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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/05/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro, dott. Antonio Dinatolo, nella causa iscritta al numero 707 del
R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Conte, Emanuela Parte_1
Marragony, e Valerio Donato
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Ilario Antonio Storace
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo
Ferrari, Flavio Vincenzo Ponte, Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni e Simona Destefani
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_3
dall'avvocato Giuseppe Mautone
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e Controparte_4
difesa dagli avvocati Antonella Negri, Martino Ranieri e Claudio Pio Acri
1 RESISTENTE
avente a oggetto: rendita risarcimento danno differenziale;
CP_1
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo pronunciato in udienza, con termine di 60 giorni per il deposito delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 26.05.2020, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' e CP_3 [...]
presso lo stabilimento di Praia a Organizzazione_1 CP_5
Mare (CS), dal 02.12.1996 al 2004, con la qualifica di operaio tessile nel reparto Filatura;
che nel corso della sua attività lavorativa era stato costantemente esposta, sia per contatto cutaneo sia per inalazione, all'azione di numerose sostanze tossiche e cancerogene, sostanze sempre utilizzate dalle società convenute, nel corso dei decenni nel processo di lavorazione dei tessuti nello stabilimento di Praia a Mare;
che tali sostanze, CP_5 contenute in polveri e vapori acidi, costantemente presenti nell'ambiente lavorativo, non provvisto di alcuna separazione tra i reparti, determinavano nel suo organismo,
l'insorgere della patologia diagnosticata come “Tumore alla mammella”, rientranti nelle malattie tabellarmente indicate come malattie di origine professionale;
che veniva a conoscenza soltanto nel settembre 2018 - data dei campionamenti, scavi e carotaggi, effettuati presso l'area e lo - dagli organi di informazione e da ex Controparte_6
lavoratori ed eredi, persone offese nel nuovo procedimento penale dinanzi il Tribunale di
Paola, di aver contratto la patologia a causa dell'attività lavorativa svolta nello stabilimento di Praia a Mare. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del CP_5
Tribunale di Paola chiedendo di: “a) accertare il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra presso lo stabilimento “ di Praia a Mare e Parte_1 CP_5
la patologia cui è affetto;
b) accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro ai sensi degli artt. 2043, Controparte_7
2087, 1218 e 1176 c.c. e nei confronti del ricorrente, sig. per non aver Parte_2 adottato tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e per aver colposamente cagionato lesioni a quest'ultimo; c) per l'effetto, accogliere il presente ricorso e condannare in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1;
2 in persona del suo Organizzazione_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Valdagno (VI), Largo Santa Margherita,
1 ; in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_4
in Milano, Via Filippo Turati, 16/18, al pagamento, in solido tra loro, in favore del ricorrente del danno patrimoniale e biologico, nella misura così specificata: 1) €
300.000, 00 a titolo di danno biologico, ovvero, somma maggiore o minore determinata dal Giudice con CTU, ovvero in caso di condanna dell' , quella misura di danno CP_1 biologico differenziale non corrisposta dall'istituto; 2) la somma determinata dal
Giudice, previa nomina di apposita C.T.U., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e biologico sofferto dal ricorrente e di rimborso delle spese mediche;
d) condannare altresì l' al risarcimento in favore del ricorrente del danno biologico CP_1
nella misura sopra determinata e comunque nei limiti stabiliti dalle tabelle approvate in attuazione del D.lgl. n. 38/2000; e) condannare inoltre l' al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente, delle rendite previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nella misura stabilita dalla legge;
f) condannare
i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute con articolate memorie con cui contestavano le circostanze di fatto allegate dalla parte ricorrente e chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte per infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante pronuncia del dispositivo e indicazione del termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente, pare opportuno precisare che le malattie professionali sono quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro.
In particolare, nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza
3 di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha CP_1 un'origine extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto un'idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del
4 rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023; Cass. Sez. Lav. n.
15400/2011).
Con riguardo poi alle domande di risarcimento dei danni differenziali proposte nei confronti del datore di lavoro, trova applicazione l'art. 10 del D.P.R. n.1124/1965 secondo cui “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”.
La regola che ancora vive nel sistema è dunque che per tutti i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere civilmente.
Ciò non significa, però, che egli non possa essere chiamato a rispondere di tale tipologia di danno ove sussista una sua responsabilità penale secondo le regole del danno differenziale di cui all'art. 10, co 2 e ss..
Qualora l'indennizzo tabellare risulti inferiore al danno civile, resta dunque aperta CP_1
la problematica della risarcibilità del danno differenziale o danno ulteriore.
Il comma 11 dell'art. 13 del citato d.lvo n. 38/2000 dispone, infatti, che per quanto non previsto dalla stessa normativa si applicano le previsioni del testo unico, in quanto compatibili.
In questo caso il lavoratore avrà diritto di agire in via diretta verso il datore per il ristoro di quel pregiudizio alla salute ontologicamente indennizzabile dall' ma assunto CP_1
come quantitativamente maggiore (secondo i sistemi di liquidazione di diritto comune) rispetto a quello indennizzato dall' sebbene ontologicamente identico. CP_1
Il lavoratore che proponga nei confronti del datore di lavoro l'azione per danno differenziale in senso proprio quale delineata dall'art. 10, commi 2 – 8, ha l'onere di allegare i presupposti e le ragioni specifiche di tale domanda e cioè: esistenza di una malattia o di un infortunio;
sussistenza di un nesso causale rispetto alle lavorazioni morbigene concretamente realizzate o all'ambiente di lavoro malsano;
configurabilità di un fatto di reato perseguibile d'ufficio in capo al datore di lavoro;
sussistenza della responsabilità civile datoriale;
intervenuta liquidazione delle indennità o ipotetica CP_1
liquidazione, se non intervenuta;
asserita ed argomentata superiorità del risarcimento spettante rispetto alle indennità per il medesimo titolo.
5 Questi presupposti costituiscono l'oggetto di altrettanti oneri di allegazione “dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
Il lavoratore, presupponendo la responsabilità penale datoriale per reato procedibile d'ufficio, deduce l'esistenza dei presupposti per il venir meno della regola dell'esonero da responsabilità, per come indicati dall'art. 10, co. 2 e ss. per i danni alla salute cagionati dalle attività lavorative poste in essere.
Costituisce, cioè, onere del ricorrente argomentare in maniera specifica circa la pretesa superiorità del risarcimento del danno, liquidato secondo le regole civilistiche (equità, tabelle giurisprudenziali, personalizzazione del danno, etc.) rispetto all'indennizzo CP_1
2.2. Tanto premesso in linea generale, volgendo lo sguardo al caso concreto e prima di procedere al merito della pretesa, deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
Sul punto, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato presso lo stabilimento di CP_5
Praia a Mare, alle dipendenze delle società convenute che si sono succedute nel tempo, per il periodo dal 02.12.1996 al 2004.
Orbene, ha eccepito, con asserzioni che non sono state contestate Controparte_4
dal ricorrente, che nel 2005, a seguito della scissione della in due complessi Org_1 aziendali, quest'ultima cedeva a - l'attuale - il complesso Controparte_8 CP_4
aziendale del settore abbigliamento e non anche lo stabilimento di Praia a Mare che rimaneva di proprietà di (cfr. all.ti 2 e 3 memoria di costituzione , Org_1 CP_4
ovvero progetto di scissione e relativo atto).
Ed allora, sul punto valgano le considerazioni rese da n. 299/2024 e qui Org_2 richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “È dunque fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che essa ha ribadito, poiché:
1) non può certo postularsi l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. che, nel caso di cessione di ramo di azienda, presuppone la prosecuzione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro intercorso con il cedente: Cass. n. 7517/2010: “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento
d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della
6 medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”; ciò nella specie non ricorre atteso che il rapporto di lavoro di interesse è cessato nel 1975, svariati anni prima che la società “ ” cedesse Org_1 all'attuale il “complesso aziendale del settore abbigliamento”; Controparte_4
2) non è stato provato – e per vero nemmeno dedotto – che lo stabilimento tessile in cui
ha lavorato il dante causa degli odierni appellanti sia stato ceduto alla Controparte_4
la quale, dal canto suo, ha invece documentato (cfr. doc. 1 allegato alla sua memoria costitutiva) che la cessione ha ad avuto ad oggetto il diverso ramo aziendale del “settore abbigliamento” e che, per espressa volontà delle parti, il complesso aziendale del
“settore tessile”, di cui quello stabilimento fa parte, è rimasto alla “ ”; Org_1
3) parimenti, è documentata la concorde volontà delle due società di non trasferire alla destinataria del ramo di azienda facente parte del settore abbigliamento della
“ ” gli elementi patrimoniali attivi e passivi del suo settore tessile, e di lasciare Org_1
quindi a suo carico le eventuali sopravvenienze passive riferibili al medesimo settore (cfr. docc. 2 e 3 ibidem);
4) le allegazioni della al riguardo, riscontrate dalla menzionata Controparte_4
documentazione, non sono state contestate dalle ricorrenti né nel corso del primo grado del giudizio, né con l'atto di appello.” (cfr, in particolare, CdA n. 299/2024). Org_2
Da quanto precede, consegue che non essendo mai intercorso alcun rapporto di lavoro tra la ricorrente e quest' ultima deve essere estromessa dal presente Controparte_4
giudizio.
2.3. Passando al merito della pretesa, preliminarmente occorre precisare che le questioni non trattate non andranno considerate come omesse per error in procedendo, risultando invece le stesse assorbite con quanto ritenuto concretamente provato.
Ciò in quanto per consolidata giurisprudenza, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att. non è tenuto ad esaminare
7 specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il principio della “ragione più liquida” (Cass. Civ.
13/7/11, n. 15389, Cass. Civ. 18/5/2012, n. 7937).
2.4. Tanto precisato, nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
A fondamento della decisione devono essere posti gli ordinari principi in tema di onere di allegazione e prova.
La ricorrente avrebbe dovuto dar prova delle attività concretamente svolte in qualità di operaio tessile nel reparto Filatura della di Praia a Mare, tuttavia nel ricorso CP_5 introduttivo mancano tali allegazioni, né è stata richiesta l'ammissione di mezzi istruttori volti a provare lo svolgimento delle predette attività.
In particolare, la ricorrente, con riguardo alla sua storia lavorativa, si è limitato ad allegare quale unica circostanza di fatto l'aver contratto la malattia per cui è causa nello svolgimento dell'attività di “operaio tessile” dello stabilimento Nulla ha però CP_5
precisato in ordine alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative dell'invocata malattia professionale.
Al rigetto delle rivendicazioni attoree, quindi, induce la preliminare constatazione che la parte istante riconnette eziologicamente la malattia contratta all'attività lavorativa espletata presso lo stabilimento di Praia a Mare, esimendosi, però, dal descriverla CP_5
e provarla nelle sue concrete modalità di svolgimento così da non consentire affatto di apprezzare il dedotto collegamento causale o concausale.
In altri termini, nel ricorso, a monte, manca ogni deduzione volta a descrivere, ancorché superficialmente, le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente all'interno del luogo di lavoro. Nel ricorso introduttivo, infatti, con riferimento alla sua specifica storia professionale, è stato dedotto esclusivamente che egli ha lavorato presso il citato stabilimento dal 02.12.1996 al 2004 e la sua qualifica astratta di “operaio tessile”; nulla è dato sapere in ordine alle mansioni di fatto concretamente svolte, né, si ribadisce, ai giorni e all'orario di lavoro seguito, alle specifiche condizioni di lavoro nelle quali lui prestava la propria attività, alle specifiche caratteristiche e concrete modalità di svolgimento della sua attività lavorativa.
8 Nulla di tutto ciò viene descritto in ricorso, né ha formato oggetto di specifiche richieste di istruttoria orale.
Sul punto, a chi scrive pare fondamentale ricordare che nel nostro ordinamento l'onere probatorio è correlativo a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia preliminarmente adempiuto il secondo. E tali principi operano con particolare rigore nel rito del lavoro, come prova l'orientamento consolidatosi in materia nella giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez. un.
3.2.98 n. 1099;
Cass. Sez. un. 17.6.04 n. 11353; Cass. Sez. un. 20.4.05 n. 8202). Nel rito del lavoro valgono i principi giurisprudenziali a mente dei quali gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. Sez. un. 17.6.04, n. 11353)
e costituisce ormai ius receptum che, in tale rito, si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, cosicchè gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto devono essere compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (Cass. Sez. un. 17.6.04 n. 11353; Cass. Sez. un.
20.4.05 n. 8202; Cass. Sez. un. 23.1.02 n. 761).
In definitiva, nel caso di specie, in presenza di tale vulnus deduttivo, non vi è prova dell'esposizione a fonti di rischio specifico per l'integrità del lavoratore, peraltro minata da una patologia ad eziologia cd. multifattoriale che, come tale, non si presta ad essere automaticamente ricondotta ad un'esclusiva genesi lavorativa.
2.5. Quanto, poi, alle domande rivolte specificamente nei confronti dell' al CP_1
giudicante preme ulteriormente ribadire e chiarire che il rigetto delle stesse prescinde e si colloca a monte rispetto alla successiva verifica, da effettuare a valle, della sussistenza del nesso causale – eventualmente sorretto da una presunzione iuris tantum di sussistenza derivante dalla natura tabellata delle patologie riscontrate in capo al lavoratore – tra le attività lavorative e le patologie.
Sul punto, in particolare, si ricorda che “L'accertamento della inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell' CP_1
9 dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa […]” (cfr.
Cassazione civile sez. lav. - 26/07/2004, n. 14023). E, però, affinchè possa operare tale presunzione iuris tantum di derivazione professionale della patologia tabellata, a monte è necessario che l'Istituto assicuratore sia posto nella corretta condizione di fornire la rigorosa prova contraria, e, ciò, può avvenire soltanto nella misura in cui il ricorrente adempia adeguatamente - cosa che non è avvenuta nel caso di specie - ai propri oneri di allegazione e prova dell'attività lavorativa concretamente espletata, non potendosi limitare ad indicare esclusivamente la qualifica astratta ricoperta all'interno dello stabilimento, ma dovendo necessariamente descrivere prima e provare poi le mansioni di fatto svolte, i giorni e l'orario di lavoro seguito, in definitiva dovendo dedurre e provare le specifiche caratteristiche e concrete modalità di svolgimento della sua attività lavorativa (A titolo meramente esemplificativo e per concludere sul punto: l' come CP_1
può correttamente adempiere al proprio onus probandi, superando la già citata presunzione di derivazione causale, dimostrando, ad esempio, che il lavoratore è stato addetto in maniera sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata o che la malattia è riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa, se all'Istituto non
è dato conoscere le attività alle quali il lavoratore era concretamente addetto o i giorni e l'orario di lavoro seguiti?).
2.6. In tale contesto, dunque, anche l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio postulata dalla ricorrente avrebbe esclusivamente carattere esplorativo, non essendosi formata compiutamente la dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni dedotte, necessaria all'ausiliare tecnico per accertare la riconducibilità astratta delle patologie lamentate alle mansioni medesime: si ricorda, al riguardo, che la consulenza è uno strumento di valutazione di fatti già dimostrati, che non può diventare un mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere allegati e provati dalle parti (così in motivazione Cass. S.U., sent. n. 11353 del 17/06/2004).
2.7. In definitiva, ed a prescindere da ogni ulteriore considerazione che sarebbe ultronea, il giudicante ritiene che in assenza di adempimento dell'onere di allegazione e prova, non può dirsi provato il presupposto della domanda, vale a dire lo svolgimento della concreta attività, successiva logicamente essendo la verifica del nesso causale tra le attività lavorative e le patologie.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
10 3. Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio, tenuto conto della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti.
4. Si ritiene congruo un termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni, in considerazione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Paola, li 28.03.2024
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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