Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2009, n. 8012
CASS
Sentenza 2 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'impresa che, nel quadro di una diversa attività commerciale, offra abitualmente viaggi premio alla propria clientela, da essa acquistati presso un agente di viaggi, è qualificabile come "intermediario di viaggio" ai sensi dell'art. 1, n. 6, della Convenzione Internazionale relativa ai Contratti di Viaggio (cosiddetta CCV, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084), non essendo a tal fine necessario che l'attività di intermediazione sia svolta professionalmente e come attività principale, e non assumendo alcun rilievo né la gratuità della prestazione (la quale per principio generale può attenuare, ma non escludere la responsabilità dell'obbligato), né l'assenza dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività in questione, la quale rileva solo sul piano della responsabilità amministrativa, ma non esclude la responsabilità civile dell'intermediario.

Commentario1

  • 1| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 5 maggio 2009
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2009, n. 8012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8012
Data del deposito : 2 aprile 2009

Testo completo