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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 20/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TURCALORO DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente espone di essere stato titolare, dal novembre 2008, dell'indennità di accompagnamento. La prestazione veniva confermata con visita del 6 dicembre 2010; un successivo verbale del 6 settembre 2013 fissava ulteriore revisione al 6 settembre
2016.
2. Nel mese di aprile 2019 l'erogazione della prestazione risultava interrotta. I familiari, recatisi presso l' , apprendevano che la ricorrente non si sarebbe presentata alla CP_1 visita di revisione del 27 luglio 2016; per tale ragione l' aveva sospeso la CP_1
1 prestazione e ritenuto sussistente un indebito di € 26.698,19 per il periodo settembre
2016 – marzo 2019.
3. Il ricorrente negava di avere mai ricevuto regolare convocazione alla visita, né l'avviso di avvenuto deposito (CAD) in caso di mancata consegna, e deduceva che l' CP_1 aveva comunque proseguito per circa tre anni i pagamenti, ingenerando legittimo affidamento. Presentava quindi nuova domanda in data 11 giugno 2019; con verbale del 12 settembre 2019 l' riconosceva invalidità al 100% con diritto all'indennità CP_1 di accompagnamento, riattivando però i pagamenti dal luglio 2019 (e non dalla sospensione) e trattenendo € 4.061,15 in compensazione dell'indebito.
4. Con il presente ricorso, la ricorrente chiede: (i) dichiararsi illegittima la sospensione;
(ii) dichiararsi insussistente l'indebito; (iii) condannarsi l' a restituire € 4.061,15 CP_1 trattenuti e a corrispondere € 2.441,49 per i ratei non pagati (aprile–giugno 2019), oltre accessori.
5. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda CP_1 per mancato previo ATP ex art. 445-bis c.p.c.; nel merito, sostiene la legittimità della sospensione per assenza a visita, richiamando la gestione amministrativa degli assenti e depositando avviso di spedizione della convocazione del 27/7/2016.
*****
1. Sull'ammissibilità della domanda e sull'eccezione ex art. 445-bis c.p.c. CP_1
L'eccezione è infondata. Il rito di cui all'art. 445-bis c.p.c. (ATP obbligatorio) costituisce condizione di procedibilità solo quando la controversia ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario in funzione del riconoscimento/negazione di una prestazione. La pronuncia ex 445-bis riguarda solo il requisito sanitario e non contiene condanna o declaratoria sul diritto alla prestazione;
ne discende che il meccanismo non
è richiesto quando la lite verte su provvedimenti amministrativi di sospensione/revoca, su recupero di indebito o su ratei non pagati, profili che non postulano un nuovo accertamento sanitario. Di tale accertamento il ricorrente non aveva la necessità poiché gli era stata riconosciuta, e confermata anche a seguito di visite di revisione, la prestazione richiesta con domanda amministrativa.
2 Nel caso in esame, la ricorrente non chiede un nuovo riconoscimento della prestazione via filtro sanitario, ma impugna la legittimità della sospensione per asserita mancata convocazione, l'indebito e il mancato pagamento di ratei.
2. Sulla legittimità della sospensione: onere probatorio, doppia convocazione e CAD
È onere dell' dimostrare la regolare convocazione a visita. Dalle produzioni risulta CP_1 il solo avviso di spedizione relativo alla convocazione del 27/7/2016; manca invece:
• la prova dell'avviso di avvenuto deposito (CAD) in caso di mancata consegna, elemento essenziale nel procedimento notificatorio a formazione progressiva;
• la prova di una seconda convocazione in caso di assenza alla prima.
La stessa prassi sulla “gestione degli assenti” prevede: sospensione cautelativa CP_1 dopo la prima assenza, invito a giustificazione e fissazione di nuova data;
solo in caso di assenza anche alla seconda convocazione è disposta la revoca (e, prima, la sospensione).
Pertanto, in mancanza di prova del doppio invito e del CAD, la sospensione deve ritenersi illegittima.
3. Sull'indebito: buona fede e irripetibilità
La ricorrente ha percepito la prestazione in buona fede, non essendo stata posta in condizione di conoscere un valido provvedimento impeditivo (mancanza di prova di convocazione regolare/CAD) e, soprattutto, la nuova domanda si è conclusa con verbale del 12/9/2019 che conferma il diritto all'indennità: ciò esorbita la pretesa restitutoria, poiché il requisito sostanziale risulta sussistente anche nel periodo considerato.
Nel sistema dell'indebito previdenziale - assistenziale, la regola civilistica dell'art. 2033
c.c. è adattata alla tutela dell'affidamento del beneficiario e alla natura alimentare delle prestazioni: la ripetizione è esclusa quando l'erogazione non è imputabile al percipiente e questi ha confidato, senza dolo o colpa grave, nella continuità del diritto (c.d. buona fede oggettiva).
Alla luce dei principi richiamati, l'indebito non può dirsi sussistente, e le somme trattenute in compensazione devono essere restituite.
4. Sui ratei non pagati (aprile–giugno 2019)
3 Declarata l'illegittimità della sospensione, sussiste il diritto ai ratei non corrisposti nel periodo aprile–giugno 2019, oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione nei limiti della compatibilità).
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso;
3. Dichiara illegittima la sospensione dell'indennità di accompagnamento;
4. Dichiara insussistente l'indebito richiesto dall' ; CP_1
5. Condanna l' a restituire la somma trattenuta in compensazione, oltre interessi CP_1 legali dal trattenimento al saldo;
6. Condanna l' a corrispondere i ratei aprile–giugno 2019, oltre accessori di CP_1 legge;
7. Condanna l' alle spese di lite, che liquida in € 2.880,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Così deciso in sede di trattazione scritta, 06/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 20/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TURCALORO DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente espone di essere stato titolare, dal novembre 2008, dell'indennità di accompagnamento. La prestazione veniva confermata con visita del 6 dicembre 2010; un successivo verbale del 6 settembre 2013 fissava ulteriore revisione al 6 settembre
2016.
2. Nel mese di aprile 2019 l'erogazione della prestazione risultava interrotta. I familiari, recatisi presso l' , apprendevano che la ricorrente non si sarebbe presentata alla CP_1 visita di revisione del 27 luglio 2016; per tale ragione l' aveva sospeso la CP_1
1 prestazione e ritenuto sussistente un indebito di € 26.698,19 per il periodo settembre
2016 – marzo 2019.
3. Il ricorrente negava di avere mai ricevuto regolare convocazione alla visita, né l'avviso di avvenuto deposito (CAD) in caso di mancata consegna, e deduceva che l' CP_1 aveva comunque proseguito per circa tre anni i pagamenti, ingenerando legittimo affidamento. Presentava quindi nuova domanda in data 11 giugno 2019; con verbale del 12 settembre 2019 l' riconosceva invalidità al 100% con diritto all'indennità CP_1 di accompagnamento, riattivando però i pagamenti dal luglio 2019 (e non dalla sospensione) e trattenendo € 4.061,15 in compensazione dell'indebito.
4. Con il presente ricorso, la ricorrente chiede: (i) dichiararsi illegittima la sospensione;
(ii) dichiararsi insussistente l'indebito; (iii) condannarsi l' a restituire € 4.061,15 CP_1 trattenuti e a corrispondere € 2.441,49 per i ratei non pagati (aprile–giugno 2019), oltre accessori.
5. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda CP_1 per mancato previo ATP ex art. 445-bis c.p.c.; nel merito, sostiene la legittimità della sospensione per assenza a visita, richiamando la gestione amministrativa degli assenti e depositando avviso di spedizione della convocazione del 27/7/2016.
*****
1. Sull'ammissibilità della domanda e sull'eccezione ex art. 445-bis c.p.c. CP_1
L'eccezione è infondata. Il rito di cui all'art. 445-bis c.p.c. (ATP obbligatorio) costituisce condizione di procedibilità solo quando la controversia ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario in funzione del riconoscimento/negazione di una prestazione. La pronuncia ex 445-bis riguarda solo il requisito sanitario e non contiene condanna o declaratoria sul diritto alla prestazione;
ne discende che il meccanismo non
è richiesto quando la lite verte su provvedimenti amministrativi di sospensione/revoca, su recupero di indebito o su ratei non pagati, profili che non postulano un nuovo accertamento sanitario. Di tale accertamento il ricorrente non aveva la necessità poiché gli era stata riconosciuta, e confermata anche a seguito di visite di revisione, la prestazione richiesta con domanda amministrativa.
2 Nel caso in esame, la ricorrente non chiede un nuovo riconoscimento della prestazione via filtro sanitario, ma impugna la legittimità della sospensione per asserita mancata convocazione, l'indebito e il mancato pagamento di ratei.
2. Sulla legittimità della sospensione: onere probatorio, doppia convocazione e CAD
È onere dell' dimostrare la regolare convocazione a visita. Dalle produzioni risulta CP_1 il solo avviso di spedizione relativo alla convocazione del 27/7/2016; manca invece:
• la prova dell'avviso di avvenuto deposito (CAD) in caso di mancata consegna, elemento essenziale nel procedimento notificatorio a formazione progressiva;
• la prova di una seconda convocazione in caso di assenza alla prima.
La stessa prassi sulla “gestione degli assenti” prevede: sospensione cautelativa CP_1 dopo la prima assenza, invito a giustificazione e fissazione di nuova data;
solo in caso di assenza anche alla seconda convocazione è disposta la revoca (e, prima, la sospensione).
Pertanto, in mancanza di prova del doppio invito e del CAD, la sospensione deve ritenersi illegittima.
3. Sull'indebito: buona fede e irripetibilità
La ricorrente ha percepito la prestazione in buona fede, non essendo stata posta in condizione di conoscere un valido provvedimento impeditivo (mancanza di prova di convocazione regolare/CAD) e, soprattutto, la nuova domanda si è conclusa con verbale del 12/9/2019 che conferma il diritto all'indennità: ciò esorbita la pretesa restitutoria, poiché il requisito sostanziale risulta sussistente anche nel periodo considerato.
Nel sistema dell'indebito previdenziale - assistenziale, la regola civilistica dell'art. 2033
c.c. è adattata alla tutela dell'affidamento del beneficiario e alla natura alimentare delle prestazioni: la ripetizione è esclusa quando l'erogazione non è imputabile al percipiente e questi ha confidato, senza dolo o colpa grave, nella continuità del diritto (c.d. buona fede oggettiva).
Alla luce dei principi richiamati, l'indebito non può dirsi sussistente, e le somme trattenute in compensazione devono essere restituite.
4. Sui ratei non pagati (aprile–giugno 2019)
3 Declarata l'illegittimità della sospensione, sussiste il diritto ai ratei non corrisposti nel periodo aprile–giugno 2019, oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione nei limiti della compatibilità).
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso;
3. Dichiara illegittima la sospensione dell'indennità di accompagnamento;
4. Dichiara insussistente l'indebito richiesto dall' ; CP_1
5. Condanna l' a restituire la somma trattenuta in compensazione, oltre interessi CP_1 legali dal trattenimento al saldo;
6. Condanna l' a corrispondere i ratei aprile–giugno 2019, oltre accessori di CP_1 legge;
7. Condanna l' alle spese di lite, che liquida in € 2.880,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Così deciso in sede di trattazione scritta, 06/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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