in data 05/05/2010, ai nn.8343/4960 (per il conferente ) ai nn. 8344/4961 Controparte_2
(per la conferente e ai nn. 8345/4962 (per la conferente;
II) Controparte_3 Controparte_1
l'atto di conferimento in data 15/06/2010 a rogito Notaio di VO ne NT (RE) Persona_4
n rep. 1094/780, che veniva trascritto presso la CRRII di EN in data 13/07/2010 ai nn.
21142/11710. allegava, infine, l'anteriorità del credito portato dalle cartelle esattoriali rispetto Controparte_6 agli atti dispositivi, nonché la consapevolezza del pregiudizio recato al creditore da tali atti in capo al debitore e ai terzi beneficiari.
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 8985/2013, si costituivano in giudizio Controparte_7 CP_1
e , eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione
[...] Controparte_3 Controparte_2 revocatoria con riguardo agli atti di donazione rogati nel corso del 2008, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto priva di titolo esecutivo con riguardo alla cartella esattoriale notificata il
2.8.2010 di euro 4.274.593,81, l'infondatezza delle domande per carenza delle condizioni di legge, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì la quale deduceva in fatto la propria totale estraneità, quale società CP_4
(persona giuridica), in quanto terza rispetto alle vicende di causa;
sottolineava l'infondatezza delle domande attoree ed, in ogni caso, con riferimento all'atto di compravendita del 16.3.2010, eccepiva l'assenza dei requisiti di legge previsti per un valido accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, insistendo pertanto per il rigetto. non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Parte_1
pagina 6 di 35 La causa, istruita mediante l'esame dei documenti e l'escussione dei testi , Testimone_1 Tes_2
, e , all'udienza del 27.9.2018 veniva interrotta avendo il difensore
[...] Testimone_3 Testimone_4 di dato atto dell'intervenuto decesso della parte in data 27.8.2018. Controparte_7
Il 27.12.2018 (già e prima Controparte_11 Controparte_14
) depositava ricorso per la riassunzione del processo, notificato entro il termine Controparte_6 stabilito dal giudice del 30.1.2019 a mezzo pec alle parti costituite presso il loro procuratore e agli eredi di collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Controparte_7
Con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata il 06.05.2019, , Controparte_2
e si costituivano in giudizio in proprio e non quali eredi della Controparte_3 Controparte_1 parte deceduta, eccependo di non rivestire la qualità di successori del de cuius, avendo tutti i chiamati rinunciato all'eredità già prima della proposizione dell'istanza di prosecuzione del giudizio, con conseguente irregolare instaurazione del contraddittorio.
Con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata il 07.05.2019, si costituiva in giudizio anche la quale instava per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità CP_4
e/o tardività e/o nullità della riassunzione della causa e l'estinzione del presente giudizio.
Con ordinanza pronunciata il 29.04.2020 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2019 e della scadenza dei termini ex art.190 c.p.c., il giudice rimetteva la causa sul ruolo, avendo rilevato l'assenza di prova in ordine al perfezionamento della notifica del ricorso in riassunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente;
disponeva dunque la rinnovazione della notifica entro il termine del 10.11.2020 a favore degli effettivi successori della parte deceduta ovvero, in mancanza, al curatore dell'eredità giacente, ritenendo non validamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'eredità di Controparte_7
All'udienza del 1.12.2020 il difensore dell'attrice rappresentava di non aver potuto rispettare il termine per la notifica determinato dal giudice, avendo depositato il ricorso per la nomina del curatore solo in data 5.11.2020 ed effettuato la notifica il 27.11.2020 ed il 30.11.2020, successivamente al giuramento del curatore nominato.
I convenuti eccepivano la tardività della rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione oltre il termine stabilito, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il 30.3.2021 si costituiva l'avv. quale curatore dell'eredità giacente di CP_8 Controparte_7 associandosi alle domande di parte attrice.
All'udienza del 15.6.2021 la causa veniva discussa ex art.281 sexies c.p.c. previo deposito di note conclusive delle parti e decisa.
pagina 7 di 35 2. Con sentenza n. 983/2021 n. 2309/2021 Rep. pronunciata in data 15.06.2021 e in pari data pubblicata, non notificata, il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 15.10.2013 da (oggi Controparte_6 [...]
) nei confronti di , Parte_2 Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2
e ogni diversa istanza, eccezione e domanda Controparte_3 CP_4 Parte_1 disattesa, così provvedeva “accoglie la domanda di revocazione ordinaria e, per l'effetto, dichiara
l'inefficacia nei confronti della parte attrice dei seguenti contratti:
- ATTO DI DONAZIONE del 16/10/2008 a rogito Notaio di UO Persona_1
n.rep.14689/5014, trascritto presso la CRRII di EN in data 30/10/2008 ai nn.20106 gen./33509 part., ed in data 29/10/2008 presso la CRRII di Ravenna ai nn.22686 gen/13606;
- ATTO DI DONAZIONE del 29/10/2008 a rogito Notaio di ZZ (MO) Persona_2
n.rep.17491/5468, trascritto presso la CRRII di EN in data 14/11/2008 ai nn.
35370gen. CP_13
- ATTO DI DONAZIONE del 11/03/2009 a rogito Notaio di ZZ (MO) Persona_2
n.rep.17827/5682, trascritto presso la CRRII di EN in data 23/03/2009 ai nn.11710 gen./8351 part;
- ATTO DI DONAZIONE del 28/04/2009 a rogito Notaio di Fiorano Modenese (MO) Persona_3
n.rep.33214/8673, trascritto presso la CRRII di EN in data 14/05/2009 ai nn.18991 gen./13405 part.;
- ATTO DI CONFERIMENTO, in data 26/02/2010 a rogito Notaio di VO né Persona_4
NT (RE) n rep. 1094/780, che veniva trascritto: presso la CRRII di EN in data 05/05/2010 ai nn.13455/7072 (per il conferente ) ai nn. 13456/7073 (per la conferente Controparte_2 CP_3
) e ai nn. 13457/7074 (per la conferente ); presso la CRRII di Ravenna in
[...] Controparte_1 data 05/05/2010 ai nn.8343/4960 (per il conferente ) ai nn. 8344/4961 (per la Controparte_2 conferente ) e ai nn. 8345/4962 (per la conferente ); Controparte_3 Controparte_1
- ATTO DI CONFERIMENTO in data 15/06/2010 a rogito Notaio di VO né Persona_4
NT (RE) n rep. 1355/959, che veniva trascritto presso la CRRII di EN in data 13/07/2010 ai nn.
21142/11710; condanna i convenuti in solido alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che, per l'intero, liquida in E.
1.500 per spese, E. 35.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre
i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte, da corrispondersi all'avv. Enrico
d'Avella dichiaratosi antistatario;
pagina 8 di 35 condanna i convenuti in solido alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla Curatela eredità giacente che, per l'intero, liquida in E.
9.800 per compensi ex D.M. Controparte_7
55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello nel procedimento iscritto al n.r.g. Parte_1
2346/2021 deducendo i seguenti motivi di appello: I) violazione di legge, illogicità e contraddizione della motivazione laddove il giudice di prime cure ha affermato che il contraddittorio si era già correttamente instaurato in ossequio al disposto di cui all'art.303 secondo comma c.p.c. (peraltro ribaltando clamorosamente la propria precedente valutazione sul punto), omettendo di valorizzare che i chiamati all'eredità vi avevano rinunciato e che la notifica doveva essere effettuata al curatore dell'eredità giacente, previa richiesta di nomina;
conseguentemente, omettendo di accertare e dichiarare il mancato rispetto da parte dell del termine perentorio fissato con Controparte_11 ordinanza del 29.4.2020 per la notifica del ricorso ai successori o, in mancanza, al curatore dell'eredità giacente e di dichiarare l'estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo;
II) nullità della notificazione dell'atto di citazione a favore della società per violazione Parte_1 dell'art.7 L.n.890/1982 e art.160 c.p.c.; III) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.2901 c.c. con riguardo all'esistenza del credito, che invece era totalmente insussistente al momento degli atti donativi e dei successivi conferimenti revocati, con conseguente difetto di legittimazione ad causam; IV) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.2901 c.c. con riguardo all'eventus MN posto che gli atti dispositivi erano stati espressamente condivisi ed accettati da allorquando CP_6 aveva disposto la cancellazione dell'ipoteca accesa su tutti i beni del contribuente, la rinuncia del pignoramento presso terzi, lo sgravio della cartella esattoriale e che il debitore defunto si era adoperato per sanare in vita la sua posizione debitoria anche sottoscrivendo un accertamento con adesione con la creditrice;
V) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.2901 c.c., errata interpretazione delle risultanze probatorie con riguardo alle condizioni e ai presupposti dell'azione revocatoria ed in particolare all'elemento soggettivo del consilium fraudis e della scientia MN, avendo il giudice di prime cure ritenuto erroneamente che gli atti dispositivi fossero posteriori al sorgere del credito e non sussistendo in ogni caso la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore;
VI) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nella parte in cui ha condannato i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese legali della curatela dell'eredità giacente, che si era associata alla domanda di
[...]
VII) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. CP_6
pagina 9 di 35 nella parte in cui ha condannato i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese legali a favore di in conseguenza della riforma della sentenza impugnata e Controparte_11 conseguente istanza di restituzione delle spese e competenze a favore del difensore di primo grado della parte vittoriosa.
Hanno proposto appello e in proprio e non Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi del defunto nel procedimento iscritto al n.r.g. n. 2360/2021 R.G. Corte Controparte_7
App. Bologna, Sez.III, per i medesimi motivi di appello indicati da ai punti I), III, Parte_1
IV, V, VI, VII.
Ha proposto appello anche n data 22/12/2021 con nota di iscrizione a ruolo, accettata CP_4 dalla competente Cancelleria il 23/12/2021 nel processo d'appello rubricato al N. 2368/2021 R.G. per un unico motivo di appello, ossia per avere il giudice di prime cure condannato anche pur CP_4 vittoriosa in primo grado, in solido con gli altri convenuti, al pagamento delle spese legali sostenute da e dalla curatela dell'eredità giacente. Controparte_11
Ai predetti appelli hanno resistito , chiedendone il rigetto, nonché il Controparte_11 curatore dell'eredità giacente, assumendo di agire quale titolare di un ufficio di diritto privato, senza rappresentare alcun soggetto ma con la funzione di tutelare, attraverso la protezione anche indiretta del patrimonio ereditario, le ragioni dei chiamati all'eredità e dei creditori ereditari;
che la sua nomina si era resa necessaria per effettuare la notifica del ricorso per riassunzione e, quindi, per integrare il contraddittorio e permettere ai terzi di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni;
che era suo onere valutare se agire in giudizio e quale posizione processuale assumere nell'interesse dell'eredità e non del de cuius. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, ritenendo fondata la domanda attorea e corretta la sentenza impugnata.
Con le separate ordinanze del 24.5.2022 la Corte di Appello di Bologna ha disposto la riunione delle due cause n.2360/2021 e n.2368/2021 a quella precedentemente instaurata al n.r.g. 2346/2021, con udienza fissata per il 31.5.2022.
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.4.2025, con ordinanza del
9/05/2025, comunicata in data 12/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
4. Preliminarmente e per quanto di interesse in relazione alla contestazione svolta dagli appellanti di mancata concessione di un termine a difesa all'esito della prima udienza del 31.5.2022, la Corte osserva che l , pur essendosi costituita in data 27.5.2022, non ha Controparte_9 proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di EN oggetto di causa, né sollevato eccezioni in senso stretto, bensì mere deduzioni difensive rispetto alle quali le disposizioni pagina 10 di 35 processuali codicistiche prevedono a favore degli appellanti un diritto di replica, oltre che in sede di udienza ex art.350 c.p.c. (anche cartolare), negli scritti difensivi conclusivi ed in particolare nella memoria di replica ex art.190 c.p.c..
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, tale diritto di difesa è stato loro garantito, tenuto conto che essi hanno potuto esercitare tale facoltà sia in occasione dell'udienza cartolare del 12.3.2024 (successiva all'udienza di prima comparizione ex art.350 c.p.c. del
31.5.2022) sia certamente nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 29.4.2025.
La lettura di tali atti (alcuni dei quali composti da oltre 70 pagine) ed il loro analitico e complesso contenuto conferma che tale diritto è stato ampiamente esercitato mediante le puntuali e lodevoli difese degli appellanti effettuate unitamente ai richiami giurisprudenziali e dottrinali e attraverso l'approfondita analisi e ricostruzione dei fatti.
In senso contrario non può invocarsi il mancato rispetto da parte dell'appellata del termine ex art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L.n.77 del 2020, di cinque giorni previsto per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, tenuto conto che esso ha natura ordinatoria ed in ogni caso non attiene alla costituzione in giudizio dell'appellata (che può avvenire fino alla data fissata di udienza), ma al diverso incombente delle deduzioni di udienza cartolare che la medesima parte eventualmente intenda svolgere.
5. Ciò premesso e passando all'esame del primo motivo di appello, Parte_1 Pt_1 CP_1
e hanno dedotto la nullità ed erroneità della sentenza impugnata
[...] Controparte_2 CP_3 nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio, già sollevata all'udienza del
01.12.2020.
Essi hanno sottolineato che, all'udienza del 27.09.2018 già fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva comunicato l'avvenuto decesso del convenuto (presunto debitore) con Controparte_7 conseguente declaratoria di interruzione del giudizio;
ai fini della prosecuzione, l Controparte_11
depositava in data 27.12.2018 il ricorso in riassunzione ex art. 300 c.p.c., di talché
[...] provvedeva alla notifica dello stesso in uno al provvedimento di fissazione udienza, all'Avv. Sandro
Pincelli, quale procuratore e difensore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di parti nel processo ed eredi del sig. per quanto CP_4 Controparte_7 attiene i primi tre;
ulteriore notifica del ricorso e pedissequo decreto veniva effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di all'ultimo domicilio anagrafico e fiscale del de Controparte_7 cuius. (all. 3); tuttavia, gli odierni appellanti e tutti i restanti parenti entro il sesto grado della parte deceduta avevano già rinunciato all'eredità come risultato dalla documentazione allegata (doc. 2b, 3b, pagina 11 di 35 4b allegati alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione di Controparte_1 CP_2
, ed il venire meno del titolo successorio risultava da atti agevolmente
[...] Controparte_3 conoscibili dal notificante in riassunzione, quale il Registro delle successioni, le registrazioni del competente Ufficio del Registro avvenute in data 11/10/2018 e 27/11/2018 (cfr. doc.
2.b; 3.b;
4.b – fascicolo convenuti , e;
infine, la rinuncia era Controparte_2 Controparte_15 Controparte_1 stata pure trasmessa dal notaio dott. con plico racc.a.r. del 13.12.2018 ricevuto dalla Per_4 competente Cancelleria del Tribunale di EN il 17.12.2018 come risulta dal relativo avviso di ricevimento (cfr. doc.
5.b – fascicolo convenuti , e Controparte_2 Controparte_15 CP_1
.
[...]
Era dunque corretta l'ordinanza del 29.04.2020, con la quale il giudice di prime cure aveva rimesso la causa sul ruolo e disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di eventuali eredi chiamati in via successiva o eventualmente del nominando curatore dell'eredità giacente entro il 10.11.2020, rinviando il procedimento all'udienza del 1.12.2020. Controparte_7
In tale ordinanza, invero, il giudice di prime cure evidenziava che “a fronte della documentata rinuncia all'eredità dei convenuti nonché degli altri chiamati e tenuto anche conto della mancata produzione delle cartoline di ricevimento della notifica effettuata da nei Parte_2 confronti di tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente (che non consente di appurare CP_2 chi abbia ritirato la notifica), non possa ritenersi validamente instaurato il contraddittorio nei confronti della parte che rappresenta l'eredità di che tuttavia tale vizio non Controparte_7 comporta la improcedibilità del giudizio né la nullità della rinnovazione;
che infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305
c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un pagina 12 di 35 ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà
l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.”. (così da ultimo Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9819 del 20/04/2018, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006)”.
All'udienza del 1.12.2020 emergeva, però, che l non aveva Controparte_9 rispettato tale termine perentorio per la rinnovazione della notifica, avendo provveduto al deposito del ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente solo in data 05.11.2020 ed effettuato la notifica il 27.11.2020, cioè tardivamente rispetto al termine del 10.11.2010 stabilito nell'ordinanza del
29.4.2020.
La sentenza impugnata, erroneamente nella prospettazione degli appellanti, non aveva però dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito del mancato rispetto del termine perentorio concesso con ordinanza del 29.4.2020 ed era dunque censurabile ed illegittima nella parte in cui stabiliva che “a seguito della rimessione della causa sul ruolo con la predetta ordinanza (precisamente il 2.12.2020), l'attrice ha prodotto in originale prova dell'intervenuta notifica del ricorso in riassunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio anagrafico del defunto (in NA sulla
CC (MO), Via Pescarola Sotto n. 696/2), effettuata a mezzo del servizio postale in data 30.1.2019
(dunque entro il termine stabilito dal giudice nel decreto emesso ai sensi dell'art. 303 c.p.c. il
27.12.2018) e perfezionatasi per compiuta giacenza. Ne consegue che non sussisteva ab origine il vizio della notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione udienza, rilevato dal giudice con ordinanza del 29.4.2020 (a causa della mancata produzione da parte dell'attrice della predetta prova), non potendo rilevare in senso contrario la circostanza che i convenuti già costituiti, chiamati all'eredità di avessero, nelle more della riassunzione, rinunciato all'eredità”. Controparte_7
Gli appellanti hanno contestato tale ricostruzione e l' iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure, in quanto – come dianzi spiegato – a loro avviso era nulla la prima notifica del ricorso in riassunzione effettuata dall agli eredi di Controparte_9 Controparte_7 collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, posto che, prima del deposito del ricorso in riassunzione, tutti i chiamati all'eredità avevano rinunciato con atti notarili registrati, consultabili e conoscibili dal notificante usando l'ordinaria diligenza;
conseguentemente, al corretto ordine del giudice di rinnovare la notifica all'eredità di entro il termine perentorio Controparte_7 stabilito nell'ordinanza del 29.4.2020 e al mancato rispetto di tale incombente doveva necessariamente seguire la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt.291 c.p.c. e 307 comma 3 c.p.c..
Gli appellati hanno resistito condividendo la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Orbene, dall'esame dei documenti prodotti dagli appellanti risulta per tabulas che: pagina 13 di 35 - e hanno rinunciato all'eredità di Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 CP_7 per atto del notaio Rep. n. 9429 Racc. n. 6364 del 8 ottobre 2018, registrato
[...] Persona_4 presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Reggio Emilia in data 11/10/2018 (doc.2 bis);
- hanno altresì rinunciato a tale eredità anche e non in proprio ma Controparte_2 Testimone_4 esclusivamente in nome e per conto delle figlie minori e in qualità Persona_5 Persona_6 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle medesime;
e Controparte_16 CP_3 non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto del figlio minore
[...] Persona_7 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo;
[...] CP_17 in proprio e , oltre che in proprio, anche in qualità di genitore di Controparte_18 [...]
; non in proprio ma esclusivamente in qualità di genitore di CP_19 Controparte_20 [...]
per atto del Notaio Rep. n. 9511 Racc. n. 6424 del 15 novembre 2018, CP_19 Persona_4 registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Reggio Emilia in data 27/11/2018 (doc.3 bis);
- analogamente, hanno rinunciato all'eredità di non in proprio ma Controparte_21 esclusivamente in nome e per conto del figlio minore in qualità di unico genitore Persona_8 esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo nonché in proprio, per atto Controparte_22
Notaio Rep. n. 9528 Racc. n. 6440 del 22 novembre 2018, registrato presso l'Agenzia Persona_4 delle Entrate-Ufficio di Reggio Emilia in data 27/11/2018 (doc. 4 bis);
- la registrazione dei suddetti atti di rinuncia nel registro delle successioni presso il Tribunale di
EN è avvenuta in data 29 dicembre 2018 (doc.5 bis attestazione del cancelliere del Tribunale di
EN del 12 aprile 2019 prodotto dai sigg.ri , e Controparte_23 Controparte_3 CP_1 dalla quale emerge che: “…relativamente alla posizione del de cuius sig.
[...] [...] stati rubricati nel registro delle successioni di questo Tribunale i sotto elencati atti: CP_24
Rinunzia all'eredità rubricata al n. 4866/2018 V.G. in data 29/12/2018 effettuata da Sghedoni
Rosanna…Corradini dal Dr. , Notaio in data Persona_9 Persona_10 Persona_4
8/10/2018 (numero di Repertorio 9429 e Raccolta 6364); Rinunzia all'eredità rubricata al 4867/18
V.G. in data 29/12/2018 effettuata da: mezzo dell'unico genitore esercente la Controparte_25 potestà genitoriale Sig.ra e da dal Dr. , Controparte_21 Controparte_26 Persona_4
Notaio in data 22/11/2018 (numero di Repertorio 9528 e Raccolta 6440); Rinunzia all'eredità rubricata al 4865/18 V.G. in data 29/12/2018 effettuata da: da Controparte_27 Per_6
, a mezzo dei genitori esercenti la potestà genitoriale Sig.ri
[...] Controparte_28 [...] da mezzo dei genitori esercenti la potestà Persona_11 Controparte_29 genitoriale Sig.ri ; nonché da da Controparte_30 Controparte_31 Controparte_32 quale rinunzia sia in proprio che unitamente all'altro genitore esercente la Controparte_33
pagina 14 di 35 potestà genitoriale sig.ra in nome e per conto del figlio minore Persona_12 [...]
…raccolta dal Dr. , Notaio in data 15/11/2018 (numero di Repertorio CP_19 Persona_4
9511 e Raccolta 6424)”.
Tenuto conto che solo l'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel Registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a renderla opponibile ai terzi, laddove la registrazione degli atti di rinuncia presso la ha un contenuto semplicemente fiscale e non Controparte_11 assolve alla medesima funzione di pubblicità propria del Registro delle successioni (in questo senso, cfr. anche Cass. 13738 del 2005), alla data di deposito del ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. (27 dicembre 2018), la registrazione (trascrizione) degli atti di rinuncia all'eredità da parte di CP_3
e (e dei successibili per rappresentazione) nel Registro
[...] Controparte_1 Parte_3 delle successioni non era ancora avvenuta, in quanto tale adempimento era stato effettuato nella data posteriore del 29 dicembre 2018.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, gli atti di rinuncia non erano conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza dal notificante alla data di deposito del ricorso in riassunzione in quanto trascritti solo successivamente, benchè prima della scadenza del termine di notifica del
30.1.2019 stabilito dal giudice di prime cure nel decreto emesso ai sensi dell'art.303 c.p.c. il
27.12.2018.
Ciò premesso in fatto, la giurisprudenza di legittimità, in materia di prosecuzione del processo civile nei confronti dei successori, in caso di morte di una delle parti, ha chiarito che “la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2,
c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019).
Tale principio - richiamato anche dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata e la cui interpretazione è oggetto di contestazione nel presente giudizio di appello - è stato ulteriormente chiarito e approfondito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1330 del 12/01/2024 che distingue i principi e le regole che presiedono alla valida riattivazione del processo interrotto a causa del decesso pagina 15 di 35 della parte originaria da quelli che riguardano l'accertamento e l'acquisto, sul piano sostanziale, della qualità di erede e la titolarità del rapporto di debito per le passività ereditarie.
Proprio in riferimento al primo profilo, oggetto di interesse nella fattispecie in esame, la Corte di
Cassazione sottolinea che “in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius. Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità. (…) Quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare il processo, potendo notificare l'atto di riassunzione personalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi. Tale attenuazione si ricollega all'esigenza di evitare i possibili effetti negativi della previsione di un breve termine per riattivare il processo a pena di estinzione, spesso incompatibile con i mezzi dati alla parte per sollecitare il chiamato a prendere posizione (ad es. tramite l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c.) o con la necessità di svolgere ricerche per acquisire la prova dell'accettazione. Per tali motivi l'art. 303, comma secondo, c.p.c. solleva la parte dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell'atto di riassunzione (Cass. 23783/2007) e di svolgere verifiche che, in assenza di specifici riscontri documentali, eccedano dal controllo allo stato degli atti, della sussistenza di uno stato di fatto legittimante la successione, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con
l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza;
Cass. 22870/2015; Cass. 21287/2011). In tal caso, effettuata la notifica, il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace (Cass. 12783/1998: Cass. 22797/2017). Con riferimento alle necessità di riattivazione del processo si profila, allora, un problema di legittimazione processuale e non di titolarità del rapporto sostanziale di debito” (Cass.n.1330/2024).
In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, può dunque affermarsi che:
- i documenti prodotti dagli appellanti indicati dal n.
2.b al n.
6.b valgono a provare esclusivamente che la moglie e i figli di avevano rinunciato all'eredità del defunto, unitamente a tutti Controparte_7 pagina 16 di 35 gli altri successibili ex lege entro il sesto grado e che tale evento, non conoscibile con l'uso della normale diligenza alla data del deposito del ricorso in riassunzione, al più poteva esserlo nella successiva fase di notifica entro il termine finale del 30.1.2019;
- tali risultanze istruttorie non sono tuttavia sufficienti a dimostrare che i chiamati all'eredità erano solo moglie, figli e parenti entro il sesto grado e che tutti i potenziali eredi vi avevano rinunciato, ben potendo sussistere ad esempio anche una delazione testamentaria, la cui individuazione, unitamente alla verifica dell'avvenuta accettazione, non era desumibile da un mero controllo degli atti e dei registri di successione neppure con l'uso della normale diligenza, tenuto conto del brevissimo arco temporale intercorrente tra il 27.12.2018 e il 30.1.2019 stabilito dal giudice in ossequio al disposto legislativo;
- del resto, proprio la preminente esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti di tutti i successori a titolo universale, destinati a subentrare nella posizione processuale del de cuius ha indotto il legislatore ad introdurre la norma di cui all'art.303 comma 2 c.p.c. secondo cui “la notifica entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto” ed in tal modo a sollevare la parte notificante dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell'atto di riassunzione;
- ne consegue la ritualità e tempestività della notifica effettuata dall' Controparte_11 agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio anagrafico del defunto in NA sulla CC (MO) Via Pescarola Sotto n.696/2 in data 30.1.2019 (e dunque entro l'anno dalla morte avvenuta il 27.8.2019), perfezionatasi per compiuta giacenza, non essendo noti o conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza tutti i chiamati all'eredità e i soggetti che eventualmente l'avessero accettata;
invero, nel caso in esame, tale notifica rappresentava l'unica forma e modalità effettivamente e legalmente idonea a garantire la riattivazione del processo nei confronti di tutti i successori a titolo universale.
L'allegazione difensiva di nullità della prima notifica effettuata dall' Controparte_11
è dunque infondata.
Correttamente, il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha evidenziato che non sussisteva ab origine il vizio della notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione udienza, rilevato dal giudice con ordinanza del 29.4.2020 (a causa della mancata produzione da parte dell'attrice della predetta prova) e, conseguentemente, “il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica stabilito nella richiamata ordinanza non può dunque comportare l'estinzione del giudizio, trattandosi di disposizione nulla, atteso che il contraddittorio si era già correttamente instaurato in ossequio al disposto di cui all'art. 303, II comma, c.p.c. (in tal senso Cass. n.16803 del 25/08/2004). pagina 17 di 35 La dedotta rinuncia all'eredità di da parte di tutti i successibili entro il sesto grado Controparte_7 giustificava e giustifica anche in appello la nomina e la notifica del ricorso in riassunzione al Curatore dell'Eredità giacente, peraltro costituitosi formalmente sia il 30.3.2021 nel giudizio di primo grado sia in appello.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio, dedotta quale primo motivo di appello.
6. Analogamente infondato è il secondo motivo di appello, sollevato esclusivamente da Parte_1
e la cui analisi deve essere effettuata in via preliminare concernendo la nullità della notifica
[...] dell'atto di citazione introduttivo del primo grado nei confronti della predetta appellante.
In particolare, quest'ultima ha eccepito la nullità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “la notifica dell'atto di citazione effettuata presso l'indirizzo della sede legale della con consegna del medesimo a persona abilitata al ritiro risulta dunque Parte_1 rispettosa delle disposizioni di cui all'art. 145 c.p.c., realizzando una presunzione di conoscenza legale dell'atto, cui avrebbe dovuto contrapporre prova contraria”. Parte_1
Al contrario, ad avviso dell'appellante, siffatta notifica non poteva ritenersi validamente perfezionata in quanto il plico era stato consegnato a , persona non abilitata a riceverlo (in quanto moglie Testimone_4 di , ma priva di alcun ruolo nella compagine societaria e non dipendente della stessa), Controparte_2 senza essere seguito dall'invio al medesimo destinatario della lettera raccomandata prescritta dall'art. 7 della Legge 890/1982, per come modificato dal comma 2- quater dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007,
n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 31/2008, applicabile ratione temporis, secondo cui “l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito..... Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede” (Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020).
Nel caso di specie, proprio la disamina dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado alla società Parte_1
pagina 18 di 35 consente di escludere la necessità della seconda raccomandata informativa, in quanto risulta per CP_4 tabulas che il piego è stato consegnato personalmente al destinatario dell'atto.
Ed invero, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità e del chiaro disposto normativo, quest'ultimo si identificava non solo con in persona del suo legale rappresentante Parte_1 presso la sede della predetta in Reggio Emilia Via R.Taddei n.3 (visura camerale all.6 atto di citazione) ma anche con le persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
Il piego per cui è causa risulta consegnato a che si è dichiarata, sottoscrivendo l'avviso di Testimone_4 ricevimento, “destinatario dell'atto o persona abilitata”.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto valida e rituale la notifica effettuata presso la sede dell'impresa e consegnata a persona abilitata al ritiro nel rispetto dell'art.145 c.p.c.., richiamando sul punto l'ordinanza n.19549 del 19/7/2019 della Suprema Corte in tema di notificazione ex art. 145 cpc che ha così precisato: “ laddove l'atto sia consegnato presso la sede e dalla relata risulti che la persona che ha ricevuto l'atto si è qualificata anche semplicemente “addetta alla sede”, opera una presunzione iuris tantum in base alla quale, salva prova contraria che incombe sul destinatario, il consegnatario deve ritenersi abilitato a ricevere la corrispondenza diretta all'ente senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione (v. Cass. nn. 8477 e 624 del
2018; nn. 29200 e 13954 del 2017: Per unanime giurisprudenza, invero, le attestazioni inserite dall'agente notificatore nella relata di notifica e che recepiscono indicazioni o informazioni fornite da altri soggetti (quale ad esempio, la qualità dichiarata dal consegnatario di essere “legale rappresentante” o “addetto alla sede”), sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata da chi la contesti solo con la prova contraria (v. Cass. nn. 146644, 12522, 7994, 4162 tutte del 2019)”. La notifica dell'atto di citazione effettuata presso l'indirizzo della sede legale della
con consegna del medesimo a persona abilitata al ritiro risulta dunque rispettosa Parte_1 delle disposizioni di cui all'art. 145 c.p.c., realizzando una presunzione di conoscenza legale dell'atto, cui avrebbe dovuto contrapporre prova contraria. A ciò si aggiunga la circostanza, Parte_1 non di secondaria importanza, che la sede legale della coincide con la residenza Parte_1 di e che l'atto di citazione risulta ritirato dalla sig.ra la quale, sentita Controparte_2 Testimone_4 quale teste in data 19/01/2018, si qualificava “coniuge” di e con il medesimo Controparte_2 residente in [...]”.
Del resto, giova osservare che neppure in sede di appello (rimasta contumace in Parte_1 primo grado) ha allegato o documentato la falsità dell'attestazione inserita dall'agente notificatore nella relata di notifica né ha provato che la consegnataria non fosse abilitata a ricevere la corrispondenza diretta della società. pagina 19 di 35 Pur essendo pacifico e documentale che non faceva parte della compagine societaria né Testimone_4 era una dipendente, tuttavia, è altrettanto incontestato che la stessa era la moglie del rappresentante legale (peraltro citato personalmente in giudizio ed al quale anche in proprio risulta Controparte_2 notificato il medesimo atto di citazione, contenente pure la citazione di e risiedeva Parte_1 con il marito stabilmente nella sede della società, che quest'ultima aveva scelto di stabilire nella residenza dei coniugi . Non risulta né allegato né provato che a Persona_13 Tes_4 non fosse stato conferito alcun incarico di ricevere gli atti per conto di e
[...] Parte_1 del resto, la predetta, proprio in considerazione degli elementi fattuali sopra indicati, si riteneva abilitata al ritiro della posta dell'ente, tanto da dichiararsi tale nella sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata per cui è causa.
A sostegno di tale ricostruzione, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria sede presso uno studio professionale, ha sancito che “la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico” (Cass. Sez. 5 - , n. 33568 del 28/12/2018).
Ne consegue la ritualità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed il rigetto del secondo motivo appello.
7. Venendo al merito della controversia, con il terzo, quarto e quinto motivo di appello Parte_1
e con il secondo motivo di appello e e hanno
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_1 contestato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c. ed, in particolare, l'esistenza di una ragione di credito, l'eventus MN e l'elemento soggettivo della scientia MN e consilium fraudis.
Hanno resistito gli appellati chiedendo la conferma della sentenza anche nel merito.
Con riferimento al primo presupposto, risulta che a fondamento della spiegata azione revocatoria ordinaria, l' sosteneva di vantare ragioni creditorie nei confronti del Controparte_11 defunto fondate su due cartelle esattoriali: Controparte_7
- cartella n. 07020100066945604 notificata il 02.08.2010 per il complessivo importo di €
4.274.593,81;
- cartella nr. 07020110041713265 notificata il 29.08.2011 per il complessivo importo di €
54.284,04
Orbene, il credito indicato nella seconda cartella di pagamento del Comune di UO si riferiva all'imposta comunale sugli immobili ICI dovuta da per il periodo dal 2004 al Controparte_7
pagina 20 di 35 2007, di cui agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di UO ritualmente notificatigli, non impugnati e, quindi, costituenti validi titoli esecutivi per oltre 56.000,00 Euro (v.doc.1 e 2 -fasc.
). Controparte_11
E' pacifico e documentale che tale cartella esattoriale è stata “rottamata” e pagata dal contribuente nelle more del giudizio (v. doc. 60 – 61, fasc. e, dunque, il relativo credito è stato estinto. CP_34
La prima cartella esattoriale, invece, si riferisce a ruoli emessi dall di EN Controparte_11 per crediti erariali relativi agli anni 2004-2005 per Irpef e Iva.
Gli appellanti, in primo luogo, hanno dedotto la nullità ed erroneità della sentenza laddove ha ritenuto la predetta ragione di credito sussistente sin da epoca antecedente la stipula degli atti dispositivi oggetto di causa, tenuto conto che il debitore ne era venuto a conoscenza solo dopo la Controparte_7 notifica da parte dell' di UO in data 21.02.2009 del questionario n. Controparte_11
Q00004/2009, ove era stata chiesta espressamente la produzione della contabilità dell'anno 2004, la successiva notifica in data 23.03.2009 di due inviti al contraddittorio nn. I00053/2009 e n.
I00052/2009, per gli anni d'imposta 2005 e 2004 (movimentazioni bancarie), la notifica in data
21.05.2009 dei due avvisi di accertamento n. 871012H00216 per l'anno d'imposta 2004 e n.
87101H00221 per l'anno d'imposta 2005.
In secondo luogo, hanno eccepito l'estinzione anche dei predetti crediti erariali a seguito dei pagamenti effettuati in conformità all'accertamento per adesione del 1.6.2009-2.12.2009 e della pronuncia della sentenza della Commissione Regionale Tributaria dell'Emilia Romagna n.586/2015.
Le due censure sono infondate.
Sotto il primo profilo, giova sottolineare che il credito erariale è venuto ad esistenza “al semplice verificarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi” del tributo, ossia negli anni 2004-2005 durante i quali
- omettendo le fatturazioni sulle operazioni soggette all'imposizione tributaria per Controparte_7
IVA ed effettuando versamenti e prelievi non giustificati, idonei a fondare la presunzione di riconducibilità a reddito di cui all'art.32 DPR 29 settembre 1973 n.600 - determinava in tal modo, essendone evidentemente consapevole, l'insorgenza del credito tributario dell'Amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta” (Cass.Sez. 3 -
, n. 30737 del 26/11/2019;Sez. 3 - , n. 10548 del 22/04/2025).
Pur essendo sufficiente tale considerazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei crediti erariali degli anni 2004-2005 e della loro anteriorità alla stipula degli atti dispositivi, ad abundatiam giova pagina 21 di 35 ricordare che l , già in data antecedente alla notifica dei questionari e Controparte_11 degli avvisi di accertamento del 2009, aveva notificato in data 30.10.2007 a il Controparte_7 questionario n. Q00041 del 30.10.2007, ove aveva reso manifesta l'incongruenza fra i redditi prodotti ed il tenore di vita e, conseguentemente, l'esistenza di una ragione di credito relativa agli anni 2003,
2004, 2005 (doc.2 appellanti fasc.primo grado), “ciò che avrebbe senz'altro dovuto metterlo in allarme in ordine alla regolarità della sua posizione fiscale”, come correttamente affermato dal giudice di prime cure.
Non vi è prova che il debitore avesse risposto compiutamente al questionario e che la ragione di credito ivi esposta potesse ritenersi estinta al momento della stipula degli atti dispositivi oggetto di causa, posto che – come ammesso dagli stessi appellanti – tale questionario n.Q00041 del 30.10.2007 non fu seguito da alcuna risposta dell' (neanche positiva e tranquillizzante per il Controparte_35 contribuente) fino alla notifica dei documenti sopra citati, ossia del secondo questionario del 21.2.2009, dell'invito al contraddittorio e degli avvisi del 21.5.2009 (doc.
9-10 e doc.13-14 per i CP_2 medesimi crediti evidenziati nel primo questionario e già conosciuti e conoscibili da CP_7 fin dal sorgere dei presupposti dell'imposizione.
[...]
Dunque, i crediti erariali esistevano ed erano esigibili sin dal 2004-2005, anteriormente agli atti dispositivi del 2008-2009-2010.
Essi peraltro venivano riconosciuti dallo stesso contribuente, posto che risulta per tabulas che, dopo la notifica degli avvisi di accertamento del 21.5.2009, presentava istanza di Controparte_7 accertamento con adesione in data 1.6.2009 e - poichè nelle more veniva emessa la cartella di pagamento n. 070 2009 0028073338 notificata il 20.8.2009 e l' , in Controparte_11 data 27/11/209, iscriveva ipoteca sugli immobili del debitore, procedendo in data 28/10/2009 alla notifica di un pignoramento presso terzi (presso Inps) - in data 2.12.2009 chiedeva di poter pagare tale debito in dodici rate trimestrali garantite da polizza fideiussoria, con versamenti dal 11/12/2009 all'11/09/2012 del minor importo di euro 493.475,60 per l'anno 2004 ed euro 987.410,60 per l'anno
2005 (piani di ammortamento dell'Ente prodotti da sub doc.n.23-24). Controparte_7
Occorre dunque verificare – così passando all'esame della seconda censura - se tale ragione creditoria sia stata estinta prima dell'instaurazione del presente giudizio, come pure eccepito dagli appellanti.
E' documentale che, entro la data di scadenza dell'11.12.2009, provvedeva -come Controparte_7 pattuito- a versare il 10/12/2009 a favore dell' l'importo della prima rata di Controparte_11 complessivi euro 123.407,11 (cfr. doc.n.25-25/a-26-26/a-27-27/a-28-28/a –fasc. , CP_34 chiedendo all' di UO (doc.n.29 –fasc. E.) lo sgravio della cartella, Controparte_11 CP_2 la cancellazione dell'ipoteca iscritta su tutti i beni immobili per consentirgli di vendere tali beni, al fine pagina 22 di 35 di destinare il ricavato al pagamento del residuo debito d'imposta, concordato per l'anno 2004-2005; in virtù degli accordi presi tra l'Ente ed il contribuente, l' di EN, con Controparte_11 provvedimento del 16/02/2010 (doc.n. 30 e 30/a –fasc. disponeva lo sgravio delle somme CP_34 iscritte a ruolo per gli anni d'imposta 2004-2005, dandone comunicazione al contribuente a mezzo posta e fax del 23/02/ 2010 (doc.n. 31 e 31 a -fasc. AL OS PA comunicava con CP_34 lettera 02/03/2010 (doc.n.32) di aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta il 28/10/2009 sui beni di rinunciando pure al pignoramento presso terzi nel corso dell'udienza Controparte_7 del 15/04/2010 (doc.32/a-b–fasc. con il ricavato dei contratti di compravendita del 2010 – CP_34 non oggetto del presente appello in quanto ritenuti dal giudice di prime cure validi ed efficaci anche ai sensi dell'art.2901 c.c. con statuizione passata in giudicato – il debitore estingueva anticipatamente l'intero debito concordato per l'anno 2004 ed un quinto dell'ammontare dovuto per il 2005.
Tuttavia, non riusciva a completare il pagamento dei crediti erariali per l'anno 2005 (lettere racc.a.r.
26/05 e 07/06/2010 sub doc.40-41–fasc. , in quanto l' di EN, con CP_34 Controparte_11 lettera 31/05/2010 (doc.n.42 –fasc. comunicava che gli atti di adesione non si erano CP_34 perfezionati per la mancata tempestiva presentazione delle polizze fideiussorie e che non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini pure richiesta dal contribuente.
Seguiva la notifica in data 2.08.2010 della cartella di pagamento n.070 2010 00669456 04 di euro
4.274.593, 81 (doc.43) per gli stessi anni di imposta 2004/2005.
Avverso tale cartella proponeva opposizione dinanzi alla Controparte_7 [...]
per l'annullamento di tale titolo esecutivo, posto che l' Controparte_36 [...]
non aveva tenuto conto degli importi già pagati e, a suo dire, illegittimamente gli Controparte_11 aveva precluso la possibilità di completare i pagamenti dovuti in forza dell'accertamento con adesione.
A seguito del rigetto del ricorso, depositava appello davanti alla Commissione Controparte_7
Tributaria Regionale di EN (v.doc. 44-fasc. .) che, con sentenza n. 586/2015 (doc. n. 52 – CP_37 fasc. , annullava la cartella di pagamento di euro 4.274.593,81, riconoscendo il diritto del CP_34 contribuente a concludere il piano di ammortamento relativo all'annualità 2005, previa prestazione di idonea garanzia.
Proprio, alla luce di tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale, gli appellanti hanno eccepito l'inesistenza di alcuna valida ragione di credito alla data di deposito della domanda revocatoria, essendo stata estinta per pagamento la cartella esattoriale concernente l'imposta ICI per gli anni 2004-2007 ed annullata anche quella di euro 4.274.593,81 relativa ai crediti erariali 2004-2005 posta a fondamento dell'azione, “atteso che il procedimento di accertamento con adesione era stato illegittimamente interrotto, considerata la grave violazione commessa da ” (atto di CP_6
pagina 23 di 35 appello, terzo motivo, , censurando la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_4 afferma che “la questione del perfezionamento dell'atto di adesione, e dunque della legittimità della nuova iscrizione a ruolo, risulta essere tuttora sub iudice (cfr. sentenza n. 586/2015 Commissione
Tributaria Regionale di Bologna, impugnata dall' con ricorso in Cassazione – Controparte_11 proc. 24888/2015); nondimeno, è pacifico che il credito erariale sia tuttora in essere, potendosi discutere unicamente sul quantum che il debitore deve ancora corrispondere in favore dell' ”. CP_11
Contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, tuttavia, già dall'attenta lettura della sentenza n.
586/10/2015, si evince l'esistenza del credito tributario quantomeno nell'importo definito nell'accertamento con adesione (pari a complessivi € 987.410,60), avendo la Commissione Tributaria
Regionale riconosciuto esclusivamente il diritto di di proseguire nel piano di Controparte_7 ammortamento, subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia – diritto di cui lo stesso non si è comunque avvalso nelle more del presente procedimento.
In ogni caso, ogni eccezione e allegazione difensiva degli appellanti in ordine all'inesistenza del credito tributario degli anni 2004-2005 conseguente alla nullità della cartella esattoriale n.07020100066945604
e all'illegittimità della condotta dell' è oggi superata dall'ordinanza Controparte_11
n. 32122/2023, pubblicata in data 20/11/2023, pronunciata dalla Cass. Sez. Tributaria il 26.10.2023 nel giudizio di impugnazione promosso dall' iscritto al R.G.N. Controparte_11
24888/2015 avverso la sentenza 586/10/2015 della Commissione Regionale Tributaria.
Con tale decisione, la Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso dell , cassando la Controparte_11 sentenza impugnata e, nel merito, rigettando l'originaria domanda del contribuente che sostanzialmente chiedeva l'accertamento del debito nella misura inferiore indicata nel procedimento di accertamento con adesione e la prosecuzione di tale regime di pagamento più favorevole al debitore.
In tale ordinanza si legge infatti che “l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis, consentiva il pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, prevedendo che l'importo della prima rata andasse versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto; in tal caso, in capo al contribuente era previsto l'obbligo di prestare garanzia per il versamento e di far pervenire, entro dieci giorni dallo stesso, la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all'Ufficio, a sua volta tenuto a rilasciare «copia dell'atto di accertamento con adesione» (comma 3). Il successivo art. 9 – anch'esso nella formulazione vigente all'epoca dei fatti – disponeva, al riguardo, che la definizione si perfezionasse «con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8, comma 2». Tali essendo le coordinate normative di riferimento, questa Corte ha precisato che, in base al chiaro tenore letterale delle stesse, l'esecuzione di entrambi i previsti pagina 24 di 35 adempimenti – pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva;
ne deriva che, nel caso di omessa prestazione della garanzia prevista, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata e dunque permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 25115/2020; Cass. n. 5641/2020; Cass. n. 2161/2019). In altri termini,
l'accordo per adesione richiede, per produrre i suoi effetti, che il contribuente provveda agli adempimenti conseguenti, mostrando in tal modo di dare attuazione agli obblighi assunti;
questi, secondo la scelta del legislatore, sono elementi costitutivi del perfezionamento dell'accordo, che non può dunque ritenersi perfezionato in caso di mancata esecuzione. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi;
essa, pertanto, va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con statuizione che assorbe l'esame del secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda del contribuente” (si veda, in parte motiva, Cass., Sez. Tributaria, Ord. n. 32122/2023 pubblicata in data 20/11/2023).
Da tali considerazioni discende l'esistenza ed esigibilità del credito erariale, portato dalla cartella esattoriale n.07020100066945604, ma sorto negli anni 2004-2005 ed il superamento di ogni contestazione concernente la legittimità del procedimento amministrativo che aveva condotto all'emissione di tale titolo, avendo la Corte di Cassazione accertato che l'esito negativo del procedimento di accertamento con adesione era imputabile esclusivamente al comportamento omissivo del debitore che non aveva prestato la garanzia fideiussoria prescritta dalla legge. Controparte_7
8. Con il quarto motivo (secondo motivo punto B per e i signori , gli appellanti CP_1 CP_2 hanno eccepito la carente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art 2901 c.c. e art. 2697
c.c. per difetto dell'eventus MN, nonché il travisamento dei fatti e l'errata interpretazione delle risultanze probatorie.
Ad avviso degli appellanti, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto sussistente tale requisito, senza tener conto del fatto che la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore non consiste in una irrilevante, mera diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, bensì nella prova che gli atti dispositivi integrano un aggravamento di una già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale, prova non fornita dall'
[...]
. Controparte_11
Anche tale censura è infondata.
L'evento dannoso viene inteso in maniera piuttosto estensiva dalla giurisprudenza, in armonia con la finalità cautelare e conservativa del diritto di credito propria dell'azione revocatoria, poiché non è pagina 25 di 35 richiesto che per l'esperibilità dell'azione sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o difficoltosa la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass. 29.3.1999 n.2971; Cass. 06/03/2018 n.5269).
In particolare, tale danno può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una sua variazione qualitativa, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva (tra le tante Cass., n. 16221/2019; n. 19207/2018; n. 11902/2015; n.
1892/2012; n. 7767/2007; n. 16986/2006).
In proposito, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass.,
15265/2006).
In particolare, è onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri beni immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo sia di entità tale da risultare sufficiente da garantire i creditori.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe su coloro che eccepiscano, per questo motivo, la mancanza dell'eventus MN (Cass. 23907/2019; Cass. 1902/2015; Cass. 7767/2007).
Dunque, parte debitrice – e non l' , come erroneamente sostenuto Controparte_11 dagli appellanti - avrebbe dovuto provare che il residuo valore del suo patrimonio era sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori.
Tale prova non è stata offerta nella fattispecie in esame, ove parte debitrice si è limitata a dimostrare l'integrale pagamento dell'intero piano di ammortamento concordato con la creditrice in riferimento all'anno 2004 ed, in parte, per l'anno 2005, nonché la “rottamazione” della cartella esattoriale relativa all'imposta ICI del periodo 2004-2007, ma non ha assolto all'onere di provare l'esistenza di altri beni e di denaro, diversi da quelli oggetto di donazione e di conferimento nella società Parte_1 idonei a soddisfare le pretese dell per i residui e cospicui crediti erariali. Controparte_11
Il complesso delle risultanze istruttorie e la stessa condotta degli stretti congiunti che hanno rinunciato prontamente all'eredità del defunto induce, di contro, a ritenere che tali altri beni non esistessero nel pagina 26 di 35 patrimonio di quantomeno per ripianare un debito che, si ricorda, ammontava ad Controparte_7 oltre euro 4.274.593,81 al 2.8.2010.
In questo senso, depone il comportamento di che, pur dichiarandosi pronto ad Controparte_7 onorare gli impegni assunti nell'atto di adesione, a suo dire non accettato solo per l'illegittimo comportamento dell' (sconfessato dall'ordinanza della Corte di Controparte_11
Cassazione n.32122/2023 pubblicata in data 20/11/2023), di fatto non è riuscito neppure a prestare la garanzia fideiussoria nel 2009-2010, presupposto fondamentale per il perfezionamento dell'atto di adesione, non provvedendovi neppure a seguito della sostanziale rimessione in termini conseguente alla sentenza della Commissione Tributaria provinciale di EN n.586/2015, proprio in quanto aveva dismesso la parte consistente del suo patrimonio attraverso i quattro atti di donazione a favore degli stretti congiunti e i due successivi conferimenti societari.
A nulla vale poi rilevare che l' abbia espressamente condiviso ed Controparte_11 accettato gli atti dispositivi dei beni posti in essere da allorquando ebbe a disporre Controparte_7 la cancellazione dell'ipoteca accesa su tutti i beni del suddetto contribuente, la rinuncia del pignoramento presso terzi attivato, provvedendo nel contempo allo sgravio del ruolo, in tal modo dimostrando – nella prospettazione degli appellanti - di non temere l'incapienza patrimoniale del defunto.
Tali azioni, infatti, non possono essere lette ed interpetrate nel senso indicato da questi ultimi e non valgono certo a provare l'assenza dell'eventus MN, essendo invece prescritte dallo stesso
D.Lgs.218/1997 nel periodo di moratoria di novanta giorni previsto dal procedimento di accertamento con adesione “onde agevolare la possibilità che le volontà delle parti convergano ad un approdo positivo, estinguendo così in radice l'innesco del contenzioso” (cfr. sentenza 586/2015 della CPT di
EN) e non afferendo, comunque, agli atti dispositivi oggetto di causa, effettuati a titolo gratuito a favore degli stretti congiunti in data anteriore all'atto di adesione del 1.6.2009-2.12.2009.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha ravvisato l'esistenza dell'eventus MN, posto che i beni conferiti donati costituivano la parte consistente del patrimonio del debitore il quale, spogliandosene a titolo gratuito a favore degli stretti congiunti e senza ricavarne alcuna utilità economica, ha certamente pregiudicato le ragioni creditorie dell' , non avendo Controparte_11 peraltro assolto all'onere sul medesimo incombente di provare la sufficienza economica del residuo patrimonio del quale era rimasto titolare.
9. Con il quinto motivo (secondo motivo sub C per e i signori , gli appellanti hanno CP_1 CP_2 eccepito la carente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione, la violazione ed errata pagina 27 di 35 applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art 2901 c.c. e art. 2697 c.c. per l'assenza del consilium fraudis e della scientia MN.
In particolare, essi hanno dedotto che l' , trattandosi di atti anteriori al Controparte_38 sorgere dell'eventuale credito, avrebbe dovuto provare, oltre all'eventus MN, la scientia MN o consilium fraudis, ovvero la dolosa preordinazione degli atti di donazione rispetto al debito futuro, da parte del debitore al fine di compromettere o rendere più difficoltoso il soddisfacimento del creditore e, per i successivi atti di conferimento a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma, ossia la calliditas e l'animus nocendi del debitore e del terzo, prova non raggiunta.
Ad avviso degli appellanti, da un semplice raffronto degli accadimenti, emergeva infatti che le donazioni erano state stipulate in data anteriore al sorgere del credito e che “gli atti di conferimento effettuati rispettivamente il 26.02.2010 e il 15.06.2010 risultano incastonati temporalmente tra i pagamenti effettuati dallo stesso delle rate del piano di ammortamento dell'accertamento CP_2 con adesione, così come gli atti donativi risultano addirittura antecedenti alle medesime rate pagate, con la conseguenza che nessun pregiudizio poteva prefigurarsi esso nell'effettuare Controparte_7 gli atti dispositivi, atteso che si era adoperato fattivamente per pagare il proprio debito ed anzi, aveva provveduto al saldo già di oltre la metà dello stesso (pagati oltre € 600.000,00!)”.
La Corte, come già spiegato affrontando l'esame del terzo motivo di appello (punto sette della motivazione), ritiene che le donazioni effettuate da nei confronti della moglie e dei Controparte_7 figli in data 16.10.2008, 26.10.2008, 11.3.2009 e 28.4.2009 configurino atti dispostivi a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito, che – ricordiamo- è invece nato al momento del venire in essere dei presupposti dell'imposizione ed è stato comunque ricordato/comunicato al debitore mediante la trasmissione del questionario n.Q00041 del 30.10.2017.
E' pacifico che i successivi conferimenti dei beni oggetto di donazione nel patrimonio della società avvenuti in data 26.2.2010 e 15.6.2010 sono posteriori al sorgere del credito: gli Parte_1 stessi appellanti assumono che tali atti risalgono al periodo successivo alla notifica del questionario del
21.2.2009 e dei due avvisi di accertamento del 21.5.2009, ai quali essi riconducono la nascita del credito.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non è pacifico che il conferimento degli immobili sia atto a titolo oneroso.
Tenuto conto che l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria è diverso a seconda che l'atto sia a titolo oneroso ovvero gratuito ed ancora anteriore o posteriore al sorgere del credito, con riferimento agli atti di donazione oggetto di causa, trattandosi di atti a titolo gratuito posteriori alla nascita del pagina 28 di 35 credito, l'art.2901 c.c. consente di dichiararne l'inefficacia relativa quando vi è la prova che il debitore era consapevole del pregiudizio che avrebbe cagionato al creditore.
Ne consegue che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, non è necessaria la prova che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, richiesta dall'art.2901 c.c. solo nel caso di atto anteriore al sorgere del credito. Né serve la prova che anche il terzo beneficiario fosse a conoscenza del pregiudizio, essendo sufficiente la sussistenza della scientia fraudis in capo al debitore.
Discorso analogo vale per i conferimenti dei beni donati nella società in relazione Parte_1 ai quali, ove ritenuti atti a titolo oneroso, occorre la prova che anche il terzo, non solo il debitore, fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione della garanzia patrimoniale, non esige una volontà concertata col debitore, essendo sufficiente la mera scientia fraudis, rappresentata dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e nel terzo, di tale pregiudizio, senza che assumano rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore
(Cass., Sez. II, Ord. 7/12/2023, n. 34256; in questo senso anche Cass., Sez. I, 20/05/2025, n.
13479/2025).
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass. Sez. 3 - , n.28423 del 15/10/2021).
Ciò premesso, la scientia fraudis dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrino la generica conoscenza del pregiudizio dell'atto posto in essere dal debitore (Cass. n. 22591 del 2013).
Nel caso di specie, indubbiamente al momento della stipula degli atti dispositivi Controparte_7 oggetto di causa era consapevole del suo credito (derivante dalla sua stessa condotta), della sua esigibilità, della richiesta da parte dell' di chiarimenti sulle spese sostenute e sul Controparte_11 tenore di vita ai fini dell'accertamento del quantum, della circostanza che tale verifica fiscale non aveva avuto alcun esito e non si era ancora conclusa, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie avendo donato agli stretti congiunti, senza dunque alcun corrispettivo economico, la parte consistente del suo pagina 29 di 35 patrimonio immobiliare, pur a fronte di una gravissima posizione debitoria verso l CP_11
ed il Comune di UO, che invece ne avrebbe richiesto la conservazione sia al fine di
[...] concedere garanzie ipotecarie necessarie e propedeutiche ad una rateizzazione sia nell'ottica di venderli percependo un adeguato corrispettivo economico utile all'estinzione del debito.
Quanto ai successivi conferimenti dei beni donati da parte dei donatari nel patrimonio della società
anche volendo ritenere tali atti a titolo oneroso, soccorrono elementi indiziari Parte_1 gravi, precisi e concordanti idonei a provare la consapevolezza del pregiudizio anche in capo alla società conferitaria.
In tal senso depongono le circostanze che era stata appositamente costituita in Parte_1 occasione del conferimento dei beni donati e che dall'esame della conservatoria non risulta effettuata dalla stessa alcuna cessione in qualità di società di intermediazione immobiliare, di tal che è presumibile che essa sia destinata esclusivamente ad amministrare il patrimonio familiare in veste societaria, fungendo da “schermo” per rendere più difficoltosa la procedura di recupero da parte del creditore erariale;
ed ancora la tempistica dei successivi atti dispositivi posti in essere dal debitore dopo la ricezione del questionario del 30.10.2007 nonché l'atteggiamento psichico dei rappresentanti organici e degli stessi soci, tenuto conto che il suo amministratore unico è lo stesso e Controparte_2 che i soci sono il coniuge e i due figli, tutti anche donatari degli immobili conferiti, stretti congiunti del de cuius ed indubbiamente a conoscenza dell'ingente debito del padre, per avere la moglie anche Part sottoscritto per ricevuta in data 17/02/2009 l'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione del secondo Questionario prot. n. 4095/2009 e comunque, al pari dei figli, per essere legata al debitore da un rapporto di contiguità, confidenza personale e di quotidiana frequentazione derivante dal legame familiare.
A fronte di tali elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, a nulla vale dedurre che CP_7
con tali atti, intendesse disporre in vita delle proprie sostanze essendo gravemente malato,
[...] posto che proprio tale condizione soggettiva avrebbe dovuto indurlo a ripianare preliminarmente i cospicui debiti dei quali egli era a conoscenza, al fine di non gravare l'eredità, prima di compiere qualsiasi atto dispositivo, pur favorevole ai suoi stretti congiunti.
Analogamente, è ininfluente la circostanza che già dal 1.6.2009 il debitore avesse manifestato la seria volontà di pagare i crediti erariali e che, dunque, avesse compiuto tali atti dispositivi parallelamente ai versamenti rateali del pregresso debito nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esistenza di un piano di ammortamento ovvero di una rateizzazione del credito non comporta la non azionabilità dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. (Cass.Sez. III, Ord. 19/07/2018, n. 19207), nel caso di specie, non può sottacersi che proprio pagina 30 di 35 la progressiva dismissione del patrimonio immobiliare, avviata dopo aver ricevuto il questionario del
30.10.2007, ha di fatto precluso al debitore di estinguere il debito erariale, di completare il pagamento rateale e di prestare la garanzia fideiussoria richiesta dalla normativa fiscale vigente.
Egli, infatti, proprio con gli atti dispositivi stipulati anteriormente e parallelamente al procedimento di accertamento con adesione aveva eroso sostanzialmente l'intero patrimonio e non certo per il comportamento illegittimo dell' , come chiarito dalla Corte di Cassazione nel Controparte_11 giudizio 24888/2015, ma per la precisa scelta di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori, destinandola ai suoi stretti congiunti.
Da tali considerazioni discende il rigetto anche del quinto motivo di appello.
9. E' invece fondato il sesto motivo di appello proposto da dedotto da Parte_1 CP_1
e da e come terzo motivo di appello, nonché da quale
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 unico motivo di appello.
I predetti appellanti hanno infatti eccepito la violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, nonché l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione per violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato i convenuti in solido alla rifusione del settanta per cento delle spese processuali sostenute dalla curatela eredità giacente con compensazione per la rimanente parte. Controparte_7
A sostegno della loro censura, hanno evidenziato che lo stesso curatore dell'eredità giacente, pur essendosi associato alla domanda di accoglimento dell'azione revocatoria, rivestiva la posizione processuale di convenuto rispetto all'attrice , di tal che l'applicazione Controparte_11 dei criteri ex artt.91 e 92 c.p.c., al più, avrebbero potuto condurre alla compensazione integrale delle spese di lite.
La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, nell'ormai risalente (ma confermata anche da pronunce successive) sentenza n.11619 del 21/11/1997, ha affermato che il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o d'ufficio, “va annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità pagina 31 di 35 (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del giudice di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio ereditario affidatigli dalla legge;
la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari;
il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al giudice che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi, nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di insufficiente o contradditoria motivazione del provvedimento impugnato, e perciò, in particolare, di motivi attinenti all'erronea qualificazione dell'attività svolta dal curatore anche ai fini della scelta del parametro tariffario cui commisurare il compenso) e senza che la mancata previsione di un doppio grado di giudizio di merito, non imposto da alcuna norma della Carta fondamentale, possa dar luogo a dubbi di incostituzionalità”.
Il compenso e il rimborso delle spese sostenute vanno dunque liquidati al curatore dell'eredità giacente con apposito decreto del giudice che lo ha nominato in seguito alla cessazione dell'amministrazione, compenso che va a carico dell'attivo patrimoniale ereditario e, qualora non vi fosse attivo liquido, a carico della parte istante.
In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, fermo restando il diritto dell'Avv. di CP_8 chiedere al momento della cessazione del suo ufficio la liquidazione del compenso e del rimborso delle spese da lui sostenute al Tribunale del circondario che lo ha nominato, devono reputarsi irripetibili le spese processuali sostenute dal curatore Avv. in entrambi i gradi del presente giudizio, posto che CP_8
l'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente è stata avanzata dall Controparte_11
, parte risultata vittoriosa e alla cui domanda egli ha aderito ed atteso che la sua presenza in
[...] giudizio si è resa necessaria esclusivamente al fine di consentire la prosecuzione del processo nei confronti dell'eredità di e nell'interesse del patrimonio ereditario, sul quale Controparte_7 conseguentemente e necessariamente dovranno gravare il suo compenso e le spese.
In accoglimento del predetto motivo di appello, deve essere dunque revocata la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui “condanna di tutti i convenuti in solido alla rifusione del 70% pagina 32 di 35 delle spese processuali sostenute dalla curatela eredità giacente che per l'intero Controparte_7 liquida in euro 9800 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre Iva, cpa e spese generali, compensandole per la rimante parte”.
10. Merita altresì accoglimento l'unico motivo di appello, con il quale ha censurato la CP_4 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale - pur non avendo accolto la domanda revocatoria proposta contro tale società - non solo non ha condannato l' alla Controparte_11 rifusione delle spese processuali ex art. 91 c.p.c. a suo favore, ma ha altresì posto il settanta per cento delle spese processuali sostenute dall' , anche a suo carico, in solido Controparte_11 con gli altri convenuti soccombenti.
Il motivo di appello, pienamente ammissibile e non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, come prospettato dall'appellata in quanto non ricorrono i presupposti previsti dall'art.287
c.p.c. (errore di calcolo, difformità tra motivazione e dispositivo), è fondato.
È pacifico che il Tribunale di EN ha rigettato ogni domanda nei confronti di e tale CP_4 statuizione, non essendo stata appellata, è passata in giudicato.
La pronuncia sulle spese risulta contraddittoria rispetto a tale esito della lite.
Il diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa impone una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum". Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali” (Cass.Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 651 del 11/01/2022 (Rv. 663540 - 01).
Nella fattispecie in esame, non vi è motivo di discostarsi dal principio generale di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., tenuto conto che – per la posizione di – non ricorre la fattispecie CP_4 della soccombenza reciproca o dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza, che sola avrebbe potuto giustificare la compensazione anche parziale delle spese di lite ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c. e che mai in ogni caso avrebbe consentito di porre le spese processuali a carico della parte vittoriosa.
Sotto tale profilo, non può sottacersi che la lettura della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e di appello evidenzia la peculiarità della difesa riservata a pur afferendo CP_4 tale società al nucleo familiare degli altri convenuti soccombenti. Gli atti dispositivi a favore di CP_4 si erano perfezionati a titolo oneroso e proprio il corrispettivo delle predette compravendite era
[...] stato utilizzato per la parziale estinzione del debito erariale. pagina 33 di 35 In conclusione, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui, pur avendo rigettato la domanda svolta dall' contro ha posto a suo carico le spese di Controparte_11 CP_4 lite in violazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. sia pure nella misura del settanta per cento ed in solido con gli altri soccombenti nonché nella parte in cui “condanna di tutti i convenuti in solido alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla curatela eredità giacente CP_7 che per l'intero liquida in euro 9800 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre Iva, cpa e spese
[...] generali, compensandole per la rimante parte” anziché dichiararle irripetibili.
11.Le residue statuizioni impugnate devono invece essere confermate con riferimento alla posizione di di , di E Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
per i motivi dianzi analiticamente analizzati, anche con riferimento alla regolamentazione
[...] delle spese processuali (settimo motivo di appello di e terzo motivo di impugnazione degli Parte_1 altri appellanti), posto che il giudice di prime cure, in relazione a tali appellanti, ha fatto corretta applicazione dei principi ex art.91 e 92 c.p.c. e sul punto l' non ha proposto Controparte_11 appello incidentale.
12. In considerazione del rigetto integrale nel merito dell'appello proposto da questi ultimi, le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dei quattro appellanti soccombenti e liquidate come in dispositivo.
In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che ha condotto al rigetto integrale dell'azione revocatoria svolta nei confronti di Controparte_39 [...]
e dell'accoglimento del motivo di appello sul punto, quest'ultima deve essere Controparte_11 condannata alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei soli confronti di CP_4
A tal riguardo, giova ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
Diversa è la posizione degli altri appellanti che, pur vedendosi accolto il motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese processuali del curatore dell'eredità giacente, non hanno limitato la loro impugnazione solo a tale statuizione, ma hanno chiesto la revisione integrale della sentenza, risultando però integralmente soccombenti anche in appello sia con riferimento alle eccezioni preliminari sia nel merito.
pagina 34 di 35 Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti appellanti Parte_1 CP_1
, di E .
[...] Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
983/2021 pronunciata dal Tribunale di EN in data 15.6.2021, condanna l' alla rifusione in favore di elle spese di Controparte_11 CP_4 lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 35.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dichiara irripetibili le spese sostenute dal curatore dell'eredità giacente Avv. sia in Controparte_8 primo grado sia in appello, con conseguente revoca della statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui “condanna di tutti i convenuti in solido alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla curatela eredità giacente che per l'intero liquida in euro 9800 per Controparte_7 compensi ex D.M. 55/2014, oltre Iva, cpa e spese generali, compensandole per la rimante parte”.
Conferma nel resto.
Condanna , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione a favore dell' Controparte_3 Controparte_11
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 17.153,40 per
[...] compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti Parte_1
, e .
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott,ssa Manuela Velotti
pagina 35 di 35
e 2368/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2346/2021 (cui sono riuniti le cause iscritte ai n.r.g. 2360/2021 e 2368/2021) promossa da:
.F.-P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Reggio Emilia, Via Taddei n.3, con il patrocinio dell'Avv. Quintino Rastelli del foro di Teramo
Appellante nel procedimento 2346/2021
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 [...]
), on il (C.F. ), in proprio, con il C.F._2 Controparte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Sandro Pincelli del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliati in UO, Viale XX Settembre 67, presso lo studio dell'avv. Fabiola Proietti Coraggi
appellanti nel procedimento n.r.g.2360/2021
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., con CP_4 P.IVA_2 sede in UO, Via XXVIII Settembre 65, con il patrocinio dell'avv.Sandro Pincelli del foro di Teramo, ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.Fabiola Proietti Coraggi
appellante nel procedimento n.r.g.2368/2021 contro
(C.F.-P.I. ), già Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. ), ex lege
[...] P.IVA_4 domiciliata presso gli uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 (PEC: Email_1 fax 051-232297) appellata
EREDITA' in persona del Curatore e rappresentante giudiziale Controparte_7 in primo grado avv. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_8 P.IVA_5 Controparte_8 del foro di EN pagina 1 di 35 appellata
Oggetto: giudizio di appello in materia di azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del Parte_1 presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 983/2021 Sent., pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di EN in data 15.06.2021, in pari data depositata in cancelleria, e non notificata ai fini dell'impugnazione, resa a definizione del giudizio n. 8985/2013 RG, disattesa ogni contraria istanza, A)-IN VIA PRELIMINARE, accertato e dichiarato il mancato rispetto da parte dell (già ) del termine perentorio fissato con Controparte_9 Controparte_6 l'ordinanza resa dal Tribunale di EN il 29.04.2020, per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione e provvedimenti consequenziali, nei confronti di eventuali eredi chiamati in via successiva o eventualmente del nominando curatore dell'eredità giacente Controparte_7 dichiarare l'estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
ordinarsi conseguentemente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando espressamente il competente Conservatore dei Registri Immobiliari (EN e Ravenna) da ogni responsabilità;B)-IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione ed in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ovvero la inesistenza, ovvero la irregolarità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio eseguita da (oggi Controparte_6 [...]
) a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_9 Parte_1 per l'effetto, previa declaratoria di irrilevanza e/o nullità dell'attività processuale svoltasi, e quindi l'irrilevanza di tutta l'attività processuale svoltasi in primo grado e sino alla emananda pronuncia, disporre la rimessione della causa al primo Giudice;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, dichiarare l'inammissibilità ovvero respingere e/o rigettare le domande così come proposte da Controparte_6
(oggi ), per mancanza dei presupposti ex lege previsti e
[...] Controparte_9 comunque perché infondate in fatto come in diritto, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
ordinarsi conseguentemente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando espressamente il competente Conservatore dei Registri Immobiliari (EN e Ravenna) da ogni responsabilità; D)-SEMPRE IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, revocare la condanna della società convenuta-appellante in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in favore della Curatela, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
E)- IN OGNI CASO, revocare la condanna della società convenuta-appellante in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in favore dell'attrice, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
F)-CONSEGUENTEMENTE, condannare la Curatela dell'eredità giacente e/o l'Avv. Enrico D'Avella dichiaratosi antistatario in primo grado e/o (già ), in persona del suo Controparte_9 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, ognuno per quanto di competenza, ovvero chiunque individuato a cura di giustizia, alla restituzione in favore della in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, di tutto quanto pagato da quest'ultima in forza della sentenza n. 983/2021 Sent., pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di EN in data 15.06.2021;G)- COMUNQUE, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per : “Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento CP_4 del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 983/2021, resa dal Tribunale di EN in data 15.06.2021, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 8985/2013 Tribunale di EN, disattese le avverse istanze e conclusioni, A)-nel pagina 2 di 35 merito, annullare e riformare l'appellata sentenza di primo grado nella parte in cui condanna (in solido) alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che, per
CP_4 l'intero, liquida in E.
1.500 per spese. E. 35.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte, da corrispondersi all'avv. Enrico d'Avella dichiaratosi antistatario;
e nella parte in cui condanna (in solido) alla rifusione del 70%
CP_4 delle spese processuali sostenute dalla Curatela Eredità giacente che, per Controparte_7 l'intero, liquida in E.
9.800 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte. Conseguentemente, sempre in accoglimento del presente appello, condannare la parte allora attrice, , in quanto soccombente Controparte_9 nei confronti dell'allora convenuta al pagamento delle spese e compensi del primo grado
CP_4 di giudizio a favore di come da nota spese e in base a tariffa professionale forense. B)-in
CP_4 ogni caso, condannare l'appellata al pagamento delle spese, Controparte_9 compensi e accessori di legge del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante come
CP_4 da nota spese che verrà depositata contestualmente agli scritti conclusivi.
Per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 983/2021, emessa inter partes dal Tribunale di EN in data 15.06.2021, depositata in cancelleria in pari data e comunicata il 16.06.2021, non notificata, a definizione del giudizio R.G. n.8985/2013 del Tribunale EN, A)-PREGIUDIZIALMENTE E IN VIA PRELIMINARE, in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate dai predetti appellanti, dichiarare estinto il giudizio di primo grado con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, per i motivi esposti in narrativa del proprio atto d'appello; B)-SEMPRE PRELIMINARMENTE, dichiarata l'estinzione del giudizio, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando i competenti Conservatori dei RR.II. di EN e di Ravenna da ogni responsabilità; C)-IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, in accoglimento del presente appello, rigettare l'illegittima ed infondata domanda di revocatoria per difetto delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c.; con conseguente ordine di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale su beni degli appellanti incidentali, esonerando i competenti Conservatori dei RR.II. (EN e Ravenna) da ogni responsabilità; D)-IN OGNI CASO, annullare la condanna degli allora convenuti, odierni appellanti incidentali, al pagamento delle spese di lite di primo grado a favore della parte allora attrice, oggi appellata,
e della allora convenuta ora appellata Controparte_9 Controparte_10
rigettando le rispettive loro domande;
e comunque, con vittoria di spese, Controparte_7 compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in applicazione della vigente tariffa forense, oltre Cpa ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario.
(gia :“Nel giudizio di Controparte_11 Controparte_6 appello iscritto al R.G.N. 2346/2021: “Voglia la Ecc.ma Corte d'appello adìta, contrariis reiectis, dichiarare per quanto di ragione inammissibile e respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato, nonché dichiararsi inammissibili e nel merito respingersi sia l'appello incidentale proposto da p.l.r.p.t. che l'appello proposto con comparsa di risposta dai CP_12 sigg.ri , e . Con vittoria di spese, competenze Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio”. Nel giudizio di appello iscritto al R.G.N. 2360/2021: “Voglia la Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, dichiarare per quanto di ragione inammissibile e respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio”.Nel giudizio di appello iscritto al R.G.N. 2368/2021: “Voglia la Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis,
pagina 3 di 35 dichiarare inammissibile e in subordine respingere l'appello ex adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo secondo grado di giudizio”.
CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE DI : “Voglia l'Ecc.ma Controparte_7 Corte di Appello di Bologna: “Contrariis reiectis, rigettare gli appelli proposti separatamente contro la stessa sentenza da , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e in quanto infondati sia in fatto che in diritto, e conseguentemente confermare
[...] CP_4 integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di EN N. 983/2021, emessa e pubblicata in data 15.06.2021. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14.10.2013, (successivamente Controparte_6 Controparte_11
) conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di EN
[...] Controparte_7 CP_2
, e per sentire
[...] Controparte_3 Controparte_1 CP_4 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: "respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, piaccia al giudice adito accogliere la domanda attrice -1) accertato che il sig. è debitore nei Controparte_7 confronti degli enti impositori citati delle somme portate dalle cartelle di pagamento notificate per un totale di euro 4.328.877,85 oltre interessi ed accessori;
-2) revocarsi ex art.2901 cc e dichiararsi che i seguenti atti meglio descritti ed individuati nelle lettere A,B,C,D,E della premessa del presente atto con
i beni ivi meglio individuati sono stati effettuati in pregiudizio delle ragioni dell'odierna attrice e, conseguentemente dichiararsi la loro inefficacia nei confronti di;
3) ordinarsi al Controparte_6
Conservatore dei RRII di EN e di Ravenna, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite e con provvedimento di distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale all'uopo dichiara di essere distrattario."
Esponeva che risultava debitore nei confronti degli enti impositori, Controparte_7 CP_11
di EN e Comune di UO, della complessiva somma di euro 4.328.877,85 oltre
[...] interessi ed accessori e, precisamente, dell'importo di € 4.274.593,81 per crediti erariali relativi agli anni 2004 e 2005 e di € 54.284,04 per ICI dal 2004 al 2007 relativa ad immobili siti in UO, in forza delle cartelle esattoriali notificate rispettivamente in data 02.08.2010 e 29.08.2011; in epoca antecedente la data di notifica delle suindicate cartelle, erano stati inviati al medesimo CP_7 il questionario n. Q00041/2007 in data 07/11/2007, n. Q00004/2009 del 21/02/2009 e n.
[...]
I00053/2009 del 23/03/2009; dal 16.10.2008 insieme ai propri figli Controparte_7 CP_2
e e alla coniuge avrebbe concretizzato un articolato
[...] Controparte_3 Controparte_1 programma negoziale dispositivo volto a trasferire i propri beni immobili ai familiari e, attraverso ulteriori trasferimenti solo apparenti, a porli formalmente al riparo, ma di fatto lasciandoli in capo alla pagina 4 di 35 coniuge e ai figli;
che in particolare tale programma veniva realizzato per una parte dei beni, destinandoli a personalmente e attraverso la società unipersonale, Controparte_2 CP_4 costituita nel luglio 2008 tra padre e figlio e trasformata, prima del trasferimento dei beni, in S.r.l. unipersonale attraverso la cessione delle quote, avvenuta il 10.11.2009 dal padre al figlio, rimasto unico socio ed amministratore;
venivano dunque poste in essere dapprima una compravendita di beni immobili da padre a figlio in data 16.3.2010 e una seconda compravendita nella medesima data dal padre a per la gran parte dei beni, per mezzo di quattro atti di donazione in favore dei CP_4 predetti familiari, attraverso i due successivi atti di conferimento dei diritti acquisiti da parte di costoro nella appositamente costituita i cui soci risultavano essere sempre coniuge e figli Parte_1 dell'originario donante:
A) l' atto di donazione del 16/10/2008 a rogito Notaio di UO n.rep.14689/5014, Persona_1 trascritto presso la CRRII di EN in data 30/10/2008 ai nn.22686 gen./13606 part., ed in data
29/10/2008 presso la CRRII di Ravenna ai nn.22686 gen/13606 part., a favore del coniuge, sig.ra del diritto di usufrutto, nonchè a favore dei figli e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ciascuno per la quota di 1/2 della nuda proprietà relativa ai seguenti beni: in NCEU del
[...]
Comune di UO, al Fg. 21, mappali 79 sub.2, 80 sub.2, 80 sub.4, 80 sub.6, 80 sub.8, nonche al
FG.23, mappale 140; in NCEU del comune di UO, quota di 3/6 dell'immobile, Fg 21 mapp. 80 sub.11; in NCEU del comune di Cervia (RA), Fg 43 mapp. 609 sub.2 e 609 sub.22;
B) l'atto di donazione del 26/10/2008 a rogito Notaio di ZZ (MO) Persona_2
n.rep.17491/5468, trascritto presso la CRRII di EN in data 14/11/2008 ai nn.
35370gen. del diritto di usufrutto a favore del coniuge, sig.ra nonchè CP_13 Controparte_1 della nuda proprietà a favore dei figli e ciascuno per la quota di Controparte_2 Controparte_3
1/2, relativa ai seguenti beni: in NCEU del Comune di UO (MO), al Fg.29 mappali nn. 63 sub.4,
63 sub.3, 63 sub.2 e 63 sub1; del diritto di proprietà in ragione di 1/3 ciascuno a favore del coniuge e dei figli e sui seguenti beni: in NECEU del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 comune di UO (MO) FG 10, mappali nn. 67 sub 2 e 67 sub.1;
C) l'atto di donazione del 11/03/2009 a rogito Notaio di ZZ (MO) Persona_2
n.rep.17827/5682, trascritto presso la CRRII di EN in data 23/03/2009 ai nn.11710 gen./8351 part.(v. All. ), del diritto di usufrutto a favore del coniuge, sig.ra nonchè della nuda Controparte_1 proprietà a favore dei figli e , ciascuno per la quota di 1/2, relativa Controparte_2 Controparte_3 ai seguenti beni: in NCT del comune di ZZ (MO) Fg. 27 mapp 294, fg.28 mapp 115; in NCT del comune di NA sulla CC (MO) al Fg 46 i mappali nn.110,111,112,113, 140, 142, 147,
150, 79, 81, 106, 107, 108, 109, 46, 78,123, 240, 301, 148, 44, 85, 81, 143, 145, 149; in NCEU del pagina 5 di 35 comune di NA sulla CC (MO) al Fg. 46 mapp. 309 sub.3, 309 sub.4, sub.5, sub.6, sub.7, mapp. 307;
D) l'atto di donazione del 28/04/2009 a rogito Notaio di Fiorano Modenese (MO) Persona_3
n.rep.33214/8673, trascritto presso la CRRII di EN in data 14/05/2009 ai nn.18991 gen./13405 part., del diritto di usufrutto a favore del coniuge, sig.ra nonchè della nuda proprietà Controparte_1
a favore dei figli e ciascuno per la quota di 1/2, relativa al Controparte_2 Controparte_3 seguente bene: in NCEU del comune di UO (MO), al fg. 10, mappale 387.
I diritti reali acquistati con le predette quattro donazioni venivano conferiti dai donatari, ciascuno per quanto di propria competenza e spettanza, nel patrimonio della costituenda società Parte_1 mediante: I) l'atto di conferimento del 26/02/2010 a rogito Notaio di
[...] Persona_4
VO ne NT (RE) n rep. 1094/780, che veniva trascritto presso la CRRII di EN in data
05/05/2010 ai nn.13455/7072 (per il conferente ) ai nn. 13456/7073 (per la conferente Controparte_2
e ai nn. 13455/7072 (per la conferente presso la CRRII di Controparte_3 Controparte_1
Ravenna in data 05/05/2010, ai nn.8343/4960 (per il conferente ) ai nn. 8344/4961 Controparte_2
(per la conferente e ai nn. 8345/4962 (per la conferente;
II) Controparte_3 Controparte_1
l'atto di conferimento in data 15/06/2010 a rogito Notaio di VO ne NT (RE) Persona_4
n rep. 1094/780, che veniva trascritto presso la CRRII di EN in data 13/07/2010 ai nn.
21142/11710. allegava, infine, l'anteriorità del credito portato dalle cartelle esattoriali rispetto Controparte_6 agli atti dispositivi, nonché la consapevolezza del pregiudizio recato al creditore da tali atti in capo al debitore e ai terzi beneficiari.
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 8985/2013, si costituivano in giudizio Controparte_7 CP_1
e , eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione
[...] Controparte_3 Controparte_2 revocatoria con riguardo agli atti di donazione rogati nel corso del 2008, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in quanto priva di titolo esecutivo con riguardo alla cartella esattoriale notificata il
2.8.2010 di euro 4.274.593,81, l'infondatezza delle domande per carenza delle condizioni di legge, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì la quale deduceva in fatto la propria totale estraneità, quale società CP_4
(persona giuridica), in quanto terza rispetto alle vicende di causa;
sottolineava l'infondatezza delle domande attoree ed, in ogni caso, con riferimento all'atto di compravendita del 16.3.2010, eccepiva l'assenza dei requisiti di legge previsti per un valido accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, insistendo pertanto per il rigetto. non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Parte_1
pagina 6 di 35 La causa, istruita mediante l'esame dei documenti e l'escussione dei testi , Testimone_1 Tes_2
, e , all'udienza del 27.9.2018 veniva interrotta avendo il difensore
[...] Testimone_3 Testimone_4 di dato atto dell'intervenuto decesso della parte in data 27.8.2018. Controparte_7
Il 27.12.2018 (già e prima Controparte_11 Controparte_14
) depositava ricorso per la riassunzione del processo, notificato entro il termine Controparte_6 stabilito dal giudice del 30.1.2019 a mezzo pec alle parti costituite presso il loro procuratore e agli eredi di collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Controparte_7
Con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata il 06.05.2019, , Controparte_2
e si costituivano in giudizio in proprio e non quali eredi della Controparte_3 Controparte_1 parte deceduta, eccependo di non rivestire la qualità di successori del de cuius, avendo tutti i chiamati rinunciato all'eredità già prima della proposizione dell'istanza di prosecuzione del giudizio, con conseguente irregolare instaurazione del contraddittorio.
Con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata il 07.05.2019, si costituiva in giudizio anche la quale instava per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità CP_4
e/o tardività e/o nullità della riassunzione della causa e l'estinzione del presente giudizio.
Con ordinanza pronunciata il 29.04.2020 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2019 e della scadenza dei termini ex art.190 c.p.c., il giudice rimetteva la causa sul ruolo, avendo rilevato l'assenza di prova in ordine al perfezionamento della notifica del ricorso in riassunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente;
disponeva dunque la rinnovazione della notifica entro il termine del 10.11.2020 a favore degli effettivi successori della parte deceduta ovvero, in mancanza, al curatore dell'eredità giacente, ritenendo non validamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'eredità di Controparte_7
All'udienza del 1.12.2020 il difensore dell'attrice rappresentava di non aver potuto rispettare il termine per la notifica determinato dal giudice, avendo depositato il ricorso per la nomina del curatore solo in data 5.11.2020 ed effettuato la notifica il 27.11.2020 ed il 30.11.2020, successivamente al giuramento del curatore nominato.
I convenuti eccepivano la tardività della rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione oltre il termine stabilito, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il 30.3.2021 si costituiva l'avv. quale curatore dell'eredità giacente di CP_8 Controparte_7 associandosi alle domande di parte attrice.
All'udienza del 15.6.2021 la causa veniva discussa ex art.281 sexies c.p.c. previo deposito di note conclusive delle parti e decisa.
pagina 7 di 35 2. Con sentenza n. 983/2021 n. 2309/2021 Rep. pronunciata in data 15.06.2021 e in pari data pubblicata, non notificata, il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 15.10.2013 da (oggi Controparte_6 [...]
) nei confronti di , Parte_2 Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2
e ogni diversa istanza, eccezione e domanda Controparte_3 CP_4 Parte_1 disattesa, così provvedeva “accoglie la domanda di revocazione ordinaria e, per l'effetto, dichiara
l'inefficacia nei confronti della parte attrice dei seguenti contratti:
- ATTO DI DONAZIONE del 16/10/2008 a rogito Notaio di UO Persona_1
n.rep.14689/5014, trascritto presso la CRRII di EN in data 30/10/2008 ai nn.20106 gen./33509 part., ed in data 29/10/2008 presso la CRRII di Ravenna ai nn.22686 gen/13606;
- ATTO DI DONAZIONE del 29/10/2008 a rogito Notaio di ZZ (MO) Persona_2
n.rep.17491/5468, trascritto presso la CRRII di EN in data 14/11/2008 ai nn.
35370gen. CP_13
- ATTO DI DONAZIONE del 11/03/2009 a rogito Notaio di ZZ (MO) Persona_2
n.rep.17827/5682, trascritto presso la CRRII di EN in data 23/03/2009 ai nn.11710 gen./8351 part;
- ATTO DI DONAZIONE del 28/04/2009 a rogito Notaio di Fiorano Modenese (MO) Persona_3
n.rep.33214/8673, trascritto presso la CRRII di EN in data 14/05/2009 ai nn.18991 gen./13405 part.;
- ATTO DI CONFERIMENTO, in data 26/02/2010 a rogito Notaio di VO né Persona_4
NT (RE) n rep. 1094/780, che veniva trascritto: presso la CRRII di EN in data 05/05/2010 ai nn.13455/7072 (per il conferente ) ai nn. 13456/7073 (per la conferente Controparte_2 CP_3
) e ai nn. 13457/7074 (per la conferente ); presso la CRRII di Ravenna in
[...] Controparte_1 data 05/05/2010 ai nn.8343/4960 (per il conferente ) ai nn. 8344/4961 (per la Controparte_2 conferente ) e ai nn. 8345/4962 (per la conferente ); Controparte_3 Controparte_1
- ATTO DI CONFERIMENTO in data 15/06/2010 a rogito Notaio di VO né Persona_4
NT (RE) n rep. 1355/959, che veniva trascritto presso la CRRII di EN in data 13/07/2010 ai nn.
21142/11710; condanna i convenuti in solido alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che, per l'intero, liquida in E.
1.500 per spese, E. 35.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre
i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte, da corrispondersi all'avv. Enrico
d'Avella dichiaratosi antistatario;
pagina 8 di 35 condanna i convenuti in solido alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla Curatela eredità giacente che, per l'intero, liquida in E.
9.800 per compensi ex D.M. Controparte_7
55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello nel procedimento iscritto al n.r.g. Parte_1
2346/2021 deducendo i seguenti motivi di appello: I) violazione di legge, illogicità e contraddizione della motivazione laddove il giudice di prime cure ha affermato che il contraddittorio si era già correttamente instaurato in ossequio al disposto di cui all'art.303 secondo comma c.p.c. (peraltro ribaltando clamorosamente la propria precedente valutazione sul punto), omettendo di valorizzare che i chiamati all'eredità vi avevano rinunciato e che la notifica doveva essere effettuata al curatore dell'eredità giacente, previa richiesta di nomina;
conseguentemente, omettendo di accertare e dichiarare il mancato rispetto da parte dell del termine perentorio fissato con Controparte_11 ordinanza del 29.4.2020 per la notifica del ricorso ai successori o, in mancanza, al curatore dell'eredità giacente e di dichiarare l'estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo;
II) nullità della notificazione dell'atto di citazione a favore della società per violazione Parte_1 dell'art.7 L.n.890/1982 e art.160 c.p.c.; III) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.2901 c.c. con riguardo all'esistenza del credito, che invece era totalmente insussistente al momento degli atti donativi e dei successivi conferimenti revocati, con conseguente difetto di legittimazione ad causam; IV) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.2901 c.c. con riguardo all'eventus MN posto che gli atti dispositivi erano stati espressamente condivisi ed accettati da allorquando CP_6 aveva disposto la cancellazione dell'ipoteca accesa su tutti i beni del contribuente, la rinuncia del pignoramento presso terzi, lo sgravio della cartella esattoriale e che il debitore defunto si era adoperato per sanare in vita la sua posizione debitoria anche sottoscrivendo un accertamento con adesione con la creditrice;
V) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.2901 c.c., errata interpretazione delle risultanze probatorie con riguardo alle condizioni e ai presupposti dell'azione revocatoria ed in particolare all'elemento soggettivo del consilium fraudis e della scientia MN, avendo il giudice di prime cure ritenuto erroneamente che gli atti dispositivi fossero posteriori al sorgere del credito e non sussistendo in ogni caso la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore;
VI) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nella parte in cui ha condannato i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese legali della curatela dell'eredità giacente, che si era associata alla domanda di
[...]
VII) carente, illogica e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. CP_6
pagina 9 di 35 nella parte in cui ha condannato i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese legali a favore di in conseguenza della riforma della sentenza impugnata e Controparte_11 conseguente istanza di restituzione delle spese e competenze a favore del difensore di primo grado della parte vittoriosa.
Hanno proposto appello e in proprio e non Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi del defunto nel procedimento iscritto al n.r.g. n. 2360/2021 R.G. Corte Controparte_7
App. Bologna, Sez.III, per i medesimi motivi di appello indicati da ai punti I), III, Parte_1
IV, V, VI, VII.
Ha proposto appello anche n data 22/12/2021 con nota di iscrizione a ruolo, accettata CP_4 dalla competente Cancelleria il 23/12/2021 nel processo d'appello rubricato al N. 2368/2021 R.G. per un unico motivo di appello, ossia per avere il giudice di prime cure condannato anche pur CP_4 vittoriosa in primo grado, in solido con gli altri convenuti, al pagamento delle spese legali sostenute da e dalla curatela dell'eredità giacente. Controparte_11
Ai predetti appelli hanno resistito , chiedendone il rigetto, nonché il Controparte_11 curatore dell'eredità giacente, assumendo di agire quale titolare di un ufficio di diritto privato, senza rappresentare alcun soggetto ma con la funzione di tutelare, attraverso la protezione anche indiretta del patrimonio ereditario, le ragioni dei chiamati all'eredità e dei creditori ereditari;
che la sua nomina si era resa necessaria per effettuare la notifica del ricorso per riassunzione e, quindi, per integrare il contraddittorio e permettere ai terzi di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni;
che era suo onere valutare se agire in giudizio e quale posizione processuale assumere nell'interesse dell'eredità e non del de cuius. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, ritenendo fondata la domanda attorea e corretta la sentenza impugnata.
Con le separate ordinanze del 24.5.2022 la Corte di Appello di Bologna ha disposto la riunione delle due cause n.2360/2021 e n.2368/2021 a quella precedentemente instaurata al n.r.g. 2346/2021, con udienza fissata per il 31.5.2022.
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.4.2025, con ordinanza del
9/05/2025, comunicata in data 12/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
4. Preliminarmente e per quanto di interesse in relazione alla contestazione svolta dagli appellanti di mancata concessione di un termine a difesa all'esito della prima udienza del 31.5.2022, la Corte osserva che l , pur essendosi costituita in data 27.5.2022, non ha Controparte_9 proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di EN oggetto di causa, né sollevato eccezioni in senso stretto, bensì mere deduzioni difensive rispetto alle quali le disposizioni pagina 10 di 35 processuali codicistiche prevedono a favore degli appellanti un diritto di replica, oltre che in sede di udienza ex art.350 c.p.c. (anche cartolare), negli scritti difensivi conclusivi ed in particolare nella memoria di replica ex art.190 c.p.c..
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, tale diritto di difesa è stato loro garantito, tenuto conto che essi hanno potuto esercitare tale facoltà sia in occasione dell'udienza cartolare del 12.3.2024 (successiva all'udienza di prima comparizione ex art.350 c.p.c. del
31.5.2022) sia certamente nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 29.4.2025.
La lettura di tali atti (alcuni dei quali composti da oltre 70 pagine) ed il loro analitico e complesso contenuto conferma che tale diritto è stato ampiamente esercitato mediante le puntuali e lodevoli difese degli appellanti effettuate unitamente ai richiami giurisprudenziali e dottrinali e attraverso l'approfondita analisi e ricostruzione dei fatti.
In senso contrario non può invocarsi il mancato rispetto da parte dell'appellata del termine ex art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L.n.77 del 2020, di cinque giorni previsto per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, tenuto conto che esso ha natura ordinatoria ed in ogni caso non attiene alla costituzione in giudizio dell'appellata (che può avvenire fino alla data fissata di udienza), ma al diverso incombente delle deduzioni di udienza cartolare che la medesima parte eventualmente intenda svolgere.
5. Ciò premesso e passando all'esame del primo motivo di appello, Parte_1 Pt_1 CP_1
e hanno dedotto la nullità ed erroneità della sentenza impugnata
[...] Controparte_2 CP_3 nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio, già sollevata all'udienza del
01.12.2020.
Essi hanno sottolineato che, all'udienza del 27.09.2018 già fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva comunicato l'avvenuto decesso del convenuto (presunto debitore) con Controparte_7 conseguente declaratoria di interruzione del giudizio;
ai fini della prosecuzione, l Controparte_11
depositava in data 27.12.2018 il ricorso in riassunzione ex art. 300 c.p.c., di talché
[...] provvedeva alla notifica dello stesso in uno al provvedimento di fissazione udienza, all'Avv. Sandro
Pincelli, quale procuratore e difensore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di parti nel processo ed eredi del sig. per quanto CP_4 Controparte_7 attiene i primi tre;
ulteriore notifica del ricorso e pedissequo decreto veniva effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di all'ultimo domicilio anagrafico e fiscale del de Controparte_7 cuius. (all. 3); tuttavia, gli odierni appellanti e tutti i restanti parenti entro il sesto grado della parte deceduta avevano già rinunciato all'eredità come risultato dalla documentazione allegata (doc. 2b, 3b, pagina 11 di 35 4b allegati alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione di Controparte_1 CP_2
, ed il venire meno del titolo successorio risultava da atti agevolmente
[...] Controparte_3 conoscibili dal notificante in riassunzione, quale il Registro delle successioni, le registrazioni del competente Ufficio del Registro avvenute in data 11/10/2018 e 27/11/2018 (cfr. doc.
2.b; 3.b;
4.b – fascicolo convenuti , e;
infine, la rinuncia era Controparte_2 Controparte_15 Controparte_1 stata pure trasmessa dal notaio dott. con plico racc.a.r. del 13.12.2018 ricevuto dalla Per_4 competente Cancelleria del Tribunale di EN il 17.12.2018 come risulta dal relativo avviso di ricevimento (cfr. doc.
5.b – fascicolo convenuti , e Controparte_2 Controparte_15 CP_1
.
[...]
Era dunque corretta l'ordinanza del 29.04.2020, con la quale il giudice di prime cure aveva rimesso la causa sul ruolo e disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di eventuali eredi chiamati in via successiva o eventualmente del nominando curatore dell'eredità giacente entro il 10.11.2020, rinviando il procedimento all'udienza del 1.12.2020. Controparte_7
In tale ordinanza, invero, il giudice di prime cure evidenziava che “a fronte della documentata rinuncia all'eredità dei convenuti nonché degli altri chiamati e tenuto anche conto della mancata produzione delle cartoline di ricevimento della notifica effettuata da nei Parte_2 confronti di tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente (che non consente di appurare CP_2 chi abbia ritirato la notifica), non possa ritenersi validamente instaurato il contraddittorio nei confronti della parte che rappresenta l'eredità di che tuttavia tale vizio non Controparte_7 comporta la improcedibilità del giudizio né la nullità della rinnovazione;
che infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305
c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un pagina 12 di 35 ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà
l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.”. (così da ultimo Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9819 del 20/04/2018, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006)”.
All'udienza del 1.12.2020 emergeva, però, che l non aveva Controparte_9 rispettato tale termine perentorio per la rinnovazione della notifica, avendo provveduto al deposito del ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente solo in data 05.11.2020 ed effettuato la notifica il 27.11.2020, cioè tardivamente rispetto al termine del 10.11.2010 stabilito nell'ordinanza del
29.4.2020.
La sentenza impugnata, erroneamente nella prospettazione degli appellanti, non aveva però dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito del mancato rispetto del termine perentorio concesso con ordinanza del 29.4.2020 ed era dunque censurabile ed illegittima nella parte in cui stabiliva che “a seguito della rimessione della causa sul ruolo con la predetta ordinanza (precisamente il 2.12.2020), l'attrice ha prodotto in originale prova dell'intervenuta notifica del ricorso in riassunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio anagrafico del defunto (in NA sulla
CC (MO), Via Pescarola Sotto n. 696/2), effettuata a mezzo del servizio postale in data 30.1.2019
(dunque entro il termine stabilito dal giudice nel decreto emesso ai sensi dell'art. 303 c.p.c. il
27.12.2018) e perfezionatasi per compiuta giacenza. Ne consegue che non sussisteva ab origine il vizio della notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione udienza, rilevato dal giudice con ordinanza del 29.4.2020 (a causa della mancata produzione da parte dell'attrice della predetta prova), non potendo rilevare in senso contrario la circostanza che i convenuti già costituiti, chiamati all'eredità di avessero, nelle more della riassunzione, rinunciato all'eredità”. Controparte_7
Gli appellanti hanno contestato tale ricostruzione e l' iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure, in quanto – come dianzi spiegato – a loro avviso era nulla la prima notifica del ricorso in riassunzione effettuata dall agli eredi di Controparte_9 Controparte_7 collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, posto che, prima del deposito del ricorso in riassunzione, tutti i chiamati all'eredità avevano rinunciato con atti notarili registrati, consultabili e conoscibili dal notificante usando l'ordinaria diligenza;
conseguentemente, al corretto ordine del giudice di rinnovare la notifica all'eredità di entro il termine perentorio Controparte_7 stabilito nell'ordinanza del 29.4.2020 e al mancato rispetto di tale incombente doveva necessariamente seguire la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt.291 c.p.c. e 307 comma 3 c.p.c..
Gli appellati hanno resistito condividendo la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Orbene, dall'esame dei documenti prodotti dagli appellanti risulta per tabulas che: pagina 13 di 35 - e hanno rinunciato all'eredità di Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 CP_7 per atto del notaio Rep. n. 9429 Racc. n. 6364 del 8 ottobre 2018, registrato
[...] Persona_4 presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Reggio Emilia in data 11/10/2018 (doc.2 bis);
- hanno altresì rinunciato a tale eredità anche e non in proprio ma Controparte_2 Testimone_4 esclusivamente in nome e per conto delle figlie minori e in qualità Persona_5 Persona_6 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle medesime;
e Controparte_16 CP_3 non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto del figlio minore
[...] Persona_7 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo;
[...] CP_17 in proprio e , oltre che in proprio, anche in qualità di genitore di Controparte_18 [...]
; non in proprio ma esclusivamente in qualità di genitore di CP_19 Controparte_20 [...]
per atto del Notaio Rep. n. 9511 Racc. n. 6424 del 15 novembre 2018, CP_19 Persona_4 registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Reggio Emilia in data 27/11/2018 (doc.3 bis);
- analogamente, hanno rinunciato all'eredità di non in proprio ma Controparte_21 esclusivamente in nome e per conto del figlio minore in qualità di unico genitore Persona_8 esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo nonché in proprio, per atto Controparte_22
Notaio Rep. n. 9528 Racc. n. 6440 del 22 novembre 2018, registrato presso l'Agenzia Persona_4 delle Entrate-Ufficio di Reggio Emilia in data 27/11/2018 (doc. 4 bis);
- la registrazione dei suddetti atti di rinuncia nel registro delle successioni presso il Tribunale di
EN è avvenuta in data 29 dicembre 2018 (doc.5 bis attestazione del cancelliere del Tribunale di
EN del 12 aprile 2019 prodotto dai sigg.ri , e Controparte_23 Controparte_3 CP_1 dalla quale emerge che: “…relativamente alla posizione del de cuius sig.
[...] [...] stati rubricati nel registro delle successioni di questo Tribunale i sotto elencati atti: CP_24
Rinunzia all'eredità rubricata al n. 4866/2018 V.G. in data 29/12/2018 effettuata da Sghedoni
Rosanna…Corradini dal Dr. , Notaio in data Persona_9 Persona_10 Persona_4
8/10/2018 (numero di Repertorio 9429 e Raccolta 6364); Rinunzia all'eredità rubricata al 4867/18
V.G. in data 29/12/2018 effettuata da: mezzo dell'unico genitore esercente la Controparte_25 potestà genitoriale Sig.ra e da dal Dr. , Controparte_21 Controparte_26 Persona_4
Notaio in data 22/11/2018 (numero di Repertorio 9528 e Raccolta 6440); Rinunzia all'eredità rubricata al 4865/18 V.G. in data 29/12/2018 effettuata da: da Controparte_27 Per_6
, a mezzo dei genitori esercenti la potestà genitoriale Sig.ri
[...] Controparte_28 [...] da mezzo dei genitori esercenti la potestà Persona_11 Controparte_29 genitoriale Sig.ri ; nonché da da Controparte_30 Controparte_31 Controparte_32 quale rinunzia sia in proprio che unitamente all'altro genitore esercente la Controparte_33
pagina 14 di 35 potestà genitoriale sig.ra in nome e per conto del figlio minore Persona_12 [...]
…raccolta dal Dr. , Notaio in data 15/11/2018 (numero di Repertorio CP_19 Persona_4
9511 e Raccolta 6424)”.
Tenuto conto che solo l'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel Registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a renderla opponibile ai terzi, laddove la registrazione degli atti di rinuncia presso la ha un contenuto semplicemente fiscale e non Controparte_11 assolve alla medesima funzione di pubblicità propria del Registro delle successioni (in questo senso, cfr. anche Cass. 13738 del 2005), alla data di deposito del ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. (27 dicembre 2018), la registrazione (trascrizione) degli atti di rinuncia all'eredità da parte di CP_3
e (e dei successibili per rappresentazione) nel Registro
[...] Controparte_1 Parte_3 delle successioni non era ancora avvenuta, in quanto tale adempimento era stato effettuato nella data posteriore del 29 dicembre 2018.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, gli atti di rinuncia non erano conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza dal notificante alla data di deposito del ricorso in riassunzione in quanto trascritti solo successivamente, benchè prima della scadenza del termine di notifica del
30.1.2019 stabilito dal giudice di prime cure nel decreto emesso ai sensi dell'art.303 c.p.c. il
27.12.2018.
Ciò premesso in fatto, la giurisprudenza di legittimità, in materia di prosecuzione del processo civile nei confronti dei successori, in caso di morte di una delle parti, ha chiarito che “la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2,
c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019).
Tale principio - richiamato anche dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata e la cui interpretazione è oggetto di contestazione nel presente giudizio di appello - è stato ulteriormente chiarito e approfondito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1330 del 12/01/2024 che distingue i principi e le regole che presiedono alla valida riattivazione del processo interrotto a causa del decesso pagina 15 di 35 della parte originaria da quelli che riguardano l'accertamento e l'acquisto, sul piano sostanziale, della qualità di erede e la titolarità del rapporto di debito per le passività ereditarie.
Proprio in riferimento al primo profilo, oggetto di interesse nella fattispecie in esame, la Corte di
Cassazione sottolinea che “in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius. Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità. (…) Quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare il processo, potendo notificare l'atto di riassunzione personalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi. Tale attenuazione si ricollega all'esigenza di evitare i possibili effetti negativi della previsione di un breve termine per riattivare il processo a pena di estinzione, spesso incompatibile con i mezzi dati alla parte per sollecitare il chiamato a prendere posizione (ad es. tramite l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c.) o con la necessità di svolgere ricerche per acquisire la prova dell'accettazione. Per tali motivi l'art. 303, comma secondo, c.p.c. solleva la parte dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell'atto di riassunzione (Cass. 23783/2007) e di svolgere verifiche che, in assenza di specifici riscontri documentali, eccedano dal controllo allo stato degli atti, della sussistenza di uno stato di fatto legittimante la successione, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con
l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza;
Cass. 22870/2015; Cass. 21287/2011). In tal caso, effettuata la notifica, il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace (Cass. 12783/1998: Cass. 22797/2017). Con riferimento alle necessità di riattivazione del processo si profila, allora, un problema di legittimazione processuale e non di titolarità del rapporto sostanziale di debito” (Cass.n.1330/2024).
In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, può dunque affermarsi che:
- i documenti prodotti dagli appellanti indicati dal n.
2.b al n.
6.b valgono a provare esclusivamente che la moglie e i figli di avevano rinunciato all'eredità del defunto, unitamente a tutti Controparte_7 pagina 16 di 35 gli altri successibili ex lege entro il sesto grado e che tale evento, non conoscibile con l'uso della normale diligenza alla data del deposito del ricorso in riassunzione, al più poteva esserlo nella successiva fase di notifica entro il termine finale del 30.1.2019;
- tali risultanze istruttorie non sono tuttavia sufficienti a dimostrare che i chiamati all'eredità erano solo moglie, figli e parenti entro il sesto grado e che tutti i potenziali eredi vi avevano rinunciato, ben potendo sussistere ad esempio anche una delazione testamentaria, la cui individuazione, unitamente alla verifica dell'avvenuta accettazione, non era desumibile da un mero controllo degli atti e dei registri di successione neppure con l'uso della normale diligenza, tenuto conto del brevissimo arco temporale intercorrente tra il 27.12.2018 e il 30.1.2019 stabilito dal giudice in ossequio al disposto legislativo;
- del resto, proprio la preminente esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti di tutti i successori a titolo universale, destinati a subentrare nella posizione processuale del de cuius ha indotto il legislatore ad introdurre la norma di cui all'art.303 comma 2 c.p.c. secondo cui “la notifica entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto” ed in tal modo a sollevare la parte notificante dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell'atto di riassunzione;
- ne consegue la ritualità e tempestività della notifica effettuata dall' Controparte_11 agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio anagrafico del defunto in NA sulla CC (MO) Via Pescarola Sotto n.696/2 in data 30.1.2019 (e dunque entro l'anno dalla morte avvenuta il 27.8.2019), perfezionatasi per compiuta giacenza, non essendo noti o conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza tutti i chiamati all'eredità e i soggetti che eventualmente l'avessero accettata;
invero, nel caso in esame, tale notifica rappresentava l'unica forma e modalità effettivamente e legalmente idonea a garantire la riattivazione del processo nei confronti di tutti i successori a titolo universale.
L'allegazione difensiva di nullità della prima notifica effettuata dall' Controparte_11
è dunque infondata.
Correttamente, il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha evidenziato che non sussisteva ab origine il vizio della notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione udienza, rilevato dal giudice con ordinanza del 29.4.2020 (a causa della mancata produzione da parte dell'attrice della predetta prova) e, conseguentemente, “il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notifica stabilito nella richiamata ordinanza non può dunque comportare l'estinzione del giudizio, trattandosi di disposizione nulla, atteso che il contraddittorio si era già correttamente instaurato in ossequio al disposto di cui all'art. 303, II comma, c.p.c. (in tal senso Cass. n.16803 del 25/08/2004). pagina 17 di 35 La dedotta rinuncia all'eredità di da parte di tutti i successibili entro il sesto grado Controparte_7 giustificava e giustifica anche in appello la nomina e la notifica del ricorso in riassunzione al Curatore dell'Eredità giacente, peraltro costituitosi formalmente sia il 30.3.2021 nel giudizio di primo grado sia in appello.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio, dedotta quale primo motivo di appello.
6. Analogamente infondato è il secondo motivo di appello, sollevato esclusivamente da Parte_1
e la cui analisi deve essere effettuata in via preliminare concernendo la nullità della notifica
[...] dell'atto di citazione introduttivo del primo grado nei confronti della predetta appellante.
In particolare, quest'ultima ha eccepito la nullità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “la notifica dell'atto di citazione effettuata presso l'indirizzo della sede legale della con consegna del medesimo a persona abilitata al ritiro risulta dunque Parte_1 rispettosa delle disposizioni di cui all'art. 145 c.p.c., realizzando una presunzione di conoscenza legale dell'atto, cui avrebbe dovuto contrapporre prova contraria”. Parte_1
Al contrario, ad avviso dell'appellante, siffatta notifica non poteva ritenersi validamente perfezionata in quanto il plico era stato consegnato a , persona non abilitata a riceverlo (in quanto moglie Testimone_4 di , ma priva di alcun ruolo nella compagine societaria e non dipendente della stessa), Controparte_2 senza essere seguito dall'invio al medesimo destinatario della lettera raccomandata prescritta dall'art. 7 della Legge 890/1982, per come modificato dal comma 2- quater dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007,
n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 31/2008, applicabile ratione temporis, secondo cui “l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito..... Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede” (Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020).
Nel caso di specie, proprio la disamina dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado alla società Parte_1
pagina 18 di 35 consente di escludere la necessità della seconda raccomandata informativa, in quanto risulta per CP_4 tabulas che il piego è stato consegnato personalmente al destinatario dell'atto.
Ed invero, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità e del chiaro disposto normativo, quest'ultimo si identificava non solo con in persona del suo legale rappresentante Parte_1 presso la sede della predetta in Reggio Emilia Via R.Taddei n.3 (visura camerale all.6 atto di citazione) ma anche con le persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
Il piego per cui è causa risulta consegnato a che si è dichiarata, sottoscrivendo l'avviso di Testimone_4 ricevimento, “destinatario dell'atto o persona abilitata”.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto valida e rituale la notifica effettuata presso la sede dell'impresa e consegnata a persona abilitata al ritiro nel rispetto dell'art.145 c.p.c.., richiamando sul punto l'ordinanza n.19549 del 19/7/2019 della Suprema Corte in tema di notificazione ex art. 145 cpc che ha così precisato: “ laddove l'atto sia consegnato presso la sede e dalla relata risulti che la persona che ha ricevuto l'atto si è qualificata anche semplicemente “addetta alla sede”, opera una presunzione iuris tantum in base alla quale, salva prova contraria che incombe sul destinatario, il consegnatario deve ritenersi abilitato a ricevere la corrispondenza diretta all'ente senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione (v. Cass. nn. 8477 e 624 del
2018; nn. 29200 e 13954 del 2017: Per unanime giurisprudenza, invero, le attestazioni inserite dall'agente notificatore nella relata di notifica e che recepiscono indicazioni o informazioni fornite da altri soggetti (quale ad esempio, la qualità dichiarata dal consegnatario di essere “legale rappresentante” o “addetto alla sede”), sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata da chi la contesti solo con la prova contraria (v. Cass. nn. 146644, 12522, 7994, 4162 tutte del 2019)”. La notifica dell'atto di citazione effettuata presso l'indirizzo della sede legale della
con consegna del medesimo a persona abilitata al ritiro risulta dunque rispettosa Parte_1 delle disposizioni di cui all'art. 145 c.p.c., realizzando una presunzione di conoscenza legale dell'atto, cui avrebbe dovuto contrapporre prova contraria. A ciò si aggiunga la circostanza, Parte_1 non di secondaria importanza, che la sede legale della coincide con la residenza Parte_1 di e che l'atto di citazione risulta ritirato dalla sig.ra la quale, sentita Controparte_2 Testimone_4 quale teste in data 19/01/2018, si qualificava “coniuge” di e con il medesimo Controparte_2 residente in [...]”.
Del resto, giova osservare che neppure in sede di appello (rimasta contumace in Parte_1 primo grado) ha allegato o documentato la falsità dell'attestazione inserita dall'agente notificatore nella relata di notifica né ha provato che la consegnataria non fosse abilitata a ricevere la corrispondenza diretta della società. pagina 19 di 35 Pur essendo pacifico e documentale che non faceva parte della compagine societaria né Testimone_4 era una dipendente, tuttavia, è altrettanto incontestato che la stessa era la moglie del rappresentante legale (peraltro citato personalmente in giudizio ed al quale anche in proprio risulta Controparte_2 notificato il medesimo atto di citazione, contenente pure la citazione di e risiedeva Parte_1 con il marito stabilmente nella sede della società, che quest'ultima aveva scelto di stabilire nella residenza dei coniugi . Non risulta né allegato né provato che a Persona_13 Tes_4 non fosse stato conferito alcun incarico di ricevere gli atti per conto di e
[...] Parte_1 del resto, la predetta, proprio in considerazione degli elementi fattuali sopra indicati, si riteneva abilitata al ritiro della posta dell'ente, tanto da dichiararsi tale nella sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata per cui è causa.
A sostegno di tale ricostruzione, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria sede presso uno studio professionale, ha sancito che “la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico” (Cass. Sez. 5 - , n. 33568 del 28/12/2018).
Ne consegue la ritualità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed il rigetto del secondo motivo appello.
7. Venendo al merito della controversia, con il terzo, quarto e quinto motivo di appello Parte_1
e con il secondo motivo di appello e e hanno
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_1 contestato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c. ed, in particolare, l'esistenza di una ragione di credito, l'eventus MN e l'elemento soggettivo della scientia MN e consilium fraudis.
Hanno resistito gli appellati chiedendo la conferma della sentenza anche nel merito.
Con riferimento al primo presupposto, risulta che a fondamento della spiegata azione revocatoria ordinaria, l' sosteneva di vantare ragioni creditorie nei confronti del Controparte_11 defunto fondate su due cartelle esattoriali: Controparte_7
- cartella n. 07020100066945604 notificata il 02.08.2010 per il complessivo importo di €
4.274.593,81;
- cartella nr. 07020110041713265 notificata il 29.08.2011 per il complessivo importo di €
54.284,04
Orbene, il credito indicato nella seconda cartella di pagamento del Comune di UO si riferiva all'imposta comunale sugli immobili ICI dovuta da per il periodo dal 2004 al Controparte_7
pagina 20 di 35 2007, di cui agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di UO ritualmente notificatigli, non impugnati e, quindi, costituenti validi titoli esecutivi per oltre 56.000,00 Euro (v.doc.1 e 2 -fasc.
). Controparte_11
E' pacifico e documentale che tale cartella esattoriale è stata “rottamata” e pagata dal contribuente nelle more del giudizio (v. doc. 60 – 61, fasc. e, dunque, il relativo credito è stato estinto. CP_34
La prima cartella esattoriale, invece, si riferisce a ruoli emessi dall di EN Controparte_11 per crediti erariali relativi agli anni 2004-2005 per Irpef e Iva.
Gli appellanti, in primo luogo, hanno dedotto la nullità ed erroneità della sentenza laddove ha ritenuto la predetta ragione di credito sussistente sin da epoca antecedente la stipula degli atti dispositivi oggetto di causa, tenuto conto che il debitore ne era venuto a conoscenza solo dopo la Controparte_7 notifica da parte dell' di UO in data 21.02.2009 del questionario n. Controparte_11
Q00004/2009, ove era stata chiesta espressamente la produzione della contabilità dell'anno 2004, la successiva notifica in data 23.03.2009 di due inviti al contraddittorio nn. I00053/2009 e n.
I00052/2009, per gli anni d'imposta 2005 e 2004 (movimentazioni bancarie), la notifica in data
21.05.2009 dei due avvisi di accertamento n. 871012H00216 per l'anno d'imposta 2004 e n.
87101H00221 per l'anno d'imposta 2005.
In secondo luogo, hanno eccepito l'estinzione anche dei predetti crediti erariali a seguito dei pagamenti effettuati in conformità all'accertamento per adesione del 1.6.2009-2.12.2009 e della pronuncia della sentenza della Commissione Regionale Tributaria dell'Emilia Romagna n.586/2015.
Le due censure sono infondate.
Sotto il primo profilo, giova sottolineare che il credito erariale è venuto ad esistenza “al semplice verificarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi” del tributo, ossia negli anni 2004-2005 durante i quali
- omettendo le fatturazioni sulle operazioni soggette all'imposizione tributaria per Controparte_7
IVA ed effettuando versamenti e prelievi non giustificati, idonei a fondare la presunzione di riconducibilità a reddito di cui all'art.32 DPR 29 settembre 1973 n.600 - determinava in tal modo, essendone evidentemente consapevole, l'insorgenza del credito tributario dell'Amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta” (Cass.Sez. 3 -
, n. 30737 del 26/11/2019;Sez. 3 - , n. 10548 del 22/04/2025).
Pur essendo sufficiente tale considerazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei crediti erariali degli anni 2004-2005 e della loro anteriorità alla stipula degli atti dispositivi, ad abundatiam giova pagina 21 di 35 ricordare che l , già in data antecedente alla notifica dei questionari e Controparte_11 degli avvisi di accertamento del 2009, aveva notificato in data 30.10.2007 a il Controparte_7 questionario n. Q00041 del 30.10.2007, ove aveva reso manifesta l'incongruenza fra i redditi prodotti ed il tenore di vita e, conseguentemente, l'esistenza di una ragione di credito relativa agli anni 2003,
2004, 2005 (doc.2 appellanti fasc.primo grado), “ciò che avrebbe senz'altro dovuto metterlo in allarme in ordine alla regolarità della sua posizione fiscale”, come correttamente affermato dal giudice di prime cure.
Non vi è prova che il debitore avesse risposto compiutamente al questionario e che la ragione di credito ivi esposta potesse ritenersi estinta al momento della stipula degli atti dispositivi oggetto di causa, posto che – come ammesso dagli stessi appellanti – tale questionario n.Q00041 del 30.10.2007 non fu seguito da alcuna risposta dell' (neanche positiva e tranquillizzante per il Controparte_35 contribuente) fino alla notifica dei documenti sopra citati, ossia del secondo questionario del 21.2.2009, dell'invito al contraddittorio e degli avvisi del 21.5.2009 (doc.
9-10 e doc.13-14 per i CP_2 medesimi crediti evidenziati nel primo questionario e già conosciuti e conoscibili da CP_7 fin dal sorgere dei presupposti dell'imposizione.
[...]
Dunque, i crediti erariali esistevano ed erano esigibili sin dal 2004-2005, anteriormente agli atti dispositivi del 2008-2009-2010.
Essi peraltro venivano riconosciuti dallo stesso contribuente, posto che risulta per tabulas che, dopo la notifica degli avvisi di accertamento del 21.5.2009, presentava istanza di Controparte_7 accertamento con adesione in data 1.6.2009 e - poichè nelle more veniva emessa la cartella di pagamento n. 070 2009 0028073338 notificata il 20.8.2009 e l' , in Controparte_11 data 27/11/209, iscriveva ipoteca sugli immobili del debitore, procedendo in data 28/10/2009 alla notifica di un pignoramento presso terzi (presso Inps) - in data 2.12.2009 chiedeva di poter pagare tale debito in dodici rate trimestrali garantite da polizza fideiussoria, con versamenti dal 11/12/2009 all'11/09/2012 del minor importo di euro 493.475,60 per l'anno 2004 ed euro 987.410,60 per l'anno
2005 (piani di ammortamento dell'Ente prodotti da sub doc.n.23-24). Controparte_7
Occorre dunque verificare – così passando all'esame della seconda censura - se tale ragione creditoria sia stata estinta prima dell'instaurazione del presente giudizio, come pure eccepito dagli appellanti.
E' documentale che, entro la data di scadenza dell'11.12.2009, provvedeva -come Controparte_7 pattuito- a versare il 10/12/2009 a favore dell' l'importo della prima rata di Controparte_11 complessivi euro 123.407,11 (cfr. doc.n.25-25/a-26-26/a-27-27/a-28-28/a –fasc. , CP_34 chiedendo all' di UO (doc.n.29 –fasc. E.) lo sgravio della cartella, Controparte_11 CP_2 la cancellazione dell'ipoteca iscritta su tutti i beni immobili per consentirgli di vendere tali beni, al fine pagina 22 di 35 di destinare il ricavato al pagamento del residuo debito d'imposta, concordato per l'anno 2004-2005; in virtù degli accordi presi tra l'Ente ed il contribuente, l' di EN, con Controparte_11 provvedimento del 16/02/2010 (doc.n. 30 e 30/a –fasc. disponeva lo sgravio delle somme CP_34 iscritte a ruolo per gli anni d'imposta 2004-2005, dandone comunicazione al contribuente a mezzo posta e fax del 23/02/ 2010 (doc.n. 31 e 31 a -fasc. AL OS PA comunicava con CP_34 lettera 02/03/2010 (doc.n.32) di aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta il 28/10/2009 sui beni di rinunciando pure al pignoramento presso terzi nel corso dell'udienza Controparte_7 del 15/04/2010 (doc.32/a-b–fasc. con il ricavato dei contratti di compravendita del 2010 – CP_34 non oggetto del presente appello in quanto ritenuti dal giudice di prime cure validi ed efficaci anche ai sensi dell'art.2901 c.c. con statuizione passata in giudicato – il debitore estingueva anticipatamente l'intero debito concordato per l'anno 2004 ed un quinto dell'ammontare dovuto per il 2005.
Tuttavia, non riusciva a completare il pagamento dei crediti erariali per l'anno 2005 (lettere racc.a.r.
26/05 e 07/06/2010 sub doc.40-41–fasc. , in quanto l' di EN, con CP_34 Controparte_11 lettera 31/05/2010 (doc.n.42 –fasc. comunicava che gli atti di adesione non si erano CP_34 perfezionati per la mancata tempestiva presentazione delle polizze fideiussorie e che non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini pure richiesta dal contribuente.
Seguiva la notifica in data 2.08.2010 della cartella di pagamento n.070 2010 00669456 04 di euro
4.274.593, 81 (doc.43) per gli stessi anni di imposta 2004/2005.
Avverso tale cartella proponeva opposizione dinanzi alla Controparte_7 [...]
per l'annullamento di tale titolo esecutivo, posto che l' Controparte_36 [...]
non aveva tenuto conto degli importi già pagati e, a suo dire, illegittimamente gli Controparte_11 aveva precluso la possibilità di completare i pagamenti dovuti in forza dell'accertamento con adesione.
A seguito del rigetto del ricorso, depositava appello davanti alla Commissione Controparte_7
Tributaria Regionale di EN (v.doc. 44-fasc. .) che, con sentenza n. 586/2015 (doc. n. 52 – CP_37 fasc. , annullava la cartella di pagamento di euro 4.274.593,81, riconoscendo il diritto del CP_34 contribuente a concludere il piano di ammortamento relativo all'annualità 2005, previa prestazione di idonea garanzia.
Proprio, alla luce di tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale, gli appellanti hanno eccepito l'inesistenza di alcuna valida ragione di credito alla data di deposito della domanda revocatoria, essendo stata estinta per pagamento la cartella esattoriale concernente l'imposta ICI per gli anni 2004-2007 ed annullata anche quella di euro 4.274.593,81 relativa ai crediti erariali 2004-2005 posta a fondamento dell'azione, “atteso che il procedimento di accertamento con adesione era stato illegittimamente interrotto, considerata la grave violazione commessa da ” (atto di CP_6
pagina 23 di 35 appello, terzo motivo, , censurando la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_4 afferma che “la questione del perfezionamento dell'atto di adesione, e dunque della legittimità della nuova iscrizione a ruolo, risulta essere tuttora sub iudice (cfr. sentenza n. 586/2015 Commissione
Tributaria Regionale di Bologna, impugnata dall' con ricorso in Cassazione – Controparte_11 proc. 24888/2015); nondimeno, è pacifico che il credito erariale sia tuttora in essere, potendosi discutere unicamente sul quantum che il debitore deve ancora corrispondere in favore dell' ”. CP_11
Contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, tuttavia, già dall'attenta lettura della sentenza n.
586/10/2015, si evince l'esistenza del credito tributario quantomeno nell'importo definito nell'accertamento con adesione (pari a complessivi € 987.410,60), avendo la Commissione Tributaria
Regionale riconosciuto esclusivamente il diritto di di proseguire nel piano di Controparte_7 ammortamento, subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia – diritto di cui lo stesso non si è comunque avvalso nelle more del presente procedimento.
In ogni caso, ogni eccezione e allegazione difensiva degli appellanti in ordine all'inesistenza del credito tributario degli anni 2004-2005 conseguente alla nullità della cartella esattoriale n.07020100066945604
e all'illegittimità della condotta dell' è oggi superata dall'ordinanza Controparte_11
n. 32122/2023, pubblicata in data 20/11/2023, pronunciata dalla Cass. Sez. Tributaria il 26.10.2023 nel giudizio di impugnazione promosso dall' iscritto al R.G.N. Controparte_11
24888/2015 avverso la sentenza 586/10/2015 della Commissione Regionale Tributaria.
Con tale decisione, la Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso dell , cassando la Controparte_11 sentenza impugnata e, nel merito, rigettando l'originaria domanda del contribuente che sostanzialmente chiedeva l'accertamento del debito nella misura inferiore indicata nel procedimento di accertamento con adesione e la prosecuzione di tale regime di pagamento più favorevole al debitore.
In tale ordinanza si legge infatti che “l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis, consentiva il pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, prevedendo che l'importo della prima rata andasse versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto; in tal caso, in capo al contribuente era previsto l'obbligo di prestare garanzia per il versamento e di far pervenire, entro dieci giorni dallo stesso, la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all'Ufficio, a sua volta tenuto a rilasciare «copia dell'atto di accertamento con adesione» (comma 3). Il successivo art. 9 – anch'esso nella formulazione vigente all'epoca dei fatti – disponeva, al riguardo, che la definizione si perfezionasse «con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8, comma 2». Tali essendo le coordinate normative di riferimento, questa Corte ha precisato che, in base al chiaro tenore letterale delle stesse, l'esecuzione di entrambi i previsti pagina 24 di 35 adempimenti – pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva;
ne deriva che, nel caso di omessa prestazione della garanzia prevista, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata e dunque permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 25115/2020; Cass. n. 5641/2020; Cass. n. 2161/2019). In altri termini,
l'accordo per adesione richiede, per produrre i suoi effetti, che il contribuente provveda agli adempimenti conseguenti, mostrando in tal modo di dare attuazione agli obblighi assunti;
questi, secondo la scelta del legislatore, sono elementi costitutivi del perfezionamento dell'accordo, che non può dunque ritenersi perfezionato in caso di mancata esecuzione. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi;
essa, pertanto, va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con statuizione che assorbe l'esame del secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda del contribuente” (si veda, in parte motiva, Cass., Sez. Tributaria, Ord. n. 32122/2023 pubblicata in data 20/11/2023).
Da tali considerazioni discende l'esistenza ed esigibilità del credito erariale, portato dalla cartella esattoriale n.07020100066945604, ma sorto negli anni 2004-2005 ed il superamento di ogni contestazione concernente la legittimità del procedimento amministrativo che aveva condotto all'emissione di tale titolo, avendo la Corte di Cassazione accertato che l'esito negativo del procedimento di accertamento con adesione era imputabile esclusivamente al comportamento omissivo del debitore che non aveva prestato la garanzia fideiussoria prescritta dalla legge. Controparte_7
8. Con il quarto motivo (secondo motivo punto B per e i signori , gli appellanti CP_1 CP_2 hanno eccepito la carente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art 2901 c.c. e art. 2697
c.c. per difetto dell'eventus MN, nonché il travisamento dei fatti e l'errata interpretazione delle risultanze probatorie.
Ad avviso degli appellanti, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto sussistente tale requisito, senza tener conto del fatto che la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore non consiste in una irrilevante, mera diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, bensì nella prova che gli atti dispositivi integrano un aggravamento di una già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale, prova non fornita dall'
[...]
. Controparte_11
Anche tale censura è infondata.
L'evento dannoso viene inteso in maniera piuttosto estensiva dalla giurisprudenza, in armonia con la finalità cautelare e conservativa del diritto di credito propria dell'azione revocatoria, poiché non è pagina 25 di 35 richiesto che per l'esperibilità dell'azione sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o difficoltosa la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass. 29.3.1999 n.2971; Cass. 06/03/2018 n.5269).
In particolare, tale danno può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una sua variazione qualitativa, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva (tra le tante Cass., n. 16221/2019; n. 19207/2018; n. 11902/2015; n.
1892/2012; n. 7767/2007; n. 16986/2006).
In proposito, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass.,
15265/2006).
In particolare, è onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri beni immobili, ma anche che il suo patrimonio residuo sia di entità tale da risultare sufficiente da garantire i creditori.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe su coloro che eccepiscano, per questo motivo, la mancanza dell'eventus MN (Cass. 23907/2019; Cass. 1902/2015; Cass. 7767/2007).
Dunque, parte debitrice – e non l' , come erroneamente sostenuto Controparte_11 dagli appellanti - avrebbe dovuto provare che il residuo valore del suo patrimonio era sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori.
Tale prova non è stata offerta nella fattispecie in esame, ove parte debitrice si è limitata a dimostrare l'integrale pagamento dell'intero piano di ammortamento concordato con la creditrice in riferimento all'anno 2004 ed, in parte, per l'anno 2005, nonché la “rottamazione” della cartella esattoriale relativa all'imposta ICI del periodo 2004-2007, ma non ha assolto all'onere di provare l'esistenza di altri beni e di denaro, diversi da quelli oggetto di donazione e di conferimento nella società Parte_1 idonei a soddisfare le pretese dell per i residui e cospicui crediti erariali. Controparte_11
Il complesso delle risultanze istruttorie e la stessa condotta degli stretti congiunti che hanno rinunciato prontamente all'eredità del defunto induce, di contro, a ritenere che tali altri beni non esistessero nel pagina 26 di 35 patrimonio di quantomeno per ripianare un debito che, si ricorda, ammontava ad Controparte_7 oltre euro 4.274.593,81 al 2.8.2010.
In questo senso, depone il comportamento di che, pur dichiarandosi pronto ad Controparte_7 onorare gli impegni assunti nell'atto di adesione, a suo dire non accettato solo per l'illegittimo comportamento dell' (sconfessato dall'ordinanza della Corte di Controparte_11
Cassazione n.32122/2023 pubblicata in data 20/11/2023), di fatto non è riuscito neppure a prestare la garanzia fideiussoria nel 2009-2010, presupposto fondamentale per il perfezionamento dell'atto di adesione, non provvedendovi neppure a seguito della sostanziale rimessione in termini conseguente alla sentenza della Commissione Tributaria provinciale di EN n.586/2015, proprio in quanto aveva dismesso la parte consistente del suo patrimonio attraverso i quattro atti di donazione a favore degli stretti congiunti e i due successivi conferimenti societari.
A nulla vale poi rilevare che l' abbia espressamente condiviso ed Controparte_11 accettato gli atti dispositivi dei beni posti in essere da allorquando ebbe a disporre Controparte_7 la cancellazione dell'ipoteca accesa su tutti i beni del suddetto contribuente, la rinuncia del pignoramento presso terzi attivato, provvedendo nel contempo allo sgravio del ruolo, in tal modo dimostrando – nella prospettazione degli appellanti - di non temere l'incapienza patrimoniale del defunto.
Tali azioni, infatti, non possono essere lette ed interpetrate nel senso indicato da questi ultimi e non valgono certo a provare l'assenza dell'eventus MN, essendo invece prescritte dallo stesso
D.Lgs.218/1997 nel periodo di moratoria di novanta giorni previsto dal procedimento di accertamento con adesione “onde agevolare la possibilità che le volontà delle parti convergano ad un approdo positivo, estinguendo così in radice l'innesco del contenzioso” (cfr. sentenza 586/2015 della CPT di
EN) e non afferendo, comunque, agli atti dispositivi oggetto di causa, effettuati a titolo gratuito a favore degli stretti congiunti in data anteriore all'atto di adesione del 1.6.2009-2.12.2009.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha ravvisato l'esistenza dell'eventus MN, posto che i beni conferiti donati costituivano la parte consistente del patrimonio del debitore il quale, spogliandosene a titolo gratuito a favore degli stretti congiunti e senza ricavarne alcuna utilità economica, ha certamente pregiudicato le ragioni creditorie dell' , non avendo Controparte_11 peraltro assolto all'onere sul medesimo incombente di provare la sufficienza economica del residuo patrimonio del quale era rimasto titolare.
9. Con il quinto motivo (secondo motivo sub C per e i signori , gli appellanti hanno CP_1 CP_2 eccepito la carente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione, la violazione ed errata pagina 27 di 35 applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art 2901 c.c. e art. 2697 c.c. per l'assenza del consilium fraudis e della scientia MN.
In particolare, essi hanno dedotto che l' , trattandosi di atti anteriori al Controparte_38 sorgere dell'eventuale credito, avrebbe dovuto provare, oltre all'eventus MN, la scientia MN o consilium fraudis, ovvero la dolosa preordinazione degli atti di donazione rispetto al debito futuro, da parte del debitore al fine di compromettere o rendere più difficoltoso il soddisfacimento del creditore e, per i successivi atti di conferimento a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma, ossia la calliditas e l'animus nocendi del debitore e del terzo, prova non raggiunta.
Ad avviso degli appellanti, da un semplice raffronto degli accadimenti, emergeva infatti che le donazioni erano state stipulate in data anteriore al sorgere del credito e che “gli atti di conferimento effettuati rispettivamente il 26.02.2010 e il 15.06.2010 risultano incastonati temporalmente tra i pagamenti effettuati dallo stesso delle rate del piano di ammortamento dell'accertamento CP_2 con adesione, così come gli atti donativi risultano addirittura antecedenti alle medesime rate pagate, con la conseguenza che nessun pregiudizio poteva prefigurarsi esso nell'effettuare Controparte_7 gli atti dispositivi, atteso che si era adoperato fattivamente per pagare il proprio debito ed anzi, aveva provveduto al saldo già di oltre la metà dello stesso (pagati oltre € 600.000,00!)”.
La Corte, come già spiegato affrontando l'esame del terzo motivo di appello (punto sette della motivazione), ritiene che le donazioni effettuate da nei confronti della moglie e dei Controparte_7 figli in data 16.10.2008, 26.10.2008, 11.3.2009 e 28.4.2009 configurino atti dispostivi a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito, che – ricordiamo- è invece nato al momento del venire in essere dei presupposti dell'imposizione ed è stato comunque ricordato/comunicato al debitore mediante la trasmissione del questionario n.Q00041 del 30.10.2017.
E' pacifico che i successivi conferimenti dei beni oggetto di donazione nel patrimonio della società avvenuti in data 26.2.2010 e 15.6.2010 sono posteriori al sorgere del credito: gli Parte_1 stessi appellanti assumono che tali atti risalgono al periodo successivo alla notifica del questionario del
21.2.2009 e dei due avvisi di accertamento del 21.5.2009, ai quali essi riconducono la nascita del credito.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non è pacifico che il conferimento degli immobili sia atto a titolo oneroso.
Tenuto conto che l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria è diverso a seconda che l'atto sia a titolo oneroso ovvero gratuito ed ancora anteriore o posteriore al sorgere del credito, con riferimento agli atti di donazione oggetto di causa, trattandosi di atti a titolo gratuito posteriori alla nascita del pagina 28 di 35 credito, l'art.2901 c.c. consente di dichiararne l'inefficacia relativa quando vi è la prova che il debitore era consapevole del pregiudizio che avrebbe cagionato al creditore.
Ne consegue che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, non è necessaria la prova che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, richiesta dall'art.2901 c.c. solo nel caso di atto anteriore al sorgere del credito. Né serve la prova che anche il terzo beneficiario fosse a conoscenza del pregiudizio, essendo sufficiente la sussistenza della scientia fraudis in capo al debitore.
Discorso analogo vale per i conferimenti dei beni donati nella società in relazione Parte_1 ai quali, ove ritenuti atti a titolo oneroso, occorre la prova che anche il terzo, non solo il debitore, fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione della garanzia patrimoniale, non esige una volontà concertata col debitore, essendo sufficiente la mera scientia fraudis, rappresentata dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e nel terzo, di tale pregiudizio, senza che assumano rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore
(Cass., Sez. II, Ord. 7/12/2023, n. 34256; in questo senso anche Cass., Sez. I, 20/05/2025, n.
13479/2025).
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass. Sez. 3 - , n.28423 del 15/10/2021).
Ciò premesso, la scientia fraudis dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrino la generica conoscenza del pregiudizio dell'atto posto in essere dal debitore (Cass. n. 22591 del 2013).
Nel caso di specie, indubbiamente al momento della stipula degli atti dispositivi Controparte_7 oggetto di causa era consapevole del suo credito (derivante dalla sua stessa condotta), della sua esigibilità, della richiesta da parte dell' di chiarimenti sulle spese sostenute e sul Controparte_11 tenore di vita ai fini dell'accertamento del quantum, della circostanza che tale verifica fiscale non aveva avuto alcun esito e non si era ancora conclusa, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie avendo donato agli stretti congiunti, senza dunque alcun corrispettivo economico, la parte consistente del suo pagina 29 di 35 patrimonio immobiliare, pur a fronte di una gravissima posizione debitoria verso l CP_11
ed il Comune di UO, che invece ne avrebbe richiesto la conservazione sia al fine di
[...] concedere garanzie ipotecarie necessarie e propedeutiche ad una rateizzazione sia nell'ottica di venderli percependo un adeguato corrispettivo economico utile all'estinzione del debito.
Quanto ai successivi conferimenti dei beni donati da parte dei donatari nel patrimonio della società
anche volendo ritenere tali atti a titolo oneroso, soccorrono elementi indiziari Parte_1 gravi, precisi e concordanti idonei a provare la consapevolezza del pregiudizio anche in capo alla società conferitaria.
In tal senso depongono le circostanze che era stata appositamente costituita in Parte_1 occasione del conferimento dei beni donati e che dall'esame della conservatoria non risulta effettuata dalla stessa alcuna cessione in qualità di società di intermediazione immobiliare, di tal che è presumibile che essa sia destinata esclusivamente ad amministrare il patrimonio familiare in veste societaria, fungendo da “schermo” per rendere più difficoltosa la procedura di recupero da parte del creditore erariale;
ed ancora la tempistica dei successivi atti dispositivi posti in essere dal debitore dopo la ricezione del questionario del 30.10.2007 nonché l'atteggiamento psichico dei rappresentanti organici e degli stessi soci, tenuto conto che il suo amministratore unico è lo stesso e Controparte_2 che i soci sono il coniuge e i due figli, tutti anche donatari degli immobili conferiti, stretti congiunti del de cuius ed indubbiamente a conoscenza dell'ingente debito del padre, per avere la moglie anche Part sottoscritto per ricevuta in data 17/02/2009 l'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione del secondo Questionario prot. n. 4095/2009 e comunque, al pari dei figli, per essere legata al debitore da un rapporto di contiguità, confidenza personale e di quotidiana frequentazione derivante dal legame familiare.
A fronte di tali elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, a nulla vale dedurre che CP_7
con tali atti, intendesse disporre in vita delle proprie sostanze essendo gravemente malato,
[...] posto che proprio tale condizione soggettiva avrebbe dovuto indurlo a ripianare preliminarmente i cospicui debiti dei quali egli era a conoscenza, al fine di non gravare l'eredità, prima di compiere qualsiasi atto dispositivo, pur favorevole ai suoi stretti congiunti.
Analogamente, è ininfluente la circostanza che già dal 1.6.2009 il debitore avesse manifestato la seria volontà di pagare i crediti erariali e che, dunque, avesse compiuto tali atti dispositivi parallelamente ai versamenti rateali del pregresso debito nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esistenza di un piano di ammortamento ovvero di una rateizzazione del credito non comporta la non azionabilità dell'actio pauliana ex art. 2901 c.c. (Cass.Sez. III, Ord. 19/07/2018, n. 19207), nel caso di specie, non può sottacersi che proprio pagina 30 di 35 la progressiva dismissione del patrimonio immobiliare, avviata dopo aver ricevuto il questionario del
30.10.2007, ha di fatto precluso al debitore di estinguere il debito erariale, di completare il pagamento rateale e di prestare la garanzia fideiussoria richiesta dalla normativa fiscale vigente.
Egli, infatti, proprio con gli atti dispositivi stipulati anteriormente e parallelamente al procedimento di accertamento con adesione aveva eroso sostanzialmente l'intero patrimonio e non certo per il comportamento illegittimo dell' , come chiarito dalla Corte di Cassazione nel Controparte_11 giudizio 24888/2015, ma per la precisa scelta di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori, destinandola ai suoi stretti congiunti.
Da tali considerazioni discende il rigetto anche del quinto motivo di appello.
9. E' invece fondato il sesto motivo di appello proposto da dedotto da Parte_1 CP_1
e da e come terzo motivo di appello, nonché da quale
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 unico motivo di appello.
I predetti appellanti hanno infatti eccepito la violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, nonché l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione per violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato i convenuti in solido alla rifusione del settanta per cento delle spese processuali sostenute dalla curatela eredità giacente con compensazione per la rimanente parte. Controparte_7
A sostegno della loro censura, hanno evidenziato che lo stesso curatore dell'eredità giacente, pur essendosi associato alla domanda di accoglimento dell'azione revocatoria, rivestiva la posizione processuale di convenuto rispetto all'attrice , di tal che l'applicazione Controparte_11 dei criteri ex artt.91 e 92 c.p.c., al più, avrebbero potuto condurre alla compensazione integrale delle spese di lite.
La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, nell'ormai risalente (ma confermata anche da pronunce successive) sentenza n.11619 del 21/11/1997, ha affermato che il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o d'ufficio, “va annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità pagina 31 di 35 (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del giudice di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio ereditario affidatigli dalla legge;
la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari;
il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al giudice che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi, nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di insufficiente o contradditoria motivazione del provvedimento impugnato, e perciò, in particolare, di motivi attinenti all'erronea qualificazione dell'attività svolta dal curatore anche ai fini della scelta del parametro tariffario cui commisurare il compenso) e senza che la mancata previsione di un doppio grado di giudizio di merito, non imposto da alcuna norma della Carta fondamentale, possa dar luogo a dubbi di incostituzionalità”.
Il compenso e il rimborso delle spese sostenute vanno dunque liquidati al curatore dell'eredità giacente con apposito decreto del giudice che lo ha nominato in seguito alla cessazione dell'amministrazione, compenso che va a carico dell'attivo patrimoniale ereditario e, qualora non vi fosse attivo liquido, a carico della parte istante.
In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, fermo restando il diritto dell'Avv. di CP_8 chiedere al momento della cessazione del suo ufficio la liquidazione del compenso e del rimborso delle spese da lui sostenute al Tribunale del circondario che lo ha nominato, devono reputarsi irripetibili le spese processuali sostenute dal curatore Avv. in entrambi i gradi del presente giudizio, posto che CP_8
l'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente è stata avanzata dall Controparte_11
, parte risultata vittoriosa e alla cui domanda egli ha aderito ed atteso che la sua presenza in
[...] giudizio si è resa necessaria esclusivamente al fine di consentire la prosecuzione del processo nei confronti dell'eredità di e nell'interesse del patrimonio ereditario, sul quale Controparte_7 conseguentemente e necessariamente dovranno gravare il suo compenso e le spese.
In accoglimento del predetto motivo di appello, deve essere dunque revocata la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui “condanna di tutti i convenuti in solido alla rifusione del 70% pagina 32 di 35 delle spese processuali sostenute dalla curatela eredità giacente che per l'intero Controparte_7 liquida in euro 9800 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre Iva, cpa e spese generali, compensandole per la rimante parte”.
10. Merita altresì accoglimento l'unico motivo di appello, con il quale ha censurato la CP_4 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale - pur non avendo accolto la domanda revocatoria proposta contro tale società - non solo non ha condannato l' alla Controparte_11 rifusione delle spese processuali ex art. 91 c.p.c. a suo favore, ma ha altresì posto il settanta per cento delle spese processuali sostenute dall' , anche a suo carico, in solido Controparte_11 con gli altri convenuti soccombenti.
Il motivo di appello, pienamente ammissibile e non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, come prospettato dall'appellata in quanto non ricorrono i presupposti previsti dall'art.287
c.p.c. (errore di calcolo, difformità tra motivazione e dispositivo), è fondato.
È pacifico che il Tribunale di EN ha rigettato ogni domanda nei confronti di e tale CP_4 statuizione, non essendo stata appellata, è passata in giudicato.
La pronuncia sulle spese risulta contraddittoria rispetto a tale esito della lite.
Il diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa impone una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum". Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali” (Cass.Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 651 del 11/01/2022 (Rv. 663540 - 01).
Nella fattispecie in esame, non vi è motivo di discostarsi dal principio generale di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., tenuto conto che – per la posizione di – non ricorre la fattispecie CP_4 della soccombenza reciproca o dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza, che sola avrebbe potuto giustificare la compensazione anche parziale delle spese di lite ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c. e che mai in ogni caso avrebbe consentito di porre le spese processuali a carico della parte vittoriosa.
Sotto tale profilo, non può sottacersi che la lettura della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e di appello evidenzia la peculiarità della difesa riservata a pur afferendo CP_4 tale società al nucleo familiare degli altri convenuti soccombenti. Gli atti dispositivi a favore di CP_4 si erano perfezionati a titolo oneroso e proprio il corrispettivo delle predette compravendite era
[...] stato utilizzato per la parziale estinzione del debito erariale. pagina 33 di 35 In conclusione, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui, pur avendo rigettato la domanda svolta dall' contro ha posto a suo carico le spese di Controparte_11 CP_4 lite in violazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. sia pure nella misura del settanta per cento ed in solido con gli altri soccombenti nonché nella parte in cui “condanna di tutti i convenuti in solido alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla curatela eredità giacente CP_7 che per l'intero liquida in euro 9800 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre Iva, cpa e spese
[...] generali, compensandole per la rimante parte” anziché dichiararle irripetibili.
11.Le residue statuizioni impugnate devono invece essere confermate con riferimento alla posizione di di , di E Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
per i motivi dianzi analiticamente analizzati, anche con riferimento alla regolamentazione
[...] delle spese processuali (settimo motivo di appello di e terzo motivo di impugnazione degli Parte_1 altri appellanti), posto che il giudice di prime cure, in relazione a tali appellanti, ha fatto corretta applicazione dei principi ex art.91 e 92 c.p.c. e sul punto l' non ha proposto Controparte_11 appello incidentale.
12. In considerazione del rigetto integrale nel merito dell'appello proposto da questi ultimi, le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dei quattro appellanti soccombenti e liquidate come in dispositivo.
In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. e dell'esito complessivo della lite che ha condotto al rigetto integrale dell'azione revocatoria svolta nei confronti di Controparte_39 [...]
e dell'accoglimento del motivo di appello sul punto, quest'ultima deve essere Controparte_11 condannata alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei soli confronti di CP_4
A tal riguardo, giova ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
Diversa è la posizione degli altri appellanti che, pur vedendosi accolto il motivo di appello concernente la regolamentazione delle spese processuali del curatore dell'eredità giacente, non hanno limitato la loro impugnazione solo a tale statuizione, ma hanno chiesto la revisione integrale della sentenza, risultando però integralmente soccombenti anche in appello sia con riferimento alle eccezioni preliminari sia nel merito.
pagina 34 di 35 Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti appellanti Parte_1 CP_1
, di E .
[...] Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
983/2021 pronunciata dal Tribunale di EN in data 15.6.2021, condanna l' alla rifusione in favore di elle spese di Controparte_11 CP_4 lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 35.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dichiara irripetibili le spese sostenute dal curatore dell'eredità giacente Avv. sia in Controparte_8 primo grado sia in appello, con conseguente revoca della statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui “condanna di tutti i convenuti in solido alla rifusione del 70% delle spese processuali sostenute dalla curatela eredità giacente che per l'intero liquida in euro 9800 per Controparte_7 compensi ex D.M. 55/2014, oltre Iva, cpa e spese generali, compensandole per la rimante parte”.
Conferma nel resto.
Condanna , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione a favore dell' Controparte_3 Controparte_11
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 17.153,40 per
[...] compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti Parte_1
, e .
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott,ssa Manuela Velotti
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