Sentenza 2 aprile 2009
Massime • 1
L'impresa che, nel quadro di una diversa attività commerciale, offra abitualmente viaggi premio alla propria clientela, da essa acquistati presso un agente di viaggi, è qualificabile come "intermediario di viaggio" ai sensi dell'art. 1, n. 6, della Convenzione Internazionale relativa ai Contratti di Viaggio (cosiddetta CCV, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084), non essendo a tal fine necessario che l'attività di intermediazione sia svolta professionalmente e come attività principale, e non assumendo alcun rilievo né la gratuità della prestazione (la quale per principio generale può attenuare, ma non escludere la responsabilità dell'obbligato), né l'assenza dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività in questione, la quale rileva solo sul piano della responsabilità amministrativa, ma non esclude la responsabilità civile dell'intermediario.
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 5 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2009, n. 8012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8012 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2009 |
Testo completo
8012 -09- ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 25329/2005 R.G.N. 25967/2005 TERZA SEZIONE CIVILE 8012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. - Presidente - Rep. 2445 Dott. MICHELE VARRONE Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere Ud. 16/02/2009 PU Consigliere Dott. NINO FICO Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA contributo unificato Rel. Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25329-2005 proposto da: RC ER e CI RO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell'avvocato CAPONETTI STEFANO, che all'avvocato li rappresenta e difende unitamente CA OL come da procura speciale a margine del ricorso;
2009 ricorrenti 373
contro
FIAMM SPA in persona del legale rappresentante dott. ' Giuseppe Berti elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N 267, presso lo studio dell'avvocato SAVINI ZANGRANDI LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBARELLO ANTONIO giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
ZI CO;
- intimato- sul ricorso 25967-2005 proposto da: ZI CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato GAGGIOTTI LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUSSI MARIO come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FIAMM SPA in persona del legale rappresentante dott. Giuseppe BERTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato SAVINI ZANGRANDI LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBARELLO ANTONIO;
• controricorrente ++ avverso la sentenza n. 432/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZI, Sezione Quarta Civile, emessa il 12/01/05, depositata 1' 11/03/2005 R.G.N. 3063/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA а 2 LANZILLO;
udito l'Avvocato LUCA SAVINI ZANGRANDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. 3 Svolgimento del processo Con atto notificato il 6-7 marzo 1990 RA ZI ha convenuto davanti al Tribunale di Verona la s.p.a. IA e la s.a.s. TO, quali imprese organizzatrici di un viaggio premio in Kenya, offerto dalla IA ai clienti ed organizzato dalla TO, per sentirle dichiarare solidalmente responsabili dell'incidente occorso il 13.10.1987, durante un safari fotografico, a causa dell'eccessiva velocità e dell'imperizia del conducente del pulmino che trasportava i turisti, che ha provocato il rovesciamento del mezzo, in corrispondenza di un tratto di strada fangoso ed accidentato. Le convenute hanno resistito alla domanda. La TO ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il suo assicuratore, s.p.a. Assicurazioni generali. Con separato atto di citazione anche RO EL e RO CR, danneggiati nel corso del in Kenya, avevano convenuto inmedesimo incid ente giudizio la IA e la TO, chiedendo il risarcimento dei danni. Le due cause sono state riunite e, nel corso dell'istruttoria, la TO è stata dichiarata fallita. 4 Con sentenza n. 2326/2001 il Tribunale - rilevato che gli attori non avevano riproposto le loro domande nei confronti del Fallimento TO ha dichiarato rinunciate le domande stesse ed ha estromesso dal giudizio la compagnia assicuratrice. Ha invece condannato IA al risarcimento dei danni, quale intermediaria di viaggio. Su appello principale di IA e incidentale di ZI, EL e CR, con sentenza 12 gennaio -11 marzo 2005 n. 432 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande attrici;
ha dichiarato assorbiti gli appelli incidentali ed ha posto a carico dei danneggiati le spese dell'intero giudizio. Avverso la sentenza, loro notificata il 1° luglio 2005, hanno proposto due motivi di ricorso per cassazione RO EL e RO CR. Con separato atto, notificato il 19 ottobre 2005, ha proposto un motivo di ricorso per cassazione anche RA ZI. 2 Ad entrambi i ricorsi resiste con separati controricorsi la IA. Il ricorrente ZI ha depositato memoria. Bl 5 Motivi della decisione 1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.). 2.- Il Tribunale di Verona ha ritenuto che IA avesse svolto attività di intermediaria del viaggio, organizzatrice dovendosi ritenere TO, che ha fornito i servizi turistici;
ha tuttavia addossato a IA la stessa responsabilità gravante sull'organizzatrice, per non avere essa adempiuto agli obblighi gravanti sull'intermediario ai sensi degli art. 5, 6 e 18 CCV Bruxelles sui contratti di viaggio, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1084, fra cui quello di rendere nota la sua qualità di intermediaria e di indicare e indirizzo nome dell'organizzatore del viaggio. La Corte di appello ha invece escluso che IA abbia svolto un qualunque ruolo rilevante ai fini dell'applicazione della Convenzione, affermando che essa produce batterie e accumulatori e non svolge professionalmente attività di organizzatrice di viaggi;
né dispone di apposita - struttura deputata alle attività turistiche, né delle relative autorizzazioni amministrative;
che ebbe ad gratuitamente, mettendo a disposizione dei agire clienti il viaggio, che è stato in realtà interamente organizzato da TO. 6 3.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 1, 5° e 6 ° comma, CCV di Bruxelles cit., nonché omessa 0 insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, i EL CR lamentano che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile alla IA la Convenzione di Bruxelles, poiché vanno considerati organizzatori od intermediari di viaggi tutti coloro che stipulino i contratti previsti ai punti 2 e 3 della Convenzione medesima "sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno". 4.- Con il secondo motivo, deducendo violazione delle stesse norme di cui sopra e degli art. 18 e 19 della CCV, nonché omessa ° insufficiente motivazione, rilevano che l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che IA aveva assunto la veste di promotrice-organizzatrice del viaggio anche in termini professionali, avendo predisposto al proprio interno quale parte integrante dell'attività principale - ALALA un apposito ufficio preposto all'organizzazione dei viaggi offerti alla clientela quale premio collegato all'acquisto dei propri prodotti%3B che la stessa IA aveva dato al tour operator (nella specie, TO) i parametri per l'organizzazione del viaggio in Kenya;
che il depliant informativo recava il logo IA a 7 caratteri cubitali, e solo in caratteri minuscoli l'aggiunta "organizzazione Zaitur-Verona"; che le statecomunicazioni relative al viaggio erano inoltrate ai turisti da IA, a cui dovevano essere indirizzati i moduli di adesione e i pagamenti, e che la stessa aveva determinato il prezzo del viaggio, per gli accompagnatori et familiari dei clienti;
che hostess di IA erano presenti in aeroporto a disposizione dei viaggiatori e un dipendente IA ha accompagnato il gruppo per l'intero viaggio in Kenya. Rilevano altresì che i viaggi premio non potevano considerarsi elargiti a titolo gratuito, sia perché rappresentavano un compenso per gli acquisti fatti;
sia perché familiari ed accompagnatori pagavano il prezzo pieno del viaggio. La IA, quindi, doveva essere considerata come organizzatrice del viaggio, ° quanto meno come intermediaria, in quanto essa stessa aveva procurato ai clienti il contratto di viaggio con TO;
e che, quale intermediaria, era responsabile nella stessa misura dell'organizzatore, per non avere adempiuto agli obblighi di cui agli art. 18 e 19 CCV. 5.- Con l'unico motivo del ricorso principale RA ZI deduce a sua volta la violazione degli art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18 e 19 CCV di Al 8 Bruxelles, cit.; dell'art. 9 legge 17 maggio 1983 n. 217 (legge quadro per il turismo); nonché l'omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, sempre nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che IA potesse considerarsi organizzatrice del viaggio e comunque responsabile dell'incidente occorsogli. Rileva che quest'ultima ha fornito ai viaggiatori l'intero pacchetto turistico, che essa stessa aveva acquistato da TO, con apposito contratto e secondo i parametri prescelti (quanto a durata, percorso, prestazioni, servizi, ecc.); che il modulo di partecipazione al viaggio sottoscritto dal ricorrente era stato predisposto da IA, la quale svolgeva abitualmente la suddetta attività in favore della clientela che acquisisse il punteggio stabilito per conseguire il premio, tramite l'acquisto dei suoi prodotti;
che IA aveva adibito allo scopo un apposito ufficio;
che il logo IA figurava non solo nel depliant relativo al viaggio in Kenya, ma anche sul lunotto posteriore del pulmino che trasportava i turisti al safari e che si è capottato per l'eccessiva del conducente;
che unvelocità e l'imperizia dipendente IA ha accompagnato i viaggiatori in Kenya per l'intero viaggio e che nessun rapporto ре diretto è intercorso fra il ricor rente e TO. 9 | Rileva che, ai sensi della citata Convenzione di Bruxelles, va considerato come organizzatore di viaggi chi abitualmente (pur se non professionalmente e non come attività principale) procuri ad altri l'insieme dei servizi costituenti il viaggio (trasporto, alloggio, ecc.) e che è irrilevante а tal fine che tali servizi egli acquisti da terzi. E' intermediario, invece, chi procuri al viaggiatore non il viaggio, ma il contratto di viaggio con uno specifico organizzatore, del quale abbia speso il nome;
sì che il viaggiatore stipuli il contratto di viaggio direttamente con quest'ultimo, divenendo parte di due distinti rapporti contrattuali: uno con l'intermediario e l'altro con l'organizzatore; che in tal caso l'intermediario deve fornire al viaggiatore tutte le informazioni di cui agli art. 5 e 6: in particolare, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore e del proprio nome ed indirizzo, con la precisazione che agisce quale intermediario dell'organizzatore (art. 18 CCV), adempimenti tutti a cui IA non ha in alcun modo provveduto. Chiede quindi che, ove si ritenga di escludere che IA abbia agito come organizzatrice del viaggio, essa sia ritenuta quanto meno intermediaria e come 10 tale responsabile come se fosse organizzatrice, ai sensi degli art. 18 e 19 CCV. Rileva ancora che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto gratuita la prestazione del viaggio, trattandosi invece di parte del corrispettivo offerto da IA agli acquirenti dei suoi prodotti, e che è irrilevante il fatto che IA non avesse cons eguito le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività turistica, trattandosi di prescrizioni della legge quadro per il turismo, che nulla hanno a che vedere con le responsabilità che gravano sull'organizzatore del viaggio. 5.- I motivi dei due ricorsi che vanno attinenti allecongiuntamente esaminati, perché medesime questioni - sono fondati. La Corte di appello ha erroneamente interpretato ed applicato le norme della Convenzione di Bruxelles, nel qualificare il ruolo svolto da IA in relazione al viaggio in oggetto. Va premesso in diritto che la CCV è applicabile non solo nei casi in cui l'organizzazione (0 l'intermediazione) di viaggi costituisca attività professionale e attività principale, ma anche quando si tratti di attività abituale, e di attività secondaria ausiliaria, rispetto all'attività 11 principale, ed in quanto tale connotata da una certa continuità: caratteristiche che appaiono entrambe compatibili con la posizione di IA, essendo ° potendo essere abituale l'offerta da parte di quest'ultima di viaggi premio alla clientela, in promozione della vendita dei suoi prodotti, e trattandosi di attività strettamente collegata all'attività principale, e di particolare rilievo, perché diretta ad incrementare, con le vendite, profitti di impresa. Per poter escludere la professionalità-abitualità, la Corte di appello avrebbe dovuto previamente accertare se l'offerta dei viaggi-premio costituisse parte di una campagna promozionale episodica, organizzata una tantum, o rispondesse ad una pratica costante nel tempo: ciò che non ha fatto;
mentre le circostanze accertate in giudizio - in particolare, il fatto che IA disponesse di un apposito ufficio e di un impiegato destinato allo scopo, che disponesse del materiale pubblicitario con il suo logo;
che facesse accompagnare i turisti nel viaggio da personale alle sue dipendenze, evidentemente addestrato allo scopo indurrebbero ad optare per la seconda ipotesi. Alu 12 Neppure può essere condivisa l'opinione della Corte di appello circa la gratuità della prestazione dei viaggi. Anche ammessO che una tale gratuità consenta di escludere ogni responsabilità dell'organizzatore ° il che appare in contrasto con idell'intermediario, principi generali in materia contrattuale, ove la gratuità della prestazione comporta l'attenuazione, ma 7.9. non l'esclusione della responsabilità (cfr. art. 1710, in primo luogo1° comma, 1768, 2° comma, cod. civ.), il viaggio non era gratuito per i familiari о gli accompagnatori dei premiati, i quali usufruivano della organizzazione. Né si può ritenere chemedesima l'attività vada diversamente qualificata, secondo che destinatari ne fossero gli uni o gli altri. In secondo luogo il viaggio non era in realtà gratuito neppure per i clienti premiati, in quanto questi ne avevano pagato indirettamente il tramite l'acquisto dei prodotti dicorrispettivo IA, il cui prezzo è stato presumibilmente fissato in modo da tenere conto degli oneri inerenti ai premi. Si ricorda in proposito che l'art. 1, 4° comma, CCV definisce come prezzo (dell'organizzazione dell'intermediazione) "Qualunque pagamento in contanti, in natura sotto forma di prestazioni 13 dirette indirette di tipo",qualsiasi così permettendo di includere i casi in cui la prestazione pur se appare gratuita sotto il profilo tecnico tale non è dal punto di vista economico, giuridico in quanto il corrispettivo è stato pagato dal c.d. beneficiario, tramite gli anticipatamente a cui era subordinata l'erogazione del acquisti premio, secondo la funzione tipica della promessa al pubblico in favore di chi compia determinate azioni (art. 1989 cod. civ.). Infine, la circostanza che IA non avesse in ipotesi conseguito l'autorizzazione prescritta dalla legge sul turismo potrà esporla alle relative sanzioni, ma non certo esimerla dalle responsabilità verso i terzi, derivanti dal fatto di avere concretamente inesercitato, ipotesi, attività di organizzatrice o di intermediaria di viaggi. Non sussistono quindi gli ostacoli di principio prospettati dalla Corte di appello ad estendere a IA la normativa della CCV di Bruxelles. Quanto alla qualificazione dell'attività svolta, la motivazione della Corte di apparenonappello sufficiente e adeguata ad escludere che la resistente abbia svolto un qualunque ruolo rilevante agli effetti della CCV, a fronte dei rilievi dei ricorrenti e di 14 quanto ha accertato la sentenza di primo grado, come si è detto IA ha secondo cui già destinato all'organizzazione dei viaggi un apposito ufficio ed apposito personale;
ha fatto accompagnare i turisti da un suo dipendente, per l'intera durata del soggiorno in Kenya;
ha direttamente diffuso i moduli riscosso i pagamenti di partecipazione al viaggio e delle quote dovute dagli accompagnatori, e così via. accertato in fatto dalla Ma soprattutto, risulta sentenza impugnata che IA non ha messo a disposizione dei clienti determinata somma, per una pagare il viaggio-premio che i clienti stessi avrebbero di loro iniziativa acquistato, presso il tour operator preferito. Ha offerto loro, invece, un pacchetto turistico precostituito non solo quanto a destinazione, durata, itinerario, mezzi di trasporto, prestazioni, livello dei servizi turistici ecc.,e albeghieri, ma anche quanto alla scelta del tour operator, ponendosi così quantomeno nella dell'intermediario condizione di viaggio, cioè di colui che procuri а terzi un contratto di organizzazione di viaggio (cfr. art. 1, 3° comma, CCV). I ricorrenti, cioè, nulla hanno potuto decidere di non delle opzioni loro iniziativa, se nell'ambito 15 offerte da IA. Si discute se essi abbiano o meno intrattenuto rapporti diretti con TO;
se conoscessero ○ meno l'esistenza ed il ruolo di TO in relazione al viaggio, ecc., ma è pacifico che la scelta di questa società come fornitrice dei servizi turistici, la definizione del programma, dei costi e delle prestazioni, è stata effettuata solo da IA, che ha poi trasmesso il pacchetto ai turisti. In questo contesto, l'esclusione ad opera della Corte di appello del fatto che IA abbia svolto un qualunque ruolo, anche quello di mera intermediaria, nella prestazione del viaggio, appare quanto meno insufficientemente motivata, e non consente di superare gli specifici e puntuali rilievi contenuti nella sentenza del Tribunale. 6. - La sentenza impugnata deve essere cassata, nelle parti sopra indicate, ed il giudice di rinvio - ritenuta in astratto applicabile al caso di specie la dovrà accertare, con adeguata eCCV di Bruxelles 2 specifica motivazione, se IA abbia svolto il ruolo coorganizzatrice unitamente а di organizzatrice (0 TO) del viaggio, se abbia agito come mera intermediaria, о se non abbia svolto alcun ruolo idoneo a renderla responsabile del sinistro occorso ai ricorrenti. 16 Come indici rilevanti al fine di individuare la fattispecie dell'organizzazione di viaggio, dovrà considerare in particolare il soggetto a cui risultano intestati i contratti e il programma del viaggio;
il soggetto che ha condotto le trattative, fissato i prezzi e diffuso a suo nome depliants e materiali inerenti al viaggio;
le indicazioni fornite nella suddetta documentazione circa la persona a cui rivolgersi per informazioni, cambiamenti di programma, assistenza, reclami, ecc. ; in sintesi, il soggetto che si è posto rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio. Ove si accerti che l'organizzazione del viaggio è esclusivamente riferibile a TO, IA dovrà essere considerata intermediaria, ove risulti avere fornito ai turisti un pacchetto di servizi interamente preconfezionato e da essa direttamente acquistato presso TO, senza che i viaggiatori abbiano avuto la possibilità di concordare direttamente con TO il programma del viaggio, la natura e la qualità dei servizi, i prezzi, ed ogni altro aspetto essenziale delle prestazioni e dei servizi resi, al di là degli "optionals" ° di questioni del tutto secondarie. 17 Agli accertamenti di cui sopra farà seguito l'applicazione delle norme della CCV di Bruxelles in tema di responsabilità, rispettivamente dell'organizzatore ○ dell'intermediario, ivi incluse 19, secondo comma (su cuiquelle di cui all'art. cfr., fra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 21 aprile 2006 n. 9360). 7.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li accoglie, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Roma, 16 febbraio 2009 Il Cor gliere est. Il Presidente Echelon DEPOSITATO IN CANCELLERIA Opgl _2 APR. 2009 IL CANCELLERE C1 Innocenze Battista IL CANCELLIERE C1 Jay Innocenzo Battjowa 18